| Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA |
| ORDINANZA 10 agosto 2026 |
| Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 7/2026). |
|
|
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, recante la nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana, incarico da ultimo rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2026; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4/2026 del 1° luglio 2026, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», e in particolare l'art. 3, comma 4, l'art. 4, comma 18, e l'art. 16, comma 1; Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e la necessita' di assicurare una gestione unitaria del sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna, tenendo conto della continuita' ecologica dell'appennino; Considerata la necessita' di differenziare le attivita' di sorveglianza, ricerca e rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza in relazione al rischio epidemiologico, alle caratteristiche territoriali e alla stagionalita' del suddetto sub-cluster; Ritenuto pertanto di dover adottare un «Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana (PSA) nel sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna», predisposto quale strumento applicativo dell'ordinanza n. 4/2026 limitatamente al sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna; Sentite le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e preso atto della valutazione del presente documento effettuata dal Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) e dal Gruppo operativo degli esperti;
Dispone:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. E' adottato il «Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana (PSA) nel sub-cluster Toscana ed Emilia-Romagna», di seguito Piano, allegato alla presente ordinanza e della quale costituisce parte integrante. 2. Il Piano si applica nei territori delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna individuati nello stesso e definisce le modalita' operative specifiche per la sorveglianza epidemiologica, la ricerca e rimozione delle carcasse, il depopolamento dei cinghiali selvatici e il rafforzamento della biosicurezza negli allevamenti suini. 3. Le disposizioni del Piano integrano e attuano l'ordinanza n. 4/2026. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza e dal Piano, restano ferme le disposizioni dell'ordinanza n. 4/2026 e dei relativi allegati. |
| | Allegato Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel subcluster Toscana ed Emilia-Romagna
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Strategie specifiche di intervento
1. Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna programmano le attivita' di cui al Piano secondo l'articolazione territoriale e temporale prevista dallo stesso Piano, sulla base della classificazione delle unita' di gestione del cinghiale (UDG), della sensibilita' della sorveglianza, della presenza di positivita' recenti e del rischio di dispersione della popolazione di cinghiali. 2. Nella Zona A, corrispondente alla zona di circolazione virale e alla Zona di controllo dell'espansione virale (CEV), restano prioritarie la ricerca e la rimozione delle carcasse, il prelievo selettivo e il trappolaggio. Il depopolamento in forma collettiva, con tre cani massimo e senza limiti di persone, e' autorizzato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 4/2026 esclusivamente nelle UDG con sensibilita' della sorveglianza elevata. Nelle restanti UDG, oltre a quanto indicato nell'ordinanza n. 4/2026, sono effettuati interventi collettivi mirati e supervisionati in aree specifiche individuate dal Commissario straordinario alla PSA (nazionale) e nei periodi ritenuti compatibili con il quadro epidemiologico. In deroga al comma 1, art. 4 dell'ordinanza n. 4/2026, nella zona di restrizione 2 non ricadente nella zona CEV, e' possibile effettuare il depopolamento con tre cani senza limiti di persone. Il depopolamento selettivo alla specie cinghiale puo' essere autorizzato anche durante le attivita' di caccia selettiva alle altre specie. 3. Nella Zona B, corrispondente alla zona di restrizione I e ai corridoi ecologici posti ai limiti della zona di restrizione II, le porzioni di UDG ricadenti nella zona di restrizione I possono essere interessate da interventi collettivi con tre cani massimo e senza limiti di persone, in deroga ai limiti numerici stabiliti dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 4/2026. In base alla sensibilita' della sorveglianza sara' possibile derogare anche al limite numerico dei cani. Nelle porzioni di UDG che ricadono a sud dell'autostrada A11 Firenze - Viareggio, in cui sono stati effettuati interventi di chiusura dei varchi autostradali, e' possibile effettuare il depopolamento senza limiti di cani e persone come indicato nel Piano allegato. Quando un'UDG con sensibilita' della sorveglianza alta ricade in zona di restrizione 1 e in parte anche in una porzione di Zona CEV o zona di restrizione 2, gli operatori abilitati possono svolgere attivita' di controllo in entrambe le zone senza adempiere a quanto previsto nell'allegato 1 della ordinanza n. 4/2026 nella sezione 'Operatori' in riferimento all'autocertificazione, ferma restando l'applicazione delle altre misure di biosicurezza e l'uso dedicato di mezzi e cani per ciascuna zona di restrizione. 4. Nella Zona C, corrispondente alla zona di protezione delle produzioni suinicole e alle aree indenni, le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna assicurano la riduzione preventiva della densita' del cinghiale in accordo all'art. 5 dell'ordinanza n. 4/2026, il rafforzamento della sorveglianza e della biosicurezza negli stabilimenti e il raggiungimento dei target di prelievo. 5. Tutte le attivita' di controllo faunistico, cattura, trasporto, campionamento e gestione delle carcasse sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'ordinanza n. 4/2026. 6. Tali disposizioni si applicano anche alle aree protette ai sensi dell'art. 19 e 19-ter della legge n. 157/1992, ATC, CA e istituti faunistici privati ricadenti nelle rispettive zone. |
| | Art. 3
Task Force controlli di biosicurezza negli allevamenti suini
1. Al fine di rafforzare l'efficacia, l'omogeneita' e la qualita' dei controlli ufficiali in materia di biosicurezza negli allevamenti suini, e' istituita una Task Force per ciascuna regione, dedicata al supporto dei servizi veterinari delle Aziende USL nelle attivita' di verifica delle misure di biosicurezza previste dalla normativa vigente. 2. La Task Force e' costituita da un minimo di 5 a un massimo di 8 dirigenti veterinari delle Aziende USL, individuati dalle regioni e dal Commissario straordinario regionale, ove sia stato nominato, sulla base di comprovata esperienza professionale, competenze specifiche in materia di sanita' animale e biosicurezza degli allevamenti, nonche' della disponibilita' allo svolgimento delle attivita' programmate. La Task Force non si sostituisce ai servizi veterinari territorialmente competenti, che mantengono integralmente le funzioni istituzionali e le responsabilita' connesse all'attivita' di controllo ufficiale. Essa e' coordinata dalle regioni e dal Commissario straordinario regionale, ove sia stato nominato, ed opera esclusivamente in affiancamento ai servizi veterinari locali, fornendo supporto tecnico-operativo nelle attivita' ispettive presso gli allevamenti suini e contribuendo all'uniforme interpretazione e applicazione della normativa vigente. 3. Prima dell'avvio delle attivita' operative, i componenti della Task Force partecipano a uno specifico percorso formativo intensivo, della durata di una giornata, da svolgersi esclusivamente in presenza entro il mese di agosto 2026. L'attivita' formativa e' coordinata dalla struttura del Commissario straordinario alla PSA (nazionale) o dal Commissario straordinario regionale, ove sia stato nominato, con il contributo dei Carabinieri NAS di Cremona e di un dirigente veterinario esperto del sistema ClassyFarm. Il percorso formativo ha carattere pratico-operativo ed e' finalizzato a garantire l'uniformita' delle procedure di controllo. Esso riguarda, in particolare: a) l'analisi dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante misure di biosicurezza negli allevamenti suini, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con particolare riferimento alle misure di biosicurezza rafforzata applicabili nelle zone di restrizione per la prevenzione e il controllo della Peste suina africana; b) la definizione di criteri uniformi per la verifica e la valutazione delle misure di biosicurezza nel corso dei controlli ufficiali; c) la gestione delle non conformita' e l'applicazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi ai sensi del decreto legislativo n. 136/2022 e delle ordinanze del Commissario straordinario alla PSA (nazionale); d) le modalita' di compilazione degli atti ispettivi, delle prescrizioni, dei verbali e della documentazione correlata; e) l'analisi di casi pratici ed esercitazioni finalizzate all'uniformita' dell'approccio ispettivo e decisionale. Al termine del percorso formativo e' effettuata una verifica finale dell'apprendimento, finalizzata ad accertare la corretta comprensione e l'omogenea applicazione delle procedure operative condivise. 4. La Task Force opera secondo una programmazione definita dalle regioni e dal Commissario straordinario regionale, ove sia stato nominato, d'intesa con i servizi veterinari delle Aziende USL e sulla base delle priorita' regionali e delle esigenze operative individuate con la struttura del Commissario straordinario alla PSA (nazionale). 5. Le attivita' della Task Force sono svolte mediante controlli congiunti presso gli allevamenti suini individuati in base al livello di rischio, alle priorita' territoriali, alle criticita' emerse e alle esigenze di rafforzamento delle misure di biosicurezza. Le verifiche sono effettuate in affiancamento ai servizi veterinari territorialmente competenti, garantendo il trasferimento di competenze ove necessario, l'armonizzazione delle modalita' ispettive e il consolidamento delle buone pratiche operative. 6. Al termine di ciascun ciclo di controlli, la Task Force predispone un report di sintesi contenente almeno: a) il numero degli allevamenti verificati; b) la tipologia degli allevamenti controllati; c) le principali non conformita' riscontrate; d) i provvedimenti adottati dai servizi veterinari territorialmente competenti; e) le prescrizioni impartite e i relativi tempi di adeguamento; f) gli eventuali elementi di criticita' sistemica emersi nel corso delle attivita' ispettive; g) le proposte operative per orientare i successivi interventi di controllo. 7. La reportistica di cui al comma 6 e' trasmessa alle regioni, al Commissario straordinario regionale, ove sia stato nominato, e alla struttura del Commissario straordinario alla PSA (nazionale), al fine di monitorare l'evoluzione del livello di biosicurezza degli allevamenti, individuare tempestivamente eventuali criticita' ricorrenti e programmare le successive attivita' di verifica. |
| | Art. 4
Attuazione e coordinamento
1. Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna assicurano l'attuazione coordinata del Piano per il tramite del Commissario straordinario regionale, ove sia stato nominato, dei servizi regionali competenti in materia di sanita' animale e gestione faunistica, degli osservatori epidemiologici, delle rispettive autorita' competenti locali, delle polizie regionali e provinciali, degli enti gestori delle aree protette e degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente. 2. La classificazione operativa delle UDG e la programmazione degli interventi sono definite sulla base dei dati epidemiologici e di sorveglianza disponibili e sono aggiornate in modo coordinato tra le due regioni. Le attivita' che prevedono le deroghe di cui all'art. 2 sono attuate nell'ambito di programmi regionali trasmessi preventivamente al Commissario straordinario alla PSA (nazionale). 3. Eventuali disposizioni regionali di dettaglio devono essere coerenti con il Piano e sono adottate nel rispetto dell'art. 16, commi 2 e 3 dell'ordinanza n. 4/2026. Ogni ulteriore deroga o variazione sostanziale delle modalita' operative e' subordinata al preventivo parere favorevole del Commissario straordinario alla PSA (nazionale). |
| | Art. 5
Monitoraggio e aggiornamento
1. Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna assicurano il monitoraggio mensile dell'attuazione del Piano, utilizzando gli indicatori in esso previsti e garantendo la tempestiva registrazione e georeferenziazione dei dati nei sistemi informativi veterinari e faunistici. 2. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati per la riclassificazione delle UDG, la rimodulazione delle attivita' e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sorveglianza, rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza. |
| | Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita' sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonche' con le eventuali ulteriori risorse destinate al controllo e all'eradicazione della peste suina africana. |
| | Art. 7
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza si applica dalla data di emanazione e cessa di produrre effetti alla scadenza dell'ordinanza n. 4/2026. 2. La presente ordinanza e' comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e alle altre amministrazioni interessate ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2026
Il Commissario straordinario: Filippini |
| |
|
|