| Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2026 (vai al sommario) |
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 108 |
| Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2026), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2026, n. 142 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identita'.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032»
1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al primo periodo, le parole: «privati promotori» sono sostituite dalle seguenti: « proponenti» e, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 1-bis) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facolta' di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonche' le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalita' e di prevenzione della corruzione»; 1-ter) al nono periodo, dopo le parole: «della societa' Sport e salute S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e dell'attivita' di vigilanza collaborativa dell'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 2) al dodicesimo periodo, la parola: «comunale» e' soppressa e le parole: «sub-commissario il sindaco del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati»; 3) al diciassettesimo periodo, le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di»; 4) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unita' di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario puo' avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui puo' essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e onnicomprensivita' del trattamento economico di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la societa' concedente, puo' essere altresi' autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di queste ultime, ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto.»; b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operativita' della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario.» e, al secondo periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo»; b-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" nonche' di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione e' trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorita' nazionale anticorruzione». 2. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), nella misura di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2025, n. 184, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, come modificato dalla presente legge: Art. 9-ter (Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" e in materia di impianti sportivi). - 1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attivita' e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprieta' pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed e' individuato tra soggetti esperti nella gestione di attivita' complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalita' e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario puo' essere collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione. In caso di collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario straordinario spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario straordinario. 2. Sulla base delle iniziative dei soggetti proponenti e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032", il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o piu' piani di intervento nonche' le attivita' agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, puo' agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023 e' esteso a trenta giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facolta' di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonche' le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalita' e di prevenzione della corruzione. Agli stessi fini il Commissario straordinario puo', mediante ordinanza motivata, individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario puo' agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo della societa' Sport e salute S.p.A. e dell'attivita' di vigilanza collaborativa dell'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La societa' Sport e salute S.p.A. puo' svolgere altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario puo' nominare come sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente, sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unita', individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonche' del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. In caso di collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto e' attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso e' definito con il decreto di nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1 ed e' onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unita' di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario puo' avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui puo' essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e omnicomprensivita' del trattamento economico di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la societa' concedente, puo' essere altresi' autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di queste ultime, ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto. 3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operativita' della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna annualita'. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonche' di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica. 4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" nonche' di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione e' trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorita' nazionale anticorruzione. - Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006: «511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.». |
| | Art. 2 Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^ edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026
1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 6,5 milioni di euro destinati alla realizzazione, nel territorio del comune di Taranto, di interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai sensi delle lettere b) o c) del medesimo articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, da concludersi entro il 31 dicembre 2026. 2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 9 provvede con propria ordinanza, sentito il sindaco del comune di Taranto, all'individuazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' alla definizione, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal medesimo comma 1, del relativo cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, del cronoprogramma finanziario, delle modalita' di attuazione, delle modalita' di monitoraggio delle opere e delle modalita' di revoca del finanziamento, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale delle opere. L'ordinanza di cui al primo periodo e' trasmessa dal Commissario straordinario al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 del presente articolo e il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo determina la revoca del finanziamento e il corrispondente aumento delle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022 provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse gia' trasferite sulla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25: Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di sport). - Omissis. 5-bis. Al fine di garantire la sostenibilita' dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attivita'. Con il medesimo decreto e' altresi' stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario e' stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unita' Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo. 5-ter. Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entita' del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma e' approvato, anche per stralci, con uno o piu' decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresi' stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalita' di attuazione, le modalita' di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonche' le modalita' di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono: a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura; b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche' alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalita' del sistema complessivo di accessibilita'; c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilita' ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunita' di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 177, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020: «177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.». |
| | Art. 2 - bis Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026
1. Limitatamente ai periodi di effettivo impiego nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», al personale militare di cui all'articolo 696-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, in deroga all'articolo 1792, comma 1, del medesimo codice, le disposizioni dei commi 2 e 3 del citato articolo 1792. 2. All'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 696-bis e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, Suppl. Ordinario n. 84: «Art. 696-bis (Denominazione e durata delle ferme.). - 1. I volontari in ferma prefissata si distinguono in: a) volontari in ferma prefissata iniziale; b) volontari in ferma prefissata triennale. 2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1 ha durata pari a tre anni. 3. La durata delle ferme di cui al comma 2 puo' essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento, rispettivamente, dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma triennale ovvero delle procedure per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 704.». «Art. 1792 (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata.). - 1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, l'impiego oltre le normali attivita' giornaliere, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico, non da' luogo a recupero ed e' compensato mediante la corresponsione di un'indennita' forfetaria pari a euro 100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'indennita' e' ridotta nella misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfetario di impiego ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati. 2. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalita' previsti dai provvedimenti di concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalita' previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo. 3. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate, che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfetari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalita' stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti. 4. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma nelle misure fisse ivi previste. 5. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata triennale nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 6. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennita' di rischio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. 7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata. 8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, recante «Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2026: «Art. 7 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' della societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026). - Omissis. 5. In relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, e' autorizzata la spesa per l'anno 2026 di: a) euro 3.000.000,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai giochi degli Alti Dignitari; b) euro 9.000.000,00 a favore del Ministero della Difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonche' alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere; c) euro 32.278.800,00 a favore del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119; d) euro 6.221.200,00 a favore della societa' Sport e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana. Omissis. |
| | Art. 3 Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup- Napoli 2027»
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «6-ter. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027" sono rilasciati a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 6-quater. Per le attivita' di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione, sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027", e' autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. 6-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocita', anche ai soggetti che esercitano attivita' d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027". Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.». 2. All'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-novies: 1) le parole: «nel 2026», ovunque ricorrono, sono soppresse; 2) dopo le parole: «a condizione che tali attivita'» sono inserite le seguenti: «, in relazione alle quali e' tenuta un'apposita contabilita' separata,»; b) al comma 4-decies: 1) al secondo periodo, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e dopo le parole: «negli anni 2026 e 2027» sono inserite le seguenti: «dai soggetti gia' fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonche'»; 2) al terzo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, » sono inserite le seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,» e le parole: «dall'articolo 24-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24-bis e 24-ter». 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), numero 1), valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della "Americas Cup - Napoli 2027"). - 1. Al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attivita' necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della «Americas Cup - Napoli 2027», alla societa' Sport e salute S.p.A., in qualita' di soggetto attuatore, sono affidate la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attivita' funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5. 2. Il comitato tecnico di gestione dell'Americas Cup (Americas Cup Venue Board - ACVB), di cui al «Host Venue Agreement» (HVA) e' composto da 11 componenti, designati come segue: 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parita', designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da Americas Cup Event (AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato dalla societa' Sport e salute S.p.A., e uno designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, appositamente convocata, approva le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, coordinandosi con la societa' Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilita', con il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Conseguentemente, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica utilita', di estrema urgenza e indifferibili. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, con la riduzione dei termini alla meta', ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di parte corrente disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 6. Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'Americas Cup, negli esercizi finanziari dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli puo' applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualita'. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6-bis. La durata della concessione assentita all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli, in quanto di diretta derivazione dai circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione nel sito, e' prorogata fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilita' delle acque prospicienti. Per la stessa durata e' altresi' autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo da parte dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli delle aree, gia' di titolarita' della societa' Bagnoli Futura S.p.A. e trasferite alla societa' Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, non oggetto della concessione di cui al primo periodo del presente comma e attualmente impiegate per lo svolgimento delle sue attivita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 12, ottavo periodo, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'utilizzo delle aree di cui al secondo periodo del presente comma e' disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra l'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa. 6-ter. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027" sono rilasciati a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 6-quater. Per le attivita' di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione, sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027", e' autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. 6-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocita', anche ai soggetti che esercitano attivita' d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027". Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 4-novies e 4-decies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2026, n. 72, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Misure fiscali in favore delle imprese e in materia di competitivita' nel settore marittimo). - Omissis. 4-novies. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della "Americas Cup - Napoli 2027" sin dal suo avvio, che avra' luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima "Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª Americas Cup", le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle societa' e dall'imposta regionale sulle attivita' produttive per le attivita' svolte in conformita' agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attivita', in relazione alle quali e' tenuta un'apposita contabilita' separata, siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti. 4-decies. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della trentottesima edizione della "Americas Cup - Napoli 2027" e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, ne' ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al primo periodo, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti gia' fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonche' dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attivita' e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualita', alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dagli articoli 24-bis e 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». - Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Suppl. Ordinario n. 99: "200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.". |
| | Art. 4 Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027»
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attivita' conclusive dell'evento «America's Cup - Napoli 2027», fino alla conclusione delle relative attivita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 da parte del soggetto organizzatore e delle squadre partecipanti all'evento. 2. Le esigenze connesse all'evento costituiscono ragione oggettiva, ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che giustifica l'apposizione del termine, la sua durata, le proroghe e i rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, anche in deroga ai limiti di durata complessiva di cui al medesimo articolo 19, al regime delle proroghe e dei rinnovi di cui all'articolo 21 e ai limiti quantitativi di cui agli articoli 23 e 31 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015. Il medesimo regime si applica alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'evento. 3. La durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non puo' eccedere ventiquattro mesi e, in ogni caso, il termine di cui al comma 1. Il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non puo' essere superiore a sei. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma si applicano le conseguenze previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015. 4. Per i lavoratori sportivi ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, impiegati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, resta ferma la disciplina del medesimo decreto, ivi compreso il regime del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 26, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, ove piu' favorevole. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano al restante personale. 5. La cessazione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 2 per scadenza del termine connesso all'evento non costituisce licenziamento e non e' soggetta alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ne' a quelle in materia di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 6. Ai soli fini del computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non si computano i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo per le esigenze dell'evento, per la parte eccedente le esclusioni gia' previste dall'articolo 4 della medesima legge. Restano fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le quote di riserva eventualmente gia' maturate. 7. Ai soggetti di cui al comma 1, in relazione ai lavoratori assunti per le esigenze relative all'evento, e' riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, in materia di aiuti de minimis. Con il decreto di cui al comma 9 sono individuate la misura e le modalita' di applicazione dell'esonero, fatti salvi gli obblighi di recupero delle somme illegittimamente corrisposte, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'ultimo periodo del presente comma. L'esonero non e' cumulabile, per i medesimi rapporti, con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il regime contributivo dei lavoratori sportivi, e decade in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o di accertata insussistenza dei presupposti. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero e' riconosciuto nel limite di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026 e di 1.800.000 euro per l'anno 2027. 8. Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, applicabili ai lavoratori distaccati. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari, nonche' le modalita' di fruizione dell'esonero contributivo e di monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 7. 10. Agli oneri derivanti dal comma 7, rispettivamente pari a 600.000 euro per l'anno 2026 e a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 300.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, nonche', quanto a 600.000 euro per l'anno 2026, a 1.600.000 euro per l'anno 2027 e a 300.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al primo periodo e' incrementato di 600.000 euro per l'anno 2028 mediante utilizzo delle corrispondenti maggiori entrate di cui al suddetto comma 7.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1, 21, 23, 28 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, Suppl. Ordinario n. 34: «Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima). - 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. Omissis.». «Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. 1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. 2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia' costituite.». «Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo determinato). - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia' costituite; c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2; d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive; e) per sostituzione di lavoratori assenti; f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni. 3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto al quale si riferiscono. 4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non e' superiore a uno; b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a uno. 5. I contratti collettivi definiscono modalita' e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.». «Art. 28 (Decadenza e tutele). - 1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresi' applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. 2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilita' per il giudice di stabilire l'indennita' in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.». «Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, non puo' eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. 2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del presente decreto, nonche' di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore. 4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.". - Si riporta il testo degli articoli 25 e 26, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 il 18 marzo 2021: «Art. 25 (Lavoratore sportivo). - 1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, nonche' a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale e' rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. 1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e' posta a tutela della dignita' dei lavoratori nel rispetto del principio di specificita' dello sport. 1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attivita' sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorita' di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente. 2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile. 3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. 4. 5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario. 6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualita' di volontari la propria attivita' nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della societa' Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attivita' dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa puo' essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attivita' in qualita' di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attivita' sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi ((, armati e no, dello Stato,)) ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e ((agli articoli 24 e 57)) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonche' all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione e' sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla societa' Sport e salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6. 6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione e' resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione e' messa a disposizione del sistema pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. 6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024. 7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi. 8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.». «Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo). - (Omissis) 2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo' contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresi' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societa' o associazione sportiva ad un'altra, purche' vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81». - Si riporta il testo dei commi da 224 a 238, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, Suppl. Ordinario n. 49: «224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attivita' e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, e' tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonche' alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione puo' essere effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti. 226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), e 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 227. La comunicazione di cui al comma 224 e' effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui e' prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale e' sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli. 228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 224 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non puo' avere una durata superiore a dodici mesi e indica: a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo; b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali; c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalita' di continuazione dell'attivita', anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite; d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalita' socio-culturali a favore del territorio interessato; e) i tempi e le modalita' di attuazione delle azioni previste. 229. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228, sottoscritto ai sensi del comma 231, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b), possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. 231. Entro centoventi giorni dalla sua presentazione, il piano di cui al comma 228 e' discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalita' programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 232. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228 accedono al programma Garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate. 233. Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non puo' avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ne' intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. 234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni intraprese. 235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, il datore di lavoro e' tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 228 e' effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro e' tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro da' comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 236. 237. 237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 238. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante «Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991, Suppl. Ordinario n. 43: «Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita'). - 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facolta' di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. 2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata tra il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale delle eventuali misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia dalla ricevuta del versamento dell'INPS a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. 4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta della rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti. 6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da' all'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6. 8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'. 9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'eta', del carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2. 10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recpuero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5 comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori licenziati. 11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo. 13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda. 14. Il presente articolo non trova applicazione nel corso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attivita' stagionali e saltuarie, nonche' per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. 15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4. 15-bis.Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.». «Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. 1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, nonche' di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro. 2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e 1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o saltuarie. 5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108 e' disciplinata dal presente articolo. 6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni della legge 26 maggio 1978 n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.». - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999, Suppl. Ordinario n. 57: «Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). - 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 2. 3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. 4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi. 5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attivita' lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge. 6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati. 7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.». «Art. 4 (Criteri di computo della quota di riserva). - 1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108. 2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unita'. 3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalita' di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantita' di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformita' alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva. 3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacita' lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilita' intellettiva e psichica, con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti. 4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu' favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attivita' compatibili con le residue capacita' lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile. 6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attivita' presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attivita' di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilita' previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".». - Il Regolamento (UE) 2023/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 e' pubblicato nella G.U. dell'UE del 15 dicembre 2023 (Serie L). - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, Suppl. Ordinario n. 108. - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante «Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016, n. 169: «Art. 4 (Condizioni di lavoro e di occupazione). - 1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se piu' favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di cui all'articolo 2, lettera e), per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie: a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; b) durata minima dei congedi annuali retribuiti; c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria; d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione; e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; g) parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche' altre disposizioni in materia di non discriminazione; h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro; i) indennita' o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in Italia o all'estero. 1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita' sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l'intera indennita' e' considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute. 2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima dei congedi annuali retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali e' stato disposto il distacco, non e' superiore a otto giorni, escluse le attivita' del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo. 3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. 4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma 1, trova applicazione il regime di responsabilita' solidale di cui agli articoli 1676 del Codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.». - Si riporta il testo del comma 369, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, Suppl. Ordinario n. 62: «369. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.». |
| | Art. 4 - bis
Misure per la sicurezza nelle piscine
1. Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti. 2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 e' disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti. 3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilita' previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori. 4. Per le spese sostenute per l'adeguamento dei sistemi di cui al comma 1 delle piscine pubbliche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l'anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
| | Art. 5 Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionistiche
1. All'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 4, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di sport nonche' alla federazione sportiva interessata»; 0b) al comma 6, dopo l'undicesimo periodo e' inserito il seguente: « I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione»; 0c) al comma 8: 1) il quindicesimo periodo e' sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione, le due unita' di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro»; 2) al sedicesimo periodo, le parole: «di tale incarico» sono sostituite dalle seguenti: «degli incarichi di cui al quindicesimo periodo»; 3) dopo il sedicesimo periodo e' inserito il seguente: «La Commissione puo' altresi' avvalersi, previo accordo con le societa' concedenti, di dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto»; a) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: « 8-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione e' autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni caso, per il personale non gia' appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento puo' avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede ai relativi adempimenti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.»; b) al comma 11, lettera a), le parole: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali;» sono sostituite dalle seguenti: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della determinazione annuale, tale quota e' direttamente corrisposta alla Commissione dalla societa' Sport e salute S.p.A.;»; c) al comma 12 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.». 1-bis. La disposizione di cui alla lettera 0b) si applica a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis, commi 4, 6, 8, 11 e 12, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dalla presente legge: «Art. 13-bis (Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive professionistiche). - Omissis. 4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione: a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) sulle societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruita' dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile nonche' delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi piu' urgenti, indica alle relative Federazioni di competenza per le rispettive valutazioni le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi; b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformita' ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle Federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, con congruo anticipo rispetto all'inizio della rispettiva stagione sportiva; c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonche' di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni; d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle societa'; e) richiede alle societa' sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le societa', compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte; f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle societa', il revisore legale dei conti, la societa' di revisione e i dirigenti delle societa', allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni; g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati, leghe professionistiche o societa' sportive professionistiche, e propone alle Autorita' competenti, diverse da quella di cui alla lettera i), nonche' alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi; h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione; i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti. i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di sport nonche' alla federazione sportiva interessata. 5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attivita' svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle societa' sportive professionistiche. 6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorita' politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorita' politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti e' effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, e' di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilita' di conferma. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici, presso gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e presso le societa' professionistiche. L'incompatibilita' perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi. Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore dello sport professionistico, ne' ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parita' di voto, prevale quello del presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente. Il segretario generale e' organo della Commissione ed e' nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile. Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, puo' essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilita' dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilita' nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed e' indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non puo' eccedere le trenta unita', di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2026 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unita', scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima; a esso si applica altresi' il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non puo' avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione e' fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali e industriali. La Commissione puo' inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se operanti a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unita', nel limite di spesa complessivo di euro 200.000. In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi, la stessa puo' avvalersi, fino a un numero di 10 unita' per ciascuna Federazione, previa stipula di apposita convenzione e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento, compreso il personale che svolge funzioni ispettive, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle societa' di calcio (Co.Vi.So.C.) e nella Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, le due unita' di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro. La durata degli incarichi di cui al quindicesimo periodo, comunque, non puo' eccedere il termine di cinque anni. La Commissione puo' altresi' avvalersi, previo accordo con le societa' concedenti, di dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto. 8-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione e' autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni caso, per il personale non gia' appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento puo' avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede ai relativi adempimenti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente. La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresi' le modalita' di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle societa' sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni. 9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarita' delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati. 10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione e' autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies, del presente decreto. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 11. A decorrere dall'anno 2026, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante: a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinati alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della determinazione annuale, tale quota e' direttamente corrisposta alla Commissione dalla societa' Sport e salute S.p.A.; b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle societa' sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle societa', da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette societa' professionistiche. 12. Le misure e le modalita' di contribuzione annuale previste al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo. La Commissione puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 13. Alle minori entrate derivanti dal comma 11, lettera b), valutate in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». |
| | Art. 6
Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e per lo sviluppo dei centri federali territoriali» e «della Federazione italiana giuoco calcio» sono soppresse; b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle societa' associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualita' dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° gennaio 2008, come modificato dalla presente legge: «Art. 22 (Mutualita' generale). - 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle societa', per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e delle attivita' giovanili. 2. La quota di cui al comma 1 e' destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle societa' associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualita' dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali. 3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno sportivo precedente. 3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprieta' o di concessione amministrativa, in favore delle societa' appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualita' e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo e' riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalita' di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.». |
| | Art. 7
Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva
1. L'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' sostituito dal seguente: «270. Al fine di sostenere la genitorialita' e le attivita' sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, il "Fondo Dote per la famiglia", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271.». 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3. 3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 225 e 226 sono abrogati.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 270 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, Suppl. Ordinario n. 43, come modificato dalla presente legge: «270. Al fine di sostenere la genitorialita' e le attivita' sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271». - Si riporta il testo dei commi 225 e 226, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 2025, Suppl. Ordinario n. 42: «225. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di eta' inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). 226. Con decreto dell'Autorita' politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 225 tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a 20.000 euro.». |
| | Art. 8
Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno
1. Al fine di riordinare l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno e di assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive, ferma restando l'unitarieta' soggettiva dell'ente e la natura giuridica di ente pubblico di natura associativa, il presente articolo disciplina gli elementi essenziali dell'organizzazione, delle competenze, della gestione e dei controlli dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, previa intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, limitatamente alla parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'istituzione sportiva, disciplina il funzionamento interno e i profili procedurali dell'ente in conformita' alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri: a) separazione delle funzioni, delle responsabilita', della gestione, della contabilita' tra l'attivita' istituzionale, relativa all'istruzione, all'addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, e l'attivita' sportiva, relativa all'organizzazione, alla promozione e alla preparazione degli atleti; b) previsione dell'Istituzione sportiva, quale organismo strumentale dell'Unione italiana tiro a segno per l'esercizio delle attivita' sportive, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale, la cui gestione e' conforme ai principi contabili generali adottati dall'Unione italiana tiro a segno di efficacia, efficienza ed economicita', della quale utilizza il medesimo sistema contabile, nel rispetto dell'equilibrio economico e dell'obbligo del pareggio finanziario, tenendo conto anche dei contributi destinati all'attivita' olimpica e di alto livello. Nell'esercizio delle attivita' sportive, l'Istituzione sportiva opera secondo le norme di diritto privato; c) individuazione dei seguenti soggetti: 1) l'Unione italiana tiro a segno, quale ente pubblico di natura associativa; 2) l'Istituzione sportiva, di cui alla lettera b); 3) le sezioni di tiro a segno nazionale, riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno; 4) gli enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento delle sole attivita' ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA), riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale; 5) gli organismi sportivi affiliati, ammessi ai soli fini dell'ordinamento sportivo; d) previsione del consiglio generale, quale organo di amministrazione dell'Unione italiana tiro a segno, che dura in carica quattro anni e, comunque, sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, composto da: 1) il presidente nazionale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parita'; 2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa e un rappresentante designato dall'Autorita' politica delegata in materia di sport; 3) un rappresentante delle sezioni di tiro a segno nazionale designato tra i legali rappresentanti delle sezioni medesime, con le procedure previste dallo statuto; 4) due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'Unione italiana tiro a segno per le finalita' addestrative designati dai medesimi enti o organismi, con le procedure previste dallo statuto; e) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, che esercita le proprie funzioni anche nei confronti dell'Istituzione sportiva, nominato con decreto del Ministro della difesa e composto da tre revisori effettivi e due supplenti, dei quali: 1) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; 2) un revisore effettivo e un revisore supplente designati dall'Autorita' politica delegata in materia di sport; 3) un revisore effettivo designato dal Comitato olimpico nazionale italiano; f) previsione di un comitato tecnico di vigilanza sulle sezioni di tiro a segno nazionale, il cui presidente e' designato dal consiglio generale, articolato in due sezioni con competenze per le attivita' di: 1) controllo sulla attivita' di verifica, da parte di soggetti autorizzati dalla legge, di infrastrutture, impianti, campi di tiro e rilascio delle agibilita'; la sezione di cui al presente numero e' composta da tre rappresentanti designati dal Ministro della difesa e tre rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale, tutti di comprovata esperienza professionale in balistica e nelle attivita' sportive dell'Unione italiana tiro a segno; 2) gestione amministrativa, contabile e patrimoniale; la sezione di cui al presente numero e' composta da esperti iscritti nel Registro dei revisori legali, dei quali: 2.1) un rappresentante designato dall'Autorita' politica delegata in materia di sport; 2.2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa; 2.3) due rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale; g) previsione di un organo assembleare di livello nazionale composto dai rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle societa' sportive dilettantistiche affiliate, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito di ciascuna associazione sportiva dilettantistica e societa' sportiva dilettantistica affiliata e dai rappresentanti dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei corpi dello Stato che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), della legge 31 marzo 2000, n. 78, che ogni quadriennio olimpico elegge i membri del consiglio sportivo di cui alla lettera h) del presente comma secondo quanto previsto dai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano; h) previsione, nell'ambito dell'Istituzione sportiva di cui alla lettera b), del consiglio sportivo, quale organo di indirizzo della politica sportiva, le cui ipotesi di decadenza sono disciplinate conformemente a quanto previsto dai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano, composto da: 1) un presidente, eletto dall'organo assembleare, che lo presiede e ha la rappresentanza sportiva dell'Unione italiana tiro a segno presso la federazione internazionale di riferimento, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico; 2) due rappresentanti degli atleti, assicurando la parita' di genere; 3) un rappresentante dei tecnici; 4) sette rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle societa' sportive dilettantistiche affiliate, assicurando le pari opportunita'; i) previsione che la decadenza, per qualsiasi causa, del presidente dell'Unione italiana tiro a segno e del consiglio generale non si estende al consiglio sportivo e viceversa; l) soppressa m) definizione delle modalita' di svolgimento delle attivita' addestrative, del rilascio delle certificazioni previste dalla legge e delle competenze dell'Unione italiana tiro a segno in materia di costituzione, riconoscimento, organizzazione, distribuzione territoriale e funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e delle relative delegazioni territoriali; n) attribuzione all'Unione italiana tiro a segno dei compiti di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti delle sezioni di tiro a segno nazionale, degli enti o organismi federati e degli organismi sportivi affiliati, ferma restando l'attivita' di indirizzo in materia sportiva, esercitata dal consiglio sportivo nei limiti delle risorse assegnate; o) previsione di un fondo interno destinato alla costruzione e al mantenimento in efficienza dei poligoni, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, alimentato con risorse dell'Unione italiana tiro a segno; p) definizione delle modalita' di gestione e di utilizzo dei beni di proprieta' dell'Unione italiana tiro a segno e dei beni demaniali in uso, in conformita' a quanto previsto al comma 3; q) disciplina della costituzione, dell'organizzazione, dei compiti e delle modalita' di funzionamento delle strutture periferiche sportive, nonche' degli organi di giustizia sportiva e dei responsabili della protezione dei minori che svolgono attivita' sportiva, secondo i principi generali stabiliti dall'Istituzione sportiva; r) definizione di categorie di iscritti, tesserati, affiliati, requisiti e modalita' di iscrizione e affiliazione, norme comportamentali, riconoscimenti, infrazioni e sanzioni disciplinari, nonche' modalita' di riconoscimento delle sezioni di tiro a segno nazionale e degli enti o organismi federati, secondo i principi generali stabiliti dal consiglio generale e dall'Istituzione sportiva; s) definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni di tiro a segno nazionale; t) definizione delle modalita' di adozione dei regolamenti interni attuativi. 2. Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, promuovendo, dirigendo e coordinando le attivita' dell'Unione italiana tiro a segno. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata di quattro anni; l'incarico e' rinnovabile per non piu' di due volte. I componenti degli altri organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), durano in carica quattro anni e possono essere confermati. 3. I beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno, che li destina alle finalita' istituzionali e sportive previste dalla legge. Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. 4. L'Unione italiana tiro a segno, sulla base di direttive tecniche adottate previo parere obbligatorio e vincolante della competente sezione del comitato tecnico di vigilanza, provvede al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonche' al rilascio delle agibilita', compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale. L'Unione italiana tiro a segno provvede all'ammodernamento degli impianti e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Puo' altresi' affidarne, nel rispetto della disciplina vigente e mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione o l'utilizzazione a enti o organismi terzi. L'Unione italiana tiro a segno provvede alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attivita' d'istituto, nonche' alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime. 5. soppresso 6. L'Unione italiana tiro a segno riconosce come soggetti federati gli enti o organismi volontariamente aderenti che intendono promuovere e favorire le attivita' addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa, nei termini stabiliti dallo statuto. Gli enti o organismi federati, ai fini del solo esercizio delle attivita' ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del DIMA e di ogni altra certificazione per gli usi di legge riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, devono possedere requisiti di affidabilita' organizzativa, idoneita' tecnica, professionalita', continuita' operativa e sicurezza, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinano il numero e la distribuzione territoriale delle sezioni e delle delegazioni, nonche' i requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal secondo periodo. In ogni comune con popolazione inferiore a 500.000 abitanti puo' essere riconosciuta una sola sezione del tiro a segno nazionale, salva l'istituzione di delegazioni comunali dotate di propria autonomia gestionale in base allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno. 7. Le sezioni di tiro a segno nazionale hanno natura giuridica di diritto privato, sono riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno e svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Sono iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. In particolare, le sezioni di tiro a segno nazionale: a) provvedono all'addestramento di coloro che hanno l'obbligo per legge di iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale; b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica dei tesserati, nonche' l'organizzazione di manifestazioni sportive in regime di affiliazione; c) svolgono attivita' promozionale e di divulgazione del tiro a segno, anche mediante attivita' ludiche propedeutiche all'uso delle armi. 8. Nelle sezioni di tiro a segno nazionale che partecipano anche all'attivita' sportiva dell'Unione italiana tiro a segno, il voto interno ai fini della rappresentanza assembleare sportiva e' espresso dal presidente dell'organismo sportivo cui e' affidata la gestione della sezione di tiro a segno nazionale, nonche' dal rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici, eletti o individuati secondo le modalita' stabilite dallo statuto dell'Unione italiana tiro a segno. 9. Possono affiliarsi, ai fini sportivi, all'Unione italiana tiro a segno, secondo le modalita' stabilite dallo statuto, gli organismi sportivi che abbiano la disponibilita' di un impianto o di un campo di tiro ovvero ne utilizzino uno in base a titolo legittimo, purche' costituiti con atto costitutivo e statuto conformi allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, ai principi fondamentali del Comitato olimpico nazionale italiano e alle ulteriori disposizioni dell'ordinamento sportivo vigente. Gli organismi sportivi affiliati partecipano esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'Unione italiana tiro a segno e non possono in alcun caso svolgere le attivita' certificative riservate dalla legge alle sezioni di tiro a segno nazionale, compreso il rilascio del DIMA. 10. Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 110 del 1975. 11. Le entrate delle sezioni di tiro a segno nazionale sono costituite da: a) il 75 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi; b) proventi dell'attivita' sportiva e ludico-amatoriale; c) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonche' donazioni, liberalita' e lasciti previa accettazione deliberata con le modalita' stabilite nello statuto dell'Unione italiana tiro a segno; d) corrispettivi per l'attivita' didattica, per i servizi resi, nonche' per l'eventuale attivita' di promozione pubblicitaria; e) ulteriori entrate riferibili alla gestione della sezione. 12. L'Unione italiana tiro a segno adotta un sistema contabile unitario, articolato in due ambiti gestionali distinti, rispettivamente riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva, con separata evidenza delle entrate, delle spese, dei costi, dei ricavi e dei risultati di gestione. L'Unione italiana tiro a segno redige distinti documenti contabili preventivi e consuntivi, riferiti rispettivamente all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Istituzione sportiva costituiscono specifiche sezioni da allegare ai corrispondenti documenti contabili dell'Unione italiana tiro a segno. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono cosi' costituite: a) per l'area istituzionale dell'ente, da: 1) la quota annua per l'iscrizione obbligatoria prevista dall'articolo 251, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 2) le quote federative; 3) i proventi dei corsi di formazione dei direttori di tiro e degli istruttori dell'Unione italiana tiro a segno; 4) i corrispettivi relativi alle verifiche tecniche e agli ulteriori servizi addestrativi e di vigilanza; 5) eventuali contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato; 6) donazioni, liberalita', lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attivita' rese, entrate eventuali e diverse, nonche' rendite patrimoniali; 7) il 25 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi; b) per l'Istituzione sportiva, da: 1) le quote di tesseramento e i contributi relativi all'attivita' sportiva; 2) i contributi della societa' Sport e salute S.p.A. nonche' eventuali contributi del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico; 3) i proventi dei corsi di formazione sportiva. 13. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Unione italiana tiro a segno, la tenuta delle scritture e la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilita', ispirato ai principi civilistici, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. 14. Al presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno e' attribuita, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, un'indennita' di carica determinata nel provvedimento di nomina. Ai componenti degli organi dell'ente non e' attribuita l'indennita' di carica e puo' essere attribuito un gettone di presenza nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno. Tutte le cariche degli organi dell'Istituzione sportiva sia centrali che periferiche sono a titolo gratuito. 15. I beni immobili destinati al funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attivita' addestrative e sportive restano nella disponibilita' dell'Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilita' e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni. I soggetti affidatari della gestione delle sezioni utilizzano tali beni esclusivamente per le finalita' previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza che cio' comporti acquisto di diritti dominicali o di disponibilita' incompatibili con le attribuzioni dell'Unione italiana tiro a segno. 16. Gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati. 17. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e), e' finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.»; b) all'articolo 250: 1) al comma 2, le parole: «e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «e' affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilita' al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale»; 2) al comma 3, le parole: «sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilita' e addestramento al tiro»; c) all'articolo 251: 1) al comma 2, dopo le parole: «presso le Forze armate dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e i Corpi armati dello Stato»; 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono tre giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi.»; 3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 25.». 18. All'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare » sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella legislazione vigente»; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «I requisiti di capacita' tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti, fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA e' riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorche' federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno». c) soppressa d) soppressa e) soppressa 19. All'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le parole: « Il Capo della Polizia » sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia». 20. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, le parole: «Ai soli fini della difesa personale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai soli fini della difesa personale». 21. Il Commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno, di cui al decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2026, e' prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale e provvede: a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'adeguamento dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno per la successiva approvazione ai sensi del comma 1; b) entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilita'. 22. Entro trenta giorni dalla data di adozione del regolamento di amministrazione e contabilita', le sezioni di tiro a segno nazionale adeguano, qualora necessario, la propria organizzazione amministrativa e contabile alle disposizioni del presente articolo, dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno e del regolamento di amministrazione e contabilita'. 23. Il presidente nazionale, una volta nominato, provvede alle attivita' relative alla costituzione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026, degli organi collegiali ai sensi del nuovo statuto. 24. Fino al completamento degli adempimenti previsti dai commi 21 e 22, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti. 25. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), sono indette successivamente alla data di approvazione dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 21, lettera a), nonche' al completamento degli adempimenti di cui al comma 24, secondo le modalita' stabilite dallo statuto medesimo e nel rispetto dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. Le procedure elettorali eventualmente indette o espletate prima della data di approvazione dello statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva. Entro trenta giorni dal completamento degli adempimenti di cui al comma 24, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature. 26. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1999: «Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia: a) - n) (Omissis); o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; p) - q) (Omissis).». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, Suppl. Ordinario n. 112. - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79: «Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate). - Omissis. 4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente; b) previsione che i gruppi sportivi, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza; d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 21 aprile 1975, come modificato dalla presente legge: «Art. 31 (Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno). - 1. Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella legislazione vigente, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9. I requisiti di capacita' tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti, fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA e' riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorche' federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno. I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati: a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita'; b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalita', con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori; d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalita' di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonche' degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni. Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge. La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' attribuita all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000) a euro 1.032 (lire 2.000.000). L'Ispettore UITS e' formato a livello centrale dall'Unione italiana tiro a segno ed e' nominato dal soggetto affidatario della gestione della sezione di tiro a segno nazionale tra gli iscritti in apposito elenco tenuto dall'Unione italiana tiro a segno, secondo i criteri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti attuativi. L'Ispettore UITS deve essere in possesso di adeguata formazione tecnico-amministrativa in materia di sicurezza, uso delle armi, tenuta dei registri, tracciabilita' delle attivita' e adempimenti di pubblica sicurezza ed e' soggetto a periodico aggiornamento. Restano ferme le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e le competenze previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza pubblica, armi e munizioni.». - Si riporta il testo degli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010, Suppl. Ordinario n. 131: «Art. 60 (Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno). - 1. Sono organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno: a) l'assemblea nazionale; b) il presidente nazionale; c) il consiglio direttivo; d) il consiglio di presidenza; e) il collegio dei revisori dei conti. 2. L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita' dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle sezioni di tiro a segno nazionale, con diritto di voto, nonche' da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 62, senza diritto di voto. 3. Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, e' nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento e' responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del Comitato olimpico nazionale italiano e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 62. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa. 4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attivita' svolte dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di un'atleta. 5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalita' stabilite nello statuto di cui all'articolo 62, e' convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessita' o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessita' o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo. 6. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo, uno effettivo e uno supplente dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno e uno dal Comitato olimpico nazionale italiano. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa. 7. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresi' se subentrati nel corso del quadriennio.». «Art. 61 (Sezioni del tiro a segno nazionale). - 1. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice, dalla presente sezione, dallo statuto, nonche', anche sulla base di direttive degli organi centrali, attivita' agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare: a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale; b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonche' l'organizzazione di manifestazioni sportive; c) svolgono attivita' promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attivita' ludiche propedeutiche all'uso delle armi. 2. Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attivita' di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonche' sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilita', nonche' compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attivita' svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e' disciplinata dalle norme di diritto privato. 3. In ogni comune puo' essere costituita una sola sezione tiro a segno nazionale. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'Unione italiana tiro a segno, una o piu' delegazioni per sezione tiro a segno nazionale, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali e sportive delegate dalla sezione tiro a segno nazionale di appartenenza. 4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni tiro a segno nazionale alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino dell'ente ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano a essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalita' vigenti alla medesima data. Le sezioni tiro a segno nazionale possono provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati. 5. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i propri compiti con le entrate costituite da: a) quote annuali dei propri iscritti; b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge; c) proventi dell'attivita' sportiva e ludica; d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonche' donazioni, liberalita' e lasciti previa accettazione deliberata con le modalita' stabilite nello statuto della sezione tiro a segno nazionale; e) corrispettivi per l'attivita' didattica, promozione pubblicitaria eventualmente svolta.». «Art. 62 (Statuto dell'Unione italiana tiro a segno). - 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' nella presente sezione. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso e' ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione: a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 60; b) le modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto dell'Unione italiana tiro a segno e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni tiro a segno nazionale; c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al Comitato olimpico nazionale italiano e della preparazione dei tiratori per l'attivita' sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni; d) i compiti in capo all'Unione italiana tiro a segno di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni tiro a segno nazionale, nonche' di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attivita' ludiche propedeutiche presso l'organizzazione periferica; e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonche' dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria e' regolato dall'Unione italiana tiro a segno. L'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima e' regolato dall'Unione italiana tiro a segno, d'intesa con il Ministero della difesa; f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attivita' svolte ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell'Unione italiana tiro a segno in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall'assemblea nazionale; g) le modalita' e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonche' dell'erogazione delle spese, per il funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica; h) le modalita' di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprieta' dell'Unione italiana tiro a segno e dell'organizzazione periferica, nonche' dei beni demaniali in uso; i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalita' di funzionamento delle strutture periferiche, nonche' degli organi di giustizia sportiva; l) le modalita' di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni tiro a segno nazionale, di cui all'articolo 61, comma 2; m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalita' di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari; n) la definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni tiro a segno nazionale; o) le modalita' di adozione di regolamenti interni attuativi.». «Art. 63 (Entrate dell'Unione italiana tiro a segno). - 1. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono costituite da: a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all'Unione italiana tiro a segno presso le sezioni tiro a segno nazionale e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale; b) contributi e finanziamenti erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano per le attivita' sportive e agonistiche; c) donazioni, liberalita' e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo; d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato; e) corrispettivi per eventuali attivita' rese; f) entrate eventuali e diverse; g) rendite patrimoniali.». «Art. 64 (Amministrazione e contabilita'). - 1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'Unione italiana tiro a segno.». - Si riporta il testo degli articoli 20, 250, 251, 545 e 547 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010, Suppl. Ordinario n. 84, come modificato dalla presente legge: «Art. 20 (Enti vigilati). - 1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa: a) l'Agenzia industrie difesa; b) la Difesa servizi spa; c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori; e) l'Unione italiana tiro a segno; f) la Lega navale italiana; g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate; h) la Cassa di previdenza delle Forze armate. 2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535. 3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa e' contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760. 3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e), e' finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.». «Art. 250 (Campi e impianti di tiro a segno). - 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari. 2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilita' al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale. 3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilita' e addestramento al tiro.». «Art. 251 (Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione). - 1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. 2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato e i Corpi armati dello Stato. 2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono tre giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi. 3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 25. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", come modificato dalla presente legge: «Art. 73. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge. Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, numero 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge. La facolta' di portare le armi senza licenza e' attribuita soltanto ai fini della difesa personale.». - Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata legge 21 febbraio 1990, n. 36, come modificato dalla presente legge: «Art. 7. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai soli fini della difesa personale e' consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attivita' svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonche' di concessione gratuita della licenza. 3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresi' le condizioni di applicabilita' della medesima disciplina al personale cessato dal servizio.». |
| | Art. 8 - bis
Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa
1. Al fine di assicurare l'unitarieta' dell'indirizzo strategico, il coordinamento delle attivita' sportive di interesse della Difesa, il potenziamento dello sport militare e l'unicita' della rappresentanza militare nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, dopo l'articolo 30 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' inserito il seguente: «Art. 30-bis (Organizzazione sportiva della Difesa). - 1. Presso lo Stato maggiore della difesa e' istituito il Gruppo sportivo della Difesa, che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni: a) definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attivita' sportive della Difesa nonche' le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle gia' consolidate e favorendone la piu' ampia diffusione; b) assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la societa' Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attivita' sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale; c) coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente; d) definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attivita' sportive della Difesa; e) coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attivita' del Consiglio internazionale dello sport militare; f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalita' nonche' attivita' sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale; g) coordina le attivita' di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalita' di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa nonche' i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa». 2. I centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurano l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza e operano, con riferimento alle attivita' sportive, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che svolge la sua attivita' con personale in servizio. 3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Per il riferimento al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 8. |
| | Art. 8 - ter
Promozione dell'attivita' sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa
1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, di promuovere i valori dello sport, di agevolare l'inclusione sociale e l'aggregazione delle comunita' locali, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da una limitata disponibilita' di impianti sportivi, nonche' di valorizzare le infrastrutture sportive dell'Amministrazione della difesa nel rispetto delle esigenze istituzionali, nel capo VI del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 547 e' aggiunto il seguente: «Art. 547-bis (Attivita' sportiva dilettantistica). - 1. Le Forze armate promuovono i valori della sana attivita' sportiva favorendo lo svolgimento di attivita' comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature e di avvalersi del supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice. 2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Riferimenti normativi
- Per il riferimento al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 8. |
| | Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari
1. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e' rifinanziato in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96: «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport e' istituito un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport per studenti universitari", con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Le borse di studio di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' di erogazione delle borse di studio. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.». |
| | Art. 10 Disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali e' richiesto il concorso del Servizio nazionale della protezione civile
1. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' connesse con le celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento degli eventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonche' individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi. 2. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' connesse alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma per il 4 luglio 2026, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento dell'evento, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento del medesimo evento, nonche' individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del predetto evento. 3. Al fine di garantire la massima efficienza, efficacia e tempestivita' nonche' la gestione unitaria delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri opera in raccordo con i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci interessati garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa' di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, e puo' individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese societa' in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati. Ai fini della funzionale organizzazione e del regolare svolgimento degli eventi di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile opera anche in raccordo con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140. 4. Nello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonche', previa intesa con il Ministero dell'interno, mediante atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 3 del presente articolo, sono fatte salve le attribuzioni dei prefetti interessati con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine, sicurezza pubblica e soccorso pubblico. 5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo di euro 2.500.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 6. Alla legge 31 agosto 2022, n. 140, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti alle iniziative di celebrazione). - 1. Al fine di assicurare una gestione piu' efficace delle attivita' di presidio del territorio e di prevenzione, la tutela del decoro urbano e l'azione amministrativa per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi straordinari dei partecipanti alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il Comune di Assisi e' autorizzato ad assumere, nel limite di 365.000 euro per l'anno 2026, fino ad un massimo di diciassette unita' di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, da inquadrare nella Area degli istruttori, anche mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, in deroga all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.». 7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 365.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999, Suppl. Ordinario n. 57: Art. 2 (Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e' istituito il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui e' attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2028. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' autorizzato nella misura di 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028. 3. 4. Al Comitato nazionale possono altresi' essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalita' di ogni altro tipo.". - Si riporta il testo degli articoli 24, comma 1, e 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, n. 17: «Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Omissis.». «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita'; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28. 3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. 8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non e' prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime ((...)). Il sistema di cui al presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita' dell'azione di monitoraggio ((...)), anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.». - Per il riferimento al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. - Per il testo del comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano i riferimenti normativi all'articolo 4. |
| | Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identita' e per il rilascio della carta d'identita' elettronica
1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identita' in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validita' sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale. 2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identita' elettronica, il documento cartaceo non scaduto puo', altresi', essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonche' nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027. 3. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identita' elettronica, puo' rilasciare un documento d'identita' provvisorio di validita' non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identita' elettronica, il documento provvisorio e' restituito al Comune. 4. Il documento d'identita' provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, e' considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino e' avvertito che il documento di identita' provvisorio puo' non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio. 5. Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identita' elettronica con le modalita' informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, la societa' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalita' strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto. 6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 7. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, Suppl. Ordinario n. 30: «Art. 35 ((L-R) Documenti di identita' e di riconoscimento). - 1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identita', esso puo' sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R) 2. Sono equipollenti alla carta di identita' il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. 3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.». - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 26 luglio 1966: «Art. 1. 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa' derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono attribuite al Tesoro dello Stato. 2. Sino alla trasformazione in societa' per azioni, l'Istituto conserva la personalita' giuridica di ente pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' disciplinato dalla presente legge.». «Art. 2. Omissis 10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti: a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, Suppl. Ordinario n. 146: «Art. 3 (Art. 159 T. U. 1926). - Il sindaco e' tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque anni. Le carte di identita' di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta' inferiore a dodici anni. La carta d'identita' puo' altresi' contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identita' che non e' titolo valido per l'espatrio e' apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio" La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, recante «Disciplina dell'uso della carta d'identita' e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 16 dicembre 1974. - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 26 giugno 1940, Suppl. Ordinario n. 149. |
| | Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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