| Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
| DECRETO 28 luglio 2026 |
| Modalita' di valutazione dei titoli per l'esercizio dell'attivita' di direttore di ente parco nazionale. |
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IL DIRETTORE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E DEL MARE
Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. Legge quadro sulle aree protette e, in particolare, l'art. 9, comma 11, come modificato dall'art. 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha istituito presso il Ministero dell'ambiente un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco; Visto l'art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ai sensi del quale «con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilita' dirigenziali; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e, in particolare, l'art. 7; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 102 del 29 aprile 2021, che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in «Ministero della transizione ecologica», ampliando le competenze in materia di politiche energetiche; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - dell'11 novembre 2022, che prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, che ha previsto l'istituzione della Direzione generale tutela della biodiversita' e del mare (TBM); Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2023, registrato alla Corte dei conti al n. 378 in data 13 febbraio 2023, con il quale e' stato conferito alla dott.ssa Loredana Gulino l'incarico di Capo del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2024 con il quale e' stato conferito l'incarico di direttore generale della direzione generale tutela della biodiversita' e del mare (TBM) al Contrammiraglio (CP) Francesco Tomas; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 gennaio 2026, n. 29, con il quale e' stato adottato il Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) 2026-2028 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 6 maggio 2026, n. 29, recante parziale modifica al Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) 2026-2028 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adottato con decreto ministeriale 30 gennaio 2026, n. 29; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2026, n. 109, «Regolamento recante albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 146 del 26 giugno 2026; Considerato che l'art. 3, comma 2, del richiamato decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2026, n. 109, dispone che «La valutazione dei titoli di cui all'art. 2, ai fini del giudizio di idoneita', e' effettuata secondo le modalita' definite con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e aggiornato ogni quattro anni. Nel decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri di valutazione dei titoli di cui all'art. 2 e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli medesimi. Le modalita' di valutazione dei titoli di cui all'art. 2 possono essere integrate con bando di cui all'art. 1»; Ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 2026, n. 109, e dei punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli medesimi;
Decreta:
Art. 1
Criteri di valutazione
1. Ai fini del giudizio di idoneita' per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco nazionale, la valutazione dei titoli e dei requisiti previsti all'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2026, n. 109, tiene conto dell'esperienza maturata in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversita', nella pubblica amministrazione o presso altri enti, organismi, fondazioni e nel campo delle libere professioni, in particolare, a titolo esemplificativo: delle esperienze direzionali di tipo gestionale; della formazione professionale nella gestione di ambienti naturali; dell'esperienza nella realizzazione di obiettivi strategici e di collaborazione con organi istituzionali di enti e vertici di organizzazioni complesse; dell'esperienza nella gestione di risorse umane, finanziarie e tecnologiche; dell'esercizio di funzioni di leadership e di autonomia d'iniziativa. |
| | Art. 2
Punteggi
1. Sono iscritti all'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco nazionale i candidati che ottengono, per i titoli e per i requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 maggio 2026, n. 109, il punteggio minimo di seguito riportato: a) «requisiti ed esperienze professionali» minimo 18/30; b) «titoli di studio» minimo 12/20; per un totale pari ad almeno 30/50. |
| | Art. 3
Bando di concorso
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 e all'art. 2, il bando di concorso prevedera' la specifica e l'integrazione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi.
Roma, 28 luglio 2026
Il direttore generale: Tomas |
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