| Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 22 luglio 2026 |
| Modifica dell'articolo 5, comma 3, del decreto 19 maggio 2026, relativo alle disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca, ai sensi del regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilita' di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici - Annualita' 2026. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017, recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca; Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2017, recante «Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente alle procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale.»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale n. 9260946 del 22 ottobre 2020 del recante «Rimodulazione delle possibilita' di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale»; Visto il decreto direttoriale n. 9045689 del 6 agosto 2020 recante «Attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 13128 del 31 dicembre 2019 - Individuazione delle zone vietate alla pesca professionale esercitata con gli attrezzi «rete a strascico a divergenti», «sfogliara rapido», «reti gemelle a divergenti», «reti da traino pelagiche a coppia», «reti da traino pelagiche a divergenti» e «draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) nelle GSA 9, 10 e 11 ai sensi dell'art. 11 comma 2 del reg. (UE) n. 1022/2019»; Visto il regolamento (UE) n. (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004; Visto il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attivita' di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014; Visto il regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilita' di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici; Visti in particolare, gli allegati IV, V, VI e VII del predetto regolamento che stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci autorizzati a pescare stock demersali, l'articolo 8 che disciplina il meccanismo di compensazione e l'articolo 10, comma 4, che per le GSA 9 e 11 prevede che gli Stati membri adottino, per lo scampo, una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm di lunghezza del carapace (LC)»; Visto il decreto direttoriale n. 209093 del 10 maggio 2024 recante «Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale); GSA 10 (Mare Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-settentrionale - Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale) individuazione delle percentuali di riduzione annua dello sforzo di pesca»; Vista la raccomandazione CGPM /43/2019/5 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico GSA 17 e18; Vista la raccomandazione CGPM/44/2021/20 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18; Vista la raccomandazione CGPM/47/2024/4 relativa a un regime di pesca a lungo termine e alla fissazione di un limite di cattura per il 2025 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18; Vista la raccomandazione CGPM/47/2024/5 sull'attuazione di un regime di sforzo di pesca per i principali stock di demersali nel Mare Adriatico GSA 17 e 18 per l'anno 2025; Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/5 relativa a un regime di pesca a lungo termine e alla fissazione di un limite di cattura per il 2026 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM); Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/6 relativa all'attuazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM) nel 2026, derivante dalla raccomandazione CGPM/47/2024/5. La raccomandazione CGPM/48/2025/6 prevede una riduzione del 9,6% del regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci con reti da traino a divergenti e un aumento del 3% dei livelli di sforzo del 2025 per i pescherecci a sfogliara; Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/2 relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della GSA), che ha modificato la CGPM/45/2022/4; Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/9, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/5; Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/3, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/6; Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/4 relativa alla proroga del periodo transitorio del piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca del gambero rosso e del gambero viole con reti da traino nel Mar di Levante (GSA da 24 a 27 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/7; Visto il decreto 21 gennaio 2009 recante «Disciplina sull'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unita' di pesca professionali»; Visto il decreto direttoriale n. 166067 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11); Visto il decreto direttoriale n. 166105 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15 e 16); Visto il decreto direttoriale n. 166119 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Adriatico (GSA 17 e 18); Visto il decreto direttoriale n. 166007 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19-20 e 21); Visto il decreto direttoriale n. 166047 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11); Visto il decreto direttoriale n. 166109 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stresso di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16); Visto il decreto direttoriale n. 166021 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21); Visto il decreto direttoriale n. 166290 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27); Viste le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro». Ritenuto necessario, in applicazione alla normativa sopra richiamata e sulla base dei dati inerenti allo sfruttamento delle risorse ittiche, attuare un periodo d'interruzione temporanea obbligatoria delle flotte autorizzate alla pesca delle specie demersali, mediante l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti e sfogliare rapidi; e reti gemelle a divergenti; Ritenuto, altresi', necessario, in applicazione del regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, differenziare il predetto periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, secondo le peculiarita' di ciascuna area di pesca, anche al fine di rafforzare la tutela delle risorse interessate e migliorare la sostenibilita' delle citate attivita' di pesca; Considerato che l'attuazione della richiamata interruzione temporanea obbligatoria determina conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale e reddituale, soprattutto nei confronti degli equipaggi interessati, che vanno ad aggiungersi alle difficolta' del settore dovute all'attuale congiuntura economica; Ritenuto, pertanto, necessario adottare tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare i suddetti effetti negativi; Vista la raccomandazione GFCM/48/2025/6 sull'attuazione di un regime di sforzo di pesca per gli stock demersali chiave nel Mar Adriatico e in particolare il paragrafo 3 secondo il quale e' possibile modificare le assegnazioni dello sforzo di pesca trasferendo i giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca della stessa area geografica e degli stessi segmenti di flotta, a condizione che si applichi un fattore di conversione nazionale supportato dalle migliori consulenze scientifiche disponibili; Considerato il documento scientifico del Consiglio nazionale delle ricerche «Technical document on the Adriatic demersal management plan - Conversion factors between OTB and OTT fishing gears»; Valutata l'opportunita' di assegnare nelle GSA 17 e18 delle giornate di pesca per lo strumento reti gemelle (OTT), attraverso il fattore di conversione tra attrezzi da pesca OTB (rete a strascico) e OTT (reti gemelle) individuato dal CNR nel documento sopra richiamato; Ritenuto opportuno assegnare nelle GSA 17 e 18 alle reti a strascico (OTT) 1510 giorni in totale con una corrispondente riduzione di 1.800 giorni attribuiti alle reti a strascico OTB, a seguito dell'applicazione del fattore di conversione sopra indicato; Visto il decreto ministeriale numero 239451 del 19 maggio 2026 relativo alle Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca ai sensi del regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilita' di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici - Annualita' 2026; Vista la richiesta delle associazioni di categoria che hanno richiesto per le marinerie Compartimenti marittimi da Brindisi - ULM San Cataldo - UCM Otranto, l'allineamento alla tempistica del fermo pesca alla GSA 18; Valutata l'opportunita' di estendere il periodo di fermo per le marinerie dei Compartimenti marittimi da Brindisi- ULM San Cataldo- UCM Otranto da trenta giorni a quarantacinque giorni per garantire una parita' di trattamento tra operatori appartenenti alla stessa unita' di gestione geografica; Viste le richieste pervenute dalle associazioni di categoria in merito alla previsione dell'articolo 5 comma 3 sulla consecutivita' dei quattro giorni di pesca sui quali distribuire le settantadue ore settimanali di attivita'; Tenuto conto che la suddetta consecutivita' potrebbe determinare criticita' operative per le imprese di pesca, soprattutto nei casi in cui le avverse condizioni meteo impediscano l'uscita delle unita' per piu' giorni; Ritenuto pertanto opportuno eliminare l'obbligo di consecutivita' dei quattro giorni di pesca, sui quali distribuire le settantadue ore settimanali di attivita', previsto dall'art. 5 comma 3 del decreto ministeriale 239451 del 19 maggio 2026; Sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali di settore;
Decreta:
Art. 1
Interruzione temporanea obbligatoria continuativa
Per l'anno 2026, per le unita' da pesca iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi da Brindisi - ULM San Cataldo - UCM Otranto, ricompresi nella GSA 18, l'l'interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attivita' di pesca, autorizzate in licenza ll'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, e' disposta per il periodo consecutivo dal 1° ottobre 2026 al 14 novembre 2026. |
| | Art. 2 Modifiche articolo 5 comma 3 del decreto ministeriale n. 239451 del 19 maggio 2026
Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale numero 239451 del 19 maggio 2026 e' cosi' sostituito: «Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attivita' di pesca nelle GSA 17 e 18 con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e' consentito a scelta dell'armatore: per un massimo di tre giornate lavorative su base settimanale o per un massimo di settantadue ore settimanale; la predetta scelta dell'armatore va preventivamente comunicata all'Ufficio marittimo di iscrizione e/o di operativita'.» Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e divulgato mediante affissione nell'albo delle Capitanerie di porto. Il presente decreto entra in vigore nella data di pubblicazione sul sito del Ministero www.masaf.gov.it
Roma, 22 luglio 2026
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1027 |
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