| Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'INTERNO |
| DECRETO 12 giugno 2026 |
| Fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto, in particolare, l'art. 84, comma 1, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che: «Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, e' dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 agosto 2011, «Intesa con la Conferenza Stato - Citta' ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali»; Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sancita nella seduta del 23 ottobre 2025;
Decretano:
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche. 2. Agli amministratori di cui al comma 1 e' dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto disposto dal presente decreto. |
| | Art. 2
Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno
1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali e' dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area funzioni locali. 2. La liquidazione delle spese indicate al comma 1 e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalita' della missione. 3. Qualora dalla documentazione di cui al comma 2 risulti un importo inferiore rispetto a quello previsto per le stesse tipologie di spesa dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area funzioni locali, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate per ciascuna distinta tipologia di spesa di cui al comma 1, senza possibilita' di compensazione tra le stesse. |
| | Art. 3
Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali
1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 2, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi. Gli enti dissestati, gli enti strutturalmente deficitari di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti che con deliberazione consiliare, sono ricorsi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5 per cento agli importi dei rimborsi di cui all'art. 2. |
| | Art. 4
Abrogazione
1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2011, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali. |
| | Art. 5
Disposizioni finanziarie e finali
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' sottoposto a pubblicazione secondo la normativa vigente.
Roma, 12 giugno 2026
Il Ministro dell'interno Piantedosi Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 3198 |
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