Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 8 luglio 2026
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto». (Ordinanza speciale n. 174/2026).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis;
Viste le ordinanze:
a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»;
e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»;
g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;
Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;
Vista l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, recante «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che, alla lettera b), numeri 4, 5 e 6 prevede l'intervento di ripristino delle opere di urbanizzazione nella frazione di Piedilama;
Dato atto, in particolare, che la citata ordinanza speciale n. 40 del 2022 individua l'Ufficio speciale ricostruzione Marche (USR Marche) quale soggetto attuatore per gli interventi ivi disciplinati e prevede un finanziamento per la frazione di Piedilama pari ad euro 5.469.450,48 di cui euro 3.466.425,00 per interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, euro 694.827,80 per interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, euro 1.308.197,68 per interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio;
Vista la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0026831-A-30/06/2026 - allegato utente 1 (A01), con la quale l'Ufficio speciale ricostruzione Marche, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati e, in particolare, all'esito della trasmissione del progetto esecutivo acquisito agli atti dell'USR Marche con prot. n. 80876 del 30 giugno 2026, verificato che il quadro economico trasmesso del progetto esecutivo degli interventi determina un importo complessivo dell'intervento pari ad euro 9.600.000,00 chiede l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie a copertura dell'importo eccedente il finanziamento gia' concesso con ordinanza speciale n. 40/2022, per un importo pari alla differenza tra il costo complessivo dell'intervento risultante dal progetto esecutivo (euro 9.600.000,00) e le somme gia' stanziate;
Vista la relazione istruttoria del sub-Commissario sugli aumenti per la frazione di Piedilama a valle della progettazione esecutiva (prot. CGRTS-0027919-A-08/07/2026), dalla quale emerge che, a valle della progettazione esecutiva e del recepimento delle prescrizioni, nonche' degli approfondimenti tecnici, l'importo complessivo dell'intervento risulta pari a euro 9.600.000,00, con incremento di euro 4.130.549,52 rispetto alle somme gia' stanziate e con incremento di euro 1.752.794,68 rispetto al PFTE;
Considerato che dalla citata relazione emerge che l'incremento registrato in fase PFTE e' riconducibile, tra l'altro, all'adeguamento dei prezzi, alla definizione di soluzioni progettuali maggiormente idonee e all'attribuzione di rilevanza strategica alle opere, come rappresentato negli atti istruttori; l'incremento ulteriore in fase di progettazione esecutiva deriva principalmente dall'aggiornamento prezzi, dal recepimento delle prescrizioni e dagli approfondimenti tecnici conseguenti al passaggio dal PFTE all'esecutivo, nonche' dalla necessita' di includere correttamente l'IVA sui lavori e le somme a disposizione parametrate ai nuovi importi non contabilizzata nel quadro tecnico economico del PFTE per errore materiale;
Rilevato che, dalla citata relazione istruttoria, emerge che, in esito alla progettazione esecutiva ed anche in ragione delle prescrizioni fornite dai pareri espressi in Conferenza dei servizi speciale, nonche' dell'aggiornamento prezzi e degli approfondimenti tecnici effettuati, e' sorta la necessita' di un ulteriore incremento pari ad euro 4.130.549,52, imputabile anche all'adeguamento prezzi associato all'aggiornamento delle voci di computo rispetto al nuovo prezzario regionale, nonche' alla valorizzazione economica degli apprestamenti e delle misure di sicurezza necessarie all'esecuzione delle lavorazioni dovuti alle condizioni di cantiere particolarmente complesse, con conseguenti difficolta' di accesso e movimentazione per mezzi e personale;
Considerato che gli interventi nella frazione Piedilama attengono alla messa in sicurezza e riconfigurazione morfologica dei suoli, al ripristino e realizzazione della viabilita', al rifacimento dei sottoservizi (reti idriche, fognarie, energia, illuminazione pubblica, gas e telecomunicazioni) nonche' al consolidamento dei dissesti insistenti sul nucleo abitato, con finalita' di ricostruzione pubblica essenziale e funzionale alla piena fruibilita' dell'abitato e al rientro in sicurezza;
Ritenuto necessario, per assicurare la completa realizzazione degli interventi e la coerenza tra copertura finanziaria e quadro economico dell'opera, procedere all'incremento del finanziamento gia' disposto dall'ordinanza speciale n. 40/2022 per la frazione Piedilama, fino alla concorrenza dell'importo complessivo risultante dal progetto esecutivo;
Ritenuto che l'incremento di risorse sia coerente con i presupposti e le finalita' dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, in quanto strettamente funzionale alla conclusione dell'intervento ed alla rimozione di condizioni ostative al pieno ripristino dell'abitato;
Ritenuto, pertanto, di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 4.130.549,52, in aumento rispetto all'importo di euro 5.469.450,48 programmato per gli stessi interventi in ordinanza speciale n. 40 del 2022;
Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati la citata ordinanza speciale n. 40 del 2022;
Verificati la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 6 luglio 2026, e' pari ad euro 1.397.501.161,12 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari ad euro 453.423.674,46;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione del Comune di Arquata;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1
Modifica dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022.
Incremento del finanziamento per gli interventi di ripristino delle
opere di urbanizzazione nella frazione Capodacqua - Comune di
Arquata del Tronto

1. Per gli interventi nella frazione di Piedilama, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» - CUP: F35I23000210001, e' autorizzato un incremento complessivo del contributo pari ad euro 4.130.549,52, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 cosi' distribuito:
interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio: importo in riduzione di euro 246.259,29 rispetto all'importo programmato di euro euro 3.466.425,00, per un importo complessivo aggiornato di euro 3.220.165,71;
interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio: importo aggiuntivo di euro 1.450.173,21 rispetto all'importo programmato di euro euro 694.827,80 per un importo complessivo aggiornato di euro 2.145.001,01;
interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio: importo aggiuntivo di euro 2.926.635,60 rispetto all'importo programmato di euro euro 1.308.197,68 per un importo complessivo aggiornato di euro 4.234.833,28.
2. In conseguenza dell'incremento, l'art. 1, comma 1, lettera b), della citata ordinanza speciale n. 40 del 2022 e' sostituito dal seguente:
«in frazione di Piedilama:
4) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 3.220.165,71
5) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 2.145.001,01
6) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 4.234.833,28».
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 4.130.549,52, si provvede con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 6 luglio 2026, e' pari ad euro 1.397.501.161,12.
2. In ragione di quanto previsto dal precedente comma, l'art. 9, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, come gia' modificato con le ordinanze n. 162 del 4 maggio 2026, n. 150, del 10 marzo 2026 e 141 del 29 dicembre 2025, e' cosi' sostituito:
«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 60.258.290,30, di cui euro 59.480.274,20, per il ripristino di spazi pubblici e rete viaria, delle infrastrutture a rete e delle condizioni di sicurezza del territorio a seguito dei dissesti del tessuto urbano, nonche' euro 778.016,10 per gli espropri, che trovano tutti copertura a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita', come da importi dettagliati agli articoli 1 e 5 della presente ordinanza.».
 
Art. 3

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 8 luglio 2026

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2073