| Gazzetta n. 221 del 23 settembre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE |
| DECRETO 9 giugno 2026 |
| Regione Lombardia - Programma investimenti art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Assegnazione del termine aggiuntivo di dieci mesi per l'ammissione a finanziamento dell'intervento denominato «Nuovo edificio monoblocco Cremona». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»; Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2024, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2024; Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2026 con cui e' stata adottata la direttiva generale e le relative linee programmatiche, obiettivi strategici e risultati attesi dall'azione del Ministero della salute per l'anno 2026, in coerenza con il programma di Governo e nel rispetto delle compatibilita' finanziarie; Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti; Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, puo' stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati; Visto l'art. 5-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che rimette agli accordi di programma di cui al comma 1, la disciplina delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della salute, dei rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al comma precedente, delle modalita' di erogazione dei finanziamenti statali, delle modalita' di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonche' degli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione del programma; Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 169 del 27 luglio 1998, «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»; Visto l'art. 4, lettera b) della delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999 recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 115 del 19 maggio 2005 - «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»; Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 63 del 17 marzo 2009, di modifica della delibera CIPE n. 4 del 25 gennaio 2008, che stabilisce il riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 64 del 18 marzo 2009, che stabilisce il riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 30 del 5 febbraio 2019, con il quale si e' proceduto all'ottava ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la deliberazione CIPE del 24 luglio 2019, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 15 del 20 gennaio 2020, che stabilisce il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 274 del 17 novembre 2021, con il quale si e' proceduto alla nona ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' la tabella F delle leggi finanziarie n. 488/1999, n. 388/2000, n. 448/2001, n. 289/2002, n. 350/2003, n. 311/2004, n. 266/2005, n. 296/2006, n. 244/2007, n. 203/2008, n. 191/2009; la tabella E della legge n. 220 del 2010 (stabilita' 2011); la tabella E della legge n. 183 del 2011 (stabilita' 2012); la legge n. 228 del 2012 (stabilita' 2013); la legge n. 147 del 2013; la legge n. 190 del 2014; la legge n. 208 del 2015; la legge n. 232 del 2016; la legge n. 205 del 2017 (bilancio 2018); la legge n. 145 del 2018 (bilancio 2019); la legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020); la legge n. 178 del 2020 (bilancio 2021); la legge n. 234 del 2021 (bilancio 2022); la legge n. 197 del 2022 (bilancio 2023); la legge n. 213 del 2023 (bilancio 2024); la legge n. 207 del 2024 (bilancio 2025); la legge n. 199 del 2025 (bilancio 2026); Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002; Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», che detta disposizioni di particolare rilevanza per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, come modificato dall'art. 1, comma 436 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che modifica l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'art. 4-quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 inserito dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 recante «Misure per l'accelerazione» degli interventi di edilizia sanitaria; Visto il comma 1 del succitato decreto che prevede che «Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dei soli interventi del programma di investimenti del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsti negli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che siano ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la relativa richiesta di ammissione al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, il Ministro della salute, con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo, anche in deroga a quello previsto dall'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per provvedere all'ammissione al finanziamento.»; Visto l'Accordo di programma integrativo - primo stralcio per il settore degli investimenti sanitari sottoscritto il 22 dicembre 2023 dal Ministero della salute e dalla Regione Lombardia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che prevede la realizzazione di n. 6 interventi, per un importo complessivo pari a euro 396.702.754,47 di cui a carico dello Stato euro 376.867.616,74 e a carico della regione euro 19.835.137,73; Vista la nota prot. n. 20356 del 26 novembre 2025 con la quale il Ministero della salute ha richiesto, in ottemperanza a quanto previsto dal sopracitato art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 32/2019 e per la valutazione in contraddittorio, di trasmettere una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, ricompresi nel suddetto Accordo di programma del 22 dicembre 2023, non ancora ammessi a finanziamento e, se del caso, una richiesta di proroga, opportunamente motivata, dei termini previsti dall'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la nota prot. n. 9553 del 3 marzo 2026 (prot. DGPROGS 3508/2026) della Regione Lombardia, recante: «Programma straordinario degli investimenti ex art. 20, legge n. 67/1988. Accordo di programma sottoscritto il 22 dicembre 2023. Intervento denominato "Nuovo edificio monoblocco Cremona", codice NSIS 030.030724.H.004 - CUP I15F21002080003. Finanziamento a carico dello Stato euro 238.167.616,74. Attuazione art. 4-quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Richiesta proroga dei termini relativi alla richiesta di ammissione al finanziamento dell'intervento, ai sensi dell'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; Considerato che la Regione Lombardia nella succitata nota prot. n. 9553/2026 ha formulato la richiesta «di proroga di dieci mesi del termine previsto dall'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativo alla richiesta di ammissione al finanziamento al Ministero della salute dell'intervento in oggetto, ridefinendo, pertanto, la scadenza di detto termine nel giorno 22 aprile 2027», invece del termine del 22 giugno 2026; Considerato altresi', che la regione, nella medesima nota, evidenzia, riguardo l'iter di attuazione dell'intervento, «la rilevante complessita' tecnica, amministrativa e procedurale del relativo iter procedimentale, anche in ragione di sopravvenute norme di legge, [...] le oggettive criticita' sui termini procedimentali - specificamente con riguardo all'acquisizione dei pareri dell'ATS territorialmente competente, del competente comando provinciale dei Vigili del fuoco, nonche' del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto legislativo n. 36/2023»; Ritenuti congrui i tempi aggiuntivi richiesti per provvedere alla presentazione della richiesta di ammissione a finanziamento dell'intervento denominato «Nuovo edificio monoblocco Cremona - ASST Cremona», codice NSIS 030.030724.H.004 - CUP I15F21002080003, ricompreso nell'Accordo di programma integrativo - primo stralcio, sottoscritto in data 22 dicembre 2023; Valutato di accogliere l'istanza della Regione Lombardia di assegnazione di un ulteriore termine di dieci mesi, per provvedere all'ammissione a finanziamento, in deroga a quello previsto dall'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205/2017, per l'intervento denominato «Nuovo edificio monoblocco Cremona» - ASST Cremona, codice NSIS 030.030724.H.004 - CUP I15F21002080003, ritenuto prioritario e ricompreso nell'Accordo di programma integrativo - primo stralcio, sottoscritto in data 22 dicembre 2023 tra il Ministero della salute e la Regione Lombardia; Ritenuto di poter assegnare alla Regione Lombardia il suddetto termine, in deroga a quello previsto dall'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205/2017, per provvedere alla richiesta di ammissione al finanziamento;
Decreta:
Art. 1
1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 4-quinquies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come inserito dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, e' assegnato alla Regione Lombardia il termine aggiuntivo di dieci mesi, in deroga a quello previsto dall'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205/2017, per provvedere alla richiesta di ammissione dell'intervento denominato «Nuovo edificio monoblocco Cremona» - ASST Cremona, codice NSIS 030.030724.H.004 - CUP I15F21002080003, ritenuto prioritario e ricompreso nell'Accordo di programma integrativo - primo stralcio, sottoscritto in data 22 dicembre 2023 tra Ministero della salute e Regione Lombardia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il nuovo termine, per provvedere alla richiesta di ammissione dell'intervento di cui al comma 1, e' rideterminato al 22 aprile 2027. |
| | Art. 2
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2026
Il Ministro: Schillaci |
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