Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2026 (vai al sommario)
SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
DECRETO RETTORALE 4 agosto 2026
Modifica dello statuto.


IL RETTORE

Visto lo statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con decreto direttoriale n. 05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 163 del 13 luglio 2019, modificato con decreto direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 108 del 7 maggio 2021 e con decreto direttoriale n. 04794(145).I.2.22.04.22 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 105 del 6 maggio 2022;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le deliberazioni con cui il consiglio di amministrazione nelle adunanze del 24 settembre 2025 e del 25 febbraio 2026 ha approvato, acquisito il parere del senato accademico espresso nelle sedute del 23 settembre 2025 e del 24 febbraio 2026, modificazioni al vigente statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca;
Rilevato che le suddette modificazioni allo statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca hanno avuto ad oggetto la revisione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;
Visto l'invio, in data 6 luglio 2026 (prot. n. 14526), ai competenti uffici del Ministero dell'universita' e della ricerca delle suddette modificazioni dello statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca ai fini dell'esercizio del controllo di legittimita' e di merito ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca pervenuta in data 27 luglio 2026 (prot. n. 16006) con la quale comunica, all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi del precitato art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, l'assenza di rilievi al riguardo;
Visto il testo del nuovo Statuto, secondo quanto deliberato dagli organi della Scuola;

Decreta:

Art. 1

L'emanazione delle modificazioni al vigente statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca deliberate dagli organi della Scuola e recepite nel testo coordinato allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Allegato

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

Statuto
Preambolo
La Scuola IMT Alti Studi Lucca riconosce il contributo dato alla sua costituzione e alle sue attivita' dalla comunita' lucchese per tramite della Fondazione Lucchese per l'Alta formazione e la ricerca e della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca che hanno operato, con il proprio sostegno e le proprie risorse anche immobiliari, per favorire l'insediamento, lo sviluppo e la crescita di attivita' di formazione e di ricerca di eccellenza internazionale nella citta' di Lucca.

Art. 1.
Natura, finalita' e sede

1. La Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi, con sede a Lucca, di seguito denominata Scuola IMT, e' un'istituzione statale di istruzione universitaria, di ricerca e di alta formazione, con ordinamento speciale, inserita nel sistema universitario italiano, dotata di personalita' giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.
2. La Scuola IMT e' stata istituita con decreto ministeriale MIUR del 18 novembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 30 novembre 2005.
3. La Scuola IMT contribuisce all'avanzamento della ricerca e organizza corsi di alta formazione sui temi dell'innovazione tecnologica e istituzionale, realizzando la piena integrazione tra ricerca e insegnamento.
4. La Scuola IMT e' un'istituzione di ricerca internazionale in ambiti a elevata rilevanza applicativa e di insegnamento residenziale, dedicata alla selezione meritocratica e alla formazione di elites professionali per le istituzioni, per il sistema delle imprese e per il territorio.
5. La Scuola IMT si colloca all'interno dello spazio europeo e internazionale della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti.

 
Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989 e al Ministero dell'universita' e della ricerca per conoscenza.
 
Art. 2.
Modello organizzativo

1. La Scuola IMT persegue e realizza l'integrazione tra ricerca e insegnamento organizzandosi in una o piu' Aree scientifiche multidisciplinari, che costituiscono i centri di riferimento per il reclutamento del personale docente e di ricerca.
2. Le Aree scientifiche sono le unita' organizzative di riferimento per la ricerca e costituiscono il contesto scientifico per l'organizzazione dei corsi di studio e per l'integrazione tra ricerca e insegnamento.
3. La comunita' della Scuola IMT si fonda sulla piena partecipazione di allieve, allievi e docenti alle attivita' della Scuola, anche attraverso la valorizzazione del sistema campus, delle infrastrutture e dei servizi residenziali.

 
Art. 3

Le modificazioni allo statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Lucca, 4 agosto 2026

Il rettore: Casini
 
Art. 3.
Principi generali

1. La Scuola IMT adotta i seguenti principi generali caratterizzanti, nel rispetto delle pari opportunita' e contro qualsiasi forma di discriminazione:
apertura e competitivita' internazionale nell'accesso: la selezione del personale docente e di ricerca si svolge secondo gli standard internazionali, in conformita' con la Carta europea dei ricercatori e con il Codice di condotta europeo per l'assunzione dei ricercatori. La Scuola IMT attrae allieve ed allievi a elevato potenziale, inserendosi attivamente nei circuiti internazionali di mobilita' di capitale umano e misurandosi su standard internazionali. I corsi di dottorato della Scuola IMT si tengono in lingua inglese. La Scuola IMT supporta la presenza sistematica, nella docenza e nella ricerca, di personale esterno di alta qualificazione scientifica nel panorama internazionale;
residenzialita', meritocrazia, valutazione: un sistema di servizi residenziali, di borse di studio e di prestiti d'onore sostanzia e rende effettivo il concetto di diritto allo studio per le allieve e gli allievi meritevoli e promuove le pari opportunita'. Le attivita' di ricerca e di insegnamento della Scuola IMT sono sottoposte a valutazione, con l'impiego di metodi quantitativi e qualitativi riconosciuti dalla comunita' scientifica internazionale;
interazione con il territorio e con il sistema delle imprese: la Scuola IMT concorre allo sviluppo e all'internazionalizzazione del territorio di Lucca e promuove la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;
promozione dei principi di accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica prodotta dalla Scuola IMT incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali;
efficienza e trasparenza del modello gestionale: la Scuola IMT realizza condizioni di efficienza amministrativa e gestionale e di efficacia rispetto alle finalita' istituzionali;
responsabilita', onesta', integrita' e rispetto reciproco: tutti i membri della comunita' della Scuola IMT sono tenuti ad aderire ai suddetti principi in ogni loro azione.

 
Art. 4.
Attivita' formative e titoli di studio

1. La Scuola IMT, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, organizza corsi di dottorato di ricerca (Ph.D.), anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie italiane o estere, secondo quanto disciplinato dai regolamenti. Alle allieve e agli allievi che completano un corso di dottorato di durata almeno triennale e' rilasciato dalla Scuola IMT il titolo di Ph.D. di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
2. La Scuola IMT puo' altresi' attivare, nel rispetto della legislazione vigente:
a) corsi di laurea magistrale con altre universita' italiane o straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni;
b) corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione post-laurea e post dottorali, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
c) corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
d) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente, anche in collaborazione con altre universita' e/o enti pubblici e privati.
3. I corsi di studio si caratterizzano per una valutazione rigorosa dei percorsi formativi e dei risultati conseguiti dalle allieve e dagli allievi.
4. E' facolta' della Scuola IMT organizzare altre attivita' di formazione, anche in conto terzi.

 
Art. 5.
Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni

1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia delle attivita' di ricerca, di insegnamento e gestionali, e' facolta' della Scuola IMT partecipare alle federazioni di atenei, di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a consorzi, enti e associazioni e altresi' stipulare convenzioni con altre universita' o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e della formazione. La federazione della Scuola IMT con altri soggetti, l'adesione a consorzi, enti e associazioni e' approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

 
Art. 6.
Organi

1. Sono organi politico-amministrativi della Scuola IMT:
la rettrice o il rettore;
il consiglio di amministrazione.
2. E' organo accademico della Scuola IMT:
il Senato accademico.
3. Sono organi di controllo e valutazione della Scuola IMT:
il Nucleo di valutazione;
il Collegio dei revisori dei conti;
il Comitato scientifico.

 
Art. 7.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di Governo della Scuola IMT. E' presieduto dalla rettrice o dal rettore che lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla direttrice generale o dal direttore generale, che puo' delegare.
2. Il consiglio di amministrazione:
a) e' responsabile dell'indirizzo strategico;
b) approva la programmazione triennale proposta dalla rettrice o dal rettore, acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla dotazione organica del corpo docente e ricercatore di ruolo, il parere obbligatorio del Senato accademico;
c) approva il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
d) approva il bilancio unico d'ateneo d'esercizio, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
e) approva le variazioni di bilancio di sua competenza ai sensi dell'art. 16;
f) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita';
g) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
h) approva il bilancio di genere;
i) ha competenza generale e residuale per l'approvazione di contratti e di convenzioni la cui competenza non sia altrimenti attribuita dai regolamenti della Scuola IMT;
l) approva la federazione della Scuola IMT con altri soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'adesione a consorzi, enti e associazioni, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
m) approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei membri, previo parere obbligatorio del Senato accademico e sentito il Comitato consultivo per le modifiche riguardanti la natura e le finalita' della Scuola IMT;
n) approva i regolamenti della Scuola IMT, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico per i regolamenti inerenti la didattica e la ricerca;
o) delibera in materia di fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo;
p) nomina il Nucleo di valutazione e il Collegio dei revisori dei conti;
q) nomina la direttrice generale o il direttore generale, sulla base di una proposta della rettrice o del rettore, che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito della Scuola IMT;
r) nomina il Comitato scientifico;
s) delibera in ordine alla chiamata del personale docente e ricercatore di ruolo e a tempo determinato, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico;
t) nomina le responsabili o i responsabili delle Aree scientifiche multidisciplinari, secondo le modalita' stabilite con apposito regolamento;
u) delibera sugli schemi di remunerazione del personale e dei collaboratori della Scuola IMT a vario titolo;
v) determina le indennita' di funzione da attribuire a chi faccia parte degli organi della Scuola IMT o a chi abbia un incarico istituzionale;
z) esercita, inoltre, nell'ambito dell'autonomia della Scuola IMT, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti e quelle che la legge attribuisce al consiglio di amministrazione delle universita'.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto, nel rispetto del principio delle pari opportunita' di genere nell'accesso agli uffici pubblici:
a) dalla rettrice o dal rettore, che lo presiede;
b) da quattro membri non appartenenti ai ruoli della Scuola IMT, designati dal Senato accademico, all'interno di una rosa proposta dalla rettrice o dal rettore, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;
c) da tre membri appartenenti al corpo docente di ruolo della Scuola IMT, eletti secondo le modalita' previste da apposito regolamento;
d) da un membro eletto al proprio interno dalle ricercatrici o dai ricercatori della Scuola IMT, secondo le modalita' previste da apposito regolamento;
e) da un membro eletto al proprio interno dalle allieve e dagli allievi della Scuola IMT, secondo le modalita' previste da apposito regolamento;
f) da un membro appartenente al personale tecnico-amministrativo della Scuola IMT, eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento.
4. La verifica dei requisiti previsti dal comma 3 con riferimento ai membri designati e' effettuata dal medesimo Consiglio nella prima seduta utile. I curricula dei membri del Consiglio sono pubblicati sul sito istituzionale della Scuola IMT. L'esame della posizione dei membri va condotto partitamente per ciascuno dei membri interessati, con astensione e abbandono temporaneo della seduta da parte del membro interessato.
5. Il consiglio di amministrazione e' regolarmente costituito con la nomina di almeno due terzi dei membri di cui al comma 3, con arrotondamento all'unita' superiore; le disposizioni dell'art. 24 in materia di quorum per la validita' delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai membri nominati.
6. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica un quadriennio e possono essere rinnovati una sola volta. Il mandato decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello di nomina e termina con la fine del quarto anno accademico successivo a quello di nomina. Il mandato del membro rappresentante delle allieve e degli allievi ha durata biennale. Le modalita' di elezione sono stabilite all'interno di apposito regolamento.
7. In caso di mancata costituzione del nuovo consiglio di amministrazione nei termini, l'organo scaduto puo' esercitare le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.
8. In caso di dimissioni di un membro, queste producono effetto dopo l'accettazione del consiglio di amministrazione. In questo caso il mandato del nuovo membro ha durata fino alla scadenza dell'organo nel suo complesso.
9. Qualora, a seguito di dimissioni o comunque di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al consiglio di amministrazione piu' di un terzo dei propri membri, l'organo decade ed e' necessario procedere alla costituzione di un nuovo Consiglio; in tale ipotesi, il mandato del nuovo consiglio di amministrazione decorre dalla costituzione dello stesso e la durata deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso e per i quattro anni accademici successivi.

 
Art. 8.
Rettrice o rettore

1. La rettrice o il rettore e' eletta o eletto a scrutinio segreto tra professoresse o professori di prima fascia, di riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale e con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero, in servizio presso universita' italiane e istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale italiani.
2. L'elettorato attivo spetta alle professoresse e ai professori di prima e di seconda fascia di ruolo della Scuola IMT e con voto ponderato tale da assicurare a ciascuno dei seguenti raggruppamenti di categorie un peso pari al:
a) 15% del complesso dell'elettorato attivo alle ricercatrici e ai ricercatori e alle e ai titolari di assegni, incarichi o contratti di ricerca della Scuola IMT;
b) 10% del complesso dell'elettorato attivo al personale tecnico-amministrativo della Scuola IMT;
c) 5% del complesso dell'elettorato attivo alle allieve e agli allievi della Scuola IMT.
3. La rettrice o il rettore:
a) ha la rappresentanza legale e cura le relazioni istituzionali della Scuola IMT;
b) cura, nell'ambito delle proprie competenze, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' istituzionali secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito, fatto salvo quanto di competenza della direttrice generale o del direttore generale;
c) propone la programmazione triennale acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla dotazione organica del corpo docente e ricercatore di ruolo, il parere obbligatorio del Senato accademico;
d) propone il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo;
e) propone il bilancio unico d'ateneo d'esercizio;
f) approva le variazioni di bilancio di propria competenza ai sensi dell'art. 16;
g) propone il bilancio di genere;
h) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il Senato accademico;
i) emana lo statuto, i bandi e i regolamenti della Scuola IMT;
l) conferisce i titoli di studio rilasciati dalla Scuola IMT;
m) stipula convenzioni, accordi e contratti, la cui sottoscrizione non sia altrimenti attribuita dai regolamenti della Scuola IMT;
n) dispone la chiamata del corpo docente e ricercatore di ruolo e a tempo determinato, deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico;
o) propone la nomina della direttrice generale o direttore generale al consiglio di amministrazione, motivando la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito della Scuola;
p) adotta i provvedimenti di necessita' e urgenza di competenza del consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
q) svolge ogni altra attribuzione demandata alla rettrice o al rettore e/o alla/al rappresentante legale dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IMT.
4. La rettrice o il rettore e' nominata o nominato con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile una sola volta. Qualora risulti eletta una persona di altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e come concomitante trasferimento nell'organico della Scuola IMT.
5. Per gravi motivi l'incarico di rettrice o rettore puo' essere soggetto a revoca con delibera motivata del consiglio di amministrazione, assunta a maggioranza qualificata.
6. La rettrice o il rettore e' eletta o eletto almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dell'uscente. Le elezioni sono indette dalla decana o dal decano, cioe' la professoressa o il professore di prima fascia con maggiore anzianita' nella qualifica.
7. In caso di cessazione anticipata del mandato, la decana o il decano provvede, entro due mesi, all'indizione della nuova elezione e, nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione della rettrice o del rettore, ne esercita le funzioni.
8. In caso di mancata elezione nei termini previsti dal comma 6 si applica quanto stabilito dal comma 7 del presente articolo.
9. La rettrice o il rettore nomina con proprio decreto, nel corpo docente di prima fascia a tempo pieno, fino a un massimo di due vicarie o vicari, che la o lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento e decadono dalla carica in caso di cessazione del mandato della rettrice o del rettore; possono inoltre essere revocate o revocati con decreto motivato nel caso venga meno il rapporto fiduciario. In caso di conflitto tra atti posti in essere da chi ha funzioni vicariali prevale la persona piu' anziana nella qualifica.
10. Nell'esercizio delle sue funzioni, la rettrice o il rettore puo' nominare delle prorettrici o prorettori con competenza su settori generali, scelti tra docenti a tempo pieno della Scuola. Puo' anche nominare, nel corpo docente della Scuola, a tempo pieno o a tempo definito, delle persone delegate con competenze su settori specifici. Le persone di cui sopra rispondono direttamente alla rettrice o al rettore, che si assume la responsabilita' del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. La rettrice o il rettore puo' delegare alle persone di cui al primo periodo del presente comma la firma di determinati atti con i limiti precisati nell'atto di delega.
11. Alle prorettrici, ai prorettori, alle delegate e ai delegati della rettrice o del rettore puo' essere attribuita un'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione.

 
Art. 9.
Senato accademico

1. Il Senato accademico e' presieduto dalla rettrice o dal rettore, che lo convoca ed e' composto da:
a) sette membri appartenenti al corpo docente di ruolo della Scuola IMT, eletti secondo le modalita' previste da apposito regolamento;
b) due membri eletti al proprio interno dalle ricercatrici e dai ricercatori della Scuola IMT, secondo le modalita' previste da apposito regolamento;
c) un membro eletto al proprio interno dalle allieve e dagli allievi dei corsi di studio della Scuola IMT, con mandato di durata biennale, secondo le modalita' previste da apposito regolamento.
Le funzioni di segretario verbalizzante del Senato accademico sono svolte dalla direttrice generale o dal direttore generale che puo' delegare.
2. Il Senato accademico formula pareri in materia di didattica e di ricerca. In particolare, esprime parere obbligatorio in merito a:
a) la programmazione triennale con riferimento all'organizzazione della didattica, all'indirizzo delle attivita' di ricerca e alla dotazione organica del corpo docente e ricercatore di ruolo;
b) le chiamate del corpo docente e ricercatore di ruolo e a tempo determinato;
c) i regolamenti della Scuola IMT riguardanti l'attivita' di didattica e di ricerca;
d) il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo;
e) il bilancio unico d'ateneo d'esercizio;
f) il bilancio di genere;
g) le modifiche statutarie, a maggioranza assoluta dei componenti;
h) la federazione della Scuola IMT con altri soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'adesione a consorzi, enti e associazioni;
i) ogni altra attribuzione demandatagli dal consiglio di amministrazione o dai regolamenti della Scuola IMT.
3. Il Senato accademico e' validamente costituto con la nomina di almeno due terzi dei membri di cui al comma 1, con arrotondamento all'unita' superiore; le disposizioni dell'art. 24 in materia di quorum per la validita' delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai membri nominati.
4. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera c), il Senato accademico dura in carica un quadriennio e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.

 
Art. 10.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione valuta la gestione amministrativa, le attivita' didattiche e di ricerca, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa e ne riferisce al consiglio di amministrazione e al Senato accademico.
2. In particolare, il Nucleo:
a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, con particolare riferimento alla programmazione triennale;
b) redige una relazione di accompagnamento al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
c) valuta l'imparzialita', la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualita';
d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal consiglio di amministrazione;
e) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IMT.
3. Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque membri di cui:
a) quattro membri esterni nominati dal consiglio di amministrazione tra esperte ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, tra cui il Presidente;
b) un membro eletto al proprio interno dalle allieve e degli allievi, secondo le modalita' previste da apposito regolamento.
4. Il Nucleo di valutazione rimane in carica per quattro anni dalla data di nomina, fatta eccezione per la/il rappresentante delle allieve e degli allievi.
5. Il mandato del membro eletto dalle allieve e dagli allievi ha durata biennale. Le modalita' di elezione sono stabilite all'interno di apposito regolamento.
6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione e' incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con la Scuola IMT o con qualunque altro incarico istituzionale presso la Scuola IMT.

 
Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali;
b) esamina il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, le relative variazioni, il bilancio unico d'ateneo d'esercizio e redige apposite relazioni su tali documenti;
c) effettua verifiche di cassa;
d) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:
a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, designato dal consiglio di amministrazione;
b) un membro effettivo e un membro supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un membro effettivo e un membro supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso;
Almeno due membri devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
3. I membri del Collegio dei revisori sono nominati dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, possono essere rinnovati una sola volta e durano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina. L'incarico di membro del Collegio dei revisori e' incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con la Scuola IMT o con qualunque altro incarico istituzionale presso la Scuola IMT.

 
Art. 12.
Direttrice generale o direttore generale

1. La direttrice generale o il direttore generale gestisce e organizza i servizi amministrativi ed e' responsabile del buon andamento, della legittimita', dell'imparzialita' e della trasparenza dell'attivita' amministrativa.
2. In particolare, la direttrice generale o il direttore generale:
a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza;
b) e' responsabile dell'organizzazione complessiva dell'amministrazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione;
c) gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
d) esplica l'attivita' di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di gestione del personale dirigente, tecnico e amministrativo dell'amministrazione; per le unita' di personale esplicitamente collocate in staff, per componenti del corpo docente o ricercatore svolge esclusivamente l'attivita' di gestione del rapporto di lavoro;
e) esplica l'attivita' di coordinamento delle attivita' del personale collaboratore dell'amministrazione, fatta eccezione per l'attivita' di coordinamento relativa a coloro che siano impiegate o impiegati in attivita' o progetti coordinati dal corpo docente o ricercatore;
f) partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, ne svolge le funzioni di segretario verbalizzante e ne cura l'attuazione delle delibere per quanto attiene agli aspetti di propria competenza;
g) propone alla rettrice o al rettore le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'amministrazione, anche al fine dell'elaborazione della programmazione triennale con riferimento al fabbisogno di personale dell'amministrazione;
h) propone alla rettrice o al rettore il piano della performance dell'amministrazione, parte integrante della programmazione triennale;
i) gestisce il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo in coerenza con i documenti programmatici di riferimento;
l) approva le reversali di incasso delle entrate e i mandati di pagamento per le spese autorizzate dai competenti centri di responsabilita';
m) svolge ogni altra attribuzione demandata a chi dirige uffici dirigenziali generali dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IMT.
3. La direttrice o il direttore generale e' nominata o nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di una proposta della rettrice o del rettore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito della Scuola. La direttrice generale o il direttore generale e' scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. L'atto di nomina stabilisce il trattamento economico in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il rapporto e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato in regime di tempo pieno, di durata non superiore a quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di lavoro e rinnovabile.
4. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, l'incarico puo' essere revocato con delibera motivata del consiglio di amministrazione. La revoca dell'incarico e' causa di risoluzione del contratto di lavoro.
5. La direttrice generale o il direttore generale puo' nominare, tra il personale della Scuola, una o un vicario che la o lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. L'incarico viene meno in caso di cessazione dall'incarico della direttrice generale o del direttore generale o di revoca con decreto motivato.

 
Art. 13.
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico e' organo consultivo per l'attivita' didattica e di ricerca, nonche' per la programmazione triennale.
2. Il Comitato scientifico e' composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione su proposta della rettrice o del rettore, sentito il Senato accademico, tra esponenti della comunita' scientifica internazionale di elevata reputazione scientifica nei settori di attivita' della Scuola IMT.

 
Art. 13-bis.
Comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo svolge funzioni consultive con riguardo a:
a) le modifiche statutarie inerenti la natura e le finalita' della Scuola IMT;
b) l'uso degli spazi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati ai sensi dell'art. 2, comma 3.
2. Con riguardo all'uso degli spazi messi a disposizione dalla Fondazione Lucchese per l'Alta formazione e la ricerca e dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, il Comitato esprime parere vincolante.
3. Il Comitato consultivo e' composto da tre membri, scelti tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, designati rispettivamente:
a) un membro dalla Fondazione Lucchese per l'Alta formazione e la ricerca;
b) un membro dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca;
c) un membro di intesa tra la Fondazione Lucchese per l'Alta formazione e la ricerca e la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca.

 
Art. 14.
Comitati ad hoc

1. E' facolta' della rettrice o del rettore nominare comitati ad hoc, composti da docenti, studiose e studiosi di riconosciuta reputazione internazionale, anche esterni alla Scuola IMT, per collaborazioni e pareri specifici riferiti all'attivita' didattica e di ricerca della Scuola IMT e a progetti di innovazione di interesse per il territorio.
2. Quando l'incarico all'interno di un comitato comporti un compenso o un'indennita' e' necessaria l'approvazione del consiglio di amministrazione.

 
Art. 15.
Programmazione triennale

1. La programmazione triennale e' un documento di programmazione strategica ed economico-finanziaria, a scorrimento annuo, contenente:
a) le linee di sviluppo strategico della Scuola IMT in termini di ambiti di interesse prioritario per la ricerca e l'insegnamento e di collaborazioni istituzionali da attivare;
b) il quadro triennale delle fonti e degli impieghi, e il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio corrispondente al primo anno di riferimento, che ne e' parte integrante;
c) l'istituzione e la soppressione delle unita' organizzative della ricerca e della didattica;
d) la dotazione organica del corpo docente e ricercatore;
e) la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo e a tempo determinato;
f) quanto altro necessario per lo sviluppo programmatico delle risorse e delle attivita'.
2. La programmazione triennale e' approvata dal consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, su proposta della rettrice o del rettore, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico con riferimento all'organizzazione della didattica, all'indirizzo delle attivita' di ricerca e alla dotazione organica del corpo docente e ricercatore di ruolo.

 
Art. 16.
Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio
e bilancio unico d'ateneo d'esercizio

1. L'attivita' amministrativa e contabile della Scuola IMT e' riferita all'anno solare.
2. Il consiglio di amministrazione approva il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, su proposta della rettrice o del rettore, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le variazioni di bilancio, fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo, sono di competenza del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le variazioni per nuovi ricavi con vincolo di destinazione, che sono di competenza della rettrice o del rettore.
4. Il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, le sue variazioni e il bilancio unico d'ateneo d'esercizio sono sottoposti all'esame del Collegio dei revisori.
5. Il consiglio di amministrazione approva entro il 30 aprile successivo il bilancio unico d'ateneo d'esercizio. Il contenuto, la struttura e le modalita' di formazione e approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico d'ateneo d'esercizio sono disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

 
Art. 17.
Fonti di finanziamento - Patrimonio

1. Le entrate della Scuola IMT sono costituiti da: trasferimenti dello Stato, contributi di altri soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni per attivita' in conto terzi, eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione dottorale e post-laurea.
2. La Scuola IMT, per le sue attivita' istituzionali, si avvale e cura la conservazione: dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti e di quelli di sua proprieta' nonche' delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o di cui abbia la disponibilita'.

 
Art. 18. Unita' organizzative multidisciplinari della ricerca, della didattica
e della terza missione

1. Le unita' organizzative della ricerca, della didattica e delle iniziative della terza missione sono le Aree scientifiche multidisciplinari. L'Area scientifica e' sede di incardinamento del corpo docente e ricercatore della Scuola.
2. I corsi di studio sono coordinati da una persona responsabile, coadiuvata da un organo collegiale secondo quanto stabilito dai regolamenti della Scuola IMT.
3. L'istituzione e la soppressione delle Aree scientifiche sono di competenza del consiglio di amministrazione, assunto il parere obbligatorio del Senato accademico.
4. La rettrice o il rettore puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di laboratori, centri di ricerca o unita' di ricerca di natura progettuale e/o tematica coordinate da una persona responsabile acquisito il parere del Senato accademico.

 
Art. 19.
Corpo docente e ricercatore

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola IMT si avvale di un corpo docente e ricercatore di ruolo e a tempo determinato, anche in regime di doppia affiliazione e di tutte le forme di mobilita' inter accademica e con gli Enti di ricerca.
2. La Scuola IMT si avvale inoltre di personale docente e persone esperte, provenienti dall'Italia o all'estero, chiamate a prestare la propria opera per specifiche attivita' di ricerca e insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti della Scuola in materia.
3. Coloro che appartengono al corpo docente e ricercatore della Scuola IMT sono chiamati a svolgere attivita' di ricerca, di insegnamento e di supervisione e/o tutoraggio delle allieve e degli allievi.

 
Art. 20.
Amministrazione

1. La Scuola IMT si avvale di personale dirigente e tecnico-amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, con una dotazione organica definita dal consiglio di amministrazione nell'ambito della programmazione triennale, su proposta della rettrice o del rettore, sentita la direttrice generale o il direttore generale.
2. L'amministrazione della Scuola IMT si basa sul principio della responsabilita' personale di ciascuna persona incaricata per le mansioni svolte, fermo restando il dovere di vigilanza che spetta a chi abbia la responsabilita' del procedimento o delle unita' organizzative e alla direttrice generale o al direttore generale. I procedimenti amministrativi sono organizzati secondo i principi di tracciabilita' e di trasparenza.
3. La Scuola IMT adotta un ciclo di gestione della performance volto a incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, quale attivita' di servizio alla ricerca e alla formazione.

 
Art. 21.
Codice etico

1. La Scuola IMT adotta, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del presente statuto, un codice etico della comunita' universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo, dalle allieve e dagli allievi. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale.
2. Ferma restando la competenza esclusiva del Collegio di disciplina per le violazioni del codice che integrino gli estremi dell'illecito disciplinare, sulle altre violazioni decide il Senato accademico, su iniziativa e proposta della rettrice o del rettore.
3. Il Senato accademico puo' disporre l'archiviazione o irrogare, in relazione alla gravita' della violazione, una o piu' delle seguenti sanzioni:
a) richiamo riservato;
b) richiamo pubblico;
c) decadenza e/o esclusione per un periodo fino a quattro anni accademici, dagli organi della Scuola e dei corsi di studio, dalle commissioni e da qualunque altro incarico;
d) esclusione dall'elettorato attivo per un periodo fino a quattro anni accademici;
e) esclusione, per un periodo fino a quattro anni accademici, dall'erogazione dei fondi di ricerca.

 
Art. 22.
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina e' composto da tre docenti universitari, di prima fascia, in regime di tempo pieno, di cui due provenienti da altri atenei, ove possibile, nominati dal consiglio di amministrazione tra una rosa di persone proposta dalla rettrice o dal rettore, e una docente o un docente eletto dal corpo accademico della Scuola al suo interno.
2. Il Collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari del corpo docente e ricercatore della Scuola IMT e a esprimere in merito parere conclusivo vincolante. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
3. La procedura e' disciplinata da specifico regolamento.

 
Art. 23.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della legge e da un pari numero di persone rappresentanti della Scuola, nonche' da altrettante persone supplenti, scelti fra il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
2. Il Comitato sostituisce, unificandone le competenze, il comitato per le pari opportunita' e il comitato anti mobbing, dei quali assume tutte le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti collettivi.
3. Il Comitato e' nominato con atto della direttrice generale o del direttore generale; si intende costituito e puo' operare ove sia nominata la meta' piu' uno dei componenti previsti.
4. I membri del Comitato rimangono in carica quattro anni e il loro incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
5. La persona che presiede e' designata dalla direttrice generale o dal direttore generale, deve appartenere ai ruoli della Scuola e deve possedere, oltre ad elevate capacita' organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni organizzative e gestione del personale, requisiti di professionalita', esperienza e attitudine, nonche' ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
6. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita' e con la consigliera o il consigliere di fiducia. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
7. Le modalita' di funzionamento del Comitato, in particolare relative a convocazioni, periodicita' delle riunioni, validita' delle stesse (quorum strutturale e funzionale), sono disciplinate in apposito regolamento adottato dal medesimo Comitato.

 
Art. 24.
Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Fatto salvo quanto espressamente disciplinato per ciascun organo dal presente statuto, il funzionamento degli organi collegiali della Scuola IMT si conforma ai seguenti principi:
a) la mancata designazione o nomina di membri dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio; l'organo collegiale non e' costituito se almeno due terzi dei suoi membri non sono stati eletti o designati;
b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;
c) le dimissioni di un membro producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo;
d) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza, il collegio e' presieduto dalla persona con funzioni vicariali, se nominata; qualora anche quest'ultima sia impedita, ovvero non sia stata nominata, esercita le funzioni il membro anagraficamente piu' anziano;
e) l'ordine del giorno e' stabilito da chi presiede il collegio ed e' indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o piu' punti all'ordine del giorno e' accolta in seduta se approvata da tutti i membri del collegio presenti;
f) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza di chi partecipa alla votazione, ove non siano previste maggioranze qualificate; in caso di parita' di voti prevale il voto di chi presiede;
g) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese.
2. Tutte le riunioni di organi collegiali della Scuola IMT possono avere luogo in modalita' telematica. In tal caso, chi presiede l'organo, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente e in modo certo, tutte le persone collegate, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano a chi partecipa di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui devono trovarsi contemporaneamente sia chi presiede, o chi la/lo sostituisce, sia chi assume le funzioni di segretario verbalizzante.

 
Art. 25.
Sistema delle fonti e disposizioni in materia di deleghe

1. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola IMT sono disciplinati, nell'ordine, dalle norme di legge applicabili agli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, dallo statuto e dai regolamenti della Scuola IMT.
2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ferme restando le particolari procedure previste dalla legge, i regolamenti della Scuola IMT sono pubblicati all'albo ufficiale e sul sito web della Scuola IMT e, salvo che non sia diversamente stabilito dal consiglio di amministrazione, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
3. Nei casi stabiliti dai regolamenti e piu' in generale quando cio' risponda ad esigenze di razionalizzazione e speditezza nell'esercizio di determinate competenze e fatte salve le incompatibilita', il titolare delle medesime puo' delegarne l'esercizio ad un altro soggetto della Scuola IMT con atto scritto che specifichi l'esatta estensione della delega.
4. Non sono delegabili le funzioni riferibili alla carica di membro degli organi collegiali della Scuola IMT e dei comitati di cui allo statuto, la redazione di relazioni periodiche o la predisposizione di pareri che lo statuto e i regolamenti della Scuola IMT attribuiscano a un organo o a un soggetto. Le attribuzioni delegate non possono essere oggetto di ulteriore delega. In costanza di delega chi ne ha disposto il conferimento, fermo restando il potere di impartire direttive generali e di esplicare l'attivita' di vigilanza, non puo' esercitare le attribuzioni delegate, se non revocando previamente la delega con atto scritto.