Gazzetta n. 24 del 29 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 dicembre 2012
Informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, in attuazione dell'art. 8, commi 6 e 9, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che detta norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e in particolare il comma 6 dell'art. 8 titolato «Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande» che dispone che «l'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute»;
Visto il comma 9 dell'art. 8 del citato decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 che dispone che «l'operatore del settore alimentare che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve provvedere secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute»;
Visti gli articoli 8 e 9 della Direttiva 98/34/ CE, nonche' l'art. 10 del regolamento CE 853/2004 concernenti le procedure di notifica alla Commissione europea da effettuare, rispettivamente, nelle ipotesi di adozione di progetti di regole tecniche e di misure nazionali per l'adattamento dei requisiti specifici previsti dalle citate disposizioni comunitarie;
Considerato che con la procedura di notifica n. 2012/0221/I presso la Commissione europea si e' provveduto a dare adempimento alle suddette prescrizioni comunitarie;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita', sez. IV espresso nella seduta dell'11 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1
Attuazione del comma 6 dell'art. 8
del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158.
Informazioni obbligatorie per il consumatore
di latte crudo o crema cruda

L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta la dicitura: «prodotto da consumarsi previa bollitura».
 
Art. 2
Attuazione del comma 9 dell'art. 8
del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158.
Misure per la riduzione del rischio sanitario associato
alla vendita diretta tramite distributori automatici di latte crudo

1. L'operatore del settore alimentare che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve:
a) riportare in maniera chiara e visibile sul frontale del distributore automatico, in rosso e con caratteri di almeno 4 centimetri, la dicitura: «prodotto da consumarsi previa bollitura»;
b) indicare in maniera chiara e visibile la data di mungitura del latte e la data di scadenza dello stesso, che non deve superare i tre giorni dalla data di mungitura;
c) escludere la disponibilita' di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto.
2. Nel caso in cui il distributore di cui al comma 1 disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta le indicazioni di cui alle lettere a) e b) con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso.
 
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo per i successivi adempimenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2012

Il Ministro: Balduzzi
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013 Uffico di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min.Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 191
 
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