| Gazzetta n. 219 del 21 settembre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| COMUNICATO |
| Domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva di Puglia». |
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Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'Uva di Puglia IGP, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva di Puglia», nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di modifica. Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva di Puglia», sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea. |
| | Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva di Puglia»
Art. 1. Denominazione
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Uva di Puglia» e' riservata all'uva che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. |
| | Art. 2. Descrizione del prodotto
L'I.G.P. «Uva di Puglia» e' riservata all'uva da tavola delle varieta' Italia b., Regina b., Victoria b., Michele Palieri n., Red Globe rs., Baresana b.; GGGB01S g., Black Magic n., Black Pearl n., Luisa g., Apulia rs., Fiammetta rs., Maula n., Daunia rs. ed Egnazia rs. prodotta nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione. L'Uva di Puglia IGP e' riservata all'uva da tavola di categoria extra. All'atto della sua immissione al consumo, l'Uva di Puglia IGP deve presentare le seguenti caratteristiche: i grappoli interi devono essere di peso non inferiore a 300 grammi; le parti di grappolo possono essere porzionate secondo le necessita' delle confezioni descritte all'art. 8 e devono essere di peso non inferiore a 30 grammi; gli acini devono presentare una calibratura non inferiore: a 21 mm per Victoria; a 15 mm per Regina, Baresana, GGGB01S, Luisa, Black Magic e Black Pearl, Fiammetta, Apulia, Maula, Daunia ed Egnazia; a 22 mm per Italia, Michele Palieri e Red Globe, (diametro equatoriale); Il colore e': giallo paglierino chiaro per le varieta' Italia, Regina e Victoria; nero vellutato intenso per le varieta' Michele Palieri; rosato dore' per la varieta' Red Globe; colore blu nero per le varieta' Black Magic, Maula e Black Pearl; color giallo per la varieta' Luisa; color rosso violaceo per la varieta' Apulia; color giallo intenso per la varieta' GGGB01S; color verde-giallo o dorato per la varieta' Baresana; color rosso scuro violetto per la varieta' Daunia; color rosso verde per la varieta' Fiammetta; color rosso scuro violetto per la varieta' Egnazia; Il succo degli acini deve presentare un valore non inferiore a: 14° Brix per le varieta' Red Globe, Michele Palieri, Baresana, Maula e Black Magic; 15° Brix per le varieta' Italia, Regina, Victoria e Black Pearl, GGGB01S, Luisa, Apulia, Fiammetta, Daunia ed Egnazia. |
| | Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione dell'Uva di Puglia comprende i seguenti territori della Regione Puglia posti al di sotto dei 330 m. s.l.m. dei seguenti comuni: Provincia di Bari: comuni interamente delimitati: Adelfia, Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cellammare, Conversano, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicattaro, Polignano a Mare, Rutigliano, Sammichele di Bari, Triggiano, Turi, Valenzano; comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Acquaviva delle Fonti, Binetto, Bitonto, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Corato, Gioia del Colle, Grumo Appula, Monopoli, Palo del Colle, Putignano, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Toritto. Provincia di Brindisi: comuni interamente delimitati: Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Villa Castelli; comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni. Provincia di Foggia: comuni interamente delimitati: Carapelle, Chieuti, Foggia, Isole Tremiti, Lesina, Margherita di Savoia, Ordona, Orta Nova, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Zapponeta; comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Apricena, Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Carpino, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelnuovo della Daunia, Cerignola, Ischitella, Lucera, Manfredonia, Peschici, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Troia, Vico del Gargano, Vieste. Provincia di Taranto: comuni interamente delimitati: Avetrana, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella; comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Massafra, Mottola. Provincia di Barletta-Andria-Trani: comuni interamente delimitati: Barletta, Bisceglie, Trani, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli; comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non superiore a 330 m. s.l.m.: Andria, Canosa di Puglia. Provincia di Lecce interamente delimitata. |
| | Art. 4. Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. |
| | Art. 5. Metodo di ottenimento
I nuovi vigneti saranno realizzati su terreni ben drenati, permeabili e indenni da focolai di agenti dei marciumi e privi di vettori di virus nocivi alla vite utilizzando esclusivamente portinnesti certificati. Le forme di allevamento per la realizzazione di vigneti ad uva da tavola sono: a pergola a tetto orizzontale detta il «tendone»; a «Y»; a «tendone modificato/ ribassato». La densita' di piantagione dovra' essere compresa tra un minimo di 1.100 ed un massimo di 2.100 viti/ha. La distanza fra i filari dovra' essere compresa fra 2,2 e 3 m. La produzione di uva non dovra' essere superiore a 30 t/ha. Per la difesa fitoiatrica, sono consentiti interventi rispettosi dell'ambiente e con i solo fitofarmaci a base di sostanze attive registrate per la vite di uva da tavola, secondo quanto indicato dal disciplinare di produzione integrata dell'uva da tavola della Regione Puglia. La potatura secca andra' effettuata nel periodo compreso fra quello successivo alla caduta delle foglie e quello precedente il germogliamento: da dicembre a fine febbraio dell'anno successivo. E' ammessa la copertura degli impianti produttivi con reti in polietilene e/o film plastico in PVC o polietilene + EVA e la coltivazione in serra, al fine di proteggere il prodotto da grandine, vento, pioggia, e per favorire l'anticipo della maturazione o il ritardo nella raccolta dell'uva (al variare del periodo di copertura). Il periodo di raccolta dell'uva decorre da luglio. Il confezionamento deve essere effettuato nella zona individuata all'art. 3 predetto onde evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano danneggiare gli acini alterandone integrita' e colore. |
| | Art. 6. Legame con l'ambiente
La reputazione dell'Uva di Puglia va inquadrata in un contesto storico-economico le cui prime testimonianze risalgono alla fine del 1800. L'Uva di Puglia ha mostrato da sempre una migliore attitudine al mantenimento delle caratteristiche di aspetto e di croccantezza dei suoi acini tanto da riscuotere un grande successo nel settore delle esportazioni fin dalla fine dell'1800. Infatti a quel tempo, nonostante la lunghezza del viaggio e la deperibilita' del prodotto costituissero i principali fattori limitanti l'esportazione, l'Uva di Puglia, a differenza di altre uve, mostro' una migliore attitudine al mantenimento delle sue caratteristiche arrivando in ottimo stato nei mercati dei paesi esteri piu' importanti quali ad esempio quello tedesco. Negli anni, grazie all'eccezionale vocazionalita' del territorio, la produzione dell'Uva di Puglia aumento' progressivamente e parallelamente aumento' anche la sua esportazione, come testimoniato dall'Istituto per il commercio estero, rappresentando quindi sui mercati internazionali un'espressione tipica del territorio di produzione. L'I.C.E. (Istituto commercio estero), gia' dagli anni '40 pote' constatare, tramite il massiccio invio di personale in missione in Puglia nel periodo della campagna di commercializzazione, che l'entita' delle spedizioni dalle aree produttive vocate alla coltivazione dell'Uva raggiungeva giornalmente la quantita' di centinaia di vagoni ferroviari. Nonostante le difficolta' logistiche e i maggiori costi di trasporto rispetto alle uve provenienti da altre parti d'Italia, l'esportazione dell'Uva di Puglia raggiunse, nel 1975, il 62,4% della produzione di uva da tavola italiana destinata all'estero, il 52,7% nel 1980 e ancora il 74,1% nel 1985. E' proprio grazie al grande successo sia nelle produzioni che nelle esportazioni che l'uva di puglia e' piu' volte citata testi, studi tecnico-scientifici ed eventi, ne sono un esempio il volume pubblicato nel 1979 dell'OCDE (Organization for Economic Co-operation and Development) dal titolo Table Grapes, appartenete alla collana Intenational Standardisation of fruit and vegetable, il recente studio scientifico dell'universita' di Bari che prendendo campioni di «Uva di Puglia» ha voluto mettere a punto una tecnica di analisi volta alla determinazione del profilo metabolico degli alimenti ed infine in occasione del conferimento del premio «Grappolo d'Argento Citta' di Rutignano» nel 2010. La zona di produzione dell'Uva di Puglia e' caratterizzata da condizioni pedo-climatiche ideali per lo sviluppo dell'uva da tavola. Terreni di medio impasto ricchi di potassio e di calcio, clima mite anche di inverno, caratterizzato da discreta piovosita' nel periodo invernale e da scarse precipitazioni in quello primaverile-estivo, luminosita' elevata, rispondono appieno alle esigenze di una coltura, come la vite, potassofila ed eliofila. Nella zona di produzione dell'Uva di Puglia indicata all'art. 3 del disciplinare si e' sviluppata fin dalla fine del XIX secolo una alta specializzazione della manodopera utilizzata nella coltivazione di questo prodotto, caratterizzata dalla capacita' di effettuare accurate e attente operazioni manuali sui germogli e grappoli, quali il diradamento degli stessi, la loro liberazione da foglie e germogli, la sistemazione dei germogli al fine di consentire la giusta luminosita', operazioni che favoriscono lo sviluppo e la maturazione dell'uva. Tale elevata specializzazione che si e' tramandata nel tempo e che sussiste intatta ai nostri giorni, permette di esaltare le caratteristiche qualitative dell'«Uva di Puglia» e consente anche una minore incidenza delle malattie crittogamiche. Nel 1869 un pioniere, Sergio Musci, dette corso da Bisceglie (Bari) alle prime spedizioni di uva da tavola verso Milano, Torino, Bologna. Nel 1880 dalla Puglia il cav. Francesco De Villagomez, sempre biscegliese, inizio' le spedizioni di uva da tavola in Germania. L'importanza storica dell'«Uva di Puglia» trova la sua prima affermazione nel riconoscimento degli operatori delle altre regioni produttrici e nella richiesta sempre crescente sia da parte dei mercati nazionali che da quelli esteri. L'«Uva di Puglia» continuava ad essere segnalata come esempio di successo del prodotto sul mercato grazie alla sensibilita' e capacita' dei produttori, in grado di utilizzare al meglio la vocazionalita' pedoclimatica della regione. Vivarelli nel 1914 facendo il punto sulla situazione pugliese, segnalava per questa regione la particolare vocazione del clima, del terreno e l'atteggiamento del viticoltore «che ha compreso la necessita' di non trascurare cure speciali di coltivazione...». |
| | Art. 7.
Etichettatura
All'atto dell'immissione al consumo, il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e puo' comprendere grappoli e/o parti di grappoli della stessa varieta' o di varieta' differenti, e' consentito il confezionamento del singolo grappolo e/o di parti di grappolo. Le confezioni da utilizzare possono essere: cassette in cartone, legno, compensato, plastica e/o altri materiali consentiti dalla legge; cestini in polipropilene o in PET, assemblati in imballaggi di plastica, legno o cartone; buste e/o Carry Bag, in carta, plastica e/o materiali consentiti dalla legge. L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia garantita la protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e devono essere costituiti da sostanze tali da non provocare alterazioni esterne o interne dell'uva. Gli imballaggi devono inoltre essere privi di qualsiasi corpo estraneo. Sul singolo grappolo e/o sulla confezione deve essere apposta una etichetta sulla quale sono riportate in caratteri leggibili, visibili all'esterno, indelebili le indicazioni obbligatorie per legge. Per le varieta' Regina e GGGB01S di forma ovoidale e/o ellissoidale potra' essere inserita in etichetta, di seguito all' indicazione della varieta', la dicitura «Pizzutella» quale caratteristica della forma degli acini. Confezionamento prodotto destinato alla trasformazione. Il prodotto destinato alla trasformazione potra' essere confezionato anche in e bins che riportino, oltre alle indicazioni di cui alle seguenti norme di etichettatura, con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: «UVA di Puglia» I.G.P. destinata alla trasformazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il logo da utilizzare obbligatoriamente per il prodotto certificato e' costituito da una circonferenza di colore rosso scuro, tracciata ai bordi con i colori della bandiera italiana. All'interno e' rappresentata un'immagine disegnata e non fotografica della regione Puglia, ove e' indicata la Citta' di Bari. In basso a sinistra sotto il profilo della regione e' posto un grappolo d'uva con tralcio annesso. All'estremita' sinistra della regione Puglia, in alto, e' rappresentato un sole stilizzato sfumato verso l'esterno. La sigla IGP e la dicitura «Uva di Puglia» sono collocate a destra all'interno della circonferenza descritta. Il logo che indichera' la denominazione IGP sara' apposto sulle etichette e/o sulle confezioni anche per il tramite di bollino autoadesivo o collarino di vari diametri. Indici colorimetrici: Rosso scuro: Pantone 485c; Colori della bandiera italiana: Verde: Pantone 361c; Bianco e Rosso: Pantone 162c; Sole stilizzato: colore 1585c sfumato sino al colore Pantone 803c; Dicitura IGP Uva di Puglia: Font flamenco D; Sigla IGP: colore Pantone 7404c - tracciato: Pantone 1585c. Uva di Puglia: colore Pantone 1585c - tracciato: Pantone 7404c. |
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