Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2014 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 30 settembre 2013
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2014. (Delibera n. 547/13/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 30 settembre 2013;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, il suo art. 2, comma 38, lett. b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», in base al quale, «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita' [...]»;
Visto il comma 66 dello stesso art. 1, che attribuisce all'Autorita', per gli anni successivi al 2006, il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, "nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera";
Viste le conseguenti delibere dell'Autorita' n. 604/07/CONS, 693/08/CONS, 722/09/CONS, 599/10/CONS, 650/11/CONS e 478/12/CONS, recanti, rispettivamente, la misura e modalita' del versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per gli anni dal 2007 al 2013;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 18 luglio 2013, cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, secondo cui, al punto 43, «[...] l'art. 12 della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall'ANR e non finanziati dallo Stato, il cui importo e' determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese [...]»;
Preso atto del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2014 e del complesso dei soggetti esercenti attivita' che rientrano nelle competenze ad essa attribuite dalla normativa vigente;
Ritenuto di dover adottare, sulla base di tale fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione e sulle relative modalita' di versamento all'Autorita' per l'anno 2014, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura disciplinata nell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;
Considerata, al riguardo, l'opportunita' della massima semplificazione delle modalita' con le quali i soggetti passivi devono procedere alla quantificazione del contributo da versare all'Autorita', cosi' da garantire efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa di verifica e riscossione, permettendo una adeguata pianificazione delle entrate e, soprattutto, assicurando equita' ed obiettivita' della contribuzione tra tutti i soggetti obbligati, nell'interesse dell'intero mercato di competenza;
Rilevato, peraltro, che l'adozione di modalita' di calcolo semplificate, basate su dati economici pubblici, permette anche di ridurre gli adempimenti informativi posti a carico dei contribuenti, nonche' di superare le questioni interpretative sulla quantificazione degli importi da versare, che hanno dato luogo, negli ultimi anni, al contenzioso sui cosiddetti ricavi «esenti» o «esclusi» dalla base imponibile utilizzata per il calcolo;
Ritenuto pertanto, anche in vista di quanto sopra, di indicare quale base imponibile per l'applicazione della aliquota contributiva - in linea con le previsioni dell'art. 1, commi 65 e 66, della citata legge finanziaria 2006 - il complesso dei «ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della [presente] delibera», coincidenti con la voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;
Considerato che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare, come rilevato dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza del 21 luglio 2011 Telefonica (causa C-284/10, punto 31) «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorita' nazionale competente»;
Ritenuto che l'Autorita' intende applicare il contributo, secondo l'insegnamento della Corte di giustizia (si v., da ultimo, la citata sentenza del 18 luglio 2013), in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tenendo, dunque, in considerazione le condizioni effettive del mercato, la sua evoluzione e i caratteri degli operatori, al fine di osservare un equilibrio complessivo nell'imposizione degli oneri in relazione alle spese di funzionamento dell'Autorita';
Considerato conseguentemente che, per assicurare il gettito complessivo necessario al fabbisogno stimato, l'aliquota contributiva per l'anno 2014 puo' essere fissata nello 1,4 per mille dei predetti ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della presente delibera;
Ritenuto, inoltre, di confermare per l'anno 2014 la non assoggettabilita' al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' per le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e per le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2013;
Ritenuto, infine, che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorita' sull'esattezza della contribuzione versata, la societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette societa';
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione illustrativa del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti esercenti attivita' che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2013.
 
Art. 2
Misura della contribuzione

1. Per l'anno 2014, la contribuzione di cui all'art. 1 e' fissata in misura pari allo 1,4 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.
 
Art. 3
Termini e modalita' di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 30 aprile 2014, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, codice IBAN IT65J0100503382000000200015, presso la Banca Nazionale del lavoro Gruppo BNP Paribas.
2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine stabilito comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
 
Art. 4
Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 30 aprile 2014, i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorita', dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.
2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna societa' contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la societa' capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna societa' tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere inviate in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al precedente comma.
4. La mancata o tardiva dichiarazione, nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 5
Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 30 settembre 2013

Il Presidente f.f. e commissario relatore: Preto
 
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