| Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA |
| ORDINANZA 6 agosto 2026 |
| Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Piemonte-Liguria. (Ordinanza n. 6/2026). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO alla peste suina africana
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, recante la nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana, incarico da ultimo rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2026; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4/2026 del 1° luglio 2026, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», e in particolare l'art. 3, comma 4, l'art. 4, comma 18, e l'art. 16, comma 1; Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio delle Regioni Piemonte e Liguria e la necessita' di assicurare una gestione unitaria del sub-cluster Piemonte-Liguria, tenendo conto della continuita' ecologica tra il Savonese, la Val Bormida, l'Alta Langa e gli accessi al distretto suinicolo cuneese; Considerata la necessita' di differenziare le attivita' di sorveglianza, ricerca e rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza in relazione al rischio epidemiologico, alle caratteristiche territoriali e alla stagionalita' del suddetto sub-cluster; Ritenuto pertanto di dover adottare un «Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana (PSA) nel sub-cluster Piemonte-Liguria», predisposto quale strumento applicativo dell'ordinanza n. 4/2026 limitatamente al sub-cluster Piemonte-Liguria; Sentite le Regioni Piemonte e Liguria e preso atto della valutazione del presente documento effettuata dal Centro di referenza nazionale per le pesti (CEREP) e dal Gruppo operativo degli esperti;
Dispone:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. E' adottato il «Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana (PSA) nel sub-cluster Piemonte-Liguria», di seguito Piano, allegato alla presente ordinanza e della quale costituisce parte integrante. 2. Il Piano si applica nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria individuati nello stesso e definisce le modalita' operative specifiche per la sorveglianza epidemiologica, la ricerca e rimozione delle carcasse, il depopolamento dei cinghiali selvatici e il rafforzamento della biosicurezza negli allevamenti suini. 3. Le disposizioni del Piano integrano e attuano l'ordinanza n. 4/2026. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza e dal Piano, restano ferme le disposizioni dell'ordinanza n. 4/2026 e dei relativi allegati. |
| | Allegato Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel subcluster Piemonte-Liguria
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Strategie specifiche di intervento
1. Le Regioni Piemonte e Liguria programmano le attivita' di cui al Piano secondo l'articolazione territoriale e temporale prevista dallo stesso Piano, sulla base della classificazione delle unita' di gestione del cinghiale (UDG), della sensibilita' della sorveglianza, della presenza di positivita' recenti e del rischio di dispersione della popolazione di cinghiali. 2. Nella zona A, corrispondente alla zona di circolazione virale e alla zona di Controllo dell'espansione virale (CEV), restano prioritarie la ricerca e la rimozione delle carcasse, il prelievo selettivo e il trappolaggio. Il depopolamento in forma collettiva, con tre cani massimo e senza limiti di persone, e' autorizzato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 4/2026 esclusivamente nelle UDG con sensibilita' della sorveglianza elevata. Nelle restanti UDG, oltre a quanto indicato nell'ordinanza n. 4/2026, sono effettuati interventi collettivi mirati e supervisionati in aree specifiche individuate dal Commissario straordinario e nei periodi ritenuti compatibili con il quadro epidemiologico. In deroga al comma 1, art. 4 dell'ordinanza n. 4/2026, nella zona di restrizione 2 non ricadente nella zona CEV, e' possibile effettuare il depopolamento con tre cani senza limiti di persone. Il limite dei cani puo' essere superato nelle porzioni di territorio ricomprese all'interno delle autostrade A7 e A26 a sud del tratto Alessandria - Tortona. Il depopolamento selettivo alla specie cinghiale puo' essere autorizzato anche durante le attivita' di caccia selettiva alle altre specie. 3. Nella zona B, corrispondente alla zona di restrizione I e ai corridoi ecologici posti ai limiti della zona di restrizione II, le porzioni di UDG ricadenti nella zona di restrizione 1 possono essere interessate da interventi collettivi con tre cani massimo e senza limiti di persone, in deroga ai limiti numerici stabiliti dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 4/2026. In base alla sensibilita' della sorveglianza sara' possibile derogare anche al limite numerico dei cani. Nelle porzioni di UDG che ricadono in zona 1 a ridosso dell'autostrada A21, A33 e A6 in cui sono stati effettuati interventi di chiusura dei varchi autostradali e' possibile effettuare il depopolamento senza limiti di cani e persone come indicato nel Piano allegato. Quando un'UDG ricade in zona di restrizione 1 e in parte anche in una porzione di zona CEV o zona di restrizione 2, gli operatori abilitati possono svolgere attivita' di controllo in entrambe le zone senza adempiere a quanto previsto nell'allegato 1 della ordinanza n. 4/2026 nella sezione «Operatori» in riferimento all'autocertificazione, ferma restando l'applicazione delle altre misure di biosicurezza e l'uso dedicato di mezzi e cani per ciascuna zona di restrizione. 4. Nella zona C, corrispondente alla zona di protezione del distretto suinicolo e alle aree indenni, le regioni assicurano la riduzione preventiva della densita' del cinghiale in accordo all'art. 5 dell'ordinanza n. 4/2026, il rafforzamento della sorveglianza e della biosicurezza negli stabilimenti e il raggiungimento dei target di prelievo. 5. Tutte le attivita' di controllo faunistico, cattura, trasporto, campionamento e gestione delle carcasse sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'ordinanza n. 4/2026. 6. Tali disposizioni si applicano anche alle aree protette ai sensi dell'art. 19 e 19-ter della legge n. 157/1992, ATC, CA e istituti faunistici privati ricadenti nelle rispettive zone. |
| | Art. 3
Attuazione e coordinamento
1. Le Regioni Piemonte e Liguria assicurano l'attuazione coordinata del Piano per il tramite dei servizi regionali competenti in materia di sanita' animale e gestione faunistica, dell'Osservatorio epidemiologico Piemonte-Liguria, delle rispettive autorita' competenti locali, delle polizie regionali e provinciali, degli enti gestori delle aree protette e degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente. 2. La classificazione operativa delle UDG e la programmazione degli interventi sono definite sulla base dei dati epidemiologici e di sorveglianza disponibili e sono aggiornate in modo coordinato tra le due regioni. Le attivita' che prevedono le deroghe di cui all'art. 2 sono attuate nell'ambito di programmi regionali trasmessi preventivamente al Commissario straordinario. 3. Eventuali disposizioni regionali di dettaglio devono essere coerenti con il Piano e sono adottate nel rispetto dell'art. 16, comma 2 e 3 dell'ordinanza n. 4/2026. Ogni ulteriore deroga o variazione sostanziale delle modalita' operative e' subordinata al preventivo parere favorevole del Commissario straordinario. |
| | Art. 4
Monitoraggio e aggiornamento
1. Le Regioni Piemonte e Liguria assicurano il monitoraggio mensile dell'attuazione del Piano, utilizzando gli indicatori in esso previsti e garantendo la tempestiva registrazione e georeferenziazione dei dati nei sistemi informativi veterinari e faunistici. 2. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati per la riclassificazione delle UDG, la rimodulazione delle attivita' e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sorveglianza, rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza. |
| | Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita' sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonche' con le eventuali ulteriori risorse destinate al controllo e all'eradicazione della peste suina africana. |
| | Art. 6
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza si applica dalla data di emanazione e cessa di produrre effetti alla scadenza dell'ordinanza n. 4/2026. 2. La presente ordinanza e' comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle Regioni Piemonte e Liguria e alle altre amministrazioni interessate ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2026
Il Commissario straordinario: Filippini |
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