Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 giugno 2026, n. 100
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2026), convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno e' irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e da EUROPOL a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di innovare la disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato al fine di adeguare la selezione dei candidati alle nuove competenze e conoscenze necessarie per l'esercizio della professione, e, di riflesso, al fine di garantire la qualita' della tutela dei diritti dei cittadini;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare l'ordinamento nazionale alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25 in tema di misure di urgenza in materia di diritto industriale e diritto di autore, nonche' di risolvere la procedura di infrazione in tema di ritardi nei pagamenti delle spese per le intercettazioni per la ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE (cd. direttiva sui ritardi pagamento nelle transazioni commerciali) in riferimento al servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre disposizioni di proroga necessarie a completare e meglio definire le misure organizzative necessarie per assicurare la piena funzionalita' degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni in materia di giudice per le indagini preliminari collegiale, sale server e tribunale delle persone, dei minori e della famiglia;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sulla disciplina della permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti, al fine di evitare che la disciplina vigente, gia' prorogata in vista del raggiungimento degli obiettivi PNRR, determini scoperture tali da incidere sul regolare esercizio della funzione giurisdizionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure dirette ad assicurare che il presidente del tribunale abbia la facolta' di adottare ogni provvedimento utile a garantire il funzionamento degli uffici del giudice di pace ed a prorogare il termine di applicabilita' delle disposizioni che ampliano le competenze dei medesimi uffici del giudice di pace;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di consolidare il ruolo dell'ufficio per il processo presso i tribunali, i tribunali per i minorenni e le corti d'appello, in vista della stabilizzazione del personale addettovi e ai fini di una piu' efficiente riorganizzazione degli uffici;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di garantire il piu' rapido ed efficiente pagamento degli indennizzi previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 posticipando al 30 ottobre 2026 il termine di decadenza previsto dal comma 12-ter dell'articolo 5-sexies della stessa legge n. 89 del 2001 per i creditori di somme liquidate nell'anno 2022, prima che, l'8 agosto 2026, operi la decadenza prevista dal medesimo comma 12-ter;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, di garantire la continuita' dei servizi di connettivita' e di innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi;
Ritenuto inoltre necessario stabilire dei termini massimi per l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei notai in considerazione della necessita' di limitare il periodo entro il quale il singolo professionista puo' essere chiamato a rispondere dei danni cagionati nell'esercizio della propria attivita' professionale;
Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di adottare, prima del 12 giugno 2026, le disposizioni idonee ad assicurare la prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024, per il recepimento della citata Direttiva (UE) 2024/1346 e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei Regolamenti (UE) sopra menzionati;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni che consentano l'applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera di cui all'articolo 45 del citato Regolamento (UE) 2024/1348 che devono essere espletate entro il termine massimo di dodici settimane ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, con la possibilita' che il richiedente protezione internazionale sia autorizzato a risiedere soltanto in luogo specifico ai sensi dell'articolo 9 della citata Direttiva (UE) 2024/1346;
Ritenuta la necessita' e urgenza di designare le autorita' nazionali competenti per l'attuazione dei citati Regolamenti (UE) 2024/1348, 2024/1356 e 2024/1358 e di prevedere le relative attribuzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di esame di Stato
per l'accesso alla professione di avvocato

1. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale.
2. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. I candidati non possono portare con se' testi o scritti, anche informatici, ne' strumenti elettronici o di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento del presidente della sottocommissione, sentiti almeno due commissari. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione e' escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del secondo periodo. Le prove hanno ad oggetto la redazione di:
a) un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto:
a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell'Unione Europea o tributario, a scelta del candidato;
c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di interdisciplinarita';
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito e alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere a) e c) e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera a) e lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b).
6. La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro della giustizia ed e' composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
a) tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;
b) uno effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
c) uno effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori in materie giuridiche anche in pensione.
7. Con il decreto di cui al comma 6, presso ogni sede di corte d'appello, e' nominata una sottocommissione formata da tre componenti effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere b) e c). Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed e' presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d'appello, se il numero dei candidati lo richiede, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui al presente comma, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
8. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense.
9. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
10. Le funzioni di segretario sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale e' costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.
11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, puo' nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o piu' distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
12. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame sono disciplinati:
a) le modalita' di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalita' di svolgimento delle prove scritte e delle prove orali, le modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato per le prove scritte e orali nonche' le modalita' in cui e' assicurata la pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione;
b) le modalita' di utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.
13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:
a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;
b) la verifica finale e' costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed e' effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.
14. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
16. Gli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono abrogati.
17. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
18. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al primo periodo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 8 e 9 del decreto del
Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17
(Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione
per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi
dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.
247), pubblicato nella G.U. 16 marzo 2018, n. 63:
«Art. 8 (Verifiche intermedie e verifica finale). -
1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di
aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui
all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla
conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei
soggetti formatori di cui all'articolo 2 del presente
regolamento.
2. La verifica del profitto consiste in un test a
risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti
svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test e' composto
da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre
per la verifica finale il test si compone di quaranta
domande; in entrambi i casi, la verifica si intende
superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi
delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate
dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del
presente regolamento.
3. L'accesso alle verifiche e' consentito unicamente
a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento
delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica
intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo
semestrale di formazione e della relativa verifica al
successivo appello.
4. L'accesso alla verifica finale e' consentito a
coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento
delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche
intermedie. Il mancato superamento della verifica finale
impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio
di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede
la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione
seguito e della relativa verifica.»
«Art. 9 (Commissione nazionale per la tenuta della
banca dati). - 1. Presso il Ministero della giustizia e'
istituita la Commissione nazionale per la creazione e
l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto
delle verifiche di cui all'articolo 8 del presente
regolamento. La Commissione e' nominata con decreto del
Ministro della giustizia ed e' composta da nove componenti
e da un presidente designato dal Consiglio nazionale
forense. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati
iscritti all'albo designati dal Consiglio nazionale
forense, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari
di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito
sanzioni disciplinari definitive. La Commissione puo'
operare anche attraverso l'articolazione in
sottocommissioni. Quando un membro della Commissione cessa,
per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede
alla sua sostituzione con le stesse modalita' previste per
la nomina. L'incarico di membro della commissione e'
incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del
Consiglio nazionale forense, nonche' con l'eventuale
attivita' di docente di cui all'articolo 4 del presente
regolamento.
2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai
componenti della commissione non sono riconosciuti
compensi, indennita' o gettoni di presenza, in qualsiasi
forma. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del
presente regolamento, la Commissione nazionale viene
nominata secondo le modalita' indicate nel presente
articolo.
3. La commissione elabora, in conformita' a quanto
previsto dal presente regolamento e tenendo conto delle
linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, le domande a
risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale
e predispone la banca dati in modo da:
a) fornire le domande per le verifiche da espletare
nelle materie di cui all'articolo 3;
b) curarne l'aggiornamento ogni 6 mesi.
4. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3,
indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono
essere espletate le verifiche intermedie e finale, per
ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione
nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del
Consiglio dell'ordine territoriale entro le ore 12 del
giorno fissato per la verifica, che le mette a disposizione
dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 in una
piattaforma telematica accessibile esclusivamente dai
medesimi.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del
presente regolamento designano la commissione di
valutazione interna composta in conformita' all'articolo
43, comma 2, lettera d) della legge professionale che
svolge i compiti previsti dall'articolo 8 del presente
regolamento. La commissione dura in carica due anni ed i
suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta
per altri due. Ai componenti non sono riconosciuti
compensi, indennita' o gettoni di presenza, in qualsiasi
forma. Agli stessi puo' essere riconosciuto il rimborso
delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie
funzioni.
6. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento
della Commissione nazionale di cui al comma 1 e delle
commissioni di valutazione interne di cui al comma 5 sono
posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o
delle associazioni forensi, nonche' degli altri soggetti
organizzatori previsti dalla legge.».
- Si riporta l'articolo 45 della legge 31 dicembre
2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della
professione forense), pubblicata nella G.U. 18 gennaio
2013, n. 15:
«Art. 45 (Certificato di compiuto tirocinio). - 1. Il
consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuto il
periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante
avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio
dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del
tirocinio svolto fino alla data di presentazione della
domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti
completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere
l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui
distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per
uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli
dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di
esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del
primo periodo di tirocinio.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261
(Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la
partecipazione agli esami forensi, per la nomina a revisori
dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali
professionali), pubblicato nella G.U. 6 novembre 1946, n.
252:
«Art. 1. - Le tasse da corrispondersi a favore
dell'Erario nei casi sottoindicati sono cosi' stabilite:
a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli
nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18
del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944,
n. 382, lire 800;
b) per gli esami di procuratore e di avvocato, lire
1600;
c) per gli esami per la iscrizione nell'albo
speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori, lire 2400;
d) per l'iscrizione nell'albo speciale di cui alla
lettera precedente, lire 2400;
e) per la partecipazione alle sessioni per la
nomina a revisore dei conti, lire 2400.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990 (Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni
tributi, nei limiti delle variazioni percentuali del valore
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati, previsto dall'art. 7, comma 1, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165),
pubblicato nella G.U. 31 dicembre 1990, n. 303:
«Art. 2. - 1. Le tasse fisse di cui all'articolo 1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 261, sono adeguate come segue:
a) (Omissis);
b) per gli esami di procuratore e di avvocato, da
L. 1.600 a L. 25.000;
c) - d) (Omissis).
2. - 3. (Omissis).».
 
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di attuazione di obblighi derivanti
da atti dell'Unione europea e da procedura di infrazione nei
confronti dello Stato

1. All'articolo 132 del Codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.».
2. All'articolo 162-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.».
3. Per le misure cautelari gia' disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto alle quali si applicano l'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005, o l'articolo 162-bis, comma 4, della legge n. 633 del 1941, se i destinatari di dette misure presentano ricorso per la loro revoca o dichiarazione di inefficacia, nelle forme dell'articolo 669-novies del codice di procedura civile, il giudice che ha emesso il provvedimento, su istanza della parte in favore della quale le misure sono state emesse, la rimette in termini per l'inizio del giudizio di merito nel termine di decadenza previsto, rispettivamente, dall'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2005 e dall'articolo 162-bis, comma 1, della legge n. 633 del 1941, ferma l'efficacia delle originarie misure disposte. Il ricorso per la revoca e la dichiarazione di inefficacia di cui al primo periodo e' presentato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero.»;
b) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 01» e le parole «senza ritardo» sono soppresse;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini e' comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.»;
e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3.01. Il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutivita' del decreto del pubblico ministero. Il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3.02. Se il pagamento e' eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo:
a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento;
b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento;
c) nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento;
d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento.»;
f) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. Si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorita' giudiziaria.»;
g) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime».
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di euro 1.070.695 annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 132 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale,
a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.
273), pubblicato nella G.U. 4 marzo 2005, n. 52, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 132 (Anticipazione della tutela cautelare e
rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di
merito). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 126,
128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso
di brevettazione o di registrazione, purche' la domanda sia
stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti
delle persone a cui la domanda sia stata notificata.
2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento
cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti
devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve
essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi
o di trentuno giorni di calendario qualora questi
rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre
dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o,
altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste
misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o
subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del
termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice
designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.
3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel
termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se
successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento
cautelare perde la sua efficacia.
4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi
dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli
altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della sentenza di merito, fatta salva la facolta'
delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto
giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al
comma 2, oppure se successivamente al suo inizio si
estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o
dall'estinzione del giudizio di merito, la parte
destinataria presenta istanza per la declaratoria di
inefficacia.
5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai
fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche,
puo' disporre una consulenza tecnica.
5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi
all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione
illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il
giudice puo', su istanza di parte, in alternativa
all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la
parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti
commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale
risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. E'
vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di
cui e' autorizzata l'utilizzazione a norma del primo
periodo.
5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in
materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione
illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il
giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124,
comma 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene
conto ai fini della valutazione di proporzionalita' delle
misure.
5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le
misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi del
comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito nel
termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono
efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del
ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che
l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei
predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente
e' tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure
adottate.».
- Si riporta l'articolo 162-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio), pubblicata nella G.U.
16 luglio 1941, n. 166, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 162-bis. - 1. Se il giudice, nel rilasciare il
provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro
cui le parti devono iniziare il giudizio di merito,
quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti
giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario,
qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla
pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o,
altrimenti, dalla sua comunicazione.
3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel
termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se
successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento
cautelare perde la sua efficacia.
4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi
dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli
altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della sentenza di merito, fatta salva la facolta'
delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto
giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al
comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si
estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o
dall'estinzione del giudizio di merito, la parte
destinataria presenta istanza per la declaratoria di
inefficacia.».
- Si riporta l'articolo 669-nonies del codice di
procedura civile:
«Art. 669-nonies (Inefficacia del provvedimento
cautelare). - Se il procedimento di merito non e' iniziato
nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies,
ovvero se successivamente al suo inizio si estingue il
provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il
provvedimento, su ricorso della parte interessata,
convocate le parti con decreto, dichiara con ordinanza
avente efficacia esecutiva, che il provvedimento e'
divenuto inefficace e da' le disposizioni necessarie per
ripristinare la situazione precedente.
Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia
se non e' stata versata la cauzione di cui all'articolo
669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in
giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela
del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti
di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa
sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso
al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione
di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero,
il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel
primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia:
1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta
domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera
o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti
a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni
internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche
non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino
inesistente il diritto per il quale il provvedimento era
stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del
provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino
si applica il secondo comma del presente articolo.».
- Si riporta l'articolo 168-bis del decreto Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia), pubblicato nella G.U. 15 giugno 2002,
n. 139, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 168-bis (Decreto di pagamento delle prestazioni
di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle
medesime). - 01. Concluse le prestazioni di cui
all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime,
l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al
pubblico ministero.
1. La liquidazione delle spese relative alle
prestazioni di cui al comma 01 e' effettuata con decreto di
pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o
eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di
intercettazione.
1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle
spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione
delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede
entro trenta giorni.
2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di
pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e'
comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle
indagini e' comunicato alle parti e nuovamente al
beneficiario ai fini dell'opposizione.
3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 170.
3.01. Il beneficiario emette fattura soltanto a
seguito dell'esecutivita' del decreto del pubblico
ministero. Il pagamento e' eseguito entro trenta giorni
dalla ricezione della fattura.
3.02. Se il pagamento e' eseguito successivamente al
termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre
agli interessi nella misura degli interessi legali di mora,
un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato
per scaglioni commisurati al ritardo:
a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per
cento;
b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e
inferiore a un anno: 1,5 per cento;
c) nel caso di ritardo superiore a un anno e
inferiore a due anni: 2 per cento;
d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5
per cento.
3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni
di intercettazione e' specificamente annotato nel foglio
delle notizie di cui all'articolo 280.
3-ter. Si applica il decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9
novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale
recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge
11 novembre 2011, n. 180", in quanto compatibile tenuto
conto che la prestazione deriva da incarico conferito
dall'autorita' giudiziaria.».
 
Art. 3
Disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini
preliminari, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e
della famiglia

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 28 febbraio 2027».
2. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
3. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 9 della legge 9 agosto 2024, n.
114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale, all'ordinamento giudiziario e al codice
dell'ordinamento militare), pubblicata nella G.U. 10 agosto
2024, n. 187, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Decorrenza dell'efficacia di alcune
disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso
1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui
all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 28 febbraio
2027.».
- Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di processo
penale, di processo civile, di contrasto agli incendi
boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e
di cultura, nonche' in materia di personale della
magistratura e della pubblica amministrazione), convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, e
pubblicato nella G.U. 10 agosto 2023, n. 186, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Istituzione delle infrastrutture digitali
centralizzate per le intercettazioni nonche' modifica alla
disciplina in materia di registrazione delle spese per
intercettazioni). - 1. Al fine di assicurare i piu' elevati
e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico,
efficienza, economicita' e capacita' di risparmio
energetico dei sistemi informativi funzionali alle
attivita' di intercettazione eseguite da ciascun ufficio
del pubblico ministero, sono istituite apposite
infrastrutture digitali interdistrettuali.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le
infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i
requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la
migliore capacita' tecnologica, il piu' elevato livello di
sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi.
3. Con ulteriore decreto del Ministro della
giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti
i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che
assicurino l'autenticita', l'integrita' e la riservatezza
dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai
sistemi di ripristino, ed e' disciplinato il collegamento
telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i
luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica,
garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.
4. I requisiti tecnici delle infrastrutture
garantiscono l'autonomia del procuratore della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione
e sorveglianza sulle attivita' di intercettazione e sui
relativi dati, nonche' sugli accessi e sulle operazioni
compiute sui dati stessi. Fermi restando il segreto
investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei
dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento
e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle
predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione
dell'accesso ai dati in chiaro.
5. Con successivo decreto del Ministro della
giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, e' disposta
l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1,
previo accertamento della loro piena funzionalita',
dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1,
del codice di procedura penale e 89-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 5, sono autorizzati la migrazione dei dati dalle
singole procure della Repubblica e il conferimento dei
nuovi dati. I tempi, le modalita' e i requisiti di
sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti
con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni
sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi
informativi automatizzati, di intesa con i singoli
procuratori della Repubblica.
7. Le attivita' di cui all'articolo 89-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, sono effettuate presso la procura
della Repubblica che ha disposto le operazioni di
intercettazione.
8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali
iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2027
sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui
al comma 1.
9. I decreti di cui al presente articolo sono
adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura,
il Garante per la protezione dei dati personali e il
Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno
dei pareri e' espresso entro venti giorni dalla
trasmissione della richiesta, decorsi i quali il
provvedimento puo' essere comunque adottato.
9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
aggiunto il seguente: «3-bis. L'importo delle spese
relative alle operazioni di intercettazione e'
specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui
all'articolo 280».
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 43 milioni di
euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle
infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione
evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si
provvede:
a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia;
b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta l'articolo 49 del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre
2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza
del processo civile e per la revisione della disciplina
degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata),
pubblicato nella G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Disposizioni per la definizione dei
procedimenti pendenti). - 1. Le disposizioni previste dalla
sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi cinque
anni dalla data della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti
introdotti successivamente a tale data.
2. I procedimenti civili, penali e amministrativi
pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di
cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale
del tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente
vigenti.
3. I procedimenti civili pendenti davanti al
tribunale ordinario alla data di efficacia del presente
decreto sono definiti da questo sulla base delle
disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei
provvedimenti, anche temporanei, e' regolata dalle
disposizioni introdotte dal presente decreto. I
procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030
proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale
per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la
completa definizione delle misure organizzative relative al
personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni
circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni
e per le famiglie puo' essere assicurato anche avvalendosi,
mediante istituti di flessibilita', del personale
amministrativo di altri uffici del distretto individuato
con provvedimenti del direttore generale del personale e
della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il
personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante
applicazione di istituti di flessibilita' individuati dal
Consiglio superiore della magistratura.
5. L'udienza fissata davanti al tribunale per i
minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva,
rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1° gennaio
2030 si intende fissata davanti al tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi
incombenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi
magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva
l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice
di procedura civile.».
 
Art. 4

Disposizioni in materia di permanenza nell'incarico
presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, al fine di assicurare la piena funzionalita' degli uffici giudiziari e il graduale trasferimento ad altro ufficio o ad altra funzione dei magistrati giudicanti che hanno raggiunto il termine massimo di permanenza individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, quando detto termine scade in data antecedente al 31 dicembre 2026, esso e' prorogato fino a tale data.
2. All'articolo 19, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando per effetto del superamento del termine massimo di permanenza di cui al primo periodo, il numero dei magistrati che devono essere assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro ai sensi del comma 2-bis risulta superiore a un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro di cui essi fanno parte, le assegnazioni eccedenti tale limite possono essere differite di dodici mesi. Il differimento opera per i magistrati con minore anzianita' nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o nel gruppo di lavoro.»;
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2024, n. 178 (Misure urgenti in materia di
giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 23
gennaio 2025, n. 4, pubblicato nella G.U. 29 novembre 2024,
n. 280:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di magistrati
assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul
termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli
uffici giudiziari). - 1. Fino al decorso del termine
previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 149, ai giudici assegnati, in via
esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti
in materia di famiglia non si applica il limite di
permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto
dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160.
1-bis. (Omissis).».
- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in
magistratura, nonche' in materia di progressione economica
e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150),
pubblicato nella G.U. 29 aprile 2006, n. 99, S.O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Permanenza nell'incarico presso lo stesso
ufficio). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e
46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo
grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio
svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa
posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro
nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito
dal Consiglio superiore della magistratura con proprio
regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci
anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio
superiore puo' disporre la proroga dello svolgimento delle
medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari
gia' iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia
stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, e per un
periodo non superiore a due anni. Quando per effetto del
superamento del termine massimo di permanenza di cui al
primo periodo, il numero dei magistrati che devono essere
assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di
lavoro ai sensi del comma 2-bis risulta superiore a un
terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro
di cui essi fanno parte, le assegnazioni eccedenti tale
limite possono essere differite di dodici mesi. Il
differimento opera per i magistrati con minore anzianita'
nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o nel
gruppo di lavoro.
2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine
di permanenza di cui al comma 1 ai magistrati non possono
essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare
probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.
2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo
massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di
trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o
ad altro ufficio e' assegnato ad altra posizione tabellare
o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo
dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato
domanda almeno tre mesi prima della scadenza del termine,
puo' rimanere nella stessa posizione fino alla decisione
del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non
oltre tre mesi dalla scadenza del termine stesso.».
 
Art. 5
Disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di
organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, primo periodo, le parole «vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «vigila sulla loro attivita', sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalita' e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.»;
b) all'articolo 32, comma 3, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2027».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 8 e 32 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
57), pubblicato nella G.U. 31 luglio 2017, n. 177, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 8 (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio
del giudice di pace). - 1. Il presidente del tribunale
coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel
circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro,
mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici,
vigila sulla loro attivita', sorveglia l'andamento dei
servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i
provvedimenti necessari per assicurare il regolare
funzionamento dell'ufficio. Esercita ogni altra funzione di
direzione che la legge attribuisce al dirigente
dell'ufficio giudiziario.
1-bis. Il presidente del tribunale, sentito il
dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di
applicazione temporanea del personale amministrativo tra
l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace
avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne
il buon andamento e la funzionalita' e di garantire
l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel
rispetto delle dotazioni organiche.
2. La proposta di organizzazione e' disposta con il
procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12. Il Presidente della Corte di appello formula la
proposta sulla base della segnalazione del presidente del
tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati
onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25.
3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
il presidente del tribunale puo' avvalersi dell'ausilio di
uno o piu' giudici professionali e, in aggiunta, di uno o
piu' giudici onorari di pace.
4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o
piu' giudici professionali il compito di vigilare
sull'attivita' dei giudici onorari di pace in materia di
espropriazione mobiliare presso il debitore e di
espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di
terzi, nonche' di indicare le direttive e le prassi
applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni
di cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13,
secondo periodo.
5. Dodici mesi prima della scadenza del termine del
31 ottobre 2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il
Ministero della giustizia mette a disposizione dell'ufficio
del giudice di pace i programmi informatici necessari per
la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione
mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose
del debitore che sono in possesso di terzi e per
l'assegnazione con modalita' automatiche dei medesimi
procedimenti. I programmi informatici assicurano che
l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di
trasparenza.»
«Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni). -
1.
2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei
vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte
i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al
predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati,
con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove
prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che
quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in
pianta organica, anche con riferimento all'individuazione
prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e'
disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i
magistrati onorari in servizio ai quali e' stato conferito
l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero
sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso
distretto.
3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore
il 31 ottobre 2027.
4.
5.
6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma
2, lettera e), si considera anche lo svolgimento di
funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche ai fini del
computo di cui all'articolo 18, comma 2.
7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta
la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto del Ministro della
giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.
8. L'incarico dei magistrati onorari nominati
successivamente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in
vigore del presente decreto ha durata quadriennale con
decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei
magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati
dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge
28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di
tribunale in servizio a tale data possono essere destinati
in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un
ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano
servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14
e con le modalita' indicate nella stessa disposizione. Nel
corso del periodo di supplenza o di applicazione la
liquidazione delle indennita' ha luogo in conformita' ai
criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente
svolti.
10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro
della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo
periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Consiglio superiore della magistratura
adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'articolo 6,
comma 1, individuando, nei limiti delle risorse
disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante
organiche degli uffici del giudice di pace e delle
ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di
tribunale e dei vice procuratori onorari.
11. I procedimenti disciplinari pendenti nei
confronti di magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere
regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta
data.
12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono
essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di
magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto per fatti commessi prima della
medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.».
 
Art. 6

Disposizioni urgenti in materia di funzionalita'
dell'ufficio per il processo

1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole «tribunali ordinari» sono inserite le seguenti: «, i tribunali per i minorenni»;
b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il progetto organizzativo e' redatto in coerenza con il programma delle attivita' annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.»;
c) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'alinea e' sostituita dalla seguente «Agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione possono essere assegnate le seguenti figure professionali;»;
2) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: «f) il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
3) la lettera g) e' soppressa;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , salvo i casi di urgente e comprovata necessita'.»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessita'.»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 (Norme sull'ufficio per
il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n.
206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134), pubblicato
nella G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O., come modificati
dalla presente legge:
«Art. 1 (Ufficio per il processo e ufficio spoglio,
analisi e documentazione). - 1. Presso i tribunali
ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello
sono costituite una o piu' strutture organizzative
denominate "ufficio per il processo civile" e una o piu'
strutture organizzative denominate "ufficio per il processo
penale". Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti
uno o piu' uffici per il processo, che operano secondo le
disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale
presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.
2. Presso la Corte di cassazione sono costituite una
o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il
processo civile presso la Corte di cassazione" e una o piu'
strutture organizzative denominate "ufficio per il processo
penale presso la Corte di cassazione".
3. Presso la Procura generale della Corte di
cassazione sono costituite una o piu' strutture
organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e
documentazione" e una o piu' strutture organizzative
denominate "ufficio per il processo penale presso la
Procura generale della Corte di cassazione".
4. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
sono costituiti uno o piu' uffici per il processo, aventi
articolazioni distrettuale e circondariali.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi
provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 3 (Costituzione, direzione e coordinamento
degli uffici). - 1. Nella predisposizione del progetto
organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di
sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei
flussi e individuazione delle eventuali criticita',
definisce le priorita' di intervento, gli obiettivi da
perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente,
individua il personale da assegnare agli uffici, di
concerto con il dirigente amministrativo. Il progetto
organizzativo e' redatto in coerenza con il programma delle
attivita' annuali di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
2. Il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei
magistrati da lui individuati, dirige e coordina
l'attivita' degli uffici per il processo e degli uffici
spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la
formazione del personale addetto nel rispetto della
normativa relativa a ciascun profilo professionale.
2-bis. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono svolte
nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto
legislativo n. 240 del 2006.»
«Art. 4 (Componenti degli uffici per il processo e
dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione). - 1. Agli
uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e
documentazione possono essere assegnate le seguenti figure
professionali:
a) quanto agli uffici per il processo presso il
tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli
10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116;
b) quanto agli uffici per il processo presso le
corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli
62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, fino a quando non sara' completato il riordino del
ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei
tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116;
c) i tirocinanti di cui all'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
d) coloro che svolgono la formazione professionale
a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) il personale delle cancellerie o delle
segreterie giudiziarie;
f) il personale assunto che ha prestato servizio ai
sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113;
g) (soppressa)
h) ogni altra figura professionale istituita dalla
legge per lo svolgimento di una o piu' delle attivita'
previste dal presente decreto.
2. Ciascun componente svolge i compiti attribuiti
all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi
e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa,
anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che
regolano la figura professionale cui appartiene.
3. Salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i
componenti dell'ufficio per il processo che assistono il
magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali,
partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche
e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di
consiglio, nei limiti in cui e' necessario per
l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono
altresi' essere ammessi alle riunioni indette dai
presidenti di sezione.
4. I tirocinanti e i magistrati onorari componenti
dell'ufficio per il processo non possono accedere ai
fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi
ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi
previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4)
in quanto applicabile, 5), del codice di procedura civile o
dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e),
f), del codice di procedura penale.
5. I componenti dell'ufficio per il processo sono
tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle
informazioni e alle notizie acquisite nel corso
dell'attivita' prestata presso l'ufficio stesso, con
obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in
ragione della loro attivita' e di astenersi dalla
deposizione testimoniale.»
«Art. 5 (Compiti dell'ufficio per il processo civile
presso i tribunali e le corti d'appello). - 1. All'ufficio
per il processo civile costituito presso i tribunali
ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello
sono attribuiti i seguenti compiti:
a) attivita' preparatorie e di supporto ai compiti
del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione
di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle
camere di consiglio, selezione dei presupposti di
mediabilita' della lite, ricerche di giurisprudenza e
dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti,
assistenza alla verbalizzazione;
b) supporto al magistrato nello svolgimento delle
verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del
codice di procedura civile nonche' nell'individuazione dei
procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice
di procedura civile;
c) raccordo e coordinamento fra l'attivita' del
magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi
amministrativi degli uffici giudiziari;
d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei
provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di
giurisprudenza locale;
e) supporto per l'utilizzo degli strumenti
informatici;
f) assistenza per l'analisi dei flussi statistici e
per il monitoraggio di attivita' dell'ufficio;
g) supporto per l'attuazione dei progetti
organizzativi finalizzati ad incrementare la capacita'
produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a
prevenirne la formazione.
1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera f), e' impiegato in via ordinaria nelle attivita'
di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , salvo i casi di
urgente e comprovata necessita'.»
«Art. 6 (Compiti dell'ufficio per il processo penale
presso i tribunali e le corti d'appello). - 1. All'ufficio
per il processo penale costituito presso i tribunali
ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di
sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di
appello sono attribuiti i seguenti compiti:
a) coadiuvare uno o piu' magistrati e, sotto la
direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti
gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione
giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in
particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione
dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e
dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei
provvedimenti;
b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle
pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del
monitoraggio dei procedimenti di data piu' risalente e
della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
c) incrementare la capacita' produttiva
dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a
disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione
delle decisioni, in particolare di quelle aventi un
rilevante grado di serialita', e con la formazione di una
banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato
nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera f), e' impiegato in via ordinaria nelle attivita'
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di
urgente e comprovata necessita'.
2. L'ufficio per il processo penale istituito presso
la corte di appello effettua prioritariamente uno spoglio
mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima
scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilita'
per superamento dei termini di durata massima del giudizio
di impugnazione.».
 
Art. 7
Modifica all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 in
materia di pagamento degli indennizzi liquidati nell'anno 2022

1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
«12-bis.1. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza.»;
b) al comma 12-ter, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 5-sexies della legge 24 marzo
2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell'articolo 375 del codice di procedura civile),
pubblicata nella G.U. 3 aprile 2001, n. 78, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5-sexies (Modalita' di pagamento). - 1. Al fine
di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma
della presente legge, il creditore rilascia
all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo
titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso
credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione e'
ancora tenuta a corrispondere e la modalita' di riscossione
prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo. Con
la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si
impegna altresi' a trasmettere la documentazione necessaria
a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a
comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della
documentazione presentata.
1-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
presentate, secondo le modalita' di cui ai decreti previsti
dai commi 3 e 3-bis, all'amministrazione entro un anno
dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di
equa riparazione, a pena di decadenza.
2. Decorsi due anni dalla dichiarazione
precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica
amministrazione puo' chiederne il rinnovo. In caso di
richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione
o la documentazione allegata con le modalita' previste dai
decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro
il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di
dichiarazione di cui al comma 1 ed e' individuata la
documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice
ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni
pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di
cui al periodo precedente.
3-bis. Con decreti dirigenziali del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero della
giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono
indicate le modalita' di presentazione telematica dei
modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti
incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
4. Ferma restando la decadenza di cui al comma 1-bis,
nel caso di incompleta o irregolare trasmissione della
dichiarazione o della documentazione di cui ai commi
precedenti, l'ordine di pagamento non puo' essere emesso e,
per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o
la relativa documentazione, non decorrono gli interessi.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei
mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli
obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al
primo periodo non inizia a decorrere in caso di mancata,
incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione
ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue i provvedimenti per
intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto
avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti
capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto
sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo
di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo
26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma
5, i creditori non possono procedere all'esecuzione
forzata, alla notifica dell'atto di precetto, ne' proporre
ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma
della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di
cui al titolo I del libro quarto del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice
amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un
funzionario dell'amministrazione soccombente, a cui e'
riconosciuto come compenso per l'attivita' svolta un
importo non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico
definito, nei limiti dello stanziamento previsto.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a
norma della presente legge si effettuano mediante
accreditamento sui conti. correnti o di pagamento dei
creditori. Il creditore puo' delegare alla ricezione del
pagamento un legale rappresentante con il rilascio di
procura speciale.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite
vaglia cambiario il creditore puo' delegare all'incasso un
legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in
corso, non puo' essere disposto il pagamento di somme o
l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme
liquidate a norma della presente legge in caso di mancato,
incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di
comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad
acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati
anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3
trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai
commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei
siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni
complete e regolari, gia' trasmesse alla data di entrata in
vigore del presente articolo, conservano validita'.
12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della
presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la
dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalita'
disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026,
a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori
di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o
giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi
di ottemperanza in corso sono sospesi.
12-bis.1. I creditori di somme liquidate a norma
della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto,
presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando
le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30
ottobre 2026 a pena di decadenza.
12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della
presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023
e la data di entrata in vigore della presente disposizione,
qualora non vi abbiano provveduto, presentano la
dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita'
disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, a pena di
decadenza.
12-quater. Entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministero della
giustizia da' notizia dell'onere di rinnovo o di
presentazione della dichiarazione a pena di decadenza,
stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso
pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e
comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale,
alle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle
organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui
agli articoli 840-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile e 196-ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di
cui al primo periodo e' altresi' comunicato al Consiglio
nazionale forense per la diffusione presso gli ordini
territoriali.».
 
Art. 8

Interventi urgenti per il potenziamento digitale
dell'amministrazione della giustizia

1. Al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuita' dei servizi di connettivita' e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi, e' autorizzata la spesa di euro 6.500.000 per l'anno 2026, di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034. Per la manutenzione e l'assistenza specialistica e' autorizzata la spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 6.500.000 per l'anno 2026 e a euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
 
Art. 9

Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilita'
professionale nei confronti del notaio

1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilita' del danno, l'azione di responsabilita' professionale nei confronti del notaio non puo' comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d'opera professionale e' stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' la prestazione sia compiuta posteriormente.
 
Art. 10
Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale

1. Ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10, 11, 17 e 29 della direttiva (UE) 2024/1346, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Documenti forniti al richiedente). - 1. Al momento della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano al richiedente protezione internazionale un documento nominativo, recante il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, nonche' la fotografia e le relative generalita' dichiarate dallo straniero nel corso del fotosegnalamento. Il documento nominativo di cui al primo periodo, valido fino alla data del rilascio del documento di cui al comma 4, attesta che la domanda e' stata registrata ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, e' rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo recante gli elementi previsti dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348, nonche' il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato nel corso delle attivita' di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al termine delle misure di cui al primo periodo, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve il documento di cui al comma 4.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Al momento della formalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e' rilasciato al richiedente un documento validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il documento di cui al primo periodo e' definito con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. La questura puo' fornire al richiedente protezione internazionale un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, secondo le modalita' previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La validita' del documento di cui al primo periodo e' limitata alla finalita' e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali e' stato rilasciato.»;
b) all'articolo 5, al comma 1, le parole: «da riportare nella domanda di protezione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «resa al momento della registrazione della domanda»;
c) dopo l'articolo 5-bis, sono inseriti i seguenti:
Art. 5-ter (Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). - 1. Il richiedente puo' essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando:
a) e' tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351;
b) e' stato trasferito in Italia a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.
2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente e' esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento.
3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, e' necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente puo' essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo e' effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalita' che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5-quater.
4. Quando il richiedente e' autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed e' stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di esse e' subordinata alla sua effettiva residenza in tale luogo.
5. Il richiedente puo' chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello di cui al comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo e' adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente, e' motivata in caso di rigetto ed e' impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5.
6. Il richiedente non e' tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorita' o in giudizio quando e' richiesta la sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto.
Art. 5-quater (Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). - 1. L'autorizzazione e la segnalazione di cui all'articolo 5-ter, commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalita' e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5-ter. Il provvedimento e' motivato in fatto e in diritto e contiene la durata dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonche' le modalita' della segnalazione eventualmente disposta ai sensi del comma 3 del predetto articolo 5-ter. Il provvedimento e' immediatamente comunicato all'interessato ed e' esecutivo.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne da' immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356.
3. La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 puo' essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga.
Art. 5-quinquies (Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). - 1. L'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, puo' presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con ricorso al giudice del luogo in cui e' autorizzato a risiedere, nel termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dei motivi in base ai quali e' chiesta la revoca o la modifica del provvedimento impugnato.
2. Il reclamo e' dichiarato inammissibile con decreto motivato se difettano i requisiti di cui al comma 1. In tal caso, quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice procede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Il giudice, se non procede ai sensi del comma 2 nomina, quando necessario, l'interprete e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il decreto di fissazione e' notificato a cura del ricorrente al prefetto almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il prefetto puo' depositare note difensive entro cinque giorni dalla notificazione e puo' stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il ricorrente che ne fa richiesta e' sentito personalmente.
4. L'udienza puo' svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, puo' collegarsi esclusivamente dal luogo dove si trova il difensore, il quale ne attesta l'identita'. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' collegarsi dal luogo in cui si trova.
6. Se il difensore del ricorrente non compare all'udienza fissata ai sensi del comma 3, il ricorso e' dichiarato improcedibile. Si applica il comma 2, secondo periodo.
7. Il giudice procede nel rispetto del principio del contraddittorio e di concentrazione delle attivita' processuali e provvede con ordinanza depositata entro venti giorni.
8. Contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 7 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 5-sexies (Rischio di fuga). - 1. Il rischio di fuga e' valutato caso per caso sulla base di una o piu' delle seguenti circostanze:
a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita';
b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
c) l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita', anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
d) l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorita' competenti;
e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione degli articoli 10, 10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' di quelle previste dall'articolo 6-quater;
g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-ter, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
i) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
m) la volonta' di non restare a disposizione delle autorita' e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti.
2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altresi' conto di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3.»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sulla base della sua nazionalita' ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351. Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2»;
2) al comma 2:
2.1) dopo la parola «disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348,»;
2.2) la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente: «a-bis) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;»;
2.3) alla lettera d) le parole «articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti «articolo 5-sexies.»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.»;
4) al comma 4-bis, dopo le parole: «28 gennaio 2008, n. 25,» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
5) al comma 5:
5.1) al primo periodo, dopo la parola: «motivazione» sono aggiunte le seguenti: «, precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater»;
5.2) al quarto periodo, le parole: «comprese le» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quanto previsto sulle»;
5.3) all'ultimo periodo, le parole: «alla corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» e le parole: «massimo di ulteriori sessanta giorni, per» sono sostituite dalle seguenti: «di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di»;
6) al comma 5-bis, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura.»;
7) al comma 8, le parole: «della corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «del giudice»;
e) all'articolo 6-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il richiedente puo' essere trattenuto per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformita' all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «qualora», sono inserite le seguenti: «non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c) o d), nonche' qualora» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 6-quater, comma 2.»;
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso richiedente a seguito della formalizzazione della domanda e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda.»;
5) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Quando, entro il termine di dodici settimane, non e' adottata una decisione, il richiedente e' autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento puo' proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6.
3-ter. Se la domanda e' rigettata, nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha piu' diritto a rimanere e non e' autorizzato a entrare nel territorio nazionale.»;
6) al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
7) al comma 4-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' dell'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
8) la rubrica dell'articolo 6-bis e' cosi' modificata: «Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348»;
f) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 6-quater (Misure alternative al trattenimento del richiedente). - 1. Nei casi di cui agli articoli 6, 6-bis e 6-ter, il questore, ove ritenga che possano essere applicate efficacemente, dispone, in luogo del trattenimento, una o piu' delle seguenti misure alternative:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita';
b) prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;
c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione;
d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione.
2. Nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui al comma 1, il questore tiene conto del rischio di fuga, ovvero se il richiedente rientri in una delle categorie indicate al comma 2 dello stesso articolo 6.
3. Si applica l'articolo 14, comma 1-bis, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
g) all'articolo 22:
1) al comma 1, le parole: «Il permesso di soggiorno per richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento», dopo le parole: «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «, comma 4» e le parole: «sessanta giorni dalla presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla formalizzazione della domanda»;
2) il comma 2 e' abrogato.

Riferimenti normativi

- La direttiva n. 2024/1346/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
(rifusione), e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 maggio 2024,
Serie L.
- Si riportano gli articoli 5, 6, 6-bis e 22 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,
nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale), pubblicato nella G.U.
15 settembre 2015, n. 214, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 5 (Domicilio). - 1. Salvo quanto previsto al
comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio
domicilio o residenza e' assolto dal richiedente tramite
dichiarazione resa al momento della registrazione della
domanda. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio
o residenza e' comunicato dal richiedente alla medesima
questura e alla questura competente per il nuovo domicilio
o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno
di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri
o strutture di cui agli articoli 6, 9 e 11, l'indirizzo del
centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli
effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti
relativi al procedimento di esame della domanda, nonche' di
ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o
di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del
centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 e'
comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.
3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto
e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle
norme vigenti e' assicurato nel luogo di domicilio
individuato ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il prefetto competente in base al luogo di
presentazione della domanda ovvero alla sede della
struttura di accoglienza puo' stabilire, con atto scritto e
motivato, comunicato al richiedente con le modalita' di cui
all'articolo 6, comma 5, un luogo di domicilio o un'area
geografica ove il richiedente puo' circolare.
5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del
richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del
codice di procedura penale e degli articoli 47-ter,
47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, l'autorita' giudiziaria
valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per
territorio, l'idoneita' a tal fine dei centri e delle
strutture di cui agli articoli 6 e 9.»
«Art. 6 (Trattenimento). - 1. Il richiedente non puo'
essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda
o sulla base della sua nazionalita' ovvero per il solo
motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal
regolamento (UE) 2024/1351. Al richiedente a seguito della
formalizzazione della domanda e' rilasciato l'attestato
nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in
appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei
posti disponibili ovvero nelle strutture presenti nei
luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3,
del regolamento (UE) 2024/1348, sulla base di una
valutazione caso per caso, quando:
a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo
1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di
rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata
con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con
la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui
agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
a-bis) ha presentato una domanda reiterata in fase
di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;
b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo
13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155;
c) costituisce un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosita'
si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti agli
stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite ovvero per i reati previsti
dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1,
lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251;
d) e' necessario determinare gli elementi su cui si
basa la domanda di protezione internazionale che non
potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e
sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 5-sexies.
La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e'
effettuata caso per caso.
2-bis. La mancata convalida del provvedimento di
trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti
del richiedente che ha presentato la domanda in un centro
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione
di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2,
qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento
ai sensi del comma 2 e' adottato immediatamente o,
comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione
della mancata convalida di cui al primo periodo, il
richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla
convalida del predetto provvedimento.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il
richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in
attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento
o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del
medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi
sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata
presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. La
disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in
cui la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati
ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento
(UE) 2024/1348.
3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il
richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo
strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta
giorni, in appositi locali presso le strutture di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica
dell'identita' o della cittadinanza, anche mediante il
ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
la verifica delle banche dati. Ove non sia stato possibile
determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza,
il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, con le modalita' previste dal comma 5 del medesimo
articolo 14, per un periodo massimo di novanta giorni,
prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero
sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia
sottoscritto accordi in materia di rimpatri.
4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla
possibilita' di richiedere protezione internazionale. Al
richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le
informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna
dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo
10.
4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e all'articolo 10-ter,
commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si applicano le disposizioni dell'articolo
10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
5. Il provvedimento con il quale il questore dispone
il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato
per iscritto, e' corredato di motivazione, precisa i motivi
per i quali non siano applicabili efficacemente le misure
alternative di cui all'articolo 6-quater e reca
l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare
memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore.
Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte
d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46. Il provvedimento e' comunicato
al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente
o in una lingua che ragionevolmente si suppone che
comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni. Si applica, per quanto compatibile,
l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ad esclusione di quanto previsto sulle misure
alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14.
La partecipazione del richiedente all'udienza per la
convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un
collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 nel quale egli e' trattenuto. Il collegamento
audiovisivo si svolge in conformita' alle specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i
Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e, in ogni caso, con modalita' tali da
assicurare la contestuale, effettiva e reciproca
visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre
consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere
presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un
operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di
cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che non
sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei
diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto
dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo
del presente comma nonche', se ha luogo l'audizione del
richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la
regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal
fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo
difensore. Delle operazioni svolte e' redatto verbale a
cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando
il trattenimento e' gia' in corso al momento della
presentazione della domanda, i termini previsti
dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette
gli atti al giudice competente per la convalida del
trattenimento per un periodo di sessanta giorni prorogabile
nei limiti della durata della procedura applicata al
richiedente, al fine di consentire l'espletamento della
procedura di esame della domanda.
5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del
comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione entro dieci
giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai
sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. La presentazione del ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento
non possono protrarsi oltre il tempo strettamente
necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo
28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto
dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi
di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi
nell'espletamento delle procedure amministrative
preordinate all'esame della domanda, non imputabili al
richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.
7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3
e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso
giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del
provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo
35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a
rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del
ricorso giurisdizionale proposto.
8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la
proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori
non superiori a sessanta giorni di volta in volta
prorogabili da parte del giudice, finche' permangono le
condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata
massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non puo'
superare complessivamente dodici mesi.
9. Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche'
sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In
ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che
chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o
provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di
rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione
internazionale.
10. Nel caso in cui il richiedente e' destinatario di
un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le
modalita' di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per
la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo
articolo 13, comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente
all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha
accesso alle misure di accoglienza previste dal presente
decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.
10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi
relativi all'eta' dichiarata da un minore si applicano le
disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2.»
«Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo
svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi
dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348). - 1. Il
richiedente puo' essere trattenuto per decidere, nel
contesto di una procedura di frontiera in conformita'
all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo
diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo
10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
2. Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere
disposto qualora non possano essere applicate efficacemente
le misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma
1, lettere c) o d), nonche' qualora il richiedente non
abbia consegnato il passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita' o non presti idonea
garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento
della procedura concernente la prestazione della garanzia
finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della
giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati
l'importo e le modalita' di prestazione della predetta
garanzia finanziaria. Si applica l'articolo 6-quater, comma
2.
2-bis. Al richiedente sottoposto a misure alternative
al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di
frontiera di cui all'articolo 43 del regolamento (UE)
2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso
richiedente a seguito della formalizzazione della domanda
e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4,
comma 2, e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre i
termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE)
2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di
trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida
comporta il trattenimento nel centro per un periodo
massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti
dalla data di registrazione della domanda.
3-bis. Quando, entro il termine di dodici settimane,
non e' adottata una decisione, il richiedente e'
autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il
trattenimento puo' proseguire qualora sussistano le
condizioni di cui all'articolo 6.
3-ter. Se la domanda e' rigettata, nel termine di
dodici settimane, il richiedente non ha piu' diritto a
rimanere e non e' autorizzato a entrare nel territorio
nazionale.
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente e'
trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti
e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del
medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
situati in prossimita' della frontiera o della zona di
transito, per il tempo strettamente necessario
all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio
dello Stato e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica in
quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.
4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche' dell'articolo
10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si applicano le disposizioni
dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.»
«Art. 22 (Lavoro e formazione professionale). - 1. Il
documento di cui all'articolo 4 , comma 4 consente di
svolgere attivita' lavorativa, trascorsi novanta giorni
dalla formalizzazione della domanda, se il procedimento di
esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo'
essere attribuito al richiedente.
2. (abrogato)
3.».
 
Art. 11
Attuazione del regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di
protezione internazionale e abroga la direttiva 2013/32/UE

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 4, 26, 27, 28, 29 e 30 del regolamento (UE) 2024/1348, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volonta' di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda e' effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalita' di cui all'articolo 26-ter.»;
2) al comma 3, le parole: «del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e' l'Unita' Dublino» sono sostituite dalle seguenti: «della Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, e' l'Unita' AMMR»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2- ter. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348, in aggiunta a quanto stabilito dal comma 2-bis, possono essere istituite una o piu' sezioni, fino ad un massimo di ventiquattro.»;
c) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volonta' di richiedere la protezione internazionale alle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo le modalita' previste dall'articolo 26.»;
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda). - 1. Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5, e dall'articolo 35-ter, commi 1, 4 e 6.»;
e) all'articolo 10, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «All'atto della presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «Prima possibile e comunque entro la data della registrazione»;
2) le parole: «l'ufficio di polizia competente a riceverla» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio di polizia competente alla registrazione»;
f) l'articolo 23-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis (Ritiro implicito della domanda). - 1. Nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda.
2. Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia gia' appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
3. Alle decisioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 4 e 4-bis.»;
g) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volonta' di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volonta' di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate:
a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi;
b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento;
c) dagli stranieri detenuti.»
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il cittadino di un paese terzo che non e' soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che e' stato gia' sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volonta' di ricevere protezione internazionale dopo il completamento degli stessi, puo' manifestare la volonta' di richiedere protezione internazionale con le modalita' di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti la volonta' dopo il completamento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in sede di manifestazione della volonta' confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di cui all'articolo 26-bis.»;
4) al comma 3, le parole: «di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024»;
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Presentazione della domanda di protezione internazionale»;
h) dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
«Art. 26-bis (Registrazione della domanda di protezione internazionale). - 1. La domanda e' registrata, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, dalla questura oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti, mediante il collegamento tra il sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato di cui all'articolo 26, comma 2.
2. La questura ovvero l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione della domanda, fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2.
3. All'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia il documento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Art. 26-ter (Formalizzazione della domanda di protezione internazionale). - 1. La domanda di protezione internazionale e' formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura che, a tal fine, accede al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente e' rilasciato il documento di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
i) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo i criteri enumerati al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348» e le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348»;
2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) 2024/1348, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.»;
l) all'articolo 28-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 5 e 6 sono abrogati;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»;
3) alla rubrica, le parole: «Procedure accelerate» sono sostituite dalle seguenti: «Individuazione delle zone di frontiera e di transito»;
m) dopo l'articolo 28-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 28-bis.1 (Termini per lo svolgimento della procedura di asilo alla frontiera). - 1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348, qualora sia stata determinata l'applicazione della procedura accelerata in frontiera, la Commissione territoriale competente per l'esame adotta e comunica la decisione sulla domanda entro quattro settimane.
Art. 28-bis.2 (Trasferimento del richiedente sottoposto alla procedura di asilo alla frontiera). - 1. Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale e' esaminata con procedura di asilo alla frontiera puo' essere trasferito, dal punto della frontiera esterna in cui e' stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimita' della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera.
2. Il trasferimento verso le strutture di cui al comma 1 e l'accoglienza nelle medesime non costituiscono autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle competenti autorita'.».
n) l'articolo 28-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La Commissione territoriale respinge la domanda per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1348 se, al momento della conclusione dell'esame, ricorre una delle fattispecie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j), e paragrafo 3, del suddetto regolamento.»;
o) all'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348;»;
p) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera b-ter), e' aggiunta la seguente: «b-quater) dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) c) d) ed e) del regolamento (UE) 2024/1348.»;
2) al comma 4:
a) al primo periodo, sopprimere la parola: «e» e dopo le parole: «b-ter)» aggiungere le seguenti: «e b-quater)»;
b) dopo le parole: «articoli 23,» aggiungere le parole: «23-bis,»;
3) al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 28-bis.1»;
b) le parole: «lettera b-bis)» sono soppresse;
4) dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Con la decisione di cui al comma 4-bis, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, e' informato della facolta' di chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito, sempreche' non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349. Si applica l'articolo 10, comma 2-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
q) all'articolo 35:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 33» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 35-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 35-bis e 35-ter»;
3) al comma 2-bis, il secondo periodo e' soppresso;
r) all'articolo 35-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «dal presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, quanto alle procedure di frontiera, dall'articolo 35-ter»;
2) al comma 2, le parole: «dai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis»;
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 35-ter, comma 1, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento.»;
4) il comma 2-ter e' abrogato;
5) i commi 3, 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.
4. Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilita' con il ricorso introduttivo, puo' chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni.
4-bis. Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il loro deposito. Quando l'istanza e' accolta, al ricorrente e' rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
5. Il richiedente non puo' essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso e' proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348.»;
6) al comma 6, le parole: «o la sezione» sono soppresse;
7) al comma 13 il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma 2-bis la decisione e' adottata entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non e' reclamabile. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 4-bis perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e' rigettato.»;
8) al comma 14, dopo le parole «di cui al presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e all'articolo 35-ter»;
9) al comma 17:
9.1) al primo periodo, le parole «dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348»;
9.2) al secondo periodo, dopo la parola «primo» sono inserite le seguenti: «e secondo»;
10) il comma 17-bis e' abrogato;
s) l'articolo 35-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 35-ter(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera). - 1. Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348, e' ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.
2. Il ricorrente puo' chiedere di essere autorizzato a rimanere con istanza depositata, a pena di inammissibilita', unitamente al ricorso. L'istanza contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Si applica l'articolo 35-bis, comma 5, e il richiedente non puo' essere allontanato.
3. Il ricorso e' immediatamente notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero i quali, nei successivi cinque giorni, possono depositare note difensive. La Commissione territoriale, nello stesso termine, rende disponibili il verbale di audizione nonche' la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni.
4. Alla scadenza del termine previsto dal comma 3, il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, decide entro i successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito adotta, nel predetto termine, il decreto previsto dal comma 6, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.
5. Quando l'istanza di cui al comma 2 e' accolta il ricorrente e' autorizzato a rimanere nei luoghi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 fino all'adozione della decisione di cui al comma 6. Alla scadenza del termine di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che entro tale termine sia stata adottata la decisione prevista dal comma 6, il richiedente e' autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli e' rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
6. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, adotta il decreto previsto dall'articolo 35-bis, comma 13, entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Il decreto non e' reclamabile. L'autorizzazione a rimanere ai sensi comma 4 perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e' rigettato.
7. Contro il provvedimento di cui al comma 6 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 13.
8. Il ricorrente non e' autorizzato e non ha diritto di rimanere quando e' rigettata l'istanza presentata ai sensi del comma 3 o quando e' rigettato il ricorso con il decreto previsto dal comma 6.».

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2024/1348, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una
procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e
abroga la direttiva 2013/32/UE, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 22 maggio 2024, Serie L.
- Si riportano gli articoli 3, 4, 6, 10, 26, 28,
28-bis, 29, 32, 35 e 35-bis del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato), pubblicato nella G.U. 16 febbraio
2008, n. 40, come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Autorita' competenti). - 1. Le autorita'
competenti all'esame delle domande di protezione
internazionale sono le commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, di cui
all'articolo 4.
2. Sono competenti a ricevere le manifestazioni di
volonta' di richiedere la protezione internazionale, ai
sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, le
Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale, le questure e gli uffici di
polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalita'
previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda
e' effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di
frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo
26-bis. Il richiedente formalizza la domanda presso le
Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di
accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura
del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure,
esclusivamente secondo le modalita' di cui all'articolo
26-ter.
3. L'autorita' preposta alla determinazione dello
Stato competente all'esame della domanda di protezione
internazionale in applicazione della Parte III del
regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio 2024, e' l'Unita' AMMR, operante
presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno e le sue
articolazioni territoriali operanti presso le prefetture
individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto
del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate
dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al
tribunale sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si
applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi
seguenti.
3-ter. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione di trasferimento.
3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, quando
ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto
motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il
decreto e' pronunciato entro cinque giorni dalla
presentazione dell'istanza di sospensione e senza la
preventiva convocazione dell'autorita' di cui al comma 3.
L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di
inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il decreto
con il quale e' concessa o negata la sospensione del
provvedimento impugnato e' notificato a cura della
cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le
parti possono depositare note difensive. Entro i cinque
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
periodo precedente possono essere depositate note di
replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del
quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con
nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque
giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia'
emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non
e' impugnabile.
3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita'
che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria.
L'autorita' puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente
di propri dipendenti e puo' depositare, entro quindici
giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
Entro lo stesso termine l'autorita' deve depositare i
documenti da cui risultino gli elementi di prova e le
circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione
di trasferimento.
3-sexies. Il ricorrente puo' depositare una nota
difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo.
3-septies. Il procedimento e' trattato in camera di
consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti e'
fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga
necessario ai fini della decisione. Il procedimento e'
definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta
giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per
proporre ricorso per cassazione e' di trenta giorni e
decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a
cura della cancelleria anche nei confronti della parte non
costituita. La procura alle liti per la proposizione del
ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di
inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla
comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di
cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal
deposito del ricorso.
3-octies. Quando con il ricorso di cui al comma 3-bis
e' proposta istanza di sospensione degli effetti della
decisione di trasferimento, il trasferimento e' sospeso
automaticamente e il termine per il trasferimento del
ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento
di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in
caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con
cui il ricorso e' rigettato.
3-novies. La sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi
precedenti.
3-decies. La controversia e' trattata in ogni grado
in via di urgenza.
3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
provvedimento con cui il responsabile dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia
attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo ai
procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei
provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi
ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In
ogni caso, il giudice puo' autorizzare il deposito con
modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del
dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una
indifferibile urgenza.»
«Art. 4 (Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le
Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale, di seguito Commissioni
territoriali, sono insediate presso le prefetture - uffici
territoriali del Governo che forniscono il necessario
supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento
del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno.
1-bis. A ciascuna Commissione territoriale e'
assegnato un numero di funzionari amministrativi con
compiti istruttori non inferiore a quattro individuati
nell'ambito del contingente di personale altamente
qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere
specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46 ovvero nell'ambito del
personale dell'area dei funzionari o delle elevate
professionalita' dell'Amministrazione civile dell'interno,
appositamente formato in materia di protezione
internazionale a cura dell'Amministrazione medesima, che
puo' anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero
dell'interno, successivamente all'ingresso in ruolo.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel
numero massimo di venti. Con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la Commissione nazionale per il
diritto di asilo, sono individuate le sedi e le
circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni,
in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero
territorio nazionale.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso
ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande
di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per
il tempo strettamente necessario da determinare nello
stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo
complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale.
Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le
Commissioni territoriali.
2-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento delle
procedure accelerate alla frontiera di cui al regolamento
(UE) 2024/1348, in aggiunta a quanto stabilito dal comma
2-bis, possono essere istituite una o piu' sezioni, fino ad
un massimo di ventiquattro.
3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, da un
funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno,
sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia
di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani
designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con
compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai
sensi del comma 1-bis, nonche', in via temporanea, da
prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo
determinato in possesso di adeguata professionalita' e da
personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo,
appositamente formati in materia di protezione
internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,
nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il
presidente della Commissione svolge l'incarico in via
esclusiva. Il decreto di nomina puo' prevedere che la
funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse
sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei
componenti della Commissione territoriale e' adottato
previa valutazione dell'insussistenza di motivi di
incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di
interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per
ciascun componente con funzioni di presidente e per il
componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o piu'
componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il
funzionario prefettizio con funzioni di presidente,
l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con
compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai
sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente
comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai
sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della
Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle
istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro
partecipazione alle sedute della Commissione stessa. Le
Commissioni territoriali possono essere integrate, su
richiesta del presidente della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale come
componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti protezione
internazionale, sia necessario acquisire specifiche
valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito
alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario,
le Commissioni possono essere presiedute anche da
funzionari della carriera prefettizia in posizione di
collocamento a riposo. Al presidente ed ai componenti
effettivi o supplenti e' corrisposto, per la partecipazione
alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di
presenza. L'ammontare del gettone di presenza e'
determinato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle
sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di
asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per
componente delle Commissioni territoriali, anche mediante
convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le
Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi
di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente
costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il
voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di
parita' prevale il voto del presidente. Le medesime
disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle
Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono
periodo.
5. La competenza delle Commissioni territoriali e'
determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26,
comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura
di accoglienza ovvero trattenuti in un centro di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la competenza e' determinata in base alla
circoscrizione territoriale in cui sono collocati la
struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel
corso della procedura si rende necessario il trasferimento
del richiedente, la competenza all'esame della domanda e'
assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione
territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro
di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il
richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
e' svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza
della commissione territoriale innanzi alla quale si e'
svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande
di protezione internazionale puo' essere individuata, con
provvedimento del Presidente della Commissione nazionale
per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio
comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11,
comma 2.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono
svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno.»
«Art. 6 (Accesso alla procedura). - 1. La domanda di
protezione internazionale si considera fatta quando il
richiedente manifesta personalmente la volonta' di
richiedere la protezione internazionale alle autorita'
competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo le
modalita' previste dall'articolo 26.
2. La domanda presentata da un genitore si intende
estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul
territorio nazionale con il genitore all'atto della
presentazione della stessa. La domanda puo' essere
presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.
3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal
minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. La
domanda del minore non accompagnato puo' essere altresi'
presentata direttamente dal tutore sulla base di una
valutazione individuale della situazione personale del
minore.
3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenti
presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per
la verifica dell'identita' dal medesimo dichiarata e la
formalizzazione della domanda di protezione internazionale,
la manifestazione di volonta' precedentemente espressa non
costituisce domanda secondo le procedure previste dal
presente decreto e il procedimento non e' instaurato.»
«Art. 10 (Garanzie per i richiedenti asilo). - 1.
Prima possibile e comunque entro la data della
registrazione della domanda l'ufficio di polizia competente
alla registrazione informa il richiedente della procedura
da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il
procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per
corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale
fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui
al comma 2. L'ufficio di polizia informa il richiedente
che, ove proveniente da un Paese designato di origine
sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda puo' essere
rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis.
1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al
comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e
responsabilita'.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le
modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento
della protezione internazionale, comprese le conseguenze
dell'allontanamento ingiustificato dai centri;
b) i principali diritti e doveri del richiedente
durante la procedura di esame della domanda di protezione
internazionale;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le
modalita' per riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR
e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti
protezione internazionale, nonche' informazioni sul
servizio di cui al comma 2-bis;
d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine
sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis.
2-bis. Al fine di garantire al richiedente un
servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame
della domanda da parte delle Commissioni territoriali,
nonche' sulle procedure di revoca e sulle modalita' di
impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il
Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con
l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione
internazionale con esperienza consolidata nel settore,
anche ad integrazione dei servizi di informazione
assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza
previste dal presente decreto.
3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della
procedura, la possibilita' di contattare l'UNHCR o altra
organizzazione di sua fiducia competente in materia di
asilo.
4. Il richiedente e' tempestivamente informato della
decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il
procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua
da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua
inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza
indicata dall'interessato. In tutte le fasi del
procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della
domanda, al richiedente e' garantita, se necessario,
l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra
lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede
alla traduzione della documentazione prodotta dal
richiedente in ogni fase della procedura.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede
giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del
relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di
cui al presente articolo.»
«Art. 26 (Presentazione della domanda di protezione
internazionale). - 1. In attuazione dell'articolo 4,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le
Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale ricevono le manifestazioni di
volonta' di ottenere la protezione internazionale, ai sensi
dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite
di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono
al portale informatico messo a disposizione dal
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno.
2. Le questure e gli uffici di polizia di frontiera
ricevono le manifestazioni di volonta' di richiedere la
protezione internazionale e le acquisiscono al sistema
informativo dedicato del Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se
formulate:
a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di
cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024,
durante gli accertamenti stessi;
b) dagli stranieri sottoposti alla misura del
trattenimento;
c) dagli stranieri detenuti.
2-bis. Il cittadino di un paese terzo che non e'
soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE)
2024/1356, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7,
paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che e' stato
gia' sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento
(UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volonta' di
ricevere protezione internazionale dopo il completamento
degli stessi, puo' manifestare la volonta' di richiedere
protezione internazionale con le modalita' di cui al comma
1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti
la volonta' dopo il completamento degli accertamenti di cui
al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in
sede di manifestazione della volonta' confluiscono nel
portale informativo del Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla
registrazione della domanda di cui all'articolo 26-bis.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3,
nei casi soggetti alla procedura di cui alla Parte III del
regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 maggio 2024 la questura avvia le
procedure per la determinazione dello Stato competente per
l'esame della domanda, secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 3.
4
5. Quando la domanda e' presentata da un minore non
accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il
procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale dei
minorenni per l'apertura della tutela e per la nomina del
tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice
civile, in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni
nelle quarantottore successive alla comunicazione della
questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero
il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.
184, e successive modificazioni, prende immediato contatto
con il minore per informarlo della propria nomina e con la
questura per la conferma della domanda ai fini
dell'ulteriore corso del procedimento di esame della
domanda.
6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del
comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati87
di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una
delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di
protezione stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei
minori. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato
inserimento del minore in una di tali strutture,
l'assistenza e l'accoglienza del minore sono
temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del
comune dove si trova il minore.»
«Art. 28 (Esame prioritario). - 1. Il presidente
della Commissione territoriale, previo esame preliminare
delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria,
ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento
(UE) 2024/1348, e quelli per i quali applicare la procedura
accelerata, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2024/1348. La Commissione territoriale
informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni
procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.
2. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere
b), c) e d) del regolamento (UE) 2024/1348, e fatto salvo
quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le
procedure di cui al presente articolo si applicano ai
richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo
le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in
collaborazione con le altre amministrazioni competenti e
con le organizzazioni interessate, ove sia possibile
fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.»
«Art. 28-bis (Individuazione delle zone di frontiera
e di transito). - 1. (abrogato)
2. (abrogato)
2-bis. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Le zone di frontiera e di transito ai fini dello
svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei
termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con
decreto del Ministro dell'interno.
5. (abrogato)
6. (abrogato)»
«Art. 29 (Casi di inammissibilita' della domanda). -
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la
domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) al richiedente e' stato riconosciuto lo status
di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno
Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso
possa ancora avvalersi di tale protezione;
b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi
dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2024/1348.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e'
sottoposta a esame preliminare da parte del presidente
della Commissione territoriale, diretto ad accertare se
emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente,
nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del
riconoscimento della protezione internazionale e che il
ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove
non e' imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava
l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al
comma 1, lettera a), il presidente della Commissione
procede anche all'audizione del richiedente sui motivi
addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel
suo caso specifico.»
«Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione
territoriale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i
presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o
esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta
infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-ter;
b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del
territorio del Paese di origine, il richiedente non ha
fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre
rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla
protezione contro persecuzioni o danni gravi, puo'
legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e
si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca;
b-quater) dichiara inammissibile la domanda e non
procede all'esame quando accerta la sussistenza di una
delle condizioni previste dall'articolo 38, paragrafo 1,
lettere a), b) c) d) ed e) del regolamento (UE) 2024/1348.
1-bis.
2.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di
protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui
all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette
gli atti al questore per il rilascio di un permesso di
soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione
speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso
uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.
Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e'
rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale,
e consente di svolgere attivita' lavorativa, fatto salvo
quanto previsto in ordine alla convertibilita'
dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di
protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione
territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio
del permesso di soggiorno ivi previsto.
3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione
internazionale non e' accolta e nel corso del procedimento
emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione
territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni competente, per
l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in
favore del minore.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette,
altresi', gli atti al Questore per le valutazioni di
competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi
fondati motivi per ritenere che il richiedente e' stato
vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del
codice penale. In tal caso si applica l'articolo 17, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis,
b-ter) e b-quater), del presente articolo e il verificarsi
delle ipotesi previste dagli articoli 23, 23-bis, 29 e
29-bis comportano, alla scadenza del termine per
l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il
territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la
Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle
condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente
articolo o di una delle cause impeditive di cui
all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo
precedente, la decisione reca anche l'attestazione
dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di
cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e
produce gli effetti del provvedimento di espulsione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede
ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli
effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del
presente decreto. Il provvedimento recante l'attestazione
dell'obbligo di rimpatrio in conformita' al presente comma
e' impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo
35, comma 1, del presente decreto.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo,
qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera
o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis.1,
la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio
e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di
cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo.
4-ter. Con la decisione di cui al comma 4-bis, il
richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro
documento di viaggio valido, e' informato della facolta' di
chiedere al questore la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario e assistito, sempreche' non ricorrano
le circostanze impeditive previste dall'articolo 4,
paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349. Si applica
l'articolo 10, comma 2-septies, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.»
«Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso i provvedimenti
adottati dalla Commissione territoriale e avverso i
provvedimenti della Commissione nazionale e' ammesso
ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e'
ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto
il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata
riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la
protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32,
comma 3.1.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono
disciplinate dagli articoli 35-bis e 35-ter.
2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione
nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi
dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente
trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o
nazionali al questore del luogo di domicilio del
ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli
adempimenti conseguenti.
3.- 14.»
«Art. 35-bis (Delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato
riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a
norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle
disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, ove non diversamente disposto dal
presente articolo e, quanto alle procedure di frontiera,
dall'articolo 35-ter.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-bis, il ricorso
e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro
sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo
al momento della proposizione del ricorso, e puo' essere
depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione
e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono
effettuati dai funzionari della rappresentanza e le
comunicazioni relative al procedimento sono effettuate
presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita'
consolare.
2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 35-ter,
comma 1, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7,
lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il ricorso e'
proposto, a pena di inammissibilita', entro sette giorni
dalla notificazione del provvedimento.
2-ter. (abrogato)
3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei
casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2024/1348.
4. Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3,
del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede
l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a
pena di inammissibilita' con il ricorso introduttivo, puo'
chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli
elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della
richiesta. Il ricorso e' notificato, a cura della
cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma
6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive
entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero
dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente
puo' depositare note di replica entro i successivi tre
giorni.
4-bis. Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e
di diritto, entro i successivi dieci giorni decide con
decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato
a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il
Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di
depositare note difensive, il termine per la decisione
decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4
per il loro deposito. Quando l'istanza e' accolta, al
ricorrente e' rilasciato il documento previsto
dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142
del 2015.
5. Il richiedente non puo' essere allontanato dal
momento della notifica della decisione della Commissione
fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza
prevista dal comma 4 e, se con il ricorso e' proposta tale
istanza, nelle more della decisione prevista dal comma
4-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica quando ricorrono le condizioni previste dagli
articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE)
2024/1348.
6. Il ricorso e' notificato, a cura della
cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la
commissione che ha adottato l'atto impugnato, nonche',
limitatamente ai casi di cessazione o revoca della
protezione internazionale, alla Commissione nazionale per
il diritto di asilo; il ricorso e' trasmesso al pubblico
ministero, che, entro venti giorni, stende le sue
conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del
codice di procedura civile, rilevando l'eventuale
sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello
status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al
giudizio di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante
designato dal presidente della Commissione che ha adottato
l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile. Il Ministero dell'interno puo' depositare, entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota
difensiva.
8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di
diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato,
rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo
14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la
verifica della procura effettuata a cura della cancelleria
del giudice competente per l'impugnazione, con le modalita'
previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la
Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli
strumenti del processo civile telematico il verbale di
trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del
medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di
protezione internazionale e di tutta la documentazione
acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo
III, nonche' l'indicazione delle informazioni di cui
all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della
decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a
disposizione del giudice la videoregistrazione con le
modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al
comma 16.
9. Il procedimento e' trattato in camera di
consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche
delle informazioni sulla situazione
socio-politico-economica del Paese di provenienza previste
dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale
aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorita'
giudiziaria con modalita' previste dalle specifiche
tecniche di cui al comma 16.
10. E' fissata udienza per la comparizione delle
parti esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma
8, ritiene necessario disporre l'audizione
dell'interessato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti
alle parti;
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche
d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.
11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra
almeno una delle seguenti ipotesi:
a) la videoregistrazione non e' disponibile;
b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta
nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle
motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione
del procedimento in udienza essenziale ai fini della
decisione;
c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non
dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo
grado.
12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva
entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 7, terzo periodo.
13. Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso,
il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al
momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso
ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di
persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. Nei
casi previsti dal comma 2-bis la decisione e' adottata
entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il
decreto non e' reclamabile. Il provvedimento adottato ai
sensi del comma 4-bis perde efficacia se con decreto, anche
non definitivo, il ricorso e' rigettato. Il termine per
proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e
decorre dalla comunicazione del decreto a cura della
cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte
non costituita. La procura alle liti per la proposizione
del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di
inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla
comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
procura medesima 164. In caso di rigetto, la Corte di
cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal
deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il
giudice che ha pronunciato il decreto impugnato puo'
disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto,
con conseguente ripristino, in caso di sospensione di
decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia
esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione
di cui al periodo precedente e' disposta su istanza di
parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione
del ricorso per cassazione. La controparte puo' depositare
una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di
sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque
giorni con decreto non impugnabile.
14. La sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al
presente articolo e all'articolo 35-ter.
15. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza.
16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono
stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e
dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi
Ministeri.
17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a
spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una
decisione adottata ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7,
lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il giudice,
quando rigetta integralmente il ricorso, procede in
conformita' all'articolo 74 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136,
comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le
pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica
le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo e secondo
periodo, del presente articolo.
17-bis. (abrogato)
18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del provvedimento con cui il responsabile dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con
riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il
deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei
documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Resta salva la facolta' del
ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito
con modalita' non telematiche. In ogni caso, il giudice
puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».
 
Art. 12
Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei
confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e
modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE)
2018/1240 e (UE) 2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che
stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica
il Regolamento (UE) 2021/1148

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, comma 1, capoverso 10), e 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356:
a) le verifiche preliminari di identita', di sicurezza, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dagli articoli 14 e 15 del menzionato regolamento, sono svolte dalle autorita' nazionali di frontiera e dalle autorita' nazionali competenti per l'immigrazione, designate in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2017/2226;
b) il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture, cura il supporto per i profili relativi all'accoglienza dei migranti e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle vulnerabilita' di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.
2. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1356 e 2024/1349, al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: «1.2 Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtu' di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non e' convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter.»;
2) al comma 2:
a) alla lettera a), le parole: «entrando nel territorio dello Stato» sono soppresse;
b) alla lettera b-bis), le parole: «all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348»;
3) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: «rientrare», sono sostituite dalle parole: «entrare o rientrare»;
4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «ingresso», sono sostituite dalle parole: «ingresso o reingresso»;
5) dopo il comma 2-sexies e' inserito il seguente: «2-septies. Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, puo' chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-ter, sempreche' sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1349, intima allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla partenza, il documento di viaggio e' posto a disposizione della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del citato regolamento.»;
6) al comma 6, le parole: «dall'autorita' di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2.»;
b) all'articolo 10-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonche' per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilita' presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. In attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i medesimi punti di crisi sono altresi' effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi e' assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili, nonche' sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste al comma 2-ter. E' inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
1.1. In attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato.»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «strutture analoghe» sono inserite le seguenti: «presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 o» e dopo le parole: «di cui al medesimo comma» sono inserite le seguenti: «e si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1.»;
3) al comma 2, le parole: «agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024. L'interessato e' informato delle conseguenze previste dal comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2.»;
4) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti: «2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identita', se disponibili.
2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero e' posto a disposizione delle autorita' di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalita' di cui al primo periodo sono raccolte le generalita' della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalita' o per verificare che tali attivita' non siano state gia' avviate in un altro Stato membro, l'autorita' di pubblica sicurezza o l'autorita' di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identita' e al controllo di sicurezza, nonche' al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorita' che procede da' immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonche' l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica puo' richiedere integrazioni documentali all'autorita' procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorita' procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. La medesima autorita', entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-quater, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonche' quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al nono periodo, lo straniero e' rimesso in liberta', fermo quanto previsto dal comma 3.
2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale oppure quando lo straniero e' trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro.
2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma 2-quinquies sono inviate alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non e' reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma, il fermo non puo' eccedere le quarantotto ore, senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
5) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-quinquies, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero e' trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-bis ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e' stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis. Se il trattenimento e' disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358, e' competente per la convalida la sezione specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Lo straniero e' tempestivamente informato dei diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento previsti dal presente comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1.»;
6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale sono effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Allo straniero e' sempre assicurata l'informazione prevista dal comma 1, terzo e quarto periodo. In tal caso gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.»;
7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nei confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volonta' di chiedere la protezione internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna.
4-ter. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorita', e' adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4-quater. Quando lo straniero e' rintracciato nelle circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o piu' reati previsti dagli articoli 10, 10-bis 13 e 14.»;
8) la rubrica e' cosi' sostituita: «Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399»;
c) dopo l'articolo 10-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 10-quater (Convalida del fermo per accertamenti). - 1. La richiesta di convalida prevista dall'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, ottavo periodo, e' immediatamente comunicata all'interessato con modalita' idonee allo scopo. L'autorita' procedente lo informa della facolta' di nominare un difensore di fiducia al quale sara' comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorita' procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sara' effettuata al difensore nominato di ufficio, nonche' allo stesso interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti.
2. La richiesta di cui al comma 1 e' trasmessa al giudice del luogo indicato nel medesimo comma e contiene l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona fermata.
3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne da' immediato avviso all'autorita' procedente e al difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, al difensore individuato nell'ambito degli avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Contestualmente alla fissazione dell'udienza il giudice, ove necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a cura della cancelleria.
4. Lo straniero e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. L'udienza puo' svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' collegarsi dal luogo in cui si trova. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, puo' collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identita'.
6. Quando non e' disponibile un collegamento che assicura la reciproca visibilita' e udibilita' il giudice decide immediatamente sulle modalita' di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, nel rispetto dei termini di cui al comma 7, con provvedimento comunicato senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e all'autorita' procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
7. Il giudice provvede con decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta di cui al comma 1, verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti. Se non e' pronunciato in udienza, il provvedimento e' comunicato al difensore e all'autorita' procedente a cura della cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione. Si applica l'articolo 14.1.
8. La convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di settantadue ore a decorrere dal momento in cui lo straniero e' posto a disposizione delle autorita' di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, primo periodo.»;
d) all'articolo 12:
1) al comma 9-septies, le parole: «CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «UE 2018/1862 del 28 novembre 2018», dopo le parole: «identificazione delle impronte» sono aggiunte le seguenti: «e delle immagini facciali», le parole: «il Sistema gestione accoglienza» sono sostituite dalle seguenti: «i sistemi informativi» e dopo le parole: «del medesimo Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «e del Ministero della giustizia.»;
2) dopo il comma 9-septies, e' aggiunto il seguente: «9-octies. Il Sistema Informativo Automatizzato di cui al comma 9-septies supporta il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle attivita' relative ai controlli di sicurezza di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e assicura che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano gestite anche per le finalita' previste dal successivo paragrafo 3, nonche' per quelle previste dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento.»;
e) all'articolo 13, comma 4-bis:
1) al primo periodo, le parole: «il prefetto accerti» sono soppresse e dopo le parole: «, caso per caso,» sono aggiunte le seguenti: «e' accertato»;
2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un indirizzo affidabile»;
3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento»;
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 2-ter, 5, 13 e 13-bis, nonche' degli articoli 10, 10-ter e 14 e di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
5) alla lettera e), e' soppresso il seguente segno di interpunzione «.» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' dell'articolo 14 e di quelle previste dall'articolo 6-quater del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»;
6) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter;
e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui ai commi 2-bis o 2-quater, dell'articolo 10-ter;
e-quater) la mancanza di collaborazione nell'ottenimento di un documento di identita' o di viaggio;
e-quinquies) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
e-sexies) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
e-septies) la volonta' di non restare a disposizione delle autorita' e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti;
e-octies) l'aver fornito nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorita' competenti;
e-novies) il rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione per i quali lo straniero ha ricevuto la pertinente informazione.»;
f) all'articolo 14, il comma 6 e' abrogato;
g) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente:
«Art. 14.1 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, e' proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione.
2. Il ricorso e' depositato, a pena di improcedibilita', entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile.
3. La parte contro la quale il ricorso e' diretto puo' depositare sintetica memoria difensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoria difensiva puo' contenere anche motivi di ricorso incidentale.
4. La Corte decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio e' data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
5. Il pubblico ministero puo' depositare conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previsti dall'articolo 372 del codice di procedura civile.
6. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza.
7. L'adunanza puo' svolgersi anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza. L'ordinanza, sinteticamente motivata, e' depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio puo' depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindici giorni.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile.».
3. Agli oneri derivanti dalle misure in materia di patrocinio a spese dello Stato di cui al presente articolo valutati in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 3.500.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce
accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi
alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n.
767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817,
e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 maggio 2024, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo
del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di
ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di
ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento
dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere
esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di
accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e
che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n.
1077/2011, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2017, n.
L 327.
- Il regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo,
del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di
rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE)
2021/1148, e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 maggio 2024,
Serie L.
- Si riporta il testo degli articoli 10, 10-ter, 12, 13
e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), pubblicato nella G.U. 18 agosto 1998, n. 191,
S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Respingimento). - 1. La polizia di
frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai
valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal
codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE)
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, e dal presente testo unico per l'ingresso nel
territorio dello Stato.
1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il
Questore, laddove siano conferite alla Questura le
attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attivita'
relative al trasferimento di persone rintracciate nelle
zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo 23 bis
del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero e'
trasferito immediatamente secondo la procedura di cui
all'Allegato XII del medesimo regolamento.
1.2 Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di
trasferimento in altro Stato membro in virtu' di accordi o
intese bilaterali o nell'ambito del quadro della
cooperazione bilaterale qualora non e' convenuto il ricorso
alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento
(UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8,
paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo
in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo
regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui
all'articolo 10-ter.
1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla
frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi dei
commi 1 e 1.1. e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il
respingimento. La procura al difensore puo' essere
rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana
competente per territorio.
2. Il respingimento con accompagnamento alla
frontiera e' altresi' disposto dal questore nei confronti
degli stranieri:
a) che sottraendosi ai controlli di frontiera, sono
fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono
stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita'
di pubblico soccorso;
b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di
operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle
attivita' di sorveglianza delle frontiere esterne
dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE)
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo
54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.
2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al
comma 2 si applicano le procedure di convalida e le
disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter,
7 e 8.
2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di
respingimento di cui al comma 2 non puo' entrare o
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di
trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni ed e' espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo
periodo.
2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il
reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto
ingresso o reingresso nel territorio dello Stato si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e
2-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto
anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo.
2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per
un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a
cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di
tutte le circostanze concernenti il singolo caso.
2-septies. Lo straniero destinatario della decisione
di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, puo' chiedere al
questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui
al comma 2, la concessione di un termine per la partenza
volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio
volontario assistito, di cui all'articolo 14-ter,
sempreche' sia in possesso di un passaporto o altro
documento di viaggio valido. Il questore, valutato il
singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze
impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del
regolamento (UE) 2024/1349, intima allo straniero di
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla
partenza, il documento di viaggio e' posto a disposizione
della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del
citato regolamento.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che
deve essere comunque respinto a norma del presente
articolo, e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed
a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha
rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero. Tale disposizione si applica
anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in
transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto
trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli
abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello
Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano
l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza
necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati presso il centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura
che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2.
6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e' inserito,
a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza, nel sistema di
informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e
soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica
l'acquis di Schengen.»
«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' o soccorsi nel corso di operazioni di
salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di
ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE)
2016/399). - 1. Lo straniero rintracciato in occasione
dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a
seguito di operazioni di salvataggio in mare e' condotto
per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonche'
per le valutazioni sullo stato di salute e sulle
vulnerabilita' presso appositi punti di crisi allestiti, ai
sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e
delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi
individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2024/1348. In attuazione dell'articolo 5,
paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i
medesimi punti di crisi sono altresi' effettuati gli
accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo
regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate
dal Ministero dell'interno, nonche' le operazioni di
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al
successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi e'
assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati
biometrici e il passaporto o altro documento, se
disponibili, nonche' sull'obbligo di collaborazione ai fini
dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste
al comma 2-ter. E' inoltre assicurata l'informazione sulla
procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura
di protezione internazionale, sul programma di
ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e
sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario
assistito.
1.1. In attuazione dell'articolo 6 del regolamento
(UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi
dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al
comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di
autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti
di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso
i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere
trasferiti in strutture analoghe presenti nei luoghi
individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2024/1348 o sul territorio nazionale, per
l'espletamento delle attivita' di cui al medesimo comma e
si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1.
. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli
adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione
delle strutture di cui al presente comma destinate alle
procedure di frontiera con trattenimento e della loro
capienza e' effettuata d'intesa con il Ministero della
giustizia.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024.
L'interessato e' informato delle conseguenze previste dal
comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai
rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2.
2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha
l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento
dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo
possesso relativi all'eta', all'identita' e alla
cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e'
transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire
i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti
elettronici o digitali in suo possesso.
2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di
perquisizione e ispezione condotte per ragioni di
sicurezza, il questore, in caso di inosservanza
dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, puo'
disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati
nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati
identificativi dei dispositivi elettronici e delle
eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.)
in possesso dello straniero, nonche' ai documenti, anche
video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o
supporti elettronici o digitali. E' in ogni caso vietato
l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di
comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di
accesso, l'interessato e' avvisato del diritto di assistere
alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il
verbale delle operazioni compiute, che da' atto anche delle
disposizioni del questore, indica le finalita', i criteri e
le modalita' dell'accesso, i dati controllati e l'esito
delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese
dall'interessato e, unitamente alla eventuale
documentazione fotografica allegata, e' trasmesso per la
convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio
delle operazioni, al giudice di pace territorialmente
competente che, entro le successive quarantotto ore, decide
sulla convalida con provvedimento motivato. Il
provvedimento e' comunicato all'autorita' di pubblica
sicurezza, che consegna alla straniera copia del medesimo
provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In
caso di non convalida o di convalida parziale, i dati
illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il
giudice dispone la cancellazione della documentazione ad
essi relativa.
2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma
2-bis, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il
passaporto o altro documento di viaggio equipollente,
ovvero un documento di identita', se disponibili.
2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli articoli
14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonche' le
operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico
di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e
avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo
straniero e' posto a disposizione delle autorita' di
pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalita' di cui
al primo periodo sono raccolte le generalita' della persona
ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le
medesime finalita' o per verificare che tali attivita' non
siano state gia' avviate in un altro Stato membro,
l'autorita' di pubblica sicurezza o l'autorita' di
frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti
necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal
regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle
verifiche dell'identita' e al controllo di sicurezza,
nonche' al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e
alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento
(UE) 2024/1358. L'autorita' che procede da' immediata
comunicazione scritta del fermo al procuratore della
Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria
indicazione delle motivazioni che rendono necessario il
fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai
citati regolamenti, nonche' l'ora di inizio delle
operazioni. Il procuratore della Repubblica puo' richiedere
integrazioni documentali all'autorita' procedente e, se
ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il
fermo, ordina il rilascio della persona fermata.
L'autorita' procedente comunica immediatamente al
procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione
delle operazioni e del rilascio. La medesima autorita',
entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al
primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai
sensi dell'articolo 10-quater, salvo che la persona fermata
sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le
operazioni di accertamento di cui agli 14, 15 e 16 del
regolamento (UE) 2024/1356, nonche' quelle di rilevamento
fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la
conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono
comunque entro il termine massimo di settantadue ore
decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati
gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al
nono periodo, lo straniero e' rimesso in liberta', fermo
quanto previsto dal comma 3.
2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies
si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in
posizione di irregolarita' sul territorio nazionale oppure
quando lo straniero e' trasferito sul territorio nazionale
a cura di un altro Stato membro.
2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi
2-quinquies e 2-sexies riguardano minori, le comunicazioni
previste dal comma 2-quinquies sono inviate alla procura
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le
operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto
oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o
se non e' reperibile un familiare adulto, alla presenza di
un rappresentante o, se non designato, di una persona
formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il
benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma,
il fermo non puo' eccedere le quarantotto ore, senza
pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai
commi 2-quinquies e 2-sexies, da compiersi previa
collocazione del minore in struttura idonea individuata ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142.
3. Decorso il termine delle settantadue ore previsto
dal comma 2-quinquies, il rifiuto reiterato di sottoporsi
ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2,
configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo
13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non
potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive,
lo straniero e' trattenuto in appositi locali presso i
punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e
1-bis ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il
trattenimento e' disposto caso per caso, con provvedimento
del questore e conserva la sua efficacia per una durata
massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che
non cessino prima le esigenze per le quali e' stato
disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo
articolo 14, commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4
e 4-bis. Se il trattenimento e' disposto nei confronti di
un richiedente protezione internazionale, come definito
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) 2024/1358, e' competente per la convalida la sezione
specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46. Lo straniero e' tempestivamente informato dei
diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di
convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento
previsti dal presente comma si applica comunque la
disposizione di cui al comma 1.1.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.2,
nei confronti dello straniero trasferito sul territorio
nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale sono effettuati gli
accertamenti di cui agli 14, 15 e 16 del regolamento (UE)
2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento
e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo
periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies,
2-septies e 3 del presente articolo. Allo straniero e'
sempre assicurata l'informazione prevista dal comma 1,
terzo e quarto periodo. In tal caso gli accertamenti di cui
all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 sono
effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna
provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero
dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni
competenti e con le organizzazioni interessate.
4-bis. Nei confronti dello straniero che, non
soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo
6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di
polizia di frontiera la volonta' di chiedere la protezione
internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio
di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2,
del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui
agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento,
nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni
di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter,
2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente
articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di
cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede
l'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera del
Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico
d'ingresso alla frontiera esterna.
4-ter. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di
settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato
possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo
12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare
che lo straniero resti a disposizione delle competenti
autorita', e' adottato il provvedimento di cui all'articolo
5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4-quater. Quando lo straniero e' rintracciato nelle
circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o
dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o
sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3,
secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In
attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento
(UE) 2024/1356, quando lo straniero e' sottoposto a
procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli
accertamenti di cui al predetto regolamento non sono
effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero
risulti avere a carico un procedimento penale per uno o
piu' reati previsti dagli articoli 10, 10-bis 13 e 14.»
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona.
1-bis. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in
violazione di un divieto, di un obbligo o di una
restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione
europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che
attuano una misura restrittiva dell'Unione europea,
consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio
dello Stato di persone fisiche designate, la pena e'
aumentata.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54
del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a
pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di
armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo
alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni
persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da
quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".
3-septies.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il
fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre
ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in
locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di
titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo
del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento
irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione
condizionale della pena, comporta la confisca
dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al
reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione
dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6-bis. - 6-quater.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma
3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi
di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale,
se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo
settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne
abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse
generale o per finalita' sociali o culturali, i quali
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Fino
all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo
settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano
enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104,
comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non
possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate
istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati,
si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma
3, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente
disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla
autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito
di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati in via prioritaria all'amministrazione o
trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo
settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai
sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta
fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. I
mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le
finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti
in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si
applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo,
nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante
interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei
Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando
le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono
essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche
da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle
attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la
gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di
ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le
necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
regolamento UE 2018/1862 del 28 novembre 2018 nonche' con
il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte
e delle immagini facciali ed e' assicurato il tempestivo
scambio di informazioni con i sistemi informativi del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
medesimo Ministero dell'interno e del Ministero della
giustizia.
9-octies. Il Sistema Informativo Automatizzato di cui
al comma 9-septies supporta il Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno nelle attivita'
relative ai controlli di sicurezza di cui agli articoli 14,
15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e assicura che le
informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1
dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano gestite
anche per le finalita' previste dal successivo paragrafo 3,
nonche' per quelle previste dall'articolo 18, paragrafi da
1 a 4 e 6, del medesimo regolamento.»
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato
respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la
proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati
revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso
di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni e non
ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e'
trattenuto sul territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n.
68, ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi e' stata
annullata o revocata ovvero se lo straniero e' un
soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2226, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, o
nel caso in cui sia scaduta la validita' della proroga del
visto;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione
ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne. In tali casi, lo straniero
puo' essere destinatario di un divieto di reingresso nel
territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di
cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente
comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale
e opera per un periodo non inferiore a un anno e non
superiore a tre anni.
2-quater. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo
ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il
regolamento (UE) 2017/2226 di fornire i dati biometrici
richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in
uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento
(UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2-ter.
2-quinquies. L'autorita' di frontiera, all'atto della
registrazione in uscita dello straniero, informa
l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter e'
disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di
frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti al singolo caso. L'autorita' di
frontiera informa altresi' lo straniero che, nel caso in
cui, in occasione del controllo in uscita, non sia
dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative
all'adozione del provvedimento di divieto saranno
notificate, anche con ricorso a modalita' telematiche,
all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del
modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di
richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica
o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile
residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si
applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 7. L'autorita' di frontiera comunica allo straniero
che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla
data del rintraccio in frontiera potra' far pervenire al
questore, anche a mezzo del servizio postale o per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.
2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma
2-ter e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che
ha adottato il provvedimento. La procura al difensore puo'
essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana
competente per territorio.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14. Salvo
quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando
lo straniero e' sottoposto a una delle misure
amministrative di sicurezza di cui al titolo VIII del libro
primo del codice penale, l'espulsione e' disposta ai sensi
dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del
presente testo unico. Il questore, prima di eseguire
l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di
sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le
disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del presente
comma.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta
espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice
penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo'
essere concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, nonche' dall'articolo 12 del presente
testo unico.
3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto
alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di
pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione
prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i
giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di
pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella
corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di
ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la
partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una
delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,
comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e
nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione
dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di
una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al
comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle
seguenti circostanze da cui, caso per caso, e' accertato il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa
essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo
affidabile;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita', anche al solo fine di
evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di
espulsione o di respingimento;
d) il non avere ottemperato ad uno dei
provvedimenti emessi dalla competente autorita', in
applicazione dei commi 2-ter, 5, 13 e 13-bis, nonche' degli
articoli 10, 10-ter e 14 e di quelli previsti dall'articolo
32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25;
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2 nonche' dell'articolo 14 e di quelle previste
dall'articolo 6-quater del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142;
e-bis) l'aver rifiutato di sottoporsi al
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al
comma 3 dell'articolo 10-ter;
e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di
collaborazione ai fini dell'identificazione di cui ai commi
2-bis o 2-quater, dell'articolo 10-ter;
e-quater) la mancanza di collaborazione
nell'ottenimento di un documento di identita' o di viaggio;
e-quinquies) l'avere in precedenza tentato di
eludere i controlli di frontiera;
e-sexies) l'aver violato un divieto di ingresso o
di reingresso;
e-septies) la volonta' di non restare a
disposizione delle autorita' e di raggiungere i territori
di altri Stati membri desumibile da comportamenti
concretamente assunti;
e-octies) l'aver fornito nel corso degli
accertamenti o in occasione della richiesta di protezione
internazionale informazioni manifestamente tali da
rallentare i controlli delle autorita' competenti;
e-novies) il rifiuto espresso di aderire a
programmi di rimpatrio volontario assistito o di
reintegrazione per i quali lo straniero ha ricevuto la
pertinente informazione.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo'
essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura,
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la
questura provvede a dare adeguata informazione allo
straniero della facolta' di richiedere un termine per la
partenza volontaria, mediante schede informative
plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al secondo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non
e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4, ad eccezione
della lettera f), il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al
giudice di pace territorialmente competente il
provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento
alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore
di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino
alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida
si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo
straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un
difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo
straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che
ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio
personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se
comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei
centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14,
salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo
in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento
anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia
disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14
ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale
ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del
questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di
convalida, puo' autorizzare la temporanea permanenza dello
straniero, sino alla definizione del procedimento di
convalida in strutture diverse e idonee nella
disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
Qualora le condizioni di cui al periodo precedente
permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice
puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei presso
l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione
dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le
quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le
strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti
garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il
rispetto della dignita' della persona. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2. Quando la
convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e'
concessa ovvero non e' osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-bis.1. La partecipazione del destinatario del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del
presente testo unico nel quale lo straniero e' trattenuto,
in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con
decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e
nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5
del predetto articolo 6.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni
per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di
polizia di frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai
sensi del comma 2, lettera b), il questore puo' adottare la
misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto
rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il
provvedimento impugnato, e' presentato al pretore del luogo
in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato,
sempreche' sia disposta la misura di cui al comma 1
dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la
convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il
ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni
caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del
ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione
con accompagnamento immediato, il ricorso puo' essere
presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di
destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento; in tali casi, il ricorso puo' essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza
dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari, che provvedono a certificarne l'autenticita' e
ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo
straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, e'
assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1
del presente articolo e all'articolo 9, comma 10, primo
periodo, la tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice,
il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10,
nonche' ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente
articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo'
essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui
durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di
espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma
13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo'
essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione
che fornisca la prova di avere lasciato il territorio
nazionale entro il termine di cui al comma 5.
14-bis. Il divieto di cui al comma 13, anche nel caso
di espulsione disposta dal giudice, e' registrato
dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
nel territorio degli Stati membri della Unione europea,
nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di
Schengen.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali
con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in
vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero
che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere
rinviato verso tali Stati.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di
elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello
Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare
la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi)
annui a decorrere dall'anno 1998.»
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando
non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189, che puo' disporre anche il trasferimento
dello straniero in altro centro. Tra le situazioni che
legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle
indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle
riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in
ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di
acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di
un mezzo di trasporto idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e'
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il
respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per
coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis,
nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese
in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
1.2. Lo straniero che e' trattenuto ha l'obbligo di
cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di
esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi
all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai
Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo,
quando e' necessario per acquisire i predetti elementi,
l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali
in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10-ter, comma 2-ter.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del presente testo unico o ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui
sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e
abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria
informazione relativa al suo status, l'assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto
dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze
o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al
Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei
diritti delle persone private della liberta' personale.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
4-bis. La partecipazione del destinatario del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale
lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto
al decimo del comma 5 del predetto articolo 6.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi tre mesi. E' fatta salva la
facolta' di disporre, in ogni momento, il trasferimento
dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1,
secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno
il titolo del trattenimento adottato e non e' richiesta una
nuova convalida. Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per
il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su
richiesta del questore, puo' prorogare il termine di
ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il
questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine
complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice,
su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre
mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri
dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto
ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia
durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da
parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che
sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie
per un periodo pari a quello di sei mesi puo' essere
trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata
indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello
straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della
struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le
informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello
stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma
5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo,
con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di
respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo
13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a
15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base
all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto
conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero
si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali
diverse, non si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di
allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo
periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di
cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione
dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e
5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di
cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. (abrogato).
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei
centri di cui al presente articolo o in una delle strutture
di cui all'articolo 10-ter, partecipa ad una rivolta
mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza
all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento
dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o piu'
persone riunite, e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono
atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva
che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al
contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli
incaricati di un pubblico servizio, impediscono il
compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari
alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che
promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti
con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Se
il fatto e' commesso con l'uso di armi, la pena e' della
reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo
periodo e da due a sette anni nei casi previsti dal terzo
periodo. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta,
una lesione personale grave o gravissima, la pena e' della
reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo
periodo e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal
terzo periodo; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva
la morte, la pena e' della reclusione da sette a quindici
anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a
diciotto anni nei casi previsti dal terzo periodo. Nel caso
di lesioni gravi o gravissime o morte di piu' persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione
piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della
reclusione non puo' superare gli anni venti.
7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa del
trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
o durante la permanenza in una delle strutture di cui
all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, per i quali e' obbligatorio o facoltativo
l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale
colui il quale, anche sulla base di documentazione video o
fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e'
consentito entro quarantotto ore dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si
procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.».
- Si riportano i commi 199 e 200 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015), pubblicata nella G.U. 29
dicembre 2014, n. 300, S.O.:
«199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 13
Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'Eurodac per il
confronto dei dati biometrici e che abroga il regolamento (UE) n.
603/2013

1. Anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali risultante dalla digitalizzazione del casellario nazionale d'identita' del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, e' interconnesso con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' allocato il punto di accesso nazionale designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358, che assicura la comunicazione ad Eurodac dei dati e delle informazioni previste dallo stesso regolamento consentendo di inserire ed aggiornare direttamente, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, i dati e le informazioni detenute dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, dal sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonche', per le notizie relative ai minori, allo status dell'interessato e al conferimento della cittadinanza italiana, dai sistemi in uso alla commissione nazionale per il diritto di asilo e al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
3. Per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 10, 16, 17, 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358 con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia:
a) sono designate, sulla base della lista pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C/2025/3183 del 19 giugno 2025, l'autorita' di verifica a fini di contrasto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, allocata presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonche', fermo restando quanto previsto dai decreti del Ministro dell'interno adottati, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), punto 2, capoverso 1-quinquies, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recanti l'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (UE) 2017/2226, istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES) e 2018/1240, istitutivo di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS):
1) le autorita' designate a fini di contrasto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358;
2) le unita' operative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
b) sono stabilite, in attuazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1358, le modalita' di accesso e consultazione, nonche', in attuazione degli articoli 16 e 17 dello stesso regolamento, le modalita' di accesso, inserimento e aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche mediante soluzioni informatiche dedicate cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato;
c) sono individuate, ai fini dell'attuazione degli articoli 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358:
1) le procedure di adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati, nonche' del relativo piano di sicurezza;
2) le procedure di trasferimento di dati a paesi terzi ai fini di rimpatrio;
3) le procedure di registrazione e documentazione;
d) sono disciplinate le modalita' tecniche di accesso, inserimento, aggiornamento, consultazione, modifica e cancellazione dei dati e delle informazioni nel sistema Eurodac, a cura dei soggetti interessati, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato attraverso i sistemi di cui al comma 3 lettera b).
4. I decreti di cui al comma 3 sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il riferimento si intende al «sistema Eurodac» di cui al regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, in attuazione dell'articolo 62 dello stesso regolamento.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettere g) e i),
del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004,
n. 242 (Regolamento per la razionalizzazione e la
interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni
pubbliche in materia di immigrazione), pubblicato nella
G.U. 18 settembre 2004, n. 220:
«Art. 2 (Sistemi informativi). - 1. I sistemi
informativi automatizzati gia' realizzati o in fase di
realizzazione presso le amministrazioni pubbliche, da
utilizzare nelle attivita' previste dai procedimenti di cui
al testo unico e al regolamento, sono:
a) - f) (Omissis);
g) l'archivio informatizzato dei permessi di
soggiorno, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza;
h) (Omissis);
i) il casellario nazionale d'identita', tenuto dal
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza;
l) - n) (Omissis).
2. - 6. (Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8 della legge 1° aprile 1981,
n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza), pubblicata nella G.U. 10 aprile 1981,
n. 100, S.O.:
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la
raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo
6, lettera a), e all'articolo 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,
classificazione e conservazione negli archivi magnetici
delle informazioni e dei dati nonche' alla loro
comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati
nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche
fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita
una commissione tecnica, presieduta dal funzionario
preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle
norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
operazioni di cui al comma precedente e per il controllo
tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte
del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
le norme tecniche predetti divengono esecutivi con
l'approvazione del Ministro dell'interno.».
- Per l'articolo 12 del citato decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 12.
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a), punto
2, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti
dell'Unione europea e da procedure di infrazione e
pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato
italiano), convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 103 e pubblicato nella G.U. 13 giugno 2023,
n. 136:
«Art. 18 (Disposizioni per l'adeguamento ai
regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817
e 2019/818 in materia di interoperabilita' dei sistemi
informativi per le frontiere, l'immigrazione e la
sicurezza). - 1. Al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) (Omissis);
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi
i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal
regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto
obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si
applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i
dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di
frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al
regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.
1-quater. L'autorita' di frontiera assicura la
registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit
system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati
richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di
ingresso sul territorio nazionale, ad informare il
cittadino straniero della durata massima del soggiorno
autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo'
essere resa anche attraverso attrezzature installate ai
valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari
di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorita'
italiane in corso di validita', il personale addetto ai
controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto
un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di
uscita.
1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e
26), del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o piu' decreti
adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e della giustizia, sono:
a) determinate le autorita' di frontiera, nonche'
quelle competenti in materia di immigrazione;
b) designate le autorita' responsabili per
finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati
di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso,
consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei
dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di
eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali,
nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41
del regolamento (UE) 2017/2226.";
3) (Omissis);
b) - d) (Omissis).
2. - 6. (Omissis).».
- Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un
sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi
(ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011,
(UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE)
2017/2226, e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 settembre 2018,
n. L 236.
- Il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce
l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per
l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e
per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate
dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e da
Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento
(UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello
spazio di liberta', sicurezza e giustizia (rifusione), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 180.
 
Art. 14

Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13

1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale;
c-ter) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale;
c-quater) per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza;» e, alla lettera e-bis), le parole «n. 604/2013» sono sostituite dalle seguenti «2024/1351»;
2) al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga»;
3) il comma 4-bis e' soppresso;
b) l'articolo 5-bis e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei
procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017,
n. 46 e pubblicato nella G.U. 17 febbraio 2017, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni
specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono
competenti:
a) per le controversie in materia di mancato
riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio
nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30;
b) per le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o
dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica
sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del
medesimo decreto legislativo, nonche' per i procedimenti di
convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
c) per le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche
relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la
protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del
medesimo decreto legislativo;
c-bis) per i procedimenti per la convalida del
provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento del
richiedente protezione internazionale;
c-ter) per i procedimenti per la convalida del
provvedimento con il quale il questore dispone misure
alternative al trattenimento del richiedente protezione
internazionale;
c-quater) per i procedimenti di reclamo avverso il
provvedimento con il quale il prefetto autorizza il
richiedente protezione internazionale a risiedere in un
luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione
della propria presenza;
d) per le controversie in materia di rifiuto di
rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di
soggiorno per protezione speciale nei casi di cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25;
d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di
rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di
soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2,
lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) per le controversie in materia di diniego del
nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di
soggiorno per motivi familiari, nonche' relative agli altri
provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di
diritto all'unita' familiare, di cui all'articolo 30, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e-bis) per le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita'
preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale, in
applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti
per le controversie in materia di accertamento dello stato
di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.
3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti
per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di
connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis,
primo comma, numero 3), del codice di procedura civile,
nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale
giudica in composizione monocratica.
4-bis. (soppresso)».
 
Art. 15

Potenziamento delle Commissioni territoriali
per il riconoscimento della protezione internazionale

1. Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unita' di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unita' di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure ad utilizzare, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 2, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 657.211 per l'anno 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 11.145.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e pubblicato nella G.U. 31 maggio 2010, n. 125,
S.O.:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - 1. - 27. (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti del Servizio
sanitario nazionale, con riferimento al personale della
dirigenza medica e al personale non dirigenziale
appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle
regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
disciplina in materia di spesa per il personale. Resta
fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Per ciascun anno del triennio
2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo
non puo' essere superiore al doppio di quella sostenuta per
la stessa finalita' nell'anno 2009. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente
comma opera a livello regionale; conseguentemente le
regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del
rispettivo servizio sanitario regionale in conformita' a
quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto
disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere
si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'articolo 163, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
29. - 37. (Omissis).».
- Per il comma 200 dell'articolo 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 12.
- Si riporta l'articolo 41-bis della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella G.U. 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 16

Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso
le sezioni specializzate in materia di immigrazione

1. Presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' istituito un ufficio per il processo stralcio per la piu' celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1, pendenti alla data dell'11 giugno 2026. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali e' delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonche' l'adozione di provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione di cui al primo periodo stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed e' immediatamente esecutivo.
4. Con decreto del Ministro della giustizia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aggiornate le piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale. Il decreto di cui al primo periodo, ai fini della ripartizione dei giudici onorari di pace presso gli uffici per il processo stralcio, tiene conto del numero di procedimenti pendenti presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. I giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari e' assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017.
6. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo.
7. Fermo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza puo' essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile.
8. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 e' possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.
9. Al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unita', alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo e' disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avra' prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unita' di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
10. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 9 del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:
a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 1 e 2 del citato
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46:
«Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - 1. Sono
istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale
hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma
1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ne' incrementi di dotazioni organiche.»
«Art. 2 (Composizione delle sezioni e degli organi
giudicanti). - 1. I giudici che compongono le sezioni
specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di
specifiche competenze. La Scuola superiore della
magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio
europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento
(UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle
Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i
magistrati che intendono acquisire una particolare
specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle
sezioni specializzate, e' data preferenza ai magistrati
che, per essere stati gia' addetti alla trattazione dei
procedimenti di cui all'articolo 3 per almeno due anni
ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo
precedente o per altra causa, abbiano una particolare
competenza in materia. E' considerata positivamente, per le
finalita' di cui al periodo precedente, la conoscenza della
lingua inglese o della lingua francese. Nei tre anni
successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i
giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a
sessioni di formazione professionale organizzate a norma
del secondo periodo del presente comma. Per gli anni
successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di
partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di
aggiornamento professionale organizzato ai sensi del
presente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni
dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le
tecniche di svolgimento del colloquio.
2. All'organizzazione delle sezioni specializzate
provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e
anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei
giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti
del ruolo organico della magistratura ordinaria, il
Consiglio superiore della magistratura, con delibera da
adottarsi entro la scadenza del termine di cui all'articolo
21, comma 1.
3. Con deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura sono stabilite le modalita' con cui e'
assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze
giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti
delle sezioni specializzate. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017.».
- Per l'articolo 3 del citato decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, si vedano i riferimenti normativi all'articolo
14.
- Si riporta l'articolo 7-bis del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), pubblicato
nella G.U. 4 febbraio 1941, n. 28:
«Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1.
La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo
1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle
sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo
comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli
47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
conferimento delle specifiche attribuzioni processuali
individuate dalla legge e la formazione dei collegi
giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di
cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i
consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia
del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un
altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione
degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non
determina in nessun caso la nullita' dei provvedimenti
adottati.
1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate
di documenti organizzativi generali, concernenti
l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli
obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla
base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel
quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai
dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente
della Corte di cassazione, sentiti il dirigente
dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del
consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di
cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate
dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro della
giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo
1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del
quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di
appello o del Primo presidente della Corte di cassazione,
sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per
sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto
conto dei programmi delle attivita' annuali di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.
240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti
previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici
giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal
dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando
vi e' assoluta necessita' e urgenza di provvedere o quando
le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati
ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.
2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle
degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono
elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con
delibera del Consiglio superiore della magistratura, e
trasmessi per via telematica.
2.3. I modelli standard sono differenziati in base
alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso
contenere:
a) l'analisi dello stato dei servizi,
dell'andamento dei flussi e delle pendenze;
b) l'analisi ragionata della ripartizione dei
magistrati tra settore civile e settore penale;
c) i criteri di assegnazione degli affari alle
singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di
affari di cui e' destinatario ciascun magistrato sia
compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
d) la verifica della realizzazione degli obiettivi
indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto
organizzativo;
e) l'individuazione degli obiettivi di
miglioramento dell'efficienza dell'attivita' giudiziaria;
f) la relazione sull'andamento dei settori
amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;
g) l'analisi ragionata sulle modalita' di utilizzo
dei magistrati onorari;
h) la relazione sullo stato di informatizzazione
dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di
riferimento per l'informatica e, per la Corte di
cassazione, anche del direttore del centro elettronico di
elaborazione dati;
i) l'indicazione schematica delle variazioni
rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.
2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base
di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio
superiore della magistratura, e contengono soltanto i
rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al
contenuto delle proposte e alle scelte organizzative
adottate.
2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono
approvati se il Consiglio superiore della magistratura non
si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla
data di invio per via telematica del parere del consiglio
giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate
osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il
parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo
e' stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore
delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni.
I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte
di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici
giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni
antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il
relativo parere entro i successivi novanta giorni.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice
incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza
preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per
almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le
funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono
equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti
previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il
giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare
tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio
superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e
successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine
essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale
sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e'
prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al
compimento dell'attivita' medesima.
2-quater.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter
possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti
esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso,
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del
distretto e presso la corte di appello, sono istituite
sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via
esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il
tribunale circondariale di Trapani e il tribunale
circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti
sezioni o collegi specializzati in materia di misure di
prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali e'
garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze
di organico, e' assegnato un numero di magistrati rispetto
all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale
che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore
della magistratura e comunque non inferiore a tre
componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati
componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia
di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre
funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovra'
essere proporzionalmente ridotto nella misura che sara'
stabilita con delibera del Consiglio superiore della
magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di
appello assicura che il collegio o la sezione sia
prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica
esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di
criminalita' organizzata, o che abbiano svolto funzioni
civili, fallimentari16 e societarie, garantendo la
necessaria integrazione delle competenze.
3.
3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato
funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le
tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e
giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad
eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura
individua gli uffici giudiziari che rientrano nella
medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata
comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la
emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da
ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e'
operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi
non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli
uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere
formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici
con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a
quattro unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si
deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche
geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in
modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato
anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o
competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni
effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui
organico il magistrato fa parte. La supplenza
infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di
durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle
tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure
previste dai commi da 1-bis a 2.5.».
- Si riportano gli articoli 10 e 22 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
57), pubblicato nella G.U. 31 luglio 2017, n. 177:
«Art. 10 (Destinazione dei giudici onorari di pace
nell'ufficio per il processo). - 1. La proposta di
assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il
processo del tribunale, nei limiti del numero dei giudici
onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in
base al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo
periodo, e' formulata dal presidente del tribunale secondo
quanto previsto dal presente articolo e in conformita' ai
criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del
Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in
particolare, alla funzionalita' degli uffici giudiziari.
2. Il presidente del tribunale individua, almeno due
volte l'anno, le posizioni da coprire nell'ufficio per il
processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza
nei successivi sei mesi, e propone l'assegnazione d'ufficio
a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di pace
che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9,
comma 4.
3. Il presidente del tribunale determina altresi' le
posizioni residue da pubblicare e dispone che se ne dia
comunicazione a tutti i giudici onorari di pace del
circondario ai fini della formulazione della domanda di
assegnazione.
4. Il presidente, nel caso in cui vi siano piu'
aspiranti, tenute presenti le esigenze di efficienza del
tribunale e dell'ufficio del giudice di pace interessato,
individua i magistrati da assegnare sulla base,
nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione:
a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle
attivita' da svolgere, desunta dalla pregressa attivita'
del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati
dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non
giurisdizionali pregresse comprovanti le specifiche
competenze in relazione all'incarico da assegnare, con
preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze
relative ad aree o materie uguali o omogenee;
b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e
delle attivita' inerenti all'ufficio;
c) collocazione nella graduatoria di ammissione al
tirocinio.
5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su
coloro ai quali e' stato conferito l'incarico di magistrato
onorario da minor tempo, anche se operanti in settori
diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino,
sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche
ragioni da indicare espressamente nella proposta di
assegnazione.
6. L'assegnazione dei giudici onorari di pace
all'ufficio per il processo del tribunale e' disposta con
il procedimento di cui all'articolo 7-bis del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12; la proposta e' trasmessa al
consiglio giudiziario, che, sentita la sezione autonoma per
i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio
parere e inoltra gli atti al Consiglio superiore della
magistratura per l'approvazione.
7. L'assegnazione d'ufficio disposta a norma del
comma 2 cessa di produrre effetti alla scadenza del biennio
di cui all'articolo 9, comma 4.
8. Il giudice onorario di pace non puo' essere
inserito, a domanda, in altro ufficio per il processo del
medesimo tribunale se non siano decorsi due anni dal giorno
in cui ha effettivamente iniziato a svolgere l'attivita'
presso l'ufficio per il processo al quale e' assegnato. Nel
caso in cui sia stato assegnato d'ufficio il termine e'
ridotto ad un anno.
9. L'assegnazione del giudice onorario di pace
all'ufficio per il processo del tribunale puo' essere
revocata per sopravvenute esigenze di funzionalita'
dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice
onorario e' addetto. Quando sono assegnati all'ufficio per
il processo piu' giudici onorari di pace addetti
all'ufficio del giudice di pace in relazione al quale sono
sopravvenute le esigenze di cui al primo periodo, alla
revoca dell'assegnazione si provvede sulla base dei criteri
di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei
criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con
le modalita' di cui al comma 6.
10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice
professionale a supporto del quale la struttura
organizzativa e' assegnata e, sotto la direzione e il
coordinamento del giudice professionale, compie, anche per
i procedimenti nei quali il tribunale giudica in
composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili
per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del
giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo
studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale
e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei
provvedimenti. Il giudice onorario puo' assistere alla
camera di consiglio.
11. Il giudice professionale, con riferimento a
ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la
ragionevole durata, puo' delegare al giudice onorario di
pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e
attivita', anche relativi a procedimenti nei quali il
tribunale giudica in composizione collegiale, purche' non
di particolare complessita', ivi compresa l'assunzione dei
testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei
tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali
previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del
codice di procedura civile, nonche' i provvedimenti di
liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti
che risolvono questioni semplici e ripetitive.
12. Al giudice onorario di pace non puo' essere
delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta
eccezione:
a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti
di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla
famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice
tutelare;
b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti
in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti
di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti
amministrativi;
d) per i provvedimenti che definiscono cause
relative a beni mobili di valore non superiore ad euro
50.000, nonche' relative al pagamento a qualsiasi titolo di
somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
e) per i provvedimenti che definiscono cause di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, purche' il valore della controversia
non superi euro 100.000;
f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti
che definiscono procedimenti di espropriazione presso
terzi, purche' il valore del credito pignorato non superi
euro 50.000.
13. Il giudice onorario di pace svolge le attivita'
delegate attenendosi alle direttive concordate con il
giudice professionale titolare del procedimento, anche alla
luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni
di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della
magistratura individua le modalita' con cui le direttive
concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo
dell'ufficio.
14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in
considerazione delle specificita' del caso concreto, di non
poter provvedere in conformita' alle direttive ed ai
criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice
professionale, il quale compie le attivita' gia' oggetto di
delega.
15. Il giudice professionale esercita la vigilanza
sull'attivita' svolta dal giudice onorario e, in presenza
di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a
quest'ultimo conferita e ne da' comunicazione al presidente
del tribunale.»
«Art. 22 (Formazione dei magistrati onorari). - 1. I
giudici onorari di pace partecipano alle riunioni
trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o, su
delega di quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un
giudice professionale, per l'esame delle questioni
giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la
trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e
per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e
di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano
anche i giudici professionali che si occupano delle materie
di volta in volta esaminate.
2. I vice procuratori onorari partecipano alle
riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della
Repubblica o da un procuratore aggiunto o da un magistrato
professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni
giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la
trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e
per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e
di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano
anche i magistrati professionali che si occupano delle
materie di volta in volta esaminate.
3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi
di formazione specificamente dedicati ai giudici onorari di
pace e ai vice procuratori onorari, organizzati dalla
Scuola superiore della magistratura nel quadro delle
attivita' di formazione della magistratura onoraria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della
formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1
del predetto articolo. Gli ordini professionali ai quali i
magistrati onorari risultino eventualmente iscritti
valutano positivamente la partecipazione ai corsi di cui al
presente comma ai fini dell'assolvimento degli obblighi
formativi previsti dai rispettivi ordinamenti. La struttura
della formazione decentrata attesta l'effettiva
partecipazione del magistrato onorario alle attivita' di
formazione e trasmette l'attestazione alla sezione autonoma
per i magistrati onorari del consiglio giudiziario in
occasione della formulazione del giudizio di cui
all'articolo 18.
4. I giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio
per il processo a norma dell'articolo 10, destinati nei
collegi a norma dell'articolo 12 o assegnatari di
procedimenti di competenza del tribunale ai sensi
dell'articolo 11, partecipano alle riunioni convocate ai
sensi dell'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, per la trattazione delle materie di loro
interesse.
5. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui
al presente articolo e alle iniziative di formazione e'
obbligatoria.».
- Per l'articolo 35-bis del citato decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 11.
- Si riporta l'articolo 127-ter del codice di procedura
civile:
«Art. 127-ter (Deposito di note scritte in
sostituzione dell'udienza). - L'udienza, anche se
precedentemente fissata, puo' essere sostituita dal
deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e
conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti
diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero
e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza
e' sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno
richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non puo'
essere sostituita quando la presenza personale delle parti
e' prescritta dalla legge o disposta dal giudice.
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il
giudice assegna un termine perentorio non inferiore a
quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte
costituita puo' opporsi entro cinque giorni dalla
comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni
successivi con decreto non impugnabile e, in caso di
istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone
in conformita'. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una
delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e
fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni
di urgenza, delle quali il giudice da' atto nel
provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo
possono essere abbreviati.
Il giudice provvede entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito delle note.
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine
assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio
per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se
nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o
compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia
cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Il giorno di scadenza del termine assegnato per il
deposito delle note di cui al presente articolo e'
considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il
provvedimento depositato entro il giorno successivo alla
scadenza del termine si considera letto in udienza.».
- Si riportano gli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113 e pubblicato nella G.U. 9
giugno 2021, n. 136:
«Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo). - 1.
Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel
PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita'
delle strutture organizzative denominate ufficio per il
processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
assicurare la celere definizione dei procedimenti
giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo'
avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di
reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un
contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
per il processo, con contratto di lavoro a tempo
determinato, non rinnovabile, avente scadenza non
successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga
in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7,
lettera a). Nell'ambito di tale contingente, alla corte di
cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il
processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in
virtu' di specifico progetto organizzativo del primo
presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo
prioritario del contenimento della pendenza nel settore
civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare
le linee di progetto di competenza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in
particolare per favorire la piena operativita' delle
strutture organizzative denominate ufficio per il processo
costituite ai sensi dell'articolo 53-ter della legge 27
aprile 1982, n. 186, il Segretariato generale della
Giustizia amministrativa, di seguito indicato con
l'espressione "Giustizia amministrativa", per assicurare la
celere definizione dei processi pendenti alla data del 31
dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, per
l'assunzione di un contingente massimo di 326 unita' di
addetti all'ufficio per il processo, con contratto di
lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente
scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per
effetto di proroga in deroga all'articolo 19 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nel limite di spesa
annuo di cui al comma 7, lettera b), cosi' ripartito: 250
unita' complessive per i profili di cui al comma 3, lettere
a), b) e c), e 76 unita' per il profilo di cui al comma 3,
lettera d). I contingenti di personale di cui al presente
comma non sono computati ai fini della consistenza della
dotazione organica rispettivamente del Ministero della
giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione
del personale di cui al presente comma e' autorizzata
subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del
Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
2. Il personale da assumere nell'amministrazione
della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero,
per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando,
del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati ovvero deve
aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso
sempreche' alla suddetta data avesse superato l'ultimo
esame previsto dal corso di laurea. In deroga a quanto
previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del
profilo professionale degli addetti all'ufficio per il
processo, comprensiva di specifiche e contenuti
professionali, e' determinata secondo quanto previsto
dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al
trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni
istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti
all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili
dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della
giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto
previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme
di organizzazione e di svolgimento della prestazione
lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla
distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.
2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo
configura causa di incompatibilita' con l'esercizio della
professione forense e comporta la sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale per tutta la
durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare
comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al
consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti.
La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla
presa di possesso nell'ufficio per il processo. Ai soli
fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica,
il praticante avvocato puo' ricongiungere il periodo gia'
svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento
della funzione di addetto all'ufficio per il processo,
anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi
rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale
risulti iscritto.
3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura
di assunzione e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e'
composto dai seguenti profili professionali:
a) funzionari amministrativi - area III - posizione
economica F1;
b) funzionari informatici - area III - posizione
economica F1;
c) funzionari statistici - area III - posizione
economica F1;
d) assistenti informatici - area II - posizione
economica F2.
4. Il servizio prestato con merito e debitamente
attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia
amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma
3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata
svolta per almeno due anni consecutivi:
a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per
magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
b) equivale ad un anno di tirocinio professionale
per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio;
c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della
scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo
il superamento delle verifiche intermedie e delle prove
finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso
alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parita'
di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti
dalle amministrazioni dello Stato.
5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive
procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso
dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le
qualifiche della terza area professionale, prevedere una
riserva in favore del personale assunto ai sensi del
presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa,
nelle successive procedure di selezione per il personale a
tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al
termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal
presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato
servizio, un attestato di servizio prestato con merito.
6.
7. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata:
a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro
360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro
390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno
2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si
provvede mediante versamento di pari importo, nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo
1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato
di previsione del Ministero della giustizia;
b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro
8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro
8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.»
«Art. 13 (Reclutamento di personale a tempo
determinato per il supporto alle linee progettuali per la
giustizia del PNRR). - 1. Al fine di assicurare la piena
operativita' dell'ufficio per il processo e di supportare
le linee di progetto di competenza del Ministero della
giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le
procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e
prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM,
che puo' avvalersi di Formez PA in relazione a profili
professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente
previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo
2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non
rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile
fino al 30 giugno 2026 in deroga all'articolo 19 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per un
contingente massimo di 4.745 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale, nel limite di spesa annuo
di cui al comma 6, cosi' ripartito:
a) 2.100 unita' complessive per i profili di cui al
comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
b) 145 unita' complessive per i profili di cui al
comma 2, lettere b), d) e f);
c) 2.500 unita' per il profilo di cui al comma 2,
lettera l).
2. Il contingente di cui al comma 1 e' composto dai
seguenti profili professionali:
a) tecnico IT senior;
b) tecnico IT junior;
c) tecnico di contabilita' senior;
d) tecnico di contabilita' junior;
e) tecnico di edilizia senior;
f) tecnico di edilizia junior;
g) tecnico statistico;
h) tecnico di amministrazione;
i) analista di organizzazione;
l) operatore di data entry.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2,
comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le declaratorie dei profili professionali di cui al
comma 2, comprensive di specifiche professionali e
contenuti professionali, sono determinate secondo quanto
previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il
personale di cui all'articolo 11, comma 3, dall'Allegato
III. Per quanto attiene al trattamento economico
fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale,
in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere
a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili
dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al
comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati ai profili
dell'area II, posizione economica F2, e il profilo di cui
al comma 2, lettera l), e' equiparato ai profili dell'area
II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto
previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme
di organizzazione e di svolgimento della prestazione
lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla
distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per quanto
attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio
e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i
profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e
c), sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione
economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3,
lettera d), e' equiparato ai profili di Area II, posizione
economica F2. Al personale di cui all'articolo 11, comma 3,
non spetta il compenso di cui all'articolo 37, comma 13,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in
deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di
fuori della dotazione organica del personale amministrativo
e delle assunzioni gia' programmate.
4. L'amministrazione, nelle successive procedure di
selezione per il personale a tempo indeterminato indette
dal Ministero della giustizia, puo' prevedere, qualora la
prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero
triennio sempre presso la sede di prima assegnazione,
l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio
aggiuntivo per il servizio prestato con merito e
debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 1, ovvero,
alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le
qualifiche della medesima area professionale come
equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale
nel quale e' stato prestato servizio, una riserva in favore
del personale assunto ai sensi del presente articolo, in
misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi
indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta
attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita'
di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 e'
autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da
parte della Commissione europea.
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a
cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei
corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo
1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.».
- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183), pubblicato nella G.U. 24 giugno 2015, n.
144, S.O.:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).
- 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di
cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera
a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e
comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura
tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle
parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
1.1.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione di lavoratori assunti dal
somministratore con contratto di lavoro a tempo
determinato, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e
categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
2-bis. Il lavoratore assunto dal somministratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato puo' svolgere
periodi di missione a termine presso un medesimo
utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e
categoria legale, per una durata complessiva, anche non
continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal
comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il
contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un
diverso limite temporale.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata
non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale
indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle universita' private, incluse le
filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici
di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e
l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».
- Si riporta il comma 96 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«96. E' istituito presso il Ministero della giustizia
un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il
recupero di efficienza del sistema giudiziario e il
potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il
completamento del processo telematico.».
 
Art. 17

Disposizioni transitorie e applicazione

1. In sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e, comunque, fino al 31 ottobre 2026, sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volonta' di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici della polizia di frontiera.
2. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti.
3. Al momento della registrazione della domanda di cui al comma 2, al richiedente e' rilasciato il documento nominativo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142:
«Art. 4 (Documenti forniti al richiedente). - 1. Al
momento della registrazione della domanda, la questura o
l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano al richiedente
protezione internazionale un documento nominativo, recante
il codice unico d'identita', assegnato in esito alle
attivita' di fotosegnalamento svolte, nonche' la fotografia
e le relative generalita' dichiarate dallo straniero nel
corso del fotosegnalamento. Il documento nominativo di cui
al primo periodo, valido fino alla data del rilascio del
documento di cui al comma 4, attesta che la domanda e'
stata registrata ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, indica la data di
registrazione e consente il riconoscimento del titolare ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. - 5. (Omissis).».
 
Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 2, comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.