Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2026 (vai al sommario)
LEGGE 25 settembre 2026, n. 166
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, nonche' il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 settembre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:
Il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
172 del 27 luglio 2026.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 27.
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27
LUGLIO 2026, N. 133
All'articolo 1:
al comma 1, dopo la parola: «nuovo» sono inserite le seguenti: «perdurare dell'», le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e le parole: «e fino al 6 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 24 agosto 2026 e dal 27 agosto 2026 al 5 settembre 2026»;
al comma 3, le parole: «valutati in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «decreto-legge 2026, n. 33» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33»;
alla lettera a), le parole: «da marzo a luglio» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a agosto»;
alla lettera b), le parole: «322 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «397,6 milioni»;
al comma 5, le parole: «pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 97,6 milioni di euro per l'anno 2026».
All'articolo 2:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «di preservare la» sono sostituite dalle seguenti: «di preservazione della», le parole: «della societa' ILVA S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della societa' Ilva S.p.A.», la parola: «Made» e' sostituita dalla seguente: «made» e dopo le parole: «in una soluzione,» sono inserite le seguenti: «un importo»;
al secondo periodo, le parole: «con ILVA S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «con la societa' Ilva S.p.A.», dopo le parole: «in amministrazione straordinaria o» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «se piu' breve, entro» sono inserite le seguenti: «il termine di»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale:
a) i progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al presente decreto e le relative modifiche sostanziali;
b) gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231".
2-ter. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla restituzione dei finanziamenti pubblici concessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria provvedono in prededuzione, con priorita' rispetto a tutti gli altri crediti nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria, diversi da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, anteponendo la restituzione di tali finanziamenti pubblici a quella di tutti gli altri crediti nei confronti delle procedure medesime, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.";
b) al secondo periodo, le parole: "dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati" sono sostituite dalle seguenti: "dagli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e dai soggetti da essi funzionalmente delegati"»;
alla rubrica, le parole: «in materia di» sono sostituite dalle seguenti: «concernenti la societa'».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici). - 1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato e' dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano societa' controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attivita' di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonche' di energia elettrica.
3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attivita' effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.
4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 e' pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora gli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.
5. Le successive modifiche della data o delle modalita' di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non piu' destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsato.
6. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sede di versamento non e' ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota e' utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla societa' in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalita' di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 e' versata nei termini e con le modalita' ordinariamente previsti.
10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residui una quota del medesimo credito, tale quota e' immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsata.
11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non e' rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, conseguentemente, non e' deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la societa' di gestione accentrata di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
13. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:
"Art. 55-bis (Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico). - 1. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 57 del presente testo unico, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato e' dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che siano societa' controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attivita' di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonche' di energia elettrica.
3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attivita' effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.
4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 e' pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, qualora gli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.
5. Le successive modifiche della data o delle modalita' di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non piu' destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsato.
6. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalita' previste dall'articolo 3. In sede di versamento non e' ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 3.
7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui al citato articolo 57, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota e' utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla societa' in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalita' di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 e' versata nei termini e con le modalita' ordinariamente previsti.
10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, residui una quota del medesimo credito, tale quota e' immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsata.
11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non e' rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, conseguentemente, non e' deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la societa' di gestione accentrata di cui all'articolo 57".
14. Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo restano ferme le ordinarie disposizioni relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.
Art. 2-ter (Disposizioni di carattere fiscale). - 1. All'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini del presente articolo si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41".
2. Le spese di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. All'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Ai fini del presente articolo si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
2-ter. Le spese di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza annuale, sono accertate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo del presente comma sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «di 19,9 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 91,2 milioni di euro per l'anno 2027»;
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 100,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
b) quanto a 95.570.485 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'allegato 1;
c) quanto a 136.729.515 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 65.000.000;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 14.500.000;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 11.600.000;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 1.150.000;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 9.000.000;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 46.035;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 4.300.000;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 333.480;
9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 9.800.000;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 5.500.000;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 500.000;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 10.000.000;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 5.000.000;
d) quanto a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese di cui all'articolo 1;
e) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
f) quanto a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 2-bis.
2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilita' di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti»;
al comma 3, lettera c), le parole: «n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 34,».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Disposizioni di coordinamento). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 243 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
2. La disposizione di cui all'articolo 2-ter, comma 2, e' efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117».
E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato 1

(articolo 3, comma 2, lettera b))

Parte di provvedimento in formato grafico