Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 febbraio 2014
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla societa' Italsocotec S.p.A., in Roma, ad operare in qualita' di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 97/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»;
Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformita';
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»;
Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
Vista l'istanza della societa' Italsocotec SPA del 7 febbraio 2014, prot. n. 21223 volta a svolgere attivita' di valutazione di conformita' di cui alla direttiva 97/23/CE citata;
Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 4 febbraio 2014, acquisita in data 10 febbraio 2014, n. 22230, con la quale e' rilasciato alla societa' Italsocotec SPA, con sede legale in piazza Stia, 8 - 00138 Roma, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1

1. L'Organismo Italsocotec SPA, con sede legale in piazza Stia, 8 - 00138 Roma, e' autorizzato ad effettuare la valutazione di conformita' ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione, per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al decreto legislativo:
Modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;
Modulo B - esame CE del tipo;
Modulo B1 - esame CE della progettazione;
Modulo C1 - conformita' al tipo;
Modulo F - verifica su prodotto;
Modulo G - verifica CE di un unico prodotto.
2. La valutazione e' effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, citato.
 
Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
 
Art. 3

1. La presente autorizzazione ha la validita' fino alla data del 3 febbraio 2018 (data di scadenza dell'accreditamento) ed e' notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validita' temporale di cui al comma 1.
 
Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.
L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.
 
Art. 5

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
 
Art. 6

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 25 febbraio 2014

Il direttore generale: Vecchio
 
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