Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 8 luglio 2026
Modifiche all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016». (Ordinanza speciale n. 176/2026).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis;
Viste le ordinanze:
a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building information modeling - BIM»;
e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di Building information modeling - BIM»;
g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di Building information modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;
Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;
Vista, in particolare, l'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che l'art. 3 della predetta ordinanza speciale prevede al comma 1 che «In ragione della unitarieta' degli interventi e per ragioni di continuita' con le attivita' gia' avviate, il consorzio di bonifica delle Marche, ente pubblico economico di natura associativa vigilato dalla Regione Marche secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13, e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi relativi alla progettazione ed esecuzione degli interventi e all'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative connesse, di cui all'art. 1 comma 2, lettera b)» e al comma 2 che «L'USR Marche, in quanto dotato anche dei necessari poteri espropriativi ed amministrativi, e' individuato quale idoneo soggetto attuatore per le attivita' propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi negli alvei piu' gravemente interessati dai dissesti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a)»;
Considerato altresi' che l'art. 6, comma 19, della predetta ordinanza speciale prevede che «Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza, il soggetto attuatore USR-Marche puo' procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio»;
Vista la comunicazione acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0021918-A-26/05/2026, con cui l'USR Marche rappresenta l'opportunita' di procedere ad un coordinamento degli articoli 3 e 6 della medesima ordinanza, con particolare riferimento all'esercizio delle procedure di occupazione d'urgenza, espropriazione e asservimento delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi;
Considerato che la suddetta comunicazione motiva la richiesta nei seguenti termini:
l'attuale formulazione dell'art. 6, comma 19, attribuisce espressamente all'USR Marche l'esercizio dei poteri espropriativi, prevedendo che «il soggetto attuatore USR-Marche puo' procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti»;
tale previsione risulta non pienamente allineata con l'impostazione organizzativa dell'ordinanza speciale, la quale attribuisce funzioni attuative sia all'USR Marche sia al consorzio di bonifica delle Marche, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza;
nella concreta attuazione degli interventi, la concentrazione della funzione espropriativa esclusivamente in capo all'USR Marche determina inevitabili appesantimenti procedimentali e operativi, con conseguenti duplicazioni amministrative, allungamento dei tempi istruttori e disallineamenti tra la disponibilita' delle aree e l'avvio delle lavorazioni, incidendo negativamente sulla tempestiva cantierizzazione delle opere e sul rispetto dei cronoprogrammi attuativi;
al fine di superare tali criticita' e garantire una maggiore coerenza funzionale con il modello organizzativo gia' delineato dall'ordinanza, si ritiene opportuno ricondurre l'esercizio dei poteri espropriativi direttamente in capo al soggetto attuatore competente per ciascun intervento, assicurando in tal modo una gestione unitaria e integrata delle procedure amministrative connesse alla realizzazione delle opere;
Ritenuto di poter accogliere la suddetta proposta in quanto coerente con le finalita' acceleratorie e di semplificazione proprie delle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, nonche' con i principi di efficacia, economicita' e buon andamento dell'azione amministrativa;
Considerato che la modifica proposta non altera l'assetto dei soggetti attuatori gia' individuati dall'ordinanza, ne' incide sulla disciplina del beneficiario dell'espropriazione o sulle garanzie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, limitandosi esclusivamente a rendere piu' flessibile, coerente ed efficiente l'esercizio delle funzioni amministrative necessarie all'attuazione degli interventi;
Considerato infine che la modifica proposta si configura quale intervento di natura organizzativa e procedimentale finalizzato all'accelerazione dell'attuazione degli interventi e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Ritenuto pertanto opportuno, per l'effetto, di procedere non solo alla modifica dell'art. 6, comma 19, ma anche ad un coordinamento dell'art. 3, al fine di chiarire espressamente che, nell'ambito delle rispettive competenze, i soggetti attuatori esercitano altresi' le funzioni amministrative connesse all'attuazione degli interventi, ivi comprese quelle espropriative;
Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi gia' semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione, chiarendo la ripartizione delle competenze tra i soggetti attuatori;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di dichiarare la provvisoria esecutivita' della presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026;

Dispone:

Art. 1

Modifiche all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021

1. L'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016» viene modificata nei seguenti termini:
a) all'art. 3, comma 2, le parole «, in quanto dotato anche dei necessari poteri espropriativi ed amministrativi,» sono soppresse;
b) all'art. 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma 2-bis: «2-bis. Nell'ambito delle rispettive competenze, i soggetti attuatori esercitano altresi' le funzioni amministrative connesse all'attuazione degli interventi, ivi comprese le procedure di occupazione d'urgenza, espropriazione e asservimento delle aree, ove necessarie.»;
c) all'art. 6, comma 19, le parole «il soggetto attuatore USR-Marche puo'» vengono sostituite con le seguenti: «il soggetto attuatore puo'».
 
Art. 2

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 8 luglio 2026

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2035