| Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| DECRETO 26 agosto 2026 |
| Modifiche ed integrazioni al decreto 23 maggio 2026, recante l'attuazione delle misure di cui all'art. 3, decreto-legge n. 33/2026 per il riconoscimento, in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di un credito d'imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ed
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 25 giugno 2026, n. 113, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali», e in particolare gli articoli 1-ter ed 1-novies dell'allegato alla medesima legge, con i quali e' stato modificato l'art. 3, comma 1, decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79; Visto il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi con nessi alle crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e, in particolare l'art. 3 che, al comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di vigenza dell'agevolazione per l'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il comma 3, del citato art. 3, decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, ai sensi del quale con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, 23 maggio 2026, registrato dalla Corte dei conti il 25 giugno 2026, al n. 2005; Considerato che la misura e' volta a ristorare le imprese di autotrasporto che utilizzano gasolio commerciale di cui all'art. 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 t, ad eccezione dei veicoli di classe ambientale euro IV o inferiore; Considerato che la DG COMP della Commissione europea ha precisato che le imprese che effettuano trasporto su strada di merci in conto proprio non possono essere ammesse a ristoro ai sensi della comunicazione della Commissione C/2026/2593; Considerato che con l'art. 1-novies dell'allegato alla legge 25 giugno 2026, n. 113, e' stata ampliata la platea delle imprese beneficiarie del contributo straordinario di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, ricomprendendo anche le imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone; Considerato che, al fine di dare attuazione all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge, e' necessario modificare, ove occorra, il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, 23 maggio 2026;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto modificano e integrano le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 23 maggio 2026, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1-novies dell'allegato alla legge 25 giugno 2026, n. 113, che ha modificato l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33. |
| | Art. 2 Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 maggio 2026 1. Alle premesse del decreto interministeriale 23 maggio 2026, le parole: «Dato atto che il sostegno alle imprese di autotrasporto di merci» sono sostituite dalle parole «Dato atto che il sostegno alle imprese». 2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 23 maggio 2026, le parole: «indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono sostituite dalle seguenti: «indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), punti 1) e 3), e lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' alle imprese esercenti le attivita' di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente, esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI». |
| | Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 agosto 2026
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2913 |
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