Gazzetta n. 219 del 21 settembre 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2026
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, recante: «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale».


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 7, comma 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, che, innovando parzialmente la normativa in materia, opera, ai commi 2, 4 e 5, una distinzione per tipologia di servizi e di agenzie in «notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico» offerti dalle «Agenzie di stampa di rilevanza nazionale», incluse in un elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (commi 2 e 4), ed in «servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico» (comma 5), acquisibili dalle pubbliche amministrazioni mediante le procedure previste dal codice dei contratti anche da Agenzie di stampa prive della rilevanza nazionale;
Visti gli articoli 76 e 229 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Considerato che ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del gia' menzionato decreto-legge, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare anche da agenzie diverse da quelle comprese nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale, servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico, secondo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici;
Rilevato che nel comma 2 dell'art. 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, si fa riferimento a «notiziari [...] speciali», mentre al comma 5 si fa riferimento a «servizi di carattere specialistico», sicche' nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale possono essere iscritti operatori che offrano notiziari speciali, rimanendo fermo che le pubbliche amministrazioni possono acquisire servizi specialistici da operatori non presenti nell'elenco perche' privi dei requisiti e dei parametri richiesti per la rilevanza nazionale;
Considerato che l'acquisizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico o di servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video- fotografico persegue il comune fine di garantire una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 concernente i requisiti e i parametri per l'iscrizione nell'elenco delle agenzie di rilevanza nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2023, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri di un elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, ai sensi del comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e ne disciplina il funzionamento, regolandone le procedure e definendo gli atti che le concludono;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2023 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, relativo ai requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale;
Visto il decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria 10 novembre 2023 recante la pubblicazione dell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale valido per la fase transitoria nel triennio 2024-2026;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, secondo il quale «Al termine della fase transitoria di cui al comma 1, si provvede ad un aggiornamento dei requisiti e parametri stabiliti dal decreto per giungere alla formazione di un nuovo elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale che tenga conto dell'andamento delle condizioni economiche e di mercato del settore della informazione primaria»;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad un aggiornamento, per novellazione, dei requisiti e parametri stabiliti dal decreto che tenga conto dell'andamento delle condizioni economiche e di mercato del settore della informazione primaria;
Ritenuto opportuno nell'attuale ecosistema informativo caratterizzato da profonde trasformazioni strutturali e dalla minaccia della disinformazione, garantire la qualita' dell'informazione attraverso la continuita' del sostegno all'informazione primaria, quale primo operatore della complessiva filiera dell'informazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 01348/2026, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 2026;
Considerato che l'invarianza finanziaria e' assicurata dal disposto dell'art. 3, comma 1 del presente decreto, ove si dispone che le risorse destinate alle agenzie di rilevanza nazionale siano definite ogni anno dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria per un importo non superiore alla media delle risorse complessivamente assegnate alle Agenzie di rilevanza nazionale nei tre anni precedenti e comunque nei limiti delle risorse iscritte sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di costituzione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale al sen. Alberto Barachini e' stato conferito l'incarico di Sottosegretario di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sen. Alberto Barachini e' stato delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo, editoria e prodotti editoriali nonche' l'attuazione delle relative politiche;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023

1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) la sussistenza all'interno dell'Agenzia di una figura professionale specializzata che affianchi la direzione editoriale nell'applicazione dell'intelligenza artificiale in conformita' al disposto di cui all'art. 19 del "Nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti".»;
b) Al comma 1, la lettera g) e' abrogata;
c) Al comma 2 dopo la parola «periodo» sono inserite le seguenti parole «, fissato dal 1° al 31 ottobre di ciascun anno.»;
d) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il possesso dei requisiti minimi di cui al presente articolo permette l'iscrizione e la permanenza nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale e consente, a seguito del positivo esito della procedura negoziata di cui all'art. 4 comma 2, la sottoscrizione di contratti con i quali il Dipartimento per l'informazione e l'editoria riconosce alle Agenzie di stampa un corrispettivo per l'acquisizione dei notiziari messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni».
 
Art. 2

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023

1. All'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 e' abrogato ed i commi 2 e 3 vanno rinumerati come segue «1» e «2»;
b) Al comma 2, la parola «contributo» e' sostituita dalla seguente «corrispettivo» ed il numero «4» e' sostituito dal seguente «2»;
 
Art. 3

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023

1. All'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le risorse destinate alle Agenzie di rilevanza nazionale sono definite ogni anno dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria per un importo non superiore alla media delle risorse complessivamente assegnate alle Agenzie di rilevanza nazionale nei tre anni precedenti e comunque nei limiti delle risorse iscritte sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;
b) Al comma 2 dopo la parola «negoziata» sono inserite le seguenti parole «senza pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall'art. 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,»;
c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La quota del fabbisogno annuale per il corrispettivo da riconoscere alle Agenzie iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 da destinare alla corresponsione degli incentivi per il possesso dei parametri di cui all'art. 3 e' stabilito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria in una percentuale pari al 10 per cento del totale.».
 
Art. 4

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023

1. All'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Alla rubrica dell'articolo le parole «e novazione» sono abrogate;
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per ciascun triennio il contratto ha durata di un anno in costanza dei requisiti di cui all'art. 2 ed e' rinnovato per altri due anni al persistere di detti requisiti.»;
c) Dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«3. Le risorse di cui al comma 1 dell'art. 4 sono ripartite per il 90% tra tutte le agenzie iscritte nell'elenco, sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il restante 10% e' destinato alle agenzie iscritte nell'elenco ed in possesso di almeno 3 parametri premianti su 5 ed e' ripartito sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno ed indeterminato.»;
 
Art. 5
Abrogazione dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 luglio 2023

1. L'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 e' abrogato.
 
Art. 6

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023

1. L'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 e' sostituito dal seguente:
a) «1. Le Agenzie di stampa che entrino in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 possono presentare domanda per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, nelle modalita' e nei termini precisati all'art. 2, comma 2. Il Dipartimento procede all'aggiornamento dell'elenco sulla base delle domande di iscrizione pervenute o in caso di cancellazione dall'elenco dovuta alla perdita dei requisiti.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria avvia le procedure negoziate con le Agenzie eventualmente iscritte dopo l'anno 2024 solo laddove sussista la disponibilita' finanziaria per un incremento delle risorse disponibili o per i risparmi ottenuti da eventuali cancellazioni dall'elenco e solamente se vi sia l'esigenza di acquisire ulteriori notiziari da parte delle pubbliche amministrazioni.
3. Le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale comunicano al Dipartimento per l'informazione e l'editoria le modifiche ai loro requisiti e parametri precisati agli articoli 2 e 3. La perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco e' tempestivamente comunicata al suddetto Dipartimento che provvede alla cancellazione dell'Agenzia dall'elenco di cui all'art. 1. Sono parimenti cancellate dall'elenco le agenzie che in vigenza del contratto non provvedono al regolare pagamento degli stipendi ai giornalisti. Tale cancellazione determina la risoluzione del contratto stipulato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con l'Agenzia esclusa dall'elenco.».
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo in base alla normativa vigente.

Roma, 4 agosto 2026

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
con delega all'informazione
e all'editoria
Barachini

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2487