| Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 2026, n. 150 |
| Regolamento recante modalita' e criteri di assegnazione del premio al merito denominato «De agri cultura» di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 28 febbraio 2024, n. 24. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Vista la legge 28 febbraio 2024, n. 24, recante «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura» e, in particolare, gli articoli 10 e 11; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 settembre 2025;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Premio al merito denominato «De agri cultura»
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri di assegnazione del premio denominato «De agri cultura», di seguito «premio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 2024, n. 24. 2. Il premio e' conferito annualmente in relazione a ciascuna delle seguenti categorie di merito: a) innovazione tecnologica in agricoltura e uso di tecniche e di metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema; b) qualita' del bene, competenza e rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa. 3. Il premio e' costituito da una somma in denaro, stanziata annualmente, da suddividere, in parti uguali, tra i vincitori individuati dalla Commissione di cui all'articolo 5, in relazione alle categorie di cui al comma 2.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - S.O. n. 86: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo degli articoli 10 e 11, della legge 28 febbraio 2024, n. 24, recante: «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2024: «Art. 10 (Istituzione del premio "De agri cultura"). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un premio al merito, denominato "De agri cultura", riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualita' o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 2. Il premio di cui al comma 1 e' assegnato, a decorrere dall'anno 2024, secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitivita' del settore agricolo.». «Art. 11 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 - S.O. n. 163. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1999 - S.O. n. 167. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 - S.O. n. 30. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - S.O. n. 123. - La legge 1° dicembre 2015, n. 194 recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2015.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 2024, n. 24 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2
Destinatari
1. Il premio di cui all'articolo 1 e' assegnato ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 28 febbraio 2024, n. 24, sulla base di progetti avviati nel triennio antecedente all'anno cui si riferisce il premio, gia' realizzati o in fase di realizzazione, relativi a una delle categorie di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento e volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitivita' del settore agricolo. 2. I progetti in fase di realizzazione, all'atto della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, devono risultare realizzati in misura non inferiore all'80 per cento e devono essere ultimati, a pena di esclusione o di revoca del premio ove conferito, entro il termine perentorio previsto nel bando.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 2024, n. 24 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 3
Requisiti
1. I soggetti di cui all'articolo 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) esercitare l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile o essere imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; b) svolgere almeno una delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 febbraio 2024, n. 24; c) essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle imprese; d) essere iscritti all'anagrafe unica delle aziende agricole; e) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 2135, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante «Approvazione del testo del Codice civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942: «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004: «Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennita' e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. 2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale. E' fatta salva la facolta' dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. 3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b); c) nel caso di societa' di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le societa' cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo' essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola societa'. 4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime. 5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita' svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. 5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di societa' di persone o cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142. 5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP. 5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo. 5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 28 febbraio 2024, n. 24: «Art. 2 (Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonche' le societa' cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o piu' delle seguenti attivita': a) manutenzione del territorio attraverso attivita' di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonche' cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita' atmosferiche e incendi boschivi; b) custodia della biodiversita' rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta' colturali locali; c) allevamento di razze animali e coltivazione di varieta' vegetali locali; d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; e) contrasto all'abbandono delle attivita' agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; f) contrasto alla perdita di biodiversita' attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta' a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.». |
| | Art. 4
Bando «De agri cultura» e presentazione delle istanze
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale predispone, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'annualita' cui si riferisce il premio, un avviso pubblico, denominato «Bando De agri cultura», di seguito «bando», destinato ai soggetti di cui all'articolo 2, i quali, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare apposita istanza, corredata del progetto di cui all'articolo 2 e della documentazione individuata nel bando stesso. Il bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. L'istanza, da redigere secondo il modello allegato al bando, deve essere trasmessa unitamente al progetto e alla documentazione, a pena di esclusione, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel bando, entro il termine perentorio ivi previsto. 3. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il bando di cui al comma 1 riguarda gli anni 2024, 2025 e 2026. |
| | Art. 5
Commissione per la valutazione delle istanze e dei progetti
1. Dopo la scadenza dei termini di presentazione delle istanze, fissata dal bando di cui all'articolo 4, con decreto del Segretario generale e' nominata la Commissione per la valutazione delle stesse, di seguito «Commissione». 2. La Commissione e' cosi' composta: a) il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero un suo delegato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente; b) un secondo rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; d) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 3. La Commissione esamina le istanze presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 secondo l'ordine cronologico di arrivo e verifica la conformita' della documentazione trasmessa alle disposizioni del presente regolamento e al bando. 4. La Commissione procede alla valutazione dei progetti presentati dai candidati risultati idonei a seguito delle verifiche di cui al comma 3. 5. La Commissione individua i vincitori delle due categorie del premio di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sulla base della valutazione dei progetti effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 6 e il presidente della Commissione ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale ai fini del conferimento del premio stesso. 6. La Commissione puo' riservarsi di non assegnare il premio qualora la qualita' dei progetti presentati sia giudicata inadeguata rispetto alle finalita' del premio stesso. 7. La Commissione si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 8. Ai componenti della Commissione, nonche' ai componenti della segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 7, non e' corrisposto alcun emolumento, gettone o indennita', comunque denominata. |
| | Art. 6
Criteri per la valutazione dei progetti
1. Per il premio riguardante la categoria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i criteri per la valutazione dei progetti sono i seguenti: a) impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura che consentono la riduzione del consumo di acqua ai fini irrigui e il mantenimento degli equilibri idromorfologici; b) riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti, fitosanitari e sostanze chimiche; c) apporto migliorativo della pratica colturale all'ambiente, all'ecosistema e alla biodiversita'; d) utilizzo di tecniche di produzione che realizzino il migliore rapporto tra gli obiettivi e i costi di realizzazione. 2. Per il premio riguardante la categoria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), i criteri per la valutazione dei progetti sono i seguenti: a) produzione di prodotti biologici, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta; b) produzione di prodotti ottenuti con metodi di lavorazione riconosciuti dal Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI), nonche' prodotti del capitale territoriale che incrementino la biodiversita'. 3. La Commissione valuta, in relazione ai progetti gia' realizzati, gli effetti prodotti dagli stessi e, per i progetti ancora in fase di realizzazione, la durata prevista di definizione, la possibilita' concreta di realizzazione nei termini indicati e gli effetti che siano in grado di conseguire, fermo restando l'obbligo di presentazione, a pena di esclusione o di revoca del premio ove conferito, da parte dell'eventuale vincitore, secondo le modalita' stabilite nel bando, di una relazione dettagliata sulla compiuta realizzazione del progetto da inviare all'indirizzo di posta elettronica indicato nel bando e nei termini ivi previsti. |
| | Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Il premio e' corrisposto a valere sulle disponibilita' finanziarie del capitolo 180 - Somme destinate al finanziamento del premio al merito denominato «De agri cultura» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - centro di responsabilita' 1 «Segretariato generale» - per l'anno finanziario 2024 e dei pertinenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 giugno 2026
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Mantovano Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2174 |
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