Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2026 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144
Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonche' in materia di protezione civile.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 644 a 646 e da 694 a 702;
Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamita'»;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;
Vista la legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle attivita' subacquee»;
Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonche' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure per garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalita' degli enti locali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di definire misure volte ad assicurare l'omogenea applicazione delle norme inerenti al pubblico impiego, nonche' la funzionalita' delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le agenzie e gli enti strumentali, ed in particolare degli enti locali e del sistema sanitario regionale;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la copertura finanziaria ai progetti relativi alla Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle correlate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure per il potenziamento e l'efficienza di ulteriori specifici settori di primaria rilevanza, quali la salute pubblica, le pari opportunita' e le opere pubbliche;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi alla proposta di riprogrammazione presentata dall'Italia alla Commissione europea, mediante il tempestivo avvio delle attivita' attuative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nei giorni 31 luglio 2026 e 1° agosto 2026;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, in vista della scadenza dello stato di emergenza prevista per il 31 dicembre 2026, il trasferimento delle attivita' di protezione civile, non suscettibili di formare oggetto di rientro in ordinario, in capo al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione nonche' lo sviluppo economico e sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la provvista di personale da assegnare alle strutture di supporto ai Commissari straordinari per la ricostruzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, durante la fase di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, la presenza di un congruo numero di esperti nelle attivita' di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, tenendo conto dei requisiti esperienziali e professionali posseduti;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di per assicurare la prima operativita' dell'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, della salute, delle imprese e del made in Italy;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per la funzionalita'
della pubblica amministrazione

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;
b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro e' responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilita' di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto puo' essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennita' finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennita' finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificita' dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possono applicare, fino al 31 dicembre 2026, le procedure di inquadramento in ruolo, ivi previste, per il personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo.
4. Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonche' quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le confederazioni che si avvalgono della facolta' di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentativita' di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni.
5. All'articolo 12, comma 5, della legge 10 novembre 2025, n. 167, dopo la parola: «adottate» sono inserite le seguenti: «, ai sensi della medesima disposizione, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal».
6. Le disposizioni introdotte dall'articolo 13, della legge 2 luglio 2026, n. 119, nonche' le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b), e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026 e' abrogato.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressivita' della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalita' definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.».
8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale). - 1. E' costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».
2. Il Comitato e' composto da:
a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;
l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.
4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.
5. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.
6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
9. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Al fine di consentire agli organismi di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dall'articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 26-ter e' fissato al 31 ottobre 2026.
11. Al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalita', l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facolta' assunzionali gia' autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato. L'Avvocatura dello Stato e' altresi' autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, a valere sulle facolta' assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato.
12. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno 2035, a euro 3.969.922 a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;
d) all'articolo 25, comma 2, le parole: «Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge15 dicembre 1999, n. 482».
14. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 253, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2027» e le parole: «in essere alla data del 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data del 1° agosto 2026»;
b) al comma 298, le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2027».
15. All'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 12 luglio 2011, n. 112 la parola "due" e' sostituita da "tre". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 75.099 per l'anno 2026 e a euro 180.237 a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
Allegato 1
(art. 7 comma 6)
«Tabella B (articolo 1, comma 2)
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il
potenziamento della funzionalita', dell'autonomia organizzativa e
dei progetti sociali degli enti locali, nonche' in materia di
segretari comunali e di province

1. Alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non si applicano i commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027»;
b) al comma 33, terzo periodo, le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026» e il quinto periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 33 e' inserito il seguente:
«33-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalita' di attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35.»;
d) al comma 34 le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2027».
4. All'articolo 1, comma 139-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «I comuni beneficiari dei contributi per le annualita' 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il contributo e' revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualita' secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».
5. Per rafforzare la capacita' amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno, con riferimento alla procedura per l'ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel «Portale PA», puo' organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualita', ivi comprese le facolta' assunzionali di cui all'articolo 9, comma 2-quater, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
6. Entro i limiti di cui al comma 5, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.
7. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria di cui al comma 5 e' comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
8. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarita', del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede. Nei casi di collocamento in disponibilita' del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto relativo all'Area delle funzioni locali del 23 febbraio 2026, la retribuzione di posizione e' erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarita', ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo.
9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' di quattro anni.
10. Al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica e' prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. La presente disposizione non comporta interruzione dei mandati dei consigli provinciali.
11. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'esercizio 2026, destinato a finanziare progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, si provvede:
a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, e' rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11,7 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, e' rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;
e) per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, e' rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.
 
Art. 3

Misure urgenti in materia
di enti locali deficitari o dissestati

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 248, comma 1, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-bis»;
b) all'articolo 249 le parole: «dei mutui previsti dall'articolo 255 e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la facolta' dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalita' previste dall'articolo 194.»;
c) all'articolo 255:
1) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«3. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalita' semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
4. L'anticipazione di cui al comma 3 e' ripartita annualmente, nei limiti della disponibilita' del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed e' concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.
5. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse.
6. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilita' speciale.»;
2) al comma 9, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
3) al comma 10, le parole: «e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dei mutui» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.»;
d) all'articolo 259:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorsi i tre mesi senza che sia presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il competente prefetto assegna al consiglio un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;
2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-ter.1. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto.».
 
Art. 4

Disposizioni urgenti in materia
di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica

1. Al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attivita' nelle quali il Ministero della salute e' subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, un Commissario straordinario per la gestione delle attivita' di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali gia' acquisiti dal Ministero della salute.
2. Il Commissario di cui al comma 1, di seguito «Commissario», e' individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilita' e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi.
3. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con il completamento delle attivita' affidate e comunque entro il 31 marzo 2027. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario puo' avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ove necessario per assicurare la continuita' del servizio, il Commissario puo' avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano gia' custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea.
4. Nell'esecuzione delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ragione dell'urgenza delle operazioni e della necessita' di assicurarne il completamento entro il termine di cui al comma 3, il Commissario puo' derogare alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, ove cio' sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalita' dei commi 1, 2 e 3, fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea.
5. Il Commissario presenta al Ministro della salute una relazione conclusiva sull'attivita' svolta entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico.
6. A decorrere dall'immissione nelle funzioni e fino alla scadenza dell'incarico indicata nel comma 3, al Commissario spetta un compenso di euro 40.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.667 per l'anno 2026 e a 10.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028.
7. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provvede quanto a:
a) 25 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, numero 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, limitatamente all'anno 2024, anche con riferimento alle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre, n. 137. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. All'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), f), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 4 e' abrogato;
d) al comma 5, quarto periodo, le parole: «all'Organismo» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,»;
e) al comma 6, le parole: «l'Organismo» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «il Ministro della salute».
10. L'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, svolge, altresi', le funzioni di:
a) monitoraggio del piano sanitario nazionale, dei patti per la salute e verifica dell'attuazione degli accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS; tenuta dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) finanziamento e monitoraggio dell'attivita' di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS, finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanita';
d) pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL; raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196.
 
Art. 5

Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica

1. All'articolo 1, comma 4-ter, primo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: «per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028».
2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente e' cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed e' confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.».
3. Al fine di assicurare la continuita' dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, all'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028» e le parole: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024».
b) al terzo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
 
Art. 6

Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema
della formazione superiore e della ricerca

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: «2-quater. Le risorse di cui al comma 1, per la parte eccedente le finalita' di cui al medesimo comma, sono assegnate alle universita' statali secondo le modalita' di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere destinate alle attivita' di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti.».
2. All'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonche' di perfezionamento,» sono sostituite dalle seguenti: «lauree e lauree magistrali, nonche' diplomi di perfezionamento,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Ogni riferimento all'espressione "diplomi accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in disposizioni vigenti, e' da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.».
3. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
 
Art. 7

Misure urgenti in materia di giustizia,
sicurezza pubblica e difesa nazionale

1. Al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole: «del lavoro,» e' inserita la seguente: «ecclesiastico,» e, dopo la parola: «internazionale», sono inserite le seguenti: «privato e processuale»;
b) all'articolo 2, il comma 5 e' soppresso;
c) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione). - 1. Al fine di garantire che i procedimenti previsti e disciplinati dal capo II del presente decreto siano definiti nei tempi previsti, e dunque senza la preventiva definizione dell'arretrato pendente, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' istituito un ufficio per il processo stralcio per la piu' celere definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 e aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali e' delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione di tutti i procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonche' l'adozione dei relativi provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed e' immediatamente esecutivo.
4. Con il medesimo provvedimento di assegnazione di cui al comma 3, adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la trattazione e la definizione dei procedimenti di cui al comma 1, puo' essere delegata anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, e ai magistrati onorari confermati, in servizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate, che aderiscano ad apposito interpello.
5. Per le maggiori esigenze delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, i magistrati onorari confermati a seguito della procedura di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, sono destinati ai tribunali distrettuali tenuto conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della stessa procedura. Conclusa la procedura valutativa di cui al primo periodo, la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace e' determinata, entro sei mesi, con le medesime modalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto del contingente complessivo attualmente previsto. Con separato decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro otto mesi dalla conclusione della medesima procedura valutativa, e' determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace, nel rispetto della vigente dotazione organica complessiva.
6. I giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 sono destinati, in via esclusiva, salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari e' assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.
7. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo e in quanto compatibili. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applica la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza puo' essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile.
9. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 e' possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.
10. Anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unita', alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo e' disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unita' di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le unita' da destinare alla Corte di cassazione e' titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimita'.
11. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 10 e' autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:
a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».
2. All'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformita' delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento e' titolo esecutivo ed e' comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini e' comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.»;
c) i commi 3, 3.01 e 3.02 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha gia' emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-bis e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-ter.»;
d) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
«3-ter. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.».
3. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attivita' previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attivita' che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attivita' giurisdizionale.»;
b) all'articolo 6, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attivita' previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attivita' che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attivita' giurisdizionale.».
4. L'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e l'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
5. Dopo l'articolo 5 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Piante organiche della magistratura ordinaria). - Le piante organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non puo' essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.».
6. A decorrere dal 1° luglio 2027 il ruolo organico della magistratura ordinaria e' aumentato di 25 unita', da destinare alle funzioni requirenti di primo grado di cui al comma 5. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.
7. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, le parole: «9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «10.039 fino al 30 giugno 2027 e nel numero di 10.064 fino al 31 dicembre 2029».
8. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2027, delle unita' di personale di magistratura di cui al comma 6.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di euro 142.381 per l'anno 2026 e di euro 1.708.567 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 e' autorizzata la spesa di euro 955.037 per l'anno 2027, di euro 2.176.734 per l'anno 2028, di euro 2.672.152 per l'anno 2029, di euro 2.672.152 per l'anno 2030, di euro 3.130.025 per l'anno 2031, di euro 3.473.759 per l'anno 2032, di euro 3.476.672 per l'anno 2033, di euro 3.601.746 per l'anno 2034, di euro 3.612.169 per l'anno 2035 e di euro 7.371.182 annui a decorrere dall'anno 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di euro 401.000 per l'anno 2027 relativamente alle spese concorsuali, di euro 112.500 per l'anno 2027 e di euro 11.250 annui a decorrere dall'anno 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.468.537 per l'anno 2027 e di euro 7.382.432 a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
10. Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche relativi allo svolgimento delle verifiche preliminari di identita', di sicurezza e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure, e' autorizzata nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria di cinquecento unita' nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato non prima del 1° dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, e' autorizzata la spesa di euro 753.439 per l'anno 2026, euro 19.198.014 per l'anno 2027, euro 26.388.270 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, euro 26.459.333 per l'anno 2031, euro 27.241.020 per ciascuno degli anni dal 2032 al 2035 ed euro 27.325.392 annui a decorrere dall'anno 2036.
12. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 10, e' autorizzata la spesa di euro 1.201.014 per l'anno 2026, euro 1.140.067 per l'anno 2027, euro 660.000 per l'anno 2028, euro 1.410.000 per l'anno 2029, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2031, euro 1.410.000 per l'anno 2032, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 1.410.000 per l'anno 2035 ed euro 660.000 annui a decorrere dall'anno 2036.
13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari complessivamente a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029, euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:
a) quanto a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14. All'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le esigenze di funzionalita' di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato puo' essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneita' nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attivita' concorsuali gia' svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione puo' essere disposta in piu' cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi gia' indetti.».
15. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1477-ter:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La durata delle cariche direttive e' di quattro anni e non puo' essere frazionata. Non e' consentita la rielezione per piu' di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato.»;
2) al comma 4, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) all'articolo 1479-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti e' inviata, di norma, entro un termine non inferiore ai dieci giorni.»;
c) all'articolo 1480, al comma 9:
1) al primo periodo, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) al secondo periodo, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) il terzo periodo e' soppresso.
17. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: «trattamento» e' inserita la seguente: «economico»;
b) alla lettera g) dopo la parola: «trattamento» e' inserita la seguente: «economico»;
c) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;».
 
Art. 8
Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio, rendicontazione, e controllo della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonche' di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, l'incarico del Commissario e la durata della Struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono prorogati fino al 31 dicembre 2030. Fino alla medesima data, gli incarichi dirigenziali di livello generale, e non generale, possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, previa comunicazione al Tavolo operativo istituito con decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attivita' lavorativa, tesi al superamento degli insediamenti abusivi, che preveda:
1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;
2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati all'implementazione di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo;
3) il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalita' organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui all'art. 3 decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;
b) assicura il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate, delle regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e degli stakeholder di settore, al fine di garantire una governance unitaria, integrata ed efficace degli interventi;
c) coordina, d'intesa con le Amministrazioni competenti, l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione;
d) promuove e adotta le misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione;
e) assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformita' agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d'uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilita' degli interventi nel tempo;
f) relaziona trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
g) riferisce periodicamente al Tavolo operativo di cui al decreto-legge n. 119 del 2018 sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo', altresi', avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' dell'assistenza tecnica, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che puo' svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e di soggetto attuatore, con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettagliati i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonche' i rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti di cui al comma 3, a valere sulle risorse del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Al fine di attuare gli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e' disposta l'assegnazione in favore del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite massimo di 60 milioni di euro e fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Con la delibera del CIPESS di cui al primo periodo sono, altresi', definite le modalita' di restituzione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, delle somme trasferite al Commissario straordinario e non utilizzate in coerenza con il cronoprogramma finanziario indicato per ciascun investimento nella medesima delibera. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), numero 2), e dal comma 3, ultimo periodo, si provvede nel limite complessivo del 4 per cento delle risorse assegnate ai sensi del presente comma.
 
Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di disabilita'

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «e' autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzata la spesa di 119.347.088 euro per l'anno 2026».
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e, con riguardo alla quota di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della medesima legge, di 8.788.509 euro per l'anno 2027.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 23.612.251 euro per l'anno 2026 e a 8.788.509 euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 23.612.251 euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
b) quanto a 8.788.509 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
 
Art. 10

Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento
degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR

1. Per assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017, ai fini di cui all'articolo 13, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, l'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, puo' provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, secondo le modalita' definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'esibizione di documentazione di data certa, nonche' con eventuali dichiarazioni del lavoratore, rese ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con eventuali attestazioni del datore di lavoro a corredo. Ai fini della presente disposizione, per i periodi oggetto di rendita vitalizia, si possono prendere a riferimento i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o, ove necessario, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016. Ai fini della costituzione della rendita vitalizia gli oneri economici rimangono a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, anche nei casi di cui all'articolo 13, quinto e settimo comma, della legge n. 1338 del 1962. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Per effetto della proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti a titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' cosi' integrata:
a) 153.460.000 euro a favore dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;
b) 26.540.000 euro a favore dell'Investimento 11 della Missione 7, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;
c) 108.000.000 euro a favore dell'Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Treni diagnostici»;
d) 180.000.000 euro a favore dell'Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1, del PNRR «Miglioramento delle stazioni ferroviarie».
3. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 2, mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare degli investimenti di cui al comma 2, puo' procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente gia' trasferite ai soggetti attuatori.
 
Art. 11

Misure in materia di impianti
di interesse strategico nazionale

1. All'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle attivita' spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7 e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.
2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione.»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Abrogazioni e norme transitorie».
 
Art. 12
Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi
sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026

1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, puo' assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita', entro la data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta altresi' ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilita', alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo e' riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni o persone con disabilita' con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento, e' concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 13, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.
3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.
 
Art. 13
Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli
edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici
del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, e' istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresi', ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilita' in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come interpretato dall'articolo 14 del presente decreto, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del citato decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.
4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e' fissato secondo le modalita' stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2026, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonche' il limite di spesa di cui al comma 1, i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo sono definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 di cui al comma 1 del presente articolo, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Art. 14
Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilita'
sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in
conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026

1. All'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del 21 maggio 2026»;
b) al comma 1, le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026» e le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2026»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, in relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonche' del 21 maggio 2026, e' fissato secondo le modalita' stabilite con delibera della Giunta comunale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 4-bis, al fine di assicurare la piu' ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili gia' approvate.
4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle domande ammissibili nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025.»;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del 21 maggio 2026».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, nonche' al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, in combinato disposto con l'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli articoli 1117, 1128, 1130, 1131 e 1135 del codice civile, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale ai sensi degli articoli 9-novies, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio e' presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. Resta fermo l'obbligo di presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita' immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
3. All'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento». La disposizione di cui al primo periodo si applica, altresi', alle domande di contributo, di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026.
 
Art. 15

Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza
degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026

1. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «nonche', entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
2) al secondo periodo, le parole: «nonche', alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del sisma del 21 maggio 2026», nonche' le parole: «31 dicembre 2026», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a euro 2.725.000 per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
 
Art. 16

Misure urgenti per il potenziamento
della risposta operativa di protezione civile

1. Al fine di valorizzare le professionalita' acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, i comuni interessati, assegnatari del predetto personale, possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. Il personale stabilizzato ai sensi del presente comma, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, e' tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa presso i servizi comunali di assegnazione.
2. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In ragione della prossimita' territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2, la citta' metropolitana di Napoli coordina altresi' la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera a), e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui, per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3. La citta' metropolitana di Napoli provvede all'approvazione del piano di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 17
Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale
nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino
della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di
reti strategiche

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), numero 2), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Nei programmi di cui al presente numero possono essere inseriti, altresi', gli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei»;
b) al comma 5, le parole: «, individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti,» sono soppresse.
2. Al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli e di Bacoli di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'ambito dei propri territori, attraverso opere o interventi di ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, di cui euro 600.000 per il Comune di Pozzuoli ed euro 400.000 per il Comune di Bacoli, e di euro 1,5 milioni per l'anno 2027, di cui 1 milione di euro per il Comune di Pozzuoli e euro 500.000 per il Comune di Bacoli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Art. 18

Disposizioni per assicurare la ricostruzione
post sisma nel centro Italia

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Agli oneri derivanti dalla proroga di cui al primo periodo, pari a 59 milioni di euro annui negli anni dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate al «sisma 2016 centro Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029», pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia.
2. In considerazione della scadenza dello stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 590, della citata legge n. 199 del 2025, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attivita' proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, con uno o piu' decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinato il passaggio delle attivita' e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie.
3. Alla disciplina del completamento delle attivita' e delle funzioni di protezione civile non trasferite ai sensi del comma 2 al Commissario straordinario del Governo si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Le ordinanze di protezione civile che regolano le attivita' e le funzioni di protezione civile trasferite ai sensi del comma 2 cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse trasferite ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario del Governo puo' adottare una o piu' ordinanze allo scopo di prevedere l'applicazione, senza soluzione di continuita' e non oltre il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile di cui al primo periodo, ritenute necessarie in relazione alla medesima gestione straordinaria. Tali ordinanze, fermo restando il termine finale di efficacia relativo alla scadenza del termine della gestione straordinaria di cui al secondo periodo, possono essere modificate o abrogate con successive ordinanze del medesimo Commissario straordinario del Governo, da adottare in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
5. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La struttura, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall'Anagrafe anche dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, relativo ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del presente comma.»;
b) all'articolo 34, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale.».
6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, puo' disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'immediato finanziamento delle sole attivita' di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilita' e priorita' per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di consentire una piu' rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
7. Nei casi di cui al comma 6 e ferme restando le ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite ordinanze del Commissario straordinario, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuate le attivita' di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalita' di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori delle attivita' di progettazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
9. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e' incrementata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
 
Art. 19

Primo cratere

1. Ai fini del presente articolo, il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 e' costituito, tenuto conto che sono stati i comuni piu' colpiti e nell'ambito dei quali si sono registrate vittime, dai territori dei comuni di Amatrice e Accumoli, siti nella regione Lazio, e dal territorio del comune di Arquata del Tronto, sito nella regione Marche.
2. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla ricostruzione, i comuni del primo cratere di cui al comma 1 possono assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 3, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine, il requisito di tre anni di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.
3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 2. Il riparto del fondo di cui al presente comma e' effettuato con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. In favore dei comuni del primo cratere di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche per gli anni d'imposta 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai soli fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo periodo, il termine del 31 dicembre 2021 di cui al comma 3 del citato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 si intende al 31 dicembre 2028. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 
Art. 20
Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del
centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto
2016

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40, si applicano anche al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.
2. Il programma di sviluppo, corredato di relazione tecnica, e' approvato con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. Nel programma di sviluppo di cui al comma 2, una quota dei finanziamenti non inferiore al 5 per cento e' destinata ai comuni del primo cratere di cui all'articolo 19.
4. Al programma di sviluppo si provvede nel limite del 4 per cento degli stanziamenti annuali successivi all'anno 2026 di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
 
Art. 21

Strutture emergenziali realizzate
a seguito del sisma Centro Italia 2016

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono assegnate in proprieta' a titolo gratuito ai comuni nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
2. I comuni utilizzano le strutture di cui al comma 1 per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalita', oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 3.
3. A decorrere dalla data di assegnazione in proprieta' delle strutture di cui al comma 1, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse sono a carico dei bilanci comunali. Al fine di contribuire a sostenere gli oneri di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile puo', con proprio provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedere all'assegnazione ai comuni di un contributo tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di ogni singolo comune.
4. Le spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono rimborsate ai comuni, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilita' speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, fino al termine dello stato d'emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-decies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Successivamente, previo trasferimento dei fondi residui di cui al primo periodo da parte del Dipartimento della protezione civile, tali spese possono essere rimborsate ai comuni con oneri a carico della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, secondo criteri, modalita' e condizioni disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Le strutture di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. L'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e' abrogato.
 
Art. 22

Rimodulazioni dei contributi
per il completamento delle ricostruzioni post-sisma

1. All'articolo 1, comma 617, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al secondo periodo del presente comma, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di spesa, nonche' l'utilizzo delle risorse di cui al comma 616, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata in materia di ricostruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere autorizzata, previa verifica della neutralita' finanziaria sui saldi di finanza pubblica, la rimodulazione delle assegnazioni di cui all'allegato VI tra i commissari e gli uffici speciali ivi indicati.».
 
Art. 23

Misure urgenti per la prima applicazione
del ruolo degli esperti catastrofali

1. All'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:
a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attivita' di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);
b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d) nonche', in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacita' professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attivita' di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalita' di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacita' professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera.».
 
Art. 24

Misure urgenti per il funzionamento
dell'Agenzia per la sicurezza delle attivita' subacquee

1. All'articolo 7 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operativita', all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.».
2. All'articolo 33, comma 1, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unita' di personale dirigenziale»;
b) al quinto periodo, le parole: «, gia' inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia,» sono soppresse.
3. Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' rifinanziata di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
4. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 7 maggio 2026, n. 70, le parole: «sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
 
Art. 25

Misure in materia di riscossione locale

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i commi da 2-bis a 2-undecies sono sostituiti dai seguenti:
«2-bis. Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalita' di cui ai commi da 2-sexies a 2-quinquiesdecies del presente articolo, alla societa' AMCO - Asset management company S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio destinato o i patrimoni destinati di cui al comma 2-octies, le esercita mediante i soggetti individuati ai sensi del comma 2-novies. I crediti relativi a tali entrate restano nella titolarita' degli enti di cui al primo periodo, ai quali e' preclusa la facolta' di cui al comma 2. La riscossione coattiva di cui al presente comma puo' riguardare anche i carichi gia' affidati all'Agenzia delle entrate - Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 2-bis, l'affidamento alla societa' AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e' obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' aggiornata, con cadenza triennale, la soglia di cui al presente comma. All'individuazione degli enti locali tenuti ad affidare alla societa' AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi del presente comma e del comma 2-quater si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi definita ai sensi del quarto periodo di cui al presente comma. La percentuale di smaltimento dei residui attivi di cui al presente comma e' calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) come complemento all'unita' del rapporto tra:
a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;
b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.
2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla societa' AMCO e' obbligatorio.
2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, nonche' gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis.
2-sexies. L'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies e si conformano alle relative disposizioni. L'affidamento alla societa' AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-bis ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla societa' AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico. Per gli enti locali di cui ai commi 2-ter e 2-quater la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla societa' AMCO in presenza delle condizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater e' nullo. Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma 2-ter, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 2-ter.
2-septies. La remunerazione dovuta alla societa' AMCO dall'ente locale e' stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies. Restano a carico del debitore:
a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
c) le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;
d) gli interessi di mora come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019.
2-octies. La societa' AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali di cui al presente articolo secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-duodecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. Le attivita' affidate in gestione alla societa' AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della societa' e restano nella titolarita' dell'amministrazione affidataria e di esse e' data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria. Delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della societa' AMCO ne' essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la societa'. I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalita' stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attivita' di riscossione di cui al presente articolo, sono aperti dalla societa' AMCO uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attivita' di riscossione, garantendo la piena tracciabilita' dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-duodecies.
2-novies. Per l'esercizio delle attivita' di riscossione coattiva di cui al comma 2-bis, la societa' AMCO si avvale di uno o piu' operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-decies, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La societa' AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione di cui al comma 2-bis ed effettua un'attivita' di monitoraggio delle attivita' svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attivita' di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformita' alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilita' e corretta gestione delle risorse.
2-decies. La procedura di cui al comma 2-novies tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla societa' AMCO con il decreto di cui al comma 2-duodecies e in particolare:
a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneita' della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attivita' e l'assunzione del rischio operativo;
b) della capacita' di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
c) della capacita' organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilita' di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;
d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di piu' creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.
2-undecies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-bis, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, ad AMCO sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 i poteri di cui al titolo VI del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ed e' consentito l'accesso ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. I riferimenti ivi contenuti all'agente della riscossione e ai relativi dipendenti e direttori si intendono riferiti ad AMCO e ai suoi dipendenti e rappresentanti. Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo n. 127 del 2015, possono essere trasmessi da AMCO ai soggetti di cui al comma 2-novies. Per le stesse finalita' e con gli stessi limiti, ad AMCO e, per il suo tramite, ai soggetti di cui al comma 2-novies, sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facolta' di opposizione previste dalle normative vigenti.
2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 2-bis a 2-undecies e da 2-terdecies a 2-quinquiesdecies e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-ter agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni. Il decreto di cui al presente comma disciplina, anche attraverso l'istituzione di uno specifico comitato, le modalita' di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-bis e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-sexies. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
2-terdecies. I sistemi informatici della societa' AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilita' per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attivita' di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilita', i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2-novies. La societa' AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrita' e riservatezza, in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalita' di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attivita' di riscossione garantiscono l'accessibilita' nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorita' di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.
2-quaterdecies. Le attivita' di riscossione affidate alla societa' AMCO e le ulteriori attivita' dalla stessa svolte, cosi' come le attivita' di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-novies di cui la societa' AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione.
2-quinquiesdecies. L'obbligo di affidamento alla societa' AMCO previsto dal comma 2-ter cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacita' di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-ter, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis e le altre previste a legislazione vigente.
2-sexiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, non si applicano ai versamenti alla societa' AMCO nell'ambito delle attivita' di cui al presente articolo.
2-septiesdecies. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-bis da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissato il termine temporale a decorrere dal quale e' disposta la suddetta cessazione.».
 
Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Piantedosi, Ministro dell'interno

Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Mazzi, Ministro del turismo

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Schillaci, Ministro della salute

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio