| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2026 (vai al sommario) |
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 giugno 2026, n. 100 |
| Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2026), convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024.». |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Vista la Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; Visto il Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE; Visto il Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148; Visto il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817; Visto il Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno e' irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e da EUROPOL a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di innovare la disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato al fine di adeguare la selezione dei candidati alle nuove competenze e conoscenze necessarie per l'esercizio della professione, e, di riflesso, al fine di garantire la qualita' della tutela dei diritti dei cittadini; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare l'ordinamento nazionale alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25 in tema di misure di urgenza in materia di diritto industriale e diritto di autore, nonche' di risolvere la procedura di infrazione in tema di ritardi nei pagamenti delle spese per le intercettazioni per la ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE (cd. direttiva sui ritardi pagamento nelle transazioni commerciali) in riferimento al servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali; Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre disposizioni di proroga necessarie a completare e meglio definire le misure organizzative necessarie per assicurare la piena funzionalita' degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni in materia di giudice per le indagini preliminari collegiale, sale server e tribunale delle persone, dei minori e della famiglia; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sulla disciplina della permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti, al fine di evitare che la disciplina vigente, gia' prorogata in vista del raggiungimento degli obiettivi PNRR, determini scoperture tali da incidere sul regolare esercizio della funzione giurisdizionale; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure dirette ad assicurare che il presidente del tribunale abbia la facolta' di adottare ogni provvedimento utile a garantire il funzionamento degli uffici del giudice di pace ed a prorogare il termine di applicabilita' delle disposizioni che ampliano le competenze dei medesimi uffici del giudice di pace; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di consolidare il ruolo dell'ufficio per il processo presso i tribunali, i tribunali per i minorenni e le corti d'appello, in vista della stabilizzazione del personale addettovi e ai fini di una piu' efficiente riorganizzazione degli uffici; Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di garantire il piu' rapido ed efficiente pagamento degli indennizzi previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 posticipando al 30 ottobre 2026 il termine di decadenza previsto dal comma 12-ter dell'articolo 5-sexies della stessa legge n. 89 del 2001 per i creditori di somme liquidate nell'anno 2022, prima che, l'8 agosto 2026, operi la decadenza prevista dal medesimo comma 12-ter; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, di garantire la continuita' dei servizi di connettivita' e di innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi; Ritenuto inoltre necessario stabilire dei termini massimi per l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei notai in considerazione della necessita' di limitare il periodo entro il quale il singolo professionista puo' essere chiamato a rispondere dei danni cagionati nell'esercizio della propria attivita' professionale; Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di adottare, prima del 12 giugno 2026, le disposizioni idonee ad assicurare la prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024, per il recepimento della citata Direttiva (UE) 2024/1346 e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei Regolamenti (UE) sopra menzionati; Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni che consentano l'applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera di cui all'articolo 45 del citato Regolamento (UE) 2024/1348 che devono essere espletate entro il termine massimo di dodici settimane ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, con la possibilita' che il richiedente protezione internazionale sia autorizzato a risiedere soltanto in luogo specifico ai sensi dell'articolo 9 della citata Direttiva (UE) 2024/1346; Ritenuta la necessita' e urgenza di designare le autorita' nazionali competenti per l'attuazione dei citati Regolamenti (UE) 2024/1348, 2024/1356 e 2024/1358 e di prevedere le relative attribuzioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato
1. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale. 2. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. I candidati non possono portare con se' testi o scritti, anche informatici, ne' strumenti elettronici o di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento del presidente della sottocommissione, sentiti almeno due commissari. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione e' escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del secondo periodo. Le prove hanno ad oggetto la redazione di: a) un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo; b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo. 3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto: a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo; b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell'Unione Europea o tributario, a scelta del candidato; c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense. 4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri: a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di interdisciplinarita'; e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione. 5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito e alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere a) e c) e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera a) e lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). 6. La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro della giustizia ed e' composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: a) tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; b) uno effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; c) uno effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori in materie giuridiche anche in pensione. 7. Con il decreto di cui al comma 6, presso ogni sede di corte d'appello, e' nominata una sottocommissione formata da tre componenti effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere b) e c). Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed e' presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d'appello, se il numero dei candidati lo richiede, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui al presente comma, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. 8. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense. 9. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto. 10. Le funzioni di segretario sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale e' costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia. 11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, puo' nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o piu' distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti. 12. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame sono disciplinati: a) le modalita' di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalita' di svolgimento delle prove scritte e delle prove orali, le modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato per le prove scritte e orali nonche' le modalita' in cui e' assicurata la pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione; b) le modalita' di utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento. 13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247: a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione; b) la verifica finale e' costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed e' effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018. 14. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi. 15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 16. Gli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono abrogati. 17. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990. 18. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al primo periodo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), pubblicato nella G.U. 16 marzo 2018, n. 63: «Art. 8 (Verifiche intermedie e verifica finale). - 1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 del presente regolamento. 2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test e' composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento. 3. L'accesso alle verifiche e' consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello. 4. L'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.» «Art. 9 (Commissione nazionale per la tenuta della banca dati). - 1. Presso il Ministero della giustizia e' istituita la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche di cui all'articolo 8 del presente regolamento. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro della giustizia ed e' composta da nove componenti e da un presidente designato dal Consiglio nazionale forense. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all'albo designati dal Consiglio nazionale forense, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione puo' operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalita' previste per la nomina. L'incarico di membro della commissione e' incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del Consiglio nazionale forense, nonche' con l'eventuale attivita' di docente di cui all'articolo 4 del presente regolamento. 2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione nazionale viene nominata secondo le modalita' indicate nel presente articolo. 3. La commissione elabora, in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da: a) fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all'articolo 3; b) curarne l'aggiornamento ogni 6 mesi. 4. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell'ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, che le mette a disposizione dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 in una piattaforma telematica accessibile esclusivamente dai medesimi. 5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento designano la commissione di valutazione interna composta in conformita' all'articolo 43, comma 2, lettera d) della legge professionale che svolge i compiti previsti dall'articolo 8 del presente regolamento. La commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi puo' essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. 6. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale di cui al comma 1 e delle commissioni di valutazione interne di cui al comma 5 sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle associazioni forensi, nonche' degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.». - Si riporta l'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), pubblicata nella G.U. 18 gennaio 2013, n. 15: «Art. 45 (Certificato di compiuto tirocinio). - 1. Il consiglio dell'ordine presso il quale e' compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato. 2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. 3. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.». - Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 (Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali), pubblicato nella G.U. 6 novembre 1946, n. 252: «Art. 1. - Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono cosi' stabilite: a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, lire 800; b) per gli esami di procuratore e di avvocato, lire 1600; c) per gli esami per la iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, lire 2400; d) per l'iscrizione nell'albo speciale di cui alla lettera precedente, lire 2400; e) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti, lire 2400.». - Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990 (Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 1990, n. 303: «Art. 2. - 1. Le tasse fisse di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, sono adeguate come segue: a) (Omissis); b) per gli esami di procuratore e di avvocato, da L. 1.600 a L. 25.000; c) - d) (Omissis). 2. - 3. (Omissis).». |
| | Art. 2 Disposizioni urgenti in materia di attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedura di infrazione nei confronti dello Stato
1. All'articolo 132 del Codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.». 2. All'articolo 162-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.». 3. Per le misure cautelari gia' disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto alle quali si applicano l'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005, o l'articolo 162-bis, comma 4, della legge n. 633 del 1941, se i destinatari di dette misure presentano ricorso per la loro revoca o dichiarazione di inefficacia, nelle forme dell'articolo 669-novies del codice di procedura civile, il giudice che ha emesso il provvedimento, su istanza della parte in favore della quale le misure sono state emesse, la rimette in termini per l'inizio del giudizio di merito nel termine di decadenza previsto, rispettivamente, dall'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2005 e dall'articolo 162-bis, comma 1, della legge n. 633 del 1941, ferma l'efficacia delle originarie misure disposte. Il ricorso per la revoca e la dichiarazione di inefficacia di cui al primo periodo e' presentato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero.»; b) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 01» e le parole «senza ritardo» sono soppresse; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»; d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini e' comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.»; e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3.01. Il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutivita' del decreto del pubblico ministero. Il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura. 3.02. Se il pagamento e' eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo: a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento; b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento; c) nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento; d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento.»; f) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. Si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorita' giudiziaria.»; g) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime». 5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di euro 1.070.695 annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 132 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella G.U. 4 marzo 2005, n. 52, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 132 (Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purche' la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata. 2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure. 3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. 4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia. 5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, puo' disporre una consulenza tecnica. 5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo', su istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. E' vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui e' autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo. 5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124, comma 6-bis. Delle medesime circostanze il giudice tiene conto ai fini della valutazione di proporzionalita' delle misure. 5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del giudizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente e' tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.». - Si riporta l'articolo 162-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), pubblicata nella G.U. 16 luglio 1941, n. 166, come modificato dalla presente legge: «Art. 162-bis. - 1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. 3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. 4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.». - Si riporta l'articolo 669-nonies del codice di procedura civile: «Art. 669-nonies (Inefficacia del provvedimento cautelare). - Se il procedimento di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto, dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento e' divenuto inefficace e da' le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se non e' stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento. Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia: 1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali; 2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.». - Si riporta l'articolo 168-bis del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), pubblicato nella G.U. 15 giugno 2002, n. 139, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 168-bis (Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime). - 01. Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero. 1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui al comma 01 e' effettuata con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. 1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni. 2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini e' comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione. 3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. 3.01. Il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutivita' del decreto del pubblico ministero. Il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura. 3.02. Se il pagamento e' eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo: a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento; b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento; c) nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento; d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento. 3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione e' specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280. 3-ter. Si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorita' giudiziaria.». |
| | Art. 3 Disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 28 febbraio 2027». 2. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027». 3. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 9 della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), pubblicata nella G.U. 10 agosto 2024, n. 187, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2027.». - Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, e pubblicato nella G.U. 10 agosto 2023, n. 186, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni nonche' modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni). - 1. Al fine di assicurare i piu' elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicita' e capacita' di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attivita' di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacita' tecnologica, il piu' elevato livello di sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi. 3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurino l'autenticita', l'integrita' e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed e' disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza. 4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attivita' di intercettazione e sui relativi dati, nonche' sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi restando il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro. 5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, e' disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalita', dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sono autorizzati la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalita' e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica. 7. Le attivita' di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione. 8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2027 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui al comma 1. 9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri e' espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento puo' essere comunque adottato. 9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione e' specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280». 10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede: a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta l'articolo 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata), pubblicato nella G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 49 (Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti). - 1. Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi cinque anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data. 2. I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti. 3. I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L'impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, e' regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. I procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. 4. Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie puo' essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilita', del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, e per il personale di magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazione di istituti di flessibilita' individuati dal Consiglio superiore della magistratura. 5. L'udienza fissata davanti al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva, rispettivamente, a quella di cui al comma 1 e al 1° gennaio 2030 si intende fissata davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per i medesimi incombenti. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'articolo 174, secondo comma, del codice di procedura civile.». |
| | Art. 4
Disposizioni in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, al fine di assicurare la piena funzionalita' degli uffici giudiziari e il graduale trasferimento ad altro ufficio o ad altra funzione dei magistrati giudicanti che hanno raggiunto il termine massimo di permanenza individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, quando detto termine scade in data antecedente al 31 dicembre 2026, esso e' prorogato fino a tale data. 2. All'articolo 19, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando per effetto del superamento del termine massimo di permanenza di cui al primo periodo, il numero dei magistrati che devono essere assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro ai sensi del comma 2-bis risulta superiore a un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro di cui essi fanno parte, le assegnazioni eccedenti tale limite possono essere differite di dodici mesi. Il differimento opera per i magistrati con minore anzianita' nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o nel gruppo di lavoro.»; b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 (Misure urgenti in materia di giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, pubblicato nella G.U. 29 novembre 2024, n. 280: «Art. 3 (Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari). - 1. Fino al decorso del termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 1-bis. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), pubblicato nella G.U. 29 aprile 2006, n. 99, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore puo' disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari gia' iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni. Quando per effetto del superamento del termine massimo di permanenza di cui al primo periodo, il numero dei magistrati che devono essere assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro ai sensi del comma 2-bis risulta superiore a un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro di cui essi fanno parte, le assegnazioni eccedenti tale limite possono essere differite di dodici mesi. Il differimento opera per i magistrati con minore anzianita' nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o nel gruppo di lavoro. 2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1 ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico. 2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio e' assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno tre mesi prima della scadenza del termine, puo' rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre tre mesi dalla scadenza del termine stesso.». |
| | Art. 5 Disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace
1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8: 1) al comma 1, primo periodo, le parole «vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «vigila sulla loro attivita', sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalita' e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.»; b) all'articolo 32, comma 3, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2027».
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 8 e 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), pubblicato nella G.U. 31 luglio 2017, n. 177, come modificati dalla presente legge: «Art. 8 (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace). - 1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attivita', sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario. 1-bis. Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalita' e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche. 2. La proposta di organizzazione e' disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente del tribunale puo' avvalersi dell'ausilio di uno o piu' giudici professionali e, in aggiunta, di uno o piu' giudici onorari di pace. 4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o piu' giudici professionali il compito di vigilare sull'attivita' dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonche' di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo. 5. Dodici mesi prima della scadenza del termine del 31 ottobre 2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il Ministero della giustizia mette a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione con modalita' automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.» «Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni). - 1. 2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in pianta organica, anche con riferimento all'individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e' disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio ai quali e' stato conferito l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto. 3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027. 4. 5. 6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini del computo di cui all'articolo 18, comma 2. 7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo. 8. L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e con le modalita' indicate nella stessa disposizione. Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennita' ha luogo in conformita' ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti. 10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, individuando, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. 11. I procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta data. 12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per fatti commessi prima della medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.». |
| | Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' dell'ufficio per il processo
1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole «tribunali ordinari» sono inserite le seguenti: «, i tribunali per i minorenni»; b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il progetto organizzativo e' redatto in coerenza con il programma delle attivita' annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»; 2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.»; c) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l'alinea e' sostituita dalla seguente «Agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione possono essere assegnate le seguenti figure professionali;»; 2) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: «f) il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; 3) la lettera g) e' soppressa; d) all'articolo 5: 1) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , salvo i casi di urgente e comprovata necessita'.»; 3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello»; e) all'articolo 6: 1) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»; 2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessita'.»; 3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello».
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 (Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134), pubblicato nella G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O., come modificati dalla presente legge: «Art. 1 (Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione). - 1. Presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale". Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o piu' uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili. 2. Presso la Corte di cassazione sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione". 3. Presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione". 4. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti uno o piu' uffici per il processo, aventi articolazioni distrettuale e circondariali. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.» «Art. 3 (Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici). - 1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticita', definisce le priorita' di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo. Il progetto organizzativo e' redatto in coerenza con il programma delle attivita' annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. 2. Il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attivita' degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale. 2-bis. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.» «Art. 4 (Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione). - 1. Agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione possono essere assegnate le seguenti figure professionali: a) quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; b) quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non sara' completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; c) i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; d) coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; f) il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; g) (soppressa) h) ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o piu' delle attivita' previste dal presente decreto. 2. Ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene. 3. Salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui e' necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresi' essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione. 4. I tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4) in quanto applicabile, 5), del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale. 5. I componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attivita' prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e di astenersi dalla deposizione testimoniale.» «Art. 5 (Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello). - 1. All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti: a) attivita' preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilita' della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione; b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonche' nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile; c) raccordo e coordinamento fra l'attivita' del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari; d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale; e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici; f) assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attivita' dell'ufficio; g) supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione. 1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , salvo i casi di urgente e comprovata necessita'.» «Art. 6 (Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello). - 1. All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti: a) coadiuvare uno o piu' magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti; b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data piu' risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni; c) incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialita', e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento; d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica. 1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessita'. 2. L'ufficio per il processo penale istituito presso la corte di appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.». |
| | Art. 7 Modifica all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di pagamento degli indennizzi liquidati nell'anno 2022
1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente: «12-bis.1. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza.»; b) al comma 12-ter, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), pubblicata nella G.U. 3 aprile 2001, n. 78, come modificato dalla presente legge: «Art. 5-sexies (Modalita' di pagamento). - 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione e' ancora tenuta a corrispondere e la modalita' di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo. Con la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresi' a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata. 1-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalita' di cui ai decreti previsti dai commi 3 e 3-bis, all'amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, a pena di decadenza. 2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione puo' chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalita' previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis. 3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed e' individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente. 3-bis. Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalita' di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. Ferma restando la decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non puo' essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi. 5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al primo periodo non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti. 6. L'amministrazione esegue i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, ne' proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento. 8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un funzionario dell'amministrazione soccombente, a cui e' riconosciuto come compenso per l'attivita' svolta un importo non superiore a 150 euro lordi per ciascun incarico definito, nei limiti dello stanziamento previsto. 9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti. correnti o di pagamento dei creditori. Il creditore puo' delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. 10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore puo' delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. 11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non puo' essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta. 12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia' trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validita'. 12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi. 12-bis.1. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza. 12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza. 12-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia da' notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-bis, secondo comma, del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di cui al primo periodo e' altresi' comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.». |
| | Art. 8
Interventi urgenti per il potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia
1. Al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuita' dei servizi di connettivita' e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi, e' autorizzata la spesa di euro 6.500.000 per l'anno 2026, di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034. Per la manutenzione e l'assistenza specialistica e' autorizzata la spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 6.500.000 per l'anno 2026 e a euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; b) quanto a euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. |
| | Art. 9
Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilita' professionale nei confronti del notaio
1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilita' del danno, l'azione di responsabilita' professionale nei confronti del notaio non puo' comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d'opera professionale e' stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' la prestazione sia compiuta posteriormente. |
| | Art. 10 Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
1. Ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10, 11, 17 e 29 della direttiva (UE) 2024/1346, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Documenti forniti al richiedente). - 1. Al momento della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano al richiedente protezione internazionale un documento nominativo, recante il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, nonche' la fotografia e le relative generalita' dichiarate dallo straniero nel corso del fotosegnalamento. Il documento nominativo di cui al primo periodo, valido fino alla data del rilascio del documento di cui al comma 4, attesta che la domanda e' stata registrata ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. In caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, e' rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo recante gli elementi previsti dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348, nonche' il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato nel corso delle attivita' di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al termine delle misure di cui al primo periodo, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve il documento di cui al comma 4. 3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4. Al momento della formalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e' rilasciato al richiedente un documento validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il documento di cui al primo periodo e' definito con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. La questura puo' fornire al richiedente protezione internazionale un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, secondo le modalita' previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La validita' del documento di cui al primo periodo e' limitata alla finalita' e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali e' stato rilasciato.»; b) all'articolo 5, al comma 1, le parole: «da riportare nella domanda di protezione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «resa al momento della registrazione della domanda»; c) dopo l'articolo 5-bis, sono inseriti i seguenti: Art. 5-ter (Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). - 1. Il richiedente puo' essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando: a) e' tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351; b) e' stato trasferito in Italia a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro. 2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente e' esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento. 3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, e' necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente puo' essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo e' effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalita' che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5-quater. 4. Quando il richiedente e' autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed e' stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di esse e' subordinata alla sua effettiva residenza in tale luogo. 5. Il richiedente puo' chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello di cui al comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo e' adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente, e' motivata in caso di rigetto ed e' impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5. 6. Il richiedente non e' tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorita' o in giudizio quando e' richiesta la sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto. Art. 5-quater (Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). - 1. L'autorizzazione e la segnalazione di cui all'articolo 5-ter, commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalita' e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5-ter. Il provvedimento e' motivato in fatto e in diritto e contiene la durata dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonche' le modalita' della segnalazione eventualmente disposta ai sensi del comma 3 del predetto articolo 5-ter. Il provvedimento e' immediatamente comunicato all'interessato ed e' esecutivo. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne da' immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356. 3. La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 puo' essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga. Art. 5-quinquies (Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). - 1. L'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, puo' presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con ricorso al giudice del luogo in cui e' autorizzato a risiedere, nel termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dei motivi in base ai quali e' chiesta la revoca o la modifica del provvedimento impugnato. 2. Il reclamo e' dichiarato inammissibile con decreto motivato se difettano i requisiti di cui al comma 1. In tal caso, quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice procede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 3. Il giudice, se non procede ai sensi del comma 2 nomina, quando necessario, l'interprete e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il decreto di fissazione e' notificato a cura del ricorrente al prefetto almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il prefetto puo' depositare note difensive entro cinque giorni dalla notificazione e puo' stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il ricorrente che ne fa richiesta e' sentito personalmente. 4. L'udienza puo' svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, puo' collegarsi esclusivamente dal luogo dove si trova il difensore, il quale ne attesta l'identita'. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' collegarsi dal luogo in cui si trova. 6. Se il difensore del ricorrente non compare all'udienza fissata ai sensi del comma 3, il ricorso e' dichiarato improcedibile. Si applica il comma 2, secondo periodo. 7. Il giudice procede nel rispetto del principio del contraddittorio e di concentrazione delle attivita' processuali e provvede con ordinanza depositata entro venti giorni. 8. Contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 7 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art. 5-sexies (Rischio di fuga). - 1. Il rischio di fuga e' valutato caso per caso sulla base di una o piu' delle seguenti circostanze: a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita'; b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile; c) l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita', anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento; d) l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorita' competenti; e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione degli articoli 10, 10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' di quelle previste dall'articolo 6-quater; g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-ter, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; i) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera; l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso; m) la volonta' di non restare a disposizione delle autorita' e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti. 2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altresi' conto di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3.»; d) all'articolo 6: 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sulla base della sua nazionalita' ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351. Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2»; 2) al comma 2: 2.1) dopo la parola «disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348,»; 2.2) la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente: «a-bis) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;»; 2.3) alla lettera d) le parole «articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti «articolo 5-sexies.»; 3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.»; 4) al comma 4-bis, dopo le parole: «28 gennaio 2008, n. 25,» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»; 5) al comma 5: 5.1) al primo periodo, dopo la parola: «motivazione» sono aggiunte le seguenti: «, precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater»; 5.2) al quarto periodo, le parole: «comprese le» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quanto previsto sulle»; 5.3) all'ultimo periodo, le parole: «alla corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» e le parole: «massimo di ulteriori sessanta giorni, per» sono sostituite dalle seguenti: «di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di»; 6) al comma 5-bis, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura.»; 7) al comma 8, le parole: «della corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «del giudice»; e) all'articolo 6-bis: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il richiedente puo' essere trattenuto per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformita' all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 2) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «qualora», sono inserite le seguenti: «non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c) o d), nonche' qualora» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 6-quater, comma 2.»; 3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso richiedente a seguito della formalizzazione della domanda e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda.»; 5) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Quando, entro il termine di dodici settimane, non e' adottata una decisione, il richiedente e' autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento puo' proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6. 3-ter. Se la domanda e' rigettata, nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha piu' diritto a rimanere e non e' autorizzato a entrare nel territorio nazionale.»; 6) al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 7) al comma 4-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' dell'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»; 8) la rubrica dell'articolo 6-bis e' cosi' modificata: «Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348»; f) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente: «Art. 6-quater (Misure alternative al trattenimento del richiedente). - 1. Nei casi di cui agli articoli 6, 6-bis e 6-ter, il questore, ove ritenga che possano essere applicate efficacemente, dispone, in luogo del trattenimento, una o piu' delle seguenti misure alternative: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita'; b) prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2; c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione; d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione. 2. Nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui al comma 1, il questore tiene conto del rischio di fuga, ovvero se il richiedente rientri in una delle categorie indicate al comma 2 dello stesso articolo 6. 3. Si applica l'articolo 14, comma 1-bis, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; g) all'articolo 22: 1) al comma 1, le parole: «Il permesso di soggiorno per richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento», dopo le parole: «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «, comma 4» e le parole: «sessanta giorni dalla presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla formalizzazione della domanda»; 2) il comma 2 e' abrogato.
Riferimenti normativi
- La direttiva n. 2024/1346/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 maggio 2024, Serie L. - Si riportano gli articoli 5, 6, 6-bis e 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), pubblicato nella G.U. 15 settembre 2015, n. 214, come modificati dalla presente legge: «Art. 5 (Domicilio). - 1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza e' assolto dal richiedente tramite dichiarazione resa al momento della registrazione della domanda. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza e' comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1. 2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9 e 11, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonche' di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 e' comunicato dalla questura alla Commissione territoriale. 3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e' assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza puo' stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5, un luogo di domicilio o un'area geografica ove il richiedente puo' circolare. 5. Ai fini dell'applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell'articolo 284 del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l'autorita' giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio, l'idoneita' a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli articoli 6 e 9.» «Art. 6 (Trattenimento). - 1. Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda o sulla base della sua nazionalita' ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351. Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. 2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; a-bis) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento; b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosita' si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; d) e' necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 5-sexies. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e' effettuata caso per caso. 2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e' adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento. 3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. 3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identita' o della cittadinanza, anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza, il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita' previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. 4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilita' di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10. 4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di motivazione, precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il provvedimento e' comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad esclusione di quanto previsto sulle misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e' trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonche', se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte e' redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento e' gia' in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al giudice competente per la convalida del trattenimento per un periodo di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda. 5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento. 7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. 8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del giudice, finche' permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente dodici mesi. 9. Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche' sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale. 10. Nel caso in cui il richiedente e' destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalita' di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14. 10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'eta' dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2.» «Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348). - 1. Il richiedente puo' essere trattenuto per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformita' all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto qualora non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c) o d), nonche' qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalita' di prestazione della predetta garanzia finanziaria. Si applica l'articolo 6-quater, comma 2. 2-bis. Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso richiedente a seguito della formalizzazione della domanda e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. 3-bis. Quando, entro il termine di dodici settimane, non e' adottata una decisione, il richiedente e' autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento puo' proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6. 3-ter. Se la domanda e' rigettata, nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha piu' diritto a rimanere e non e' autorizzato a entrare nel territorio nazionale. 4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente e' trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimita' della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5. 4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche' dell'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.» «Art. 22 (Lavoro e formazione professionale). - 1. Il documento di cui all'articolo 4 , comma 4 consente di svolgere attivita' lavorativa, trascorsi novanta giorni dalla formalizzazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente. 2. (abrogato) 3.». |
| | Art. 11 Attuazione del regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale e abroga la direttiva 2013/32/UE
1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 4, 26, 27, 28, 29 e 30 del regolamento (UE) 2024/1348, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volonta' di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda e' effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalita' di cui all'articolo 26-ter.»; 2) al comma 3, le parole: «del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e' l'Unita' Dublino» sono sostituite dalle seguenti: «della Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, e' l'Unita' AMMR»; b) all'articolo 4, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2- ter. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348, in aggiunta a quanto stabilito dal comma 2-bis, possono essere istituite una o piu' sezioni, fino ad un massimo di ventiquattro.»; c) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volonta' di richiedere la protezione internazionale alle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo le modalita' previste dall'articolo 26.»; d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda). - 1. Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5, e dall'articolo 35-ter, commi 1, 4 e 6.»; e) all'articolo 10, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: «All'atto della presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «Prima possibile e comunque entro la data della registrazione»; 2) le parole: «l'ufficio di polizia competente a riceverla» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio di polizia competente alla registrazione»; f) l'articolo 23-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 23-bis (Ritiro implicito della domanda). - 1. Nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda. 2. Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia gia' appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del medesimo regolamento. 3. Alle decisioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 4 e 4-bis.»; g) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volonta' di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.» 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volonta' di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate: a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi; b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento; c) dagli stranieri detenuti.» 3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il cittadino di un paese terzo che non e' soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che e' stato gia' sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volonta' di ricevere protezione internazionale dopo il completamento degli stessi, puo' manifestare la volonta' di richiedere protezione internazionale con le modalita' di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti la volonta' dopo il completamento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in sede di manifestazione della volonta' confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di cui all'articolo 26-bis.»; 4) al comma 3, le parole: «di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024»; 5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Presentazione della domanda di protezione internazionale»; h) dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti: «Art. 26-bis (Registrazione della domanda di protezione internazionale). - 1. La domanda e' registrata, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, dalla questura oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti, mediante il collegamento tra il sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato di cui all'articolo 26, comma 2. 2. La questura ovvero l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione della domanda, fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2. 3. All'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia il documento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Art. 26-ter (Formalizzazione della domanda di protezione internazionale). - 1. La domanda di protezione internazionale e' formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura che, a tal fine, accede al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente e' rilasciato il documento di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»; i) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo i criteri enumerati al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348» e le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348»; 2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) 2024/1348, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.»; l) all'articolo 28-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 5 e 6 sono abrogati; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»; 3) alla rubrica, le parole: «Procedure accelerate» sono sostituite dalle seguenti: «Individuazione delle zone di frontiera e di transito»; m) dopo l'articolo 28-bis, sono inseriti i seguenti: «Art. 28-bis.1 (Termini per lo svolgimento della procedura di asilo alla frontiera). - 1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348, qualora sia stata determinata l'applicazione della procedura accelerata in frontiera, la Commissione territoriale competente per l'esame adotta e comunica la decisione sulla domanda entro quattro settimane. Art. 28-bis.2 (Trasferimento del richiedente sottoposto alla procedura di asilo alla frontiera). - 1. Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale e' esaminata con procedura di asilo alla frontiera puo' essere trasferito, dal punto della frontiera esterna in cui e' stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimita' della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera. 2. Il trasferimento verso le strutture di cui al comma 1 e l'accoglienza nelle medesime non costituiscono autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle competenti autorita'.». n) l'articolo 28-ter e' sostituito dal seguente: «Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La Commissione territoriale respinge la domanda per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1348 se, al momento della conclusione dell'esame, ricorre una delle fattispecie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j), e paragrafo 3, del suddetto regolamento.»; o) all'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348;»; p) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la lettera b-ter), e' aggiunta la seguente: «b-quater) dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) c) d) ed e) del regolamento (UE) 2024/1348.»; 2) al comma 4: a) al primo periodo, sopprimere la parola: «e» e dopo le parole: «b-ter)» aggiungere le seguenti: «e b-quater)»; b) dopo le parole: «articoli 23,» aggiungere le parole: «23-bis,»; 3) al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 28-bis.1»; b) le parole: «lettera b-bis)» sono soppresse; 4) dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Con la decisione di cui al comma 4-bis, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, e' informato della facolta' di chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito, sempreche' non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349. Si applica l'articolo 10, comma 2-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; q) all'articolo 35: 1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 33» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 35-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 35-bis e 35-ter»; 3) al comma 2-bis, il secondo periodo e' soppresso; r) all'articolo 35-bis: 1) al comma 1, dopo le parole: «dal presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, quanto alle procedure di frontiera, dall'articolo 35-ter»; 2) al comma 2, le parole: «dai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis»; 3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 35-ter, comma 1, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento.»; 4) il comma 2-ter e' abrogato; 5) i commi 3, 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. 4. Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilita' con il ricorso introduttivo, puo' chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni. 4-bis. Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il loro deposito. Quando l'istanza e' accolta, al ricorrente e' rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015. 5. Il richiedente non puo' essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso e' proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348.»; 6) al comma 6, le parole: «o la sezione» sono soppresse; 7) al comma 13 il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma 2-bis la decisione e' adottata entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non e' reclamabile. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 4-bis perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e' rigettato.»; 8) al comma 14, dopo le parole «di cui al presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e all'articolo 35-ter»; 9) al comma 17: 9.1) al primo periodo, le parole «dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348»; 9.2) al secondo periodo, dopo la parola «primo» sono inserite le seguenti: «e secondo»; 10) il comma 17-bis e' abrogato; s) l'articolo 35-ter e' sostituito dal seguente: «Art. 35-ter(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera). - 1. Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348, e' ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato. 2. Il ricorrente puo' chiedere di essere autorizzato a rimanere con istanza depositata, a pena di inammissibilita', unitamente al ricorso. L'istanza contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Si applica l'articolo 35-bis, comma 5, e il richiedente non puo' essere allontanato. 3. Il ricorso e' immediatamente notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero i quali, nei successivi cinque giorni, possono depositare note difensive. La Commissione territoriale, nello stesso termine, rende disponibili il verbale di audizione nonche' la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni. 4. Alla scadenza del termine previsto dal comma 3, il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, decide entro i successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito adotta, nel predetto termine, il decreto previsto dal comma 6, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio. 5. Quando l'istanza di cui al comma 2 e' accolta il ricorrente e' autorizzato a rimanere nei luoghi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 fino all'adozione della decisione di cui al comma 6. Alla scadenza del termine di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che entro tale termine sia stata adottata la decisione prevista dal comma 6, il richiedente e' autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli e' rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015. 6. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, adotta il decreto previsto dall'articolo 35-bis, comma 13, entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Il decreto non e' reclamabile. L'autorizzazione a rimanere ai sensi comma 4 perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e' rigettato. 7. Contro il provvedimento di cui al comma 6 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 13. 8. Il ricorrente non e' autorizzato e non ha diritto di rimanere quando e' rigettata l'istanza presentata ai sensi del comma 3 o quando e' rigettato il ricorso con il decreto previsto dal comma 6.».
Riferimenti normativi
- Il regolamento (UE) 2024/1348, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 maggio 2024, Serie L. - Si riportano gli articoli 3, 4, 6, 10, 26, 28, 28-bis, 29, 32, 35 e 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), pubblicato nella G.U. 16 febbraio 2008, n. 40, come modificati dalla presente legge: «Art. 3 (Autorita' competenti). - 1. Le autorita' competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4. 2. Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volonta' di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda e' effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalita' di cui all'articolo 26-ter. 3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione della Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, e' l'Unita' AMMR, operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti. 3-ter. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento. 3-quater. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto e' pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorita' di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale e' concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato e' notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia' emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non e' impugnabile. 3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorita' puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e puo' depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorita' deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento. 3-sexies. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo. 3-septies. Il procedimento e' trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti e' fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento e' definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso. 3-octies. Quando con il ricorso di cui al comma 3-bis e' proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento e' sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso e' rigettato. 3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti. 3-decies. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.» «Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. 1-bis. A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro individuati nell'ambito del contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 ovvero nell'ambito del personale dell'area dei funzionari o delle elevate professionalita' dell'Amministrazione civile dell'interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione medesima, che puo' anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, successivamente all'ingresso in ruolo. 2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di venti. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale. 2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni concernenti le Commissioni territoriali. 2-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348, in aggiunta a quanto stabilito dal comma 2-bis, possono essere istituite una o piu' sezioni, fino ad un massimo di ventiquattro. 3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, nonche', in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalita' e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sentita la Commissione nazionale. Il presidente della Commissione svolge l'incarico in via esclusiva. Il decreto di nomina puo' prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione territoriale e' adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilita' derivanti da situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con funzioni di presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della Commissione stessa. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario, le Commissioni possono essere presiedute anche da funzionari della carriera prefettizia in posizione di collocamento a riposo. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione. 3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con le Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all'articolo 15, comma 1. 4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo. 5. La competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in una struttura di accoglienza ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio. 5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale puo' essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2. 6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.» «Art. 6 (Accesso alla procedura). - 1. La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volonta' di richiedere la protezione internazionale alle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo le modalita' previste dall'articolo 26. 2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore. 3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. La domanda del minore non accompagnato puo' essere altresi' presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore. 3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identita' dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volonta' precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.» «Art. 10 (Garanzie per i richiedenti asilo). - 1. Prima possibile e comunque entro la data della registrazione della domanda l'ufficio di polizia competente alla registrazione informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2. L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda puo' essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis. 1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilita'. 2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra: a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri; b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale; c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' per riceverle; d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonche' informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis; d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis. 2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonche' sulle procedure di revoca e sulle modalita' di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. 3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura, la possibilita' di contattare l'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo. 4. Il richiedente e' tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura. 5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.» «Art. 26 (Presentazione della domanda di protezione internazionale). - 1. In attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volonta' di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. 2. Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volonta' di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate: a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi; b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento; c) dagli stranieri detenuti. 2-bis. Il cittadino di un paese terzo che non e' soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che e' stato gia' sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volonta' di ricevere protezione internazionale dopo il completamento degli stessi, puo' manifestare la volonta' di richiedere protezione internazionale con le modalita' di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti la volonta' dopo il completamento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in sede di manifestazione della volonta' confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di cui all'articolo 26-bis. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3. 4 5. Quando la domanda e' presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale dei minorenni per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda. 6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati87 di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del comune dove si trova il minore.» «Art. 28 (Esame prioritario). - 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente. 2. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) 2024/1348, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.» «Art. 28-bis (Individuazione delle zone di frontiera e di transito). - 1. (abrogato) 2. (abrogato) 2-bis. (abrogato) 3. (abrogato) 4. Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. 5. (abrogato) 6. (abrogato)» «Art. 29 (Casi di inammissibilita' della domanda). - 1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: a) al richiedente e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione; b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348. 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non e' imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico.» «Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo; b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-ter; b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, puo' legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca; b-quater) dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) c) d) ed e) del regolamento (UE) 2024/1348. 1-bis. 2. 3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attivita' lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilita' dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto. 3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non e' accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore. 3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi', gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. In tal caso si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis, b-ter) e b-quater), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 23-bis, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto. Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformita' al presente comma e' impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto. 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis.1, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo. 4-ter. Con la decisione di cui al comma 4-bis, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, e' informato della facolta' di chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito, sempreche' non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349. Si applica l'articolo 10, comma 2-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.» «Art. 35 (Impugnazione). - 1. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1. 2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dagli articoli 35-bis e 35-ter. 2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti. 3.- 14.» «Art. 35-bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo e, quanto alle procedure di frontiera, dall'articolo 35-ter. 2. Salvo quanto previsto dal comma 2-bis, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 35-ter, comma 1, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento. 2-ter. (abrogato) 3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. 4. Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilita' con il ricorso introduttivo, puo' chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni. 4-bis. Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il loro deposito. Quando l'istanza e' accolta, al ricorrente e' rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015. 5. Il richiedente non puo' essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso e' proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. 6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione che ha adottato l'atto impugnato, nonche', limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso e' trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. 7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno puo' depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. 8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonche' l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. 9. Il procedimento e' trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorita' giudiziaria con modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. 10. E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova. 11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non e' disponibile; b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado. 12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo. 13. Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma 2-bis la decisione e' adottata entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non e' reclamabile. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 4-bis perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e' rigettato. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima 164. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato puo' disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente e' disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte puo' depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile. 14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 35-ter. 15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. 17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformita' all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo e secondo periodo, del presente articolo. 17-bis. (abrogato) 18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facolta' del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalita' non telematiche. In ogni caso, il giudice puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.». |
| | Art. 12 Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148
1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, comma 1, capoverso 10), e 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356: a) le verifiche preliminari di identita', di sicurezza, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dagli articoli 14 e 15 del menzionato regolamento, sono svolte dalle autorita' nazionali di frontiera e dalle autorita' nazionali competenti per l'immigrazione, designate in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2017/2226; b) il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture, cura il supporto per i profili relativi all'accoglienza dei migranti e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle vulnerabilita' di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate. 2. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1356 e 2024/1349, al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10: 1) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: «1.2 Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtu' di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non e' convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter.»; 2) al comma 2: a) alla lettera a), le parole: «entrando nel territorio dello Stato» sono soppresse; b) alla lettera b-bis), le parole: «all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348»; 3) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: «rientrare», sono sostituite dalle parole: «entrare o rientrare»; 4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «ingresso», sono sostituite dalle parole: «ingresso o reingresso»; 5) dopo il comma 2-sexies e' inserito il seguente: «2-septies. Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, puo' chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-ter, sempreche' sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1349, intima allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla partenza, il documento di viaggio e' posto a disposizione della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del citato regolamento.»; 6) al comma 6, le parole: «dall'autorita' di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2.»; b) all'articolo 10-ter: 1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonche' per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilita' presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. In attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i medesimi punti di crisi sono altresi' effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi e' assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili, nonche' sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste al comma 2-ter. E' inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario assistito. 1.1. In attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato.»; 2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «strutture analoghe» sono inserite le seguenti: «presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 o» e dopo le parole: «di cui al medesimo comma» sono inserite le seguenti: «e si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1.»; 3) al comma 2, le parole: «agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024. L'interessato e' informato delle conseguenze previste dal comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2.»; 4) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti: «2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identita', se disponibili. 2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero e' posto a disposizione delle autorita' di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalita' di cui al primo periodo sono raccolte le generalita' della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalita' o per verificare che tali attivita' non siano state gia' avviate in un altro Stato membro, l'autorita' di pubblica sicurezza o l'autorita' di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identita' e al controllo di sicurezza, nonche' al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorita' che procede da' immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonche' l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica puo' richiedere integrazioni documentali all'autorita' procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorita' procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. La medesima autorita', entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-quater, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonche' quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al nono periodo, lo straniero e' rimesso in liberta', fermo quanto previsto dal comma 3. 2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale oppure quando lo straniero e' trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro. 2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma 2-quinquies sono inviate alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non e' reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma, il fermo non puo' eccedere le quarantotto ore, senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»; 5) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-quinquies, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero e' trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-bis ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e' stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis. Se il trattenimento e' disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358, e' competente per la convalida la sezione specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Lo straniero e' tempestivamente informato dei diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento previsti dal presente comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1.»; 6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale sono effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Allo straniero e' sempre assicurata l'informazione prevista dal comma 1, terzo e quarto periodo. In tal caso gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.»; 7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nei confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volonta' di chiedere la protezione internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna. 4-ter. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorita', e' adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 4-quater. Quando lo straniero e' rintracciato nelle circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o piu' reati previsti dagli articoli 10, 10-bis 13 e 14.»; 8) la rubrica e' cosi' sostituita: «Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399»; c) dopo l'articolo 10-ter, e' inserito il seguente: «Art. 10-quater (Convalida del fermo per accertamenti). - 1. La richiesta di convalida prevista dall'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, ottavo periodo, e' immediatamente comunicata all'interessato con modalita' idonee allo scopo. L'autorita' procedente lo informa della facolta' di nominare un difensore di fiducia al quale sara' comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorita' procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sara' effettuata al difensore nominato di ufficio, nonche' allo stesso interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti. 2. La richiesta di cui al comma 1 e' trasmessa al giudice del luogo indicato nel medesimo comma e contiene l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona fermata. 3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne da' immediato avviso all'autorita' procedente e al difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, al difensore individuato nell'ambito degli avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Contestualmente alla fissazione dell'udienza il giudice, ove necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a cura della cancelleria. 4. Lo straniero e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. L'udienza puo' svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' collegarsi dal luogo in cui si trova. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, puo' collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identita'. 6. Quando non e' disponibile un collegamento che assicura la reciproca visibilita' e udibilita' il giudice decide immediatamente sulle modalita' di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, nel rispetto dei termini di cui al comma 7, con provvedimento comunicato senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e all'autorita' procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo. 7. Il giudice provvede con decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta di cui al comma 1, verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti. Se non e' pronunciato in udienza, il provvedimento e' comunicato al difensore e all'autorita' procedente a cura della cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione. Si applica l'articolo 14.1. 8. La convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di settantadue ore a decorrere dal momento in cui lo straniero e' posto a disposizione delle autorita' di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, primo periodo.»; d) all'articolo 12: 1) al comma 9-septies, le parole: «CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «UE 2018/1862 del 28 novembre 2018», dopo le parole: «identificazione delle impronte» sono aggiunte le seguenti: «e delle immagini facciali», le parole: «il Sistema gestione accoglienza» sono sostituite dalle seguenti: «i sistemi informativi» e dopo le parole: «del medesimo Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «e del Ministero della giustizia.»; 2) dopo il comma 9-septies, e' aggiunto il seguente: «9-octies. Il Sistema Informativo Automatizzato di cui al comma 9-septies supporta il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle attivita' relative ai controlli di sicurezza di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e assicura che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano gestite anche per le finalita' previste dal successivo paragrafo 3, nonche' per quelle previste dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento.»; e) all'articolo 13, comma 4-bis: 1) al primo periodo, le parole: «il prefetto accerti» sono soppresse e dopo le parole: «, caso per caso,» sono aggiunte le seguenti: «e' accertato»; 2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un indirizzo affidabile»; 3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento»; 4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 2-ter, 5, 13 e 13-bis, nonche' degli articoli 10, 10-ter e 14 e di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 5) alla lettera e), e' soppresso il seguente segno di interpunzione «.» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' dell'articolo 14 e di quelle previste dall'articolo 6-quater del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»; 6) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: «e-bis) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter; e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui ai commi 2-bis o 2-quater, dell'articolo 10-ter; e-quater) la mancanza di collaborazione nell'ottenimento di un documento di identita' o di viaggio; e-quinquies) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera; e-sexies) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso; e-septies) la volonta' di non restare a disposizione delle autorita' e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti; e-octies) l'aver fornito nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorita' competenti; e-novies) il rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione per i quali lo straniero ha ricevuto la pertinente informazione.»; f) all'articolo 14, il comma 6 e' abrogato; g) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente: «Art. 14.1 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, e' proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione. 2. Il ricorso e' depositato, a pena di improcedibilita', entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile. 3. La parte contro la quale il ricorso e' diretto puo' depositare sintetica memoria difensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoria difensiva puo' contenere anche motivi di ricorso incidentale. 4. La Corte decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio e' data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza. 5. Il pubblico ministero puo' depositare conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previsti dall'articolo 372 del codice di procedura civile. 6. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza. 7. L'adunanza puo' svolgersi anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza. L'ordinanza, sinteticamente motivata, e' depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio puo' depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindici giorni. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile.». 3. Agli oneri derivanti dalle misure in materia di patrocinio a spese dello Stato di cui al presente articolo valutati in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: a) quanto a 3.500.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Il regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 maggio 2024, Serie L. - Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2017, n. L 327. - Il regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148, e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 maggio 2024, Serie L. - Si riporta il testo degli articoli 10, 10-ter, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Respingimento). - 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. 1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attivita' relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo 23 bis del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero e' trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento. 1.2 Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtu' di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non e' convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter. 1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi dei commi 1 e 1.1. e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana competente per territorio. 2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi' disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita' di pubblico soccorso; b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita' di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. 2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8. 2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non puo' entrare o rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo. 2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto ingresso o reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso. 2-septies. Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, puo' chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-ter, sempreche' sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1349, intima allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla partenza, il documento di viaggio e' posto a disposizione della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del citato regolamento. 3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari. 5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera. 6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2. 6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e' inserito, a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.» «Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399). - 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonche' per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilita' presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. In attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i medesimi punti di crisi sono altresi' effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi e' assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili, nonche' sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste al comma 2-ter. E' inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario assistito. 1.1. In attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato. 1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 o sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attivita' di cui al medesimo comma e si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1. . Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza e' effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia. 2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024. L'interessato e' informato delle conseguenze previste dal comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2. 2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. 2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, puo' disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonche' ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. E' in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso, l'interessato e' avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni compiute, che da' atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalita', i criteri e le modalita' dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, e' trasmesso per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato. Il provvedimento e' comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, che consegna alla straniera copia del medesimo provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa. 2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identita', se disponibili. 2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero e' posto a disposizione delle autorita' di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalita' di cui al primo periodo sono raccolte le generalita' della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalita' o per verificare che tali attivita' non siano state gia' avviate in un altro Stato membro, l'autorita' di pubblica sicurezza o l'autorita' di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identita' e al controllo di sicurezza, nonche' al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorita' che procede da' immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonche' l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica puo' richiedere integrazioni documentali all'autorita' procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorita' procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. La medesima autorita', entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-quater, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonche' quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al nono periodo, lo straniero e' rimesso in liberta', fermo quanto previsto dal comma 3. 2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale oppure quando lo straniero e' trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro. 2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma 2-quinquies sono inviate alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non e' reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma, il fermo non puo' eccedere le quarantotto ore, senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 3. Decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-quinquies, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero e' trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-bis ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e' stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis. Se il trattenimento e' disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358, e' competente per la convalida la sezione specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Lo straniero e' tempestivamente informato dei diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento previsti dal presente comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale sono effettuati gli accertamenti di cui agli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Allo straniero e' sempre assicurata l'informazione prevista dal comma 1, terzo e quarto periodo. In tal caso gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate. 4-bis. Nei confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volonta' di chiedere la protezione internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna. 4-ter. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorita', e' adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 4-quater. Quando lo straniero e' rintracciato nelle circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o piu' reati previsti dagli articoli 10, 10-bis 13 e 14.» «Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 1-bis. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena e' aumentata. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 3-septies. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza. 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 6-bis. - 6-quater. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalita' sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati in via prioritaria all'amministrazione o trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis. 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. 9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento UE 2018/1862 del 28 novembre 2018 nonche' con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte e delle immagini facciali ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con i sistemi informativi del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia. 9-octies. Il Sistema Informativo Automatizzato di cui al comma 9-septies supporta il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle attivita' relative ai controlli di sicurezza di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e assicura che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano gestite anche per le finalita' previste dal successivo paragrafo 3, nonche' per quelle previste dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento.» «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. 2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo 10; b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68, ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi e' stata annullata o revocata ovvero se lo straniero e' un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, o nel caso in cui sia scaduta la validita' della proroga del visto; c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. 2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. In tali casi, lo straniero puo' essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. 2-quater. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter. 2-quinquies. L'autorita' di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter e' disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo caso. L'autorita' di frontiera informa altresi' lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalita' telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorita' di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potra' far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni. 2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana competente per territorio. 3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14. Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero e' sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al titolo VIII del libro primo del codice penale, l'espulsione e' disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del presente comma. 3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e' immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. 3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dall'articolo 12 del presente testo unico. 3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui, caso per caso, e' accertato il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita'; b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita', anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento; d) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 2-ter, 5, 13 e 13-bis, nonche' degli articoli 10, 10-ter e 14 e di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 nonche' dell'articolo 14 e di quelle previste dall'articolo 6-quater del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; e-bis) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter; e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui ai commi 2-bis o 2-quater, dell'articolo 10-ter; e-quater) la mancanza di collaborazione nell'ottenimento di un documento di identita' o di viaggio; e-quinquies) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera; e-sexies) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso; e-septies) la volonta' di non restare a disposizione delle autorita' e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti; e-octies) l'aver fornito nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorita' competenti; e-novies) il rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione per i quali lo straniero ha ricevuto la pertinente informazione. 5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10. 5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. 5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'articolo 14. 5-bis. Nei casi previsti al comma 4, ad eccezione della lettera f), il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignita' della persona. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. 5-bis.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo unico nel quale lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6. 5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo. 6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. 7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, e' presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. 10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete. 11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 9, comma 10, primo periodo, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza. 13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, nonche' ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo' essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. 14-bis. Il divieto di cui al comma 13, anche nel caso di espulsione disposta dal giudice, e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen. 14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere rinviato verso tali Stati. 15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. 16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998.» «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che puo' disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. 1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi. 1.2. Lo straniero che e' trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui ha soggiornato o e' transitato, consentendo, quando e' necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, comma 2-ter. 1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo. 2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della liberta' personale. 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. 4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6. 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. E' fatta salva la facolta' di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non e' richiesta una nuova convalida. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi puo' essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. 5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3. 5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. 5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. 5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. 5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. 6. (abrogato). 7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5. 7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o piu' persone riunite, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con l'uso di armi, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo periodo e da due a sette anni nei casi previsti dal terzo periodo. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena e' della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo periodo e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal terzo periodo; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena e' della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal terzo periodo. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti. 7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e' consentito entro quarantotto ore dal fatto. 7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. 8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza per stranieri. 9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.». - Si riportano i commi 199 e 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: «199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| | Art. 13 Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'Eurodac per il confronto dei dati biometrici e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013
1. Anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali risultante dalla digitalizzazione del casellario nazionale d'identita' del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, e' interconnesso con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' allocato il punto di accesso nazionale designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358, che assicura la comunicazione ad Eurodac dei dati e delle informazioni previste dallo stesso regolamento consentendo di inserire ed aggiornare direttamente, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, i dati e le informazioni detenute dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, dal sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonche', per le notizie relative ai minori, allo status dell'interessato e al conferimento della cittadinanza italiana, dai sistemi in uso alla commissione nazionale per il diritto di asilo e al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. 3. Per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 10, 16, 17, 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358 con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia: a) sono designate, sulla base della lista pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C/2025/3183 del 19 giugno 2025, l'autorita' di verifica a fini di contrasto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, allocata presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonche', fermo restando quanto previsto dai decreti del Ministro dell'interno adottati, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), punto 2, capoverso 1-quinquies, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recanti l'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (UE) 2017/2226, istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES) e 2018/1240, istitutivo di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS): 1) le autorita' designate a fini di contrasto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358; 2) le unita' operative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento; b) sono stabilite, in attuazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1358, le modalita' di accesso e consultazione, nonche', in attuazione degli articoli 16 e 17 dello stesso regolamento, le modalita' di accesso, inserimento e aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche mediante soluzioni informatiche dedicate cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato; c) sono individuate, ai fini dell'attuazione degli articoli 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358: 1) le procedure di adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati, nonche' del relativo piano di sicurezza; 2) le procedure di trasferimento di dati a paesi terzi ai fini di rimpatrio; 3) le procedure di registrazione e documentazione; d) sono disciplinate le modalita' tecniche di accesso, inserimento, aggiornamento, consultazione, modifica e cancellazione dei dati e delle informazioni nel sistema Eurodac, a cura dei soggetti interessati, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato attraverso i sistemi di cui al comma 3 lettera b). 4. I decreti di cui al comma 3 sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il riferimento si intende al «sistema Eurodac» di cui al regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, in attuazione dell'articolo 62 dello stesso regolamento.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettere g) e i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242 (Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione), pubblicato nella G.U. 18 settembre 2004, n. 220: «Art. 2 (Sistemi informativi). - 1. I sistemi informativi automatizzati gia' realizzati o in fase di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche, da utilizzare nelle attivita' previste dai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono: a) - f) (Omissis); g) l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; h) (Omissis); i) il casellario nazionale d'identita', tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; l) - n) (Omissis). 2. - 6. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella G.U. 10 aprile 1981, n. 100, S.O.: «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.». - Per l'articolo 12 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 12. - Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 e pubblicato nella G.U. 13 giugno 2023, n. 136: «Art. 18 (Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilita' dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) (Omissis); 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. 1-ter. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1. 1-quater. L'autorita' di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo' essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorita' italiane in corso di validita', il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita. 1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono: a) determinate le autorita' di frontiera, nonche' quelle competenti in materia di immigrazione; b) designate le autorita' responsabili per finalita' di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi; c) disciplinate le modalita' tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226."; 3) (Omissis); b) - d) (Omissis). 2. - 6. (Omissis).». - Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 settembre 2018, n. L 236. - Il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia (rifusione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 180. |
| | Art. 14
Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13
1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale; c-ter) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale; c-quater) per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza;» e, alla lettera e-bis), le parole «n. 604/2013» sono sostituite dalle seguenti «2024/1351»; 2) al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga»; 3) il comma 4-bis e' soppresso; b) l'articolo 5-bis e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 e pubblicato nella G.U. 17 febbraio 2017, n. 40, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono competenti: a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonche' per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo; c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale; c-ter) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale; c-quater) per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza; d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' relative agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana. 3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2. 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica. 4-bis. (soppresso)». |
| | Art. 15
Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
1. Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unita' di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unita' di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure ad utilizzare, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 2, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 657.211 per l'anno 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede: a) quanto a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 11.145.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e pubblicato nella G.U. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.: «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico). - 1. - 27. (Omissis). 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non puo' essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalita' nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformita' a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 29. - 37. (Omissis).». - Per il comma 200 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 12. - Si riporta l'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella G.U. 4 gennaio 2013, n. 3: «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| | Art. 16
Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione
1. Presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' istituito un ufficio per il processo stralcio per la piu' celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1, pendenti alla data dell'11 giugno 2026. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017. 2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali e' delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonche' l'adozione di provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione di cui al primo periodo stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed e' immediatamente esecutivo. 4. Con decreto del Ministro della giustizia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aggiornate le piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale. Il decreto di cui al primo periodo, ai fini della ripartizione dei giudici onorari di pace presso gli uffici per il processo stralcio, tiene conto del numero di procedimenti pendenti presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. I giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari e' assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017. 6. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo. 7. Fermo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza puo' essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile. 8. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 e' possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo. 9. Al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unita', alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo e' disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avra' prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unita' di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 10. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 9 del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede: a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia; b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46: «Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea). - 1. Sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' incrementi di dotazioni organiche.» «Art. 2 (Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti). - 1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, e' data preferenza ai magistrati che, per essere stati gia' addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 3 per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. E' considerata positivamente, per le finalita' di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese o della lingua francese. Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo del presente comma. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio. 2. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro la scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1. 3. Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalita' con cui e' assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine e' autorizzata la spesa di 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017.». - Per l'articolo 3 del citato decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 14. - Si riporta l'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), pubblicato nella G.U. 4 febbraio 1941, n. 28: «Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullita' dei provvedimenti adottati. 1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attivita' annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi e' assoluta necessita' e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare. 2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica. 2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere: a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze; b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale; c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui e' destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo; e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attivita' giudiziaria; f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione; g) l'analisi ragionata sulle modalita' di utilizzo dei magistrati onorari; h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati; i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi. 2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate. 2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo e' stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni. 2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento. 2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e' prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attivita' medesima. 2-quater. 2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali e' garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, e' assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovra' essere proporzionalmente ridotto nella misura che sara' stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalita' organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari16 e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze. 3. 3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici. 3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto. 3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla base dei seguenti criteri: a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici giudicanti; b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro unita' se requirenti; c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei magistrati; d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario. 3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. 3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5.». - Si riportano gli articoli 10 e 22 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), pubblicato nella G.U. 31 luglio 2017, n. 177: «Art. 10 (Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo). - 1. La proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero dei giudici onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in base al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e' formulata dal presidente del tribunale secondo quanto previsto dal presente articolo e in conformita' ai criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in particolare, alla funzionalita' degli uffici giudiziari. 2. Il presidente del tribunale individua, almeno due volte l'anno, le posizioni da coprire nell'ufficio per il processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e propone l'assegnazione d'ufficio a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 4. 3. Il presidente del tribunale determina altresi' le posizioni residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione della domanda di assegnazione. 4. Il presidente, nel caso in cui vi siano piu' aspiranti, tenute presenti le esigenze di efficienza del tribunale e dell'ufficio del giudice di pace interessato, individua i magistrati da assegnare sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione: a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attivita' da svolgere, desunta dalla pregressa attivita' del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee; b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attivita' inerenti all'ufficio; c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio. 5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali e' stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di assegnazione. 6. L'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale e' disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; la proposta e' trasmessa al consiglio giudiziario, che, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio parere e inoltra gli atti al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione. 7. L'assegnazione d'ufficio disposta a norma del comma 2 cessa di produrre effetti alla scadenza del biennio di cui all'articolo 9, comma 4. 8. Il giudice onorario di pace non puo' essere inserito, a domanda, in altro ufficio per il processo del medesimo tribunale se non siano decorsi due anni dal giorno in cui ha effettivamente iniziato a svolgere l'attivita' presso l'ufficio per il processo al quale e' assegnato. Nel caso in cui sia stato assegnato d'ufficio il termine e' ridotto ad un anno. 9. L'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio per il processo del tribunale puo' essere revocata per sopravvenute esigenze di funzionalita' dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario e' addetto. Quando sono assegnati all'ufficio per il processo piu' giudici onorari di pace addetti all'ufficio del giudice di pace in relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al primo periodo, alla revoca dell'assegnazione si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con le modalita' di cui al comma 6. 10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa e' assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario puo' assistere alla camera di consiglio. 11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, puo' delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attivita', anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purche' non di particolare complessita', ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonche' i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive. 12. Al giudice onorario di pace non puo' essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione: a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonche' relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purche' il valore della controversia non superi euro 100.000; f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purche' il valore del credito pignorato non superi euro 50.000. 13. Il giudice onorario di pace svolge le attivita' delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura individua le modalita' con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo dell'ufficio. 14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificita' del caso concreto, di non poter provvedere in conformita' alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attivita' gia' oggetto di delega. 15. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attivita' svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne da' comunicazione al presidente del tribunale.» «Art. 22 (Formazione dei magistrati onorari). - 1. I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice professionale, per l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate. 2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate. 3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attivita' di formazione della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo. Gli ordini professionali ai quali i magistrati onorari risultino eventualmente iscritti valutano positivamente la partecipazione ai corsi di cui al presente comma ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti. La struttura della formazione decentrata attesta l'effettiva partecipazione del magistrato onorario alle attivita' di formazione e trasmette l'attestazione alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario in occasione della formulazione del giudizio di cui all'articolo 18. 4. I giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo a norma dell'articolo 10, destinati nei collegi a norma dell'articolo 12 o assegnatari di procedimenti di competenza del tribunale ai sensi dell'articolo 11, partecipano alle riunioni convocate ai sensi dell'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la trattazione delle materie di loro interesse. 5. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione e' obbligatoria.». - Per l'articolo 35-bis del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 11. - Si riporta l'articolo 127-ter del codice di procedura civile: «Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza). - L'udienza, anche se precedentemente fissata, puo' essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza e' sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non puo' essere sostituita quando la presenza personale delle parti e' prescritta dalla legge o disposta dal giudice. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita puo' opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformita'. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da' atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo e' considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.». - Si riportano gli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e pubblicato nella G.U. 9 giugno 2021, n. 136: «Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo). - 1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a). Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtu' di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire la piena operativita' delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l'espressione "Giustizia amministrativa", per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unita' di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b), cosi' ripartito: 250 unita' complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unita' per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al presente comma e' autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 2. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreche' alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, e' determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. 2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilita' con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo. Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato puo' ricongiungere il periodo gia' svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto. 3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e' composto dai seguenti profili professionali: a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1; b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1; c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1; d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2. 4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per almeno due anni consecutivi: a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio; c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato. 5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di servizio prestato con merito. 6. 7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata: a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia; b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.» «Art. 13 (Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR). - 1. Al fine di assicurare la piena operativita' dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per un contingente massimo di 4.745 unita' di personale amministrativo non dirigenziale, nel limite di spesa annuo di cui al comma 6, cosi' ripartito: a) 2.100 unita' complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i); b) 145 unita' complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f); c) 2.500 unita' per il profilo di cui al comma 2, lettera l). 2. Il contingente di cui al comma 1 e' composto dai seguenti profili professionali: a) tecnico IT senior; b) tecnico IT junior; c) tecnico di contabilita' senior; d) tecnico di contabilita' junior; e) tecnico di edilizia senior; f) tecnico di edilizia junior; g) tecnico statistico; h) tecnico di amministrazione; i) analista di organizzazione; l) operatore di data entry. 3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera l), e' equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera d), e' equiparato ai profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui all'articolo 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni gia' programmate. 4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, puo' prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale e' stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 e' autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. 6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.». - Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella G.U. 24 giugno 2015, n. 144, S.O.: «Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima). - 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. 1.1. 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 2-bis. Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato puo' svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita' definite dai contratti collettivi. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.». - Si riporta il comma 96 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: «96. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il completamento del processo telematico.». |
| | Art. 17
Disposizioni transitorie e applicazione
1. In sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e, comunque, fino al 31 ottobre 2026, sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volonta' di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici della polizia di frontiera. 2. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti. 3. Al momento della registrazione della domanda di cui al comma 2, al richiedente e' rilasciato il documento nominativo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 4. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142: «Art. 4 (Documenti forniti al richiedente). - 1. Al momento della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano al richiedente protezione internazionale un documento nominativo, recante il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, nonche' la fotografia e le relative generalita' dichiarate dallo straniero nel corso del fotosegnalamento. Il documento nominativo di cui al primo periodo, valido fino alla data del rilascio del documento di cui al comma 4, attesta che la domanda e' stata registrata ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. - 5. (Omissis).». |
| | Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 2, comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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