| Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 17 settembre 2026, n. 163 |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 settembre 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 169 del 23 luglio 2026. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19. |
| | Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2026, N. 127
All'articolo 1: al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «e dei procedimenti esecutivi,» sono inserite le seguenti: «i termini»; al comma 3: alla lettera a), dopo le parole: «con decreto non impugnabile» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; alla lettera b), le parole: «nei procedimenti» sono sostituite dalla seguente: «procedimenti»; al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «del comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo». Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Misure urgenti per garantire la continuita' dei servizi giudiziari presso gli uffici giudiziari di Bolzano). - 1. Al fine di assicurare la continuita' dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dello svolgimento dei servizi amministrativi presso gli uffici giudiziari di Bolzano a seguito del crollo parziale dell'immobile in cui hanno sede i medesimi uffici nonche' la piena ripresa dell'attivita' giudiziaria alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 per il ripristino delle infrastrutture di rete e di sicurezza informatica, l'acquisizione di postazioni di lavoro fisiche e virtuali, l'installazione di sistemi di multivideoconferenza, i servizi professionali specialistici e l'allestimento tecnologico delle sedi temporanee. 2. In ragione della situazione di eccezionale urgenza, il Ministero della giustizia puo' procedere all'acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti per le finalita' di cui al comma 1 mediante le procedure in caso di somma urgenza previste dall'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche in relazione agli interventi avviati a decorrere dal 16 luglio 2026. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». |
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