Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 3 agosto 2026
Scioglimento di varie societa' cooperative senza nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
Servizi di vigilanza

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;
Visto l'art. 223-septiesdecies afferente «Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie»;
Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri data 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;
Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;
Visto l'unito elenco, elaborato sulla base degli accertamenti effettuati, in cui sono state selezionate le societa' cooperative nei cui confronti e' stata accertata la sussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., legittimanti lo scioglimento dell'ente per atto d'autorita', senza nomina del commissario liquidatore, non avendo le societa' stesse depositato tempestivamente, da oltre cinque anni, i propri bilanci d'esercizio e non essendo le medesime titolari di cespiti immobiliari o mobiliari iscritti a pubblici registri;
Verificata, mediante utilizzo della piattaforma digitale nazionale dati (PDND) con cui l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile la relativa banca dati catastale, l'assenza di valori patrimoniali immobiliari, per ognuna delle cooperative inserite nell'unito elenco, cosi' come disposto dal citato art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.;
Tenuto conto degli esiti di ulteriori verifiche effettuate sulla banca dati INFOCAMERE e delle relative risultanze istruttorie;
Ritenuto che, pertanto, le societa' cooperative indicate nell'unito elenco siano suscettibili di scioglimento per atto d'autorita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-septiesdecies afferente le «Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie»;
Richiamate le finalita' e le motivazioni descritte in premessa quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 223-septiesdecies, riguardante le «Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie», e' disposto lo scioglimento, per atto d'autorita' e senza nomina del commissario liquidatore, delle societa' cooperative indicate nell'unito elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
 
Elenco cooperative da sciogliere per atto d'autorita' senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223-septiesdecies
Disp.Att.C.C.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

E' disposta, altresi', la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

I creditori o gli altri interessati ai sensi del citato art. 223-septiesdecies disp. att. c.c. possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presentare formale e motivata domanda a questa autorita', intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.
Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale - Lazio di Roma nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2026

Il direttore generale: Donato