| Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 143 |
| Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di imballaggi. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti, altresi', gli articoli 9 e 41 della Costituzione; Visto il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b); Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE; Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere obblighi di compostabilita' per specifiche categorie di imballaggi per le quali il regolamento (UE) 2025/40 consente agli Stati membri di adottare una disciplina nazionale in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti, in deroga agli obblighi di riciclabilita' di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e dell'ambiente e della sicurezza energetica;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di imballaggi
1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 226-quater e' aggiunto il seguente: «Articolo 226-quinquies (Obbligo di compostabilita' per determinate tipologie di imballaggio). - 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili in conformita' alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilita' equivalenti riconosciuti a livello europeo: a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati; b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering; c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffe' e zucchero, ad eccezione degli: 1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessita' di ulteriori preparazioni; 2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali; d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo. 2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a), b) e c), numero 2), del comma 1 del presente articolo, alle condizioni stabilite dal medesimo paragrafo 4 dell'articolo 25, nonche' dall'allegato V del regolamento (UE) 2025/40. 3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto. 4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformita' alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonche' delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo 182-ter del presente decreto.»; b) all'articolo 261, dopo il comma 4-quater, e' aggiunto il seguente: «4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformita' o altre diciture ingannevoli o elusive, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore e' superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030.». 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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