Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 8 luglio 2026
Disposizioni applicative dei nuovi Criteri ambientali minimi (CAM) agli interventi di ricostruzione pubblica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 290).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis;
Visto il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato»;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d. n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»;
e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»;
g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»;
Visto, in particolare, l'art. 57, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Considerato, altresi', che l'ultimo periodo del citato art. 57, comma 2, stabilisce che: «Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2022;
Visto il decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, recante «Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 22 agosto 2024;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, recante «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006»;
Visto il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 novembre 2025, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 3 dicembre 2025;
Considerato che il citato decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 novembre 2025 abroga il decreto ministeriale n. 256 del 23 giugno 2022 e il decreto ministeriale del 5 agosto 2024 aggiornando integralmente i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e direzioni lavori di interventi edilizi, di servizi di manutenzione, di esecuzione di lavori, ivi inclusi quelli di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento;
Considerato che il decreto ministeriale 24 novembre 2025 e' entrato in vigore il 1° febbraio 2026;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 24 novembre 2025, i nuovi CAM si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso:
«a) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta e' inviato a partire da tale data;
b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori e alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto validato in vigenza del presente decreto;
c) alla progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente a tale data, non ancora validata.»;
Considerato, altresi', che l'art. 2 del decreto ministeriale 24 novembre 2025 stabilisce le seguenti disposizioni transitorie:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica continua ad essere applicato:
a) alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara una progetto di fattibilita' tecnico-economica validato in vigenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerta e' inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica posto a base di gara;
b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori aventi a base di gara un progetto esecutivo validato in vigenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerte e' inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara.»;
Considerato, infine, che l'art. 4 del menzionato decreto ministeriale stabilisce che:
«1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024, recante "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: 'Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi'" e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
Vista la circolare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (prot. n. 0077569.10-04-2026) che ha fornito indirizzi interpretativi e operativi in merito all'ambito temporale di applicazione del decreto ministeriale 24 novembre 2025 recante i Criteri ambientali minimi (CAM) per interventi edilizi;
Considerato che il sistema della ricostruzione pubblica post-sisma 2016 e' caratterizzato da uno specifico ordinamento speciale che trova la sua disciplina legislativa di rango primario principalmente nel decreto-legge n. 189 del 2016 e, nel corso degli ultimi dieci anni, e' stato completato da una complessa architettura di ordinanze commissariali esecutive (adottate anche in deroga alla normativa vigente) al fine di avviare, condurre e completare nel minor tempo possibile le attivita' di ricostruzione e riparazione dei territori del Centro Italia devastati dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016;
Considerato che il procedimento di programmazione, progettazione e realizzazione di lavori e opere pubbliche si articola in una peculiare sequenza procedimentale articolata in fasi specifiche, non sempre coincidenti con quelle stabilite in chiave generale dal codice dei contratti pubblici;
Considerato che, in particolare, i progetti relativi agli interventi di ricostruzione pubblica sono generalmente progettati secondo i livelli previsti dal codice dei contratti pubblici; sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023; approvati in linea tecnica dalle amministrazioni titolari dell'intervento; trasmessi agli Uffici speciali per la ricostruzione competenti per territorio ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata alla determinazione del contributo concedibile;
Considerato che la conclusione dell'istruttoria da parte degli USR costituisce condizione necessaria per l'adozione del decreto di concessione del contributo, presupposto indispensabile per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori;
Considerato, altresi', che a tali snodi procedimentali si aggiungono, per le procedure rientranti nel relativo ambito applicativo, gli adempimenti connessi al controllo preventivo dell'Autorita' nazionale anticorruzione sulle procedure di gara, quale presidio rafforzato di legalita', trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa e controllo della spesa pubblica; e che solo all'esito di tali adempimenti il soggetto attuatore puo' procedere alla pubblicazione della gara o all'invio degli inviti per l'affidamento dei lavori;
Considerato che la descritta specialita' non costituisce un elemento meramente organizzativo, ma discende direttamente dalla disciplina emergenziale e commissariale, dalla concentrazione di risorse pubbliche dedicate, dalla necessita' di garantire la ricostruzione di funzioni pubbliche essenziali e dalla presenza di controlli rafforzati, anche preventivi, volti ad assicurare la piena regolarita' degli interventi e la tutela dell'interesse pubblico alla ricostruzione;
Considerato che tali passaggi procedimentali ulteriori, a tutela della finanza pubblica, comportano ovviamente delle tempistiche piu' dilatate rispetto ai tre mesi dalla data del provvedimento di validazione del progetto per l'avvio delle relative procedure di affidamento lavori fissati in via transitoria dal decreto ministeriale 24 novembre 2025;
Considerato che numerosi interventi di ricostruzione pubblica risultano gia' progettati secondo la disciplina previgente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 novembre 2025, verificati ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e approvati in linea tecnica dalle amministrazioni titolari dell'intervento, ma risultano tuttora in fase istruttoria presso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
Rilevato che, pur perseguendo obiettivi condivisibili di aggiornamento in ragione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, ove si imponesse l'applicazione automatica della nuova disciplina dei CAM ai progetti gia' verificati e approvati secondo la normativa previgente, si determinerebbe un effetto paradossalmente negativo, poiche' elaborati progettuali gia' compiutamente istruiti, verificati e coerenti con il quadro economico assentito dovrebbero essere nuovamente adeguati esclusivamente per effetto della sopravvenienza normativa intervenuta durante la fase istruttoria;
Rilevato che tale situazione comporterebbe, in concreto, la riapertura del ciclo progettuale e verificatorio mediante aggiornamento degli elaborati tecnici, integrazione delle verifiche gia' eseguite e possibile rimodulazione dei quadri economici;
Rilevato che tale effetto deriverebbe non da scelte progettuali delle amministrazioni attuatrici degli interventi, bensi' ed esclusivamente da una mera dinamica procedimentale propria del sistema della ricostruzione pubblica, nel quale la pubblicazione del bando e' subordinata alla conclusione dell'istruttoria degli USR e all'adozione del decreto di concessione del contributo;
Ritenuto che una simile evenienza, in un contesto emergenziale e straordinario come quello della ricostruzione pubblica a seguito di eventi sismici e catastrofali quali quelli che hanno colpito il Centro Italia a partire dal 2016, rischierebbe di rallentare l'attuazione stessa degli interventi e, pertanto, si porrebbe in contrasto con il principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che impone alle amministrazioni di orientare l'azione amministrativa al conseguimento dell'interesse pubblico sostanziale mediante procedure efficienti, tempestive e proporzionate, in attuazione del piu' ampio principio - di rilevanza costituzionale - del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;
Ritenuto che l'imposizione di un generalizzato obbligo di adeguamento per progetti gia' verificati e approvati determinerebbe un ingiustificato sacrificio dei principi di certezza dell'azione amministrativa e tutela dell'affidamento delle amministrazioni procedenti, che hanno legittimamente impostato la progettazione sulla base della disciplina vigente al momento della definizione tecnica degli elaborati;
Ritenuto, altresi', che la riapertura delle attivita' progettuali per fatti sopravvenuti non dipendenti dalla volonta' delle amministrazioni attuatrici determinerebbe un aggravamento procedimentale non necessario ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con duplicazione delle attivita' istruttorie e rallentamento delle progettazioni degli interventi e delle procedure di affidamento dei relativi lavori;
Considerato, infine:
(a) che l'applicazione immediata dei criteri ambientali minimi aggiornati determinerebbe un rilevante incremento dei costi di interventi gia' programmati e finanziati, con conseguente necessita' di rimodulazione dei quadri economici, riapertura delle istruttorie e potenziale compromissione dei cronoprogrammi della ricostruzione;
(b) che, ai fini della certezza del quadro economico degli interventi e della sostenibilita' finanziaria degli stessi, debba essere garantito di poter proseguire con i CAM originariamente utilizzati (ossia quelli 2022/2024) nell'ambito di tutte le progettazioni gia' avviate e in corso e, a maggiore ragione, nell'ambito di tutte le progettazioni in corso di approvazione ovvero gia' approvate e in attesa di lancio delle conseguenti procedure di affidamento dei relativi lavori;
Viste e considerati i colloqui e le interlocuzioni intercorsi tra la struttura commissariale e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in ordine alle criticita' sopra rappresentate e alla relativa ipotesi di risoluzione attraverso l'adozione di una specifica ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista, in particolare, la nota prot. n. CGRTS-0021669-P-25/05/2026 indirizzata dalla struttura commissariale al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la nota di riscontro del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisita al protocollo della struttura commissariale con il prot. n. CGRTS-0022153-A-27/05/2026;
Considerato che, nella suddetta nota, il Ministero ha ritenuto che:
«nel caso di interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici disciplinati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 opera un regime normativo speciale ed eccezionale, finalizzato ad assicurare la massima celerita' e semplificazione delle procedure amministrative necessarie alla ricostruzione dei territori colpiti.
Conseguentemente, pur ribadendo la generale obbligatorieta' e la cogenza del regime transitorio nazionale, il Ministero scrivente ritiene che ogni valutazione in ordine all'eventuale superamento del termine di tre mesi di cui all'art. 2, lettera b), del decreto ministeriale CAM Edilizia 2025, ove ritenuta necessaria ai fini del perseguimento delle peculiari finalita' proprie della normativa speciale sulla ricostruzione, non possa che essere rimessa alle competenti autorita' titolari dei poteri straordinari previsti dalla legislazione emergenziale e, in particolare, al Commissario straordinario alla ricostruzione, nell'ambito delle prerogative attribuitegli dalla normativa vigente»;
Ritenuto, pertanto, necessario derogare al periodo transitorio e alle conseguenti disposizioni introdotte dal menzionato decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 novembre 2025, nell'ambito degli interventi di ricostruzione pubblica in esecuzione del decreto-legge n. 189 del 2016 prevedendo:
(i) di continuare ad applicare i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5 agosto 2024, esclusivamente a tutte le attivita' di progettazione in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonche' alle progettazioni terminate e in attesa di validazione e/o approvazione e alle progettazioni gia' validate e/o approvate e per le quali non sono state ancora avviate le procedure di affidamento dei relativi lavori;
(ii) di limitare temporalmente la suddetta deroga sino al 31 dicembre 2027;
(iii) che, in ipotesi di varianti in corso d'opera di progetti sviluppati sulla base dei CAM 2022/2024, le conseguenti progettazioni dovranno prevedere l'aggiornamento ai CAM 2026 di cui al decreto ministeriale 24 novembre 2025;
Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di non generare soluzioni di continuita' nella disciplina applicabile agli interventi di ricostruzione pubblica, ovvero dubbi interpretativi in ordine alle conseguenze dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 novembre 2025, il tutto nell'ottica del prevalente principio del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per cui occorre perseguire la massima tempestivita' nella ricostruzione delle opere pubbliche necessarie alla ripresa dei territori, dell'economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1
Disposizioni applicative dei Criteri ambientali minimi - CAM agli
interventi di ricostruzione pubblica a seguito dei terremoti
occorsi nel centro Italia a far data dal 24 agosto 2016

1. Sino al 31 dicembre 2027, i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5 agosto 2024 (CAM 2022/2024), continuano ad applicarsi ai soli interventi di ricostruzione pubblica le cui attivita' di progettazione sono in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e ai quali gia' si applicavano i CAM 2022/2024.
2. Sino al 31 dicembre 2027, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1 continuano, altresi', ad applicarsi ai soli interventi di ricostruzione pubblica i cui progetti, predisposti secondo i CAM 2022/2024, sono in corso di approvazione e/o validazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonche', ai progetti predisposti secondo i CAM 2022/2024, gia' approvati e/o validati alla medesima data e per i quali non sono state ancora avviate le relative procedure di affidamento dei lavori ovvero non si sono ancora concluse con l'affidamento dei relativi lavori.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, in ipotesi di varianti in corso d'opera, le relative progettazioni dovranno prevedere l'aggiornamento dei CAM 2022/2024 ai criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 novembre 2025 (CAM 2026).
 
Art. 2

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 8 luglio 2026

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2024