IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio» e, in particolare, gli articoli 47 e 48; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 160 e 172; Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», e in particolare l'art. 46-bis; Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»; Dato atto che il sopracitato art. 46-bis ha modificato l'art. 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedendo che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica venissero destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica; Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria); Considerato che il medesimo art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna area geografica resti salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2024, n. 213, recante «Regolamento recante modifiche ai criteri e alle procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti, anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204, con il quale sono stati individuati i criteri per l'assegnazione delle risorse disponibili derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'annualita' 2018 e quelle relative alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale dal 2019 al 2028; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito», e in particolare l'art. 13; Dato atto che alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028 e riferite agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la sopracitata disposizione di cui all'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, tra quelle previste dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, senza possibilita' di diversa destinazione; Dato atto che a fini contabili le risorse relative alla quota statale dell'otto per mille gravano sul capitolo 8105, piano gestionale 10; Considerato che la quota relativa all'annualita' 2023 risulta essere pari ad euro 55.360.000,22; Considerato che la quota relativa all'annualita' 2024 risulta essere pari ad euro 59.138.620,62; Considerato che il Ministero dell'istruzione deve garantire il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, utilizzando a tal fine ove possibile tutte le risorse disponibili; Considerata la disponibilita' di risorse relativa alle annualita' 2023 e 2024 pari a complessivi euro 114.498.620,84; Ritenuto quindi, necessario ripartire le risorse in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche individuate dall'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; Ritenuto necessario individuare nuovi criteri di assegnazione delle risorse agli enti locali, dando priorita' agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
Decreta:
Art. 1
Destinazione risorse otto per mille
1. Le risorse annualmente disponibili derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale sono ripartite, ai sensi dell'art. 46-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche: Nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli- Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). 2. I finanziamenti di cui al comma 1, per le annualita' 2023 e 2024 pari a complessivi 114.498.620,84 euro, sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e degli stanziamenti attribuiti a ciascuna area geografica, per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, secondo il seguente ordine di priorita': a) interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili; b) interventi locali, miglioramento sismico, adeguamento sismico; c) interventi conseguenti a episodi di crollo di solai e controsoffitti; d) interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilita' a seguito di chiusura disposta da Autorita' competente; e) interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione del rischio di sfondellamento e la messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti; f) interventi di manutenzione straordinaria per la bonifica di elementi contenenti amianto e il ripristino funzionale delle parti bonificate; g) interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell'attivita' didattica. 3. Nell'ambito delle tipologie di cui al comma 2, gli interventi ammissibili a finanziamento sono individuati mediante uno o piu' avvisi pubblici, anche sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorita': a) popolazione scolastica coinvolta; b) vetusta' dell'edificio; c) assenza di altra idonea soluzione per garantire la continuita' dell'attivita' didattica; d) assenza di altro finanziamento pubblico per la stessa tipologia di intervento. 4. Per ogni intervento il limite massimo di contributo riconoscibile e' pari a euro 1.000.000,00. 5. La Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione e del merito e' incaricata di effettuare una o piu' procedure selettive di cui al comma 3. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 agosto 2026
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1878 |