| Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 147 |
| Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 13 e 14, recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province; Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, che ha introdotto: «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, lettera a), numero 1), che ha esteso a trentasei mesi il termine per l'attuazione della legge delega, e la lettera b), che ha previsto la possibilita' di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e di introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025; Preso atto che, nella seduta del 28 luglio 2026, la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 non ha raggiunto la prescritta intesa; Vista la deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, nella riunione del 29 luglio 2026, con la quale si e' dato atto delle ragioni del mancato raggiungimento dell'intesa sullo schema di decreto legislativo e si e' deciso di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Potenziamento delle forme di collaborazione con il contribuente
1. Nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali assumono iniziative volte, in particolare, a: a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle tecnologie digitali, le modalita' di diffusione di informazioni in materia tributaria; b) implementare le attivita' di assistenza e di consulenza giuridica ai contribuenti; c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti; d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti; e) introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente; f) semplificare le modalita' di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dell'ente; g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilita'; h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali; i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente introitati; l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti di riscossione utilizzati. 2. Le regioni e gli enti locali assicurano l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia, a norma rispettivamente dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212. Le regioni e gli enti locali provvedono, tra l'altro, a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000. |
| | Allegato 1 TABELLA A FORNITURA DEI DATI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE CONFLUISCONO NELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANTA ===================================================================== | | ENTI | DATI | +======+=========================+==================================+ | |Automobil club d'Italia -| Pubblico registro | | 1.| ACI | automobilistico-PRA | +------+-------------------------+----------------------------------+ | | Regioni e province | Archivi regionali e provinciali | | 2.| autonome | delle tasse automobilistiche | +------+-------------------------+----------------------------------+ | | Ministero delle | | | | infrastrutture e dei | Archivio nazionale dei veicoli- | | 3.| trasporti | ANV | +------+-------------------------+----------------------------------+ | 4.| Agenzia delle entrate | Anagrafe tributaria | +------+-------------------------+----------------------------------+ | | Agenzia delle entrate - | Riscossione coattiva della tassa | | 5.| Riscossione | automobilistica | +------+-------------------------+----------------------------------+ | | Affidatari del servizio | Riscossione coattiva della tassa | | 6.| di riscossione coattiva | automobilistica | +------+-------------------------+----------------------------------+ | | | Anagrafe nazionale della | | 7.| Ministero dell'interno | popolazione residente- ANPR | +------+-------------------------+----------------------------------+ | | |Anagrafe degli italiani residenti | | 8.| Comuni | all'estero - AIRE | +------+-------------------------+----------------------------------+ | 9.| Camere di commercio | Registro delle imprese | +------+-------------------------+----------------------------------+ | | Agenzia per l'Italia | | | | Digitale-AGID, | | | | Dipartimento per la | | | | trasformazione digitale | | | | della Presidenza del | Indice nazionale dei domicili | | 10.| Consiglio e Infocamere | digitali -INAD | +------+-------------------------+----------------------------------+ | | | Indice Nazionale degli Indirizzi | | | | di Posta Elettronica Certificata | | 11.| Camere di commercio | (PEC) -INIPEC | +------+-------------------------+----------------------------------+ | | Agenzia per l'Italia | | | | Digitale-AGID, | | | | Dipartimento per la | | | | trasformazione digitale |Indice dei domicili digitali delle| | | della Presidenza del | Pubbliche Amministrazioni e dei | | 12.| Consiglio e Infocamere | Gestori di Pubblici Servizi- IPA | +------+-------------------------+----------------------------------+ | | Ministero del Lavoro e |Registro Unico del terzo settore -| | 13.| delle Politiche sociali | RUNTS | +------+-------------------------+----------------------------------+
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| | Art. 2 Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale 1. All'articolo 118-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale»; b) al comma 1: 1) al primo periodo, la parola: «deliberazione» e' sostituita dalle parole: «legge o regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» e la parola: «obbligato» e' sostituita dalle seguenti: «del tributo»; 2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni e gli enti locali possono stabilire anche un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione delle somme dovute oppure un importo fisso, alternativo alla percentuale.»; c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per le entrate delle regioni e degli enti locali, per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». |
| | Art. 3
Adempimento spontaneo degli obblighi tributari
1. Le regioni e gli enti locali, prima dell'avvio dell'attivita' di accertamento, possono inviare ai contribuenti comunicazioni con le quali mettono a disposizione degli stessi gli elementi e le informazioni direttamente acquisiti o pervenuti da terzi relativi alla determinazione dell'obbligazione tributaria, allo scopo di consentirne il corretto assolvimento tramite l'istituto del ravvedimento. Possono, altresi', inviare ai contribuenti avvisi bonari per permettere la regolarizzazione di tardivi, parziali od omessi versamenti, prevedendo l'applicazione di una sanzione ridotta determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quella di cui all'articolo 14, comma 8, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 2. Il contribuente, entro sessanta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1, puo' inviare in forma scritta, anche telematica, chiarimenti in ordine ai dati contenuti nelle suddette comunicazioni e puo' trasmettere ricevute di versamento e altri documenti utili a consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ente territoriale in sede di controllo. |
| | Art. 4 Estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza» 1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate-Riscossione», sono inserite le seguenti: «e agli enti pubblici territoriali», dopo le parole: «del debito», sono inserite le seguenti: «inerente ai tributi»; 2) dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni l'accordo e' sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»; b) all'articolo 63: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e di quelli degli enti pubblici territoriali»; 2) al comma 2, dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni l'accordo e' sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»; 3) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «l'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, le regioni e gli enti locali»; 3.2) al terzo periodo, dopo le parole: «Per l'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, le regioni e gli enti locali»; 4) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) nell'alinea, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «l'adesione», sono inserite le seguenti: «di tali creditori»; 4.2) alla lettera d), dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»; 5) al comma 5, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»; 6) al comma 6, lettera b), numero 1), dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»; 7) al comma 8, dopo le parole: «alle agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «, alle regioni e agli enti locali»; c) all'articolo 64-bis, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dagli enti locali»; d) all'articolo 88: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «, dalle regioni e dagli enti locali»; 2) al comma 3, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali», e dopo le parole: «della predetta amministrazione» sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»; 3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali», e dopo le parole: «della predetta amministrazione», sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»; 4) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) al primo periodo, dopo le parole: «agli uffici competenti», sono inserite le seguenti: «delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie», e dopo le parole: «del debitore», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonche' a ciascuna regione e a ciascun ente locale, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore»; 4.2) il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonche' delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, e' presentata: a) per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale; b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi; c) per gli enti pubblici territoriali, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1; d) per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale.»; 5) al comma 6, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per i tributi delle regioni e degli enti locali il voto sulla proposta e' espresso, ai sensi dell'articolo 107, dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»; e) all'articolo 245, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «della predetta amministrazione» sono inserite le seguenti: «, delle regioni e degli enti locali»; f) all'articolo 284-bis dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Relativamente ai tributi delle regioni e degli enti locali, le proposte di cui al comma 1 sono in ogni caso presentate ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni cui il pagamento di tali tributi e' dovuto indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.». |
| | Art. 5 Vigilanza sui soggetti iscritti nell'Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali 1. L'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente: «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali). - 1. Presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali; in una sezione separata del medesimo albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle stesse entrate. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), non possono svolgere attivita' di incasso diretto. 2. L'albo di cui al comma 1 e' tenuto da una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni e degli enti locali, designati dall'associazione nazionale comuni italiani e dall'unione province italiane, nonche' da rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della Commissione stessa. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese. 3. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, le condizioni e i requisiti professionali e morali, nonche' le cause di incompatibilita', rilevanti per l'iscrizione nell'albo e sono individuati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dal medesimo albo, connessi al venir meno di tali requisiti, nonche' disciplinati i relativi effetti. Con i medesimi regolamenti sono, inoltre, stabilite le modalita' per l'iscrizione e la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione. 4. La Commissione di cui al comma 2 non ha competenza in merito a eventuali irregolarita' riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo. 5. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali nonche' degli iscritti nell'albo di cui al comma 1. La partecipazione ai lavori della Commissione e' in ogni caso gratuita e non da' diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennita', ne' a rimborsi spese. 6. La Commissione di cui al comma 5 adotta le linee guida relative: a) alla definizione di criteri riguardanti l'affidamento e le modalita' di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalita'; b) agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari: 1) delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate; 2) delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attivita' affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate; 3) delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attivita' di accertamento e di riscossione. 7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definite le modalita' di trasmissione e pubblicazione, in via esclusivamente telematica, delle informazioni e dei dati di cui al comma 6. 8. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le iscrizioni nell'albo, eseguite ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2 e 3. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dai medesimi provvedimenti per l'iscrizione nell'albo.». 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi 805 e 806 sono abrogati. |
| | Art. 6 Razionalizzazione delle norme per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160: a) dopo il comma 790 e' inserito il seguente: «790-bis. Salvo che per la riscossione dell'imposta di cui al comma 738, nel caso in cui i versamenti delle entrate degli enti locali sono effettuati attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la riscossione delle medesime entrate e' affidata a un soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le relative somme sono accreditate agli enti titolari e ai soggetti affidatari ciascuno per la quota di rispettiva competenza, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. I soggetti affidatari emettono, entro il giorno 10 di ciascuna mensilita', fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da PagoPA nel mese precedente, corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. Il riversamento delle somme spettanti ai soggetti affidatari, relative a entrate riscosse sulla base di altri canali di pagamento, e' disciplinato dal comma 790.»; b) il comma 807 e' sostituito dal seguente: «807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale, secondo le modalita' previste dal codice civile: a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento e di riscossione delle entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; b) 5.000.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento e di riscossione delle entrate nelle regioni, nelle province e nelle citta' metropolitane, nonche' nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti; c) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti; d) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti; e) 1.000.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate, nelle regioni, nelle province e nelle citta' metropolitane, nonche' nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.». |
| | Art. 7
Modifiche in materia di pagamento dei tributi locali
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole: «e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva» sono soppresse; b) al comma 1: 1) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Fanno eccezione i casi in cui le entrate sono riscosse sulla base di un contratto a canone fisso. Fanno, altresi', eccezione le entrate rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore, presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio e le somme riscosse sono riversate sul conto corrente dell'ente creditore, entro il termine previsto dall'ente locale, comunque non superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione per essere acquisite al bilancio dell'ente stesso.»; 2) al secondo periodo, le parole: «al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU)». |
| | Art. 8
Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali
1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati alla lettera a) del presente comma, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027, o, se precedente, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'atto di accertamento relativo a tributi regionali, emesso dalle regioni e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai quali detti enti hanno affidato il servizio di accertamento e di riscossione delle proprie entrate, di seguito denominati «soggetti affidatari», e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contengono anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero l'indicazione che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, relative all'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono, altresi', recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonche' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti e' riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi delle norme regionali approvate in materia di accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e all'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 al citato articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, nonche' in caso di definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al terzo periodo, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e' ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'emanazione di detto decreto, le modalita' di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono stabilite con apposito provvedimento della regione; c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata, se diverso da quello che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo, informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; d) in presenza di fondato pericolo debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera e nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa ivi prevista; e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo, di cui alla lettera a), procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di riscossione coattiva; f) le regioni e i soggetti affidatari si avvalgono, per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con esclusione dell'articolo 144 dello stesso testo unico; g) ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza; h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 146 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; i) nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora, nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 111 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano le quote di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 209, comma 3 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ai fini del successivo riversamento al bilancio dello Stato, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 209, comma 4, del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; l) ai fini della procedura di riscossione di cui al presente comma, i riferimenti contenuti nelle norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a). 2. Il dirigente o il soggetto affidatario, con proprio provvedimento, nomina uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneita', previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato dalla regione, dalle associazioni rappresentative degli enti locali e dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria dell'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano ferme le abilitazioni gia' conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneita' all'esercizio delle funzioni e' subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione puo' essere revocata con provvedimento motivato. 3. L'atto di cui al comma 1 non e' suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando e' stato emesso per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da piu' annualita'. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e puo' essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 1 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. 4. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 1 e' divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, le regioni o gli affidatari devono inviare un sollecito di pagamento con cui avvisano il debitore che il termine indicato nell'atto e' scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero degli importi fino a 1.000 euro, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 5. In assenza di un'apposita disciplina legislativa regionale, le regioni o i soggetti affidatari, su richiesta del debitore, concedono la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficolta' e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. 6. Le regioni possono ulteriormente regolamentare con propria legge condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01. 7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 5 e 6, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dalle regioni a norma del comma 6, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 9. 8. Ricevuta la richiesta di rateazione, le regioni o i soggetti affidatari possono iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive gia' avviate alla data di concessione della rateazione. 9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non puo' piu' essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 10. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. 11. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutivita' dell'atto di cui al comma 1 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale, che puo' essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dalle regioni con apposita legge. 12. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutivita' dell'atto di cui al comma 1, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2023, n. 100, nonche' dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie. 13. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 12 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 14. In caso di affidamento, da parte delle regioni, dell'attivita' di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 1. 15. Allo scopo di facilitare le attivita' di riscossione delle regioni si applicano le seguenti disposizioni in materia di accesso ai dati: a) ai fini della riscossione, anche coattiva, gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; b) gli enti, sotto la propria responsabilita', consentono a tal fine ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali; c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalita' di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonche' del pubblico registro automobilistico. 16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le regioni e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' di accesso ai dati di cui al comma 15 esclusivamente per le finalita' e nei limiti ivi previsti. Il provvedimento introduce adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni. 17. Si applica l'articolo 1, commi da 809 a 813, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. |
| | Art. 9 Modifiche alla disciplina dell'atto di accertamento esecutivo in materia di tributi locali
1. All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a): 1) al primo periodo, dopo le parole: «n. 472» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,»; 2) al terzo periodo le parole: «e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997» sono sostituite con le seguenti: «dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, del citato articolo 126 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024,»; 3) al quarto periodo, dopo le parole: «n. 471,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,»; b) alla lettera c), dopo le parole: «soggetto legittimato alla riscossione forzata» sono inserite le seguenti: «, se diverso da quello che ha emesso l'atto di accertamento esecutivo,»; c) alla lettera f): 1) dopo le parole: «del 1997» sono inserite le seguenti: «, nonche' i soggetti di cui all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013,»; 2) dopo le parole: «n. 602,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal titolo VI del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,»; 3) dopo le parole: «del 1973» sono inserite, in fine, le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 144 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;»; d) alla lettera h), dopo le parole: «del 1973» sono inserite, in fine, le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 146 del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;»; e) alla lettera i): 1) dopo le parole: «n. 602 del 1973» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 111 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»; 2) le parole: «comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'articolo 209, comma 3, del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ai fini del successivo riversamento al bilancio dello Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, del citato articolo 209, comma 4, del testo unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025». |
| | Art. 10
Estensione del privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti per i tributi delle regioni
1. All'articolo 13, comma 13, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e degli enti locali». |
| | Art. 11 Incentivazione della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali
1. La quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento per gli anni dal 2026 al 2028. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. |
| | Art. 12
Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi delle regioni e degli enti locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative in materia tributaria contenuta nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nella parte I, titolo I, capo I del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 2. Per l'omesso o parziale versamento nel termine prescritto per ciascun tributo delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell'articolo 38 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Per l'incompletezza dei documenti di versamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 40 del citato testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento, e a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell'articolo 14, comma 2, del citato testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 si applicano anche ai tributi delle regioni e degli enti locali. 4. All'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «dal duecento al quattrocento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente del 200 per cento e del 150 per cento dell'ammontare» e, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»; 5. All'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «dal 100 per cento al 200» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 100»; b) al secondo periodo, le parole: «dal 50 per cento al 100» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 40»; c) al terzo periodo, dopo la parola: «sanzione» ovunque ricorra e' inserita la seguente: «amministrativa»; d) al quarto periodo, dopo la parola: «sanzioni» e' inserita la seguente: «amministrative». 6. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 695 la parola: «IUC» e' sostituita dalla seguente: «TARI»; b) al comma 696 le parole: «dal 100 per cento al 200» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 100»; c) al comma 697 le parole: «dal 50 per cento al 100» sono sostituite dalle seguenti: «amministrativa pari al 40»; d) al comma 698 dopo la parola: «sanzione» e' inserita la seguente: «amministrativa». 7. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.»; b) al comma 3-bis, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.». 8. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.». 9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027. |
| | Art. 13
Tributi propri derivati dotati di maggiore autonomia impositiva
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quale tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva». 2. Le eventuali norme di esenzione dal pagamento dalle tasse automobilistiche, previste dalle leggi delle regioni e delle province autonome a decorrere dal 1° gennaio 2027, non esonerano dal pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la quale trovano applicazione le sole esenzioni della tassa automobilistica stabilite con legge statale. |
| | Art. 14
Principio di territorialita'
1. All'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «La competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati, in ogni caso, in relazione al luogo di residenza del soggetto passivo del tributo di cui al trentaduesimo comma. Per le persone giuridiche si ha riguardo alla sede legale. Nel caso in cui la sede legale e' diversa dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito della tassa. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi piu' sedi secondarie in Italia, la competenza e il gettito della tassa automobilistica sono determinati in base alla sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi della tassa automobilistica alla camera di commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi gia' iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA, indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del terzo periodo del comma 1, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, per sede della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.». |
| | Art. 15
Semplificazione del pagamento
1. A decorrere dal 1° gennaio 2028, all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463» sono sostituite dalle seguenti: «al primo giorno del periodo di tassazione»; b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La tassa automobilistica e' corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria e' riferita a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato per il periodo decorrente dal mese in cui e' avvenuta la cessazione o la sospensione, al mese precedente a quello corrispondente al mese di prima immatricolazione e il relativo versamento deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in cui e' avvenuta la cessazione dall'esenzione o sospensione d'imposta. La tassa automobilistica puo' essere corrisposta quadrimestralmente a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo per le tipologie di veicoli individuate dalle regioni con propria legge. Per i veicoli immatricolati al 31 dicembre 2027, per i quali e' intervenuto un evento di cessazione dal regime di esenzione o sospensione di imposta successivamente al 31 dicembre 2027, la tassa automobilistica e' corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. Per gli ulteriori veicoli gia' immatricolati al 31 dicembre 2027 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni stabilite dalle singole leggi regionali.». 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 e' abrogato il decreto del Ministro delle finanze del 18 novembre 1998, n. 462, recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, previsto dall'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. |
| | Art. 16
Adempimenti in materia di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente
1. All'articolo 7, comma 2-bis, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «gli utilizzatori» sono inserite le seguenti: «di veicoli»; b) dopo le parole: «commi 3-ter e 3-quater del presente articolo» sono inserite le seguenti: «nonche' a decorrere dal 1° gennaio 2027 gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base del contratto annotato al PRA, e fino alla data di scadenza del contratto stesso,»; 2. All'articolo 5, trentaduesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «a titolo di locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «e di locazione a lungo termine senza conducente»; b) le parole: «i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e» sono soppresse. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b) e 2 si applicano ai contratti di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente stipulati dal 1° gennaio 2027, a quelli stipulati prima di detta data che siano oggetto di proroga o rinnovo con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026, nonche', ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2027, la cui esecuzione abbia inizio a partire da tale data. |
| | Art. 17
Interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il quarantaquattresimo comma e' sostituito dal seguente: «La cessione di veicoli da chiunque effettuata a soggetti che ne fanno professionalmente commercio determina l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica nel solo caso in cui venga trascritta al Pubblico registro automobilistico-PRA.»; b) il quarantacinquesimo comma e' sostituito dal seguente «L'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione del veicolo e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le scadenze e i termini previsti dal trentaduesimo comma.»; c) il quarantaseiesimo comma e' sostituito dal seguente: «Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica di cui al quarantaquattresimo comma la consegna dei veicoli ai soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuata mediante procura speciale per la vendita, ne' l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza la trascrizione del titolo di proprieta' al PRA, ai sensi del quarantaquattresimo comma. Non interrompe, altresi', l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di un veicolo usato da parte di soggetti che ne fanno professionalmente commercio effettuato senza il rispetto delle modalita' previste al quarantaquattresimo comma.»; d) al quarantasettesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: «Le imprese consegnatarie» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al quarantaquattresimo comma»; 2) le parole: «o l'autoscafo» sono soppresse; 3) l'ultimo periodo e' soppresso. e) il quarantottesimo comma e' sostituito dal seguente: «Per ciascun veicolo per il quale, a seguito di trascrizione al PRA della relativa cessione secondo le modalita' indicate al quarantaquattresimo comma, si interrompe l'obbligo del pagamento del tributo, deve essere corrisposto all'ente impositore un diritto fisso pari ad euro 1,55, nei termini e con le modalita' stabilite dall'ente stesso. E' fatta salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di rinunciare ad introitare il diritto fisso.»; f) il quarantanovesimo comma e' sostituito dal seguente «Le trascrizioni al PRA di cui al quarantaquattresimo comma effettuate dopo sessanta giorni dalla data della cessione del veicolo non costituiscono titolo per beneficiare dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi tributari ricompresi fino alla data dell'effettiva trascrizione al PRA della cessione stessa.». |
| | Art. 18
Versamento a ente impositore incompetente
1. L'ente impositore che viene a conoscenza, anche a seguito di comunicazione dell'interessato, di aver introitato somme a titolo di tassa automobilistica spettanti ad un ente diverso da quello destinatario del tributo, attiva tempestivamente le procedure piu' idonee per il riversamento all'ente impositore competente degli importi indebitamente percepiti. 2. Gli enti impositori mettono a disposizione del contribuente il modello di comunicazione, o altro strumento tecnologico, utile a trasmettere i dati relativi agli estremi del pagamento, all'importo versato e al veicolo a cui si riferisce il versamento, sia all'ente impositore effettivo destinatario delle somme versate, sia all'ente che ha riscosso erroneamente la tassa automobilistica. |
| | Art. 19
Il fermo amministrativo del veicolo
1. All'articolo 5, trentasettesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La tassa automobilistica e' comunque dovuta nel caso di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 187 del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dall'agente della riscossione o dai soggetti ai quali l'ente territoriale ha affidato il servizio di riscossione del tributo.». |
| | Art. 20
Adeguamento delle tariffe
1. Alla tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, come sostituita dalla tabella 2 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle tariffe della tassa automobilistica le parole: «Euro 4 e Euro 5», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «Euro 4, Euro 5 e superiori». 2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 relativa alle tariffe della tassa automobilistica per i motocicli dopo le parole: «Euro 3» sono inserite le seguenti: «e superiori». |
| | Art. 21
Tariffa per le autovetture adibite a noleggio con conducente
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per «autovetture da noleggio di rimessa» di cui all'allegato 1, tariffa C), n. 1) del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, si intendono le «autovetture adibite a noleggio con conducente». |
| | Art. 22 Integrazione e coordinamento degli archivi dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento e riscossione coattiva del tributo 1. All'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo la parola «acquisiti», sono inserite le seguenti: «nell'apposita sezione denominata "Archivio nazionale delle tasse automobilistiche - ANTA"», e la parola: «transitoriamente» e' soppressa; b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantirne il continuo aggiornamento.». 2. Il gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), ai sensi del citato articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, assicura alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'Agenzia delle entrate per i tributi erariali di propria competenza, lo svolgimento delle attivita' necessarie per garantire la completa integrazione e il coordinamento informatico tra l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e gli archivi dei singoli enti impositori sulla base degli indirizzi annualmente approvati dal comitato interregionale di gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (CIGANTA), di cui al protocollo di intesa tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'economia e delle finanze del 15 aprile 2003, di concerto con il gestore del PRA stesso. Ferme restando le funzioni svolte direttamente dai singoli enti impositori, il gestore del PRA, nella tenuta dell'ANTA, provvede: alla gestione di specifiche tipologie di veicoli; allo svolgimento delle funzioni a supporto della piattaforma Pago-Pa, consistenti nella determinazione dell'importo dovuto e nell'abbinamento del versamento effettuato dal contribuente con l'ente impositore competente; all'integrazione dei dati dell'ANTA con i dati provenienti dalle fonti certificate della pubblica amministrazione e con i dati utili per le azioni di contrasto all'evasione fiscale; alla fornitura agli enti impositori dei dati necessari per la corretta gestione della tassa automobilistica; al controllo degli accessi all'ANTA da parte degli operatori autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264; all'analisi dei dati e allo svolgimento di studi a supporto delle politiche fiscali sia nazionali che regionali e provinciali. 3. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 124 del 2019, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Agenzia delle entrate continuano a gestire i propri archivi dei dati rilevanti ai fini delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione con il gestore del PRA. La cooperazione e' regolata da un apposito disciplinare nel quale vengono individuate, tra quelle di seguito elencate, le attivita' informatiche messe a disposizione dal gestore del PRA relative: alla costituzione degli archivi degli enti impositori; alla gestione degli archivi degli enti impositori; all'aggiornamento e alla bonifica dei dati degli archivi; all'analisi e al controllo di qualita' dei dati; alla generazione delle liste delle posizioni fiscali; al controllo degli accessi agli archivi degli enti impositori da parte degli operatori autorizzati ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, alle modalita' di acquisizione delle informazioni e dei dati in possesso degli enti impositori necessari ad implementare gli archivi stessi. Nel disciplinare sono stabilite, altresi', le modalita' di verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, il controllo di qualita' sui risultati di gestione, il rimborso delle spese sostenute e documentate dal soggetto gestore del PRA e le relative modalita' di rendicontazione. 4. I servizi relativi alla gestione della fase di accertamento della tassa automobilistica sono svolti dall'ente impositore direttamente o, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, mediante affidamento ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La riscossione coattiva della tassa automobilistica puo' essere svolta direttamente dall'ente impositore o dai soggetti individuati ai sensi del citato articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o con l'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 8 seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel titolo VI del testo unico versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, o puo' essere affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 5. Gli enti impositori e il gestore PRA per le azioni di bonifica dei rispettivi archivi possono avvalersi dei soggetti di cui alla legge n. 264 del 1991, stabilendone con apposito provvedimento le modalita' attuative, sentite le associazioni di categoria di questi ultimi maggiormente rappresentative a livello nazionale e ferma restando, in ogni caso, la necessaria convalida, da parte del titolare dell'archivio, dei dati acquisiti. 6. Al fine di garantire il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nell'ANTA e allo scopo di assicurare al contempo l'interoperabilita' delle banche dati, gli enti indicati nella tabella A, dell'allegato 1 al presente decreto, previa convenzione da sottoporre all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, forniscono gratuitamente, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, agli enti impositori e al gestore del PRA, i dati di rispettiva competenza necessari per la corretta applicazione della tassa automobilistica e per contrastarne l'evasione. Le medesime informazioni sono rese disponibili gratuitamente dal gestore del PRA alle citta' metropolitane e alle province per il contrasto all'evasione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
| | Art. 23 Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) al comma 1, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «detrazioni e»; 2) il comma 3 e' abrogato; b) all'articolo 6: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di base» sono inserite le seguenti: «fino ad azzerarla»; 2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso; 3) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le regioni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale regionale all'IRPEF non e' dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo.»; 4) al comma 11, dopo la parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «o azzeramento»; le parole: «e' esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusivamente» e la parola: «comporta» e' sostituita dalla seguente: «comportano». 2. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 1,23 per cento. Ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano con propria legge, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare la suddetta aliquota fino al limite massimo stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per le regioni a statuto ordinario, e fino al limite massimo stabilito dalle norme statali, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.». |
| | Art. 24 Modifica del termine per l'adozione delle misure della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi 1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 21, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; b) al comma 29: 1) al primo periodo, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; 2) al secondo periodo le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «con legge entrata in vigore entro il 30 settembre». |
| | Art. 25
Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione
1. All'articolo 56, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni». |
| | Art. 26
Semplificazione in materia di imposta municipale propria
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 759, lettera g-bis: 1) le parole: «secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali,» sono sopresse; 2) dopo le parole: «diritto all'esenzione» sono inserite le seguenti: «utilizzando il modello di cui al successivo comma 768-bis»; 3) le parole: «Analoga comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Analoga dichiarazione»; b) dopo il comma 768 e' inserito il seguente: «768-bis. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e costituisce l'unica modalita' per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili. Per gli enti di cui al comma 759, lettera g), si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, puo' essere differito il termine di presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.»; c) i commi 769 e 770 sono abrogati. |
| | Art. 27
Razionalizzazione della disciplina relativa all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine
1. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La base imponibile e' determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»; b) al comma 7, le parole: «13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» sono sostituite dalle seguenti: «1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160». |
| | Art. 28
Modifiche in materia di tariffa sui rifiuti
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 645, le parole: «e assimilati» sono soppresse; b) al comma 662, la parola: «assimilati» e' sostituita dalla seguente: «urbani»; c) al comma 667, le parole: «e dei rifiuti assimilati» sono soppresse; d) dopo il comma 649 e' inserito il seguente: «649-bis. Le utenze non domestiche che producono e conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al di fuori del servizio pubblico, e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di riciclo o recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria proporzionata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. La scelta di cui al primo periodo deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.»; e) al comma 654 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nella determinazione della tariffa e' prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa cio' deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.»; f) al comma 658 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.»; g) al comma 684, le parole: «alla IUC entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo» sono sostituite con le seguenti: «alla TARI, al comune o al gestore del servizio rifiuti, entro novanta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo»; h) al comma 685, le parole: «entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data»; i) al comma 690, la parola: «IUC» e' sostituita dalla seguente: «TARI». 2. All'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quarto periodo e' soppresso. 3. L'articolo 208, comma 19-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' abrogato. |
| | Art. 29 Modifiche all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di tassa sui rifiuti
1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' sostituito dal seguente: «Art. 238 (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico). - 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.». |
| | Art. 30 Efficacia delle delibere relative al canone unico, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 1. A decorrere dall'anno 2026, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alle delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone unico», di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le delibere regolamentari e tariffarie relative al canone unico gia' adottate per gli anni d'imposta dal 2021 al 2025 sono efficaci, in deroga al richiamato articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011. Le delibere inserite ai sensi del secondo periodo sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 30 novembre 2026. |
| | Art. 31
Altre disposizioni in materia di canone unico
1. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), dopo le parole: «suolo pubblico», sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile». |
| | Art. 32
Assoggettamento IMU dei fabbricati con rendita impugnata
1. In deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia delle entrate, il comune accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali. Entro gli stessi termini, e' richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. |
| | Art. 33 Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale
1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)). - 1. A decorrere dall'anno 2027, alle regioni a statuto ordinario e' attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura, fermi i limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. 2. Con il decreto di cui al comma 1 e' stabilita un'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF tale da garantire annualmente al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei seguenti trasferimenti statali in favore delle medesime regioni che sono soppressi a decorrere dall'anno 2027: a) somme a titolo di quota non sanita' della compartecipazione IVA, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per 424 milioni di euro annui; b) somma per l'erogazione gratuita di libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 110 milioni di euro annui; c) somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, per 34 milioni di euro annui; d) somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per 5.259,6 milioni di euro annui. 3. Tenuto conto del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ai sensi dei commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo in favore delle medesime regioni, con dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF nel limite dei trasferimenti di cui al comma 2, incrementata, fermo quanto previsto dal secondo periodo, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi. Nelle more dell'aggiornamento della legge di contabilita', fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'entita' dell'incremento di cui al primo periodo puo' essere stabilita, ai sensi del suddetto articolo 21, nel disegno di legge di bilancio al fine di tenere conto dell'andamento delle entrate e dei risultati ottenuti dalle Regioni in termini di miglioramento di efficienza. Eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al primo periodo, come rimodulato ai sensi del secondo periodo, restano acquisite al bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti, nelle more dell'entrata in vigore della fase di perequazione a regime di cui all'articolo 15, i criteri di assegnazione annuale delle quote del fondo, nonche' i necessari meccanismi che consentano di garantire, nell'ambito della dotazione complessiva del fondo medesimo, forme di perequazione: a) prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi, ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7; b) per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard o, nelle more, secondo modalita' individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di auto coordinamento, nel rispetto del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione. 4. Negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 e dell'articolo 7, alle amministrazioni statali e' affidato il coordinamento e il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull'intero territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 1. Nei medesimi ambiti e', comunque, assicurato dalle regioni, anche nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, il concorso all'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo, lettera p), e 119 della Costituzione. Le finalita' di cui al presente comma, ove necessario, sono assicurate anche attraverso il ricorso all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, e' disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4. 6. In considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicita' del gettito dell'IRPEF, potra' procedersi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1.»; b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per gli anni dal 2011 fino al termine dell'operativita' transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, l'aliquota e' determinata con le modalita' previste dall'articolo 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.». 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della fase di perequazione a regime, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-bis, le modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il principio di territorialita'. Il principio di territorialita' tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione puo' essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. Ai fini dell'applicazione del principio di territorialita' si tiene conto anche dei dati della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialita'.». 3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, l'aliquota di cui al comma 2, destinata al finanziamento del settore sanitario, e' stabilita in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.»; c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo» sono soppresse; d) all'articolo 7, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti: «1. A decorrere dall'anno 2028, possono essere soppressi ulteriori trasferimenti statali, rispetto a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, destinati alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle competenze regionali, aventi carattere di generalita' e permanenza, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In tal caso, l'aliquota di compartecipazione all'IRPEF prevista dall'articolo 2, comma 1, e' rideterminata con il decreto di cui al comma 2 e si provvede all'adeguamento del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. 2. I trasferimenti statali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.»; e) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti: a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4; b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF; c) la compartecipazione al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 2; d) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; e) le quote del fondo perequativo di cui al comma 5; f) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.»; 2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e' valutato in base all'aliquota di base applicabile ai sensi dell'articolo 6.»; 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti: a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, commi 2 e 3; b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), della citata legge n. 42 del 2009; c) la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 2; d) le quote del fondo perequativo di cui al comma 7.»; 4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. E' istituito un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalita' della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26.»; 5) al comma 7, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo con quota delle risorse del comma 4, lettere a), b) e c), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;»; 6) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione del comma 7, lettere a), b), c) e d), sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.»; 7) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi tre anni di operativita' transitoria del fondo di cui all'articolo 2, comma 3. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, confluiscono nell'ambito dei fondi perequativi di cui al presente articolo.». f) all'articolo 39, il comma 5 e' abrogato. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. |
| | Art. 34
Fondo in favore delle Regioni a statuto ordinario
1. In attuazione dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nel rispetto del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 3), della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di concorrere al recupero delle riduzioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito tra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. |
| | Art. 35 Tavolo tecnico per la fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di compartecipazione ai tributi erariali 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Il tavolo ha il compito di studiare modalita' di fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di istituzione di meccanismi di compartecipazione a tributi erariali. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. |
| | Art. 36 Istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le citta' metropolitane 1. A decorrere dall'anno 2027, e' istituita in favore delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura della compartecipazione e' fissata per l'anno 2027 nello 0,92 per cento e a decorrere dall'anno 2028 nello 0,97 per cento, dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2. 2. Al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione, come determinate ai sensi del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito, a decorrere dall'anno 2027, un fondo, con una dotazione iniziale di 1.802,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l'anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030. Il fondo di cui al presente comma e' ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. 3. I criteri e le modalita' di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalita' di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonche' le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicita' del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026, d'intesa con la Conferenza Stato citta' e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 30 novembre 2026. 4. La compartecipazione di cui al comma 1 sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Il gettito dell'imposta sulla responsabilita' civile autoveicoli (RCA) di cui al primo periodo nei territori di cui al comma 1 e' acquisito allo Stato, per l'aliquota pari al 12,5 per cento, a decorrere dai versamenti effettuati dal mese di febbraio 2027. Le province e le citta' metropolitane di cui al comma 1, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, possono aumentare l'aliquota dell'imposta sulla RCA in misura non superiore a 3,5 punti percentuali e il relativo gettito e' attribuito alle medesime province e citta' metropolitane. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita' per il versamento dell'imposta per la quota di spettanza erariale e per l'eventuale maggiorazione di cui al terzo periodo. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2029, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2029, e' disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicita' del gettito dell'IRPEF, potra' procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.802,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l'anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.125,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1.793,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.970,8 milioni di euro per l'anno 2028, 1.999,4 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.028,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2027, 2,6 milioni di euro per l'anno 2028, 41,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 97,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. |
| | Art. 37
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. |
| | Art. 38
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 15, 33, 34 e 36, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 39
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Piantedosi, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Nordio
_______ Avvertenza: Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 4 settembre 2026, si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092. |
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