Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26
Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 ed in particolare gli articoli 1 e 13, nonche' l'allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, concernente attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione, del 29 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Vista la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625, recante modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, recante regolamento di polizia veterinaria;
Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, concernente legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 19 luglio 1993 recante modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, a tal fine, sono disciplinati i seguenti aspetti:
a) la sostituzione, la riduzione dell'uso di animali nelle procedure e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure;
b) la provenienza, l'allevamento, l'identificazione, la cura, l'alloggiamento e la soppressione degli animali;
c) le attivita' degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori;
d) la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure.
2. E' consentito l'utilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi.
3. Il presente decreto si applica ai seguenti animali:
a) animali vertebrati vivi non umani, comprese:
1) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente;
2) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo;
b) cefalopodi vivi.
4. Il presente decreto si applica agli animali:
a) utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, o appositamente allevati affinche' i loro organi o tessuti possano essere usati ai fini scientifici, anche se si trovano in una fase di sviluppo precedente a quella di cui al comma 3, lettera a), e se l'animale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo ed e' probabile che, a seguito delle procedure effettuate, provi dolore, sofferenza, distress o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase e sino a quando sono soppressi ovvero reinseriti o reintrodotti in un habitat o in un sistema di allevamento adeguati alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche.
5. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, del distress, dei danni temporanei o prolungati per mezzo della corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non esclude l'uso degli animali nelle procedure dall'ambito del presente decreto.
6. Il presente decreto si applica fatta salva la normativa di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo degli articoli 1 e 13 nonche' dell'allegato
B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2013)
recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.».
«Art. 13 (Criteri di delega al Governo per il
recepimento della direttiva 2010/63/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici). -
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici, il Governo e' tenuto
a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) orientare la ricerca all'impiego di metodi
alternativi;
b) vietare l'utilizzo di primati, cani, gatti ed
esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si
tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o
delle specie coinvolte, condotte in conformita' ai principi
della direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del
Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di
sanita';
c) considerare la necessita' di sottoporre ad altre
sperimentazioni un animale che sia gia' stato utilizzato in
una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravita'
delle procedure precedenti era classificata come «moderata»
e quella successiva appartenga allo stesso livello di
dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio»,
ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2010/63/UE;
d) vietare gli esperimenti e le procedure che non
prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino
dolore all'animale, ad eccezione dei casi di
sperimentazione di anestetici o di analgesici;
e) stabilire che la generazione di ceppi di animali
geneticamente modificati deve tener conto della valutazione
del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva
necessita' della manipolazione e del possibile impatto che
potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i
potenziali rischi per la salute umana e animale e per
l'ambiente;
f) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti
bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su
sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di
esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione
universitaria in medicina veterinaria e dell'alta
formazione dei medici e dei veterinari;
g) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di
cani, gatti e primati non umani destinati alla
sperimentazione;
h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale
da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche
tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del codice
penale;
i) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo
stesso livello o un livello superiore di informazioni
rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano
animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano
un numero minore di animali o comportano procedure meno
dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti
dall'applicazione del criterio di cui alla lettera h),
accertate e iscritte in bilancio;
l) destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi
nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo
sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi,
compatibilmente con gli impegni gia' assunti a legislazione
vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento
per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonche'
adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di
incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per
l'autorita' competente di comunicare, tramite la banca dei
dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e
sostitutivi.
2. Nell'applicazione dei principi e criteri direttivi
di cui al comma 1, il Governo e' tenuto a rispettare gli
obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee
nazionali, europee o internazionali.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».

«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, reca «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea».
- La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 20 ottobre 2010, n. L 276.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca
«Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o
ad altri fini scientifici».
- Il regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione del
29 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio relativo alla protezione di specie della
flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del
loro commercio e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 agosto 2013,
n. L 212.
- La legge 12 giugno 1931, n. 924, reca «Modificazione
delle disposizioni che disciplinano la materia della
vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo
(mammiferi ed uccelli)».
- La legge 1° maggio 1941, n. 625, reca «Modificazioni
alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione degli
animali vertebrati a sangue caldo».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, e successive modificazioni, reca «Regolamento
di polizia veterinaria».
- Il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti
cosmetici e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n.
L 342.
- La legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive
modificazioni, reca «Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo».
- Il decreto del Ministro della sanita' 19 luglio 1993,
reca «Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio
1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti
spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a
richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati».
- La legge 20 luglio 2004, n. 189, reca «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonche' di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, reca «Modifiche al sistema penale».
- La legge 4 novembre 2010, n. 201, reca «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13
novembre 1987, nonche' norme di adeguamento
dell'ordinamento interno».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, reca «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi».

Note all'art. 1:
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio
1979, reca «Adeguamento della legislazione italiana alle
direttive CEE in materia di prodotti per l'igiene della
bocca».
- Per il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti
cosmetici, si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VII

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VIII

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Fattispecie escluse dalla disciplina

1. Il presente decreto non si applica:
a) alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali;
b) alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali;
c) alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;
d) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
e) alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale;
f) alle pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.
 
Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) procedura, qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. Cio' include qualsiasi azione che intende o puo' determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni. E' esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti;
b) progetto, un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che prevede il ricorso a una o piu' procedure, a partire dalla preparazione della prima procedura fino a quando non occorrono ulteriori interventi o osservazioni ai fini del progetto in corso;
c) stabilimento, qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali in cui sono allevati, sono tenuti o sono utilizzati animali alle finalita' del presente decreto; esso puo' comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;
d) allevatore, la persona fisica o giuridica autorizzata ad allevare gli animali di cui all'allegato I destinati ad essere utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici o ad allevare altri animali principalmente per tali fini, con o senza scopo di lucro;
e) fornitore, la persona fisica o giuridica, diversa dall'allevatore, autorizzata a fornire animali di cui all'allegato I e destinati ad essere utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici, con o senza scopo di lucro;
f) utilizzatore, la persona fisica o giuridica autorizzata a porre in esercizio uno stabilimento in cui vengono eseguite le procedure, con o senza scopo di lucro;
g) responsabile del progetto di ricerca, la persona fisica titolare dell'autorizzazione del progetto, che provvede all'elaborazione delle procedure e di progetti ed e' responsabile degli aspetti amministrativi e scientifici;
h) responsabile del benessere animale, la persona responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o piu' stabilimenti;
i) membro scientifico, ricercatore o scienziato tecnico e teorico nei vari campi di indagine tecnico-scientifica che appartenendo alla comunita' scientifica, comunica i risultati dei propri lavori attraverso pubblicazioni;
l) Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro della salute e il Ministero della salute;
m) autorita' competente, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza;
n) colonie autosufficienti, una colonia nella quale gli animali sono allevati soltanto all'interno della colonia o provengono da altre colonie ma non sono prelevati allo stato selvatico e nella quale gli animali sono tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana;
o) affezioni umane debilitanti, la riduzione delle normali funzioni fisiche o psichiche di una persona;
p) distress, condizione di non adattamento dell'animale a stimoli stressanti;
q) xenotrapianto, trapianto di uno o piu' organi effettuato tra animali di specie diverse.
 
Art. 4
Autorita' competenti

1. Ai fini del presente decreto le autorita' competenti sono il Ministero, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
2. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il comune del luogo dove ha sede lo stabilimento e' l'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 di autorizzazione, sospensione e revoca dell'esercizio di uno stabilimento di allevamento o di fornitura di animali di cui all'allegato I del presente decreto, destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro.
3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente ove ha sede lo stabilimento e' l'autorita' competente a svolgere attivita' di vigilanza negli stabilimenti utilizzatori e attivita' ispettiva negli stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro.
4. La regione e' l'autorita' competente per le attivita' di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), numero 1), nonche' ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autorita' competente per le finalita' del presente decreto e' il Ministero.
Note all'art. 4:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5
Finalita' delle procedure

1. Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:
a) la ricerca di base;
b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:
1) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
2) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante;
3) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini zootecnici;
c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualita', di efficacia e di innocuita' dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
d) la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;
e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;
f) l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;
g) le indagini medico-legali.
2. Non possono essere autorizzate le procedure:
a) per la produzione e il controllo di materiale bellico;
b) per i test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della LethalConcentration - LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
c) per la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
d) per le ricerche sugli xenotrapianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q);
e) per le ricerche sulle sostanze d'abuso;
f) nel corso delle esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria nonche' dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.
 
Art. 6
Metodi di soppressione

1. La soppressione degli animali avviene:
a) con modalita' che arrecano il minimo dolore, sofferenza e distress possibile;
b) secondo i metodi di cui all'allegato IV;
c) da personale competente ai sensi dell'articolo 23;
d) negli stabilimenti di un allevatore, di un fornitore o di un utilizzatore. In caso di ricerche sul campo l'animale puo' essere soppresso dal personale di cui alla lettera c) al di fuori di uno stabilimento utilizzatore.
2. Il Ministero puo' concedere deroghe all'applicazione dei metodi di soppressione cui all'allegato IV del presente decreto in uno dei seguenti casi:
a) per consentire, in base a prove scientifiche, l'uso di un altro metodo considerato altrettanto umanitario;
b) se e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV del presente decreto.
3. Il comma 1 non si applica qualora l'animale debba essere soppresso in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benessere animale, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute animale o all'ambiente.
4. Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili, si procede immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilita' del medico veterinario designato di cui all'articolo 24. E' considerata sofferenza insostenibile quella che nella normale pratica veterinaria costituisce indicazione per l'eutanasia.
 
Art. 7
Specie minacciate di estinzione

1. E' vietato l'impiego di animali, ivi compresi i primati non umani, delle specie in via di estinzione elencate nell'allegato A del regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione UE del 29 luglio 2013 e successive modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996.
2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di animali di cui al comma 1, ad esclusione dei primati non umani, nell'ambito delle procedure che soddisfano le seguenti condizioni:
a) la procedura persegue uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, e lettere c) o lettera e);
b) e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando gli animali delle specie in via di estinzione di cui all'allegato A del citato regolamento di cui al comma 1.
3. L'impiego dei primati non umani minacciati di estinzione di cui al comma 1, ad esclusione delle scimmie antropomorfe,e' autorizzato, in via eccezionale, quando e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e specie non elencate nell'allegato A del citato regolamento e nell'ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, o lettera c) quando condotte allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali o lettera e).
Note all'art. 7:
- Per il regolamento UE n. 750/2013 della Commissione
del 29 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie
della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
del loro commercio, si veda in note alle premesse.
 
Art. 8
Primati non umani

1. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di primati non umani di cui all'allegato I, quando e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e nell'ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute dell'uomo o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero lettera c) quando e' condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali ovvero lettera e).
 
Art. 9
Animali prelevati allo stato selvatico

1. E' vietato l'impiego nelle procedure di animali prelevati allo stato selvatico.
2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di animali di cui al comma 1, se scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.
3. La cattura di animali allo stato selvatico per le finalita' di cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente da personale competente con metodi che non causano inutilmente dolore, sofferenza, distress o danno prolungato agli animali. Sono fatte salve le norme nazionali e regionali che regolano il prelievo di animali selvatici dall'ambiente, nel rispetto dei principi di benessere degli animali.
4. Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventa dopo la cattura e' esaminato da un medico veterinario che adotta le misure necessarie per limitare il piu' possibile la sofferenza dell'animale.
 
Art. 10
Animali utilizzati nelle procedure

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, gli animali appartenenti alle specie elencate all'allegato I, del presente decreto possono essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da allevamenti o fornitori autorizzati ai sensi dell'articolo 20.
2. A decorrere dalle date riportate nell'allegato II, del presente decreto i primati non umani possono essere utilizzati nelle procedure solo se discendono da soggetti nati in cattivita' o se provenienti da colonie autosufficienti.
3. In deroga al comma 1, il Ministero puo' autorizzare l'impiego di animali delle specie di cui all'allegato I non provenienti da allevamenti o fornitori autorizzati, solo sulla base di giustificazioni scientifiche.
4. L'allevamento di animali geneticamente modificati e' consentito previa valutazione del rapporto tra danno e beneficio, della effettiva necessita' della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e dei potenziali rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente.
5. E' vietato l'allevamento di cani, gatti e primati non umani per le finalita' di cui al presente decreto.
 
Art. 11
Animali randagi e selvatici
delle specie domestiche, cani, gatti

1. E' vietato l'impiego nelle procedure di animali randagi o provenienti da canili o rifugi, nonche' di animali selvatici delle specie domestiche.
2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di cani e gatti di cui all'allegato I, nell'ambito delle procedure quando e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse e nell'ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute dell'uomo o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero lettera c) quando e' condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, ovvero lettera e).
 
Art. 12
Procedure

1. L'utilizzo degli animali nelle procedure ha luogo all'interno degli stabilimenti degli utilizzatori che hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e unicamente nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato ai sensi degli articoli 31 o 33.
2. Sulla base di giustificazioni scientifiche, in deroga al comma 1, il Ministero puo' autorizzare l'impiego di animali in procedure al di fuori dello stabilimento di un utilizzatore autorizzato.
3. E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresi' vietati il commercio, l'acquisto e l'uso di animali resi afoni.
 
Art. 13
Scelta dei metodi

1. Non sono autorizzabili le procedure che prevedono l'impiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea, ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale.
2. Qualora il ricorso all'impiego di animali e' inevitabile sono seguite, a parita' di risultati, le procedure che:
a) richiedono il minor numero di animali;
b) utilizzano animali con la minore capacita' di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
c) sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
d) offrono le maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti;
e) hanno il piu' favorevole rapporto tra danno e beneficio.
3. Nelle procedure di cui al comma 2, va evitata la morte come punto finale, preferendo punti finali piu' precoci e umanitari. Qualora la morte come punto finale e' inevitabile, la procedura soddisfa le seguenti condizioni:
a) comportare la morte del minor numero possibile di animali;
b) ridurre al minimo la durata e l'intensita' della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.
 
Art. 14
Anestesia

1. Sono vietate le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a seguito di gravi lesioni all'animale, ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono consentite le procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale secondo quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europee o internazionali, ovvero qualora si ritiene che l'anestesia e' per l'animale piu' traumatica della stessa procedura ovvero risulta essere incompatibile con le finalita' della stessa.
3. Cessati gli effetti dell'anestesia o quando questa non sia praticabile, gli animali sono immediatamente sottoposti a un trattamento analgesico adeguato o ad un altro metodo appropriato per ridurre la percezione del dolore o della sofferenza, purche' compatibile con le finalita' della procedura.
4. Non e' consentito fare uso di alcun mezzo, ivi compresi agenti di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare l'espressione del dolore senza assicurare un livello adeguato di anestesia o di analgesia. In questi casi e' obbligatoriamente fornita una giustificazione scientifica corredata da informazioni dettagliate sull'efficacia del protocollo anestesiologico o analgesico.
5. Al termine della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell'animale.
 
Art. 15
Classificazione della gravita' delle procedure

1. Le procedure sono classificate, caso per caso, secondo i criteri di assegnazione di cui all'allegato VII del presente decreto, come:
a) non risveglio;
b) lievi;
c) moderate;
d) gravi.
2. Non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati.
 
Art. 16
Riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure

1. Un animale gia' usato in una o piu' procedure puo' essere riutilizzato in altre procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'effettiva gravita' delle procedure precedenti era «lieve» o «moderata»;
b) e' dimostrato che e' stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell'animale;
c) la procedura successiva e' classificata come «lieve» o «moderata» o «non risveglio»;
d) la procedura successiva e' classificata come «lieve» o «non risveglio»;
e) il veterinario designato di cui all'articolo 24, ha espresso parere positivo tenuto conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), il Ministero, previo parere favorevole del veterinario designato di cui al comma 1, lettera e), puo' eccezionalmente autorizzare il riutilizzo di un animale gia' impiegato in procedure classificate come gravi nelle procedure di cui al comma 1, lettera c), fino al 31 dicembre 2016 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nelle procedure di cui al comma 1, lettera d).
 
Art. 17
Fine della procedura

1. Una procedura si considera terminata quando non e' necessario effettuare ulteriori osservazioni ovvero quando, nel caso di nuove linee di animali geneticamente modificate, la trasmissione dell'alterazione genetica non ha dato luogo o si prevede che non dia luogo per la discendenza ad un livello di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago.
2. Al termine della procedura o per qualsiasi eventuale interruzione della stessa il medico veterinario di cui all'articolo 24 decide se l'animale deve essere tenuto in vita o soppresso. Si procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangono condizioni di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato moderati o intensi. Qualora un animale debba essere mantenuto in vita, esso riceve la cura e la sistemazione adeguate alle sue condizioni di salute.
 
Art. 18
Condivisione di organi e tessuti

1. Al fine di ridurre il numero degli animali impiegati nelle procedure, il Ministero promuove la definizione di programmi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la condivisione, tra gli utilizzatori interessati, di organi e tessuti di animali soppressi ai fini sperimentali.
 
Art. 19
Liberazione e reinserimento degli animali

1. Gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, previo parere favorevole del medico veterinario di cui all'articolo 24, possono essere reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie, alle seguenti condizioni:
a) lo stato di salute dell'animale lo permette;
b) non vi e' pericolo per la sanita' pubblica, la salute animale o l'ambiente;
c) sono state adottate le misure del caso per la salvaguardia del benessere dell'animale;
d) e' stato predisposto un programma di reinserimento che assicura la socializzazione degli animali ovvero un programma di riabilitazione, se animali selvatici, prima della reintroduzione nel loro habitat.
2. Con decreto del Ministro, sono individuati i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
 
Art. 20
Autorizzazione degli allevatori,
dei fornitori e degli utilizzatori

1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento di allevamento o di fornitura presenta domanda di autorizzazione all'autorita' competente di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento di utilizzazione presenta domanda di autorizzazione al Ministero, autorita' competente di cui all'articolo 4, comma 5. Non possono presentare domanda ai sensi del presente comma coloro che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinato alla verifica ispettiva del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 27 e agli allegati III e VIII del presente decreto.
4. Nell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono riportate le seguenti informazioni:
a) la persona fisica o giuridica titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f);
b) la sede dello stabilimento e le specie animali stabulate;
c) la persona di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h);
d) il medico veterinario di cui all'articolo 24.
5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha una durata di sei anni, salvo l'adozione da parte dell'autorita' competente di provvedimenti di sospensione o di revoca di cui all'articolo 21.
6. Le modifiche significative alla struttura o al funzionamento dello stabilimento di un allevatore, fornitore o utilizzatore, compreso qualsiasi cambiamento riguardante i soggetti cui al comma 4, sono comunicate preventivamente all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione che, se del caso, provvede alla variazione dell'autorizzazione.
7. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il comune tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e di fornitura autorizzati e ne trasmette copia al Ministero e alla regione o provincia autonoma.
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 444 del codice di procedura
penale, recita:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater 1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Il testo degli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del
codice penale, recita:
«Art. 544-bis (Uccisione di animali). - Chiunque, per
crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un
animale e' punito con la reclusione da quattro mesi a due
anni.».
«544-ter (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per
crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un
animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche ecologiche e' punito con la reclusione da
tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli
animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone
a trattamenti che procurano un danno alla salute degli
stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al
primo comma deriva la morte dell'animale.».
«Art. 727 (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona
animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive
di gravi sofferenze.».
- Il testo degli articoli 4 e 5 della citata legge 4
novembre 2010, n. 201, recita:
«Art. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia). -
1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto, reiteratamente o tramite attivita' organizzate,
introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di
cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n.
998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione
individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e
non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e'
punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la
multa da euro 3.000 a euro 15.000.
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' a
chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un
profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo
animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del
regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio
nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma
1 hanno un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se
provengono da zone sottoposte a misure restrittive di
polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione
di malattie trasmissibili proprie della specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del
presente articolo, e' sempre ordinata la confisca
dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al
reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a
tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti e'
pronunciata nei confronti di chi svolge le predette
attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione
dall'esercizio delle attivita' medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o
di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti
indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai
sensi dell'art. 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al
regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno
richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a
richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono
stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero della
salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di
cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di
cui all'art. 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.».
«Art. 5 (Introduzione illecita di animali da
compagnia). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque introduce nel territorio nazionale animali da
compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento
(CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione
individuale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni
animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di
cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n.
998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla
legislazione vigente, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si
applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di
quanto disposto dalla legislazione vigente.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione
di cui al comma 2 e' altresi' soggetto chiunque trasporta o
cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio
nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale
introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno
un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se
provengono da zone sottoposte a misure restrittive di
polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione
di malattie trasmissibili proprie della specie.».
 
Art. 21
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, qualora nel corso delle attivita' ispettive di cui all'articolo 30 rilevano il venir meno dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa, prescrivono misure correttive da attuare entro un termine definito ovvero dispongono la sospensione fino a tre mesi dell'attivita' ovvero, nei casi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione.
2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione non determinano conseguenze negative sul benessere degli animali alloggiati nello stabilimento.
 
Art. 22
Requisiti per impianti, attrezzature,
sistemazione e cura degli animali

1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 verifica, nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 30, che ogni stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione dispone dei requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, sezione I e sezione II a partire dalle date ivi stabilite, nonche' di:
a) impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle attivita' e delle procedure laddove condotte;
b) un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura e il controllo giornaliero degli animali nonche' il corretto funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature.
2. La progettazione, la costruzione e le modalita' di funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 1 sono realizzate a garanzia di uno svolgimento il piu' efficace possibile delle attivita' e delle procedure, nonche' al fine di ottenere risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato.
3. La persona di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), e' responsabile della sistemazione e della cura degli animali e assicura, in particolare, che:
a) gli animali dispongono, in conformita' ai requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, di alloggio e godono di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
b) qualsiasi limitazione alla possibilita' dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali e' mantenuta al minimo;
c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri;
d) sono adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati;
e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato.
4. Per motivi scientifici legati al benessere o alla salute degli animali, l'autorita' competente secondo gli ambiti di cui all'articolo 4 puo' rilasciare specifici provvedimenti di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, mediante disposizioni di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 3, lettera a).
 
Art. 23
Disciplina del personale abilitato

1. L'autorita' competente, secondo gli ambiti di cui all'articolo 4 verifica che l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore ed il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), dispongono di personale sufficiente, in relazione al tipo di attivita', al numero, alle specie di animali mantenute, alla natura delle procedure.
2. Il personale dispone di un livello di istruzione e di formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato secondo le modalita' definite con decreto del Ministro sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto, per svolgere una delle seguenti funzioni:
a) la realizzazione di procedure su animali;
b) la concezione delle procedure e di progetti;
c) la cura degli animali;
d) la soppressione degli animali.
3. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2, sono svolte da personale che ha ricevuto la pertinente formazione scientifica, dispone di conoscenze specifiche sulla specie interessata e garantisce:
a) l'interruzione di qualunque procedura nel corso della quale all'animale vengono inflitti evitabili dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
b) la realizzazione dei progetti in conformita' all'autorizzazione concessa o, nei casi di cui all'articolo 33 in conformita' con la domanda inviata all'autorita' competente, ovvero in conformita' a qualsiasi decisione successiva adottata dall'autorita' competente, ed assicura che, in caso di inosservanza, le misure adeguate per porvi rimedio siano adottate e registrate.
4. Il personale nell'espletamento delle funzioni di cui alle lettere a), c) o d) del comma 2, opera sotto la supervisione della persona responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di cui all'articolo 20, comma 4, lettera c), finche' non abbia dato prova del possesso delle competenze richieste.
 
Art. 24
Veterinario designato

1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, che prescrive le modalita' per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.
 
Art. 25
Organismo preposto al benessere degli animali

1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore istituisce un organismo preposto al benessere degli animali.
2. L'organismo di cui al comma 1 e' composto almeno dalla persona o dalle persone responsabili del benessere e della cura degli animali, dal medico veterinario di cui all'articolo 24 e, nel caso di un utilizzatore, da un membro scientifico.
3. I piccoli allevatori, fornitori e utilizzatori possono affidare i compiti previsti dall'articolo 26 ad un organismo operante in uno stabilimento diverso.
4. Nel caso in cui uno stabilimento utilizzatore e' autorizzato anche come stabilimento allevatore o fornitore, i compiti di cui all'articolo 26 possono essere assolti mediante l'istituzione di un unico organismo preposto al benessere animale.
 
Art. 26
Compiti dell'organismo preposto
al benessere degli animali

1. L'organismo preposto al benessere degli animali di cui all'articolo 25 svolge almeno i seguenti compiti:
a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
b) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
d) esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonche' individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.
2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1, lettera d), l'organismo preposto al benessere degli animali valuta:
a) la corretta applicazione del presente decreto;
b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
d) la possibilita' di sostituire una o piu' procedure con metodi alternativi di cui all'articolo 1, comma 2;
e) l'adeguata formazione e la congruita' dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
f) la valutazione del danno/beneficio.
3. I componenti dell'organismo assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.
4. L'organismo riporta in appositi registri, messi a disposizione dell'autorita' competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.
 
Art. 27
Registri degli animali

1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tiene presso ogni stabilimento un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, approvato dall'autorita' competente.
2. Il registro di cui al comma 1 contiene, ai fini della tracciabilita' degli animali, le seguenti informazioni:
a) il codice del lotto o codici di identificazione individuale, le specie e il numero di animali allevati, acquisiti, forniti, utilizzati in procedure, rimessi in liberta' o reinseriti;
b) la provenienza degli animali, specificando altresi' se sono allevati per essere usati nelle procedure;
c) la persona (fisica o giuridica) o le persone da cui gli animali sono acquisiti;
d) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti;
e) il nome e l'indirizzo del destinatario degli animali;
f) la data, le specie e il numero di animali deceduti o soppressi in ciascuno stabilimento, specificando per gli animali deceduti la causa della morte, se nota;
g) nel caso degli utilizzatori, le date di inizio e di termine delle procedure e i progetti nei quali gli animali sono usati.
3. Il registro di cui al comma 1, aggiornato a cadenza settimanale, e' messo a disposizione dell'autorita' competente ed e' tenuto per un minimo di cinque anni.
 
Art. 28
Informazioni ulteriori su cani, gatti
e primati non umani

1. Ogni cane, gatto e primate non umano e' dotato di un fascicolo individuale che lo accompagna per tutto il periodo in cui e' tenuto. Il fascicolo e' creato alla nascita, o subito dopo tale data, e' prontamente aggiornato e contiene ogni informazione pertinente sulla situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e sui progetti nei quali e' utilizzato.
2. Nel fascicolo di cui al comma 1 sono riportate altresi' le seguenti informazioni:
a) identita';
b) luogo e data di nascita, se noti;
c) se e' allevato per essere usato nelle procedure;
d) per i primati non umani, se discendono da primati non umani nati in cattivita'.
3. Il fascicolo e' tenuto per un minimo di tre anni dalla morte dell'animale o dal suo reinserimento ed e' messo a disposizione dell'autorita' competente. In caso di reinserimento, le informazioni pertinenti sulle cure veterinarie e sulla situazione sociale tratte dal fascicolo accompagnano l'animale.
 
Art. 29
Marcatura e identificazione di cani,
gatti e primati non umani

1. Ogni cane, gatto o primate non umano e' contrassegnato da un microchip, ove non interferisce con la procedura, ovvero da un marchio permanente di identificazione individuale, da apporre entro la fine dello svezzamento, nel modo meno doloroso possibile.
2. Qualora un animale di cui al comma 1 prima dello svezzamento e' trasferito da un allevatore, fornitore od utilizzatore ad un altro stabilimento e non e' stato possibile effettuare la marcatura, il ricevente deve conservare una documentazione specifica che riporta in particolare, l'identita' della madre.
3. Nel caso di movimentazione di animali di cui al comma 1 a fine svezzamento e senza che sia stato possibile effettuare la marcatura sono osservate le seguenti condizioni:
a) l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore da cui proviene l'animale provvede ad inviare alla azienda sanitaria locale competente per il territorio ove ha sede lo stabilimento una preventiva comunicazione che giustifica la mancata marcatura;
b) l'allevatore, il fornitore od l'utilizzatore che prende in consegna l'animale provvede, tenuto conto dello stato di salute dello stesso, alla marcatura non appena possibile e nel modo meno doloroso.
 
Art. 30
Attivita' ispettiva

1. Le autorita' di cui all'articolo 4, effettuano ispezioni regolari sugli allevatori, sui fornitori e sugli utilizzatori ed i rispettivi stabilimenti, nonche' sull'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per verificare la conformita' degli stessi con i requisiti del presente decreto.
2. L'autorita' competente che, nel corso delle attivita' di cui al comma 1, rileva una o piu' non conformita' tali da non compromettere il benessere degli animali, prima di procedere all'applicazione delle sanzioni per le fattispecie di cui all'articolo 40, indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i termini di adeguamento per la rimozione delle stesse. Decorsi tali termini, in caso di accertata mancata rimozione delle non conformita', l'autorita' competente procede con l'applicazione delle sanzioni.
3. La frequenza delle ispezioni e' determinata, per ciascuno stabilimento, in base all'analisi del rischio tenendo conto dei seguenti elementi:
a) numero e specie degli animali alloggiati;
b) documentazione attestante la conformita' dell'allevatore, fornitore od utilizzatore, compresi i rispettivi stabilimenti, ai requisiti del presente decreto;
c) le eventuali non conformita' precedentemente riscontrate;
d) per gli utilizzatori il numero e i tipi di progetti realizzati.
4. Almeno un terzo degli utilizzatori e' sottoposto ogni anno a ispezione in base all'analisi del rischio di cui al comma 3. I fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta l'anno.
5. Una percentuale appropriata di ispezioni e' effettuata senza preavviso.
6. L'autorita' competente conserva per almeno cinque anni i verbali delle ispezioni effettuate.
 
Art. 31
Autorizzazione dei progetti

1. E' vietata l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali secondo le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, senza la preventiva autorizzazione del Ministero o in modo non conforme alla autorizzazione medesima e ad ogni altra determinazione eventualmente adottata dal Ministero.
2. L'organismo di cui all'articolo 25 inoltra, per via telematica certificata, al Ministero apposita domanda di autorizzazione, allegando:
a) la proposta del progetto;
b) la sintesi non tecnica del progetto di cui all'articolo 34;
c) il modulo di cui all'allegato VI del presente decreto.
3. Nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero richiede una valutazione tecnico-scientifica all'Istituto superiore di sanita' o ad altri enti tecnico-scientifici tenuto conto delle materie di pertinenza del progetto ovvero al Consiglio superiore di sanita' in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione.
4. La valutazione tecnico-scientifica tiene conto:
a) della preventiva valutazione sugli scopi del progetto che giustificano l'uso dell'animale;
b) della presenza del parere positivo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d);
c) dell'analisi dei danni e dei benefici derivanti dal progetto, al fine di comprendere, tenuto conto anche delle considerazioni di natura etica, se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore, distress o danno prolungato e' giustificato dal risultato atteso in termini di benefici per gli esseri umani, per gli animali e per l'ambiente;
d) della preventiva valutazione circa lo svolgimento delle procedure nelle condizioni piu' umanitarie e piu' rispettose dell'ambiente possibili;
e) della effettiva necessita' della ricerca in quanto non costituisce una inutile duplicazione di ricerche precedenti;
f) della giustificazione del progetto unitamente alle procedure ivi previste da un punto di vista scientifico o educativo o, comunque, previsto per legge;
g) della conformita' a quanto previsto dal presente decreto relativamente alla competenza professionale del personale designato a condurre le procedure;
h) delle motivazioni poste alla base dell'utilizzo di una determinata specie, allevata o meno per essere impiegata nelle procedure;
i) del minor numero di animali per il raggiungimento delle finalita' del progetto;
l) di tutte le possibili precauzioni assunte per prevenire o ridurre al minimo il dolore, la sofferenza e il distress nelle procedure;
m) del rispetto di quanto disposto dall'articolo 14;
n) delle motivazioni poste alla base della scelta delle vie di somministrazione dei preparati;
o) dell'utilizzo di metodi adeguati di eutanasia in conformita' con l'articolo 6;
p) della preventiva valutazione sulla gravita' delle procedure, nonche' di una classificazione delle stesse secondo i criteri di cui all'articolo 15 e all'allegato VII del presente decreto;
q) della necessita' di eseguire o meno una valutazione retrospettiva del progetto di cui all'articolo 32;
r) della presenza di personale con competenze specialistiche nei seguenti ambiti:
1) settori di applicazione scientifica in cui gli animali saranno utilizzati, con particolare riguardo alla realizzazione della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
2) progettazione sperimentale e, se del caso, valutazione dei dati statistici;
3) pratica veterinaria, nelle scienze degli animali da laboratorio o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica;
4) allevamento e cura degli animali in relazione alle specie che si intende utilizzare.
5. L'autorizzazione del progetto e' limitata alle procedure che sono state oggetto di valutazione e di una classificazione della gravita' loro attribuita.
6. L'autorizzazione e' inviata anche all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e contiene le seguenti informazioni:
a) il nome dell'utilizzatore nel cui stabilimento si realizza il progetto;
b) il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);
c) la conformita' del progetto all'autorizzazione;
d) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto;
e) eventuali condizioni specifiche assunte in sede di valutazione del progetto, incluso se e quando il progetto deve essere oggetto di valutazione retrospettiva.
7. Il Ministero, invia al richiedente la ricevuta della domanda di autorizzazione con l'indicazione del termine entro cui si intende adottare il provvedimento che non puo' essere superiore a quaranta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda ed assicura la massima trasparenza e l'accuratezza appropriata al tipo di progetto.
8. Il Ministero qualora la domanda sia incompleta o errata, richiede le opportune integrazioni e modifiche, da presentare entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, durante i quali il termine di cui al comma 7 e' sospeso.
9. In considerazione della complessita' o del carattere multidisciplinare del progetto, il termine di cui al comma 7 puo' essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a quindici giorni lavorativi. La proroga e la sua durata sono debitamente motivate e comunicate al richiedente prima della scadenza del termine di cui al comma 7.
10. L'autorizzazione ha una durata non superiore a cinque anni e non puo' essere concessa nel caso in cui il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), ha riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.
11. Il Ministero puo' rilasciare una unica autorizzazione per progetti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore se tali progetti soddisfano requisiti regolatori o nel caso in cui tali progetti prevedono l'impiego di animali a scopo di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.
12. I soggetti di cui al comma 3, coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, garantiscono la protezione della proprieta' intellettuale e delle informazioni riservate.
13. Ove ricorrono giustificati motivi di necessita', puo' essere presentata motivata domanda di rinnovo dell'autorizzazione almeno quattro mesi prima della scadenza, con le modalita' di cui al comma 2. Il Ministero valuta tale richiesta secondo le modalita' di cui al presente articolo.
14. Al di fuori delle fattispecie di cui all'articolo 33, qualsiasi modifica significativa apportata ad un progetto di ricerca deve essere comunicata ed espressamente autorizzata dal Ministero con le modalita' di cui al presente articolo. L'autorizzazione relativa alle modifiche non produce effetti sul termine di cui al comma 10.
15. Il Ministero puo' revocare l'autorizzazione del progetto qualora lo stesso non viene realizzato in conformita' con quanto disposto nell'autorizzazione.
16. Nel caso di revoca dell'autorizzazione del progetto e' comunque garantito dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), il benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.
Note all'art. 31:
- Per il testo degli articoli 444 del codice di
procedura penale, 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale,
nonche' degli articoli 4 e 5 della citata legge 4 novembre
2010, n. 201, si veda in note all'art. 20.
 
Art. 32
Valutazione retrospettiva

1. Il Ministero effettua la valutazione retrospettiva del progetto, se prevista dall'autorizzazione di cui all'articolo 31, richiedendo, ove ritenuto necessario, una valutazione tecnico-scientifica agli enti di cui all'articolo 31, comma 3.
2. La valutazione retrospettiva viene effettuata sulla base della documentazione presentata dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e verte sui seguenti aspetti:
a) il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
b) le specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravita' delle procedure impiegate;
c) gli elementi che possono contribuire a potenziare l'applicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
3. Per i progetti che fanno uso di primati non umani ed i progetti che comportano procedure classificate come «gravi» il Ministero effettua sempre la valutazione retrospettiva.
4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il Ministero puo' esentare dalla valutazione retrospettiva i progetti che prevedono procedure classificate come «lievi» o «non risveglio».
 
Art. 33
Procedura amministrativa semplificata

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 31, i progetti di ricerca necessari per soddisfare requisiti regolatori o che prevedono l'utilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti nei quali sono presenti procedure classificate come «non risveglio», «lievi» o «moderate» e che non contemplano l'utilizzo di primati non umani, sono eseguibili qualora sia decorso il termine di cui all'articolo 31, comma 7, senza che il Ministero, cui e' stata presentata l'istanza di cui all'articolo 31, comma 2, abbia comunicato al responsabile del progetto il provvedimento espresso di diniego.
2. Per i progetti di cui al comma 1 e' previsto che:
a) l'istanza di cui all'articolo 31, comma 2, deve contenere le informazioni indicate all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c) e d);
b) si applica l'articolo 31, commi 4, 10, 11, 12;
c) non sono soggetti alla presentazione della sintesi non tecnica di cui all'articolo 34;
d) non sono soggetti alla valutazione retrospettiva di cui all'articolo 32.
3. Le modifiche ai progetti di cui al comma 1 che possono avere un impatto negativo sul benessere animale sono preventivamente comunicate al Ministero con le modalita' di cui all'articolo 31, comma 2 e sono soggette alla procedura di cui al presente articolo.
4. Ove ricorrono giustificati motivi di necessita', puo' essere presentata motivata domanda di rinnovo dell'autorizzazione con le modalita' di cui all'articolo 31, comma 2. Il Ministero provvede secondo le modalita' di cui al presente articolo.
5. Al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 20 della citata legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, recita:
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza
necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine
di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai
casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis.».
 
Art. 34
Sintesi non tecniche dei progetti

1. Fatta salva la tutela della proprieta' intellettuale e delle informazioni riservate, la sintesi non tecnica del progetto, compilata dal responsabile del progetto secondo il modello di cui all'allegato IX del presente decreto contiene:
a) informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonche' sul numero e sulle specie animali da utilizzare;
b) la dimostrazione della conformita' ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.
2. Il Ministero pubblica le sintesi non tecniche dei progetti e le eventuali relative revisioni entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31.
 
Art. 35
Documentazione

1. La documentazione pertinente, comprese l'autorizzazione del progetto e il risultato della valutazione retrospettiva del progetto, deve essere conservata per almeno tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione del progetto e messa a disposizione del Ministero.
2. La documentazione di cui al comma 1 e' comunque conservata sino al completamento della valutazione retrospettiva, ove prevista.
 
Art. 36
Misure per evitare duplicazioni di procedure

1. Al fine di evitare duplicazioni di procedure, il Ministero accetta i dati provenienti da altri Stati membri ottenuti da procedure riconosciute dall'Unione europea, a meno che non siano necessarie ulteriori integrazioni a fini di tutela della salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente.
 
Art. 37
Approcci alternativi

1. Il Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello piu' alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonche' la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2.
2. Il Ministero individua nel Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e sull'idoneita' degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida.
3. Gli studi di convalida di metodi alternativi sono effettuati da laboratori specializzati e qualificati individuati dalla Commissione europea in collaborazione con il Ministero.
 
Art. 38
Comitato nazionale per la protezione
degli animali usati a fini scientifici

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' istituito presso il Ministero, che ne assicura il coordinamento e le attivita' di segreteria, il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) consulenza alle autorita' competenti ed agli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche;
b) scambio, con i comitati degli altri paesi dell'Unione, delle informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto, e condividendone le migliori pratiche.
3. Il Comitato e' composto da:
a) un rappresentante del Ministero;
b) due rappresentanti della facolta' di medicina veterinaria;
c) due rappresentanti delle facolta' di altre discipline scientifiche;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
f) un rappresentante del Centro di referenza per i metodi alternativi benessere e cura degli animali da laboratorio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.
4. Il Comitato puo' avvalersi di esperti in relazione agli specifici ambiti di trattazione.
5. La partecipazione al Comitato e' a titolo gratuito e agli esperti e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. I risultati dell'attivita' del Comitato sono pubblicati sul portale del Ministero.
 
Art. 39
Disposizioni di attuazione e relazioni

1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di utilizzazione di animali di cui all'articolo 20, per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 33, nonche' per l'attivita' di cui all'articolo 32.
2. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe spettanti al Ministero, di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui agli articoli 20, comma 2, 31, 33 e 32. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le tariffe di cui al decreto del Ministro del 19 luglio 1993.
3. Il Ministero raccoglie e pubblica, con cadenza annuale, le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravita' delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati nelle procedure sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).
4. I dati di cui al comma 3 sono trasmessi dal Ministero alla Commissione europea entro il 10 novembre 2015 e successivamente con cadenza annuale. Con cadenza annuale sono trasmesse altresi' le informazioni particolareggiate sulle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
5. Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in applicazione del presente decreto quando afferiscono ad interessi commerciali, industriali, nonche' alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche.
Note all'art. 39:
- Il testo dell'art. 30, commi 4 e 5, della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recita:
«Art. 30 (Contenuti della legge di delegazione europea
e della legge europea). - 1.-3. (Omissis).
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
- Per il decreto del Ministro della sanita' 19 luglio
1993, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 40
Disciplina sanzionatoria ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera h),
della legge 6 agosto 2013, n. 96

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), il medico veterinario di cui all'articolo 24 o il responsabile delle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), che viola le disposizioni di cui all'articolo 6 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 20 o dell'articolo 31 o dell'articolo 33.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, 11, comma 1, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33. Alla stessa sanzione soggiace l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola la disposizione di cui all'articolo 10, comma 6.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 10, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro a 90.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 544-ter del codice penale, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, relativamente agli interventi che rendono afoni gli animali, e' soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 150.000 euro. E' inoltre disposta la revoca immediata dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33 e, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e' sospeso nei cinque anni successivi da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, relativamente al commercio, all'acquisto e all'uso di animali resi afoni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 5.000 euro a 15.000 euro.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 544-ter del codice penale, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e il responsabile delle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), nonche', in caso di concorso, il medico veterinario di cui all'articolo 24, che violano le disposizioni di cui all'articolo 14, sono soggetti, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro a 150.000 euro. E' inoltre disposta la revoca immediata dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33 e, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), nei cinque anni successivi e' sospeso da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 16 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 20 o l'autorizzazione di cui all'articolo 31. Alla stessa sanzione diminuita di un terzo, e' soggetto chiunque acquisisce animali reinseriti o reintrodotti.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in esercizio uno stabilimento di allevamento, di fornitura o di utilizzazione di animali destinati alle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola la disposizione di cui all'articolo 20, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso di ripetizione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione dello stabilimento.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che, a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, non assicura il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), che viola le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, e' soggetto, in solido con il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 30.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 20.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore o il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 23 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 20 o dell'articolo 31 o dell'articolo 33.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizione di cui agli articoli 24 e 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 60.000 euro. E' disposta altresi' la revoca immediata dell'autorizzazione di cui all'articolo 20.
17. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione dello stabilimento di cui all'articolo 20.
18. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che esegue le procedure previste dall'articolo 5 senza l'autorizzazione di cui all'articolo 31 o in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione si applica al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), ove si sono svolte le procedure, nonche', in caso di concorso, al medico veterinario di cui all'articolo 24 ed e' disposta la revoca immediata dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2.
19. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che, in violazione dell'articolo 31, comma 1, esegue il progetto in modo non conforme all'autorizzazione od ogni ulteriore decisione adottata dall'autorita' competente, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 150.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.
20. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 31 comma 14 e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.
21. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui all'articolo 31, comma 16, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro.
22. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, il medico veterinario di cui all'articolo 24 che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione delle procedure o che le effettua con negligenza ed imperizia gravi e' deferito all'ordine dei medici veterinari.
23. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, il Ministero anche per il tramite degli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari, e le regioni per il tramite delle aziende sanitarie locali.
24. Ai fini del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
25. Le entrate derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni pecuniarie amministrative di spettanza statale di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il finanziamento delle attivita' di cui all'articolo 37, comma 1.
Note all'art. 40:
- Per il testo degli articoli 544-bis e 544-ter del
codice penale, si veda nelle note all'art. 20.
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 41
Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 37, comma 1, si provvede:
a) sulla base di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge 6 agosto 2013, n. 96, con le risorse di cui all'articolo 40, comma 25, per lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello piu' alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose;
b) con l'importo pari a euro 52.500 a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, di cui:
1) per il 50 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
2) per il 50 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'attivita' di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.
3. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli necessari per il rilascio delle autorizzazioni, ivi comprese le attivita' di cui all'articolo 33, previste dal presente decreto sono a carico del richiedente.
Note all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 13, comma 1, lettera i), della
citata legge 6 agosto 2013, n. 96, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
421), recita:
«Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. (Omissis).
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari), recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge
aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme
comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
 
Art. 42
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, effettua entro il 30 giugno 2016 un monitoraggio sulla effettiva disponibilita' di metodi alternativi.
3. Il presente decreto non si applica ai progetti gia' autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore dello stesso. A tali progetti, comunque non prorogabili, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. In ogni caso, ai progetti autorizzati prima del 31 dicembre 2016 e fino alla loro naturale scadenza non si applicano i divieti di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonche' la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Orlando, Ministro della giustizia

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 42:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,
per la legge 12 giugno 1931, n. 924, e per la legge 1°
maggio 1941, n. 625, si veda nelle note alle premesse.
 
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