Gazzetta n. 147 del 26 giugno 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 maggio 2012
Modalita' di rimborso, a favore della societa' IREN Energia Spa, dei costi non recuperabili del settore elettrico derivanti dall'attuazione in Italia della direttiva 96/92/CE.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;
Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: la direttiva 96/92/CE) ed in particolare l'art. 24, che prevede un regime transitorio per il riconoscimento di impegni o garanzie di gestione, definiti dalle imprese del settore dell'energia elettrica prima dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere onorati a causa delle disposizioni della direttiva medesima;
Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
Vista la comunicazione della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea L 27 del 30 gennaio 1997, recante metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili;
Visto il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio dell'Unione europea e il regolamento CE n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento CE n. 659/1999;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Visto il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, (di seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Visto il decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, (di seguito: il decreto ministeriale 17 aprile 2001), recante modifiche al decreto ministeriale 26 gennaio 2000;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2003, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
Visti in particolare gli articoli 1 e 2,comma 2 del citato decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito in legge 17 aprile 2003 n. 83, secondo cui il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, e impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di calcolo vigenti non incompatibili con le disposizioni della stessa legge n. 83/03;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 agosto 2004 (di seguito: il decreto ministeriale 6 agosto 2004), recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica, con riferimento alle societa' Enel Spa, Enel Produzione Spa, Enel Green Power Spa, Endesa Italia Spa, Edipower Spa e Tirreno Power Spa;
Vista la decisione della Commissione Europea C(2004) 4333fin del 1° dicembre 2004 concernente la dichiarazione di compatibilita' con il Trattato CE dell'aiuto di Stato n. 490/2000 in ordine ai costi non recuperabili individuati con il decreto ministeriale 6 agosto 2004;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 marzo 2005 (di seguito: il decreto ministeriale 10 marzo 2005), recante determinazione degli oneri di generazione non recuperabili del settore dell'energia elettrica per gli impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, non appartenevano all'Enel Spa, da cui risultano delle partite da rimborsare a favore di AEM Torino Spa;
Vista la lettera del 10 marzo 2005, concernente la notifica n. 127/05 del citato decreto 10 marzo 2005 alla Commissione Europea, a norma dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 238/00, che definisce la copertura dell'importo destinata al rimborso dei costi non recuperabili nel settore elettrico mediante la componente tariffaria A6 che alimenta il "Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione", istituito presso la Cassa Conguaglio;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 giugno 2005 (di seguito: decreto ministeriale 22 giugno 2005) recante modalita' di rimborso e di copertura dei costi non recuperabili relativi al settore dell'energia elettrica a seguito dell'attuazione della Direttiva 96/92/CE, individuati con il decreto ministeriale 6 agosto 2004;
Visto che la societa' AEM Torino SpA, a seguito della fusione per incorporazione di AMGA SpA, efficace dal 31 ottobre 2006, ha assunto la denominazione IRIDE SpA, e che detta societa' ha poi mutato la sua denominazione sociale, a partire dal 1° luglio 2010, in IREN Energia Spa;
Vista la decisione della Commissione Europea C(2006) 5276def, dell'8 novembre 2006, con cui l'aiuto di Stato C 11/2006 (ex N 127/2005), relativo ai costi non recuperabili individuati con il decreto ministeriale 10 marzo 2005 a favore di AEM Torino SpA, e' stato dichiarato compatibile con il Trattato CE, subordinando in ogni caso l'erogazione dell'aiuto, determinato in 16,338 milioni di euro, alla prova che la societa' non abbia beneficiato dell'aiuto accordato nell'ambito del regime fiscale a favore delle aziende municipalizzate, di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 e al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427, dichiarato illegittimo e incompatibile con il Trattato con decisione 2003/193/CE, oppure alla prova che la medesima societa' abbia provveduto alla restituzione, con i relativi interessi, degli importi relativi al suddetto aiuto dichiarato illegittimo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 marzo 2007 (di seguito: decreto ministeriale 7 marzo 2007) recante revisione delle modalita' di rimborso dei costi non recuperabili, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 29 marzo 2007, n. 76/07, concernente "aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2007 di componenti e parametri della tariffa elettrica. Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, in materia di esazione della componente tariffaria A6";
Vista la lettera del 1° marzo 2011, prot. 4638/D900, con cui la societa' IREN Energia SpA, in conformita' al combinato disposto dell'art. 16-bis, comma 11, della legge n. 11/2005 e del D.P.C.M. 26966/2007, ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle Entrate, che, a far data dal 22 ottobre 2009, ha interamente provveduto al rimborso degli aiuti accordati, oggetto della citata decisione 2003/193/CE, allegando copia dei versamenti effettuati;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, del 31 maggio 2011, prot. 2011/82799, con cui si comunica che la societa' IREN Energia Spa ha provveduto alla restituzione degli importi relativi all'aiuto di stato C27/1999, dichiarato illegittimo e incompatibile con il Trattato con decisione 2003/193/CE;
Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 1° marzo 2012 n. 69/2012/I/EEL con la quale si esprime parere favorevole in merito allo schema di decreto interministeriale concernente le modalita' di rimborso delle partite economiche relative ai costi non recuperabili del settore elettrico a favore della societa' IREN Energia SpA;
Considerato che la restituzione degli importi corrispondenti agli aiuti illegittimi di cui IREN Energia SpA ha beneficiato, di cui alla citata lettera del 1° marzo 2011, comporta il rispetto delle condizioni impartite dalla Commissione Europea con la decisione C(2006) 5276def, in ordine all'erogazione dell'importo di 16,338 milioni di euro accordato a titolo di rimborso dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 convertito in legge 17 aprile 200 n. 83, le disposizioni ai fini del rimborso delle partite economiche relative agli oneri non recuperabili nel settore dell'energia elettrica individuati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 marzo 2005.
 
Art. 2

Disposizioni sulle modalita' di rimborso
dei costi non recuperabili

1. La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa Conguaglio), secondo le indicazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, provvede entro il 31 luglio 2012, al rimborso delle partite economiche di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2005 a favore di IREN Energia SpA. Per la copertura del fabbisogno sono utilizzate le disponibilita' del "Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione", istituito presso la Cassa Conguaglio.
2. L'Autorita' assicura con propri provvedimenti la disponibilita' presso la Cassa Conguaglio dei fondi necessari per il pagamento integrale delle partite economiche di cui al comma 1 entro il termine ivi stabilito.
3. Qualora non rimborsate nel termine individuato al comma 1, alle partite economiche di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2005, al netto delle relative quantita' rimborsate, si applica, a decorrere dal 1° agosto 2012, un tasso di interesse pari all'euribor a 3 mesi, calcolato come media delle quotazioni giornaliere del trimestre precedente.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a comunicare il provvedimento alla Commissione Europea, in attuazione delle prescrizioni contenute nella decisione della medesima Commissione in ordine alla notifica aiuti di Stato n. C11/2006, in modo conforme alle disposizioni comunitarie in materia.
2. La Cassa Conguaglio da comunicazione dei pagamenti effettuati e della liquidazione definitiva delle somme dovute all'avente diritto, all'Autorita', al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il vice Ministro delegato
Grilli
 
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