Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 luglio 2026, n. 127
Testo del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 169 del 23 luglio 2026), coordinato con la legge di conversione 17 settembre 2026, n. 163 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pagina 1) recante: «Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale

1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 settembre 2026, salvo quelle che si siano regolarmente tenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, ((i termini)) per le impugnazioni, i termini di durata della fase delle indagini preliminari e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all' articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato, con decreto non impugnabile, e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo, dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del sequestro disposto d'urgenza, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all' articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, nonche', quando gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, ((procedimenti)) in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza personali;
c) nei casi di cui all'articolo 392, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale;
d) nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini. In questo caso il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale.
4. La sospensione di cui al comma 2 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalita' organizzata e terrorismo.
5. Nei procedimenti penali di cui ai commi 1 e 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini previsti dagli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
6. Ai fini del computo di cui all' articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 ((del presente articolo)) non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 35 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 recante: «Istituzione del servizio sanitario
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del
28 dicembre 1978:
«Art. 35 (Procedimento relativo agli accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale).
- Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di
cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta
medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e
dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48
ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore,
assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o
non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione al
sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo e' disposto dal sindaco di un comune
diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data
comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonche'
al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il
comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo
comma del presente articolo e' adottato nei confronti dei
cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione
al Ministero dell'interno, e al consolato competente,
tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio
debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di
ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del
servizio psichiatrico della unita' sanitaria locale e'
tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata
al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da'
comunicazione al giudice tutelare, con le modalita' e per
gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del
presente articolo, indicando la ulteriore durata
presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente e' tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in continuita' di degenza, la cessazione
delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento
sanitario; comunica altresi' la eventuale sopravvenuta
impossibilita' a proseguire il trattamento stesso. Il
sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessita' il giudice tutelare
adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per
conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo,
quarto e quinto comma del presente articolo determina la
cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura,
salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu'
grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi e' sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, puo' proporre
al tribunale competente per territorio ricorso contro il
provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla
scadenza del termine di cui al secondo comma del presente
articolo, il sindaco puo' proporre analogo ricorso avverso
la mancata convalida del provvedimento che dispone il
trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono
stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce
al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo' essere
presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso
che, a cura del cancelliere, e' notificato alle parti
nonche' al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il
provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario
obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo'
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia
tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del
tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle
parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da
imposta di bollo. La decisione del processo non e' soggetta
a registrazione.».
- Si riporta l'articolo 12 della legge 22 maggio 1978,
n. 194 recante: «Norme per la tutela sociale della
maternita' e sull'interruzione volontaria della
gravidanza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del
22 maggio 1978:
«Art. 12. - La richiesta di interruzione della
gravidanza secondo le procedure della presente legge e'
fatta personalmente dalla donna.
Se la donna e' di eta' inferiore ai diciotto anni,
per l'interruzione della gravidanza e' richiesto l'assenso
di chi esercita sulla donna stessa la responsabilita'
genitoriale o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta
giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o
sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la
responsabilita' genitoriale o la tutela, oppure queste,
interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri
tra loro difformi, il consultorio o la struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti
e le procedure di cui all'art. 5 e rimette entro sette
giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il
giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e
tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e
della relazione trasmessagli, puo' autorizzare la donna,
con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione
della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a
causa di un grave pericolo per la salute della minore di
diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi
esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela e senza
adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle
condizioni che giustificano l'interruzione della
gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per
ottenere in via di urgenza l'intervento e, se necessario,
il ricovero.
Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i
primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di
diciotto anni le procedure di cui all'art. 7,
indipendentemente dall'assenso di chi esercita la
responsabilita' genitoriale o la tutela.».
- Si riportano gli articoli 283, 351 e 373 del Codice
di procedura civile:
«Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
in appello). - Il giudice d'appello, su istanza di parte
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente
fondata o se dall'esecuzione della sentenza puo' derivare
un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna
ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in
relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle
parti.
L'istanza di cui al primo comma puo' essere proposta
o riproposta nel corso del giudizio di appello se si
verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere
specificamente indicati nel ricorso, a pena di
inammissibilita'.
Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma
e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con
ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che
l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle
ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e
non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con
la sentenza che definisce il giudizio.».
«Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria). - Sull'istanza prevista dal primo e dal
secondo comma dell'articolo 283 il giudice provvede con
ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla
corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se
nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al
collegio.
La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che
la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima
dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello
il ricorso e' presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio ordina con decreto la
comparizione delle parti in camera di consiglio davanti
all'istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando
l'appello e' proposto al tribunale, il giudice fissa
l'udienza davanti a se'. Con lo stesso decreto, se
ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' essere
provvisoriamente disposta l'immediata sospensione
dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza;
in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata
all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o
il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto.
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se
ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere
ai sensi dell'articolo 281-sexies. Davanti alla corte di
appello, se l'udienza e' stata tenuta dall'istruttore il
collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a se'
per la precisazione delle conclusioni e la discussione
orale e assegna alle parti un termine per note
conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione e'
stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice
fissa apposita udienza per la decisione della causa nel
rispetto dei termini a comparire.».
«Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso
per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata puo', su istanza di parte e qualora
dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno,
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace,
al tribunale in composizione monocratica o al presidente
del collegio, il quale, con decreto, ordina la comparizione
delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al collegio in
camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono
notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla
parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza
ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio
definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto,
in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta
provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.».
- Si riportano gli articoli 22, 23 e 24 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 recante:
«Disposizioni complementari al codice di procedura civile
in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge
18 giugno 2009, n. 69», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 21 settembre 2011:
«Art. 22 (Delle azioni popolari e delle controversie
in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita'
nelle elezioni comunali, provinciali e regionali). - 1. Le
controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147,
quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate
dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per
quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del
tribunale della circoscrizione territoriale in cui e'
compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le
impugnative consentite per quanto concerne le elezioni
provinciali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo
della provincia. Le azioni popolari e le impugnative
consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono
di competenza del tribunale del capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e
al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in
materia di eleggibilita' deve essere proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla data finale di
pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della
notificazione di essa, quando e' necessaria. Il termine e'
di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la
costituzione delle parti sono perentori.
6. La sentenza che definisce il giudizio e'
immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al
sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al
presidente della regione perche' entro ventiquattro ore dal
ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni
del dispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro la sentenza pronunciata dal tribunale puo'
essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore
dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto
interesse, dal procuratore della Repubblica, nonche' dal
prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilita'.
8. L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata
dal tribunale e' sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine per l'appello decorre, per ogni altro
cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo
giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza
nell'albo dell'ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la
parte soccombente e il procuratore generale presso la corte
di appello possono proporre ricorso per cassazione entro
trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con
decreto della sentenza, fissa l'udienza di discussione.
Tutti i termini del procedimento sono ridotti della meta'.
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge
il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati
illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di
esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e'
immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della
giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che
subito ne cura la notificazione, senza spese, agli
interessati. Eguale comunicazione e' data al prefetto per
le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente
in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza.».
«Art. 23 (Delle azioni in materia di eleggibilita' e
incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo).
- 1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge
24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito semplificato
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha
proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a
norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la
costituzione delle parti sono perentori.
5. La sentenza che definisce il giudizio, ove non sia
stato proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente
trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente
dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la
parte soccombente e il procuratore generale presso la corte
di appello possono proporre ricorso per cassazione entro
trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con
decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini
del procedimento sono ridotti alla meta'. La sentenza e'
immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del
cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio
elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza.».
«Art. 24 (Dell'impugnazione delle decisioni della
Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato
attivo). - 1. Le controversie previste dall'articolo 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove
non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui
circoscrizione ha sede la Commissione elettorale
circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al
giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando
il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato o
aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda
d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima
cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso
e' proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso
il tribunale competente per territorio, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dall'ultimo giorno di
pubblicazione della lista rettificata. I termini sono
raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223.
4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di
fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini
interessati e alla Commissione elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione
tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'
fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti
all'estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente
in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e'
comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente
della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che
ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli
interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza.».
- Si riportano gli articoli 303, 304, 308, 360 e 392
del Codice di procedura penale:
«Art. 303 (Termini di durata massima della custodia
cautelare). - 1. La custodia cautelare perde efficacia
quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i
seguenti termini senza che sia stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi
dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti
anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge
preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a
sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il
giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel
massimo a venti anni;
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai
numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
termine e' imputato a quello della fase precedente ove non
completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla
lettera d) per la parte eventualmente residua. In
quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono
proporzionalmente ridotti;
b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il
giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai
sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
la pena della reclusione superiore nel massimo a venti
anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di
primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna
alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a
dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in
grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla
lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla
lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi e' stata
condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica
soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con
rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra
causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado
di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
dalla data del procedimento che dispone il regresso o il
rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a
custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1
decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare,
considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305,
non puo' superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a venti anni.».
«Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare). - 1. I termini previsti
dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento
dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta
dell'imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per
esigenze di acquisizione della prova o a seguito di
concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
presentazione, dell'allontanamento o della mancata
partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
assistenza uno o piu' imputati;
b-bis) nella fase del giudizio, durante il tempo in
cui l'udienza di comparizione predibattimentale e' sospesa
o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e
b);
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei
termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in
cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi
indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei
termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;
c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545- bis,
durante il tempo intercorrente tra la lettura del
dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e
l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale
sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva
ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n.
689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti
dall'articolo 303 non puo' comunque avere durata superiore
a sessanta giorni.
2. I termini previsti dall'articolo 303 possono
essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei
reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel
caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati
particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono
tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e'
disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.
4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1,
lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
dell'articolo 310, se l'udienza preliminare e' sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi
di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si
proceda nei loro confronti previa separazione dei processi
6. La durata della custodia cautelare non puo'
comunque superare il doppio dei termini previsti
dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto
dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1,
lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della meta'
previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu'
favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea
prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A
tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena
massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo
che per il limite relativo alla durata complessiva della
custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di
sospensione di cui al comma 1, lettera b).».
«Art. 308 (Termini di durata massima delle misure
diverse dalla custodia cautelare). - 1. Le misure
coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono
efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e'
decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini
previsti dall'articolo 303.
2. Le misure interdittive non possono avere durata
superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e'
decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In
ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei
limiti temporali previsti dal primo periodo del presente
comma.
2-bis.
3. L'estinzione delle misure non pregiudica
l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice
penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene
accessorie o di altre misure interdittive.».
«Art. 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili). - 1.
Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359
riguardano persone, cose o luoghi il cui stato e' soggetto
a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza
ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona
offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del
luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della
facolta' di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364
comma 2.
3. I difensori nonche' i consulenti tecnici
eventualmente nominati hanno diritto di assistere al
conferimento dell'incarico, di partecipare agli
accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
3-bis. Il pubblico ministero puo' autorizzare la
persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal
reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente
nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a
distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.
4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la
persona sottoposta alle indagini formuli riserva di
promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero
dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che
questi, se differiti, non possano piu' essere utilmente
compiuti.
4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e
non puo' essere ulteriormente formulata se la richiesta di
incidente probatorio non e' proposta entro il termine di
dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.
5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di
incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il
pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata
dalla persona sottoposta alle indagini e pur non
sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del
comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli
accertamenti, i relativi risultati non possono essere
utilizzati nel dibattimento.».
«Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una
persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la
stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per
infermita' o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini
su fatti concernenti la responsabilita' di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo
210 e all'esame dei testimoni di giustizia;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se
la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile ovvero un
alimento deteriorabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni
di urgenza non consentono di rinviare l'atto al
dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del
codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
persona offesa versa in condizione di particolare
vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta
della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della sua testimonianza.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che
comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
vivente previsti dall'articolo 224-bis.».
- Si riporta l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89 recante: «Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell'articolo 375 del codice di procedura civile»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001:
«Art. 2 (Diritto all'equa riparazione). - 1. E'
inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal
soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi
all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo
1-ter.
2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la
complessita' del caso, l'oggetto del procedimento, il
comportamento delle parti e del giudice durante il
procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto
chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua
definizione.
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole
di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di
tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di
un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini del computo
della durata il processo si considera iniziato con il
deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con
la notificazione dell'atto di citazione. Si considera
rispettato il termine ragionevole se il procedimento di
esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la
procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il
processo penale si considera iniziato con l'assunzione
della qualita' di imputato, di parte civile o di
responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto
legale conoscenza della chiusura delle indagini
preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine
ragionevole se il giudizio viene definito in modo
irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del
tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso
tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per
proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.
2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito
in giudizio consapevole della infondatezza originaria o
sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori
dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura
civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma,
secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri
processuali che abbia determinato una ingiustificata
dilazione dei tempi del procedimento.
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da
irragionevole durata del processo, salvo prova contraria,
nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del
reato, limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o
inattivita' delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307
del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli
81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione
nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di
giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le
condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con
altre gia' proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i
presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43
del codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice
amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorieta' della pretesa o del valore della
causa, valutata anche in relazione alle condizioni
personali della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il
danno quando la parte ha conseguito, per effetto della
irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali
eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo
altrimenti dovuto.
3.».
- Si riportano gli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 4 della
legge 7 ottobre 1969, n. 742 Recante: «Sospensione dei
termini processuali nel periodo feriale», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 6 novembre 1969:
«Art. 1. - Il decorso dei termini processuali
relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle
amministrative e' sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di
ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
fine di detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine
stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura
penale.».
«Art. 2. - In materia penale la sospensione dei
termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase
delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti
relativi ad imputati in stato di custodia cautelare,
qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione
dei termini.
La sospensione dei termini delle indagini preliminari
di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati
di criminalita' organizzata.
Nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi
durante la sospensione o nei successivi quarantacinque
giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo
periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della
custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche
di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale e'
specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del
processo. In tal caso i termini processuali decorrono,
anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione
dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari
l'urgenza e' dichiarata nella stessa forma dal giudice su
richiesta del pubblico ministero.
Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre
procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al
compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione
dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le
indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o
della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore,
pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente
enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da
compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede
con decreto motivato quando deve procedere al compimento
degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di
procedura penale.
Gli avvisi sono notificati alle parti o ai difensori.
Essi devono far menzione dell'ordinanza o del decreto e i
termini decorrono dalla data di notificazione.
La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi
previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale.
Quando nel corso del dibattimento si presenta la
necessita' di assumere prove nel periodo feriale, si
procede a norma dell'articolo 467 del codice di procedura
penale. Se le prove non sono state gia' ammesse, il
giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma
dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate
inammissibili non possono essere utilizzate.».
«Art. 2-bis. - Nei procedimenti per l'applicazione di
una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1
non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta
una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il
sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro
difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei
termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico
ministero, dichiari, con ordinanza motivata non
impugnabile, l'urgenza del procedimento.».
«Art. 3. - In materia civile, l'articolo 1 non si
applica alle cause ed ai procedimenti indicati
nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio
1941, n. 12, nonche' alle controversie previste dagli
articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.».
«Art. 4. - Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano
alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92
dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e,
per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di
competenza del conciliatore.».
 
Art. 1 bis
((Misure urgenti per garantire la continuita' dei servizi giudiziari
presso gli uffici giudiziari di Bolzano))


((1. Al fine di assicurare la continuita' dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dello svolgimento dei servizi amministrativi presso gli uffici giudiziari di Bolzano a seguito del crollo parziale dell'immobile in cui hanno sede i medesimi uffici nonche' la piena ripresa dell'attivita' giudiziaria alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 per il ripristino delle infrastrutture di rete e di sicurezza informatica, l'acquisizione di postazioni di lavoro fisiche e virtuali, l'installazione di sistemi di multivideoconferenza, i servizi professionali specialistici e l'allestimento tecnologico delle sedi temporanee.))
((2. In ragione della situazione di eccezionale urgenza, il Ministero della giustizia puo' procedere all'acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti per le finalita' di cui al comma 1 mediante le procedure in caso di somma urgenza previste dall'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche in relazione agli interventi avviati a decorrere dal 16 luglio 2026.))
((3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici
in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022,
n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31
marzo 2023:
«Art. 140 (Procedure in caso di somma urgenza). - 1.
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo
imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto
pregiudizio alla pubblica e privata incolumita', ovvero
nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi
degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico
dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo
puo' disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il
limite di 500.000 euro o, se superiore, nel limite di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio
alla pubblica e privata incolumita', comunque nel limite
della soglia europea. Ricorrendo i medesimi presupposti, il
soggetto di cui al precedente periodo puo' disporre
l'immediata acquisizione di servizi o forniture, ivi
compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di
lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione
competente non disponga di adeguate professionalita', entro
il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato
di pregiudizio alla pubblica e privata incolumita' e,
comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che
dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata
esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi
o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui
sono indicati la descrizione della circostanza di somma
urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i
servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.
1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai
fini del presente articolo, anche il verificarsi degli
eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi
degli stessi, che richiede l'adozione di misure
indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei
commi 1 e 1-bis, e' ritenuta persistente finche' non
risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per
la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento,
comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici
giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore
termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato
di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della
protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n.
1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti
temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure
previste dal presente articolo.
2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei
servizi e delle forniture di somma urgenza puo' essere
affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui
agli articoli 37 e 41 del codice a uno o piu' operatori
economici individuati dal RUP o da altro tecnico
dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e'
definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo il RUP puo' ingiungere all'affidatario
l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al
primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono
comunque ammessi nella contabilita' e, se relativi
all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al
verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione
competente compila una perizia giustificativa delle
prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di
esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma
urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla
copertura della spesa e alla approvazione della prestazione
affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente
locale, la copertura della spesa e' assicurata con le
modalita' previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma
1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un
lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga
l'approvazione del competente organo dell'amministrazione,
la relativa esecuzione e' sospesa immediatamente e si
procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di
lavori, alla sospensione della prestazione e alla
liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte
realizzata.
6.
7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano,
mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il
possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile
con la gestione della situazione di emergenza in atto e
comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.
La stazione appaltante da' conto, con adeguata motivazione,
nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della
sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e'
possibile procedere al pagamento, anche parziale, in
assenza delle relative verifiche con esito positivo.
Qualora, a seguito del controllo, sia accertato
l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti,
la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il
pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il
rimborso delle spese eventualmente sostenute per
l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle
utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle
competenti autorita'.
8.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore
a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi
di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari
ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari
dalla circostanza di somma urgenza non consentano il
ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si
impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad
un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le
parti e ad accettare la determinazione definitiva del
prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'.
10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati
gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente
articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle
modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno
consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
Contestualmente, e comunque in un termine congruo
compatibile con la gestione della situazione di emergenza,
sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza,
fermi restando i controlli di legittimita' sugli atti
previsti dalle vigenti normative.
11.
12.».
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 29 dicembre 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.