Estratto determina AAM/PPA 480/2026 del 31 agosto 2026
Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: e' autorizzata la seguente variazione tipo IB Q.II.e.6.a.2 per il medicinale CLAXON che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni gia' autorizzate: «1g/3,5ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» uso intramuscolare, 6 flaconi in vetro con polvere e 6 fiale solvente in vetro da 3, 5 ml con lidocaina. A.I.C. 036642092 (base 10) 12Y79D (base 32) Principio attivo: ceftriaxone Codice pratica: N1B/2026/471 La descrizione delle confezioni e' modificata secondo gli standard terms della Farmacopea europea, come di seguito indicato: 036642054 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» uso intramuscolare, 1 flacone in vetro con polvere e 1 fiala solvente in vetro da 2 ml con lidocaina 036642066 - «1 g /3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» uso intramuscolare, 1 flacone in vetro con polvere e 1 fiala solvente in vetro da 3, 5 ml con lidocaina 036642078 - «1 g /10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» uso endovenoso, 1 flacone in vetro con polvere e 1 fiala solvente in vetro da 10 ml 036642080 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 2 g Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 26, 84083, Castel San Giorgio (Sa), Italia
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C-nn
Classificazione ai fini della fornitura
Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinale soggetto a prescrizione medica
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. |