| Gazzetta n. 220 del 22 settembre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 14 settembre 2026 |
| Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143; Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022, concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62 del 16 marzo 2026, recante attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, e, in particolare, l'art. 61, comma 3, del predetto decreto; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti al n. 170 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2026, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023, cosi' come integrata dalla direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 126396 del 16 marzo 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n. 195 in data 19 marzo 2026; Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024 di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali 14 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 248 del 21 ottobre 1999, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Collina torinese» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale 22 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 110 del 14 maggio 2009, recante modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese»; Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-vicies, par. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare 12 luglio 2013, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la correzione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo a modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP concernente la variazione dell'autorita' di controllo o dell'organismo di controllo di cui all'art. 90 del regolamento UE n. 1306/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; Considerato che ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2025, sopra citato, le previgenti disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle DOP e IGP dei vini, per le quali la relativa domanda e' stata presentata al Ministero entro il 31 marzo 2026; Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della Regione Piemonte, dal Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese, acquisita al prot. ingresso n. 0203870 del 14 aprile 2023, come integrata con successiva nota del 5 dicembre 2025, acquisita al prot. ingresso n. 0659444 di pari data, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021; Considerato che il Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Collina Torinese», in virtu' del decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca 25 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2013, da ultimo confermato con decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare 15 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 143 del 23 giugno 2026; Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e' richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e che la stessa comporta, altresi', una modifica del documento unico; Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte con prot. ingresso n. 0203870 del 14 aprile 2023 e prot. ingresso n. 0662255 del 9 dicembre 2025; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione dell'11 dicembre 2025, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese»; la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2026, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; in data 13 febbraio 2026 e' pervenuta un'opposizione da parte della Terre dei Santi societa' cooperativa agricola, acquisita al prot. ingresso n. 0072237 del 16 febbraio 2026; con nota prot. n. 0143758 del 25 marzo 2026 il Ministero ha dichiarato la ricevibilita' dell'opposizione ed ha trasmesso la stessa al Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese ed alla Regione Piemonte, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 4, e 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021; in data 1° aprile 2026, il Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese ha trasmesso le proprie controdeduzioni, acquisite al prot. ingresso n. 0155837 di pari data; con nota prot. n. 0183784 del 20 aprile 2026 il Ministero ha ritenuto che le suddette controdeduzioni non fossero idonee a superare i motivi di opposizione ed ha convocato una riunione per il giorno lunedi' 4 maggio 2026, a partire dalle ore 15,30, con il consorzio richiedente, l'opponente, la regione ed il presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 8, e 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021; a seguito della riunione del 4 maggio 2026, con nota prot. n. 0267096 del 4 giugno 2026, notificata a mezzo PEC in pari data all'opponente, il Ministero, d'intesa con la Regione Piemonte, ha disposto il rigetto dell'opposizione presentata da Terre dei Santi societa' cooperativa agricola, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 8, e 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, per le ragioni indicate nella nota stessa; Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu' dello stesso; Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese», che comporta altresi' una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1 Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2026, e' approvata. 2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto. |
| | Allegato A
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» Art. 1. Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Collina Torinese» e' riservata ai vini (categoria: 1. Vino) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Collina Torinese» rosso; «Collina Torinese» rosso novello; «Collina Torinese» Barbera; «Collina Torinese» Bonarda; «Collina Torinese» Malvasia; «Collina Torinese» Nebbiolo; «Collina Torinese» Pelaverga o Cari.
Art. 2. Base ampelografica dei vigneti
1. I vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Collina Torinese» rosso e «Collina Torinese» rosso novello: Barbera, Freisa, Nebbiolo, congiuntamente: minimo 85%; ferma la suddetta percentuale minima, ciascuno dei tre vitigni deve essere presente in misura comunque non inferiore al 15% del totale. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%. «Collina Torinese» Barbera: Barbera: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%. «Collina Torinese» Bonarda: Bonarda: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%. «Collina Torinese» Malvasia: Malvasia di Schierano e/o Malvasia nera lunga: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%. «Collina Torinese» Nebbiolo: Nebbiolo: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%. «Collina Torinese» Pelaverga o Cari: Pelaverga o Cari: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%. E' consentita, per questa ultima tipologia, l'iscrizione allo schedario di porzioni di vigneto distinte, purche' nettamente individuabili, effettivamente coltivate e/o l'iscrizione di singoli ceppi limitatamente ai vigneti esistenti, con l'indicazione della relativa superficie coltivata.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini di cui all'art. 1 ricade nella Provincia di Torino e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Verrua Savoia. 2. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» Pelaverga o Cari ricade nella Provincia di Torino e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Pavarolo, e le porzioni di territorio dei Comuni di seguito distinte: Andezeno: il territorio compreso tra la s.p. 122, la strada comunale per C.na Fraiteria e B.co Andio ed i confini comunali di Chieri e Montaldo Torinese; Arignano: il territorio compreso tra la strada comunale della C.na della Cappella, la s.p. 121 ed i confini comunali di Riva presso Chieri, Moriondo Torinese, Mombello di Torino e Marentino; Castiglione Torinese: il territorio compreso tra la s.p. 96, la strada comunale per S. Martino-Castiglione Torinese, la s.p. 122 ed i confini comunali di gassino Torinese e Pavarolo; Chieri: il territorio compreso tra la s.p. 122, la s.s. 10, la sponda sinistra del Rio Civera ed i confini comunali di Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo Torinese ed Andezeno; Marentino: il territorio compreso tra la sponda destra del Rio Nuovo ed i confini comunali di Sciolze, Arignano, Andezeno e Montaldo Torinese; Pino Torinese: il territorio compreso tra la sponda sinistra del Rio Civera, la s.p. 115, la strada comunale per Tetti Paletti, la strada provinciale per Superga ed i confini comunali di Baldissero Torinese e Chieri.
Art. 4. Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: terreni: terreni argillosi - limosi - sabbiosi - calcarei e loro eventuali combinazioni; giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati; altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve; densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300; forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale, l'archetto, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualita' delle uve). E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 3. Fatto salvo quanto previsto per l'utilizzo della menzione «vigna», le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
===================================================================== | | | Titolo alcolometrico | | Tipologia | Produzione uva | volumico naturale minimo | | | (Kg/ha) | (% vol) | +===================+====================+==========================+ |«Collina Torinese» | | | |rosso | 10.000| 10,50| +-------------------+--------------------+--------------------------+ |«Collina Torinese» | | | |rosso novello | 10.000| 10,50| +-------------------+--------------------+--------------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Barbera | 9.000| 10,50| +-------------------+--------------------+--------------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Bonarda | 9.000| 10,50| +-------------------+--------------------+--------------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Malvasia | 11.000| 10,00| +-------------------+--------------------+--------------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Nebbiolo | 9.000| 11,50| +-------------------+--------------------+--------------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Pelaverga o Cari | 8.000| 10,00| +-------------------+--------------------+--------------------------+
Per l'utilizzo della menzione «vigna», la produzione dei vini di cui all'art. 1, con indicazione del vitigno, deve rispettare i seguenti limiti di resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e di titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle relative uve destinate alla vinificazione:
===================================================================== | | | Titolo alcolometrico | | Tipologia | Produzione uva | volumico naturale minimo | | | (Kg/ha) | (% vol) | +===================+====================+==========================+ |«Collina Torinese» | | | |Barbera | 8.000| 12,00| +-------------------+--------------------+--------------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Bonarda | 8.000| 12,00| +-------------------+--------------------+--------------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Malvasia | 10.000| 11,00| +-------------------+--------------------+--------------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Nebbiolo | 8.000| 12,00| +-------------------+--------------------+--------------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Pelaverga o Cari | 7.000| 11,00| +-------------------+--------------------+--------------------------+
Inoltre, in caso di vigneto di eta' inferiore ai sette anni, il limite massimo di resa di uva ad ettaro in coltura specializzata e' diminuito come di seguito indicato:
===================================================================== | | Produzione uva (Kg/ha) | +=================+=========+===================+=========+=========+ |Tipologia | 6° anno | 5° anno | 4° anno | 3° anno | +-----------------+---------+-------------------+---------+---------+ |«Collina | | | | | |Torinese» Barbera| 7.200 | 6.400 | 5.600 | 4.800 | +-----------------+---------+-------------------+---------+---------+ |«Collina | | | | | |Torinese» Bonarda| 7.200 | 6.400 | 5.600 | 4.800 | +-----------------+---------+-------------------+---------+---------+ |«Collina | | | | | |Torinese» | | | | | |Malvasia | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | +-----------------+---------+-------------------+---------+---------+ |«Collina | | | | | |Torinese» | | | | | |Nebbiolo | 7.200 | 6.400 | 5.600 | 4.800 | +-----------------+---------+-------------------+---------+---------+ |«Collina | | | | | |Torinese» | | | | | |Pelaverga o Cari | 6.300 | 5.600 | 4.900 | 4.200 | +-----------------+---------+-------------------+---------+---------+
Nelle annate con produzione abbondante, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti sopra indicati, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino di cui all'art. 5 per i quantitativi di cui trattasi; superata la percentuale del 20%, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 5. Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata
1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della Regione Piemonte. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. 2. Fatto salvo quanto previsto per l'utilizzo della menzione «vigna», la resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:
============================================================= | | |Produzione massima di| | Tipologia |Resa uva/vino (%)| vino (l/ha) | +===================+=================+=====================+ |«Collina Torinese» | | | |rosso | 70| 7.000| +-------------------+-----------------+---------------------+ |«Collina Torinese» | | | |rosso novello | 70| 7.000| +-------------------+-----------------+---------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Barbera | 70| 6.300| +-------------------+-----------------+---------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Bonarda | 70| 6.300| +-------------------+-----------------+---------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Malvasia | 70| 7.700| +-------------------+-----------------+---------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Nebbiolo | 70| 6.300| +-------------------+-----------------+---------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Pelaverga o Cari | 70| 5.600| +-------------------+-----------------+---------------------+
Per l'utilizzo della menzione «vigna», la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore a:
============================================================= | | |Produzione massima di| | Tipologia |Resa uva/vino (%)| vino (l/ha) | +===================+=================+=====================+ |«Collina Torinese» | | | |Barbera | 70| 5.600| +-------------------+-----------------+---------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Bonarda | 70| 5.600| +-------------------+-----------------+---------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Malvasia | 70| 7.000| +-------------------+-----------------+---------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Nebbiolo | 70| 5.600| +-------------------+-----------------+---------------------+ |«Collina Torinese» | | | |Pelaverga o Cari | 70| 4.900| +-------------------+-----------------+---------------------+
Inoltre, in caso di vigneto di eta' inferiore ai sette anni, ferma restando la percentuale di resa massima uva/vino (70%), la produzione massima di vino in litri/ettaro ottenibile e' diminuita come di seguito indicato:
+-----------------+-------------------------------------------------+ | | Produzione massima di vino (l/ha) | +-----------------+-------------------+---------+---------+---------+ |Tipologia | 6° anno | 5° anno | 4° anno | 3° anno | +-----------------+-------------------+---------+---------+---------+ |«Collina | | | | | |Torinese» Barbera| 5.040 | 4.480 | 3.920 | 3.360 | +-----------------+-------------------+---------+---------+---------+ |«Collina | | | | | |Torinese» Bonarda| 5.040 | 4.480 | 3.920 | 3.360 | +-----------------+-------------------+---------+---------+---------+ |«Collina | | | | | |Torinese» | | | | | |Malvasia | 6.300 | 5.600 | 4.900 | 4.200 | +-----------------+-------------------+---------+---------+---------+ |«Collina | | | | | |Torinese» | | | | | |Nebbiolo | 5.040 | 4.480 | 3.920 | 3.360 | +-----------------+-------------------+---------+---------+---------+ |«Collina | | | | | |Torinese» | | | | | |Pelaverga o Cari | 4.410 | 3.920 | 3.430 | 2.940 | +-----------------+-------------------+---------+---------+---------+
Qualora la resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
Art. 6. Caratteristiche dei vini al consumo
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Collina Torinese» rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: intenso caratteristico vinoso; sapore: asciutto armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. «Collina Torinese» Barbera: colore: rosso rubino intenso; odore: vinoso caratteristico; sapore: secco, fresco e armonico e di buon corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; con indicazione «vigna»: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. «Collina Torinese» Bonarda: colore: rosso rubino poco intenso; odore: vinoso intenso; sapore: asciutto e caratteristico, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con indicazione «vigna»: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Collina Torinese» Malvasia: colore: rosso cerasuolo; odore: fresco e fragrante che ricorda l'uva d'origine; sapore: dolce, talvolta vivace, con aromaticita' tipica del vitigno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui svolto almeno 5,50% vol; con indicazione «vigna»: 11,50% vol, di cui svolto almeno 5,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. All'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione. «Collina Torinese Nebbiolo»: colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: fruttato e caratteristico, talora con note speziate; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; con indicazione «vigna»: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Collina Torinese» Pelaverga o Cari: colore: cerasuolo; odore: fragrante dell'uva d'origine; sapore: dolce, gradevole e caratteristico, talvolta vivace, con aromaticita' tipica del vitigno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui svolto almeno 5,00% vol; con indicazione «vigna»: 11,50% vol, di cui svolto almeno 5,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. All'atto dell'immissione al consumo puo' essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione. «Collina Torinese» rosso novello: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: intenso caratteristico vinoso; sapore: asciutto armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l; In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si puo' rilevare lieve sentore di legno.
Art. 7. Designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Per i vini di cui all'art. 1 la designazione «Collina Torinese» deve essere seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata» e dalla specificazione relativa al vitigno o al colore; tali specificazioni dovranno essere altresi' riportate in etichetta in caratteri di dimensione inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Collina Torinese» e con obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» rosso la specificazione del colore e' facoltativa. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» Barbera, «Collina Torinese» Bonarda, «Collina Torinese» Malvasia, «Collina Torinese» Nebbiolo, «Collina Torinese» Pelaverga o Cari la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale secondo la normativa vigente. Il vino a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» tipologia rosso puo' utilizzare in etichetta l'indicazione Novello, secondo la vigente normativa per i novelli.
Art. 8. Confezionamento e presentazione
1. Nel confezionamento per la commercializzazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso di contenitori di vetro di forma e colore tradizionali, di capacita' consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl. 2. E' consentito anche confezionare per la commercializzazione i vini di cui all'art. 1 in contenitori alternativi al vetro previsti dalla vigente normativa dell'Unione e nazionale, relativamente al tipo di materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti, ad esclusione dei contenitori in PET. 3. Il confezionamento per la commercializzazione dei vini di cui all'art. 1 con la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale puo' avvenire esclusivamente in recipienti di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a litri 0,187 e fino a 12 litri, con l'esclusione del contenitore da 200 cl. 4. Per la chiusura delle bottiglie dei vini «Collina torinese» D.O.C. e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona.
Art. 9. Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica Il territorio collinare a sud di Torino regala moltissime meraviglie di carattere ambientale, agricolo, storico, artigianale e culturale. Un ecosistema di pregio sia sul versante paesaggistico sia per la concentrazione delle biodiversita': sulle fasce collinari a est della citta' si estende un comprensorio vitivinicolo che unisce ventotto comuni. E' un territorio dove le aree vitate si alternano a borghi, castelli e chiese. Gia' dal 1400 il vino di queste zone arrivava alla corte dei Savoia ma solo dal 1600 ci sono informazioni precise sulla zona di produzione e la varieta' dei vitigni. In questa zona sono coltivati Barbera, Bonarda, Freisa, Nebbiolo, Malvasia di Schierano, Malvasia nera lunga e Cari. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti sono quelle tradizionali con vigneti impiantati ad altezza non inferiore ai 180 metri e con un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.300 metri. I rilievi della collina torinese si presentano come un insieme di corrugamenti piu' o meno accentuati; tale sistema collinare e' infatti conseguenza delle pressioni orogenetiche provenienti da sud-est lungo un piano rappresentato da quella che e' oggi la pianura Padana. Le particolari caratteristiche dei terreni e il loro orientamento hanno permesso fin dal Settecento la coltivazione della vite per uso familiare nelle ville dei signorotti poste sulle colline che circondavano le Citta' di Torino e di Chieri C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Caratteristico di questa denominazione la tipologia Cari, vino leggero usato per tradizione in tutte le occasioni di festa. Veniva coltivato dagli anziani per farne produzione particolare di poca quantita'.
Art. 10. Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli. |
| | Allegato B
DOCUMENTO UNICO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2 Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale a partire dalla campagna vitivinicola 2026/2027. |
| | Art. 3 Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C - ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27. |
| | Art. 4 Aggiornamento codici SIAN
1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e' aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al comma 1 del presente articolo. |
| | Art. 5 Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Collina Torinese» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (https://www.masaf.gov.it). Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 14 settembre 2026
Il dirigente: Gasparri |
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