Gazzetta n. 219 del 21 settembre 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento».


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Fico Bianco del Cilento DOP, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento», nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di modifica.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento», sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.
 
Allegato

Disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta
«Fico bianco del Cilento»

Art. 1.
Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento» e' riservata ai fichi freschi interi e/o ai fichi essiccati, interi o aperti, che abbiano i requisiti specificati nel presente disciplinare e siano ottenuti nella zona geografica delimitata.

 
Art. 2.
Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta D.O.P. «Fico Bianco del Cilento» designa i frutti dei biotipi riferibili alla cultivar dottato coltivati nel territorio della Regione Campania definito al successivo art. 3.
Il prodotto ammesso a tutela con la DOP puo' essere commercializzato:
a) allo stato fresco, rispettando le seguenti caratteristiche:
colore: verde chiaro e/o con polpa di colore rosa cipolla tendente al dorato. Tale colorazione non costituisce un difetto;
pezzatura: numero di fichi freschi con buccia non superiore a 35 per kg;
polpa colore che va dal beige al marroncino, succosa, tenera, dolce e con piccoli acheni;
struttura: ovale, con e senza peduncolo;
alto grado zuccherino (°Brix con un valore compreso tra 20° e 25°);
difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti, muffe o da altri agenti; e' tollerata la presenza di danni da sfregamento naturale nella misura massima del 5%.
b) allo stato essiccato, intero e/o aperto sia con buccia che senza (fichi mondi). All'atto dell'immissione al consumo il prodotto secco deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
fichi con buccia: colore uniforme da giallo chiaro a giallo;
fichi con buccia che abbiano subito un processo di cottura: colore uniforme da giallo ambrato a marrone;
fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco;
polpa: consistenza pastosa con acheni prevalentemente vuoti, ricettacolo quasi interamente riempito di colore giallo ambrato;
pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore a 70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg;
umidita': massima consentita 30%;
contenuto in zuccheri (°Brix con un valore compreso tra 50° e 60°);
difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti, muffe, o da altri agenti; e' ammessa la presenza di suberificazione fino al 5% della superficie del frutto.
E' consentito l'impiego di eventuale farcitura dei fichi secchi con altri ingredienti, quali mandorle, noci, nocciole, semi di finocchietto, bucce di agrumi, sempre che l'insieme non superi il 20% di tale prodotto finito e che sia provata la provenienza di tali ingredienti esclusivamente dal territorio dell'area di produzione delimitata al successivo art. 3.

 
Art. 3.
Delimitazione area di produzione

La zona di produzione del «Fico Bianco del Cilento» comprende per intero o in parte, il territorio dei seguenti comuni della Provincia di Salerno:
a. comuni totalmente compresi: Agropoli, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Casalvelino, Castel San Lorenzo, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Cicerale, Controne, Felitto, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccadaspide, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torre Orsaia, Trentinara, Vibonati;
b. comuni parzialmente compresi: Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Capaccio, Castelcivita, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Ceraso, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Laurito, Orria, Ottati, Moio della Civitella, Montano Antilia, Morigerati, Postiglione, Roccagloriosa, Roscigno, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serre, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla confluenza del confine nord del Comune di Agropoli con il mar Tirreno la linea segue lo stesso fino alla loc. Varco Cilentano (25 m slm), da qui in direzione nord segue la provinciale Varco Cilentano - Matinelle, incrociando, all'altezza della loc. Capodifiume (35 m slm), la S.S. 166 «degli Alburni». Prosegue per la prov. «Matinelle-Cerrelli», da qui, in direzione nord segue la prov. «Cerrelli-Incrocio con la S.S. 19» fino al km 6 dove la lascia per seguire il corso del fiume Calore fino alla loc. Ponte Calore. Qui piega ad ovest, risalendo, alla loc. F.te Pedecchiosa (30 m slm), verso nord lungo il corso del Vallone Varco del Vescovo, in comune di Serre, fino ad incrociare la S.S. 19 al km. 18,5 (127 m slm) seguendo la stessa fino al km 26,600 in direzione est all'incrocio della provinciale per Controne in loc. Canalicchio. Percorre la provinciale, in direzione sud-ovest fino al km 6,800 (226 m slm) ove la lascia per seguire il confine comunale del Comune di Controne fino ad incrociare la strada provinciale Controne-Castelcivita al km 10,400. Prosegue lungo la stessa passando per Ottati, S. Angelo a Fasanella, Corleto Monforte fino al suo termine all'incrocio cioe' con la S.P. 166 (al km 45). Da questa prosegue fino al confine del Comune di Bellosguardo (km 40,500). Di qui in direzione sud segue il confine comunale di Bellosguardo fino al confine del Comune di Felitto che percorre fino al confine comunale di Monteforte Cilento.
Segue questo confine fino ad incontrare il confine del Comune di Perito che percorre in loc. Area del Lupo.
All'incrocio con la provinciale Perito-Vallo della Lucania, ne segue il tracciato dal km 8, fino ad immettersi sulla S.S. 18, passando per gli abitati di Orria, Gioi, Cardile, Moio della Civitella ed Angellara. Segue il tracciato della S.S. 18 passando per l'abitato di Alfano fino al confine del Comune di Roccagloriosa, al km 187 (312 m slm), che segue fino al confine nord del Comune di Torre Orsaia compreso. In Comune di Caselle in Pittari alla loc. Pietrecupe (ca. 510 m slm) segue il vallone Grande (loc. Felicita) incrociando in loc. Sciarapotamo il confine nord del Comune di Morigerati. Percorre, verso est, il confine nord del Comune di Morigerati fino ad incrociare la strada provinciale Caselle in Pittari-Casaletto Spartano al km 34 che percorre fino al km 31,900 dove a quota 608 m slm segue, verso sud ed est, il confine comunale di Tortorella fino all'incrocio della provinciale Casaletto Spartano-Sapri; la percorre verso sud dal km 20 al km 7,500, di qui a quota 355 m slm segue il Fosso Stregara che percorre passando, a quota 102 m slm, lungo il confine comunale di Sapri, fino al vallone Giuliani ed al torrente Brizzi e, quindi, fino alla sua confluenza nel Mar Tirreno. Da qui l'area risulta delimitata, per i suoi lati sud ed ovest dal Mar Tirreno fino al confine comunale di Agropoli con il Comune di Capaccio.

 
Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto

Le modalita' e tecniche di coltivazione riportate nel presente disciplinare sono quelle che da secoli vengono correntemente adottate nell'area in questione. Esse sono elementi della tradizione e parte integrante della cultura contadina locale che da sempre conferiscono caratteri di originalita' ai fichi, freschi e secchi identificati con la denominazione di origine «Fico bianco del Cilento».
La particolare resistenza delle piante alla siccita' e ai vari agenti patogeni non impone prescrizioni particolari in merito alle tecniche di coltivazione. I sesti e le distanze di impianto possono essere variabili, fermo restando che la densita' d'impianto puo' arrivare sino ad 850 piante ad ettaro.
Nei nuovi impianti le piante vanno pero' inserite secondo una distribuzione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli tra loro e di interfilari che consentano il transito delle macchine agricole.
Le forme di allevamento sono quelle a vaso libero, in uso tradizionale nella zona, e quelle recentemente proposte dalla ricerca che richiamano il vaso cespugliato e la siepe.
La produzione unitaria massima di fichi freschi non deve essere superiore a 19 t/ha di coltura specializzata. Fermo restando detto limite, in caso di coltura non specializzata, la produzione massima per ettaro degli impianti promiscui dovra' essere rapportata alla effettiva superficie coperta dalle piante di fico.
La raccolta dei fichi con buccia va effettuata quando i fichi sono maturi, mentre i fichi da destinare all'essiccazione senza buccia possono essere raccolti a non completa maturazione.
Il processo di essiccazione dei frutti riguarda i frutti interi e/o aperti, con o senza buccia, e deve avvenire con esposizione diretta al sole fino al raggiungimento di un tenore di umidita' non superiore al 26%, ottenuto esclusivamente mediante tale processo naturale, e con l'applicazione di tecniche coadiuvanti, obbligatorie in quanto indispensabili, quali:
protezione dei frutti esposti al sole con tunnel in plastica di altezza minima di due metri;
bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2%.
In alternativa al processo sopra descritto, si consente l'utilizzo di strutture automatizzate quali essiccatoi solari o serre essiccanti che, pur basandosi esclusivamente sull'energia solare per l'essiccazione dei frutti, consentono il controllo della temperatura, dell'umidita' relativa e della ventilazione naturale o forzata mediante aria ambiente.
Il processo deve proseguire fino al raggiungimento di un tenore di umidita' del frutto non superiore al 26%. E' vietato l'utilizzo di forni o di altri impianti di essiccazione ad aria calda ad elevata intensita', idonei a realizzare un'essiccazione rapida e forzata.
Dopo l'esposizione al sole, sia diretta che con l'applicazione di tecniche coadiuvanti, ovvero dopo l'utilizzo delle strutture automatizzate di cui sopra, e' possibile correggere l'umidita' dei frutti in essiccatore esclusivamente per l'ultimo punto percentuale di umidita', intervenendo unicamente in fase di rifinitura e mai in sostituzione dell'esposizione al sole.
E' consentito l'utilizzo di reti antinsetto.
Per la conservazione e la stabilizzazione dei fichi secchi, senza impiego di sostanze chimiche, sono ammessi la refrigerazione, la surgelazione o il sottovuoto.
E' ammessa la tecnica della puntura dei frutti e dell'inoliazione, che va effettuata con prodotti naturali.
I fichi essiccati, interi e/o aperti con buccia, possono essere posti in vendita anche dopo aver subito trattamenti di cottura che ne imbruniscono la buccia. Tale processo di cottura deve avvenire esclusivamente in forni ad aria calda.
La farcitura va effettuata inserendo nei fichi essiccati, previa apertura longitudinale del frutto, gli ingredienti di cui all'art. 2.

 
Art. 6.
Legame con la zona geografica

I fattori pedoclimatici (l'azione mitigatrice del mare, la barriera alle fredde correnti invernali provenienti da nordest posta dalla catena degli Appennini, la buona fertilita' del suolo ed un ottimale regime pluviometrico) uniti alla semplicita' della coltivazione, alla plurimillenaria esperienza e al pieno adattamento della specie e della varieta' all'ambiente pedoclimatico dell'area, contribuiscono a conferire ai fichi freschi ed essiccati cilentani caratteristiche organolettiche apprezzate particolarmente dal consumatore. Questa pianta inoltre caratterizza sensibilmente il paesaggio rurale del Cilento. La coltivazione del fico bianco nel Cilento e' molto antica e risale probabilmente ad eta' pregreche, quando fu introdotta in Italia a seguito dei primi viaggi commerciali compiuti dalle civilta' del vicino oriente. Gia' Catone, e poi Varrone, raccontavano che i fichi essiccati erano comunemente utilizzati nel Cilento e nella Lucania come base alimentare della manodopera impiegata nei lavori dei campi.

 
Art. 7.
Confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione del «Fico Bianco del Cilento» deve avvenire utilizzando le confezioni tradizionali di seguito descritte.
I fichi essiccati possono essere confezionati, sia al naturale che farciti, in confezioni di diverse forme (cilindriche, a corona, sferiche, a sacchetto) con pesi tra i 125 ed i 1.000 gr. Possono essere confezionati alla rinfusa, in cesti realizzati con materiale di origine vegetale conforme alla normativa vigente, con pesi da 0,5 a 20 kg. I fichi essiccati possono essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa in confezioni da 15 a 1.500 gr; possono presentarsi, inoltre, infilati con spiedini di legno e/o di bambu' e/o cannucce (arundo donax) e farciti con gli ingredienti di cui all'art. 2. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di alloro, agrumi ed essenze autoctone.
Inoltre, le confezioni, oltre che con i metodi innanzi riportati possono essere realizzate con film termoretraibili e/o con vasetti di vetro e anche con carte e/o materiali ecologici compostabili, sempre nel rispetto dei metodi di lavorazione riportati nel presente disciplinare.
I fichi freschi, destinati alla commercializzazione diretta, devono essere confezionati in cassettini o scatole realizzate con materiale di origine vegetale, conforme alla normativa vigente, con pesi da 100 a 5.000 grammi.
Per il prodotto fresco e' ammessa anche la commercializzazione dei frutti maturi surgelati, interi, in confezioni fino a 20 kg.
Sulle confezioni dovranno essere apposte etichette riportanti, in caratteri di stampa di dimensioni non inferiori al doppio di quelle di ogni altra iscrizione, le diciture: «Fico Bianco del Cilento» e «Denominazione di origine protetta» (o la sigla «D.O.P.»). Vanno riportati inoltre gli estremi atti ad individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore; annata di produzione dei fichi contenuti; peso netto all'origine; il simbolo dell'Unione europea della DOP e il logo della denominazione di cui al presente articolo, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.
Per la denominazione di origine protetta, di cui all'art. 1, e' vietata l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonee a trarre in inganno l'acquirente.
Il logo e' costituito dalla parola «FICO», all'interno della quale e' rappresentato, in maniera stilizzata, il frutto.
Questo e' composto dall'accostamento delle lettere «C» e «O», che ne rappresentano rispettivamente la buccia e la polpa. Sotto la parola «FICO» prosegue la dicitura «BIANCO DEL CILENTO».
I colori scelti sono fortemente rappresentativi del fico bianco, unico nella sua specie in quanto dotato di una polpa dai toni piu' marroncini rispetto al classico rosato del fico comune. Le percentuali in quadricromia sono: Verde (utilizzato per la buccia): C: 40; M: 15; Y: 95 K: 0; Beige chiaro (utilizzato per i semi): C: 0; M: 9; Y: 29 K: 2; Ocra (utilizzato per la polpa): C: 11; M: 30; Y: 85 K: 2; Marrone (utilizzato per la parte testuale): C: 20; M: 49; Y: 100 K: 10. Il carattere tipografico utilizzato per la parte testuale del logo e' l'Amatic SC bold.
Le dimensioni minime consentite sono di 2 cm, considerando il lato lungo (altezza). E' vietato modificare il logo in ogni sua forma. Non puo' essere distorto ne' variato nelle proporzioni. Non possono essere cambiati i colori, nemmeno in parte. Non e' possibile sostituire il font del logotipo e non e' possibile sovrapporre il logo a fondi colorati che ne compromettano la leggibilita'. Pittogramma e logotipo non possono essere usati separatamente.


Parte di provvedimento in formato grafico