| Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 148 |
| Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonche' in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, comma 6, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18 e 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni»; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante «testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.»; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante «Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»; Visto il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»; Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»; Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»; Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti»; Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»; Visto il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi»; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»; Ritenuta la necessita' di introdurre disposizioni correttive e di coordinamento alle disposizioni in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di Statuto dei diritti del contribuente e di accise; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2026; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 28 luglio 2026; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trattamento fiscale dei familiari a carico
1. All'articolo 12, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono soppresse; b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria». 2. All'articolo 12, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria» sono soppresse; b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria». 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025. |
| | Art. 2 Disposizioni in materia di tassazione dei fringe benefit - auto aziendali e optional
1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, e' incrementato del 5 per cento;». 2. All'articolo 53, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, e' incrementato del 5 per cento;». 3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 48-bis e' sostituito dal seguente: «48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonche' per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell'anno 2025. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo e' incrementato del 50 per cento. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.». 4. A partire dal 1° gennaio 2026, le disposizioni dell'articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1, si applicano anche in relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo che rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalita' di tassazione dei valori relativi agli accessori o agli allestimenti disciplinati dall'articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 1; non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026. Le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell'anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 3. |
| | Art. 3 Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta
1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti: «3-quater. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta. 3-quinquies. I differenziali positivi di cui al comma 3-quater sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.». 2. All'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «6-bis. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta. 6-ter. I differenziali positivi di cui al comma 6-bis sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi da 1 a 5, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai crediti d'imposta acquistati gia' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti gia' presentata, potra' essere presentata una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322; non si da' luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. |
| | Art. 4 Modifiche in materia di determinazione del reddito per le imprese agricole
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32, comma 2, lettera c), dopo le parole: «del bosco» sono inserite le seguenti: «o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis)»; b) all'articolo 55, comma 1, le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), b-bis), b-ter) e c)»; c) all'articolo 56-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 34, comma 2, lettera e), dopo le parole: «del bosco» sono inserite le seguenti: «o tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera c)»; b) all'articolo 64, comma 1, le parole: «lettere b) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), d) ed e)»; c) all'articolo 66, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle societa' semplici e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 287, comma 1.». |
| | Art. 5 Revisione della disciplina della derivazione del reddito imponibile dall'utile dell'esercizio
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 94, i commi 4 e 4-bis, sono sostituiti dai seguenti: «4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili. 4-bis. In deroga all'articolo 110, comma 1, lettera d), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»; b) all'articolo 95, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. I componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o al momento dell'estinzione della relativa passivita'; in tale momento sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni.»; c) all'articolo 101, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2.»; d) all'articolo 103, il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti: «3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attivita' immateriali a vita utile indefinita e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. 3-ter. In deroga al comma 3-bis, la deduzione del valore fiscale delle attivita' immateriali, di cui al medesimo comma, e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attivita' sono: a) rilevate a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto; b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 166-bis.». e) all'articolo 108, comma 3, il secondo periodo e' soppresso; f) all'articolo 110, comma 1, lettera c), le parole: «. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte» sono soppresse; g) all'articolo 162-bis: 1) al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «che svolgono» sono inserite le seguenti: «in via esclusiva o prevalente»; 2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l'esercizio in via prevalente delle attivita' ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attivita' sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 103, i commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti: «4. Le disposizioni dell'articolo 101, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili. 5. In deroga all'articolo 119, comma 1, lettera d), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»; b) all'articolo 104, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. I componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o al momento dell'estinzione della relativa passivita'; in tale momento sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni.»; c) all'articolo 110, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 103; tuttavia, per i beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, lettere a) e b), e 2.»; d) all'articolo 112, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attivita' immateriali a vita utile indefinita e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. 4-bis. In deroga al comma 4, la deduzione del valore fiscale delle attivita' immateriali, di cui al medesimo comma, e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attivita' sono: a) rilevate a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto; b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 192». e) all'articolo 117, comma 3, il secondo periodo e' soppresso; f) all'articolo 119, comma 1, lettera c), le parole: «. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte» sono soppresse; g) all'articolo 161: 1) al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «che svolgono» sono inserite le seguenti: «in via esclusiva o prevalente»; 2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l'esercizio in via prevalente delle attivita' ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attivita' sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.». 3. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e f) dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; tuttavia, per i beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per i beni di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, detenuti dai soggetti diversi da quelli che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta precedente, le plusvalenze iscritte nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal presente articolo. 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), si applicano alle operazioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. 5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), si applicano all'avviamento e alle attivita' immateriali a vita utile indefinita iscritti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nonche' ai maggiori valori riconosciuti, ai fini fiscali, dell'avviamento e alle attivita' immateriali a vita utile indefinita, in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta. 6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera e), si applicano ai contributi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. I contributi che, in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo, hanno gia' concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025; viceversa, i contributi che, ancorche' di competenza dell'esercizio in cui il reddito e' stato determinato in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo, non hanno concorso a formare il reddito del relativo periodo d'imposta, assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 nel corso dei quali si verificano i presupposti sulla base della disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo. 7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), e al comma 2, lettera g), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. 8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 131, le lettere b) e c) sono abrogate; b) al comma 132, le parole: «, lettere da a) a c),» sono soppresse. |
| | Art. 6 Riallineamento straordinario delle divergenze tra i valori contabili e fiscali
1. Le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali emerse a seguito delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, realizzatesi in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024, esistenti al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, possono essere riallineate, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2024. 2. Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. 3. A seguito dell'accertamento di eventuali violazioni che riguardano la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2024, n. 192, l'opzione di cui al comma 2 resta valida, previa rideterminazione della somma algebrica delle differenze di cui al medesimo comma 1. 4. Si applicano le disposizioni in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso in materia di imposte dirette. |
| | Art. 7 Norma di interpretazione autentica dell'articolo 84, comma 3, del TUIR
1. L'articolo 84, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una societa' che detiene il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite. 2. All'articolo 375, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo la lettera l) e' inserita la seguente: «l-bis) l'articolo 93, comma 3, si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una societa' che detiene il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite;». |
| | Art. 8
Revisione articoli 84, comma 3-quater, e 172, comma 8, del TUIR
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 84, comma 3-quater, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 3 a 3-ter»; b) all'articolo 172, comma 8, le parole: «la data in cui ha effetto la» sono sostituite dalle seguenti: «la data antecedente a quella di efficacia della». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 93, comma 6, le parole: «commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 3 a 5»; b) all'articolo 172, comma 10, le parole: «la data in cui ha effetto la» sono sostituite dalle seguenti: «la data antecedente a quella di efficacia della». |
| | Art. 9 Revisione alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 175, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.»; b) all'articolo 177, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 175, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.»; b) all'articolo 177, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il valore di realizzo e' dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2025 e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse. |
| | Art. 10
Perdite estere definitive
1. All'articolo 181 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. Se una societa' residente in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o piu' societa' residenti in cui la societa' risultante dalla fusione e' residente oppure e' incorporata da una societa' residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo 2, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle societa' partecipanti alla fusione controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alla fusione o tutte le societa' partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto; b) tali perdite non possono piu' essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la societa' ha cessato la propria attivita' economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui e' residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa e' trasferito a terzi. 1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si intendono le fattispecie di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile. 1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche per le perdite della societa' partecipata residente in uno degli Stati ivi indicati, priva dell'assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.». 2. All'articolo 191 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. Se una societa' residente in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o piu' societa' residenti in cui la societa' risultante dalla fusione e' residente oppure e' incorporata da una societa' residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle societa' partecipanti alla fusione controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alla fusione o tutte le societa' partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto; b) tali perdite non possono piu' essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la societa' ha cessato la propria attivita' economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui e' residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa e' trasferito a terzi. 1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si intendono le fattispecie di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile. 1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche per le perdite della societa' partecipata residente in uno degli Stati ivi indicati, priva dell'assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.». |
| | Art. 11 Recepimento dei nuovi regimi elaborati dall'OCSE in materia di imposizione minima globale e altre modifiche 1. Al decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entita' di cui al primo periodo»; 1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 36, 39 e 39-bis), e le definizioni contenute nell'allegato A, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»; 1.3) alla lettera b), le parole: «relativamente a imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»; 1.4) alla lettera c), le parole «relativa a tutte le imprese ed entita' localizzate nel territorio dello Stato italiano;» sono sostituite dalle seguenti: «relativa a tutte le imprese e a tutte le entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma»; 2) al comma 2 le parole: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' di cui al comma 1»; 3) al comma 3 le parole: «Se una o piu' imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Se una o piu' imprese o entita' di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2»; 4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa o l'entita', tra quelle indicate nel primo periodo, quale responsabile dell'imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entita'.»; 5) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano»; b) all'articolo 21, dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.»; c) dopo l'articolo 39 e' aggiunto il seguente: «39-bis (Regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati). - 1. I regimi disciplinati nei commi da 2 a 4 integrano i regimi di semplificazione previsti da un accordo internazionale di cui all'articolo 39 e si applicano in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell'imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data. 2. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima integrativa e l'imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' la cui controllante capogruppo e' localizzata in un Paese che adotta un regime coesistente qualificato. 3. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima suppletiva e' pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo. 4. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati e' pari a zero. Per imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati si intende la differenza, in valore assoluto, tra: a) l'imposizione integrativa calcolata in base al comma 5; b) l'imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata senza l'esercizio dell'opzione di cui al primo periodo. 5. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, le imposte rilevanti rettificate delle imprese ed entita' localizzate in un Paese vengono aumentate del minore tra l'importo dell'incentivo fiscale qualificato utilizzato e il limite massimo basato sulla sostanza. 6. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta negoziabili, che sono parametrati alle spese effettivamente sostenute oppure legati al livello della produzione, sono trattati come incentivi fiscali qualificati. In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e i suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante e diminuiscono le imposte rilevanti rettificate. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per fruire dei regimi del presente articolo, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva». d) all'allegato A: 1) dopo il numero 37 sono inseriti i seguenti: «37-bis): "incentivo fiscale qualificato": un incentivo fiscale basato sui costi sostenuti o sul livello di produzione effettuata in un Paese, che riduce l'importo delle imposte rilevanti, concesso con riferimento a oneri che concorrono alla formazione del reddito rilevante; 37-ter): "limite massimo basato sulla sostanza": il limite massimo dell'aumento che un gruppo multinazionale o nazionale puo' apportare alle imposte rilevanti rettificate di un esercizio ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di cui all'articolo 39-bis), comma 4, lettera a), in relazione a un Paese. Tale limite e' pari al 5,5 per cento dell'importo maggiore tra le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili che svolgono attivita' per il gruppo nel Paese e gli ammortamenti, compresi quelli connessi allo sfruttamento di risorse naturali, contabilizzati nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio in relazione alle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese per quell'esercizio. In alternativa, a seguito di opzione quinquennale, il suddetto limite massimo e' pari all'1 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese, esclusi terreni e altri beni non ammortizzabili, in ciascun esercizio; 2) dopo il numero 49 e' inserito il seguente: «49-bis): "regime coesistente qualificato": il sistema fiscale nazionale e mondiale di un Paese che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;»; 3) dopo il numero 51 e' inserito il seguente: «51-bis): "regime qualificato della controllante capogruppo": il sistema fiscale nazionale adottato dal Paese di localizzazione della controllante capogruppo che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 318: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, secondo periodo, le parole: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entita' di cui al primo periodo»; 1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 336, 339 e 339-bis), e le definizioni contenute nell'allegato B, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»; 1.3) alla lettera b), le parole: «relativamente ad imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle imprese e alle entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma;»; 1.4) alla lettera c), le parole «relativa a tutte le imprese ed entita' localizzate nel territorio dello Stato italiano;» sono sostituite dalle seguenti: «relativa a tutte le imprese e a tutte le entita' di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma»; 2) al comma 2 le parole: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entita' di cui al comma 1»; 3) al comma 3 le parole: «Se una o piu' imprese o entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Se una o piu' imprese o entita' di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2»; 4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entita' di investimento, e le entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l'impresa o l'entita', tra quelle indicate nel primo periodo, quale responsabile dell'imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entita'.»; 5) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entita' a controllo congiunto si applicano anche alle entita' sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano»; b) all'articolo 321, dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l'opzione del comma 9 puo' essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.»; c) dopo l'articolo 339 e' aggiunto il seguente: «339-bis (Regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati). - 1. I regimi disciplinati nei commi da 2 a 4 integrano i regimi di semplificazione previsti da un accordo internazionale di cui all'articolo 339 e si applicano in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell'imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data. 2. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima integrativa e l'imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' la cui controllante capogruppo e' localizzata in un Paese che adotta un regime coesistente qualificato. 3. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposta minima suppletiva e' pari a zero con riguardo alle imprese ed entita' localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo. 4. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, l'imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati e' pari a zero. Per imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati si intende la differenza, in valore assoluto, tra: a) l'imposizione integrativa calcolata in base al comma 5; b) l'imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata senza l'esercizio dell'opzione di cui al primo periodo. 5. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, le imposte rilevanti rettificate delle imprese ed entita' localizzate in un Paese vengono aumentate del minore tra l'importo dell'incentivo fiscale qualificato utilizzato e il limite massimo basato sulla sostanza. 6. A seguito di opzione dell'impresa dichiarante, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta negoziabili, che sono parametrati alle spese effettivamente sostenute oppure legati al livello della produzione, sono trattati come incentivi fiscali qualificati. In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e i suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante e diminuiscono le imposte rilevanti rettificate. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni per fruire dei regimi del presente articolo, in conformita' alle regole OCSE e alla direttiva». d) all'allegato B: 1) dopo il numero 37 sono inseriti i seguenti: «37-bis): "incentivo fiscale qualificato": un incentivo fiscale basato sui costi sostenuti o sul livello di produzione effettuata in un Paese, che riduce l'importo delle imposte rilevanti, concesso con riferimento a oneri che concorrono alla formazione del reddito rilevante; 37-ter): "limite massimo basato sulla sostanza": il limite massimo dell'aumento che un gruppo multinazionale o nazionale puo' apportare alle imposte rilevanti rettificate di un esercizio ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, di cui all'articolo 339-bis), comma 4, lettera a), in relazione a un Paese. Tale limite e' pari al 5,5 per cento dell'importo maggiore tra le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili che svolgono attivita' per il gruppo nel Paese e gli ammortamenti, compresi quelli connessi allo sfruttamento di risorse naturali, contabilizzati nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio in relazione alle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese per quell'esercizio. In alternativa, a seguito di opzione quinquennale, il suddetto limite massimo e' pari all'1 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese, esclusi terreni e altri beni non ammortizzabili, in ciascun esercizio; 2) dopo il numero 49 e' inserito il seguente: «49-bis): "regime coesistente qualificato": il sistema fiscale nazionale e mondiale di un Paese che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;»; 3) dopo il numero 51 e' inserito il seguente: «51-bis): "regime qualificato della controllante capogruppo": il sistema fiscale nazionale adottato dal Paese di localizzazione della controllante capogruppo che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;». 3. I regimi semplificati diversi da quelli disciplinati nei commi 1 e 2, previsti nelle regole OCSE pubblicate il 5 gennaio 2026 "Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Side-by-Side Package", sono facoltativi e si adottano, in relazione ai gruppi multinazionali e nazionali, con la prima decorrenza possibile tra quelle ammesse dalle regole stesse. 4. Il decreto di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e all'articolo 339-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introdotto dai commi 1 e 2, e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. |
| | Art. 12
Detrazione
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, le parole: «all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno successivo a quello»; b) all'articolo 25, primo comma, le parole: «all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura». 2. Al testo unico dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 56, comma 1, secondo periodo, le parole: «all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo anno successivo a quello»; b) all'articolo 88, comma 1, le parole: «all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» sono sostituite con le seguenti: «al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura». |
| | Art. 13 Modifica delle norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni
1. All'articolo 4-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «per la corresponsione dell'imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale»; b) al secondo periodo, dopo le parole: «la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote», sono inserite le seguenti: «dell'imposta sulle successioni e donazioni»; c) al terzo periodo dopo la parola: «imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni»; d) al quarto periodo, le parole: «dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte», le parole: «per cui e' stata corrisposta l'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per cui sono state corrisposte le imposte» e, in fine, dopo la parola «all'imposta» sono aggiunte le seguenti: «sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale»; e) al quinto periodo, le parole: «dell'imposta assolta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte assolte». 2. All'articolo 90, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «per la corresponsione dell'imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale»; b) al secondo periodo, dopo le parole: «la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote», sono inserite le seguenti: «dell'imposta sulle successioni e donazioni»; c) al terzo periodo dopo la parola: «imposta», sono inserite le seguenti: «sulle successioni e donazioni»; d) al quarto periodo, le parole: «dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte», le parole: «per cui e' stata corrisposta l'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per cui sono state corrisposte le imposte» e, in fine, dopo la parola «all'imposta» sono aggiunte le seguenti: «sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale»; e) al quinto periodo, le parole: «dell'imposta assolta» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte assolte». |
| | Art. 14 Modifica all'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 1. All'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo,». 2. All'articolo 309, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, le parole: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 120, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123». |
| | Art. 15 Modifica all'articolo 13, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 1. All'articolo 13, comma 2-bis, primo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1». |
| | Art. 16 Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.»; b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. 2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validita' dell'opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b). 2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 146, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione nella misura prevista dall'articolo 69-tricies ter, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.»; b) all'articolo 149, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. 2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validita' dell'opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b). 2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione nella misura prevista dall'articolo 69-tricies ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), si applicano alle comunicazioni di rischi fiscali di cui alle citate lettere effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| | Art. 17 Differimento del termine per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai fini dell'ammissione al regime di adempimento collaborativo 1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 2. All'articolo 148, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». |
| | Art. 18 Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a tal fine, si applica il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto» e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In deroga a quanto previsto dal comma 2, l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e' effettuata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.». 2. All'articolo 69, comma 1, lettera a), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a tal fine, si applica il termine previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto» e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'iscrizione a ruolo della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata e' effettuata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente.». 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle attivita' di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023. |
| | Art. 19
Modifiche all'articolo 152 del TUIR
1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai seguenti, all'articolo 152, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rendiconto di cui al primo periodo deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.». 2. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai seguenti, all'articolo 150, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rendiconto di cui al primo periodo deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.». |
| | Art. 20 Disposizioni in materia di procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicita' immobiliare 1. All'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per le formalita' di pubblicita' immobiliare richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ufficio controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l'ufficio notifica, entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dei tributi nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi medesimi avrebbero dovuto essere pagati. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.». 2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per le formalita' di pubblicita' immobiliare richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera b), l'ufficio controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l'ufficio notifica, entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui all'articolo 80, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dei tributi nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi medesimi avrebbero dovuto essere pagati. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.». |
| | Art. 21 Modifica dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
1. Con effetto a partire dal periodo d'imposta 2026, all'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «; per i contribuenti» a «e' ridotto di un anno» sono soppresse. 2. Con effetto a partire dal periodo d'imposta 2026, all'articolo 240 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le parole da «; per i contribuenti» a «e' ridotto di un anno» sono soppresse. |
| | Art. 22
Termine per l'accertamento dei componenti a efficacia pluriennale
1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti e' stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonche' alle quote delle spese relative a piu' esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.». 2. All'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti e' stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'articolo 293, comma 6. 1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonche' alle quote delle spese relative a piu' esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.». 3. Il presente articolo si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027. |
| | Art. 23
Societa' di capitali a ristretta base partecipativa
1. In caso di accertamento del reddito delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza: a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati; b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perche' inesistenti. 2. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 47, 59 e 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 256 e' inserito il seguente: «Articolo 256-bis (Societa' di capitali a ristretta base partecipativa). - 1. In caso di accertamento del reddito delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza: a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati; b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perche' inesistenti. 2. 2. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 49, 70 e 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.». |
| | Art. 24
Accertamento per antieconomicita'
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la difformita' tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato puo' costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformita', siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformita' in questione risulti manifesta e rilevante. 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente: «Articolo 252-bis (Accertamento per antieconomicita'). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la difformita' tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato puo' costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformita', siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformita' in questione risulti manifesta e rilevante.». |
| | Art. 25
Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente
1. All'articolo 10-septies, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: «ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali si conformano le attivita' degli uffici e che tengono luogo delle circolari di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) fino al momento della loro adozione in modo conforme agli atti di indirizzo». |
| | Art. 26 Aumento dell'aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei
1. All'articolo 27, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «all'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento». 2. All'articolo 55, comma 4, secondo periodo, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «all'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento». 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sugli utili corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. |
| | Art. 27
Affrancamento partecipazioni black list
1. All'articolo 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «pari al 21 per cento» sono inserite le seguenti: «e, per i titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, al 36 per cento»; b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non puo' essere rateizzata.». 2. All'articolo 169 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «pari al 21 per cento» sono inserite le seguenti: «e, per i titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, al 36 per cento»; b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, in relazione a titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati ed emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, non puo' essere rateizzata.». |
| | Art. 28
Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale
1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.»; b) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera b-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»; 1.2) alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247» sono inserite le seguenti: «, che esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal contribuente»; 1.3) alla lettera b-sexies), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall'esercizio di attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni»; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, e' priva di effetti.»; c) all'articolo 14, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 19, comma 3, i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11, lettere a), b) ed e), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono cosi' riconosciuti: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui; c) l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, effettuati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per le medesime annualita' d'imposta non sono dovuti gli interessi.»; d) all'articolo 19, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»; e) all'articolo 20, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.». f) all'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera b-ter) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»; 2) alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato» e' inserito il seguente periodo: «. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato»; 3) alla lettera b-sexies), dopo le parole: «non determinano il reddito sulla base dell'adesione» e' inserita la seguente: «alla»; dopo le parole: «cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata.» e' inserito il seguente periodo: «E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato.»; g) all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» sono inserite le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2», sono soppresse; 1.2) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati; c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;»; 1.3) la lettera d) e' soppressa; 2) al comma 2, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)»; 2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 93, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.»; b) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»; 1.2) alla lettera f), dopo le parole: «ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247» sono inserite le seguenti: «, che esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal contribuente»; 1.3) alla lettera g), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall'esercizio di attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni»; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, e' priva di effetti.»; c) all'articolo 97, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 102, comma 3, i benefici di cui all'articolo 49, comma 15, lettere a), b) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono cosi' riconosciuti: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui; c) l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 293, comma 1. 1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte effettuati ai sensi dell'articolo 10 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le medesime annualita' d'imposta non sono dovuti gli interessi.»; d) all'articolo 102, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 33 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 14 del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.»; e) all'articolo 103, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.». f) all'articolo 105, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»; 2) alla lettera f), dopo le parole: «alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato» e' inserito il seguente periodo: «. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato;»; 3) alla lettera g), dopo le parole: «non determinano il reddito sulla base dell'adesione» e' inserita la seguente: «alla»; dopo le parole «cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata» e' inserito il seguente periodo: «E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato;» g) all'articolo 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» sono inserite le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2», sono soppresse; 1.2) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati; c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;»; 1.3) la lettera d) e' soppressa; 2) al comma 2, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)». 3. Le disposizioni introdotte con il presente articolo si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027. |
| | Art. 29 Imposta sostitutiva per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023 dei soggetti che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo. 2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, nei periodi d'imposta dal 2020 al e 2023 e il valore dello stesso incrementato nella misura del: a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; b)10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10; c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3 . 3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2. 4. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del: a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8; b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6. 5. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento. 6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento. 7. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2020 e il 2023: a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. 8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento: a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento; c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento. 9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c). 10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro. 11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati. 12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. 13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2023; c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo; d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo. 14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17. 15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente articolo e non si da' luogo a rimborso. 16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. 17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio d'imposta 2026-2027 e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027. 18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo. 19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 17.521.250 euro per l'anno 2027, 3.675.000 euro per l'anno 2028, 4.348.750 euro per l'anno 2029, 8.942.500 euro per l'anno 2030 e 5.512.500 euro per l'anno 2031, si provvede, quanto a 6.700.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e quanto a 10.821.250 euro per l'anno 2027, a 3.675.000 euro per l'anno 2028, a 4.348.750 euro per l'anno 2029, a 8.942.500 euro per l'anno 2030 e a 5.512.500 euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. 20. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, dopo l'articolo 365 e' inserito il seguente: «Articolo 365-bis (Imposta sostitutiva per il periodo d'imposta 2023 dei soggetti che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027). - 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui alla parte II, titolo I, capo I, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10. 2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, nei periodi d'imposta dal 2020 al 2023 e il valore dello stesso incrementato nella misura del: a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10; c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. 3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato in ciascuna annualita' e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2. 4. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del: a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 8; b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilita' fiscale e' inferiore a 6. 5. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 3,9 per cento. 6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento. 7. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualita' comprese tra il 2020 e il 2023: a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 49, comma 10; b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 49, comma 10, lettera a); c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. 8. Per le annualita' in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento: a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento; c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento. 9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c). 10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualita' oggetto dell'opzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro. 11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo e' effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualita', si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali puo' essere eseguito dalla societa' o associazione in luogo dei singoli soci o associati. 12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, e' successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. 13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 254, nonche' quelle di cui all'articolo 283, comma 2, secondo periodo, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 106; b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dalla parte II del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 76, 82, 83, e 84, comma 1, nonche' dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2023; c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11; d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo. 14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualita' di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti gia' effettuati, non si da' luogo a rimborso ed e' possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17. 15. Restano altresi' validi i ravvedimenti di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente articolo e non si da' luogo a rimborso. 16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. 17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio d'imposta 2026-2027 e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 293, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 293, sono prorogati al 31 dicembre 2027. 18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.». |
| | Art. 30
Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore
1. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 82, e' inserito il seguente: «Articolo 82-bis (Disposizioni in materia di IRAP). - 1. Per gli enti del Terzo settore di cui al presente titolo, diversi dalle imprese sociali, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la qualificazione fiscale dell'attivita' svolta si determina, per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. |
| | Art. 31
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
1. All'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' per le attivita' di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attivita' di competenza». 2. All'articolo 77, comma 7, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' per le attivita' di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attivita' di competenza». |
| | Art. 32
Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative¸ di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, inoltre, considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.»; b) all'articolo 53, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) per i consumi dei servizi ausiliari connessi alla produzione di un'officina elettrica, diversa da quelle di cui al comma 2, lettera a), collegata alla rete di trasmissione o distribuzione.»; c) all'articolo 56, comma 2, dopo le parole: «e calore», sono inserite le seguenti: «e impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente»; d) all'articolo 62-quater.2, comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.»; e) all'articolo 62-quinquies, dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente: «7-quinquies. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.»; f) all'articolo 9-septies, comma 1, la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»; g) all'articolo 5, comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «i prodotti soggetti ad accisa, detenuti dalle predette Amministrazioni presso depositi fiscali di terzi, non sono considerati al fine della determinazione della cauzione di cui alla presente lettera;»; h) all'articolo 61, comma 1, lettera c), prima delle parole: «l'immissione in consumo», sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7-bis,»; i) all'articolo 62, dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Non sono considerati immessi in consumo i prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3 ricevuti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi in impianti nazionali nei quali sono sottoposti a lavorazione o confezionamento; per tali prodotti l'immissione in consumo si verifica all'atto della cessione ai diretti utilizzatori o consumatori o a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.». 2. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, le parole: «decadono al sessantesimo» sono sostituite dalle seguenti: «decadono al centoventesimo» e la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi». |
| | Art. 33 Disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 2-quinquies, ultimo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento»; b) all'articolo 12, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.». 2. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento»; b) all'articolo 37, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni si applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.». |
| | Art. 34
Disposizioni sanzionatorie in materia di adempimento collaborativo
1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 69-tricies bis e' inserito il seguente: Articolo 69-triecies ter (Omesso pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate in materia di rischi fiscali nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo). - 1. Nei casi di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 149, comma 2-quinquies, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. |
| | Art. 35
Disposizioni di coordinamento
1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, e' efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 1 e 2, 24, comma 1, 29, commi da 1 a 17, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 368 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141. |
| | Art. 36
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 46.308.750 euro per l'anno 2027, di 4.331.250 euro per l'anno 2029, di 3.167.500 euro per l'anno 2031, di 8.680.000 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, di 8.727.666 euro per l'anno 2041 e di 4.627.666 euro annui a decorrere dall'anno 2042. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 10, 11, 22, 28 e 29, valutati in 73.191.250 euro per l'anno 2027, 41.595.000 euro per l'anno 2028, 31.468.750 euro per l'anno 2029, 36.062.500 euro per l'anno 2030, 32.632.500 euro per l'anno 2031, 27.120.000 euro per l'anno 2032, 27.120.000 euro per l'anno 2033, 36.672.334 euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2040, 31.172.334 euro annui a decorrere dall'anno 2041 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 46.308.750 euro per l'anno 2027, 4.331.250 euro per l'anno 2029, 3.167.500 euro per l'anno 2031, 8.680.000 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 8.727.666 euro per l'anno 2041 e 4.627.666 euro annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede: a) quanto a 119,5 milioni di euro per l'anno 2027, 35,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, 39,9 milioni di euro per l'anno 2041 e 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2042 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 26, 27 e 29; b) quanto a 5.795.000 euro per l'anno 2028, 262.500 euro per l'anno 2030 e 872.334 euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2040 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. |
| | Art. 37
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
_______ Avvertenza: Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 4 settembre 2026, si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092. |
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