| Gazzetta n. 184 del 10 agosto 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| DECRETO 26 maggio 2026, n. 146 |
| Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione elettrica su unita' da diporto e relativi motori di propulsione. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e); Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 4; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 92; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 novembre 2016, recante disposizioni per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformita' secondo il decreto legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; Considerata l'entrata in vigore della norma UNI EN ISO 16315:2016 - Unita' di piccole dimensioni - Sistema di propulsione elettrica; Acquisito il concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy, espresso con nota n. 4220 del 25 febbraio 2025; Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, espresso con nota n. 11442 del 20 gennaio 2026; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 14 gennaio 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 4165 del 5 febbraio 2026 e successiva nota n. 11006 del 2 aprile 2026;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i sistemi finalizzati ad assicurare la propulsione elettrica sulle unita' da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214 del 12 settembre 1998: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 recante: «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2015: «Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o piu' decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie: a) regime amministrativo e navigazione delle unita' da diporto, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; b) attivita' di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimita' della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, anche in relazione alle attivita' che si svolgono nelle medesime acque, con particolare riferimento all'attivita' subacquea; c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravita' e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonche' alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettivita' degli istituti sanzionatori; d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica; e) procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unita' da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 recante: «Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2016, n. 7: «Art. 19-bis (Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi). - 1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato, e' conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4. 2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della conformita' del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unita' da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo. 3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo. 4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione alle specificita' dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina: a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale; b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto; c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di cui al comma 2; d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema di qualita' approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali; e) le modalita' con cui l'organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualita' dell'impresa installatrice; f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia; g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unita' da diporto e dei relativi motori di propulsione gia' immessi sul mercato; h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonche' l'istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli; i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici; l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).». - Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018. - Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022 e' convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. - Si riporta il testo dell'articolo 92 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008: «Art. 92 (Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative). - 1. Per il rilascio della certificazione di conformita' dei natanti e delle imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico notificato, in conformita' al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 per quanto attiene alla certificazione CE. 2. Per il rilascio della certificazione di conformita' dei sistemi di alimentazione e dei relativi motori dei natanti e delle imbarcazioni da diporto gia' immessi sul mercato, alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. 3. Per il rilascio della certificazione di conformita' delle navi da diporto alimentate con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.». - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 novembre 2016 reca disposizioni per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformita' secondo il decreto legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad attivita' sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua; b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione; c) natante da diporto: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d'acqua; d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno; e) unita' da diporto costruita per uso personale: un'unita' da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale; f) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione; g) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto, o che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore; h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto: una trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l'unita' da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dal presente decreto; i) mezzo di propulsione: il metodo con cui e' assicurata la propulsione dell'unita' da diporto; l) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili; m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata; n messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; o) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione europea; p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione europea di un prodotto oggetto del presente decreto da parte del suo utilizzatore finale; q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio; r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; s) importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un paese terzo; t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea, nel quadro di un'attivita' non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio; u) distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto; v) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; aa) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico organismo autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento; cc) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto relative ad un prodotto siano state rispettate; dd) organismo di valutazione della conformita': un organismo notificato che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale; ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura; gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti adottati dalla competente autorita' per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell'interesse pubblico; hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione; ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.». |
| | Allegato I (Articolo 3, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) impresa installatrice: impresa di costruzione di unita' da diporto con sistemi di alimentazione elettrici e motori di propulsione elettrici, ovvero che provvede all'installazione dei sistemi di propulsione elettrici; b) norma di riferimento: la norma UNI EN ISO 16315 - Unita' di piccole dimensioni - Sistema di propulsione elettrica e sue successive modifiche ed integrazioni; c) organismo abilitato: un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali ai sensi dei moduli di valutazione descritti negli allegati VII, VIII e XI al decreto legislativo n. 5 del 2016, conforme alle norme UNI ISO 9001; d) organismo di valutazione della conformita': un organismo notificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera dd) del decreto legislativo n. 5 del 2016; e) responsabile tecnico dell'impresa installatrice: persona fisica che, per qualifica, corsi frequentati, esperienza, assume la responsabilita' tecnica della sistemazione a bordo del sistema di propulsione elettrico; f) sistema di propulsione elettrico: catena funzionale di componenti meccanici, elettrici ed elettronici, atta ad assicurare la propulsione delle unita' da diporto per mezzo dell'energia elettrica.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli allegati VII, VIII e XI del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5: «Allegato VII (articolo 14) Modulo D Conformita' basata sulla garanzia della qualita' nel processo di produzione 1. La dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia della qualita' nel processo di produzione e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fabbricazione Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed e' soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4. 3. Sistema qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' per i prodotti interessati a un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta e' presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest'ultimo, - una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non e' stata presentata ad alcun altro organismo notificato, - tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti considerata, - la documentazione relativa al sistema qualita', - la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e copia del certificato d'esame UE per tipo. 3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti al tipo descritto dal certificato d'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. Tutti i criteri, le norme e le disposizioni adottate dal fabbricante vanno documentate in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualita' permette di interpretare in modo coerente programmi, schemi, manuali e memorie riguardanti la qualita'. Essa, in particolare, descrive esaurientemente: - obiettivi di qualita', struttura organizzativa, responsabilita' e poteri gestionali del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti, - tecniche, procedimenti e interventi sistematici applicati al relativo processo produttivo, di controllo e di garanzia della qualita', - esami e prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della loro frequenza, - documenti sulla qualita', come relazioni ispettive e dati di prova e di taratura, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc., e - mezzi impiegati per verificare il raggiungimento del livello di qualita' richiesto da parte del prodotto e il funzionamento efficace del sistema qualita'. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per stabilire se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali prescrizioni in relazione agli elementi dei sistemi di qualita' che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale adottata per recepire le pertinenti norme armonizzate e/o specificazioni tecniche. Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il gruppo di valutazione deve disporre di almeno un membro esperto nella valutazione del prodotto e della tecnologia che lo riguarda e delle prescrizioni dello strumento legislativo che a essi si riferiscono. Il controllo comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, verifica la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto ed effettua esami atti a garantire la conformita' del prodotto a tali norme. La decisione va notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato e a far si' che esso continui a essere adeguato ed efficiente. 3.5. Il fabbricante informa l'organismo notificato, che ha approvato il sistema qualita', di tutte le modifiche cui intende sottoporre il sistema qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualita' modificato possa soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualita', - altri documenti come memorie e dati di prova, tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc. 4.3. L'organismo notificato effettua periodiche ispezioni per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualita' e gli invia una relazione su tali ispezioni. 4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni, l'organismo notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualita'. L'organismo invia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione su di esse. 5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e rispondente alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita' quale prevista nel presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' indica il modello del prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato: - la documentazione di cui al punto 3.1, - le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione, - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica delle omologazioni del sistema qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tali autorita' l'elenco delle omologazioni del sistema qualita' respinte, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle omologazioni del sistema qualita' da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti limitate e, a richiesta, delle omologazioni del sistema qualita' rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.». «Allegato VIII (articolo 14) Modulo E Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del prodotto 1. La conformita' al tipo fondata sulla garanzia della qualita' del prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fabbricazione Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' per i prodotti interessati all'organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - nome e indirizzo del fabbricante e, se la richiesta e' presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest'ultimo, - una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non e' stata presentata ad alcun altro organismo notificato, - tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti considerata, - la documentazione relativa al sistema qualita', e - la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e copia del certificato d'esame UE per tipo. 3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti al tipo descritto dal certificato d'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. Tutti i criteri, le norme e le disposizioni adottate dal fabbricante vanno documentate in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualita' permette di interpretare in modo coerente programmi, schemi, manuali e memorie riguardanti la qualita'. Essa, in particolare, descrive esaurientemente: - obiettivi di qualita', struttura organizzativa, responsabilita' e poteri gestionali del personale direttivo in materia di qualita' dei prodotti, - esami e prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione, - documenti sulla qualita', come relazioni ispettive e dati di prova e di taratura, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc., - mezzi per controllare l'efficacia del funzionamento del sistema qualita'. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per stabilire se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali prescrizioni degli elementi dei sistemi di qualita' che soddisfano le specifiche corrispondenti della norma nazionale adottata per recepire le pertinenti norme armonizzate e/o specificazioni tecniche. Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della qualita', il gruppo di valutazione deve disporre di almeno un membro esperto nella valutazione del prodotto e della tecnologia che lo riguarda e delle prescrizioni dello strumento legislativo che a essi si riferiscono. Il controllo comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare esami atti a garantire la conformita' del prodotto a tali norme. La decisione va notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato e a far si' che esso continui a essere adeguato ed efficiente. 3.5. Il fabbricante informa l'organismo notificato, che ha approvato il sistema qualita', di tutte le modifiche cui intende sottoporre il sistema qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualita' modificato possa soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualita', - altri documenti come memorie e dati di prova, tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc. 4.3. L'organismo notificato effettua periodiche ispezioni per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualita' e gli invia una relazione su tali ispezioni. 4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali occasioni, l'organismo notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualita'. L'organismo invia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione su di esse. 5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e rispondente alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' indica il modello del prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato: - la documentazione di cui al punto 3.1, - le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione, - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ogni organismo notificato informa le proprie autorita' di notifica delle omologazioni del sistema qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tali autorita' l'elenco delle omologazioni del sistema qualita' rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle omologazioni del sistema qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle omologazioni del sistema qualita' rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato. Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.». «Allegato XI (articoli 14 e 23) Modulo H Conformita' basata sulla garanzia qualita' totale 1. La conformita' basata sulla garanzia qualita' totale e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. 2. Fabbricazione Il fabbricante applica un sistema qualita' approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto interessato secondo quanto specificato al punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' per i prodotti interessati all'organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, - la documentazione tecnica, per un modello di ciascuna categoria di prodotti che intende fabbricare. La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: - una descrizione generale del prodotto, - disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei circuiti, ecc., - descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto, - un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate, - risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte, ecc., e - verbali delle prove, - la documentazione relativa al sistema qualita', e - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema qualita' deve consentire un'interpretazione coerente di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Detta documentazione include, in particolare, un'adeguata descrizione: - degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa e delle responsabilita' di gestione relative alla qualita' della progettazione e alla qualita' dei prodotti, - delle specificazioni tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le pertinenti norme armonizzate e/o le specificazioni tecniche, degli strumenti che si intende utilizzare per garantire l'osservanza delle prescrizioni fondamentali del presente decreto che si applicano ai prodotti, - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione, - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo della qualita' e di garanzia qualita' che si intende applicare, - degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli, - della documentazione in materia di qualita', quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc., - dei mezzi di controllo delle modalita' per ottenere la qualita' di progettazione e la qualita' del prodotto richieste e dell'efficace funzionamento del sistema qualita'. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' per determinare se soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2. L'organismo presume la conformita' a tali prescrizioni degli elementi del sistema qualita' conformi alle specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua la norma armonizzata e/o la specifica tecnica pertinente. Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione qualita', il gruppo incaricato della valutazione deve disporre almeno di un esperto nel settore del prodotto interessato e nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione, e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. La valutazione comprende una visita valutativa agli impianti del fabbricante. Il gruppo incaricato della valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, per verificare la capacita' del fabbricante di identificare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami necessari per garantire la conformita' del prodotto a tali prescrizioni. La decisione e' notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La comunicazione deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi modifica prevista di tale sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualita' modificato continua a soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se e' necessaria una nuova valutazione. Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. La sorveglianza e' intesa a garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato. 4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere ai siti di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare: - la documentazione relativa al sistema qualita', - i documenti sulla qualita' previsti dalla sezione del sistema qualita' relativa alla progettazione, ad esempio, risultati di analisi, calcoli, prove, ecc., - i documenti sulla qualita' previsti dalla sezione del sistema qualita' relativa alla fabbricazione, come rapporti ispettivi e dati sulle prove, le tarature, memorie sulla qualificazione del personale interessato, ecc. 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. 4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. Nel corso di tali visite, l'organismo notificato puo', se necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per verificare il corretto funzionamento del sistema qualita'. L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, un rapporto sulle medesime. 5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita' 5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto che risulti conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto la necessaria marcatura di conformita' quale prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificante di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformita' per ogni prodotto e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' identifica il modello di prodotto per cui e' stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Il fabbricante, per almeno dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: - la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, - la documentazione relativa al sistema qualita' di cui al punto 3.1, - le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione, - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' notificanti circa le approvazioni dei sistemi qualita' rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorita' l'elenco delle approvazioni del sistema qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni del sistema qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, delle approvazioni del sistema qualita' da esso rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.». - Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note all'articolo 1. |
| | Art. 3
Impresa installatrice e sistema di qualita'
1. L'impresa installatrice opera in conformita' alle prescrizioni delle norme di riferimento e possiede i seguenti requisiti: a) il suo responsabile tecnico e il suo personale addetto all'installazione degli impianti a propulsione elettrica sono in possesso di una certificazione professionale rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024; b) e' iscritta presso una Camera di commercio da cui risulta l'esercizio dell'attivita' di installazione dei sistemi di propulsione elettrica; c) e' dotata di un sistema approvato di gestione per la qualita' per i prodotti oggetto del presente regolamento, che contiene misure, procedure, istruzioni scritte, criteri, requisiti e disposizioni idonei ad assicurare la conformita' dell'installazione alle specifiche tecniche delle norme di riferimento, nonche' alle indicazioni contenute nel presente regolamento. 2. Ai fini dell'approvazione del proprio sistema di gestione per la qualita' per i prodotti oggetto del presente regolamento, l'impresa installatrice presenta istanza di valutazione a un organismo abilitato. 3. L'impresa installatrice comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli estremi di approvazione del proprio sistema di qualita', da parte dell'organismo abilitato, e l'inizio delle attivita' mediante invio, a mezzo posta elettronica certificata, del modello di cui all'allegato I. Con lo stesso modello e le medesime modalita', l'impresa installatrice comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la cessazione delle proprie attivita', nonche' le eventuali variazioni delle informazioni gia' inviate. 4. Sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito e pubblicato l'elenco delle imprese installatrici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3. 5. L'impresa installatrice informa preventivamente l'organismo abilitato, che ha approvato il sistema di qualita', di qualsiasi modifica che intende apportare al sistema. L'organismo abilitato valuta le modifiche proposte e decide se anche a seguito di queste il sistema possa continuare a soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalle corrispondenti norme di riferimento. Al termine delle valutazioni, l'organismo abilitato comunica all'impresa installatrice la propria decisione corredata dalla motivazione e dell'indicazione degli esiti dell'esame. 6. A fini ispettivi, l'organismo abilitato puo' accedere in qualsiasi momento, nel corso del periodo di validita' della certificazione rilasciata, ai locali di verifica, prova, deposito e installazione dei sistemi di propulsione elettrica e acquisisce, a seguito di richiesta: a) la documentazione tecnica dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 5 del 2016; b) ogni altra documentazione quali rapporti, dati sulle prove e sulle tarature, qualifiche e corsi di formazione e di aggiornamento del personale. 7. In attuazione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 2016, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono accertare in qualsiasi momento, tramite verifiche e controlli, l'applicazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dalle norme di riferimento. Se in esito ai controlli e alle verifiche sono accertate violazioni degli obblighi sussistenti in capo alle imprese installatrici, le amministrazioni vigilanti informano l'organismo abilitato che ha approvato il sistema di gestione per la qualita' aziendale che provvede alla sospensione dell'approvazione del sistema di qualita' dell'impresa installatrice per un periodo commisurato alla gravita' dell'infrazione riscontrata, o alla revoca della stessa.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 39, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a: a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate; b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati; c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente completate; d) componenti elencati all'allegato II se immessi sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo denominati 'componenti'; e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unita' da diporto; f) motori di propulsione installati su o in unita' da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore; g) unita' da diporto oggetto di una trasformazione rilevante. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a: a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione di cui all'allegato II, parte A, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto: 1) unita' da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le unita' a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante; 2) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalo'; 3) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o piu' persone in piedi; 4) tavole da surf; 5) unita' storiche originali e singole riproduzioni di unita' da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante; 6) unita' da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea; 7) unita' da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto; 8) unita' da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero di passeggeri; 9) sommergibili; 10) veicoli a cuscino d'aria; 11) aliscafi; 12) unita' da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas; 13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma; b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto: 1) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti: 1.1) unita' da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante; 1.2) unita' da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea; 1.3) unita' da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3, indipendentemente dal numero dei passeggeri; 1.4) sommergibili; 1.5) veicoli a cuscino d'aria; 1.6) aliscafi; 1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia sulla terraferma; 2) motori originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unita' da diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7); 3) motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto; c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all'allegato II, parte C, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente decreto: 1) tutte le unita' da diporto di cui alla lettera b); 2) unita' da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da diporto. 3. Il fatto che la stessa unita' da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attivita' sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto quando e' immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto.». «Art. 39 (Vigilanza del mercato, controllo e valutazione dei prodotti). - 1. L'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano ai prodotti oggetto del presente decreto. 2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei prodotti e' demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalita' ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed il controllo sui prodotti. Omissis.». |
| | Art. 4
Unita' di nuova costruzione
1. All'atto dell'immissione sul mercato, le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d'acqua di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 5 del 2016, con propulsione elettrica, sono dotate della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nella quale e' indicata anche la norma di riferimento. 2. La documentazione tecnica dell'impianto installato a bordo e' valutata e approvata dall'organismo di valutazione della conformita'. 3. Il manuale del proprietario di cui all'allegato II, parte A, punto 2.5 del decreto legislativo n. 171 del 2005, contiene anche specifiche istruzioni e informazioni sulla sicurezza inerenti al sistema di propulsione elettrico dettate dalla norma di riferimento.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note all'articolo 1. - Si riporta il testo degli allegati II, parte A, punto 2.5, e VIII del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: «Allegato II REQUISITI ESSENZIALI A. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1 Omissis 2.5. Manuale del proprietario Ogni prodotto e' dotato di un manuale del proprietario conformemente all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 8, comma 4. Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi. Omissis.». «Allegato VIII Dichiarazione di conformita' UE N. xxxxx 1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero di serie): 2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante] o dell'importatore privato. 3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto l'esclusiva responsabilita' del fabbricante o dell'importatore privato, o di chiunque immette sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, di chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da diporto non contemplata nel campo di applicazione della direttiva 2013/53/UE in modo da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applicando le procedure previste prima dell'immissione sul mercato o della sua messa in servizio, o chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in servizio dell'unita' da diporto. 4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilita'. Essa puo' comprendere una fotografia, se opportuno). 5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. 6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e' dichiarata la conformita'. 7. Se del caso, l'organismo notificato ... (nome, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato. 8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato 9. Indicazioni complementari: La dichiarazione di conformita' UE include una dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e della persona che adatta un motore conformemente all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, secondo cui: a) se installato in un'unita' da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisfera': 1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico previsti dal presente decreto; 2) i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o 3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda i motori omologati conformemente a tale regolamento. Il motore non deve essere messo in servizio finche' l'unita' da diporto in cui deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente disposizione del presente decreto. Se il motore e' stato immesso sul mercato durante l'ulteriore periodo transitorio di cui all'articolo 46, comma 2, la dichiarazione di conformita' UE ne fa menzione. Firmato a nome e per conto di: (Luogo e data di rilascio) (nome, funzione) (firma).». |
| | Art. 5
Conversione alla propulsione elettrica di prodotti gia' immessi sul mercato
1. Nel caso di conversione alla propulsione elettrica di imbarcazioni da diporto, natanti da diporto o moto d'acqua, l'organismo di valutazione della conformita' accerta il rispetto delle norme di riferimento e che la conversione non ha influito in modo sostanziale sui requisiti essenziali dell'unita' da diporto di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4 della parte A dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005. A tal fine, l'organismo di valutazione della conformita' redige un rapporto tecnico, che evidenzia il mantenimento dei citati requisiti essenziali. 2. Se l'organismo di valutazione della conformita' accerta che la trasformazione ha influito in modo sostanziale su uno dei requisiti essenziali di cui al comma 1, il prodotto e' sottoposto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, alla valutazione post costruzione di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. La suddetta procedura non e' applicabile alle unita' non marcate CE, alle quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 1. 3. L'organismo di valutazione della conformita' mantiene a disposizione delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, tutta la documentazione tecnica inerente all'installazione del sistema di propulsione elettrico per un periodo di dieci anni a far data dall'installazione stessa.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'allegato II, parte A, punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: «Allegato II REQUISITI ESSENZIALI A. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1 Omissis. 3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI 3.1. Struttura La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell'unita' da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione e' prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6. 3.2. Stabilita' e bordo libero L'unita' da diporto ha una stabilita' e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonche' alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. 3.3. Galleggiabilita' L'unita' da diporto e' costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilita' adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. Tutte le unita' da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilita' per restare a galla in posizione rovesciata. Le unita' da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilita' per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione. 3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura Eventuali aperture nello scafo, nel ponte o nei ponti e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unita' da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa. Finestre, oblo', porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonche' alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta. Le tubazioni che attraversano lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili. 3.5. Allagamento Tutte le unita' da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento. Se del caso, particolare attenzione e' riservata: a) ai pozzetti e gavoni, che dovrebbero essere autosvuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unita' da diporto; b) agli impianti di ventilazione; c) all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi. 3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unita' da diporto e' stata progettata e' determinata conformemente alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilita' e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilita' (punto 3.3). 3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto delle categorie di progettazione A e B, nonche' quelli appartenenti alle categorie di progettazione C e D di lunghezza superiore ai 6 metri, sono muniti di uno o piu' alloggiamenti per una o piu' zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle quali l'imbarcazione o natante da diporto e' progettato. L'alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio sono facilmente accessibili in qualsiasi momento. 3.8. Evacuazione Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono muniti di mezzi di evacuazione efficaci in caso di rovesciamento. Se e' previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione rovesciata, esso non compromette la struttura (punto 3.1), la stabilita' (punto 3.2) o la galleggiabilita' (punto 3.3), indipendentemente dal fatto che l'imbarcazione e il natante da diporto si trovi in posizione dritta o rovesciata. Ogni imbarcazione e natante da diporto abitabile e' munito di mezzi di evacuazione efficaci in caso di incendio. 3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unita' da diporto sono munite di uno o piu' attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio. 4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA Il fabbricante provvede affinche' le caratteristiche di manovra dell'unita' da diporto, anche se munita del motore di propulsione piu' potente per il quale l'unita' da diporto e' progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale del motore e' specificata nel manuale del proprietario. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 18, 22 e 32 del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5: «Art. 18 (Procedure della valutazione della conformita' applicabili). - 1. Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1. 2. L'importatore privato applica la procedura di cui all'articolo 22 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformita' per il prodotto in questione. 3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto. 4. Chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 7), applica la procedura di cui all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato del prodotto.». «Art. 22 (Valutazione post costruzione). - 1. La valutazione post-costruzione di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4 e' effettuata come indicato nell'allegato XII. 1-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall'articolo 18, e' prevista, per tali unita' da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.». «Art. 32 (Autorizzazione alla valutazione della conformita' dei prodotti). - 1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 31, comma 2, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed e' subordinata all'esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo ed ha la durata di quattro anni. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validita' dell'autorizzazione, le Amministrazioni competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati e notificati. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvia l'attivita' istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e pianifica gli audit da effettuarsi presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all'articolo 30, per l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario. 3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali amministrazioni vigilanti: a) svolgono le visite di sorveglianza periodica; b) decidono sull'opportunita' di procedere, in ogni momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi; c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 5. 4. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 31, comma 4, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con durata pari a quella del certificato di accreditamento. 5. Nel caso siano poste in essere da parte dell'organismo notificato violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento delle proprie responsabilita', le amministrazioni vigilanti applicano una sanzione modulata in relazione alla gravita' della violazione commessa. La sanzione puo' consistere in: a) richiamo scritto; b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi ad un anno in relazione alla gravita' dell'irregolarita' rilevata; c) revoca dell'autorizzazione. 6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta un motivato provvedimento, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Le Amministrazioni competenti adottano le appropriate misure affinche' le pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a loro disposizione.». |
| | Art. 6
Clausola di mutuo riconoscimento
1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). |
| | Art. 7
Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'adempimento delle attivita' previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 maggio 2026
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2491 |
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