Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 8 luglio 2026
Disposizioni urgenti riguardanti il personale ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. (Ordinanza n. 289).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1», del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 189 del 2016;
Visto l'art. 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 189 del 2016, che stabilisce quanto segue:
«Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario puo' autorizzare con proprio provvedimento gli uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per la regolamentazione del presente comma»;
Richiamate:
la ordinanza n. 96 del 1° aprile 2020 con la quale e' stata rilasciata autorizzazione all'assunzione di nuovo personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
la ordinanza n. 17 PNC del 14 aprile 2022 con la quale, tra l'altro, all'art. 5, comma 3, lettera b), sono state dettate disposizioni per l'utilizzo delle risorse ancora disponibili ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 96 del 1° aprile 2020 a valere sul comma 1-ter dell'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
Dato atto che:
a) le risorse di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) 17 PNC del 14 aprile 2022, quantificabili in euro 8.300.000,00 sono state integralmente trasferite dal MEF - Dipartimento del Tesoro (Capitolo 2173 PG 1 Bilancio dello Stato) alla contabilita' speciale n. 6035, intestata al Commissario straordinario, ai sensi del comma 3, art. 4, del decreto-legge n. 189/2016 (quietanza n. 36 del 20 novembre 2020);
b) rispetto a tali risorse, disponibili per cassa, la spesa attivata e rendicontata e' pari a euro 1.676.637,50 come risulta dal sistema di gestione SI.CO.GE, in uso presso la struttura;
c) restano pertanto da utilizzare risorse per euro 6.623.362,50;
Considerato che:
con ordinanza n. 130PNC del 28 maggio 2026, il termine per la conclusione - collaudo per tutti gli interventi individuati nella misura A del Fondo PNC e' stato rimodulato al quarto trimestre 2029 e la relazione che attesti la realizzazione del 100% dei progetti - iniziative individuate dalla misura B del Fondo PNC e' stata rimodulata al quarto trimestre 2029;
con ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' stato riconosciuto un incremento del contributo destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'art. 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (cd. Superbonus);
con ordinanza n. 263 del 9 marzo 2026 e' stato approvato il nuovo Piano di ricostruzione di ulteriori opere pubbliche della Regione Umbria;
con ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025 e' stato approvato il nuovo Piano di ricostruzione di ulteriori opere pubbliche delle Regioni Abruzzo e Lazio;
sono quindi ulteriormente accresciuti i compiti gravanti sugli USR e ai comuni rispetto alle funzioni e ai compiti di cui alla ordinanze n. 96 del 1° aprile 2020 e n. 17 PNC del 14 aprile 2022;
Ritenuto di utilizzare, ai fini della presente ordinanza, gli stessi parametri utilizzati per l'autorizzazione rilasciata con l'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 96 del 1° aprile 2020 e pertanto di considerare un costo medio lordo pro-capite, per unita' da reclutare, pari a euro 41.500,00;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere vista la necessita' di dare ulteriore impulso e struttura amministrativa di supporto ai soggetti attuatori nella realizzazione e completamento delle attivita' di ricostruzione;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1

1. Agli uffici speciali per la ricostruzione per il sisma 2016 (USR) e ai comuni di cui agli allegati al decreto-legge n. 189 del 20126, in considerazione delle funzioni loro attribuite e del complessivo accrescimento dei compiti, come rinvenienti dalla citate ordinanze, sono destinate le risorse di seguito specificate da impiegare sia nelle attivita' di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali in materia, sia per il supporto all'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR:
a) per l'anno 2026, con decorrenza dall'adozione della presente ordinanza e fino al 31 dicembre 2026:
Regione Abruzzo sedici unita' nel limite di spesa di euro 332.000,00;
Regione Lazio quattordici unita' nel limite di spesa di euro 290.500,00;
Regione Marche sessantadue unita' nel limite di spesa di euro 1.286.500,00
Regione Umbria quattordici unita' nel limite di spesa di euro 290.500,00;
per un totale di spesa, in ragione semestrale, di euro 2.199.500,00;
b) per l'anno 2027, con decorrenza dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2027, qualora il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sia ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2027, anche tramite rinnovi o proroghe dei contratti stipulati ai sensi della precedente lettera a):
Regione Abruzzo sedici unita' nel limite di spesa di euro 664.000,00;
Regione Lazio quattordici unita' nel limite di spesa di euro 581.000,00;
Regione Marche sessantadue unita' nel limite di spesa di euro 2.573.000,00;
Regione Umbria quattordici unita' nel limite di spesa di euro 581.000,00;
per un totale di spesa, in ragione annua di euro 4.399.000,00.
2. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, pari a euro 2.199.500,00 per l'anno 2026 e euro 4.399.000,00 per l'anno 2027, e quindi pari a complessivi 6.598.500,00, si fa fronte con la disponibilita' di euro 6.623.362,50 giacenti, per cassa, per le motivazioni espresse in premessa, sulla contabilita' speciale n. 6035, intestata al Commissario straordinario, ai sensi del comma 3, art. 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 (quietanza n. 36 del 20 novembre 2020).
 
Art. 2

1. Nell'ambito delle unita' di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), il Commissario straordinario, sentiti gli USR e i comuni interessati, autorizza con decreto le assunzioni.
2. Gli USR e i comuni applicano per la selezione l'art. 2, della ordinanza n. 96 del 1° aprile 2020 e rendicontano le spese sostenute, unitamente alle rendicontazioni per l'utilizzo delle risorse di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 3

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 8 luglio 2026

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2179