Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2026, n. 150
Regolamento recante modalita' e criteri di assegnazione del premio al merito denominato «De agri cultura» di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 28 febbraio 2024, n. 24.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 28 febbraio 2024, n. 24, recante «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura» e, in particolare, gli articoli 10 e 11;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 settembre 2025;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Premio al merito denominato «De agri cultura»

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri di assegnazione del premio denominato «De agri cultura», di seguito «premio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 2024, n. 24.
2. Il premio e' conferito annualmente in relazione a ciascuna delle seguenti categorie di merito:
a) innovazione tecnologica in agricoltura e uso di tecniche e di metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema;
b) qualita' del bene, competenza e rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa.
3. Il premio e' costituito da una somma in denaro, stanziata annualmente, da suddividere, in parti uguali, tra i vincitori individuati dalla Commissione di cui all'articolo 5, in relazione alle categorie di cui al comma 2.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 11, della
legge 28 febbraio 2024, n. 24, recante: «Disposizioni per
il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode
dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della
Giornata nazionale dell'agricoltura», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2024:
«Art. 10 (Istituzione del premio "De agri cultura"). -
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito un premio al merito, denominato "De agri
cultura", riconosciuto agli agricoltori che si sono
distinti per aver prodotto beni di elevata qualita' o per
l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in
agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione
integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalita' di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 20.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Il premio di cui al comma 1 e' assegnato, a
decorrere dall'anno 2024, secondo modalita' e criteri
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino
progetti volti alla rivisitazione della cultura
tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al
fine di apportare un contributo efficace all'incremento
della competitivita' del settore agricolo.».
«Art. 11 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, pari a 20.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14
gennaio 1994.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999 - S.O. n. 163.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre
1999 - S.O. n. 167.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 - S.O. n. 30.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003 - S.O. n. 123.
- La legge 1° dicembre 2015, n. 194 recante
«Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre
2015.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 10 della legge 28 febbraio
2024, n. 24 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Destinatari

1. Il premio di cui all'articolo 1 e' assegnato ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 28 febbraio 2024, n. 24, sulla base di progetti avviati nel triennio antecedente all'anno cui si riferisce il premio, gia' realizzati o in fase di realizzazione, relativi a una delle categorie di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento e volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitivita' del settore agricolo.
2. I progetti in fase di realizzazione, all'atto della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, devono risultare realizzati in misura non inferiore all'80 per cento e devono essere ultimati, a pena di esclusione o di revoca del premio ove conferito, entro il termine perentorio previsto nel bando.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 10 della legge 28 febbraio
2024, n. 24 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Requisiti

1. I soggetti di cui all'articolo 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) esercitare l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile o essere imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
b) svolgere almeno una delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 febbraio 2024, n. 24;
c) essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle imprese;
d) essere iscritti all'anagrafe unica delle aziende agricole;
e) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 2135, del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante «Approvazione del
testo del Codice civile», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante «Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della legge 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004:
«Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale). - 1.
Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e'
imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale,
in possesso di conoscenze e competenze professionali ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attivita'
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile,
direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il
cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo
e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta
per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le
pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le
indennita' e le somme percepite per l'espletamento di
cariche pubbliche, ovvero in, associazioni ed altri enti
operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del
reddito globale da lavoro. Nel caso delle societa' di
persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di
lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in
presenza dei requisiti di conoscenze e competenze
professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo
periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica
di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento
dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa'
di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella
societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze
e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e'
idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la
qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per
l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i
requisiti di cui al presente comma sono ridotti al
venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei
requisiti di cui al comma 1. L'accertamento eseguito da una
regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale. E'
fatta salva la facolta' dell'Istituto nazionale di
previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini
previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 476.
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali,
anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori
agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale
oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita'
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un
socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la
qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b);
c) nel caso di societa' di capitali o cooperative,
quando almeno un amministratore che sia anche socio per le
societa' cooperative, sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo
professionale puo' essere apportata da parte
dell'amministratore ad una sola societa'.
4. All'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni
tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in
qualita' di imprenditore agricolo professionale determina
la decadenza dalle agevolazioni medesime.
5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita'
svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di
capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come
redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini
del presente articolo, e consentono l'iscrizione del
soggetto interessato nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, anche ove socio di societa' di persone o
cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali,
deve iscriversi nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di
cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3
aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore
agricolo professionale si applicano anche ai soggetti
persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza
di riconoscimento della qualifica alla Regione competente
che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano
iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro
ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza
di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle
regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso
dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la
decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e
l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di
comunicazione delle informazioni relative al possesso dei
requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione
vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si
intende riferito all'imprenditore agricolo professionale,
come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata
legge 28 febbraio 2024, n. 24:
«Art. 2 (Agricoltore custode dell'ambiente e del
territorio). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla
legge 1° dicembre 2015, n. 194, sono agricoltori custodi
dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli,
singoli o associati, che esercitano l'attivita' agricola ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonche' le
societa' cooperative del settore agricolo e forestale, che
si occupano di una o piu' delle seguenti attivita':
a) manutenzione del territorio attraverso attivita'
di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario,
montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonche'
cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico
e difesa del suolo e della vegetazione da avversita'
atmosferiche e incendi boschivi;
b) custodia della biodiversita' rurale intesa come
conservazione e valorizzazione delle varieta' colturali
locali;
c) allevamento di razze animali e coltivazione di
varieta' vegetali locali;
d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e
arboree monumentali;
e) contrasto all'abbandono delle attivita' agricole,
al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
f) contrasto alla perdita di biodiversita' attraverso
la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi,
delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione
di piante erbacee di varieta' a comprovato potenziale
nettarifero e pollinifero.».
 
Art. 4

Bando «De agri cultura» e presentazione delle istanze

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale predispone, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'annualita' cui si riferisce il premio, un avviso pubblico, denominato «Bando De agri cultura», di seguito «bando», destinato ai soggetti di cui all'articolo 2, i quali, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare apposita istanza, corredata del progetto di cui all'articolo 2 e della documentazione individuata nel bando stesso. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. L'istanza, da redigere secondo il modello allegato al bando, deve essere trasmessa unitamente al progetto e alla documentazione, a pena di esclusione, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel bando, entro il termine perentorio ivi previsto.
3. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il bando di cui al comma 1 riguarda gli anni 2024, 2025 e 2026.
 
Art. 5

Commissione per la valutazione delle istanze e dei progetti

1. Dopo la scadenza dei termini di presentazione delle istanze, fissata dal bando di cui all'articolo 4, con decreto del Segretario generale e' nominata la Commissione per la valutazione delle stesse, di seguito «Commissione».
2. La Commissione e' cosi' composta:
a) il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero un suo delegato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;
b) un secondo rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. La Commissione esamina le istanze presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 secondo l'ordine cronologico di arrivo e verifica la conformita' della documentazione trasmessa alle disposizioni del presente regolamento e al bando.
4. La Commissione procede alla valutazione dei progetti presentati dai candidati risultati idonei a seguito delle verifiche di cui al comma 3.
5. La Commissione individua i vincitori delle due categorie del premio di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sulla base della valutazione dei progetti effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 6 e il presidente della Commissione ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale ai fini del conferimento del premio stesso.
6. La Commissione puo' riservarsi di non assegnare il premio qualora la qualita' dei progetti presentati sia giudicata inadeguata rispetto alle finalita' del premio stesso.
7. La Commissione si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Ai componenti della Commissione, nonche' ai componenti della segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 7, non e' corrisposto alcun emolumento, gettone o indennita', comunque denominata.
 
Art. 6

Criteri per la valutazione dei progetti

1. Per il premio riguardante la categoria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i criteri per la valutazione dei progetti sono i seguenti:
a) impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura che consentono la riduzione del consumo di acqua ai fini irrigui e il mantenimento degli equilibri idromorfologici;
b) riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti, fitosanitari e sostanze chimiche;
c) apporto migliorativo della pratica colturale all'ambiente, all'ecosistema e alla biodiversita';
d) utilizzo di tecniche di produzione che realizzino il migliore rapporto tra gli obiettivi e i costi di realizzazione.
2. Per il premio riguardante la categoria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), i criteri per la valutazione dei progetti sono i seguenti:
a) produzione di prodotti biologici, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta;
b) produzione di prodotti ottenuti con metodi di lavorazione riconosciuti dal Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI), nonche' prodotti del capitale territoriale che incrementino la biodiversita'.
3. La Commissione valuta, in relazione ai progetti gia' realizzati, gli effetti prodotti dagli stessi e, per i progetti ancora in fase di realizzazione, la durata prevista di definizione, la possibilita' concreta di realizzazione nei termini indicati e gli effetti che siano in grado di conseguire, fermo restando l'obbligo di presentazione, a pena di esclusione o di revoca del premio ove conferito, da parte dell'eventuale vincitore, secondo le modalita' stabilite nel bando, di una relazione dettagliata sulla compiuta realizzazione del progetto da inviare all'indirizzo di posta elettronica indicato nel bando e nei termini ivi previsti.
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Il premio e' corrisposto a valere sulle disponibilita' finanziarie del capitolo 180 - Somme destinate al finanziamento del premio al merito denominato «De agri cultura» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - centro di responsabilita' 1 «Segretariato generale» - per l'anno finanziario 2024 e dei pertinenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 giugno 2026

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
Mantovano
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2174