Gazzetta n. 184 del 10 agosto 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 luglio 2026
Integrazione delle zone di frontiera o di transito.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2019 con il quale, ai sensi del comma 1-quater, dell'art. 28-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state individuate le zone di frontiera o di transito ai fini dell'attuazione della procedura accelerata di esame della richiesta di protezione internazionale e sono state istituite sezioni delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
Visti gli articoli 43, 44, 45 e 54 del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 (c.d. Regolamento procedure) relativi alle procedure di asilo alla frontiera;
Vista la comunicazione prot. n. 4355 del 28 aprile 2026, con la quale il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione ha provveduto a comunicare alla Commissione europea i luoghi in cui vengono espletate le procedure di frontiera, ai sensi dell'art. 54 del citato regolamento;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024» e, in particolare, l'art. 11 il quale, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate, dispone che le zone di frontiera e di transito siano individuate con decreto del Ministro dell'interno;
Ritenuto di dover integrare il decreto ministeriale 5 agosto 2019, con l'individuazione di nuove zone di frontiera o di transito nelle quali, per le domande di protezione internazionale, si applicano le procedure accelerate;
Ritenuto, altresi', che l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera e' assicurato dalle commissioni territoriali e dalle sezioni gia' operanti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2019 da integrarsi con diciannove nuove sezioni in relazione alle nuove zone di frontiera;

Decreta:

Art. 1

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto integra le zone di frontiera o di transito di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2019 con quelle previste all'art. 2 del presente decreto. In tutte le zone di frontiera di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 2019 e in quelle indicate all'art. 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 (c.d. Regolamento procedure) e di cui agli articoli 10 comma 1, lett. c), d), e), e art. 11 comma 1, lett. l) e m), del decreto-legge n. 100/2026.
2. Il presente decreto provvede altresi' ad integrare le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2019, istituendo ulteriori sezioni e definendone gli ambiti di competenza.
 
Allegato A
Elenco delle province in cui sono stati individuati i centri per
l'espletamento delle procedure accelerate di frontiera

a) Asti;
b) Belluno;
c) Benevento;
d) Bologna;
e) Ferrara;
f) Genova;
g) Imperia;
h) La Spezia;
i) Latina;
j) Lecco;
k) Mantova;
l) Milano;
m) Monza Brianza;
n) Padova;
o) Pordenone
p) Reggio Calabria;
q) Savona;
r) Siena;
s) Treviso;
t) Udine;
u) Varese;
v) Venezia;
w) Verona;
x) Vibo Valentia;
y) Vicenza.
 
Art. 2

Individuazione delle zone
di frontiera o di transito

1. Le zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2019, sono integrate con riferimento a:
elenco dei valichi di frontiera di cui all'art 2 (8), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice delle frontiere Schengen);
elenco dei porti di cui all'allegato A della legge n. 84 del 1994.
2. Le procedure accelerate di frontiera sono espletate nei luoghi a cio' deputati presenti nelle zone di cui al comma 1 e negli ulteriori centri individuati nei territori delle province di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente articolo.
 
Art. 3

Istituzione di ulteriori sezioni delle commissioni territoriali
ed ambiti di competenza

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2-ter, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono istituite, nell'ambito delle rispettive commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sino al 14 ottobre 2027, le seguenti sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, competenti alla trattazione delle domande incanalate nella procedura accelerata alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348:

=============================================================
| | | COMMISSIONE DI |
| N. | SEZIONE | RIFERIMENTO |
+=======+=========================+=========================+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 1) |Agrigento II |di Palermo |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 2) |Ancona |di Ancona |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 3) |Bari II |di Bari |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 4) |Bologna II |di Bologna |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 5) |Brescia |di Brescia |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 6) |Cagliari |di Cagliari |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 7) |Caserta |di Caserta |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 8) |Crotone II |di Crotone |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 9) |Firenze |di Firenze |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 10) |Lecce |di Lecce |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 11) |Milano III |di Milano |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 12) |Padova |di Padova |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 13) |Roma II |di Roma |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 14) |Siracusa |di Siracusa |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 15) |Torino III |di Torino |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 16) |Treviso II |di Verona |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 17) |Trieste |di Trieste |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 18) |Udine II |di Trieste |
+-------+-------------------------+-------------------------+
| |Sezione territoriale di |Commissione territoriale |
| 19) |Verona |di Verona |
+-------+-------------------------+-------------------------+

2. Le sezioni territoriali di nuova istituzione sono disciplinate dalle norme che regolano l'attivita' delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.
3. La competenza delle sezioni territoriali di cui al presente decreto e' determinata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Dell'attuazione del presente decreto sono incaricati il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed il Capo Dipartimento delle liberta' civili e dell'immigrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
2. Per gli oneri connessi all'attuazione del presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2026

Il Ministro: Piantedosi

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 3507