Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 149
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 19, comma 1, lettera m-bis), concernente l'ordinamento della giurisdizione tributaria;
Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, recante «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di diretta collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;
Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante «Testo unico della giustizia tributaria»;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»;
Visto il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, recante «Guarentigie della magistratura»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2026;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e al testo
unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «magistrati tributari» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1-bis»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
3) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «il magistrato o»;
2) al comma 6, dopo le parole: «altre sezioni» sono aggiunte le seguenti: «individuandoli prioritariamente tra i magistrati tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
c) all'articolo 4, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso per magistrato tributario»;
d) all'articolo 4-quinquies, dopo il comma 01 e' inserito il seguente:
«01-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso, nei limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.»;
e) all'articolo 5-bis, al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria e' assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
f) al capo II, dopo la rubrica e' inserita la seguente intestazione: «Sezione I - Disposizioni generali»;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.»;
h) all'articolo 8:
1) al comma 01, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi professionali, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1.»;
2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
3) al comma 1-bis:
3.1) la parola: «componenti», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
3.2) il terzo periodo e' soppresso;
4) al comma 4, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste dal presente articolo, provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
i) all'articolo 11:
1) al comma 4-bis, secondo periodo, dopo la parola: «giudici» sono inserite le seguenti: «o magistrati»;
2) al comma 4-ter, lettera c), le parole: «i criteri di valutazione ed» sono soppresse;
l) all'articolo 12:
1) al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari.»;
2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
m) dopo l'articolo 12 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione II - Disposizioni integrative sullo stato giuridico dei magistrati tributari
Art. 12-bis (Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e riammissione in servizio). - 1. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di dimissioni e riammissione al servizio previste per i magistrati ordinari.
Art. 12-ter (Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente o infermita'). - 1. Se per qualsiasi infermita', giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non puo' adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, e' dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato puo' essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, tenuto conto del tipo e della gravita' dell'infermita' o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita. Se l'infermita' ha carattere temporaneo, il magistrato puo', su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermita' permanente emerga che lo stato di infermita', quale gia' accertato, e' incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, e' dispensato dal servizio.
Art. 12-quater (Garanzie). - 1. I magistrati tributari non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge.
Art. 12-quinquies (Trasferimento d'ufficio). - 1. Il trasferimento d'ufficio del magistrato tributario puo' avvenire nelle ipotesi di incompatibilita' di cui all'articolo 8, commi 01, 1-bis e 2, o quando, per qualsiasi causa, indipendentemente da profili di colpa, non puo' svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialita'.
2. In caso di soppressione di una corte di giustizia tributaria, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altra corte di giustizia tributaria nella stessa regione, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
3. Qualora venga ridotto l'organico di una corte di giustizia tributaria, i magistrati con minore anzianita' di ruolo che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della stessa regione, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si tiene conto, in quanto possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire.
Art. 12-sexies (Diritto di partecipazione). - 1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies, il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, puo' presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.»;
n) dopo l'articolo 12-sexies, introdotto dalla lettera m) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III - Trattamento economico»;
o) dopo l'articolo 13-bis e' inserita la seguente intestazione:
«Capo II-bis - Responsabilita' e disposizioni disciplinari
Sezione I - Disposizioni comuni»;
p) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Procedimento disciplinare). - 1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni con il deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero da un avvocato.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza e' applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Per quanto non contemplato dal presente decreto si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari di cui al capo II del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.»;
q) dopo l'articolo 14-bis, introdotto dalla lettera p) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione II - Disposizioni disciplinari per i giudici tributari»;
r) all'articolo 15, comma 2, la parola: «componenti» e' sostituita dalle seguenti: «giudici tributari»;
s) dopo l'articolo 15 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione III - Disposizioni disciplinari per i magistrati tributari
Art. 15-bis (Illeciti disciplinari dei magistrati tributari). - 1. Il magistrato tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo, equilibrio e rispetto della dignita' della persona.
2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e l), i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 8;
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri componenti delle corti di giustizia tributaria o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro componente delle corti di giustizia tributaria;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
i) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta dalla legge;
l) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
m) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;
n) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei propri compiti;
o) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. Si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;
p) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;
q) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita' di servizio;
r) per il presidente della corte o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
s) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
t) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e' idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
u) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui;
v) il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla propria attivita' di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
z) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
aa) l'omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti dai componenti della corte, della sezione o del collegio;
bb) l'omissione, da parte del presidente della corte ovvero da parte del presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ovvero al presidente della corte, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 8, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies;
cc) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 nonche' l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
dd) l'omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o al presidente della corte delle condotte del componente della corte o della sezione che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011;
ee) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettere g), h), i), l), m), n), z) ed ee), l'attivita' di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita' disciplinare.
4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri;
b) il frequentare persona che al magistrato consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o di attivita' tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dal comma 1;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche' ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
g) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;
h) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
i) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l) l'omissione, da parte del componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera i).
5. L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto e' di scarsa rilevanza. L'illecito disciplinare previsto dal comma 2, lettera p), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 e' stato rispettato. Il beneficio di cui al primo periodo puo' essere applicato una sola volta.
6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato:
a) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;
b) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalita' e conseguenze, carattere di particolare gravita';
c) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare gravita';
d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato e' estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita.
Art. 15-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari). - 1. Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianita';
d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
f) la rimozione.
2. Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione prevista per l'infrazione piu' grave. Quando piu' illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.
3. L'ammonimento e' un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
4. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.
5. La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due mesi e non puo' superare i due anni.
6. La temporanea incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo' superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.
7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a un terzo, se alla quarta o quinta qualifica.
8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 15-quater (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 8;
d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
e) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 2, lettere d), e) e f);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
h) i comportamenti di cui all'articolo 15-bis, comma 2, lettera q);
i) la scarsa laboriosita', se abituale;
l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
m) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'.
2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianita' per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 15-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
c) i comportamenti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera b).
3. Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attivita' di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita'.
5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.
Art. 15-quinquies (Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari). - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, puo' disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento e' sempre disposto nel caso in cui e' inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.
2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 14-bis, comma 1, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in via cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.»;
t) l'articolo 16 e' abrogato;
u) all'articolo 24, comma 1, lettera m-bis), dopo le parole «l'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «, con priorita' per i magistrati tributari,»;
v) all'articolo 44-ter, le parole: «I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate» sono sostituite dalle seguenti: «I punteggi di cui alla tabella F allegata».
2. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianita' anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
3) al comma 5, le parole: «I criteri di valutazione e i punteggi» sono sostituite dalle seguenti: «I punteggi»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «il magistrato o»;
2) al comma 7, dopo le parole: «altre sezioni» sono aggiunte le seguenti: «individuandoli prioritariamente tra i magistrati tributari, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
c) all'articolo 5, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso per magistrato tributario»;
d) all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso, nei limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.»;
e) all'articolo 11, al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria e' assicurata la formazione continua a garanzia dell'indipendenza e dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
f) al capo II, dopo la rubrica e' inserita la seguente intestazione: «Sezione I - Disposizioni generali»;
g) all'articolo 13:
1) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.»;
h) all'articolo 14:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 57, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi professionali, le attivita' individuate nella lettera h) del comma 2.»;
2) al comma 2, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
3) al comma 3:
3.1) la parola: «componenti», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
3.2) il terzo periodo e' soppresso;
4) al comma 6, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
5) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste dal presente articolo, provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»;
i) all'articolo 17:
1) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «giudici» sono inserite le seguenti: «o magistrati»;
2) al comma 6, lettera c), le parole: «i criteri di valutazione ed» sono soppresse;
l) all'articolo 18:
1) al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di decadenza dall'impiego previste per i magistrati ordinari.»;
2) al comma 1, alinea, la parola: «componenti» e' sostituita dalla seguente: «giudici»;
m) dopo l'articolo 18 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione II - Disposizioni integrative sullo stato giuridico dei magistrati tributari
Art. 18-bis (Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni e riammissione in servizio). - 1. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di dimissioni e riammissione al servizio previste per i magistrati ordinari.
Art. 18-ter (Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente o infermita'). - 1. Se per qualsiasi infermita', giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non puo' adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, e' dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato puo' essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, tenuto conto del tipo e della gravita' dell'infermita' o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita. Se l'infermita' ha carattere temporaneo, il magistrato puo', su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di infermita' permanente emerga che lo stato di infermita', quale gia' accertato, e' incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, e' dispensato dal servizio.
Art. 18-quater (Garanzie). - 1. I magistrati tributari non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, adottata o con il loro consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge.
Art. 18-quinquies (Trasferimento d'ufficio). - 1. Il trasferimento d'ufficio del magistrato tributario puo' avvenire nelle ipotesi di incompatibilita' di cui all'articolo 14, commi 1, 3 e 4, o quando, per qualsiasi causa, indipendentemente da profili di colpa, non puo' svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialita'.
2. In caso di soppressione di una corte di giustizia tributaria, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altra corte di giustizia tributaria nella stessa regione, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
3. Qualora venga ridotto l'organico di una corte di giustizia tributaria, i magistrati con minore anzianita' di ruolo che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della stessa regione, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si tiene conto, in quanto possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire.
Art. 18-sexies (Diritto di partecipazione). - 1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies, il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, puo' presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.»;
n) dopo l'articolo 18-sexies, introdotto dalla lettera m) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III - Trattamento economico»;
o) dopo l'articolo 20 e' inserita la seguente intestazione:
«Capo II-bis - Responsabilita' e disposizioni disciplinari
Sezione I - Disposizioni comuni»;
p) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Procedimento disciplinare). - 1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni con il deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere da altro componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero da un avvocato.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza e' applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Per quanto non contemplato dal presente testo unico si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari di cui al capo II del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.»;
q) dopo l'articolo 21-bis, introdotto dalla lettera p) del presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione II - Disposizioni disciplinari per i giudici tributari»;
r) all'articolo 22, comma 2, la parola: «componenti» e' sostituita dalle seguenti: «giudici tributari»;
s) dopo l'articolo 22 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione III - Disposizioni disciplinari per i magistrati tributari
Art. 22-bis (Illeciti disciplinari dei magistrati tributari). - 1. Il magistrato tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo, equilibrio e rispetto della dignita' della persona.
2. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e l) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 14.
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri componenti delle corti di giustizia tributaria o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro componente delle corti di giustizia tributaria;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
i) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta dalla legge;
l) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
m) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;
n) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei propri compiti;
o) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. Si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;
p) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;
q) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita' di servizio;
r) per il presidente della corte o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
s) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
t) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e' idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
u) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui;
v) il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla propria attivita' di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
z) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
aa) l'omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti dai componenti della corte, della sezione o del collegio;
bb) l'omissione, da parte del presidente della corte ovvero da parte del presidente di sezione della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ovvero al presidente della corte, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 14, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 18-ter, 18-quater e 18-quinquies;
cc) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
dd) l'omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o al presidente della corte delle condotte del componente della corte o della sezione che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011;
ee) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza.
3. Fermo restando, quanto previsto dal comma 2, lettere g), h), i), l), m), n), z) ed ee), l'attivita' di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita' disciplinare.
4. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri;
b) il frequentare persona che al magistrato consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o di attivita' tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dal comma 1;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche' ottenere, direttamente o indirettamente, per se' o per altri, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
g) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;
h) l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
i) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l) l'omissione, da parte del componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera i).
5. L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto e' di scarsa rilevanza. L'illecito disciplinare previsto, dal comma 2, lettera p), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, e' stato rispettato. Il beneficio di cui al primo periodo puo' essere applicato una sola volta.
6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato:
a) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;
b) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalita' e conseguenze, carattere di particolare gravita';
c) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e' stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare gravita';
d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato e' estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita.
Art. 22-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari). - 1. Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianita';
d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
f) la rimozione.
2. Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione prevista per l'infrazione piu' grave. Quando piu' illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.
3. L'ammonimento e' un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
4. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.
5. La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due mesi e non puo' superare i due anni.
6. La temporanea incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo' superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.
7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a un terzo, se alla quarta o quinta qualifica.
8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 22-quater (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 22-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 14;
d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
e) i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 2, lettere d), e) e f);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
h) i comportamenti di cui all'articolo 22-bis, comma 2, lettera q);
i) la scarsa laboriosita', se abituale;
l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
m) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'.
2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianita' per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 22-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
c) i comportamenti previsti dall'articolo 22-bis, comma 4, lettera b).
3. Si applica la sanzione della incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza nell'attivita' di altro componente, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonche' per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entita' e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravita'.
5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 22-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.
Art. 22-quinquies (Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari). - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, puo' disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento e' sempre disposto nel caso in cui e' inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.
2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 21-bis, comma 1, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in via cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.»;
t) l'articolo 23 e' abrogato.
u) all'articolo 30, comma 1, lettera o), dopo le parole «l'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «, con priorita' per i magistrati tributari,».
 
Art. 2

Disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 8-bis, primo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari».
2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
b) all'articolo 23-bis:
1) al comma 1, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
2) al comma 3, le parole: «Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
c) all'articolo 53, comma 3, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari».
3. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: «Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole: «magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
5. All'articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso.
6. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «componenti delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «componenti delle corti»;
b) al comma 66, le parole: «a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari».
7. Alla legge 17 giugno 2022, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
c) all'articolo 18, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
e) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;
2) al comma 2, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari».
8. All'articolo 116, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;
b) alla lettera a-bis), le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari».
9. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;
c) all'articolo 16, comma 1, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
10. Con successivo decreto legislativo si dispone in tema di fissazione del numero massimo di magistrati tributari che possono essere collocati fuori ruolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al primo periodo il numero massimo dei magistrati tributari che possono essere collocati fuori ruolo e' fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in proporzione al numero dei magistrati tributari effettivamente in servizio.
11. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;».
12. All'articolo 14, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al numero 1), dopo la parola: «amministrativi» sono aggiunte le seguenti e' aggiunta la seguente: «, tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo».
13. All'articolo 19, primo comma, numero 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo le parole: «i magistrati della Corte dei conti,» sono inserite le seguenti «i magistrati tributari con almeno quattro anni di anzianita' in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,».
14. All'articolo 4, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo il numero 2) e' inserito il seguente: «2-bis) i magistrati tributari in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e che abbiano superato il tirocinio formativo;».
15. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo le parole: «di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile» sono aggiunte le seguenti: «, di magistrato tributario in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509».
16. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Possono essere iscritti nella Sezione A - Commercialisti coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato tributario, se in possesso di laurea magistrale o laurea specialistica di secondo livello in scienze dell'economia (LM-56 o 64/S) o in scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non puo' esercitare la professione nell'ambito territoriale nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.».
17. All'articolo 1, comma 22-bis, sesto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, le parole: «magistrati amministrativi, contabili e ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati amministrativi, contabili, ordinari e tributari».
18. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «magistrati amministrativi, ordinari e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati amministrativi, ordinari, contabili e tributari»;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».
19. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati tributari adottati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175;».
20. All'articolo 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «, entro il 31 gennaio 2023, individua» sono sostituite dalle seguenti: «individua annualmente», e dopo le parole «n. 183», sono inserite le seguenti: «, o magistrati tributari»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio provvedimento, individua i criteri per l'assegnazione d'ufficio, in via non esclusiva, dei magistrati e dei giudici tributari, con priorita' nei confronti dei magistrati tributari, tenendo comunque conto della distanza dalla sede di applicazione e dell'esigenza di funzionalita' dell'ufficio di provenienza.».
21. L'articolo 138 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente: «1. Presso ogni corte di giustizia tributaria e' costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un componente della corte di giustizia tributaria designato dal presidente della corte, nonche' da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' all'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 24 novembre 2024, n. 175, recante testo unico della giustizia tributaria, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la corte e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro supplente. L'individuazione del presidente di sezione e la designazione del componente di cui al primo periodo avvengono, con priorita' nei confronti dei magistrati tributari sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Al presidente e ai componenti della commissione del patrocinio non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della corte di giustizia tributaria.».
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 20, valutati in euro 354.200 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in euro 700.700 per l'anno 2029 e in euro 1.093.400 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio


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Avvertenza:
Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 4 settembre 2026, si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.