Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 108
Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2026), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2026, n. 142 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identita'.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato
europeo di calcio «UEFA EURO 2032»

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «privati promotori» sono sostituite dalle seguenti: « proponenti» e, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
1-bis) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facolta' di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonche' le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalita' e di prevenzione della corruzione»;
1-ter) al nono periodo, dopo le parole: «della societa' Sport e salute S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e dell'attivita' di vigilanza collaborativa dell'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
2) al dodicesimo periodo, la parola: «comunale» e' soppressa e le parole: «sub-commissario il sindaco del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati»;
3) al diciassettesimo periodo, le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di»;
4) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unita' di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario puo' avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui puo' essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e onnicomprensivita' del trattamento economico di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la societa' concedente, puo' essere altresi' autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di queste ultime, ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operativita' della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario.» e, al secondo periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo»;
b-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" nonche' di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione e' trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorita' nazionale anticorruzione».
2. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), nella misura di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante «Disposizioni
urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi
eventi sportivi, nonche' ulteriori disposizioni urgenti in
materia di sport», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
giugno 2025, n. 184, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2025, n. 119, come modificato dalla presente
legge:
Art. 9-ter (Disposizioni urgenti per le opere
necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032"
e in materia di impianti sportivi). - 1. Al fine di
assicurare la realizzazione e il completamento delle opere
necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della
fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO
2032", con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un
Commissario straordinario quale soggetto responsabile del
processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle
attivita' e degli interventi relativi alle infrastrutture
sportive, con riferimento anche agli impianti di proprieta'
pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri
di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo
periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2023, n. 136, ed e' individuato tra soggetti esperti nella
gestione di attivita' complesse e nella programmazione e
valutazione di interventi in materia di infrastrutture,
dotati di specifiche professionalita' e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente
pubblico, il Commissario straordinario puo' essere
collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori
ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione. In caso
di collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per
l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al
Commissario straordinario spetta un compenso, da
determinare con il decreto di cui al primo periodo del
presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per
l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal
2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico
dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del
comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono
stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario
straordinario.
2. Sulla base delle iniziative dei soggetti
proponenti e in considerazione anche delle soluzioni
operative definite dal Comitato interistituzionale per la
candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli
Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con
particolare riferimento all'esecuzione di opere relative
alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union
of European Football Associations (UEFA), di stadi
rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura
dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato
europeo di calcio "UEFA EURO 2032", il Commissario
straordinario di cui al comma 1 definisce uno o piu' piani
di intervento nonche' le attivita' agli stessi funzionali,
da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per gli aspetti di competenza. Nel caso in cui i
soggetti proponenti di cui al primo periodo siano
amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle
risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione di quanto
previsto dai piani di cui al primo periodo, le
infrastrutture sono considerate di interesse strategico
nazionale e il Commissario straordinario assicura il
coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la
tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al
Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la
prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini
dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario
straordinario, ove necessario, puo' agire mediante
ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4,
primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine di cui
all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 104 del 2023 e' esteso a trenta giorni.
Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione
regionale, l'ordinanza e' adottata d'intesa con la regione
o la provincia autonoma interessata. In ogni caso, sono
tassativamente escluse dalla facolta' di deroga mediante
ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli
atti, nonche' le disposizioni del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, in materia di tutela della legalita' e di prevenzione
della corruzione. Agli stessi fini il Commissario
straordinario puo', mediante ordinanza motivata,
individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio
competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il
Commissario straordinario puo' agire ai sensi del presente
comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei
poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione,
direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto
nell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il
Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo della societa' Sport e salute S.p.A. e
dell'attivita' di vigilanza collaborativa dell'Autorita'
nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo
intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di
detto stanziamento. La societa' Sport e salute S.p.A. puo'
svolgere altresi' le funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36. Il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi
delle amministrazioni centrali e territoriali competenti,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici
dell'amministrazione nel cui territorio deve realizzarsi
l'intervento, il Commissario straordinario puo' nominare
come sub-commissari il sindaco del comune e il presidente
della regione interessati, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti
in cui realizzare l'intervento, il Commissario
straordinario acquisisce l'intesa del sindaco
territorialmente competente, sentita la regione o la
provincia autonoma interessata. Il Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta
alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla
data di cessazione dell'incarico del Commissario
straordinario medesimo. Alla struttura di supporto e'
assegnato un contingente massimo di personale non
dirigenziale pari a dieci unita', individuate tra
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' necessari per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo e, in particolare, di comprovata esperienza
maturata nel settore della programmazione, della
valutazione e della realizzazione di grandi opere
pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche nonche' del personale appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di
finanza. Tale personale, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo
istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e
conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico
dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi
dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303. In caso di collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale
assegnato alla struttura di supporto e' attribuito un
compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. Il compenso e' definito con il decreto di nomina
del Commissario straordinario di cui al comma 1 ed e'
onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti
accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri
accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Per la
durata della struttura commissariale, nell'ambito del
contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di
un corrispondente numero di unita' di personale dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il
Commissario straordinario puo' avvalersi di un magistrato
amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di
fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del
Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni,
anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al
numero massimo di tre, a cui puo' essere attribuito un
compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al
lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo
incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del
magistrato amministrativo o contabile e' reso
indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero
di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si
applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti
retributivi e omnicomprensivita' del trattamento economico
di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario
straordinario, previo accordo con la societa' concedente,
puo' essere altresi' autorizzato il distacco presso la
struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di
massimo cinque dipendenti di societa' controllate dallo
Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico
di queste ultime, ivi compresi quelli relativi al
trattamento accessorio e ai buoni pasto.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione
pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Le dotazioni di cui
al primo periodo sono destinate anche alle spese di
funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o
al noleggio di beni e servizi necessari all'operativita'
della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario
e al rimborso delle spese di missione del personale, anche
esterno alla struttura commissariale, di cui puo' avvalersi
il Commissario straordinario. Agli oneri di cui al primo
periodo, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700
euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. E' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario di cui al
comma 1, in cui confluiscono le risorse disponibili
previste per ciascuna annualita'.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, di concerto con
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sono
stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche
norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilita' e
l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi
del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare
condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di
ordine e sicurezza pubblica nonche' di sicurezza antincendi
equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa
tecnica.
4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale
e le competenze tecniche maturate nell'ambito
dell'organizzazione del campionato europeo di calcio "UEFA
EURO 2032" nonche' di evitare la dispersione delle
competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei
mesi dal completamento delle opere, redige una relazione
concernente le buone pratiche e le procedure amministrative
adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e
strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale
del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della
predisposizione di linee di indirizzo per la futura
pianificazione e realizzazione di grandi impianti e
infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la
relazione individua inoltre i modelli procedurali e
organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione
e' trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari
competenti per materia e all'Autorita' nazionale
anticorruzione.
- Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2006:
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
 
Art. 2
Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^ edizione dei Giochi
del Mediterraneo di Taranto 2026

1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 6,5 milioni di euro destinati alla realizzazione, nel territorio del comune di Taranto, di interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai sensi delle lettere b) o c) del medesimo articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, da concludersi entro il 31 dicembre 2026.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 9 provvede con propria ordinanza, sentito il sindaco del comune di Taranto, all'individuazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' alla definizione, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal medesimo comma 1, del relativo cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, del cronoprogramma finanziario, delle modalita' di attuazione, delle modalita' di monitoraggio delle opere e delle modalita' di revoca del finanziamento, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale delle opere. L'ordinanza di cui al primo periodo e' trasmessa dal Commissario straordinario al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 del presente articolo e il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo determina la revoca del finanziamento e il corrispondente aumento delle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022 provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse gia' trasferite sulla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante
«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 21 del 27 gennaio 2022, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:
Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di sport). -
Omissis.
5-bis. Al fine di garantire la sostenibilita' dei
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo
ambientale, economico e sociale, in un'ottica di
miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle
dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per
le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Al relativo
onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento
dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su
proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il
Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della
regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' nominato un Commissario straordinario con
i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1,
secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il
Commissario straordinario provvede ad informare
periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del
Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attivita'.
Con il medesimo decreto e' altresi' stabilita la quota
percentuale dei quadri economici degli interventi da
realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del
valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle
spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario
straordinario. Il compenso del Commissario straordinario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attivita'
connesse alla realizzazione dei progetti e degli
interventi, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
strutture delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dell'Unita' Tecnica- Amministrativa di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, nonche' di societa' controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o
da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico
dei quadri economici degli interventi nell'ambito della
percentuale di cui al quarto periodo.
5-ter. Il Commissario straordinario di cui al comma
5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede
alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il
Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo,
della proposta del programma dettagliato delle opere
infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per
l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e
di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del
codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo
complessivo, dell'entita' del finanziamento concedibile,
delle altre fonti di finanziamento disponibili e del
cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il
programma e' approvato, anche per stralci, con uno o piu'
decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport
e i giovani, adottati di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al
secondo periodo sono altresi' stabiliti, per ciascuna
opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in
obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma
finanziario, le modalita' di attuazione, le modalita' di
monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco,
nonche' le modalita' di revoca del finanziamento in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di
mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli
interventi. Le informazioni necessarie per l'attuazione
degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e sistemi collegati. Nell'ambito degli
interventi, si intendono:
a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali
la cui realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura
o che si rendono necessarie per rendere efficienti e
appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel
dossier di candidatura;
b) per opere connesse, le opere necessarie per
connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai
luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonche' alla
rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere
maggiormente efficace la funzionalita' del sistema
complessivo di accessibilita';
c) per opere di contesto, le opere la cui
realizzazione integra il sistema di accessibilita' ai
luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre
localizzazioni che sono interessate direttamente o
indirettamente dall'evento o che offrono opportunita' di
valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del
Mediterraneo di Taranto 2026.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 177, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre
2020:
«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.».
 
Art. 2 - bis
Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali Milano-Cortina 2026

1. Limitatamente ai periodi di effettivo impiego nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», al personale militare di cui all'articolo 696-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, in deroga all'articolo 1792, comma 1, del medesimo codice, le disposizioni dei commi 2 e 3 del citato articolo 1792.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 696-bis e 1792 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice
dell'ordinamento militare.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, Suppl. Ordinario n.
84:
«Art. 696-bis (Denominazione e durata delle ferme.).
- 1. I volontari in ferma prefissata si distinguono in:
a) volontari in ferma prefissata iniziale;
b) volontari in ferma prefissata triennale.
2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1 ha durata
pari a tre anni.
3. La durata delle ferme di cui al comma 2 puo'
essere prolungata, con il consenso degli interessati, per
il tempo strettamente necessario al completamento,
rispettivamente, dell'iter concorsuale di coloro che hanno
presentato domanda per il reclutamento come volontari in
ferma triennale ovvero delle procedure per il transito nei
ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi
dell'articolo 704.».
«Art. 1792 (Retribuzione accessoria dei volontari in
ferma prefissata.). - 1. Per i volontari in ferma
prefissata iniziale e in rafferma, l'impiego oltre le
normali attivita' giornaliere, disciplinato dalla normativa
vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva
la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero
psico-fisico, non da' luogo a recupero ed e' compensato
mediante la corresponsione di un'indennita' forfetaria pari
a euro 100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
L'indennita' e' ridotta nella misura di un trentesimo per
ogni giorno di corresponsione del compenso forfetario di
impiego ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 luglio
2016, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di
corresponsione di emolumenti che compensano impieghi
prolungati.
2. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le
eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono
retribuite, entro i termini e con le modalita' previsti dai
provvedimenti di concertazione emanati ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per
lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del
compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei
volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario
di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono
recuperate secondo le modalita' previste dai provvedimenti
di cui al precedente periodo.
3. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono
essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine
destinate, che costituiscono limiti di spesa, i compensi
forfetari di guardia e di impiego, nei limiti e con le
modalita' stabiliti in sede di concertazione, in misura
pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di
graduato e gradi corrispondenti.
4. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e
supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e
16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono
corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e in
rafferma nelle misure fisse ivi previste.
5. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e
supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e
16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono
corrisposte ai volontari in ferma prefissata triennale
nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari
all'80 per cento dell'indennita' di impiego operativo di
base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio
permanente.
6. Ai volontari in ferma prefissata spetta
l'indennita' di rischio prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n.
146.
7. La fruizione della mensa e degli alloggi
collettivi di servizio e' a titolo gratuito per tutti i
volontari in ferma prefissata.
8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun
premio di congedamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 5, del
decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, recante
«Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari
e concessioni.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58
del 11 marzo 2026:
«Art. 7 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'
della societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026). -
Omissis.
5. In relazione alle esigenze connesse allo
svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di
Milano-Cortina 2026, e' autorizzata la spesa per l'anno
2026 di:
a) euro 3.000.000,00 a favore del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per i
servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la
parte relativa alla partecipazione ai giochi degli Alti
Dignitari;
b) euro 9.000.000,00 a favore del Ministero della
Difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli
eventi sportivi, nonche' alla logistica finalizzata
all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere;
c) euro 32.278.800,00 a favore del Commissario
straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
giugno 2025 n. 96 convertito con modificazioni dalla legge
8 agosto 2025, n. 119;
d) euro 6.221.200,00 a favore della societa' Sport
e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla
Federazione Medico sportiva italiana.
Omissis.
 
Art. 3
Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima
edizione della «America's Cup- Napoli 2027»

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-ter. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027" sono rilasciati a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
6-quater. Per le attivita' di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione, sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027", e' autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
6-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocita', anche ai soggetti che esercitano attivita' d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027". Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».
2. All'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-novies:
1) le parole: «nel 2026», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) dopo le parole: «a condizione che tali attivita'» sono inserite le seguenti: «, in relazione alle quali e' tenuta un'apposita contabilita' separata,»;
b) al comma 4-decies:
1) al secondo periodo, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e dopo le parole: «negli anni 2026 e 2027» sono inserite le seguenti: «dai soggetti gia' fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonche'»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, » sono inserite le seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,» e le parole: «dall'articolo 24-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24-bis e 24-ter».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), numero 1), valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni per la tempestiva realizzazione
degli interventi necessari in vista dello svolgimento della
trentottesima edizione della "Americas Cup - Napoli 2027").
- 1. Al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali
derivanti dall'affidamento delle attivita' necessarie allo
svolgimento della trentottesima edizione della «Americas
Cup - Napoli 2027», alla societa' Sport e salute S.p.A., in
qualita' di soggetto attuatore, sono affidate la
programmazione, la progettazione, la definizione, la
promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attivita'
funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi
oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede
ai sensi del comma 5.
2. Il comitato tecnico di gestione dell'Americas Cup
(Americas Cup Venue Board - ACVB), di cui al «Host Venue
Agreement» (HVA) e' composto da 11 componenti, designati
come segue: 6 componenti nominati dai soggetti
organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il
cui voto prevale in caso di parita', designato da Team New
Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da Americas Cup Event
(AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese
Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno
designato dalla societa' Sport e salute S.p.A., e uno
designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico di
gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo
svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato
non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita',
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento,
nell'ambito della programmazione degli interventi di
bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di
rilevante interesse nazionale del comprensorio
Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo
33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, appositamente convocata, approva le
variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali
prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le
relative scadenze temporali, coordinandosi con la societa'
Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle opere
infrastrutturali del sistema di mobilita', con il
Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter del
decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.
Conseguentemente, il Commissario straordinario di cui
all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, attraverso il soggetto attuatore
Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi
infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di
legge, di pubblica utilita', di estrema urgenza e
indifferibili. All'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono
valutati, con la riduzione dei termini alla meta', ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dalla medesima Commissione competente per la
valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere
sulle risorse di parte corrente disponibili nel bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
6. Allo scopo di favorire gli interventi necessari
per la trentottesima edizione dell'Americas Cup, negli
esercizi finanziari dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli
puo' applicare al bilancio di previsione le quote
accantonate, vincolate e destinate del risultato di
amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo
1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
per un importo non superiore a 30 milioni di euro per
ciascuna delle predette annualita'. Alla compensazione dei
relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6-bis. La durata della concessione assentita
all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva
Bagnoli, in quanto di diretta derivazione dai circoli
ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti
industriali che hanno definitivamente cessato la produzione
nel sito, e' prorogata fino al completamento delle
operazioni di risanamento ambientale, di cui all'articolo
33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e di riacquisizione delle
condizioni legali di balneabilita' delle acque
prospicienti. Per la stessa durata e' altresi' autorizzata
la prosecuzione dell'utilizzo da parte dell'associazione
polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli delle
aree, gia' di titolarita' della societa' Bagnoli Futura
S.p.A. e trasferite alla societa' Invitalia S.p.A. ai sensi
dell'articolo 33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133
del 2014, non oggetto della concessione di cui al primo
periodo del presente comma e attualmente impiegate per lo
svolgimento delle sue attivita'. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 33, comma 12, ottavo periodo, del
citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'utilizzo delle aree
di cui al secondo periodo del presente comma e'
disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra
l'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva
Bagnoli e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa.
6-ter. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle
frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi
competitivi connessi alla trentottesima edizione della
"America's Cup-Napoli 2027" sono rilasciati a titolo
gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle
autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze,
ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e
dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Le richieste e il
rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente
comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
6-quater. Per le attivita' di vigilanza e controllo
dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere,
sia in via preventiva che nel corso della manifestazione,
sulle aree interessate dagli eventi connessi alla
trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027",
e' autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e
di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature
necessari allo svolgimento delle attivita' di cui al primo
periodo e' autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno
2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
6-quinquies. La disposizione di cui all'articolo
38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in
assenza di reciprocita', anche ai soggetti che esercitano
attivita' d'impresa, arte o professione, privi di stabile
organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in
Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto
assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e
servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per
la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di
servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione
della "America's Cup-Napoli 2027". Ai rimborsi presentati
ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 4-novies e
4-decies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026,
n. 88, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed
economica.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 marzo
2026, n. 72, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Misure fiscali in favore delle imprese e in
materia di competitivita' nel settore marittimo). -
Omissis.
4-novies. In ragione dello straordinario rilievo
della trentottesima edizione della "Americas Cup - Napoli
2027" sin dal suo avvio, che avra' luogo a Cagliari dal 21
al 24 maggio 2026 in occasione della prima "Regata
Preliminare Louis Vuitton 38ª Americas Cup", le persone
giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite
dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono
esentate dall'imposta sul reddito delle societa' e
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive per le
attivita' svolte in conformita' agli scopi istituzionali
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31
dicembre 2027, a condizione che tali attivita', in
relazione alle quali e' tenuta un'apposita contabilita'
separata, siano direttamente ed esclusivamente correlate
alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, alle medesime condizioni,
anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia in
occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle
squadre partecipanti.
4-decies. I redditi di lavoro dipendente, i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di
lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai
soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le
prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre
partecipanti in relazione allo svolgimento della
trentottesima edizione della "Americas Cup - Napoli 2027" e
direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento
non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono
soggetti a ritenute di acconto o di imposta, ne' ad imposte
sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i
redditi di lavoro autonomo di cui al primo periodo,
percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti gia'
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonche'
dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in
Italia per svolgere la loro attivita' e divengono
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato,
concorrono, per le medesime annualita', alla formazione del
reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro
ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono
cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 16 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dagli articoli 24-bis e 24-ter del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre
2014, Suppl. Ordinario n. 99:
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
 
Art. 4
Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della
«America's Cup - Napoli 2027»

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attivita' conclusive dell'evento «America's Cup - Napoli 2027», fino alla conclusione delle relative attivita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 da parte del soggetto organizzatore e delle squadre partecipanti all'evento.
2. Le esigenze connesse all'evento costituiscono ragione oggettiva, ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che giustifica l'apposizione del termine, la sua durata, le proroghe e i rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, anche in deroga ai limiti di durata complessiva di cui al medesimo articolo 19, al regime delle proroghe e dei rinnovi di cui all'articolo 21 e ai limiti quantitativi di cui agli articoli 23 e 31 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015. Il medesimo regime si applica alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'evento.
3. La durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non puo' eccedere ventiquattro mesi e, in ogni caso, il termine di cui al comma 1. Il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non puo' essere superiore a sei. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma si applicano le conseguenze previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
4. Per i lavoratori sportivi ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, impiegati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, resta ferma la disciplina del medesimo decreto, ivi compreso il regime del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 26, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, ove piu' favorevole. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano al restante personale.
5. La cessazione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 2 per scadenza del termine connesso all'evento non costituisce licenziamento e non e' soggetta alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ne' a quelle in materia di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
6. Ai soli fini del computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non si computano i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo per le esigenze dell'evento, per la parte eccedente le esclusioni gia' previste dall'articolo 4 della medesima legge. Restano fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le quote di riserva eventualmente gia' maturate.
7. Ai soggetti di cui al comma 1, in relazione ai lavoratori assunti per le esigenze relative all'evento, e' riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, in materia di aiuti de minimis. Con il decreto di cui al comma 9 sono individuate la misura e le modalita' di applicazione dell'esonero, fatti salvi gli obblighi di recupero delle somme illegittimamente corrisposte, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'ultimo periodo del presente comma. L'esonero non e' cumulabile, per i medesimi rapporti, con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il regime contributivo dei lavoratori sportivi, e decade in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o di accertata insussistenza dei presupposti. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero e' riconosciuto nel limite di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026 e di 1.800.000 euro per l'anno 2027.
8. Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, applicabili ai lavoratori distaccati.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari, nonche' le modalita' di fruizione dell'esonero contributivo e di monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 7.
10. Agli oneri derivanti dal comma 7, rispettivamente pari a 600.000 euro per l'anno 2026 e a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 300.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, nonche', quanto a 600.000 euro per l'anno 2026, a 1.600.000 euro per l'anno 2027 e a 300.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al primo periodo e' incrementato di 600.000 euro per l'anno 2028 mediante utilizzo delle corrispondenti maggiori entrate di cui al suddetto comma 7.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1, 21,
23, 28 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24
giugno 2015, Suppl. Ordinario n. 34:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima).
- 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di
cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera
a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e
comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura
tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle
parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
Omissis.».
«Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto
puo' essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di
violazione di quanto disposto dal primo periodo, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del
presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati
anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19,
comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a
ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro
volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta
proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per
le societa' gia' costituite.».
«Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo
determinato). - 1. Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore al 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche'
da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i
periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione
della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto
dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia'
costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di
specifiche opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati per la realizzazione e il
monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra
universita' private, incluse le filiazioni di universita'
straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati
di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di
insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, tra istituti della cultura di
appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati
derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici,
vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione
musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze
temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e
manifestazioni di interesse culturale. I contratti di
lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via
esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca
scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla
legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a
quella del progetto al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di
cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato,
per ciascun lavoratore si applica una sanzione
amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale non e'
superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di
durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a
uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
tempo determinato.».
«Art. 28 (Decadenza e tutele). - 1. L'impugnazione
del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le
modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni
dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresi'
applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo
determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice
condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a
favore del lavoratore stabilendo un'indennita'
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo
8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilita'
per il giudice di stabilire l'indennita' in misura
superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un
maggior danno. La predetta indennita' ristora per intero il
pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze
retributive e contributive relative al periodo compreso tra
la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il
giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di
lavoro.».
«Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i
lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in
apprendistato, non puo' eccedere il 20 per cento del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del
predetto contratto, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del
contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato. E' in ogni caso esente da limiti
quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di
lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da
almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non
agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e
99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Possono essere somministrati a tempo indeterminato
esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a
tempo indeterminato.
2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite
disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere
complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°
gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti,
con arrotondamento del decimale all'unita' superiore
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di
inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipulazione del
contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso
esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato di lavoratori ai sensi dell'articolo 23, comma
2, del presente decreto, nonche' di lavoratori di cui
all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, di soggetti assunti dal somministratore con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti disoccupati
che godono da almeno sei mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e
di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi
dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
3. I lavoratori somministrati sono informati
dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo,
anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei
locali dell'utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della
somministrazione a tempo indeterminato non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.".
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 26, comma 2,
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.
86, recante riordino e riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo.», pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 67 il 18 marzo 2021:
«Art. 25 (Lavoratore sportivo). - 1. E' lavoratore
sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore
tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e
il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di
genere e indipendentemente dal settore professionistico o
dilettantistico, esercita l'attivita' sportiva verso un
corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento
sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche, nonche' a favore delle
Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive
associate, degli Enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del
CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto
tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai
sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a
favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni
rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della
singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo
svolgimento di attivita' sportiva, con esclusione delle
mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono
lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni
nell'ambito di una professione la cui abilitazione
professionale e' rilasciata al di fuori dell'ordinamento
sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in
appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini
professionali.
1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e' posta a
tutela della dignita' dei lavoratori nel rispetto del
principio di specificita' dello sport.
1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle
indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento
di attivita' sportiva, sono approvate con decreto
dell'Autorita' di Governo delegata in materia di sport,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni
svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici
delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline
Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per
lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono
comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI
e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il
31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono
confermate le mansioni dell'anno precedente.
2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro
sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro
subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche
nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai
sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di
procedura civile.
3. Ai fini della certificazione dei contratti di
lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate,
anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente
piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie
di lavoratori sportivi interessate possono individuare
indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In
mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in
materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e
Societa' sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le
associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva,
anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e
salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro
occasionale, secondo la normativa vigente.
4.
5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal
presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si
applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui
rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di
carattere previdenziale e tributario.
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in
qualita' di volontari la propria attivita' nell'ambito
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai
rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della
societa' Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di
lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali
casi a essi si applica il regime previsto per le
prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29,
comma 2. Qualora l'attivita' dei soggetti di cui al
presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai
sensi del presente decreto e preveda il versamento di un
corrispettivo superiore all'importo complessivo di euro
5.000 annui, la stessa puo' essere svolta solo previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la
rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, sulla base di parametri definiti con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il
Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il
termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio
dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza,
l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In
tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e
all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente
comma, che prestano la loro attivita' in qualita' di
volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre
ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri
soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive,
ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni
del presente comma non si applicano al personale in
servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi
sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la
propria attivita' sportiva istituzionale, e ad atleti,
tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi,
appartenenti alle Forze Armate e ai corpi ((, armati e no,
dello Stato,))
ai quali, indipendentemente
dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale
od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle
Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive
associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394 e ((agli articoli 24 e 57)) del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonche'
all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che,
indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti
della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a
garantire il regolare svolgimento delle competizioni
sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia
riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano
nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione
e' sufficiente la comunicazione o designazione della
Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva
associata o dell'Ente di promozione sportiva competente,
anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai
medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi
forfettari per le spese sostenute per attivita' svolte
anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti
dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni
sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali,
dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di
promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e
dalla societa' Sport e salute S.p.a. Alle prestazioni dei
direttori di gara che operano nell'area del professionismo
non si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 36, comma 6.
6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma
6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione
Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o
l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici,
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai
rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la
societa' Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di
prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale
non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo
giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro
dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione
Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o
l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche
paralimpici, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute
S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se
cosi' previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla
comunicazione all'interno del Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati
e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la
medesima comunicazione e' resa disponibile, per gli ambiti
di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del
lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La
predetta comunicazione e' messa a disposizione del sistema
pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del codice
per l'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti
indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del
lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, puo' avvenire alla fine di ciascun
anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta
giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto
di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono
essere erogati anche anticipatamente.
6-quater. In sede di prima applicazione,
relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le
comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo
riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre
2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna
sanzione, entro il 31 marzo 2024.
7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti
disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori
sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali,
e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonche'
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In
attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n.
679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione dei dati
personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo
collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale,
dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di
Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di
lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo
collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati
personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto.».
«Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro
subordinato sportivo). - (Omissis)
2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo puo'
contenere l'apposizione di un termine finale non superiore
a otto anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa
la successione di contratti a tempo determinato fra gli
stessi soggetti. E' altresi' ammessa la cessione del
contratto, prima della scadenza, da una societa' o
associazione sportiva ad un'altra, purche' vi consenta
l'altra parte e siano osservate le modalita' fissate dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive
Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche
paralimpici. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
- Si riporta il testo dei commi da 224 a 238,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2021, n. 310, Suppl. Ordinario n. 49:
«224. Al fine di garantire la salvaguardia del
tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in
possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che
intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno
stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto
autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione
definitiva della relativa attivita' e con licenziamento di
un numero di lavoratori non inferiore a 50, e' tenuto a
dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di
procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali
aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonche'
alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di
categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al
Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La
comunicazione puo' essere effettuata tramite l'associazione
dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o
conferisce mandato.
225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si
applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente,
abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato,
inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno
250 dipendenti.
226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei
commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano nelle
condizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a) e
b), e 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
227. La comunicazione di cui al comma 224 e'
effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della
procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie,
tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i
profili professionali del personale occupato e il termine
entro cui e' prevista la chiusura. I licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo e i
licenziamenti collettivi intimati in mancanza della
comunicazione o prima dello scadere del termine di
centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale
e' sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli.
228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 224, il datore di lavoro elabora un piano per
limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti
dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali
di cui al comma 224 e contestualmente alle regioni
interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL.
Il piano non puo' avere una durata superiore a dodici mesi
e indica:
a) le azioni programmate per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non
traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad
ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro
datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;
b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o
all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione
professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
c) le prospettive di cessione dell'azienda o di
rami d'azienda con finalita' di continuazione
dell'attivita', anche mediante cessione dell'azienda, o di
suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi
costituite;
d) gli eventuali progetti di riconversione del sito
produttivo, anche per finalita' socio-culturali a favore
del territorio interessato;
e) i tempi e le modalita' di attuazione delle
azioni previste.
229. I lavoratori interessati dal piano di cui al
comma 228, sottoscritto ai sensi del comma 231, possono
beneficiare del trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal
presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1
milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per
l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6
milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per
l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9
milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per
l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa
di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b),
possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle
rispettive misure di politica attiva del lavoro.
231. Entro centoventi giorni dalla sua presentazione,
il piano di cui al comma 228 e' discusso con le
rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza
dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello
sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo
sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a
seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di
realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le
modalita' programmate. In caso di accordo sindacale di cui
al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al
termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo
di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova
applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
232. I lavoratori interessati dal piano di cui al
comma 228 accedono al programma Garanzia di occupabilita'
dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i
nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati
all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni
interessate.
233. Prima della conclusione dell'esame del piano e
della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non
puo' avviare la procedura di licenziamento collettivo di
cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ne' intimare
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai
soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del
piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle
modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni
intraprese.
235. In mancanza di presentazione del piano o qualora
il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, il
datore di lavoro e' tenuto a pagare il contributo di cui
all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n.
92, in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura
di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui
all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel
piano presentato, degli elementi di cui al comma 228 e'
effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte
delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro e'
tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma
35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 500
per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di
lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224
lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei
tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei
risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro da'
comunque evidenza della mancata presentazione del piano
ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di
cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non
finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016,
n. 254.
236.
237.
237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni
di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81.
238. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 35,1
milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per
l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6
milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per
l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9
milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per
l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, recante «Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27
luglio 1991, Suppl. Ordinario n. 43:
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di
mobilita'). - 1. L'impresa che sia stata ammessa al
trattamento straordinario di integrazione salariale,
qualora nel corso di attuazione del programma di cui
all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire
il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter
ricorrere a misure alternative, ha facolta' di avviare la
procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente
articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata tra il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la
procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri
dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro
invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel
caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia
relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana
ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla
legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello
Stato estero qualora la procedura di licenziamento
collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave
marittima battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale delle eventuali misure programmate
per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia dalla
ricevuta del versamento dell'INPS a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e
della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono
essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta della
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere
esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima
da' all'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominati del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recpuero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5 comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
corso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali e saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni la competenza a promuovere l'accordo
di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore
dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis.Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.».
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del
personale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4,
commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5,
si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici
dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di
una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Fermi i requisiti numerici e temporali
prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di
liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e
dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i
licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi
2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di
lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma
6, del codice della crisi e dell'insolvenza.
I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista
di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto
all'indennita' di cui all'articolo 7. Ai lavoratori
licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25,
comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma
3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, nonche' di violazione
delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del
codice della crisi e dell'insolvenza o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108 e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai
licenziamenti intimati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni della legge
26 maggio 1978 n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis
nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795
convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
68 del 23 marzo 1999, Suppl. Ordinario n. 57:
«Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).
- 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50
dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35
dipendenti.
2.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro,
operano nel campo della solidarieta' sociale,
dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva
si computa esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile,
il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attivita'
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.».
«Art. 4 (Criteri di computo della quota di riserva).
- 1. Agli effetti della determinazione del numero di
soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra
i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono
computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente
legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata fino a sei mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione
presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita'
da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i
soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che
aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le
ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme contenute
nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio
1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge
11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo
0,50 sono considerate unita'.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a
domicilio o con modalita' di telelavoro, ai quali
l'imprenditore affida una quantita' di lavoro, anche
mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita' adottata dall'Assemblea generale il 13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3
marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione
continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
conformita' alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella
stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai
lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio
o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della
copertura della quota di riserva.
3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima della
costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti
tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella
quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui
abbiano una riduzione della capacita' lavorativa pari o
superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla
prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, o con disabilita' intellettiva e
psichica, con riduzione della capacita' lavorativa
superiore al 45 per cento, accertata dagli organi
competenti.
4. I lavoratori che divengono inabili allo
svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di
infortunio o malattia non possono essere computati nella
quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una
riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 60 per
cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
in sede giurisdizionale, delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu'
favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia
possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra
azienda, in attivita' compatibili con le residue capacita'
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si
applicano anche al personale militare e della protezione
civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione
professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a
proprio carico, lo svolgimento delle relative attivita'
presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure
affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e
rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, che abbiano le adeguate
competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli
istituti di formazione che di tali associazioni siano
emanazione, purche' in possesso dei requisiti previsti
dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche' ai soggetti
di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai fini del finanziamento delle attivita' di
riqualificazione professionale e della corrispondente
assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro,
l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per
l'assegno di incollocabilita' previsto dall'articolo 180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui
alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e'
attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di seguito denominata "Conferenza unificata".».
- Il Regolamento (UE) 2023/2831 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 e' pubblicato nella
G.U. dell'UE del 15 dicembre 2023 (Serie L).
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30 aprile 2008, Suppl. Ordinario n. 108.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante «Attuazione
della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione
della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»).»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016,
n. 169:
«Art. 4 (Condizioni di lavoro e di occupazione). - 1.
Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1,
commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano,
durante il periodo del distacco, se piu' favorevoli, le
medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in
Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di
cui all'articolo 2, lettera e), per i lavoratori che
effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel
luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di
riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per
lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai
regimi pensionistici di categoria;
d) condizioni di somministrazione di lavoratori,
con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da
parte di agenzie di somministrazione;
e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni
di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini
e giovani;
g) parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche'
altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) condizioni di alloggio adeguate per i
lavoratori, nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal
datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla
loro abituale sede di lavoro;
i) indennita' o rimborsi a copertura delle spese di
viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per
esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di
viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori
distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli
stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro,
sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso
un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in
Italia o all'estero.
1-bis Sono considerate parte della retribuzione le
indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco che
non sono versate a titolo di rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa
del distacco. Dette indennita' sono rimborsate dal datore
di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto
dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese
di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale
disciplina non stabilisce se taluni elementi delle
indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco sono
versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte
della retribuzione l'intera indennita' e' considerata
versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.
2. Le disposizioni normative e di contratto
collettivo in materia di durata minima dei congedi annuali
retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni per
lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori
di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un
bene, previsti in un contratto di fornitura di beni,
indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed
eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati
dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in
relazione ai quali e' stato disposto il distacco, non e'
superiore a otto giorni, escluse le attivita' del settore
edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto
legislativo.
3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo n. 81 del 2015.
4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1,
comma 1, trova applicazione il regime di responsabilita'
solidale di cui agli articoli 1676 del Codice civile e 29,
comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il
caso di somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del
decreto legislativo n. 81 del 2015.».
- Si riporta il testo del comma 369, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili.», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, Suppl. Ordinario n.
62:
«369. Al fine di sostenere il potenziamento del
movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
apposito fondo denominato « Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano », con una
dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7
milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti
collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare
l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle
persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b)
sostenere la realizzazione di eventi calcistici di
rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di
altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d)
sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva
quale insopprimibile forma di svolgimento della
personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza
nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al
presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati.».
 
Art. 4 - bis

Misure per la sicurezza nelle piscine

1. Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.
2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 e' disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti.
3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilita' previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.
4. Per le spese sostenute per l'adeguamento dei sistemi di cui al comma 1 delle piscine pubbliche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l'anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in
relazione alla Commissione indipendente per la verifica
dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive
professionistiche

1. All'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 4, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
«i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di sport nonche' alla federazione sportiva interessata»;
0b) al comma 6, dopo l'undicesimo periodo e' inserito il seguente: « I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione»;
0c) al comma 8:
1) il quindicesimo periodo e' sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione, le due unita' di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro»;
2) al sedicesimo periodo, le parole: «di tale incarico» sono sostituite dalle seguenti: «degli incarichi di cui al quindicesimo periodo»;
3) dopo il sedicesimo periodo e' inserito il seguente: «La Commissione puo' altresi' avvalersi, previo accordo con le societa' concedenti, di dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto»;
a) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
« 8-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione e' autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni caso, per il personale non gia' appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento puo' avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede ai relativi adempimenti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.»;
b) al comma 11, lettera a), le parole: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali;» sono sostituite dalle seguenti: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della determinazione annuale, tale quota e' direttamente corrisposta alla Commissione dalla societa' Sport e salute S.p.A.;»;
c) al comma 12 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».
1-bis. La disposizione di cui alla lettera 0b) si applica a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis, commi 4, 6,
8, 11 e 12, del citato decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13-bis (Commissione indipendente per la
verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle
societa' sportive professionistiche). - Omissis.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la
Commissione:
a) ferme restando le competenze della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) sulle
societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla
negoziazione su mercati regolamentati, verifica la
correttezza e la congruita' dei documenti societari, sulla
base della normativa civilistica, societaria e contabile
nonche' delle prescrizioni contenute nei regolamenti
federali di riferimento, e indica le misure correttive e
riparatrici; nei casi piu' urgenti, indica alle relative
Federazioni di competenza per le rispettive valutazioni le
rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli
eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di
specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria
che non siano conformi alle regole stabilite da norme e
regolamenti, anche sportivi;
b) verifica la documentazione prevista dalla
normativa federale ai fini del rilascio della licenza
nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla
base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali
emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento
in conformita' ai principi degli organismi sportivi
internazionali competenti nelle specifiche discipline,
emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza
contabile della documentazione entro la data concordata con
congruo anticipo con ciascuna delle Federazioni sportive
nazionali di riferimento e, in ogni caso, con congruo
anticipo rispetto all'inizio della rispettiva stagione
sportiva;
c) richiede in qualsiasi momento il deposito di
dati e documenti contabili e societari, nonche' di ogni
altro atto o documento comunque necessario per le proprie
valutazioni;
d) effettua, attraverso propri incaricati,
verifiche e ispezioni presso le sedi delle societa';
e) richiede alle societa' sportive
professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di
riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione,
anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che
giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente
le societa', compreso il soggetto cui sia riconducibile il
controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui
eventualmente facciano parte;
f) convoca i responsabili delle Federazioni
sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di
riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di
controllo delle societa', il revisore legale dei conti, la
societa' di revisione e i dirigenti delle societa', allo
scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le
proprie valutazioni;
g) fornisce pareri su questioni di propria
competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni,
enti interessati, leghe professionistiche o societa'
sportive professionistiche, e propone alle Autorita'
competenti, diverse da quella di cui alla lettera i),
nonche' alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe,
l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le
rispettive competenze e secondo le regole e i principi
stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;
h) segnala agli organi competenti le violazioni
riscontrate e trasmette la relativa documentazione;
i) attiva forme di collaborazione con la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB),
con gli organismi competenti a emanare i principi contabili
e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti
incaricati del controllo legale dei conti.
i-bis) segnala, con propria deliberazione, le
accertate situazioni distorsive dei principi di regolare
svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione
alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o
all'Autorita' politica delegata in materia di sport nonche'
alla federazione sportiva interessata.
5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di
ciascun anno, una relazione al Parlamento, per la
successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari
competenti, e al Presidente del Consiglio dei ministri o
all'Autorita' politica delegata in materia di sport sui
risultati dell'attivita' svolta nell'anno precedente e
sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle
societa' sportive professionistiche.
6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare,
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e
finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed e' organo collegiale, composto da un
presidente e sei componenti, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte,
come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore
dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale
di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente
appartenente alle relative istituzioni. Il presidente e i
restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati
contabili, professori universitari nelle materie
economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero
foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente
competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al
patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori
commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori
contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel
settore della revisione contabile societaria, e due tra
essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque
nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta,
dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa
con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il
predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta,
l'Autorita' politica delegata in materia di sport invita il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere
entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il
quale l'Autorita' politica delegata in materia di sport
provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro
componenti e' effettuata previo parere favorevole delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a
maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime
Commissioni possono procedere all'audizione delle persone
designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il
parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del
mandato, per il presidente e per i componenti diversi da
quelli di diritto, e' di sette anni, a decorrere
dall'insediamento, senza possibilita' di conferma. Gli
incarichi di presidente e di componente della Commissione
sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso
gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive
nazionali con settori professionistici, presso gli organi
di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e
presso le societa' professionistiche. L'incompatibilita'
perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il
presidente e i componenti della Commissione non possono
essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici
elettivi. Per tutta la durata dell'incarico, il presidente
e i componenti diversi da quelli di diritto non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore
dello sport professionistico, ne' ricoprire incarichi negli
organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a
vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i
componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a
domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati
fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
e, in caso di parita' di voto, prevale quello del
presidente. Il presidente, i componenti e il personale
della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto
d'ufficio. I magistrati ordinari, amministrativi,
tributari, militari e contabili non possono far parte degli
organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a
cui sono affiliate le societa' sportive professionistiche
soggette ai controlli della Commissione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono determinate le indennita'
spettanti al presidente e ai componenti. Al funzionamento
dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende
il segretario generale, che ne risponde al presidente. Il
segretario generale e' organo della Commissione ed e'
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, su
proposta del presidente della Commissione, per una durata
quadriennale, rinnovabile. Con il medesimo decreto di cui
al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della
Commissione, puo' essere nominato, tra gli organi, un
Vicesegretario Generale con incarico di durata
quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il
Vicesegretario Generale, se dipendenti pubblici, sono
collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori
ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni
caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di
dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilita'
dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti
estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilita'
nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli
oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la
Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai
commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
7. La Commissione delibera, con proprio regolamento,
le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento,
nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente articolo. La
Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per
il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui
al comma 11 ed e' indipendente nell'utilizzare la propria
dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in
base al bilancio di previsione, approvato dalla Commissione
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il
bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del
bilancio di previsione e del rendiconto della gestione
finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al
presente comma, che disciplina anche le modalita' per le
eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti
dalla dotazione organica non puo' eccedere le trenta
unita', di cui due con qualifica dirigenziale non generale,
quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori
ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e
otto assistenti. L'assunzione del personale non
dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2026 per
pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione
si applica il trattamento economico e giuridico previsto
per il personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri. In sede di prima applicazione, nelle more
dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino
all'immissione in ruolo del personale vincitore delle
predette procedure, la Commissione si avvale di un
contingente di funzionari non superiore a quindici unita',
scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali,
collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o
altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi
ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui
al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale collocato
fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro
analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi
ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento
economico fondamentale dell'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della medesima; a esso si
applica altresi' il trattamento accessorio del personale di
ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La
Commissione non puo' avvalersi del personale appartenente
ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in
servizio presso la Commissione e' fatto divieto di assumere
altro impiego o incarico o esercitare attivita'
professionali, commerciali e industriali. La Commissione
puo' inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di
organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di
cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se operanti a
titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unita',
nel limite di spesa complessivo di euro 200.000. In sede di
prima applicazione e al fine di rendere immediatamente
operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo
di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della
medesima Commissione di ulteriori sei mesi, la stessa puo'
avvalersi, fino a un numero di 10 unita' per ciascuna
Federazione, previa stipula di apposita convenzione e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, di personale dirigenziale e non
dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento,
compreso il personale che svolge funzioni ispettive, che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera
nella Commissione di Vigilanza sulle societa' di calcio
(Co.Vi.So.C.) e nella Commissione Tecnica di Controllo
della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico
di detto personale rimane a carico delle due Federazioni.
In sede di prima applicazione, le due unita' di personale
di livello dirigenziale non generale di cui al secondo
periodo del presente comma possono essere nominate dalla
Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga
ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle
federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente
articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo
periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione
del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro
analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e
senza oneri a carico del datore di lavoro. La durata degli
incarichi di cui al quindicesimo periodo, comunque, non
puo' eccedere il termine di cinque anni. La Commissione
puo' altresi' avvalersi, previo accordo con le societa'
concedenti, di dipendenti di societa' controllate dallo
Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata
annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime,
compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai
rimborsi di spese e ai buoni pasto.
8-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione e'
autorizzata, nei limiti delle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei
propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o
distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, avvalendosi delle modalita' di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025,
n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio
2025, n. 69, e in deroga ai requisiti soggettivi ivi
previsti. In ogni caso, per il personale non gia'
appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione,
l'inquadramento puo' avvenire solo all'esito di specifici
concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze
professionali pregresse. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e si provvede ai relativi adempimenti
mediante le risorse disponibili a legislazione vigente. La
convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina
altresi' le modalita' di utilizzo condiviso da parte della
Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme
digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e
Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le
Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e
regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del
presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle
societa' sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la
documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze
nazionali per la partecipazione alle competizioni.
9. Sino alla data di insediamento dell'organo
collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti
posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli
organismi di controllo istituiti dalle federazioni e
preposti a garantire la regolarita' delle iscrizioni ai
rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima
data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze
diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che
siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati.
10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione e'
autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle
risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto
dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi
effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le
medesime finalita' e' autorizzata la spesa di euro 311.491
per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri,
a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo
per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies, del presente
decreto. Alla compensazione dei relativi effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma
511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. A decorrere dall'anno 2026, la Commissione
provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento, mediante:
a) il contributo annuale della quota di euro
1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di
riferimento, ripartita in proporzione alla quota
percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1,
comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinati
alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della
determinazione annuale, tale quota e' direttamente
corrisposta alla Commissione dalla societa' Sport e salute
S.p.A.;
b) il contributo annuale, nella misura massima
complessiva di euro 1.600.000, delle societa' sportive
professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una
soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di
ciascuna delle societa', da calcolare sull'ultimo bilancio
approvato da ciascuna delle predette societa'
professionistiche.
12. Le misure e le modalita' di contribuzione annuale
previste al comma 11 sono determinate con atto della
Commissione, sottoposto all'approvazione del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni
dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi
cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi
formulati nel termine, l'atto si intende approvato.
Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo. La
Commissione puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
13. Alle minori entrate derivanti dal comma 11,
lettera b), valutate in 590.000 euro per l'anno 2026 e
330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.».
 
Art. 6

Disposizioni urgenti di modifica al decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e per lo sviluppo dei centri federali territoriali» e «della Federazione italiana giuoco calcio» sono soppresse;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle societa' associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualita' dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della
titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle
risorse.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1°
gennaio 2008, come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Mutualita' generale). - 1. L'organizzatore
delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A
destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche
e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per
la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3,
comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori
giovanili delle societa', per la formazione e per
l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre
nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il
sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e
delle attivita' giovanili.
2. La quota di cui al comma 1 e' destinata alla
Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri
e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al
comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei
destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6
per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per
cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla
Lega nazionale dilettanti; nella misura dello 0,5 per cento
al soggetto che organizza il campionato professionistico di
serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al
soggetto che organizza il campionato professionistico di
serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei
settori giovanili femminili e maschili delle societa'
associate, per favorire gli investimenti nelle
infrastrutture e nella qualita' dei formatori dei giovani
atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali.
3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato,
al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di
ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
sportivo precedente.
3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli
impianti calcistici, in regime di proprieta' o di
concessione amministrativa, in favore delle societa'
appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla
Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della
mutualita' e' riconosciuto un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nella misura del 12 per cento
dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli
impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro,
realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1
entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro
attribuzione. Il contributo e' riconosciuto nel rispetto
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis". Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuate le modalita' di attuazione
dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di
spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.».
 
Art. 7

Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva

1. L'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' sostituito dal seguente:
«270. Al fine di sostenere la genitorialita' e le attivita' sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, il "Fondo Dote per la famiglia", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271.».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 225 e 226 sono abrogati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 270 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
2024, Suppl. Ordinario n. 43, come modificato dalla
presente legge:
«270. Al fine di sostenere la genitorialita' e le
attivita' sportive e ricreative effettuate in periodi extra
scolastici, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo
sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione
di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di
euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per
la concessione alle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche, istituito
dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro
unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo
45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le
prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei
minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271».
- Si riporta il testo dei commi 225 e 226,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio
2026-2028.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31
dicembre 2025, Suppl. Ordinario n. 42:
«225. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere
la pratica sportiva tra i giovani, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 2
milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire
alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di eta'
inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive
dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate o
agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI).
226. Con decreto dell'Autorita' politica delegata per
lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri
per dare attuazione alle misure di cui al comma 225 tenendo
conto dell'indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere
inferiore a 20.000 euro.».
 
Art. 8

Disposizioni urgenti per il riordino
dell'Unione Italiana Tiro a Segno

1. Al fine di riordinare l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno e di assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive, ferma restando l'unitarieta' soggettiva dell'ente e la natura giuridica di ente pubblico di natura associativa, il presente articolo disciplina gli elementi essenziali dell'organizzazione, delle competenze, della gestione e dei controlli dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, previa intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, limitatamente alla parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'istituzione sportiva, disciplina il funzionamento interno e i profili procedurali dell'ente in conformita' alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) separazione delle funzioni, delle responsabilita', della gestione, della contabilita' tra l'attivita' istituzionale, relativa all'istruzione, all'addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, e l'attivita' sportiva, relativa all'organizzazione, alla promozione e alla preparazione degli atleti;
b) previsione dell'Istituzione sportiva, quale organismo strumentale dell'Unione italiana tiro a segno per l'esercizio delle attivita' sportive, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale, la cui gestione e' conforme ai principi contabili generali adottati dall'Unione italiana tiro a segno di efficacia, efficienza ed economicita', della quale utilizza il medesimo sistema contabile, nel rispetto dell'equilibrio economico e dell'obbligo del pareggio finanziario, tenendo conto anche dei contributi destinati all'attivita' olimpica e di alto livello. Nell'esercizio delle attivita' sportive, l'Istituzione sportiva opera secondo le norme di diritto privato;
c) individuazione dei seguenti soggetti:
1) l'Unione italiana tiro a segno, quale ente pubblico di natura associativa;
2) l'Istituzione sportiva, di cui alla lettera b);
3) le sezioni di tiro a segno nazionale, riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno;
4) gli enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento delle sole attivita' ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA), riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale;
5) gli organismi sportivi affiliati, ammessi ai soli fini dell'ordinamento sportivo;
d) previsione del consiglio generale, quale organo di amministrazione dell'Unione italiana tiro a segno, che dura in carica quattro anni e, comunque, sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, composto da:
1) il presidente nazionale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parita';
2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa e un rappresentante designato dall'Autorita' politica delegata in materia di sport;
3) un rappresentante delle sezioni di tiro a segno nazionale designato tra i legali rappresentanti delle sezioni medesime, con le procedure previste dallo statuto;
4) due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'Unione italiana tiro a segno per le finalita' addestrative designati dai medesimi enti o organismi, con le procedure previste dallo statuto;
e) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, che esercita le proprie funzioni anche nei confronti dell'Istituzione sportiva, nominato con decreto del Ministro della difesa e composto da tre revisori effettivi e due supplenti, dei quali:
1) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
2) un revisore effettivo e un revisore supplente designati dall'Autorita' politica delegata in materia di sport;
3) un revisore effettivo designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
f) previsione di un comitato tecnico di vigilanza sulle sezioni di tiro a segno nazionale, il cui presidente e' designato dal consiglio generale, articolato in due sezioni con competenze per le attivita' di:
1) controllo sulla attivita' di verifica, da parte di soggetti autorizzati dalla legge, di infrastrutture, impianti, campi di tiro e rilascio delle agibilita'; la sezione di cui al presente numero e' composta da tre rappresentanti designati dal Ministro della difesa e tre rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale, tutti di comprovata esperienza professionale in balistica e nelle attivita' sportive dell'Unione italiana tiro a segno;
2) gestione amministrativa, contabile e patrimoniale; la sezione di cui al presente numero e' composta da esperti iscritti nel Registro dei revisori legali, dei quali:
2.1) un rappresentante designato dall'Autorita' politica delegata in materia di sport;
2.2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa;
2.3) due rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale;
g) previsione di un organo assembleare di livello nazionale composto dai rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle societa' sportive dilettantistiche affiliate, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito di ciascuna associazione sportiva dilettantistica e societa' sportiva dilettantistica affiliata e dai rappresentanti dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei corpi dello Stato che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), della legge 31 marzo 2000, n. 78, che ogni quadriennio olimpico elegge i membri del consiglio sportivo di cui alla lettera h) del presente comma secondo quanto previsto dai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano;
h) previsione, nell'ambito dell'Istituzione sportiva di cui alla lettera b), del consiglio sportivo, quale organo di indirizzo della politica sportiva, le cui ipotesi di decadenza sono disciplinate conformemente a quanto previsto dai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano, composto da:
1) un presidente, eletto dall'organo assembleare, che lo presiede e ha la rappresentanza sportiva dell'Unione italiana tiro a segno presso la federazione internazionale di riferimento, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico;
2) due rappresentanti degli atleti, assicurando la parita' di genere;
3) un rappresentante dei tecnici;
4) sette rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle societa' sportive dilettantistiche affiliate, assicurando le pari opportunita';
i) previsione che la decadenza, per qualsiasi causa, del presidente dell'Unione italiana tiro a segno e del consiglio generale non si estende al consiglio sportivo e viceversa;
l) soppressa
m) definizione delle modalita' di svolgimento delle attivita' addestrative, del rilascio delle certificazioni previste dalla legge e delle competenze dell'Unione italiana tiro a segno in materia di costituzione, riconoscimento, organizzazione, distribuzione territoriale e funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e delle relative delegazioni territoriali;
n) attribuzione all'Unione italiana tiro a segno dei compiti di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti delle sezioni di tiro a segno nazionale, degli enti o organismi federati e degli organismi sportivi affiliati, ferma restando l'attivita' di indirizzo in materia sportiva, esercitata dal consiglio sportivo nei limiti delle risorse assegnate;
o) previsione di un fondo interno destinato alla costruzione e al mantenimento in efficienza dei poligoni, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, alimentato con risorse dell'Unione italiana tiro a segno;
p) definizione delle modalita' di gestione e di utilizzo dei beni di proprieta' dell'Unione italiana tiro a segno e dei beni demaniali in uso, in conformita' a quanto previsto al comma 3;
q) disciplina della costituzione, dell'organizzazione, dei compiti e delle modalita' di funzionamento delle strutture periferiche sportive, nonche' degli organi di giustizia sportiva e dei responsabili della protezione dei minori che svolgono attivita' sportiva, secondo i principi generali stabiliti dall'Istituzione sportiva;
r) definizione di categorie di iscritti, tesserati, affiliati, requisiti e modalita' di iscrizione e affiliazione, norme comportamentali, riconoscimenti, infrazioni e sanzioni disciplinari, nonche' modalita' di riconoscimento delle sezioni di tiro a segno nazionale e degli enti o organismi federati, secondo i principi generali stabiliti dal consiglio generale e dall'Istituzione sportiva;
s) definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni di tiro a segno nazionale;
t) definizione delle modalita' di adozione dei regolamenti interni attuativi.
2. Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, promuovendo, dirigendo e coordinando le attivita' dell'Unione italiana tiro a segno. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata di quattro anni; l'incarico e' rinnovabile per non piu' di due volte. I componenti degli altri organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
3. I beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno, che li destina alle finalita' istituzionali e sportive previste dalla legge. Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
4. L'Unione italiana tiro a segno, sulla base di direttive tecniche adottate previo parere obbligatorio e vincolante della competente sezione del comitato tecnico di vigilanza, provvede al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonche' al rilascio delle agibilita', compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale. L'Unione italiana tiro a segno provvede all'ammodernamento degli impianti e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Puo' altresi' affidarne, nel rispetto della disciplina vigente e mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione o l'utilizzazione a enti o organismi terzi. L'Unione italiana tiro a segno provvede alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attivita' d'istituto, nonche' alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime.
5. soppresso
6. L'Unione italiana tiro a segno riconosce come soggetti federati gli enti o organismi volontariamente aderenti che intendono promuovere e favorire le attivita' addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa, nei termini stabiliti dallo statuto. Gli enti o organismi federati, ai fini del solo esercizio delle attivita' ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del DIMA e di ogni altra certificazione per gli usi di legge riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, devono possedere requisiti di affidabilita' organizzativa, idoneita' tecnica, professionalita', continuita' operativa e sicurezza, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinano il numero e la distribuzione territoriale delle sezioni e delle delegazioni, nonche' i requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal secondo periodo. In ogni comune con popolazione inferiore a 500.000 abitanti puo' essere riconosciuta una sola sezione del tiro a segno nazionale, salva l'istituzione di delegazioni comunali dotate di propria autonomia gestionale in base allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.
7. Le sezioni di tiro a segno nazionale hanno natura giuridica di diritto privato, sono riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno e svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Sono iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. In particolare, le sezioni di tiro a segno nazionale:
a) provvedono all'addestramento di coloro che hanno l'obbligo per legge di iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale;
b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica dei tesserati, nonche' l'organizzazione di manifestazioni sportive in regime di affiliazione;
c) svolgono attivita' promozionale e di divulgazione del tiro a segno, anche mediante attivita' ludiche propedeutiche all'uso delle armi.
8. Nelle sezioni di tiro a segno nazionale che partecipano anche all'attivita' sportiva dell'Unione italiana tiro a segno, il voto interno ai fini della rappresentanza assembleare sportiva e' espresso dal presidente dell'organismo sportivo cui e' affidata la gestione della sezione di tiro a segno nazionale, nonche' dal rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici, eletti o individuati secondo le modalita' stabilite dallo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.
9. Possono affiliarsi, ai fini sportivi, all'Unione italiana tiro a segno, secondo le modalita' stabilite dallo statuto, gli organismi sportivi che abbiano la disponibilita' di un impianto o di un campo di tiro ovvero ne utilizzino uno in base a titolo legittimo, purche' costituiti con atto costitutivo e statuto conformi allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, ai principi fondamentali del Comitato olimpico nazionale italiano e alle ulteriori disposizioni dell'ordinamento sportivo vigente. Gli organismi sportivi affiliati partecipano esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'Unione italiana tiro a segno e non possono in alcun caso svolgere le attivita' certificative riservate dalla legge alle sezioni di tiro a segno nazionale, compreso il rilascio del DIMA.
10. Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 110 del 1975.
11. Le entrate delle sezioni di tiro a segno nazionale sono costituite da:
a) il 75 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;
b) proventi dell'attivita' sportiva e ludico-amatoriale;
c) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonche' donazioni, liberalita' e lasciti previa accettazione deliberata con le modalita' stabilite nello statuto dell'Unione italiana tiro a segno;
d) corrispettivi per l'attivita' didattica, per i servizi resi, nonche' per l'eventuale attivita' di promozione pubblicitaria;
e) ulteriori entrate riferibili alla gestione della sezione.
12. L'Unione italiana tiro a segno adotta un sistema contabile unitario, articolato in due ambiti gestionali distinti, rispettivamente riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva, con separata evidenza delle entrate, delle spese, dei costi, dei ricavi e dei risultati di gestione. L'Unione italiana tiro a segno redige distinti documenti contabili preventivi e consuntivi, riferiti rispettivamente all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Istituzione sportiva costituiscono specifiche sezioni da allegare ai corrispondenti documenti contabili dell'Unione italiana tiro a segno. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono cosi' costituite:
a) per l'area istituzionale dell'ente, da:
1) la quota annua per l'iscrizione obbligatoria prevista dall'articolo 251, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) le quote federative;
3) i proventi dei corsi di formazione dei direttori di tiro e degli istruttori dell'Unione italiana tiro a segno;
4) i corrispettivi relativi alle verifiche tecniche e agli ulteriori servizi addestrativi e di vigilanza;
5) eventuali contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
6) donazioni, liberalita', lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attivita' rese, entrate eventuali e diverse, nonche' rendite patrimoniali;
7) il 25 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;
b) per l'Istituzione sportiva, da:
1) le quote di tesseramento e i contributi relativi all'attivita' sportiva;
2) i contributi della societa' Sport e salute S.p.A. nonche' eventuali contributi del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico;
3) i proventi dei corsi di formazione sportiva.
13. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Unione italiana tiro a segno, la tenuta delle scritture e la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilita', ispirato ai principi civilistici, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
14. Al presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno e' attribuita, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, un'indennita' di carica determinata nel provvedimento di nomina. Ai componenti degli organi dell'ente non e' attribuita l'indennita' di carica e puo' essere attribuito un gettone di presenza nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno. Tutte le cariche degli organi dell'Istituzione sportiva sia centrali che periferiche sono a titolo gratuito.
15. I beni immobili destinati al funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attivita' addestrative e sportive restano nella disponibilita' dell'Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilita' e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni. I soggetti affidatari della gestione delle sezioni utilizzano tali beni esclusivamente per le finalita' previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza che cio' comporti acquisto di diritti dominicali o di disponibilita' incompatibili con le attribuzioni dell'Unione italiana tiro a segno.
16. Gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.
17. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e), e' finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.»;
b) all'articolo 250:
1) al comma 2, le parole: «e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «e' affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilita' al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale»;
2) al comma 3, le parole: «sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilita' e addestramento al tiro»;
c) all'articolo 251:
1) al comma 2, dopo le parole: «presso le Forze armate dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e i Corpi armati dello Stato»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono tre giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi.»;
3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 25.».
18. All'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare » sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella legislazione vigente»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «I requisiti di capacita' tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti, fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA e' riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorche' federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno».
c) soppressa
d) soppressa
e) soppressa
19. All'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le parole: « Il Capo della Polizia » sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia».
20. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, le parole: «Ai soli fini della difesa personale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai soli fini della difesa personale».
21. Il Commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno, di cui al decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2026, e' prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale e provvede:
a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'adeguamento dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno per la successiva approvazione ai sensi del comma 1;
b) entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilita'.
22. Entro trenta giorni dalla data di adozione del regolamento di amministrazione e contabilita', le sezioni di tiro a segno nazionale adeguano, qualora necessario, la propria organizzazione amministrativa e contabile alle disposizioni del presente articolo, dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno e del regolamento di amministrazione e contabilita'.
23. Il presidente nazionale, una volta nominato, provvede alle attivita' relative alla costituzione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026, degli organi collegiali ai sensi del nuovo statuto.
24. Fino al completamento degli adempimenti previsti dai commi 21 e 22, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.
25. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), sono indette successivamente alla data di approvazione dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 21, lettera a), nonche' al completamento degli adempimenti di cui al comma 24, secondo le modalita' stabilite dallo statuto medesimo e nel rispetto dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. Le procedure elettorali eventualmente indette o espletate prima della data di approvazione dello statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva. Entro trenta giorni dal completamento degli adempimenti di cui al comma 24, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature.
26. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre
1999:
«Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le
amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza
sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto
promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle
norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione
adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali,
regolatrici della materia:
a) - n) (Omissis);
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di
contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i
predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) - q) (Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, Suppl.
Ordinario n. 112.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4, della
legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e
della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento
delle Forze di polizia.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale
4 aprile 2000, n. 79:
«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - Omissis.
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed
il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta
inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei
gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di
polizia, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato
sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini
sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni
sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del
CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per
l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione
per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di
destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 18
aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 21 aprile 1975, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31 (Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno).
- 1. Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno
nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella legislazione
vigente, i direttori e gli istruttori delle sezioni
dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di
apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo
accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui
al precedente articolo 9.
I requisiti di capacita' tecnica dei direttori e degli
istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a
segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi
regolamenti, fermo restando quanto previsto con riferimento
alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneita'
al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA e'
riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno
nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo,
ancorche' federato o affiliato all'Unione italiana tiro a
segno. I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono
obbligati a tenere costantemente aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative
generalita';
b) l'inventario delle armi in dotazione con la
relativa descrizione per numero di matricola, tipo,
calibro, fabbrica e nazionalita', con richiamo ai titoli
che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui
all'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le
munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli
utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono
giornalmente annotarsi le generalita' di coloro che si
esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da
ciascuno impiegate nonche' degli orari di inizio e di
conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere
esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma
ogni qualvolta procedono al loro esame. I presidenti delle
sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza
delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della
presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista
dall'articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e' attribuita all'autorita' provinciale di pubblica
sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite
dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti
soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di
porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo
e' punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con
l'ammenda con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000) a euro
1.032 (lire 2.000.000).
L'Ispettore UITS e' formato a livello centrale
dall'Unione italiana tiro a segno ed e' nominato dal
soggetto affidatario della gestione della sezione di tiro a
segno nazionale tra gli iscritti in apposito elenco tenuto
dall'Unione italiana tiro a segno, secondo i criteri
stabiliti dallo statuto e dai regolamenti attuativi.
L'Ispettore UITS deve essere in possesso di adeguata
formazione tecnico-amministrativa in materia di sicurezza,
uso delle armi, tenuta dei registri, tracciabilita' delle
attivita' e adempimenti di pubblica sicurezza ed e'
soggetto a periodico aggiornamento. Restano ferme le
attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e le competenze previste dalla normativa vigente
in materia di sicurezza pubblica, armi e munizioni.».
- Si riporta il testo degli articoli 60, 61, 62, 63 e
64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno
2010, Suppl. Ordinario n. 131:
«Art. 60 (Organi centrali dell'Unione italiana tiro a
segno). - 1. Sono organi centrali dell'Unione italiana tiro
a segno:
a) l'assemblea nazionale;
b) il presidente nazionale;
c) il consiglio direttivo;
d) il consiglio di presidenza;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. L'assemblea nazionale delibera in ordine agli
indirizzi strategici, alle politiche generali di
pianificazione e alle verifiche delle attivita' dell'ente.
E' composta dai rappresentanti delle sezioni di tiro a
segno nazionale, con diritto di voto, nonche' da altri
membri indicati nello statuto di cui all'articolo 62, senza
diritto di voto.
3. Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea
nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, e' nominato,
su proposta del Ministro della difesa, con decreto del
Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Ha la rappresentanza legale
dell'ente, del cui funzionamento e' responsabile nei
confronti del Ministero della difesa, del Comitato olimpico
nazionale italiano e dell'assemblea nazionale, in base ai
compiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 62. E'
coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal
consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con
decreto del Ministro della difesa.
4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione,
programmazione, amministrazione e controllo operativo delle
attivita' svolte dall'ente, quali stabiliti nel citato
statuto. E' composto dal presidente nazionale, che lo
presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'assemblea
nazionale dell'Unione italiana tiro a segno tra i tesserati
e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto
sono eletti dai presidenti delle sezioni tiro a segno
nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai
rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai
rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di
un'atleta.
5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito
del consiglio direttivo secondo la composizione e con le
modalita' stabilite nello statuto di cui all'articolo 62,
e' convocato dal presidente nazionale per la trattazione di
argomenti che formano oggetto di delega da parte del
consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessita' o
urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di
necessita' o urgenza, su materie non rientranti nella
delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio
direttivo.
6. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito
da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente
designati, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze,
che svolge le funzioni di presidente dell'organo, uno
effettivo e uno supplente dall'assemblea nazionale
dell'Unione italiana tiro a segno e uno dal Comitato
olimpico nazionale italiano. I componenti del collegio sono
nominati con decreto del Ministro della difesa.
7. I componenti degli organi di cui al presente
articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e
possono essere confermati una sola volta per un ulteriore
mandato. Essi decadono altresi' se subentrati nel corso del
quadriennio.».
«Art. 61 (Sezioni del tiro a segno nazionale). - 1.
Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti
istituzionali stabiliti dal regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, concernente approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 18 aprile
1975, n. 110, dal codice, dalla presente sezione, dallo
statuto, nonche', anche sulla base di direttive degli
organi centrali, attivita' agonistiche o amatoriali in
regime di affiliazione. In particolare:
a) provvedono all'addestramento di quanti sono
obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno
nazionale;
b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a
segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonche'
l'organizzazione di manifestazioni sportive;
c) svolgono attivita' promozionale e di
divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante
attivita' ludiche propedeutiche all'uso delle armi.
2. Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di
struttura organizzativa e di assetti operativi,
amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi,
definiti in apposito statuto in base a criteri di
semplificazione. Svolgono attivita' di tiro a segno con
coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a
segno, nonche' sotto il controllo dei Ministeri della
difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva
competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli
impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di
munizioni, e relative agibilita', nonche' compiti di
pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attivita'
svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche
attribuite dalla legge, e' disciplinata dalle norme di
diritto privato.
3. In ogni comune puo' essere costituita una sola
sezione tiro a segno nazionale. Possono essere costituite,
previa autorizzazione dell'Unione italiana tiro a segno,
una o piu' delegazioni per sezione tiro a segno nazionale,
prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle
attivita' istituzionali e sportive delegate dalla sezione
tiro a segno nazionale di appartenenza.
4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime
appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente
pubblico, in uso alle sezioni tiro a segno nazionale alla
data di entrata in vigore del regolamento di riordino
dell'ente ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano a essere utilizzate
dalle stesse sezioni secondo le modalita' vigenti alla
medesima data. Le sezioni tiro a segno nazionale possono
provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli
impianti di tiro utilizzati.
5. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i
propri compiti con le entrate costituite da:
a) quote annuali dei propri iscritti;
b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di
tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per
legge;
c) proventi dell'attivita' sportiva e ludica;
d) contributi corrisposti da enti pubblici e
privati, nonche' donazioni, liberalita' e lasciti previa
accettazione deliberata con le modalita' stabilite nello
statuto della sezione tiro a segno nazionale;
e) corrispettivi per l'attivita' didattica,
promozione pubblicitaria eventualmente svolta.».
«Art. 62 (Statuto dell'Unione italiana tiro a segno).
- 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione
italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto redatto
in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' nella
presente sezione. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea
nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso e'
ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico
nazionale italiano ed e' approvato con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo
criteri di efficacia, efficienza, economicita' e
semplificazione:
a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui
all'articolo 60;
b) le modalita' di svolgimento delle attivita' di
istituto dell'Unione italiana tiro a segno e le sue
competenze in materia di costituzione, scioglimento,
organizzazione, distribuzione territoriale e di
funzionamento delle sezioni tiro a segno nazionale;
c) i compiti di direzione, coordinamento e
vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno nei confronti
delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini
dell'affiliazione al Comitato olimpico nazionale italiano e
della preparazione dei tiratori per l'attivita' sportiva
nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai
tiratori minorenni;
d) i compiti in capo all'Unione italiana tiro a
segno di rappresentanza presso gli enti e le
amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni
tiro a segno nazionale, nonche' di promozione, propaganda,
disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e
delle attivita' ludiche propedeutiche presso
l'organizzazione periferica;
e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e
dei relativi incarichi o funzioni, nonche' dell'impiego
degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria
compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L'uso degli
impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le
armi di prima categoria e' regolato dall'Unione italiana
tiro a segno. L'uso degli impianti per le armi di categoria
superiore alla prima e' regolato dall'Unione italiana tiro
a segno, d'intesa con il Ministero della difesa;
f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale
per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei
poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi
da attivita' svolte ai sensi dell'articolo 8 della legge 18
aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal
consiglio direttivo dell'Unione italiana tiro a segno in
misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna
quota introitata, deliberata dall'assemblea nazionale;
g) le modalita' e le misure del versamento delle
entrate alla gestione nazionale, nonche' dell'erogazione
delle spese, per il funzionamento dell'organizzazione
centrale e per esigenze di quella periferica;
h) le modalita' di gestione e di pertinente
utilizzo dei beni di proprieta' dell'Unione italiana tiro a
segno e dell'organizzazione periferica, nonche' dei beni
demaniali in uso;
i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e
le modalita' di funzionamento delle strutture periferiche,
nonche' degli organi di giustizia sportiva;
l) le modalita' di adozione e i contenuti dello
statuto delle sezioni tiro a segno nazionale, di cui
all'articolo 61, comma 2;
m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i
requisiti e le modalita' di iscrizione, le norme
comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le
sanzioni disciplinari;
n) la definizione dei simboli dell'Unione italiana
tiro a segno e delle sezioni tiro a segno nazionale;
o) le modalita' di adozione di regolamenti interni
attuativi.».
«Art. 63 (Entrate dell'Unione italiana tiro a segno).
- 1. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono
costituite da:
a) importi non superiori al venticinque per cento
della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo,
della quota di tesseramento all'Unione italiana tiro a
segno presso le sezioni tiro a segno nazionale e i gruppi
sportivi, della quota di affiliazione annuale;
b) contributi e finanziamenti erogati dal Comitato
olimpico nazionale italiano per le attivita' sportive e
agonistiche;
c) donazioni, liberalita' e lasciti, previa
accettazione deliberata dal consiglio direttivo;
d) eventuali contributi pubblici, con esclusione
dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
e) corrispettivi per eventuali attivita' rese;
f) entrate eventuali e diverse;
g) rendite patrimoniali.».
«Art. 64 (Amministrazione e contabilita'). - 1. La
gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta
delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti
contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con
regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai
sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, e le integra in ragione dell'assetto
e delle esigenze dell'Unione italiana tiro a segno.».
- Si riporta il testo degli articoli 20, 250, 251, 545
e 547 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010, Suppl.
Ordinario n. 84, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Enti vigilati). - 1. Sono posti sotto la
vigilanza del Ministero della difesa:
a) l'Agenzia industrie difesa;
b) la Difesa servizi spa;
c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo
d'Italia;
d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;
e) l'Unione italiana tiro a segno;
f) la Lega navale italiana;
g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per
le componenti ausiliarie delle Forze armate;
h) la Cassa di previdenza delle Forze armate.
2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni
dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa
sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e
nell'articolo 535.
3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui
alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la
disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze
armate dell'Associazione italiana della Croce rossa e'
contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.
3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1,
lettera e), e' finalizzata alla verifica dei documenti
contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto
generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle
funzioni istituzionali dell'ente.».
«Art. 250 (Campi e impianti di tiro a segno). - 1. I
campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono
compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi
all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e
impianti di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla
vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le
direttive tecniche per la concessione e il mantenimento
dell'agibilita' al tiro relative agli impianti e ai campi
di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni
presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno
nazionale.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono
dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a
segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina
l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le
direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilita' e
addestramento al tiro.».
«Art. 251 (Uso speciale e obbligatorio dei campi di
tiro a segno - Quota di iscrizione). - 1. Coloro che
prestano servizio armato presso enti pubblici o privati
sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno
nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni
regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro
a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della
richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per
uso personale, per coloro che non hanno prestato o non
prestano servizio presso le Forze armate dello Stato e i
Corpi armati dello Stato.
2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi
1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla
formazione sulla legislazione in materia di armi e
all'addestramento mediante protocolli che prevedono tre
giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi.
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria
all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate
ai commi 1 e 2 e' stabilita in euro 25. Con decreto
dirigenziale della competente struttura del Ministero della
difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare
annualmente detta quota, sulla base delle variazioni
percentuali del costo della vita quale risulta ai fini
delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali
pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla
situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante: "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", come
modificato dalla presente legge:
«Art. 73. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento
militare, di cui al del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, il Capo della Polizia, i Prefetti, i vice-prefetti,
gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di
pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al
pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono
autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art.
42 della legge.
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli
artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690,
portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a
termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a
norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, numero 690,
o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza,
le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il
servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie
mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino
disposizioni di legge.
La facolta' di portare le armi senza licenza e'
attribuita soltanto ai fini della difesa personale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata
legge 21 febbraio 1990, n. 36, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7. 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, ai soli fini della difesa personale e' consentito il
porto d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle
persone contemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del
citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario,
anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo
organico, al personale dirigente e direttivo
dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi
di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della
difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le
categorie di persone che, a causa della esposizione a
rischio dipendente dall'attivita' svolta nell'ambito delle
Amministrazioni della giustizia o della difesa, o
nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono
esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di
concessione governativa prevista per il rilascio della
licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni
vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in
servizio nonche' di concessione gratuita della licenza.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresi'
le condizioni di applicabilita' della medesima disciplina
al personale cessato dal servizio.».
 
Art. 8 - bis

Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa

1. Al fine di assicurare l'unitarieta' dell'indirizzo strategico, il coordinamento delle attivita' sportive di interesse della Difesa, il potenziamento dello sport militare e l'unicita' della rappresentanza militare nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, dopo l'articolo 30 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Organizzazione sportiva della Difesa). - 1. Presso lo Stato maggiore della difesa e' istituito il Gruppo sportivo della Difesa, che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attivita' sportive della Difesa nonche' le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle gia' consolidate e favorendone la piu' ampia diffusione;
b) assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la societa' Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attivita' sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
c) coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;
d) definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attivita' sportive della Difesa;
e) coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attivita' del Consiglio internazionale dello sport militare;
f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalita' nonche' attivita' sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;
g) coordina le attivita' di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalita' di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa nonche' i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa».
2. I centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurano l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza e operano, con riferimento alle attivita' sportive, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che svolge la sua attivita' con personale in servizio.
3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Per il riferimento al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo
8.
 
Art. 8 - ter

Promozione dell'attivita' sportiva dilettantistica
e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa

1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, di promuovere i valori dello sport, di agevolare l'inclusione sociale e l'aggregazione delle comunita' locali, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da una limitata disponibilita' di impianti sportivi, nonche' di valorizzare le infrastrutture sportive dell'Amministrazione della difesa nel rispetto delle esigenze istituzionali, nel capo VI del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 547 e' aggiunto il seguente:
«Art. 547-bis (Attivita' sportiva dilettantistica). - 1. Le Forze armate promuovono i valori della sana attivita' sportiva favorendo lo svolgimento di attivita' comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature e di avvalersi del supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Riferimenti normativi

- Per il riferimento al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo
8.
 
Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti
sportivi agli studenti universitari

1. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, e' rifinanziato in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di borse di
studio per meriti sportivi agli studenti universitari). -
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per lo Sport e' istituito un fondo destinato
all'erogazione di borse di studio universitario per alti
meriti sportivi, denominato «Fondo sport per studenti
universitari", con una dotazione di 1 milione di euro per
l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Le
borse di studio di cui al primo periodo possono essere
destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno
presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata in materia di Sport, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
sono definiti i requisiti, i criteri e le modalita' di
erogazione delle borse di studio.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri,
a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo
per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto
legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei
relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma
511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' attribuita
la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi
dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo
8, comma 1, del presente decreto.».
 
Art. 10
Disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi
eccezionali per i quali e' richiesto il concorso del Servizio
nazionale della protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' connesse con le celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento degli eventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonche' individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.
2. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' connesse alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma per il 4 luglio 2026, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento dell'evento, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento del medesimo evento, nonche' individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del predetto evento.
3. Al fine di garantire la massima efficienza, efficacia e tempestivita' nonche' la gestione unitaria delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri opera in raccordo con i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci interessati garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa' di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, e puo' individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese societa' in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati. Ai fini della funzionale organizzazione e del regolare svolgimento degli eventi di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile opera anche in raccordo con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140.
4. Nello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonche', previa intesa con il Ministero dell'interno, mediante atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 3 del presente articolo, sono fatte salve le attribuzioni dei prefetti interessati con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine, sicurezza pubblica e soccorso pubblico.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo di euro 2.500.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Alla legge 31 agosto 2022, n. 140, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti alle iniziative di celebrazione). - 1. Al fine di assicurare una gestione piu' efficace delle attivita' di presidio del territorio e di prevenzione, la tutela del decoro urbano e l'azione amministrativa per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi straordinari dei partecipanti alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il Comune di Assisi e' autorizzato ad assumere, nel limite di 365.000 euro per l'anno 2026, fino ad un massimo di diciassette unita' di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, da inquadrare nella Area degli istruttori, anche mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, in deroga all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 365.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 31
agosto 2022, n. 140, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili.», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
68 del 23 marzo 1999, Suppl. Ordinario n. 57:
Art. 2 (Istituzione e finanziamento del Comitato
nazionale). - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e'
istituito il Comitato nazionale per la celebrazione
dell'ottavo centenario della morte di San Francesco
d'Assisi, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui
e' attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni
dal 2022 al 2028.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' autorizzato
nella misura di 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro
per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di
euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026,
300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028.
3.
4. Al Comitato nazionale possono altresi' essere
destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti,
donazioni e liberalita' di ogni altro tipo.".
- Si riporta il testo degli articoli 24, comma 1, e 25
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante
«Codice della protezione civile.», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, n. 17:
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107
e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma
5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo
14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1,
comma 422, legge 147/2013). - 1. Al verificarsi degli
eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta
dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei
dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le
Regioni e Province autonome interessate, presentano i
requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o
Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane
l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo
nazionale, fissandone la durata e determinandone
l'estensione territoriale con riferimento alla natura e
alla qualita' degli eventi e autorizza l'emanazione delle
ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La
delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella
direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie
da destinare all'avvio delle attivita' di soccorso e
assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti
di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle
more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni
e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
Omissis.».
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5
e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo
112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge
123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge
196/2009). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli
interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di
rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di
protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e con le modalita'
indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate
acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome
territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle
leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle
principali norme a cui si intende derogare e devono essere
specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale.
Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di
commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina
deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio. I commissari delegati sono
scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui
la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento
dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime ((...)). Il sistema
di cui al presente comma e' tenuto ad assicurare la
continuita' dell'azione di monitoraggio ((...)), anche in
relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente
non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione
civile.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
- Per il riferimento al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, si vedano i riferimenti normativi all'articolo
1.
- Per il testo del comma 200, dell'articolo 1, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 4.
 
Art. 11
Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di
identita' e per il rilascio della carta d'identita' elettronica

1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identita' in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validita' sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.
2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identita' elettronica, il documento cartaceo non scaduto puo', altresi', essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonche' nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.
3. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identita' elettronica, puo' rilasciare un documento d'identita' provvisorio di validita' non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identita' elettronica, il documento provvisorio e' restituito al Comune.
4. Il documento d'identita' provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, e' considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino e' avvertito che il documento di identita' provvisorio puo' non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.
5. Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identita' elettronica con le modalita' informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, la societa' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalita' strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.
6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
7. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A).», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001, Suppl. Ordinario n. 30:
«Art. 35 ((L-R) Documenti di identita' e di
riconoscimento). - 1. In tutti i casi in cui nel presente
testo unico viene richiesto un documento di identita', esso
puo' sempre essere sostituito dal documento di
riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identita' il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro
o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato.
3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non
e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato
civile, salvo specifica istanza del richiedente.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, comma
10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo
ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 26 luglio 1966:
«Art. 1. 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato
in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa
verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e
approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, comprensivo del piano riguardante la gestione
del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa'
derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono
attribuite al Tesoro dello Stato.
2. Sino alla trasformazione in societa' per azioni,
l'Istituto conserva la personalita' giuridica di ente
pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed e' disciplinato dalla presente legge.».
«Art. 2. Omissis
10-bis. Ai fini del presente articolo, ferme restando
le specifiche disposizioni legislative in materia, sono
considerati carte valori i prodotti, individuati con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) sono destinati ad attestare il rilascio, da
parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di
autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di
identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
assumere un valore fiduciario e di tutela della fede
pubblica in seguito alla loro emissione o alle
scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o similari o di altri
materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi
magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle
contraffazioni e dalle falsificazioni.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza.», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, Suppl.
Ordinario n. 146:
«Art. 3 (Art. 159 T. U. 1926). - Il sindaco e' tenuto
a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro
residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme
al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve
essere munita della fotografia della persona a cui si
riferisce. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la
validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i
minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la
validita' e' di cinque anni. Le carte di identita' di cui
all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni,
devono essere munite anche delle impronte digitali della
persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di
rilevamento delle impronte digitali i minori di eta'
inferiore a dodici anni.
La carta d'identita' puo' altresi' contenere
l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona
cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte.
I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al
diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo
trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1°
aprile 1999, n. 91.
La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio
anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione
europea e in quelli con i quali vigono, comunque,
particolari accordi internazionali, salvo che sussista una
condizione che legittima il diniego o il ritiro del
passaporto. Sulla carta d'identita' che non e' titolo
valido per l'espatrio e' apposta l'annotazione: "Documento
non valido ai fini dell'espatrio"
La carta di identita' valida per l'espatrio
rilasciata ai minori di eta' inferiore agli anni
quattordici puo' riportare, a richiesta, il nome dei
genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta
d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni
quattordici e' subordinato alla condizione che essi
viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le
veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione
rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di
trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale
dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle
autorita' consolari in caso di rilascio all'estero.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta
d'identita' deve essere indicata la data di scadenza.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto
1974, n. 649, recante «Disciplina dell'uso della carta
d'identita' e degli altri documenti equipollenti al
passaporto ai fini dell'espatrio» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 328 del 16 dicembre 1974.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
26 giugno 1940, Suppl. Ordinario n. 149.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.