IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMICA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni volte a disciplinare l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacita' fiscale per abitante; Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009, che prevede, alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della perequazione della capacita' fiscale per le funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; Visto l'art. 11, comma 1, lettera c), della menzionata legge n. 42 del 2009, recante i principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, il quale prevede che le spese per le funzioni di comuni, province e citta' metropolitane relative alle funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il fondo perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante; Visto l'art. 13, comma 1, della legge n. 42 del 2009 il quale prevede, alla lettera e), che, ai fini dell'entita' e del riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle entrate devono essere presi in considerazione i tributi propri valutati ad aliquota standard; Visto il medesimo art. 13, comma 1, della legge n. 42 del 2009 che, alla lettera f), nel dettare i principi e i criteri direttivi concernenti l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, stabilisce che, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le citta' metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacita' fiscali; Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 42 del 2009, il quale prevede, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di Governo, che sia garantita la trasparenza delle diverse capacita' fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacita' fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale; Visto l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale; Visto l'art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; Visto l'art. 1, comma 449, lettera c), primo e secondo periodo, della legge n. 232 del 2016 in base al quale il fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per euro 1.900.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) dello stesso comma 449 non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030; Visto l'art. 1, comma 449, lettera c), terzo e quarto periodo, della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che, ai fini della determina della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al riparto del Fondo di solidarieta' comunale; Visto l'art. 1, comma 449, lettera c), dal quinto al settimo periodo, della legge n. 232 del 2016, in cui si prevede che l'ammontare complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinato in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo; Visto l'art. 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che le metodologie e le elaborazioni relative alla determina delle capacita' fiscali dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento; Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, laddove si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012; Visto il medesimo art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale lo schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'intesa; Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, secondo cui, qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo dello stesso comma 5-quater il quale stabilisce che lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, il decreto puo' comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri; Visto l'art, 1, comma 681, lettera c) della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che introduce all'art. 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-terdecies) secondo la quale, a decorrere dall'anno 2026, al Comune di Roma Capitale non si applicano le modalita' di riparto previste dalla lettera c) del medesimo comma 449; Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2025, recante l'adozione della stima della capacita' fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 176 del 31 luglio 2025 - Supplemento ordinario n. 28; Considerato che sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 14 ottobre 2025 e riapprovati, con modificazioni, nella seduta del 15 gennaio 2026; Considerato che, in data 14 ottobre 2025 sono state approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard le capacita' fiscali nonche' la nota metodologica, ai sensi del richiamato art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016, e che le medesime capacita' fiscali e la nota metodologica sono state riapprovate, con modificazioni, nella seduta del 15 gennaio 2026; Ritenuto di dover procedere all'approvazione della nota metodologica e della stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario mediante l'adozione di un nuovo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014 il quale prevede che lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' e autonomie locali ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella seduta del 24 febbraio 2026; Considerato che lo schema di decreto e' stato trasmesso alle Camere e assegnato in data 28 aprile 2026, in sede consultiva (atto Governo n. 400) alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, alla V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera e alla 5ª Commissione Bilancio del Senato; Considerato che in data 17 giugno 2026 la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha reso parere favorevole; Considerato che in data 27 maggio 2026 la V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera ha espresso parere favorevole; Considerato che in data 19 maggio 2026 la 5ª Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1 Approvazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima della capacita' fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario
1. Sono approvate la stima della capacita' fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo contenute rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 agosto 2026
Il Vice Ministro: Leo |