Gazzetta n. 184 del 10 agosto 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 maggio 2026, n. 146
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione elettrica su unita' da diporto e relativi motori di propulsione.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e);
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 4;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto e, in particolare, l'articolo 92;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 novembre 2016, recante disposizioni per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformita' secondo il decreto legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Considerata l'entrata in vigore della norma UNI EN ISO 16315:2016 - Unita' di piccole dimensioni - Sistema di propulsione elettrica;
Acquisito il concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy, espresso con nota n. 4220 del 25 febbraio 2025;
Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, espresso con nota n. 11442 del 20 gennaio 2026;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 14 gennaio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 4165 del 5 febbraio 2026 e successiva nota n. 11006 del 2 aprile 2026;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i sistemi finalizzati ad assicurare la propulsione elettrica sulle unita' da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214 del 12
settembre 1998:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2005, n. 202, S.O.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 7 ottobre 2015, n. 167 recante: «Delega al Governo
per la riforma del codice della nautica da diporto»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre
2015:
«Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della
salute, per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, della giustizia, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico
e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o
piu' decreti legislativi di revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:
a) regime amministrativo e navigazione delle unita'
da diporto, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172;
b) attivita' di controllo in materia di sicurezza
della navigazione da diporto e di prevenzione degli
incidenti in prossimita' della costa con l'obiettivo della
salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque
interne, anche in relazione alle attivita' che si svolgono
nelle medesime acque, con particolare riferimento
all'attivita' subacquea;
c) revisione della disciplina sanzionatoria in
relazione alla gravita' e al pregiudizio arrecato alla
tutela degli interessi pubblici nonche' alla natura del
pericolo derivante da condotte illecite al fine di
garantire comunque l'effettivita' degli istituti
sanzionatori;
d) aggiornamento dei requisiti psicofisici
necessari per il conseguimento della patente nautica;
e) procedure per l'approvazione e l'installazione
di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto
(GPL), metano ed elettrici, su unita' da diporto e relativi
motori di propulsione, di nuova costruzione o gia' immessi
sul mercato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 recante: «Attuazione
della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11
gennaio 2016, n. 7:
«Art. 19-bis (Compartimenti motori e motori
alimentati con combustibili alternativi). - 1. La normativa
tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi
motori di propulsione alimentati con gas di petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su
unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul
mercato, e' conforme alla regola tecnica elaborata nel
rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa,
della normativa internazionale di riferimento, individuata
secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.
2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli
articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della
conformita' del sistema di alimentazione alternativo. Le
imprese che costruiscono unita' da diporto con i sistemi di
alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o
che provvedono alla loro installazione sono responsabili
della loro sistemazione a bordo.
3. I certificati e le dichiarazioni previste per le
operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e
controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1
sono documenti di bordo.
4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione
alle specificita' dei diversi sistemi alternativi di
propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
disciplina:
a) l'individuazione dei criteri della regola
tecnica elaborata nel rispetto della normativa
internazionale;
b) le procedure connesse all'applicazione delle
regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto;
c) i requisiti che deve possedere l'impresa
installatrice di cui al comma 2;
d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice
di un sistema di qualita' approvato da un organismo
notificato e autorizzato ai fini della valutazione della
conformita' dei sistemi di qualita' aziendali;
e) le modalita' con cui l'organismo notificato di
cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di
gestione della qualita' dell'impresa installatrice;
f) procedure per l'immissione in commercio dei
motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle
norme di sicurezza in materia;
g) procedure per la conversione alle alimentazioni
con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto,
metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unita'
da diporto e dei relativi motori di propulsione gia'
immessi sul mercato;
h) le operazioni di controllo periodico sugli
impianti di cui al comma 1, nonche' l'istituzione di una
apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a
tali controlli;
i) le procedure per l'istituzione presso
l'amministrazione competente di un elenco delle imprese
installatrici;
l) l'obbligo per le imprese installatrici di
informare l'amministrazione competente del possesso dei
requisiti di cui alla lettera c).».
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223
recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,
sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre
2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018.
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022 e' convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
- Si riporta il testo dell'articolo 92 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio
2008, n. 146 recante: «Regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre
2008:
«Art. 92 (Compartimenti motori e motori alimentati
con fonti energetiche alternative). - 1. Per il rilascio
della certificazione di conformita' dei natanti e delle
imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con
combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche
con sistema di produzione e di accumulo di energia di
ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico
dell'organismo tecnico notificato, in conformita' al
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 per quanto
attiene alla certificazione CE.
2. Per il rilascio della certificazione di
conformita' dei sistemi di alimentazione e dei relativi
motori dei natanti e delle imbarcazioni da diporto gia'
immessi sul mercato, alimentati con combustibili
alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema
di produzione e di accumulo di energia di ultima
generazione, si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5.
3. Per il rilascio della certificazione di
conformita' delle navi da diporto alimentate con
combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche
con sistema di produzione e di accumulo di energia di
ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico
dell'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
novembre 2016 reca disposizioni per il rilascio e il
mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di
valutazione della conformita' secondo il decreto
legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva 2013/53/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e
che abroga la direttiva 94/25/CE.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad
attivita' sportive o ricreative, classificabile come
imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto
d'acqua;
b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto
con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di
propulsione;
c) natante da diporto: un'unita' da diporto con
lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta
centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di
propulsione e con esclusione delle moto d'acqua;
d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza
dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un
motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come
fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata
da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate
sullo scafo, anziche' al suo interno;
e) unita' da diporto costruita per uso personale:
un'unita' da diporto costruita prevalentemente dal suo
utente futuro per il proprio uso personale;
f) motore di propulsione: qualsiasi motore a
combustione interna, ad accensione comandata o spontanea,
utilizzato direttamente o indirettamente a fini di
propulsione;
g) modifica rilevante del motore: la modifica di un
motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il
superamento dei valori limite di emissione stabiliti
all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171
del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente
decreto, o che determina un aumento superiore al quindici
per cento della potenza nominale del motore;
h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto:
una trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica
il mezzo di propulsione, che comporta una modifica
rilevante del motore o che altera l'unita' da diporto in
misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti
essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente
previsti dal presente decreto;
i) mezzo di propulsione: il metodo con cui e'
assicurata la propulsione dell'unita' da diporto;
l) famiglia di motori: il raggruppamento,
effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro
progettazione, presentano caratteristiche di emissione di
gas di scarico o acustiche simili;
m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo
misurata conformemente alla norma armonizzata;
n messa a disposizione sul mercato: la fornitura di
un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale,
a titolo oneroso o gratuito;
o) immissione sul mercato: la prima messa a
disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione
europea;
p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione
europea di un prodotto oggetto del presente decreto da
parte del suo utilizzatore finale;
q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o
giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o
fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o
marchio;
r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona
fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha
ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la
autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati
compiti;
s) importatore: qualsiasi persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul
mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un
paese terzo;
t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione europea che importa
nell'Unione europea, nel quadro di un'attivita' non
commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al
fine della sua messa in servizio per uso proprio;
u) distributore: qualsiasi persona fisica o
giuridica nella catena di fornitura, diversa dal
fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione
sul mercato un prodotto;
v) operatori economici: il fabbricante, il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il
distributore;
z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale
definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1025/2012;
aa) accreditamento: attestazione da parte di un
organismo nazionale di accreditamento che certifica che un
determinato organismo di valutazione della conformita'
soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove
appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi
quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della
conformita';
bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico
organismo autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento;
cc) valutazione della conformita': la procedura
atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto
relative ad un prodotto siano state rispettate;
dd) organismo di valutazione della conformita': un
organismo notificato che svolge attivita' di valutazione
della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni
e ispezioni;
ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a
ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato
messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a
impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto
nella catena di fornitura;
gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i
provvedimenti adottati dalla competente autorita' per
garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela
dell'interesse pubblico;
hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il
fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione
europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti.».
 
Allegato I (Articolo 3, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) impresa installatrice: impresa di costruzione di unita' da diporto con sistemi di alimentazione elettrici e motori di propulsione elettrici, ovvero che provvede all'installazione dei sistemi di propulsione elettrici;
b) norma di riferimento: la norma UNI EN ISO 16315 - Unita' di piccole dimensioni - Sistema di propulsione elettrica e sue successive modifiche ed integrazioni;
c) organismo abilitato: un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali ai sensi dei moduli di valutazione descritti negli allegati VII, VIII e XI al decreto legislativo n. 5 del 2016, conforme alle norme UNI ISO 9001;
d) organismo di valutazione della conformita': un organismo notificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera dd) del decreto legislativo n. 5 del 2016;
e) responsabile tecnico dell'impresa installatrice: persona fisica che, per qualifica, corsi frequentati, esperienza, assume la responsabilita' tecnica della sistemazione a bordo del sistema di propulsione elettrico;
f) sistema di propulsione elettrico: catena funzionale di componenti meccanici, elettrici ed elettronici, atta ad assicurare la propulsione delle unita' da diporto per mezzo dell'energia elettrica.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli allegati VII, VIII e XI del
citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5:
«Allegato VII (articolo 14)
Modulo D
Conformita' basata sulla garanzia della qualita' nel
processo di produzione
1. La dichiarazione di conformita' basata sulla
garanzia della qualita' nel processo di produzione e' la
parte di una procedura di valutazione della conformita' con
cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti
2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilita', che i prodotti interessati sono conformi
al tipo descritto nel certificato d'esame UE per tipo e
rispondono alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fabbricazione
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di
qualita' per la produzione, l'ispezione del prodotto finale
e la prova dei prodotti interessati, come specificato al
punto 3, ed e' soggetto a sorveglianza come specificato al
punto 4.
3. Sistema qualita'
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di
valutazione del suo sistema qualita' per i prodotti
interessati a un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- nome e indirizzo del fabbricante e, se la
richiesta e' presentata dal rappresentante autorizzato,
anche nome e indirizzo di quest'ultimo,
- una dichiarazione scritta da cui risulti che la
stessa richiesta non e' stata presentata ad alcun altro
organismo notificato,
- tutte le pertinenti informazioni sulla categoria
di prodotti considerata,
- la documentazione relativa al sistema qualita',
- la documentazione tecnica relativa al tipo
omologato e copia del certificato d'esame UE per tipo.
3.2. Il sistema qualita' deve garantire la
conformita' dei prodotti al tipo descritto dal certificato
d'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente
decreto ad essi applicabili.
Tutti i criteri, le norme e le disposizioni adottate
dal fabbricante vanno documentate in modo sistematico e
ordinato sotto forma di note di politica aziendale,
procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa
al sistema qualita' permette di interpretare in modo
coerente programmi, schemi, manuali e memorie riguardanti
la qualita'.
Essa, in particolare, descrive esaurientemente:
- obiettivi di qualita', struttura organizzativa,
responsabilita' e poteri gestionali del personale direttivo
in materia di qualita' dei prodotti,
- tecniche, procedimenti e interventi sistematici
applicati al relativo processo produttivo, di controllo e
di garanzia della qualita',
- esami e prove effettuati prima, durante e dopo la
fabbricazione con indicazione della loro frequenza,
- documenti sulla qualita', come relazioni
ispettive e dati di prova e di taratura, memorie sulla
qualificazione del personale interessato, ecc., e
- mezzi impiegati per verificare il raggiungimento
del livello di qualita' richiesto da parte del prodotto e
il funzionamento efficace del sistema qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema
qualita' per stabilire se soddisfa le prescrizioni di cui
al punto 3.2.
Esso presume la conformita' a tali prescrizioni in
relazione agli elementi dei sistemi di qualita' che
soddisfano le specifiche corrispondenti della norma
nazionale adottata per recepire le pertinenti norme
armonizzate e/o specificazioni tecniche.
Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della
qualita', il gruppo di valutazione deve disporre di almeno
un membro esperto nella valutazione del prodotto e della
tecnologia che lo riguarda e delle prescrizioni dello
strumento legislativo che a essi si riferiscono.
Il controllo comprende una visita di valutazione agli
impianti del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina
la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto
trattino, verifica la capacita' del fabbricante di
individuare le prescrizioni applicabili del presente
decreto ed effettua esami atti a garantire la conformita'
del prodotto a tali norme.
La decisione va notificata al fabbricante. La
notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la
motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli
obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato e a far
si' che esso continui a essere adeguato ed efficiente.
3.5. Il fabbricante informa l'organismo notificato,
che ha approvato il sistema qualita', di tutte le modifiche
cui intende sottoporre il sistema qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e
decide se il sistema qualita' modificato possa soddisfare
le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una
nuova valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al
fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni
dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita'
dell'organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il
fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal
sistema qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato
l'accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile
informazione, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualita',
- altri documenti come memorie e dati di prova,
tarature, memorie sulla qualificazione del personale
interessato, ecc.
4.3. L'organismo notificato effettua periodiche
ispezioni per assicurarsi che il fabbricante mantenga e
applichi il sistema qualita' e gli invia una relazione su
tali ispezioni.
4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare
visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali
occasioni, l'organismo notificato puo' effettuare, o far
effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto
funzionamento del sistema qualita'.
L'organismo invia al fabbricante una relazione sulla
visita e, se sono state effettuate prove, una relazione su
di esse.
5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di
conformita'
5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo
descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e
rispondente alle prescrizioni del presente decreto ad esso
applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura
di conformita' quale prevista nel presente decreto e, sotto
la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al
punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta
di conformita' per ogni prodotto e la tiene a disposizione
delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui
il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione
di conformita' indica il modello del prodotto per cui e'
stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante tiene a disposizione delle
autorita' nazionali, per almeno dieci anni dalla data in
cui il prodotto e' stato immesso sul mercato:
- la documentazione di cui al punto 3.1,
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa
approvazione,
- le decisioni e le relazioni dell'organismo
notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ogni organismo notificato informa le proprie
autorita' di notifica delle omologazioni del sistema
qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su
richiesta, rende disponibile a tali autorita' l'elenco
delle omologazioni del sistema qualita' respinte, sospese o
altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi
notificati delle omologazioni del sistema qualita' da esso
rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti limitate e, a
richiesta, delle omologazioni del sistema qualita'
rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti
3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo
rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto
la sua responsabilita', purche' siano specificati nel
mandato.».
«Allegato VIII (articolo 14)
Modulo E
Conformita' al tipo basata sulla garanzia della
qualita' del prodotto
1. La conformita' al tipo fondata sulla garanzia
della qualita' del prodotto e' la parte di una procedura di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce
e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i
prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel
certificato d'esame UE per tipo e rispondono alle
prescrizioni del presente decreto.
2. Fabbricazione
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di
qualita' per l'ispezione del prodotto finale e la prova dei
prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed e'
soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema qualita'
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di
valutazione del suo sistema qualita' per i prodotti
interessati all'organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- nome e indirizzo del fabbricante e, se la
richiesta e' presentata dal rappresentante autorizzato,
anche nome e indirizzo di quest'ultimo,
- una dichiarazione scritta da cui risulti che la
stessa richiesta non e' stata presentata ad alcun altro
organismo notificato,
- tutte le pertinenti informazioni sulla categoria
di prodotti considerata,
- la documentazione relativa al sistema qualita', e
- la documentazione tecnica relativa al tipo
omologato e copia del certificato d'esame UE per tipo.
3.2. Il sistema qualita' deve garantire la
conformita' dei prodotti al tipo descritto dal certificato
d'esame UE per tipo e alle prescrizioni del presente
decreto ad essi applicabili.
Tutti i criteri, le norme e le disposizioni adottate
dal fabbricante vanno documentate in modo sistematico e
ordinato sotto forma di note di politica aziendale,
procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa
al sistema qualita' permette di interpretare in modo
coerente programmi, schemi, manuali e memorie riguardanti
la qualita'.
Essa, in particolare, descrive esaurientemente:
- obiettivi di qualita', struttura organizzativa,
responsabilita' e poteri gestionali del personale direttivo
in materia di qualita' dei prodotti,
- esami e prove che saranno effettuati dopo la
fabbricazione,
- documenti sulla qualita', come relazioni
ispettive e dati di prova e di taratura, memorie sulla
qualificazione del personale interessato, ecc.,
- mezzi per controllare l'efficacia del
funzionamento del sistema qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema
qualita' per stabilire se soddisfa le prescrizioni di cui
al punto 3.2.
Esso presume la conformita' a tali prescrizioni degli
elementi dei sistemi di qualita' che soddisfano le
specifiche corrispondenti della norma nazionale adottata
per recepire le pertinenti norme armonizzate e/o
specificazioni tecniche.
Oltre a esperienza nei sistemi di gestione della
qualita', il gruppo di valutazione deve disporre di almeno
un membro esperto nella valutazione del prodotto e della
tecnologia che lo riguarda e delle prescrizioni dello
strumento legislativo che a essi si riferiscono.
Il controllo comprende una visita di valutazione agli
impianti del fabbricante. Il gruppo di valutazione esamina
la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto
trattino, al fine di verificare la capacita' del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del
presente decreto e di effettuare esami atti a garantire la
conformita' del prodotto a tali norme.
La decisione va notificata al fabbricante. La
notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la
motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli
obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato e a far
si' che esso continui a essere adeguato ed efficiente.
3.5. Il fabbricante informa l'organismo notificato,
che ha approvato il sistema qualita', di tutte le modifiche
cui intende sottoporre il sistema qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e
decide se il sistema qualita' modificato possa soddisfare
le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una
nuova valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al
fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni
dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita'
dell'organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il
fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal
sistema qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato
l'accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile
informazione, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualita',
- altri documenti come memorie e dati di prova,
tarature, memorie sulla qualificazione del personale
interessato, ecc.
4.3. L'organismo notificato effettua periodiche
ispezioni per assicurarsi che il fabbricante mantenga e
applichi il sistema qualita' e gli invia una relazione su
tali ispezioni.
4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare
visite senza preavviso presso il fabbricante. In tali
occasioni, l'organismo notificato puo' effettuare, o far
effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto
funzionamento del sistema qualita'.
L'organismo invia al fabbricante una relazione sulla
visita e, se sono state effettuate prove, una relazione su
di esse.
5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di
conformita'
5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo
descritto nel certificato dell'esame UE per tipo e
rispondente alle prescrizioni del presente decreto ad esso
applicabili, il fabbricante appone la necessaria marcatura
di conformita' quale prevista dal presente decreto e, sotto
la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al
punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta
di conformita' per ogni prodotto e la tiene a disposizione
delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui
il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione
di conformita' indica il modello del prodotto per cui e'
stata compilata. Una copia di tale dichiarazione e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante tiene a disposizione delle
autorita' nazionali, per almeno dieci anni dalla data in
cui il prodotto e' stato immesso sul mercato:
- la documentazione di cui al punto 3.1,
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa
approvazione,
- le decisioni e le relazioni dell'organismo
notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ogni organismo notificato informa le proprie
autorita' di notifica delle omologazioni del sistema
qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su
richiesta, rende disponibile a tali autorita' l'elenco
delle omologazioni del sistema qualita' rifiutate, sospese
o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi
notificati delle omologazioni del sistema qualita' da esso
rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle
omologazioni del sistema qualita' rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti
3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo
rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto
la sua responsabilita', purche' siano specificati nel
mandato.».
«Allegato XI (articoli 14 e 23)
Modulo H
Conformita' basata sulla garanzia qualita' totale
1. La conformita' basata sulla garanzia qualita'
totale e' la procedura di valutazione della conformita' con
cui il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui ai
punti 2 e 5 si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilita', che i prodotti interessati sono conformi
alle prescrizioni del presente decreto.
2. Fabbricazione
Il fabbricante applica un sistema qualita' approvato
per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale
e il collaudo del prodotto interessato secondo quanto
specificato al punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza di
cui al punto 4.
3. Sistema qualita'
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di
valutazione del suo sistema qualita' per i prodotti
interessati all'organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso
in cui la richiesta sia presentata dal rappresentante
autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
- la documentazione tecnica, per un modello di
ciascuna categoria di prodotti che intende fabbricare.
La documentazione tecnica deve contenere, laddove
applicabile, almeno gli elementi seguenti:
- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e
alla fabbricazione, schemi delle componenti, dei
sottosistemi, dei circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla
comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento
del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre
pertinenti specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano
stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, applicate completamente o in parte, e delle
descrizioni delle soluzioni approvate per soddisfare le
prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali
norme armonizzate non siano state applicate. In caso di
applicazione parziale delle norme armonizzate la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state
applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione
effettuati, delle analisi svolte, ecc., e
- verbali delle prove,
- la documentazione relativa al sistema qualita', e
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda
non e' stata presentata a nessun altro organismo
notificato.
3.2. Il sistema qualita' deve garantire la
conformita' dei prodotti alle prescrizioni del presente
decreto ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni
adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo
sistematico e ordinato sotto forma di disposizioni,
procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione
relativa al sistema qualita' deve consentire
un'interpretazione coerente di programmi, schemi, manuali e
rapporti riguardanti la qualita'.
Detta documentazione include, in particolare,
un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualita', della struttura
organizzativa e delle responsabilita' di gestione relative
alla qualita' della progettazione e alla qualita' dei
prodotti,
- delle specificazioni tecniche di progettazione,
norme incluse, che si intende applicare e, qualora non
vengano applicate pienamente le pertinenti norme
armonizzate e/o le specificazioni tecniche, degli strumenti
che si intende utilizzare per garantire l'osservanza delle
prescrizioni fondamentali del presente decreto che si
applicano ai prodotti,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi
sistematici in materia di controllo e verifica della
progettazione, che verranno applicati nella progettazione
dei prodotti appartenenti alla categoria in questione,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi
sistematici di fabbricazione, di controllo della qualita' e
di garanzia qualita' che si intende applicare,
- degli esami e delle prove che verranno effettuati
prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione
della frequenza con cui si intende effettuarli,
- della documentazione in materia di qualita',
quali rapporti ispettivi e dati relativi alle prove, alle
tarature, memorie sulla qualificazione del personale
interessato, ecc.,
- dei mezzi di controllo delle modalita' per
ottenere la qualita' di progettazione e la qualita' del
prodotto richieste e dell'efficace funzionamento del
sistema qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema
qualita' per determinare se soddisfa le prescrizioni di cui
al punto 3.2.
L'organismo presume la conformita' a tali
prescrizioni degli elementi del sistema qualita' conformi
alle specifiche corrispondenti della norma nazionale che
attua la norma armonizzata e/o la specifica tecnica
pertinente.
Oltre a fornire consulenza sui sistemi di gestione
qualita', il gruppo incaricato della valutazione deve
disporre almeno di un esperto nel settore del prodotto
interessato e nella tecnologia produttiva oggetto della
valutazione, e conoscere le prescrizioni applicabili del
presente decreto. La valutazione comprende una visita
valutativa agli impianti del fabbricante. Il gruppo
incaricato della valutazione esamina la documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, per
verificare la capacita' del fabbricante di identificare le
prescrizioni applicabili del presente decreto e di
effettuare gli esami necessari per garantire la conformita'
del prodotto a tali prescrizioni.
La decisione e' notificata al fabbricante o al suo
rappresentante autorizzato.
La comunicazione deve contenere le conclusioni del
controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli
obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato e a fare
in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema qualita' di
qualsiasi modifica prevista di tale sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e
decide se il sistema qualita' modificato continua a
soddisfare le prescrizioni di cui al punto 3.2 o se e'
necessaria una nuova valutazione.
Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La
comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la
motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita'
dell'organismo notificato
4.1. La sorveglianza e' intesa a garantire che il
fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal
sistema qualita' approvato.
4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante
consente all'organismo notificato di accedere ai siti di
progettazione,
fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli
fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualita',
- i documenti sulla qualita' previsti dalla sezione
del sistema qualita' relativa alla progettazione, ad
esempio, risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.,
- i documenti sulla qualita' previsti dalla sezione
del sistema qualita' relativa alla fabbricazione, come
rapporti ispettivi e dati sulle prove, le tarature, memorie
sulla qualificazione del personale interessato, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente
verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante
mantenga e applichi il sistema qualita' e fornisce al
fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare
visite senza preavviso presso il fabbricante. Nel corso di
tali visite, l'organismo notificato puo', se necessario,
svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per verificare
il corretto funzionamento del sistema qualita'. L'organismo
trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se
sono state effettuate prove, un rapporto sulle medesime.
5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di
conformita'
5.1. Il fabbricante appone a ciascun prodotto che
risulti conforme alle prescrizioni applicabili del presente
decreto la necessaria marcatura di conformita' quale
prevista dal presente decreto e, sotto la responsabilita'
dell'organismo notificante di cui al punto 3.1, il numero
d'identificazione di quest'ultimo.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di
conformita' per ogni prodotto e la tiene a disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni
dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato.
La dichiarazione di conformita' identifica il modello di
prodotto per cui e' stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per almeno dieci anni dalla data
in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato, tiene a
disposizione delle autorita' nazionali:
- la documentazione tecnica di cui al punto 3.1,
- la documentazione relativa al sistema qualita' di
cui al punto 3.1,
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa
approvazione,
- le decisioni e le relazioni dell'organismo
notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa le proprie
autorita' notificanti circa le approvazioni dei sistemi
qualita' rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su
richiesta, mette a disposizione di tali autorita' l'elenco
delle approvazioni del sistema qualita' da esso rifiutate,
sospese o altrimenti limitate.
Ciascun organismo notificato informa gli altri
organismi notificati delle approvazioni del sistema
qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su
richiesta, delle approvazioni del sistema qualita' da esso
rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti
3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo
rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e
sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel
mandato.».
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 3

Impresa installatrice e sistema di qualita'

1. L'impresa installatrice opera in conformita' alle prescrizioni delle norme di riferimento e possiede i seguenti requisiti:
a) il suo responsabile tecnico e il suo personale addetto all'installazione degli impianti a propulsione elettrica sono in possesso di una certificazione professionale rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
b) e' iscritta presso una Camera di commercio da cui risulta l'esercizio dell'attivita' di installazione dei sistemi di propulsione elettrica;
c) e' dotata di un sistema approvato di gestione per la qualita' per i prodotti oggetto del presente regolamento, che contiene misure, procedure, istruzioni scritte, criteri, requisiti e disposizioni idonei ad assicurare la conformita' dell'installazione alle specifiche tecniche delle norme di riferimento, nonche' alle indicazioni contenute nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'approvazione del proprio sistema di gestione per la qualita' per i prodotti oggetto del presente regolamento, l'impresa installatrice presenta istanza di valutazione a un organismo abilitato.
3. L'impresa installatrice comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli estremi di approvazione del proprio sistema di qualita', da parte dell'organismo abilitato, e l'inizio delle attivita' mediante invio, a mezzo posta elettronica certificata, del modello di cui all'allegato I. Con lo stesso modello e le medesime modalita', l'impresa installatrice comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la cessazione delle proprie attivita', nonche' le eventuali variazioni delle informazioni gia' inviate.
4. Sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito e pubblicato l'elenco delle imprese installatrici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
5. L'impresa installatrice informa preventivamente l'organismo abilitato, che ha approvato il sistema di qualita', di qualsiasi modifica che intende apportare al sistema. L'organismo abilitato valuta le modifiche proposte e decide se anche a seguito di queste il sistema possa continuare a soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalle corrispondenti norme di riferimento. Al termine delle valutazioni, l'organismo abilitato comunica all'impresa installatrice la propria decisione corredata dalla motivazione e dell'indicazione degli esiti dell'esame.
6. A fini ispettivi, l'organismo abilitato puo' accedere in qualsiasi momento, nel corso del periodo di validita' della certificazione rilasciata, ai locali di verifica, prova, deposito e installazione dei sistemi di propulsione elettrica e acquisisce, a seguito di richiesta:
a) la documentazione tecnica dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 5 del 2016;
b) ogni altra documentazione quali rapporti, dati sulle prove e sulle tarature, qualifiche e corsi di formazione e di aggiornamento del personale.
7. In attuazione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 5 del 2016, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono accertare in qualsiasi momento, tramite verifiche e controlli, l'applicazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dalle norme di riferimento. Se in esito ai controlli e alle verifiche sono accertate violazioni degli obblighi sussistenti in capo alle imprese installatrici, le amministrazioni vigilanti informano l'organismo abilitato che ha approvato il sistema di gestione per la qualita' aziendale che provvede alla sospensione dell'approvazione del sistema di qualita' dell'impresa installatrice per un periodo commisurato alla gravita' dell'infrazione riscontrata, o alla revoca della stessa.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 39, commi 1 e
2, del citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano a:
a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da
diporto parzialmente completate;
b) natanti da diporto e natanti da diporto
parzialmente completati;
c) moto d'acqua e moto d'acqua parzialmente
completate;
d) componenti elencati all'allegato II se immessi
sul mercato dell'Unione europea separatamente, in prosieguo
denominati 'componenti';
e) motori di propulsione installati o
specificamente destinati ad essere installati su o in
unita' da diporto;
f) motori di propulsione installati su o in unita'
da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
g) unita' da diporto oggetto di una trasformazione
rilevante.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano a:
a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione
e costruzione di cui all'allegato II, parte A, del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato
I del presente decreto:
1) unita' da diporto destinate unicamente alle
regate, comprese le unita' a remi e le unita' per
l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso
dal fabbricante;
2) canoe e kayak progettati unicamente per la
propulsione umana, gondole e pedalo';
3) tavole da surf progettate unicamente per la
propulsione eolica e per essere manovrate da una o piu'
persone in piedi;
4) tavole da surf;
5) unita' storiche originali e singole
riproduzioni di unita' da diporto storiche, progettate
prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali
originali e identificate in tal senso dal fabbricante;
6) unita' da diporto sperimentali, a condizione
che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
7) unita' da diporto costruite per uso personale,
a condizione che non siano successivamente immesse sul
mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque
anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da
diporto;
8) unita' da diporto specificamente destinate a
essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a
fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3,
indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unita' da diporto a vapore a combustione
esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
13) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su
ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia
sulla terraferma;
b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle
emissioni di scarico di cui all'allegato II, parte B, del
decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'
allegato I del presente decreto:
1) motori di propulsione installati o
specificamente destinati a essere installati sui seguenti
prodotti:
1.1) unita' da diporto destinate unicamente alle
regate e identificate in tal senso dal fabbricante;
1.2) unita' da diporto sperimentali, a condizione
che non siano immesse sul mercato dell'Unione europea;
1.3) unita' da diporto specificamente destinate a
essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a
fini commerciali, fatto salvo quanto previsto al comma 3,
indipendentemente dal numero dei passeggeri;
1.4) sommergibili;
1.5) veicoli a cuscino d'aria;
1.6) aliscafi;
1.7) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su
ruote o cingoli, in grado di operare sia sull'acqua sia
sulla terraferma;
2) motori originali e singole riproduzioni di
motori di propulsione storici, basati su un progetto
anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle
unita' da diporto di cui alla lettera a) numeri 5) o 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso
personale, a condizione che non siano successivamente
immessi sul mercato dell'Unione europea durante un periodo
di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio
dell'unita' da diporto;
c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni
acustiche di cui all'allegato II, parte C, del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall' allegato
I del presente decreto:
1) tutte le unita' da diporto di cui alla lettera
b);
2) unita' da diporto costruite per uso personale,
a condizione che non siano successivamente immesse sul
mercato dell'Unione europea durante un periodo di cinque
anni a decorrere dalla messa in servizio dell'unita' da
diporto.
3. Il fatto che la stessa unita' da diporto possa
essere utilizzata anche per il noleggio o per
l'addestramento o per attivita' sportive e ricreative non
la esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto
quando e' immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini
di diporto.».
«Art. 39 (Vigilanza del mercato, controllo e
valutazione dei prodotti). - 1. L'articolo 15, paragrafo 3,
e gli articoli da 16 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si
applicano ai prodotti oggetto del presente decreto.
2. La vigilanza sul mercato e il controllo dei
prodotti e' demandata al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si stabiliscono le modalita'
ed i criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato ed
il controllo sui prodotti.
Omissis.».
 
Art. 4

Unita' di nuova costruzione

1. All'atto dell'immissione sul mercato, le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d'acqua di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 5 del 2016, con propulsione elettrica, sono dotate della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nella quale e' indicata anche la norma di riferimento.
2. La documentazione tecnica dell'impianto installato a bordo e' valutata e approvata dall'organismo di valutazione della conformita'.
3. Il manuale del proprietario di cui all'allegato II, parte A, punto 2.5 del decreto legislativo n. 171 del 2005, contiene anche specifiche istruzioni e informazioni sulla sicurezza inerenti al sistema di propulsione elettrico dettate dalla norma di riferimento.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli allegati II, parte A, punto
2.5, e VIII del citato decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171:
«Allegato II
REQUISITI ESSENZIALI
A. Requisiti essenziali per la progettazione e la
costruzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1
Omissis
2.5. Manuale del proprietario
Ogni prodotto e' dotato di un manuale del
proprietario conformemente all'articolo 6, comma 7, e
all'articolo 8, comma 4. Tale manuale fornisce tutte le
informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto
attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera,
manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei
rischi e gestione dei rischi.
Omissis.».
«Allegato VIII
Dichiarazione di conformita' UE N. xxxxx
1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero
di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato
deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del
fabbricante] o dell'importatore privato.
3. La presente dichiarazione di conformita' e'
rilasciata sotto l'esclusiva responsabilita' del
fabbricante o dell'importatore privato, o di chiunque
immette sul mercato o metta in servizio un motore di
propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o
conversione rilevante dello stesso o della stessa, di
chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da
diporto non contemplata nel campo di applicazione della
direttiva 2013/53/UE in modo da farla rientrare nel suo
ambito di applicazione applicando le procedure previste
prima dell'immissione sul mercato o della sua messa in
servizio, o chiunque immetta sul mercato un'unita' da
diporto costruita per uso personale prima della scadenza
del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in
servizio dell'unita' da diporto.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del
prodotto che ne consenta la rintracciabilita'. Essa puo'
comprendere una fotografia, se opportuno).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 e'
conforme alla pertinente normativa di armonizzazione
dell'Unione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate
utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in
relazione alle quali e' dichiarata la conformita'.
7. Se del caso, l'organismo notificato ... (nome,
numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e
rilasciato il certificato.
8. Identificazione del firmatario abilitato a
impegnare il fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato
9. Indicazioni complementari:
La dichiarazione di conformita' UE include una
dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e
della persona che adatta un motore conformemente
all'articolo 5, comma 4, lettere b) e c), del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, secondo cui:
a) se installato in un'unita' da diporto secondo
le istruzioni di installazione che accompagnano il motore,
quest'ultimo soddisfera':
1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico
previsti dal presente decreto;
2) i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE
per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla
direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione
della fase III A, della fase III B o della fase IV per i
motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni
diverse dalla propulsione di navi della navigazione
interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come
previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o
3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n.
595/2009 per quanto riguarda i motori omologati
conformemente a tale regolamento.
Il motore non deve essere messo in servizio finche'
l'unita' da diporto in cui deve essere installato sia stata
dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente
disposizione del presente decreto.
Se il motore e' stato immesso sul mercato durante
l'ulteriore periodo transitorio di cui all'articolo 46,
comma 2, la dichiarazione di conformita' UE ne fa menzione.
Firmato a nome e per conto di:
(Luogo e data di rilascio)
(nome, funzione) (firma).».
 
Art. 5

Conversione alla propulsione elettrica
di prodotti gia' immessi sul mercato

1. Nel caso di conversione alla propulsione elettrica di imbarcazioni da diporto, natanti da diporto o moto d'acqua, l'organismo di valutazione della conformita' accerta il rispetto delle norme di riferimento e che la conversione non ha influito in modo sostanziale sui requisiti essenziali dell'unita' da diporto di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4 della parte A dell'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005. A tal fine, l'organismo di valutazione della conformita' redige un rapporto tecnico, che evidenzia il mantenimento dei citati requisiti essenziali.
2. Se l'organismo di valutazione della conformita' accerta che la trasformazione ha influito in modo sostanziale su uno dei requisiti essenziali di cui al comma 1, il prodotto e' sottoposto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, alla valutazione post costruzione di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. La suddetta procedura non e' applicabile alle unita' non marcate CE, alle quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'organismo di valutazione della conformita' mantiene a disposizione delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 5 del 2016, tutta la documentazione tecnica inerente all'installazione del sistema di propulsione elettrico per un periodo di dieci anni a far data dall'installazione stessa.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'allegato II, parte A, punti
3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4 del citato decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171:
«Allegato II
REQUISITI ESSENZIALI
A. Requisiti essenziali per la progettazione e la
costruzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1
Omissis.
3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI
3.1. Struttura
La scelta e la combinazione dei materiali e la
costruzione dell'unita' da diporto assicurano una
resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare
attenzione e' prestata alla categoria di progettazione
conformemente alla sezione 1 e alla portata massima
consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.
3.2. Stabilita' e bordo libero
L'unita' da diporto ha una stabilita' e un bordo
libero adatti alla propria categoria di progettazione,
conformemente alla sezione 1, nonche' alla portata massima
consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6.
3.3. Galleggiabilita'
L'unita' da diporto e' costruita in modo da garantire
caratteristiche di galleggiabilita' adeguate alla propria
categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e
alla portata massima consigliata dal fabbricante
conformemente al punto 3.6. Tutte le unita' da diporto
multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno
una sufficiente galleggiabilita' per restare a galla in
posizione rovesciata.
Le unita' da diporto inferiori a 6 metri hanno una
riserva di galleggiabilita' per consentire loro di
galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro
categoria di progettazione.
3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella
sovrastruttura
Eventuali aperture nello scafo, nel ponte o nei ponti
e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza
strutturale dell'unita' da diporto e la sua resistenza agli
agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.
Finestre, oblo', porte e portelli dei boccaporti
resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro
posizione specifica, nonche' alle eventuali punte di carico
applicate dalla massa delle persone che si muovono in
coperta.
Le tubazioni che attraversano lo scafo, progettate
per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello
scafo, al di sotto della linea di galleggiamento
corrispondente alla portata massima consigliata dal
fabbricante di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure
prontamente accessibili.
3.5. Allagamento
Tutte le unita' da diporto sono progettate in modo da
ridurre al minimo il rischio di affondamento.
Se del caso, particolare attenzione e' riservata:
a) ai pozzetti e gavoni, che dovrebbero essere
autosvuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per
impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unita' da
diporto;
b) agli impianti di ventilazione;
c) all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o
altri mezzi.
3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante
La portata massima consigliata dal fabbricante
[carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in
chilogrammi)] per la quale l'unita' da diporto e' stata
progettata e' determinata conformemente alla categoria di
progettazione (sezione 1), alla stabilita' e al bordo
libero (punto 3.2) e alla galleggiabilita' (punto 3.3).
3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio
Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto delle
categorie di progettazione A e B, nonche' quelli
appartenenti alle categorie di progettazione C e D di
lunghezza superiore ai 6 metri, sono muniti di uno o piu'
alloggiamenti per una o piu' zattere di salvataggio
sufficientemente capienti per contenere il numero di
persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle
quali l'imbarcazione o natante da diporto e' progettato.
L'alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di
salvataggio sono facilmente accessibili in qualsiasi
momento.
3.8. Evacuazione
Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto
multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono
muniti di mezzi di evacuazione efficaci in caso di
rovesciamento. Se e' previsto un mezzo di evacuazione da
usare in posizione rovesciata, esso non compromette la
struttura (punto 3.1), la stabilita' (punto 3.2) o la
galleggiabilita' (punto 3.3), indipendentemente dal fatto
che l'imbarcazione e il natante da diporto si trovi in
posizione dritta o rovesciata.
Ogni imbarcazione e natante da diporto abitabile e'
munito di mezzi di evacuazione efficaci in caso di
incendio.
3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio
A seconda della categoria di progettazione e delle
caratteristiche, tutte le unita' da diporto sono munite di
uno o piu' attacchi per punti d'ancoraggio o di altro
dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i
carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.
4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA
Il fabbricante provvede affinche' le caratteristiche
di manovra dell'unita' da diporto, anche se munita del
motore di propulsione piu' potente per il quale l'unita' da
diporto e' progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per
tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale
del motore e' specificata nel manuale del proprietario.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 18, 22 e 32 del
citato decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5:
«Art. 18 (Procedure della valutazione della
conformita' applicabili). - 1. Il fabbricante applica le
procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e
21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui
all'articolo 2, comma 1.
2. L'importatore privato applica la procedura di cui
all'articolo 22 prima della messa in servizio di un
prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, se il fabbricante
non ha effettuato la valutazione della conformita' per il
prodotto in questione.
3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio
un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una
modifica o conversione rilevante dello stesso o della
stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di
un'unita' da diporto non contemplata dal presente decreto
in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di
applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22
prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio
del prodotto.
4. Chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto
costruita per uso personale prima della scadenza del
periodo di cinque anni di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), numero 7), applica la procedura di cui
all'articolo 22 prima dell'immissione sul mercato del
prodotto.».
«Art. 22 (Valutazione post costruzione). - 1. La
valutazione post-costruzione di cui all'articolo 18, commi
2, 3 e 4 e' effettuata come indicato nell'allegato XII.
1-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE immesse
in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si
applica la valutazione di post costruzione. La disciplina
per la realizzazione di una modifica o di una conversione
rilevante, come definita dall'articolo 18, e' prevista, per
tali unita' da diporto, ai fini della conferma del
mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento
di attuazione del codice della nautica da diporto.».
«Art. 32 (Autorizzazione alla valutazione della
conformita' dei prodotti). - 1. L'autorizzazione agli
organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 31,
comma 2, e' rilasciata dal Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ed e' subordinata all'esito
positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente
articolo ed ha la durata di quattro anni. L'autorizzazione
e' rilasciata entro novanta giorni dalla data di
presentazione della relativa domanda. Nel periodo di
validita' dell'autorizzazione, le Amministrazioni
competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui al
comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati
e notificati.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
avvia l'attivita' istruttoria sulla documentazione che
accompagna la domanda e pianifica gli audit da effettuarsi
presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali
altri soggetti di cui all'articolo 30, per l'accertamento
dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto
necessario.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali
amministrazioni vigilanti:
a) svolgono le visite di sorveglianza periodica;
b) decidono sull'opportunita' di procedere, in ogni
momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria
iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al
controllo degli organismi per verificare le condizioni in
base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione,
il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento
delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi;
c) adottano i provvedimenti sanzionatori di cui al
comma 5.
4. L'autorizzazione agli organismi che presentano
domanda ai sensi dell'articolo 31, comma 4, e' rilasciata
dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con durata
pari a quella del certificato di accreditamento.
5. Nel caso siano poste in essere da parte
dell'organismo notificato violazioni in merito al possesso
dei requisiti di cui all'articolo 28, al regolare
svolgimento delle procedure o all'adempimento delle proprie
responsabilita', le amministrazioni vigilanti applicano una
sanzione modulata in relazione alla gravita' della
violazione commessa. La sanzione puo' consistere in:
a) richiamo scritto;
b) sospensione parziale o totale
dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi ad
un anno in relazione alla gravita' dell'irregolarita'
rilevata;
c) revoca dell'autorizzazione.
6. In caso di sospensione o di revoca, il Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, adotta un motivato
provvedimento, e ne informa immediatamente la Commissione
europea e gli altri Stati membri. Le Amministrazioni
competenti adottano le appropriate misure affinche' le
pratiche dell'organismo sospeso o revocato siano evase da
un altro organismo notificato o siano messe a loro
disposizione.».
 
Art. 6

Clausola di mutuo riconoscimento

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
 
Art. 7

Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'adempimento delle attivita' previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2491