Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 luglio 2026, n. 133
Testo del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 172 del 27 luglio 2026), coordinato con la legge di conversione 25 settembre 2026, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e
di autotrasporto

1. In considerazione del nuovo perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dal 30 luglio 2026 al 24 agosto 2026 e dal 27 agosto 2026 al 5 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «da marzo a giugno» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a agosto»;
b) al secondo periodo, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «397,6 milioni».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 97,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'Allegato I del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative»:
«Allegato I
Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed
aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo
unico
Prodotti energetici
Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;
Benzina: euro 564,00 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille
litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
625.620 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: euro 423,00 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri;
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione;
Oli combustibili:
usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421
per mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870
per mille chilogrammi; usati per la produzione diretta o
indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille
chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione
diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per
mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi;
Gas naturale:
per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo;
per combustione per usi non domestici: euro
0,012498 per metro cubo;
per combustione per usi domestici:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro
0,044 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e
fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e
fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:
euro 0,186 per metro cubo;
per combustione per usi domestici limitatamente ai
consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro
0,038 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e
fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo; c)
per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560
metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:
euro 0,150 per metro cubo.
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati:
per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle
imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per
mille chilogrammi;
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi;
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:
lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per
ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro (2).
Tabacchi lavorati
a) sigari 23,5 per cento;
b) sigaretti 27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per
cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno
2028;
c) sigarette 49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50
percento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere
dall'anno 2028;
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 60,7 per cento per l'anno 2026,
60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere
dall'anno 2028;
e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;
f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento;
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata (3):
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820;
per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.
(1) L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si
riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli
combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli
combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate
tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati
nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di
utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per
cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento;
fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento.
Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una
viscosita' (V), a 50 C, superiore a 91 centistokes, si
considerano semifluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 C,
superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno
una viscosita' (V), a 50 C, da 21,2 a 37,4 centistokes e
fluidissimi quelli che hanno una viscosita' (V), a 50 C,
inferiore a 21,2 centistokes.
(2) Fino al giorno 30 giugno 1996, per gli alcoli
ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti
della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo,
dei fichi, delle carrubbe e dei cereali, del siero e del
permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel
rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 83.600 per
ettolitro anidro. Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole
impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC
2209, si applica l'accisa di lire 500.000 per ettolitro
anidro, alla temperatura di 20° Celsius.
(3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla
meta' per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della
legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui
all'art. 1 della legge medesima.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante: «Revisione delle
disposizioni in materia di accise»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di sussidi
ambientalmente dannosi). - 1. Ai fini del superamento del
sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al
Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi
ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026
e' applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella
misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento,
nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio
impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di
accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come
carburante di cui all'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica
misura:
a) benzina: euro 672,90 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per
mille litri.
2.
3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati
ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non
trovano applicazione la variazione, in aumento,
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante
stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle
finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento,
della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b),
del presente articolo.
4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti
maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui
e' applicata, in base al criterio di tassazione per
equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato
come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici
ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in
consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si
applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota
di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la
medesima aliquota trova applicazione per un periodo
quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del
citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025. I biocarburanti di cui
al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione
della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste
dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44,
paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in
materia di aiuti di Stato provvede il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6. Ferma restando la destinazione stabilita
dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio
2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle
aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita
dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate
derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate
tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e
4 del presente articolo nonche' di quelli derivanti
dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.».
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
18 marzo 2026, n. 33, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei
mercati internazionali», convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Misure in favore dell'autotrasporto). - 1.
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato
come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile
organizzazione in Italia esercenti le attivita' di
trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettere a)
e b), del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' alle
imprese esercenti le attivita' di trasporto di cui alla
legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio di
autobus con conducente esercitate con veicoli di classe
ambientale euro V e VI, e' riconosciuto un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta,
commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei
mesi da marzo a agosto dell'anno 2026 rispetto al prezzo
del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il
contributo di cui al presente comma e' concesso nel limite
massimo di 397,6 milioni di euro per l'anno 2026 ed e'
attribuito alle condizioni e con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i
criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica
delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure
di concessione del contributo sotto forma di credito
d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa
previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi
dell'articolo 5.
6. In considerazione dell'andamento delle sensibili
oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30
giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma
250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con
cadenza mensile con riferimento alla sola componente
riferita al costo del gasolio.».
 
«Allegato 1

(articolo 3, comma 2, lettera b))


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni concernenti la societa' Ilva S.p.A. in amministrazione
straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio
aziendale
1. Al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservazione della funzionalita' degli impianti siderurgici di proprieta' della societa' Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato a trasferire direttamente alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima societa', in una soluzione, un importo sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto gia' previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/ N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con la societa' Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se piu' breve, entro il termine di 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
2-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale:
a) i progetti relativi alle attivita' di cui all'allegato XII al presente decreto e le relative modifiche sostanziali;
b) gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231».
2-ter. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla restituzione dei finanziamenti pubblici concessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria provvedono in prededuzione, con priorita' rispetto a tutti gli altri crediti nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria, diversi da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, anteponendo la restituzione di tali finanziamenti pubblici a quella di tutti gli altri crediti nei confronti delle procedure medesime, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.»;
b) al secondo periodo, le parole: «dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati» sono sostituite dalle seguenti: «dagli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e dai soggetti da essi funzionalmente delegati».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante: «Misure
urgenti per assicurare la continuita' operativa degli
stabilimenti ex ILVA», convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 2026, n. 8:
«Art. 3-bis (Finanziamento in favore della societa'
Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito
della procedura di cessione del compendio aziendale). - 1.
Nell'ambito delle procedure di amministrazione
straordinaria in corso delle societa' Ilva S.p.A. e
Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di consentire la
prosecuzione dell'attivita' produttiva ove la cessione del
compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio
2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' essere erogato un finanziamento a titolo
oneroso in favore della societa' Ilva S.p.A. sino a un
massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, in una o
piu' soluzioni. La richiesta di finanziamento e' avanzata
dall'organo commissariale sulla base di un piano di
gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della
conclusione della procedura di cessione dei compendi
aziendali. La societa' Ilva S.p.A. in amministrazione
straordinaria puo' procedere direttamente all'utilizzo
delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo
commissariale, alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in
amministrazione straordinaria.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' erogato in
conformita' alla comunicazione della Commissione relativa
alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), applicando
il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base, ed e'
restituito entro sei mesi dall'erogazione, per capitale e
interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del
compendio aziendale, in prededuzione, con priorita'
rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli di cui
all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, siano
essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli
assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di
prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In caso di
insufficienza delle risorse ricavate dalla predetta
cessione, dell'obbligazione di restituzione risponde in via
solidale la societa' cessionaria del compendio aziendale
all'esito della procedura di cessione di cui al medesimo
comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo
della procedura.
3. L'erogazione del prestito non puo' avvenire prima
che il regime di aiuto sia stato autorizzato dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3-bis. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed
urgenti esigenze di preservare la funzionalita' degli
impianti siderurgici di proprieta' della societa' Ilva
S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della
procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e
del made in Italy e' autorizzato a trasferire direttamente
alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione
straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della
medesima societa', in una soluzione, sino a ulteriori 100
milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento
oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia
di aiuti di Stato, sulla base di quanto gia' previsto dalla
decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 -
C(2026) 891 final (SA.121569 2026/N). Alla restituzione del
finanziamento di cui al primo periodo la societa'
Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria
provvede entro sei mesi dalla data di scadenza del
contratto di affitto stipulato con l'Ilva S.p.A. in
amministrazione straordinaria o, se piu' breve, entro sei
mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
3-ter. Nella valutazione delle condotte poste in
essere in esecuzione di quanto previsto dal comma 3-bis e'
esclusa la gravita' della colpa di cui all'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, se il fatto dannoso trae
origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dal
predetto comma 3-bis o che ne costituiscano il presupposto
o la conseguenza logico-giuridica.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 149 milioni
di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro
19.131.552, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, e,
quanto a euro 129.868.448 per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA). - 1.
Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi
di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione
compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni
delle leggi regionali, i piani e programmi di cui
all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete
alle regioni e province autonome o agli enti locali.
3.
4.
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale:
a) i progetti relativi alle attivita' di cui
all'allegato XII al presente decreto e le relative
modifiche sostanziali;
b) gli impianti dichiarati di interesse strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni
delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui
all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche
nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche
sostanziali.
5. In sede statale, l'autorita' competente ai fini
della VAS e dell'AIA e' il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in
sede di VAS e' espresso dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, che collabora alla relativa attivita' istruttoria.
Il provvedimento di AIA e' rilasciato dal competente
direttore generale del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
6. In sede regionale, l'autorita' competente ai fini
della VAS e dell'AIA e' la pubblica amministrazione con
compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale
individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o
delle Province autonome.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le
competenze proprie e quelle degli altri enti locali in
materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la individuazione degli enti
locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei
soggetti competenti in materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione europea,
eventuali ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate
nel presente decreto, purche' con questo compatibili, per
l'individuazione dei piani e programmi o progetti o
installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo
svolgimento della relativa consultazione;
d) le modalita' di partecipazione delle regioni e
province autonome confinanti al processo di VAS, in
coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali
in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei
provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS
di propria competenza, fermo restando il rispetto dei
limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo
29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di
valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la
competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente
Titolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
4 dicembre 2015, n. 191, recante: «Disposizioni urgenti per
la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo
ILVA», convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2016, n. 13, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Accelerazione procedimento di cessione e
disposizioni finanziarie). - 1. All'articolo 4, comma
4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "rapidita' ed
efficienza dell'intervento" sono inserite le seguenti: ",
anche con riferimento ai profili di tutela ambientale";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "primaria
istituzione finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "o di
consulenza aziendale"; la parola: "individuata" e'
sostituita dalle seguenti: "individuate, ai sensi delle
disposizioni vigenti,";
c) al terzo periodo, le parole: "Il commissario
straordinario richiede al potenziale affittuario o
acquirente, contestualmente alla presentazione
dell'offerta, la presentazione di" sono sostituite dalle
seguenti: "Le offerte sono corredate da".
2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo
ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel
rispetto dei principi di parita' di trattamento,
trasparenza e non discriminazione, le procedure per il
trasferimento dei complessi aziendali individuati dal
programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle
modalita' di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
assicurando la discontinuita', anche economica, della
gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.
3. Al solo scopo di accelerare il processo di
trasferimento e conseguire la discontinuita' di cui al
comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione
dell'attivita' in modo da contemperare le esigenze di
tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione,
nelle more del completamento delle procedure di
trasferimento, e' disposta in favore dell'amministrazione
straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di
euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili
esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione
straordinaria. L'erogazione della somma di cui al
precedente periodo e' disposta con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento e'
iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. L'amministrazione straordinaria del
Gruppo Ilva, provvede, anteponendolo agli altri debiti
della procedura, alla restituzione dell'importo erogato
dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso
percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di
uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dalla data
in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei
complessi aziendali oggetto della procedura di
trasferimento di cui al comma 2. I rimborsi del capitale e
degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato.
4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di
cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo,
delle somme giacenti sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di cui al
medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno del
rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45, pari a
13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di
saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per
l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e 6,71
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante
riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a
decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni
di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul
pertinente capitolo di spesa.
6. Alla restituzione dei finanzia menti pubblici
concessi ai sensi delle vi genti disposizioni di legge, gli
organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione
straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in
amministrazione straordinaria provvedono in prededuzione,
con priorita' rispetto a tutti gli altri crediti nei
confronti delle rispettive procedure di amministrazione
straordinaria, diversi da quelli di cui all'articolo
2751-bis, nu mero 1), del codice civile, anteponendo la
restituzione di tali finanziamenti pubblici a quella di
tutti gli altri crediti nei confronti delle procedure
medesime, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi
compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa
legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo
222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In
relazione alle condotte poste in essere dagli organi
commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione
straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in
amministrazione straordinaria e dai soggetti da essi
funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto
dal periodo che precede, trova applicazione, anche con
riguardo alla responsabilita' civile, l'esonero previsto
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo
2015, n. 20.
6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine
esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria,
come eventualmente modificato e integrato per effetto della
procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre
finanziamenti statali, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti
statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono
iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati
maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi
pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di
erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento.
I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero
successivamente, secondo la procedura di ripartizione
dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari del
Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini
dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2,
degli impegni assunti dai soggetti offerenti e
dell'incidenza di essi sulla necessita' di ricorrere ai
finanziamenti di cui al primo periodo da parte
dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono
indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro
il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per
capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della
procedura di ripartizione dell'attivo della societa', in
prededuzione, ma subordinatamente al pagamento,
nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri
creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
nonche' dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo
2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di
responsabilita' e di risarcimento nei confronti dei
soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo ILVA e al
suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi ai sensi
del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni
emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20.
6-ter. Le disponibilita' del Fondo di cui
all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, sono versate, per un importo pari a 400
milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2016.
6-quater. All'articolo 1, comma 958, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, le parole: "2.000 milioni di euro"
sono sostituite dalle seguenti: "2.100 milioni di euro".
6-quinquies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, per il periodo di programmazione 2014-2020,
e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200
milioni di euro per l'anno 2017.
6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al quarto
periodo, dopo le parole: "con una dotazione iniziale di 150
milioni di euro per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti:
"e di 50 milioni di euro per l'anno 2016" e il sesto
periodo e' sostituito dal seguente: "Al relativo onere,
pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni
2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e successive modificazioni.".
6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole da: "L'organo commissariale" fino a:
"Allo scopo," sono soppresse;
b) al quarto periodo, dopo le parole: "400 milioni
di euro" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2015".
6-octies. All'articolo 2-bis, comma 2-bis, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il secondo
periodo e' sostituito dai seguenti: "Gli specifici criteri
di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia
per le imprese che non presentino adeguate capacita' di
rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonche'
per le imprese in difficolta' ai sensi di quanto previsto
dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto
in particolare delle esigenze di accesso al credito delle
imprese con un fatturato costituito, per almeno due
esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del
relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai
complessi aziendali della societa' ILVA S.p.A. I predetti
criteri sono applicati per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto,
fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma
1».
6-novies. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo
53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'articolo 14-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168, dopo le parole: "continuita' occupazionale di
tutti i lavoratori interessati" sono aggiunte le seguenti:
"anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro
socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo
scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5,
comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80".
6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di
Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarieta'
antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad
applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di
spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento del
10 per cento della retribuzione persa a seguito di
riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede
mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente
confiscate o comunque pervenute allo Stato in via
definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi
da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa
esercitata in forma societaria, a carico dei soci di
maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o
amministratori, che prima del commissariamento di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano
esercitato attivita' di direzione e coordinamento
sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese
di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza
dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del
bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito
statale di cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente,
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, mediante la
sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo
commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione
straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto-legge n. 1 del 2015, per essere destinate al
finanziamento di interventi per il risanamento e la
bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in
amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla
riqualificazione e riconversione produttiva dei siti
contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. I crediti
derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui al
periodo precedente sono estinti con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole da: "Con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" fino
alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:
"Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per
l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, e'
fissato al 30 giugno 2017. E' conseguentemente prorogato
alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il
comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89, e' abrogato.».
7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo
sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di
cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi
2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193
del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare
dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un
importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per
impresa».
8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30
giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o
integrazioni, al Piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad
altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli
impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di
nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di
cui al comma 8.2, che puo' richiedere a ciascun offerente
di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta,
fornendo gli ulteriori documenti necessari per la
valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi
proposti, compresi i documenti progettuali, i
cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della
richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18
mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo
periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi
dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso
riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli
impianti come individuate dall'offerta presentata. Tale
facolta' deve essere esercitata nel rispetto della parita'
dei diritti dei partecipanti. Entro il termine di 120
giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari
straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta
dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo
eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei
soggetti offerenti. Il parere e' immediatamente comunicato
ai commissari della procedura di amministrazione
straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti
i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla
procedura le offerte vincolanti definitive conformando i
relativi piani al predetto parere del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non
accettino tutte le risultanze del parere ovvero non
conformino o aggiornino di conseguenza l'offerta
presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni
relative alla realizzazione di specifici interventi recate
nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza
dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di
validita'; a tale scadenza sono conseguentemente adeguati,
in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20. L'esperto indipendente nominato
ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi
trenta giorni, una relazione sulla compatibilita' delle
offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato,
tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e
finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la
sostenibilita' finanziaria, con particolare riferimento al
periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva
cessione. La relazione dell'esperto indipendente e'
acquisita dai commissari straordinari in sede di
valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.
8.1. Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello
sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari
straordinari, e' individuato l'aggiudicatario a norma
dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualita' di
individuato gestore, presenta entro i successivi trenta
giorni apposita domanda di autorizzazione dei nuovi
interventi e di modifica del Piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo
2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per
l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano
accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La
domanda, completa dei relativi allegati, e' resa
disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare per un periodo di trenta giorni, ai fini
dell'acquisizione di eventuali osservazioni. Della
disponibilita' della domanda sul sito web ai fini della
consultazione da parte del pubblico e' dato tempestivo
avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a
diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione
regionale. L'istruttoria sugli esiti della consultazione,
e' svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma
8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda, predisponendo una relazione di
sintesi delle osservazioni ricevute, nonche' garantendo il
pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti
dalla normativa dell'Unione europea. Le modifiche o
integrazioni al Piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo
autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto
devono in ogni caso assicurare standard di tutela
ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte,
nei quindici giorni successivi alla conclusione
dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo
economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione
integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della
valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i
procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in
corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8
e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2,
commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
20, e' prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria, se antecedente alla suddetta data.
8.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei
commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo,
nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti
scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di
tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato
si avvale della struttura commissariale di Ilva, del
Sistema nazionale delle agenzie ambientali e puo' avvalersi
delle altre amministrazioni interessate. A ciascun
componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di
missione, e' corrisposto un compenso temporalmente
parametrato al compenso annuale spettante ai componenti
della commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a
carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. I
curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici
nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' mediante link nei siti web
della regione e degli enti locali interessati.
8.2-bis. E' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, un coordinamento tra la
regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni
interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di
informazioni tra dette amministrazioni in relazione
all'attuazione del Piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni.
Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su
richiesta motivata di uno dei componenti. La partecipazione
al coordinamento non da' in ogni caso luogo alla
corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o
gettoni di presenza comunque denominati.
8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di
assicurare le necessarie attivita' di vigilanza, controllo
e monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici
riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1,
potenziando a tal fine la funzionalita' e l'efficienza
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Puglia, la regione Puglia, valutata prioritariamente
l'assegnazione temporanea di proprio personale, puo'
autorizzare l'ARPA Puglia a procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato per un contingente
strettamente necessario ad assicurare le attivita' di cui
al presente comma, individuando preventivamente, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti
risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel
limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le
assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facolta'
assunzionali previste dalla legislazione vigente e previo
espletamento delle procedure sulla mobilita' del personale
delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
successive modificazioni, attraverso procedure di selezione
pubblica disciplinate con provvedimento della regione
Puglia.
8.3. I beni, aziende e rami di azienda individuati
dal programma commissariale, una volta approvate le
modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica
relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo
necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese
quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della
previsione di cui all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente
approvato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, solo nel limite della
inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai
piani ambientali e di bonifica o dagli eventuali ulteriori
titoli autorizzativi necessari per l'esercizio
dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad
attuare.
8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei
complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato
a norma del comma 8.1 definisce altresi' le modalita'
attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento,
i commissari della procedura di amministrazione
straordinaria svolgono o proseguono le attivita', esecutive
e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai
sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma
dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino
alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del
predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato
ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge, e
comunque fino alla definitiva cessione dei complessi
aziendali. Sino a tale data puo' essere prorogato, su
istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo
previsto dalla legge, anche il programma delle
amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei
predetti complessi aziendali. Entro tale termine, i
commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e
realizzare, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), ulteriori interventi di
decontaminazione e risanamento ambientale non previsti
nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente
connessi, anche mediante formazione e impiego del personale
delle societa' in amministrazione straordinaria non
altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il
reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo
produttivo. I commissari straordinari specificano, nella
relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di
decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato
di attuazione. Il decreto di cessazione dell'esercizio
dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, e' adottato a seguito
dell'intervenuta integrale cessazione, da parte
dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attivita' e
funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse
all'attuazione del Piano approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105,
come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1,
ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi
del presente comma.
8.5. Il programma della procedura di amministrazione
straordinaria e' altresi' integrato con un piano relativo
ad iniziative volte a garantire attivita' di sostegno
assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei
Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e
Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della
durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo
economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento,
si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi
internazionali in tema di responsabilita' sociale
dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed e'
predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni
riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo
settore ed esperti della materia, a cura dei commissari
straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo
per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. I
criteri di selezione sono resi pubblici nei siti internet
istituzionali dei comuni medesimi. Per consentire
l'immediato avvio delle attivita' propedeutiche alla
realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro e' posto
a carico delle risorse del programma nazionale
complementare "Imprese e competitivita' 2014-2020",
approvato dal CIPE con la deliberazione n. 10/2016 del 1°
maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
10 agosto 2016.
8-bis. Per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai
sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo
stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, deve
presentare alle Camere una relazione semestrale relativa
allo stato di riconversione industriale e alle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria.
9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria e
di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie
per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai
sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-bis
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nonche' le altre discipline ordinarie di settore.
10. Le procedure di cui al presente articolo si
svolgono nel rispetto della normativa europea.
10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i
commissari del Gruppo ILVA inviano alle Camere una
relazione sull'attivita' posta in essere con riguardo al
materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA
S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale
radioattivo.».
 
Art. 2 bis
Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili
deliberati da grandi gruppi energetici

1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato e' dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano societa' controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attivita' di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonche' di energia elettrica.
3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attivita' effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.
4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 e' pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora gli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.
5. Le successive modifiche della data o delle modalita' di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non piu' destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsato.
6. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sede di versamento non e' ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota e' utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla societa' in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalita' di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 e' versata nei termini e con le modalita' ordinariamente previsti.
10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residui una quota del medesimo credito, tale quota e' immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsata.
11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non e' rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, conseguentemente, non e' deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la societa' di gestione accentrata di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
13. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:
«Art. 55-bis (Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico). - 1. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 57 del presente testo unico, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato e' dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che siano societa' controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attivita' di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonche' di energia elettrica.
3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attivita' effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.
4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 e' pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, qualora gli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.
5. Le successive modifiche della data o delle modalita' di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non piu' destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsato.
6. Il versamento di cui al comma 1 e' effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalita' previste dall'articolo 3. In sede di versamento non e' ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 3.
7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui al citato articolo 57, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota e' utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla societa' in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalita' di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 e' versata nei termini e con le modalita' ordinariamente previsti.
10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, residui una quota del medesimo credito, tale quota e' immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, e' rimborsata.
11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non e' rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, conseguentemente, non e' deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la societa' di gestione accentrata di cui all'articolo 57».
14. Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo restano ferme le ordinarie disposizioni relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 61, 73 e 109 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 recante: «Testo unico delle imposte sui redditi»:
«Art. 61. (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.».
«Art. 73. (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la
sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione
ordinaria in via principale. Per sede di direzione
effettiva si intende la continua e coordinata assunzione
delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o
l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende
il continuo e coordinato compimento degli atti della
gestione corrente riguardanti la societa' o l'ente nel suo
complesso. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia.
Si considerano altresi' residenti nel territorio dello
Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi
analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui
almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del
trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello
Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio
dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente
residente e' determinato in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale
per realizzare direttamente gli scopi primari indicati
dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considerano altresi'
residenti nel territorio dello Stato le societa' ed enti
che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in
alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di
investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia,
diversi dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo,
gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi
purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni.».
«Art. 109. (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, sostenute nel territorio dello Stato, nonche' i
rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono
deducibili a condizione che i pagamenti siano stati
eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni
di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonche' i
rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono
deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.
6.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa
che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della societa'
emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.».
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 27-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 recante: «Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi»:
«Art. 27. (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa'
e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in
qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a
persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni
qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo
unico nonche' agli utili derivanti dagli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
dai contratti di associazione in partecipazione di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo
unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65
del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresi'
dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui
redditi e dalle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5
del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai
contratti di associazione in partecipazione previsti nel
precedente periodo, corrisposti a persone fisiche
residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai
sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo
del patrimonio netto si assume il valore individuato nel
comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del
predetto testo unico, l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
quale risulta dalla valutazione operata dalla societa'
emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma
2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento 277 sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 20 per cento sugli
utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai
sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238. I
soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di
risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238 e, dai sottoconti esteri di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
secondo periodo e dalle societa' ed enti indicati nel comma
3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli
undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che
dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva
sugli stessi utili mediante certificazione del competente
ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al
primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a
OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui
gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero
nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,
istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che consentono un adeguato scambio di informazioni.
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di
finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98
direttamente erogati dal socio o da una sua parte
correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
della determinazione della ritenuta di cui sopra, si
computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai
sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima
remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente
erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e
con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti
alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul
reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai
decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), del predetto testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, in cui l'associante e' soggetto non residente,
qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso
testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a
titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma
dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.
La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
a) ;
b) sull'intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa
ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo
che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3
dell'articolo 47-bis dello stesso testo unico, che e'
rispettata, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del
comma 2 del medesimo articolo 47-bis. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i
cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La
ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle
remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e
4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento277 ed a
titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti
dall'imposta sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
«Art. 27-ter (Azioni in deposito accentrato presso la
Monte Titoli S.p.A.). - 1. Sugli utili derivanti dalle
azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di
cui all'articolo 4428/11/03 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di
deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai
sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, e' applicata, in
luogo della ritenuta di cui ai commi 1, 3 e 3-ter
dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni
previste dal predetto articolo.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e'
applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono
depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato
gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento
CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19
giugno 1986, n. 289, nonche' dai soggetti non residenti che
aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti
al sistema Monte Titoli.
3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con
separata evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva
applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico
istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla
data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi
soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti,
all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la
quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239.
4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore
convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito,
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella
misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al
comma 2 acquisiscono:
a) una dichiarazione del soggetto non residente
effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i
dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza
di tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali
elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione;
b) un'attestazione dell'autorita' fiscale
competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli
utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza
nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.
L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno
successivo a quello di presentazione.
5. Nell'ipotesi di applicazione del comma 4 non
spetta il rimborso di cui al comma 3, ultimo periodo,
dell'articolo 27. Sugli utili di pertinenza di enti od
organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle
imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi
internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui
al comma 2, non applicano l'imposta sostitutiva.
6. Ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1,
dell'articolo 27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al comma
1, del presente articolo non e' applicata, a condizione che
i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:
a) la documentazione attestante la sussistenza
delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis;
b) una certificazione delle competenti autorita'
fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei
requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del testo
unico delle imposte sui redditi.
7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la
documentazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 fino a
quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti
relativi al periodo d'imposta in corso alla data di
pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano
stati definiti gli accertamenti stessi.
8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema
Monte Titoli e gli intermediari non residenti che
aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti
al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante
fiscale in Italia una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di
imprese di investimento non residenti, ovvero una societa'
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata
ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e
con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di
cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:
a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente
articolo;
b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo
7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
c) conservare la documentazione prevista nei commi
4 e 6;
d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta
dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma
1.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere
previste modalita' semplificate per l'attribuzione ai
soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi,
nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla
convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra
l'Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per
l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6
nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi
esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte
Titoli. Con gli stessi decreti possono essere approvati
modelli uniformi per l'acquisizione dell'attestazione di
cui al comma 4, lettera b) e puo' essere previsto che la
medesima attestazione produca effetti anche ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, purche' da essa risulti la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante: «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17. (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito
emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro
che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del
versamento relativo alla dichiarazione di manodopera
agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla
correttezza sostanziale del credito compensato. Sono
escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i
compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;35
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;31
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione opera a prescindere dalla tipologia e
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non
siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in
vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 recante:
«Testo unico in materia di versamenti e di riscossione» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 71 del 26 marzo 2025.
 
Art. 2 ter

Disposizioni di carattere fiscale

1. All'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai fini del presente articolo si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41».
2. Le spese di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. All'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini del presente articolo si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
2-ter. Le spese di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive».
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza annuale, sono accertate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo del presente comma sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 108 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge:
«Art. 108. (Spese relative a piu' esercizi). - 1. Le
spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite
della quota imputabile a ciascun esercizio.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai
requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in funzione della
natura e della destinazione delle stesse. Le spese del
periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei
ricavi e proventi della gestione caratteristica
dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per
cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la
parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c)
allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le
spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore
unitario non superiore a euro 50. Le spese di cui al
presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti
con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano,
in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di
cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo
25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto
legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in
esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo
degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute
dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di
impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i
primi ricavi.
4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2, il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate
spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di
pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di
rappresentanza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti per
la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
«Art. 9. (Divieto di pubblicita' giochi e scommesse).
- 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore
e per un piu' efficace contrasto del disturbo da gioco
d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, e in conformita' ai divieti contenuti nell'articolo
1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita',
anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite
di denaro nonche' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e
su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive,
culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o
radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le
pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali
informatici, digitali e telematici, compresi i social
media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente
comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi,
attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e
a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto
promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la
sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o
prodotti la cui pubblicita', ai sensi del presente
articolo, e' vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al
presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita
di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte
locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul
gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi
nonche' negli atti e nelle comunicazioni comunque
effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a
giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti
«disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».
1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette
dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi
eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi
nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita».
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma
6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,
comporta a carico del committente, del proprietario del
mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e
dell'organizzatore della manifestazione, evento o
attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di
importo pari al 20 per cento del valore della
sponsorizzazione o della pubblicita' e in ogni caso non
inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
3. L'Autorita' competente alla contestazione e
all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che vi
provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le
violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati
allo stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per essere destinati al fondo per il contrasto al
gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma
946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto resta
applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima
data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e
lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme
giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per
cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019,
nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel
6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Governo
propone una riforma complessiva in materia di giochi
pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi
connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il
gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque
tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti
entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal
comma 6.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147
milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.».
- Si riporta il testo dell'articolo 117 del decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante: «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi», come modificato dalla presente legge:
«Art. 117. (Spese relative a piu' esercizi). - 1. Le
spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite
della quota imputabile a ciascun esercizio.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai
requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in funzione della
natura e della destinazione delle stesse. Le spese del
periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei
ricavi e proventi della gestione caratteristica
dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi
fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi
per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi
per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque
deducibili le spese relative a beni distribuiti
gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.
Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i
pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale
ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e
di riscossione di cui al decreto legislativo 25 marzo 2025,
n. 33.
2-bis. Ai fini del presente articolo si considerano,
in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di
cui al l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo
25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto
legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
2-ter. Le spese di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute
per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali
da parte di soggetti riconducibili, direttamente o
indirettamente, agli operatori di gioco legale che
forniscono comunicazioni di carattere informativo relative
al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di
comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in
esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo
degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute
dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di
impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi
1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i
primi ricavi.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 2, il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in ordine
alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal
contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda
ovvero tra quelle di rappresentanza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10. (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 91,2 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 100,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
b) quanto a 95.570.485 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'allegato 1;
c) quanto a 136.729.515 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 65.000.000;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 14.500.000;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 11.600.000;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 1.150.000;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 9.000.000;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 46.035;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 4.300.000;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 333.480;
9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 9.800.000;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per euro 5.500.000;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 500.000;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 10.000.000;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 5.000.000;
d) quanto a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese di cui all'articolo 1;
e) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
f) quanto a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 2-bis.
2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilita' di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a:
a) 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131;
b) 51,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) 29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 2-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 148. (Utilizzo delle somme derivanti da
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti
dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«Art. 33. (Assestamento e variazioni di bilancio). -
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge
ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio
formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei
provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del disegno di legge di bilancio indicando,
per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, le dotazioni di
competenza, di cassa e in conto residui.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
altresi' autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al
comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi
pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla
presentazione del disegno di legge di bilancio i cui
effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di
legge.
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso,
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie
previste a legislazione vigente, anche relative ad unita'
di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti.
4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare
alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del
proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e
comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto
capitale per finanziare spese correnti.
4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto
dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna
azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel
rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri
inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5
dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare
spese correnti.
4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di
ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza
di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi
ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a
titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi
intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi),
con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo
comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti in conto capitale per finanziare spese
correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le
variazioni compensative di cui al primo periodo sono
disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente.
4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative
di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti
l'acquisto di beni e servizi comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa, gestite nell'ambito dello
stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di
servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono
essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente
generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di
servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della
Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte
dei conti.
4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi
stabiliti le disponibilita' di cassa occorrenti per
disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni
indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto
del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed
alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della
spesa, possono essere disposte, tra unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per
i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di
spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle
medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di
competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione
nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi
Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono
disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla
legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dei Ministri interessati.
4-septies. Il disegno di legge di assestamento e'
corredato di una relazione tecnica, in cui si da' conto
della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o
da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione e'
aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di
assestamento tra i due rami del Parlamento.
4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11,
lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno di legge
di assestamento e, successivamente, sulla base delle
eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge
a seguito dell'esame parlamentare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 12
settembre 2025, n. 131 recante: «Disposizioni per il
riconoscimento e la promozione delle zone montane»:
«Art. 25. (Misure fiscali a favore delle imprese
montane esercitate da giovani). - 1. Alle piccole imprese e
microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano intrapreso una nuova attivita' nei comuni di
cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di
avvio dell'attivita' stessa, non abbia compiuto il
quarantunesimo anno di eta', nonche' alle societa' e alle
cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una
nuova attivita' nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2,
e i cui soci siano per piu' del 50 per cento persone
fisiche che alla data di avvio dell'attivita' non abbiano
compiuto il quarantunesimo anno di eta' ovvero il cui
capitale sociale sia detenuto per piu' del 50 per cento da
persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto
il quarantunesimo anno di eta', per il periodo d'imposta
nel corso del quale la nuova attivita' e' intrapresa e per
i due periodi d'imposta successivi, e' concesso, a
condizione che l'attivita' di impresa sia svolta per un
periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel
corso dell'anno solare di riferimento, un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla
differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote
ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della
predetta attivita' nei citati comuni, determinato nei modi
ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro,
e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito
l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di cui al
primo periodo e' concesso nel limite complessivo di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si
provvede ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.
2. Nei territori dei comuni montani di cui
all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a
5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche
storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre
1999, n. 482, il credito d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo e' riconosciuto in misura pari alla
differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote
ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento
dell'attivita' di cui al medesimo comma 1 nei citati
comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza
dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata
applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento,
fermo restando il limite complessivo di cui al secondo
periodo del comma 1.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si
applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui
al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti
il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i
criteri e le modalita' di concessione del credito d'imposta
di cui ai commi 1 e 2, anche con riferimento
all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del
rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonche' le
disposizioni relative ai controlli e al recupero del
beneficio indebitamente fruito.».
- Si riporta il testo del comma 951, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«951. Al fine di velocizzare gli interventi
nell'ambito del settore biomedicale, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
risorse che nell'ambito del Fondo per il trasferimento
tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla
promozione della ricerca e riconversione industriale del
settore biomedicale nonche' alla ricerca clinica e
traslazionale nel campo biomedico e in quello
dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari
di ricovero e cura di alta specializzazione e di
eccellenza. A tal fine e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo,
denominato «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale
biomedico», cui sono attribuite anche le risorse da
assegnare ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo
42. Il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo
sviluppo e la riconversione industriale del settore
biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini,
di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali,
anche attraverso la realizzazione di poli di alta
specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di
cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo
economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical
ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del
2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 42. (Fondo per il trasferimento tecnologico e
altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno
dell'innovazione). - 1. Al fine di sostenere e accelerare i
processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del
sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le
sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca
applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo
sviluppo e la riconversione industriale del settore
biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini
per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive
emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la
realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo, denominato «Fondo per il trasferimento
tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per
l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita'
di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca
presso le imprese operanti sul territorio nazionale, anche
con riferimento alle start-up innovative di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Una quota
parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori
dell'economia verde e circolare, dell'information
technology, dell'agri-tech e del deep tech.
1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere
assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni
di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla
riconversione industriale del settore biomedicale di cui al
medesimo comma. A tale fine, il Ministero dello sviluppo
economico provvede al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di
tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3
dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel
limite delle risorse disponibili, da riassegnare al
pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo. Per l'attuazione degli interventi di cui al
presente comma il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi della Fondazione di cui al comma 5.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a
favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati,
anche attraverso strumenti di partecipazione, nella
realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e possono
prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore
di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai
sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attivita'
di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla
ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni
tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi,
attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei
risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica
e formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita
delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma
1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1, e' autorizzato
ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in
capitale di rischio e di debito, anche di natura
subordinata, nel rispetto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni
in materia di affidamento dei contratti pubblici o in
materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche
eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita'
e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale
di rischio e di debito di cui al presente comma.
4.
5. L'ENEA e' autorizzata alla costituzione della
fondazione di diritto privato, di seguito denominata
'Fondazione Enea Tech e Biomedical', sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy e
del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un
atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi
strategici. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e
Biomedical e' adottato, sentita l'ENEA, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione
e dell'operativita' della Fondazione e' autorizzata la
spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020. La Fondazione
puo' altresi' operare nel settore della ricerca,
prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo
biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione
dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta
specializzazione e di eccellenza.
6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle
risorse assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere
incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le
attivita', oltre che dai mezzi propri, sono costituite da
contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione
possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili
facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e
indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove
investimenti finalizzati all'integrazione e alla
convergenza delle iniziative di sostegno in materia di
ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo
la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di
imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e
enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche'
attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura
di elevata specialita', la Fondazione, acquisito il parere
vincolante della regione nel cui territorio sono erogati i
servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un
soggetto non profit partecipato dalla stessa regione.
6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea
Tech e Biomedical:
a) il Presidente, che presiede il Consiglio
direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato
su proposta del Fondatore d'intesa con il Ministro dello
sviluppo economico;
b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo'
essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di
direttore, per lo svolgimento delle funzioni di
amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo e'
formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),
e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta
del Ministro della salute e uno nominato su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente e
i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti
dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche'
di specifica competenza professionale in campo economico,
medico-scientifico e ingegneristico;
c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da
tre membri effettivi e da tre supplenti nominati,
rispettivamente, su proposta del Fondatore, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri
supplenti.
6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi di cui
al comma 6-bis si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
6-quater. Gli organi della Fondazione nominati prima
della data di entrata in vigore della presente disposizione
restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi ai
sensi dei commi 6-bis e 6-ter.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
8. Ai fini del presente articolo, non trova
applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente
articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno
al settore dei treni storici per le perdite subite a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Fondazione
FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di euro
per l'anno 2021.».
 
Art. 3 bis

Disposizioni di coordinamento

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 243 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
2. La disposizione di cui all'articolo 2-ter, comma 2, e' efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 243 del citato
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33:
«Art. 243. (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del
presente testo unico si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2027.».
- Si riporta il testo dell'articolo 377 del citato
decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117:
«Art. 377. (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del
presente testo unico si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2027.».
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.