| Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| DECRETO 31 luglio 2026 |
| Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per le annualita' 2024 e 2025 e cofinanziamento 2026 del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1147 del 7 luglio 2021. (Decreto n. 9 /2026). |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987; Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia ed ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti; Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE); Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione; Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 89, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea; Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto l'art. 36 del regolamento (UE) 2021/1060, relativo all'assistenza tecnica degli Stati membri, a norma del quale «Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, riguardanti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacita' dei partner di cui all'art. 8, paragrafo 1, nonche' per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilita' e la comunicazione», per un importo pari al 6% del finanziamento complessivo sugli altri obiettivi specifici del programma; Visto l'art. 63 del regolamento (UE) 2021/1060, a norma del quale «le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029»; Visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2027; Visto che il Programma nazionale 2021-2027 prevede una profonda integrazione tra il FAMI e gli altri Fondi europei per la coesione sociale con linee di attivita' dedicate all'integrazione dei migranti il cui obiettivo strategico e' contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e di immigrazione; Visto, in particolare, l'art. 14 del citato regolamento (UE) 2021/1147 che per le annualita' comprese tra il 2021 ed il 2026 stabilisce le relative percentuali di calcolo per l'erogazione dei prefinanziamenti; Considerato che il FAMI e' uno strumento finanziario istituito con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio; Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8754 final del 25 novembre 2022, che approva il Programma nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del predetto Fondo asilo migrazione e integrazione - FAMI per il periodo 2021-2027, a titolarita' del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, censito sul Sistema finanziario IGRUE con codice 2021IT65AMPR001; Vista la modifica intervenuta, da ultimo, con la decisione di esecuzione C(2025) 9154 final del 19 dicembre 2025 che fissa in euro 770.574.444,55 l'importo massimo comunitario del sostegno del FAMI 2021-2027; Considerato che il Programma FAMI prevede, a seguito della citata modifica, spese ammissibili per un totale di euro 1.523.342.575,20 ed e' cofinanziato, dai fondi comunitari per un importo pari ad euro 770.574.444,55, mentre la restante parte pari a euro 752.768.130,65 rappresenta l'importo della quota nazionale; Vista la nota protocollo n. 145256 del 26 maggio 2026, modificata dalla nota n. 178507 del 22 luglio 2026, del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, con la quale richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il cofinanziamento del suddetto Programma nazionale, che per le annualita' 2024-2027, e' stato incrementato di euro 210.812.316,18 per la quota nazionale; Considerato che la predetta nota richiede, altresi', l'integrazione del cofinanziamento relativo alle annualita' 2024 e 2025 rispettivamente per euro 3.619.259,19 e 46.055.246,00 e l'assegnazione dell'annualita' 2026, che risulta pari a euro 164.978.413,00 e che, pertanto, il totale complessivo delle tre annualita' ammonta ad euro 214.652.918,19; Considerato che l'importo complessivo della quota nazionale, pari ad euro 752.768.130,65 previsto, si discosta dall'importo fissato nel Piano finanziario che risulta pari ad euro 678.563.477,56 in quanto il Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari - SFC non consente l'inserimento della quota nazionale relativa alle spese riguardanti la solidarieta' - Reinsediamento e ammissione umanitaria per un importo pari ad euro 31.800.000,00 oltre le spese dell'assistenza tecnica calcolate con tasso forfettario per un importo di euro 42.404.653,09; Considerato che sommando all'importo della quota nazionale pari ad euro 678.563.477,56 le predette spese specificate alle pagine 40 e 45 del programma nazionale, alla luce di quanto previsto dal citato art. 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 1060 del 2021, il totale nazionale 2021-2027 del Programma FAMI ammonta complessivamente ad euro 752.768.130,65; Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 22 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per l'anno 2024 del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2021-2027 a titolarita' del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, e' integrato di euro 3.619.259,19. 2. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per l'anno 2025 del Programma nazionale del fondo asilo, migrazione e integrazione 2021-2027 a titolarita' del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, e' integrato di euro 46.055.246,00. 3. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione per l'anno 2026 del medesimo Programma nazionale e' pari a euro 164.978.413,00. Conseguentemente l'ammontare complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del predetto Fondo di rotazione per gli anni 2024, 2025 e 2026 e' pari a euro 214.652.918,19 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 214.652.918,19 nell'apposita contabilita' speciale n. 05949 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione ovvero ad effettuare i pagamenti, sulla base delle indicazioni fornite dal citato Ministero, amministrazione titolare dell'intervento. 5. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformita' alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente. 6. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale gia' erogata. 7. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2026
L'Ispettore generale capo: Zambuto
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1121 |
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Parte di provvedimento in formato grafico |
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