Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2026 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2026, n. 141
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.


Parte di provvedimento in formato grafico

Dato a Roma, addi' 5 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
 


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al
Governo per la riforma fiscale" e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189.
Il testo dell'articolo 21, comma 1, della citata legge
n. 111 del 2023 e' il seguente:
"Art. 21. Principi e criteri direttivi per il riordino
del sistema tributario mediante la redazione di testi unici
e di un codice del diritto tributario
1. Il Governo e' delegato a adottare, entro il 31
dicembre 2025, uno o piu' decreti legislativi, secondo la
procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico
delle disposizioni che regolano il sistema tributario,
mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione delle norme vigenti,
organizzandole per settori omogenei, anche mediante
l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e
sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e
attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando
le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la
coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche
conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi
eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
c) abrogazione espressa delle disposizioni
incompatibili ovvero non piu' attuali.".
Il testo dell'articolo 1, comma 6, della citata legge
n.111 del 2023 e' il seguente:
"Art. 1. Delega al Governo per la revisione del sistema
tributario e termini di attuazione
(omissis)
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di cui
al comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del
termine di cui al comma 4, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo
la procedura di cui al presente articolo."
La legge 8 agosto 2024, n. 122, recante "Proroga del
termine per il riordino organico delle disposizioni che
regolano il sistema tributario mediante l'adozione di testi
unici" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
agosto 2024, n. 197.
La legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente "Modifiche
alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo
per la riforma fiscale" e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 2025, n. 184.
Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante
"Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
novembre 2024, n. 279, S.O.
Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante
"Testo unico dei tributi erariali minori" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n.
279, S.O.
Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,
recante "Testo unico della giustizia tributaria" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n.
279, S.O.
Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante
"Testo unico in materia di versamenti e di riscossione" e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n.
71, S.O.
Il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta di registro e di altri tributi indiretti" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2025, n. 186,
S.O.
Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 2026, n. 24, S.O.
Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi" e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 luglio 2026, n. 152, S.O.
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali" e' il seguente:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 39 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 39 - Determinazione del reddito dei fabbricati
(articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; articolo 3, comma 48, legge 23
dicembre 1996, n. 662; articolo 8, commi 1, 3 e 4, legge 9
dicembre 1998, n. 431)
1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari
e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe
d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale
per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a
destinazione speciale o particolare, mediante stima
diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a
destinazione speciale o particolare sono sottoposti a
revisione quando se ne manifesti l'esigenza per
sopravvenute variazioni di carattere permanente nella
capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque
ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze previo parere della
commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata per
singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici
dell'Agenzia delle entrate devono sentire i comuni
interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno
effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di
stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il
nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la
pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese
precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto
di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno
successivo.
4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora
iscritte in catasto e' determinato comparativamente a
quello delle unita' similari gia' iscritte.
5. Qualora il canone risultante dal contratto di
locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia
superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il
reddito e' determinato in misura pari a quella del canone
di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati
siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della
Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al
25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la
riduzione e' elevata al 35 per cento.
6. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono
rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione
dell'IMU e di ogni altra imposta.".
Il testo dell'articolo 49, del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 49 Utili da partecipazione (articolo 47 decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
articolo 1, commi 1007 e 1008, legge 27 dicembre 2017, n.
205)
1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
presumono prioritariamente distribuiti l'utile
dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5
per la quota di esse non accantonata in sospensione di
imposta.
2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 118, comma
15, lettera b), se l'associante determina il reddito in
base alle disposizioni di cui all'articolo 75, gli utili
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per
cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento
della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 101
e 102 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili
determinato con i criteri di cui all'articolo 119 al netto
dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con
associanti non residenti, la disposizione del primo periodo
si applica nel rispetto delle condizioni indicate
nell'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove
tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni
concorrono alla formazione del reddito per il loro intero
ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dall'articolo
118, comma 2, lettera a).
4. Nonostante quanto previsto dai commi 1, 2 e 3,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 162, comma 1; a tali fini, si considerano
provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi
al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 186,
comma 2, in societa' residenti all'estero che conseguono
utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e
nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al primo
periodo non si applicano nel caso in cui gli stessi utili
siano gia' stati imputati al socio ai sensi dell'articolo
186, comma 9 o sia dimostrato, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 162,
comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso
della partecipazione, della condizione di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione
operi in applicazione del medesimo articolo 162, comma 2,
lettera a), per gli utili di cui al primo e secondo
periodo, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti
gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 185
in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione degli utili
conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a
tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta,
l'ammontare del credito d'imposta di cui al terzo periodo
e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella
dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del
credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si
puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di
liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione
dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nell'articolo
162, comma 2, lettera b), ma non abbia presentato l'istanza
di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve
essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte
del socio residente. Le disposizioni di cui al sesto
periodo si applicano anche alle remunerazioni di cui
all'articolo 118, comma 15, lettera b), relative a
contratti stipulati con associanti residenti nei predetti
Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui alla parte I, titolo II.
9. Ai fini del comma 4 e dell'articolo 98, comma 4, non
si considerano provenienti da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le
societa' partecipate erano residenti o localizzate in Stati
o territori non inclusi nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Le
disposizioni del primo periodo si applicano anche per gli
utili maturati in periodi successivi a quello in corso al
31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime
privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta
in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione
dell'articolo 162, comma 1. In caso di cessione delle
partecipazioni la preesistente stratificazione delle
riserve di utili si trasferisce al cessionario.
10. Ai fini del comma 9, gli utili distribuiti dal
soggetto non residente si presumono prioritariamente
formati con quelli da considerare non provenienti da Stati
o territori a regime fiscale privilegiato.".
Il testo dell'articolo 52 del richiamato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 52 Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente (articolo 50 decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 373,
legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 1, comma 114,
legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', a esclusione di quelli
che per clausola contrattuale devono essere riversati al
datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere
riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
d) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 55, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
e) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui
all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974,
n. 343;
f) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti e
alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
g) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 55, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle corti di giustizia tributarie,
agli esperti del tribunale di sorveglianza, a esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e
ai magistrati onorari del ruolo a esaurimento confermati ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio
2017, n. 116;
h) il compenso corrisposto ai magistrati onorari ai
sensi di quanto previsto dai commi da 370 a 372,
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, da
definire con le modifiche previste ai sensi dell'articolo
1, comma 371, della medesima legge;
i) le indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13
agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
nazionale e del Parlamento europeo e le indennita',
comunque denominate, percepite per le cariche elettive e
per le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della
Costituzione e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in
dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive
e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
l) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
a operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in
regime di stabilimento o di prestazione di servizi, che non
consentano il riscatto della rendita successivamente
all'inizio dell'erogazione;
m) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonche' quelle
derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
n) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati all'articolo 10, comma
1, lettere c) e d), tra gli oneri deducibili ed esclusi
quelli indicati all'articolo 46, comma 1, lettera c);
o) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative;
p) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e
alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni
del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di
scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto
dall'autorita' vigilante.
2. I redditi di cui al comma 1, lettera a), sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nell'albo delle societa'
cooperative, che nel suo statuto siano inderogabilmente
indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge
e che tali principi siano effettivamente osservati.
3. Fermo restando il trattamento previdenziale per i
soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un
rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini
dell'imposta sul reddito si applica il presente articolo.".
Il testo dell'articolo 74 del richiamato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 74 Beni relativi all'impresa (articolo 65 decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte
sui redditi, si considerano relativi all' impresa, oltre ai
beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), a
quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa e ai
crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i
beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra
le attivita' relative all' impresa nell' inventario tenuto
a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili
di cui all'articolo 45, comma 2, si considerano relativi
all' impresa solo se indicati nell' inventario; per i
soggetti indicati nell'articolo 75, tale indicazione puo'
essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili
ovvero secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.
2. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni a
esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per
le societa' di fatto.
3. Per le societa' di fatto si considerano relativi
all'impresa i beni indicati all'articolo 94, comma 1,
lettere a) e b), i crediti acquisiti nell'esercizio
dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri
a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali
per l'esercizio dell'impresa.
4. Per i beni strumentali dell'impresa individuale
provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore e'
riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base
alle disposizioni di cui agli articoli da 30 a 43 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, da iscrivere tra le attivita'
relative all' impresa nell'inventario di cui all'articolo
2217 del codice civile, ovvero, per le imprese di cui
all'articolo 75, nel registro dei cespiti ammortizzabili.
Le relative quote di ammortamento sono calcolate a
decorrere dall'esercizio in corso alla data
dell'iscrizione.".
Il testo dell'articolo 75 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 75 Imprese minori (articolo 66 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
articolo 1, commi 18 e 19, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
articolo 1, comma 652, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le
disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di adempimenti e accertamento, applicano il
regime di contabilita' semplificata, e' costituito dalla
differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo
94 e degli altri proventi di cui all'articolo 98 percepiti
nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel
periodo stesso nell'esercizio dell'attivita' d'impresa. La
differenza e' aumentata dei ricavi di cui all'articolo 68,
dei proventi di cui all'articolo 99, comma 1, delle
plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 95 e delle
sopravvenienze attive di cui all'articolo 97 e diminuita
delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui
all'articolo 110.
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,
secondo le disposizioni degli articoli 73, comma 2, 111 e
112, a condizione che sia tenuto il registro dei beni
ammortizzabili. L' indicazione di tali quote puo' essere
effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di
beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a
norma dell'articolo 110. Non e' ammessa alcuna deduzione a
titolo di accantonamento; tuttavia, gli accantonamenti di
cui all'articolo 114 sono deducibili a condizione che
risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del
decreto indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei commi 1
e 2, le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 5, 74,
99, comma 2, 100, 104, 108, commi 1 e 5, 109, 117, 118,
commi 10, 13 e 15, lettera b), e 119, commi 1, 4, 6, 7 e 9.
Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle
plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa
pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni nei
registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel
comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo
118, comma 9.
4. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' ridotto
dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a
formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il
principio della competenza.
5. Al fine di evitare salti o duplicazioni di
imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta
soggetto alla determinazione del reddito delle imprese
minori ai sensi dei commi 1, 2 e 3, a un periodo d' imposta
soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i
compensi e le spese che hanno gia' concorso alla formazione
del reddito, in base alle regole del regime di
determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono
rilevanza nella determinazione del reddito degli anni
successivi.
6. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio
e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma
dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13
ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a
norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un
importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei
ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per
cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro
77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e
fino a euro 92.962,24.
7. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione
forfetaria delle spese non documentate, in un'unica misura
per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore
oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e,
nella misura del 35 per cento dell'importo cosi' definito,
per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore
all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti
delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo. Per le
medesime imprese compete, altresi', una deduzione
forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e
autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola
volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto,
indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente
deve predisporre e conservare un prospetto recante
l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e
localita' di destinazione nonche' degli estremi dei
relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture
o delle lettere di vettura; i documenti di trasporto, le
fatture e le lettere di vettura devono essere conservate
fino alla scadenza del termine per l'accertamento.".
Il testo dell'articolo 77 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 77 Plusvalenze (articolo 68 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
articolo 2, commi 36-quaterdecies e 36 quinquiesdecies,
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
articolo 1, comma 633, legge 30 dicembre 2020, n. 178;
articolo 1, commi 98 e 99, legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1,
lettere a), b) e c), sono costituite dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo
di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per gli immobili di cui all'articolo 76, comma 1, lettere
b) e c), acquisiti per donazione si assume come prezzo di
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal
donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonche' di
ogni altro costo successivo inerente. Per gli immobili di
cui all'articolo 76, comma 1, lettera c), ai fini della
determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui
gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano
conclusi da non piu' di cinque anni all'atto della
cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali
interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella
misura del 110 per cento e siano state esercitate le
opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),
del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui
gli interventi agevolati si siano conclusi da piu' di
cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione
dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento
di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella
misura del 110 per cento e siano state esercitate le
opzioni di cui al terzo periodo. Per i medesimi immobili di
cui all'articolo 76, comma 1, lettera c), acquisiti o
costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni,
il prezzo di acquisto o il costo di costruzione,
determinato ai sensi dei periodi precedenti, e' rivalutato
in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.
2. Per i terreni di cui all'articolo 76, comma 1,
lettera a), acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il
costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di
cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), e' costituito dal
prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente,
rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche'
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili. Per i terreni acquistati per effetto di
successione si assume come prezzo di acquisto il valore
dichiarato nella relativa dichiarazione, o in seguito
definito e liquidato, aumentato dell'imposta di successione
nonche' di ogni altro costo successivo inerente. Per i
terreni acquistati per effetto di donazione si assume come
prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato
dell'imposta sulle donazioni nonche' di ogni altro costo
successivo inerente.
3. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1,
lettera d), diverse da quelle derivanti dalla
partecipazione in societa' semplici e da quelle di cui al
comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro
ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente
quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono
superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in
deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento
dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma
non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze sono state realizzate. Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle
cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti
di cui all'articolo 96, comma 1, lettere a), b), c) e d),
effettuate da societa' ed enti commerciali di cui
all'articolo 82, comma 1, lettera d), privi di stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno
Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo che consente un adeguato scambio di
informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito
delle societa'.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
all'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), realizzate
mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a), e contratti di cui
all'articolo 118, comma 15, lettera b), emessi o stipulati
da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, salvo la
dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' dello stesso articolo
162, comma 3, del rispetto della condizione indicata nel
medesimo articolo, comma 2, lettera b), concorrono a
formare il reddito per il loro intero ammontare. La
disposizione del primo periodo non si applica alle
partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari
emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti
sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se
le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza
e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare
delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il
quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente
intenda far valere la sussistenza della condizione indicata
nell'articolo 162, comma 2, lettera b), ma non abbia
presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del
medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 162, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. Ai
fini del presente comma, la condizione indicata
nell'articolo 162, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta e oggetto di realizzo con controparti non
appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e'
sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del quinto periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o non residenti nel territorio dello Stato, tra i
quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, ovvero che, ai sensi del
medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da
parte di altro soggetto residente o non residente nel
territorio dello Stato.
5. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all'articolo 162, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al medesimo articolo, comma
2, lettera a), al cedente controllante, ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito
d'imposta di cui al primo periodo spetta per l'ammontare
dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi
dell'articolo 49, comma 4; tale ammontare, ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere d'ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
6. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1,
lettere d) ed e), diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4
del presente articolo e all'articolo 76, comma 1, lettera
f), sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze,
nonche' ai redditi e alle perdite di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera g), e alle plusvalenze e altri proventi di
cui all'articolo 76, comma 1, lettera h); se l'ammontare
complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore
all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
redditi, l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino
a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei
periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e
le perdite sono state realizzate.
7. Le plusvalenze indicate nell'articolo 76, comma 1,
lettere d), e) e f), sono costituite dalla differenza tra
il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore
normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di
acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere
inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di
successione e donazione, con esclusione degli interessi
passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume
come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione,
nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore
normale alla data di apertura della successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni
acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi
gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le
valute estere cedute a termine si assume come costo il
valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le
valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in
mancanza della documentazione del costo, si assume come
costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili
accertati ai sensi dell'articolo 119, comma 10, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le
minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
8. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma
rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in
societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa' e dagli utili relativi ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e
ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b);
b) per le valute estere prelevate da depositi e conti
correnti si assume come corrispettivo il valore normale
della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
c) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza
della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
sono determinate in misura pari al corrispettivo della
cessione;
d) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nell'articolo 76, comma 1,
lettera g), il corrispettivo e' costituito dal prezzo di
cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi
pagati o riscossi su opzioni;
e) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento
alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente
corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
9. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera
g), sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali
positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od oneri,
percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti
ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze,
minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali
rapporti si applicano i commi 7 e 8. I premi pagati e
riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata
chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il
reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e'
esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attivita' di cui all'articolo 76, comma 1,
lettere d), e) o f), i premi pagati o riscossi concorrono
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai
sensi del comma 8, lettera d). Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
merci non concorrono a formare il reddito, anche se la
cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nell'articolo 76, comma 1, lettera g).
10. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera h), sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le
somme o il valore normale dei beni rimborsati e i
corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate
di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione
degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e
dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale
derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi
nonche' i redditi di capitale maturati a favore del
creditore originario ma non riscossi. Si applicano le
disposizioni del comma 8, lettera e).
11. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1,
lettera i), sono costituite dalla differenza tra il
corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle
cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di
acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le
minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza
e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare
delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il
quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto
per successione, si assume come costo il valore definito o,
in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume
come costo il costo del donante. Il costo o valore di
acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura
del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I
proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita'
percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a
tassazione senza alcuna deduzione.
12. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in
godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un
corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del
diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in
deduzione dal reddito imponibile.
13. La differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito
imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi
dell'articolo 76, comma 1, lettera r).
14. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze
e le minusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera
d), realizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e
da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il
cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese
estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che consentono un adeguato scambio di
informazioni.
15. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 25, comma 2 e all'articolo 304, comma 5, non
si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui
scambio e' effettivamente diretta l'attivita' di impresa
nonche' quelli utilizzati direttamente nell'esercizio
dell'impresa.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 e
all'articolo 304, comma 5, non si applicano alle
plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento
collettivo del risparmio individuati dal comma 14.".
Il testo dell'articolo 95 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 95 Plusvalenze patrimoniali (articolo 86 decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa,
diversi da quelli indicati nell'articolo 94, comma 1
concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), la
plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il
corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se
costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), la
plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui
all'articolo 96, determinate a norma del comma 2 del
presente articolo, concorrono a formare il reddito per
l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state
realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di
azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito
per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state
realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda e' stato
posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta
del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e
nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze
realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo
esclusivo della prestazione dell'atleta per le societa'
sportive professionistiche concorrono a formare il reddito
per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state
realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un
periodo non inferiore a due anni, a scelta del
contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei
successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte
proporzionalmente corrispondente al corrispettivo
eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della
plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in
cui e' stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma
devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa
non e' presentata, la plusvalenza concorre a formare il
reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui e'
stata realizzata.
5. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai
criteri di cui all'articolo 162, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del
dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate,
spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana
relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito
d'imposta di cui al primo periodo spetta per l'ammontare
dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi
dell'articolo 98, comma 4; tale ammontare, ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
6. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
7. Nelle ipotesi dell'articolo 49, commi 5 e 7,
costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei
beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
riserve di capitale per la parte che eccede il valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.
8. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il
corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici
che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle
operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata
nel conto economico, concorre in quote costanti alla
formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro
successivi.".
Il testo dell'articolo 96 del richiamato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto e' il seguente:
"Art. 96 Plusvalenze esenti (articolo 87 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento
le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi
dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o
quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati
nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti
alle stesse equiparate, e nell'articolo 82, comprese quelle
non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data piu' recente;
b) classificazione nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o
ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri
di cui all'articolo 162, comma 1, o, alternativamente, la
dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui allo stesso articolo 162, comma 3,
della sussistenza della condizione di cui al comma 2,
lettera b, del medesimo articolo. Qualora il contribuente
intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione
ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 162, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. Ai
fini della presente lettera, la condizione indicata
nell'articolo 162, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta e oggetto di realizzo con controparti non
appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e'
sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del terzo periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o meno nel territorio dello Stato, tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo
186, comma 2 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2,
sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;
d) esercizio da parte della societa' partecipata di
un'impresa commerciale secondo la definizione di cui
all'articolo 64. Senza possibilita' di prova contraria si
presume che questo requisito non sussista relativamente
alle partecipazioni in societa' il cui valore del
patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili
diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente
utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi
in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola.
2. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla
categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle
appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno
considerate separatamente con riferimento a ciascuna
categoria.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve
sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di
possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di
cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con
controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante
causa, e' sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del primo periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o meno nel territorio dello Stato, tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo
186, comma 2 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2,
sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve
sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo,
almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al
realizzo stesso.
4. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle
stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
e determinate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3,
relativamente alle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari
alle azioni ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera a),
e ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera
b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per
il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), che non
soddisfano la condizione di cui all'articolo 46, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
5. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e
c), il requisito di cui al comma 1, lettera d), non rileva
per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze
realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
l'esenzione di cui ai commi 1 e 4 indipendentemente dal
verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
6. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'
consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
partecipazioni, i requisiti di cui al comma 1 alle lettere
c) e d), si riferiscono alle societa' indirettamente
partecipate e si verificano quando tali requisiti
sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio
sociale della partecipante.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle plusvalenze di cui all'articolo 95, comma 7.".
Il testo dell'articolo 98 del richiamato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 98 Dividendi ed interessi (articolo 89 decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
articolo 7, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 8
gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni dalla
legge 6 marzo 1996, n. 110; articolo 5, comma 1,
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349)
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in
societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano
le disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo
49, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 82,
comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto
esclusi dalla formazione del reddito della societa' o
dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
La stessa esclusione si applica alla remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo
118, comma 15, lettera b).
3. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti
relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari
alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il
loro intero ammontare alla formazione del reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti.
4. Verificandosi la condizione dell'articolo 46, comma
2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si
applica agli utili provenienti da soggetti di cui
all'articolo 82, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni
derivanti da contratti di cui all'articolo 118, comma 15,
lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da
quelli residenti o localizzati in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri
di cui all'articolo 162, comma 1, o, se ivi residenti o
localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui al medesimo articolo 162, comma 3,
il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nel medesimo
articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), del
presente articolo, residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, e le
remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo
118, comma 15, lettera b), stipulati con tali soggetti, non
concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono
percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito
dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del
loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a
seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo
162, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al
comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e'
riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del
dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello
Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti
gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 185
in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione alla quota
imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta
italiana relativa a tali utili. Ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito
d'imposta di cui al secondo periodo e' computato in aumento
del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato
omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento
del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del
presente comma, si considerano provenienti da imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di
partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
di controllo, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, in
societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di
tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nell'articolo
162, comma 2, lettera b), ma non abbia presentato l'istanza
di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve
essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte
del socio residente. Concorrono in ogni caso alla
formazione del reddito per il loro intero ammontare gli
utili relativi ai contratti di cui all'articolo 118, comma
15, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
5. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti
finanziari e sui contratti indicati dall'articolo 118,
comma 15, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento
della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso
articolo 118;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale
o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti
finanziari di cui all'articolo 46, provenienti dai soggetti
che hanno i requisiti individuati nel comma 6,
limitatamente al 95 per cento della quota di esse non
deducibile nella determinazione del reddito del soggetto
erogante.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera b), si
applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una
societa' che riveste una delle forme previste dall'allegato
I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del
30 novembre 2011, nella quale e' detenuta una
partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per
cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro
dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di
una convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori
dell'Unione europea;
b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza
possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a
una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della
citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che
sostituisca una delle imposte indicate.
7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48
e 49, ove compatibili.
8. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
9. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base
a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo
di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto,
concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
10. Ai contratti di finanziamento in valori mobiliari
di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 gennaio
1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
marzo 1996, n. 110, si applicano le disposizioni contenute
al comma 9, primo periodo e nell'articolo 103, comma 2.
11. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.
12. Tra gli interessi di cui al presente articolo, deve
intendersi compresa anche la differenza tra il valore di
rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e
titoli similari. Per ogni giorno di possesso dei titoli
matura una quota parte di scarto determinata dividendo
l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di
durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia
in tutto o in parte determinabile in funzione di eventi o
di parametri non ancora certi o determinati alla data di
emissione dei titoli, la parte di detto importo
proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui
l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della
determinazione della differenza si considera interamente
maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima
data.".
Il testo dell'articolo 99 del richiamato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 99 Proventi immobiliari (articolo 90 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
articolo 2, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, concorrono a formare il reddito
nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo
II del titolo I della parte I per gli immobili situati nel
territorio dello Stato e a norma dell'articolo 79 per
quelli situati all'estero. Tale disposizione non si applica
per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti
dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo
34, pur se nei limiti ivi stabiliti. Per gli immobili
riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui
all'articolo 39, comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non
si applica comunque l'articolo 43. In caso di immobili
locati, qualora il canone risultante dal contratto di
locazione ridotto, fino a un massimo del 15 per cento del
canone medesimo, dell'importo delle spese documentate
sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio
ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e'
determinato in misura pari a quella del canone di locazione
al netto di tale riduzione. Per gli immobili locati
riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal
contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti
superiore al reddito medio ordinario dell'unita'
immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a
quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in
deduzione.
3. Ai fini della determinazione del reddito delle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa si deduce un
importo pari alla rendita catastale di ciascuna unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari e delle relative pertinenze.".
Il testo dell'articolo 104 del richiamato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 104 Spese per prestazioni di lavoro (articolo 95
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; articolo 62, legge 21 novembre 2000, n. 342;
articolo 4, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;
articolo 1, commi 399 e 400, legge 30 dicembre 2024, n.
207)
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente
deducibili nella determinazione del reddito comprendono
anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di
liberalita' a favore dei lavoratori, salvo il disposto
dell'articolo 109, comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti
sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma
dell'articolo 53, comma 6, lettera c). Qualora i fabbricati
di cui al secondo periodo siano concessi in uso a
dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui
prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si
verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i
predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro
180,76; il predetto limite e' elevato a euro 258,23 per le
trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei
predetti rapporti sia stato autorizzato a utilizzare un
autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di
essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
ovvero 20 se con motore diesel.
4. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonche'
i rimborsi analitici relativi alle medesime spese,
sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei
dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2
e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025,
n. 33.
5. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica ai fini
della determinazione del reddito di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera a), se la societa' cooperativa autorizzata
all'autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo
ivi previsto, ne' della deduzione analitica delle spese
sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci
fuori del territorio comunale.
7. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche
spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili
anche se non imputati al conto economico.
8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 118,
comma 15, lettera b), le partecipazioni agli utili
spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in
partecipazione sono computate in diminuzione del reddito
dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla
imputazione al conto economico.
9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a conto
economico in relazione alle operazioni con pagamento basato
su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di
capitale ovvero con azioni di altre societa' del gruppo
sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti
strumenti; in tale momento sono altresi' riconosciuti i
maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio
dalle societa' del gruppo i cui strumenti rappresentativi
di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.
10. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa
attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della
legge 9 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle
agevolazioni a favore degli operatori economici, per i
titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e
professioni, il costo del personale di nuova assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e'
maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un
importo pari al 20 per cento del costo riferibile
all'incremento occupazionale determinato ai sensi del comma
12 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui ai
commi 11, 13, 14, 15 e 16. L'agevolazione di cui al primo
periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attivita'
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per
almeno trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non
spetta alle societa' e agli enti in liquidazione ordinaria,
assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri
istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
11. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione
che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al
termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2023 e' superiore al numero dei dipendenti a
tempo indeterminato mediamente occupato del periodo
d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in societa' controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto.
12. Il costo riferibile all'incremento occupazionale e'
pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai
nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi
dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del
codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di
redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema
di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice
civile si assumono le corrispondenti voci di costo del
personale. I costi riferibili al personale dipendente sono
imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai
fini della determinazione del reddito del contribuente.
13. Nessun costo e' riferibile all'incremento
occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo
determinato, risulti inferiore o pari al numero degli
stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2023.
14. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 10,
al fine di incentivare l'assunzione di particolari
categorie di soggetti, il costo di cui al comma 12
riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della
determinazione dell'incremento complessivo del costo del
personale risultante dal conto economico ai sensi
dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del
codice civile, e' moltiplicato per coefficienti di
maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle
categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di
cui all'Allegato G.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disciplina, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo,
con particolare riguardo alla determinazione dei
coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di
lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la
complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del
costo del lavoro sostenuto per dette categorie.
16. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui
redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle
disposizioni del presente articolo. Nella determinazione
dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando le disposizioni dei commi da 10 a 15.
17. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le
disposizioni dei commi da 10 a 16, si applicano, nei limiti
e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi
occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei
predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta
precedente.
18. Nella determinazione degli acconti delle imposte
sui redditi dovuti:
a) per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando i commi da 10 a 16;
b) per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si
tiene conto delle disposizioni di cui al comma 17.".
Il testo dell'articolo 105 del richiamato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 105 Interessi passivi (articolo 96 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
articolo 1, commi 133, 134, 135 e 136, legge 30 dicembre
2025, n. 199)
1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai
sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera b), sono
deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo:
a) degli interessi attivi e proventi finanziari
assimilati di competenza del periodo d'imposta;
b) degli interessi attivi e proventi finanziari
assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai
sensi del comma 6.
2. L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri
finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo
degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di
cui al comma 1 lettere a) e b), e' deducibile nel limite
dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento
del risultato operativo lordo della gestione caratteristica
del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica riportato da
periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal
fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica del
periodo d'imposta e, successivamente, il 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica
riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da
quello relativo al periodo d'imposta meno recente.
3. La disciplina del presente articolo si applica agli
interessi passivi e agli interessi attivi, nonche' agli
oneri finanziari e ai proventi finanziari a essi
assimilati, che sono qualificati come tali dai principi
contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale
qualificazione e' confermata dalle disposizioni emanate in
attuazione degli articoli 164, comma 1, 165, comma 1, 166,
comma 3, e 167, comma 1, e che derivano da un'operazione o
da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da
un rapporto contrattuale contenente una componente di
finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo
gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo
periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono
imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o
interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur
derivando da strumenti finanziari che, in base alla
corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono
qualificati come strumenti rappresentativi di capitale,
sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al
percettore o all'erogante. Nei confronti dei soggetti
operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del
presente articolo, si considerano interessi attivi
rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231.
4. Per risultato operativo lordo della gestione
caratteristica si intende la differenza tra il valore e i
costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice
civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui
al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione
finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura
risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla
determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le voci di conto economico
corrispondenti.
5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1
e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo
d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi
d'imposta, per un ammontare pari all'eventuale differenza
positiva tra:
a) la somma degli interessi attivi e dei proventi
finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e
del 30 per cento del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica;
b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati di competenza del periodo d'imposta.
6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli
interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di
competenza sia superiore alla somma tra gli interessi
passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e
gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati
riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del
comma 5, l'eccedenza puo' essere riportata nei periodi
d'imposta successivi.
7. Qualora in un periodo d'imposta il 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia
superiore alla somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 e
l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari
assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai
sensi del comma 5, la quota eccedente puo' essere portata a
incremento del risultato operativo lordo dei successivi
cinque periodi d'imposta.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano
in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari
assimilati che presentano tutte le seguenti
caratteristiche:
a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare
un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che
non sono garantiti ne' da beni appartenenti al gestore del
progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli
afferenti al progetto infrastrutturale stesso ne' da
soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale
pubblico;
b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale
pubblico a lungo termine e' residente, ai fini fiscali, in
uno Stato dell'Unione europea;
c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui
realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono
oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione
europea.
9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo
termine e' caratterizzato da un regime di segregazione
patrimoniale rispetto alle altre attivita' e passivita' del
gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale
progetto e' rimborsato esclusivamente con i flussi
finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli
interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al
comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di
segregazione patrimoniale o su quelli destinati
esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati
solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli
interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al
comma 8 sono determinati moltiplicando l'ammontare
complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari
assimilati per il rapporto tra l'ammontare di ricavi o
l'ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in
corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del
progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e
l'ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle
rimanenze.
10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato
operativo lordo della gestione caratteristica e'
determinato senza tenere conto del valore e dei costi della
produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico
a lungo termine.
11. Ai fini dei commi da 8 a 10:
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo
termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si
applicano le disposizioni della Parte V del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) nel caso di costituzione di una societa' di progetto
strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad
attivita' e passivita' non afferenti al progetto
infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli
interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti
stipulati dalla societa' di progetto anche qualora
assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8,
lettera a), utilizzati per finanziare progetti
infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano
agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione
nonche' alle societa' capogruppo di gruppi assicurativi.
13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di
assicurazione e dalle societa' capogruppo di gruppi
assicurativi, nonche' dalle societa' di gestione dei fondi
comuni d'investimento e dalle societa' di intermediazione
mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro
ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui
agli articoli da 126 a 136, l'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti
al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti e'
integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare
complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai
soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di
soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente
controllante opera la deduzione integrale degli interessi
passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all'articolo 131, apportando
la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica
dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.
14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale
di cui agli articoli da 126 a 136, l'eventuale eccedenza di
interessi passivi e oneri assimilati indeducibili
generatasi in capo a un soggetto, a esclusione di quella
generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel
consolidato nazionale, puo' essere portata in abbattimento
del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui
altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per
lo stesso periodo d'imposta:
a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche
riportata da periodi d'imposta precedenti, purche' non
anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale;
b) una eccedenza di interessi attivi e proventi
finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b),
purche' nel secondo caso si tratti di eccedenza di
interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata
da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel
consolidato nazionale.
15. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole
di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 99,
comma 2, dall'articolo 119, comma 8, e dall'articolo 267,
comma 1.
16. Gli interessi passivi di cui al presente articolo,
sostenuti dagli intermediari finanziari, a eccezione di
quelli indicati nel comma 13, primo periodo, sono
deducibili nei limiti:
a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.
17. Si applicano le disposizioni del comma 13, secondo
periodo, del presente articolo.
18. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli
interessi passivi concorrono alla formazione del valore
della produzione netta nella misura di cui al comma 16.
19. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando il comma 16, lettera a), e non si tiene conto
delle disposizioni di cui alla lettera b);
b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata, non
applicando il comma 16 lettera b), e non si tiene conto
delle disposizioni di cui alla lettera c);
c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando il comma 16, lettera c), e non si tiene conto
delle disposizioni di cui alla lettera d);
d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando il comma 16, lettera d).".
Il testo dell'articolo 110 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 110 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite (articolo 101 decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1,
comma 4, primo e secondo periodo, decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265; articolo 1, comma 62, legge
24 dicembre 2007, n. 244; articolo 5-quinquies, comma 3,
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa,
diversi da quelli indicati negli articoli 94, comma 1, e
96, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la
determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono
realizzate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, lettere a) e
b), e 2.
2. Relativamente alle minusvalenze di ammontare
complessivo superiore a euro cinque milioni, derivanti da
cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, il
contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le
notizie necessari al fine di consentire l'accertamento
della conformita' dell'operazione di cessione con le
disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di
comunicazione, nonche' le procedure e i termini della
stessa.
3. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si
applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze
negative di cui all'articolo 118, ai commi 4, 5 e 6, di
ammontare superiore a euro 50.000, derivanti da operazioni
su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di piu'
operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e
realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 12
dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia
delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di
consentire l'accertamento della conformita' delle relative
operazioni alle disposizioni dell'articolo 10-bis della
legge 27 luglio 2000, n. 212. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati
e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le
procedure e i termini delle stesse.
5. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo
94, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'articolo 103; tuttavia, per i titoli di cui alla
citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati
italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in
misura non eccedente la differenza tra il valore
fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze
assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.
6. In deroga al comma 5, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di
cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei
beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c) e d),
che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'articolo 94, comma 4, rileva secondo le disposizioni
dell'articolo 119, comma 2.
7. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'articolo 2426, numero 4), del
codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche
a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
8. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'articolo 96.
9. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
diverse da quelle deducibili ai sensi dell'articolo 115,
comma 3, sono deducibili se risultano da elementi certi e
precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il
debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 57 del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, o accordi in esecuzione di piani
attestati di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del
citato decreto legislativo n. 14 del 2019, o e'
assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in
Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di
informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si
considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data
della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o
del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o della sentenza di omologazione
dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone
la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti,
dalla data di ammissione ovvero, per i predetti accordi in
esecuzione di piani attestati di risanamento, dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di
modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta a un importo
non superiore a euro 5.000 per le imprese di piu' rilevante
dimensione di cui all'articolo 337, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, e non superiore a euro 2.500
per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del
credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal
bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
10. Per i crediti di modesta entita' e per quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a
procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti
ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei
debiti o accordi in esecuzione di piani attestati di
risanamento, la deduzione della perdita su crediti e'
ammessa, ai sensi del comma 9, nel periodo di imputazione
in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un
periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del
predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi
ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un
periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la
corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe
dovuto procedere alla cancellazione del credito dal
bilancio.
11. Le perdite attribuite per trasparenza dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza dalla stessa societa' che ha generato le
perdite.
12. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
11 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione e il relativo
ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito
oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della
partecipazione.".
Il testo dell'articolo 118 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 118 Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa (articolo 109 decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 36, comma 13,
legge 27 dicembre 1997, n. 449; articolo 2, comma 9, legge
27 dicembre 2002, n. 289; articolo 6, commi da 1 a 5, 6
primo e terzo periodo, 7, 8, 10 e 10-bis, decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215)
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e
negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare
il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
4. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo
110 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari
alle azioni che non possiedono i requisiti di cui
all'articolo 96 non rilevano fino a concorrenza
dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro
acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il
realizzo. Tale disposizione si applica anche alle
differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 94, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui all'articolo 96, comma 1, lettere c)
e d).
6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis
della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento
ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti
da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 4.
7. I commi 4, 5 e 6 non si applicano ai soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
8. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai
commi 4 e 5 il contribuente interpella l'amministrazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente.
9. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
10. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 96, non rilevano ai fini
dell'applicazione del secondo periodo. Fermo restando
quanto previsto dal primo, secondo e terzo periodo, le
spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle
di cui all'articolo 104, comma 3, sono deducibili nella
misura del 75 per cento.
11. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
sostenute nel territorio dello Stato, nonche' i rimborsi
analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a
condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi
di pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
12. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di
servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonche' i
rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono
deducibili alle condizioni di cui al comma 11.
13. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
14. In deroga al comma 10 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente a una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 98.
15. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione
dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all'articolo 46, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione e a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.
16. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque
effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, attraverso
convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20
per cento ai fini della determinazione del reddito di
impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta
autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno
o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del
silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.
17. Sono indeducibili ai sensi del presente articolo i
costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati,
anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti,
allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione
di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto a uso
farmaceutico.
18. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono
optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma e ai commi da 19 a 27. L'opzione ha durata
per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e
rinnovabile.
19. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera
d), del presente testo unico, possono esercitare l'opzione
di cui al comma 18 a condizione di essere residenti in
Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la
doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni
sia effettivo.
20. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di
ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma
18 in relazione a software protetto da copyright, brevetti
industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi
soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello
svolgimento della propria attivita' d'impresa, sono
maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 18.
21. Le disposizioni dei commi 18, 19 e 20 si applicano
a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui
al comma 18 svolgano le attivita' di ricerca e sviluppo,
anche mediante contratti di ricerca stipulati con societa'
diverse da quelle che direttamente o indirettamente
controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa
ovvero con universita' o enti di ricerca e organismi
equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei
beni di cui al comma 20.
22. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 18 rileva
anche ai fini della determinazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
23. I soggetti di cui ai commi 18 e 19 che intendano
beneficiare della maggiore deducibilita' dei costi ai fini
fiscali di cui ai commi da 18 a 27 possono indicare le
informazioni necessarie alla determinazione della predetta
maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta
secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione
all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione
relativa al periodo di imposta per il quale beneficia
dell'agevolazione.
24. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono adottate le disposizioni attuative dei commi
da 18 a 27.
25. Le disposizioni di cui di cui ai commi da 18 a 27
si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al
periodo d'imposta in corso alla data del 22 ottobre 2021 e
ai successivi periodi d'imposta.
26. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla
data del 22 ottobre 2021 e ai successivi periodi d'imposta,
non sono piu' esercitabili le opzioni previste
dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui ai commi 18 e 19 che
abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi
dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a
quello in corso alla data del 22 ottobre 2021 possono
scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire
al regime agevolativo di cui ai commi da 18 a 27, previa
comunicazione da inviare secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo
coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla
procedura di cui all'articolo 115 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, ovvero presentato istanza di rinnovo, e
abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia
delle entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i
soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo
4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
27. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese di
cui ai commi 20 e 21 siano sostenute in vista della
creazione di una o piu' immobilizzazioni immateriali
rientranti tra quelle di cui al comma 20, il contribuente
puo' usufruire della maggiorazione del 110 per cento di
dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui
l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di
privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento
non puo' essere applicata alle spese sostenute prima
dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel
quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di
privativa industriale.".
Il testo dell'articolo 119 del richiamato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 119 Norme generali sulle valutazioni (articolo
110 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 177, legge 27 dicembre
2013, n. 147)
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno
riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e
immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in
bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di
disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si
possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per
gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
cui all'articolo 94, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, a
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo
dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. In deroga alle disposizioni del comma 1, lettere c),
d) ed e) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002:
a) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 94, comma 4;
b) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
quello indicato nell'articolo 96, comma 1, lettera a),
aventi gli altri requisiti previsti dal medesimo articolo
96, comma 1, il costo e' ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
3. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
4. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi
contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione
del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la
tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti.
5. In deroga alle norme degli articoli precedenti del
presente capo e ai commi da 1 a 3, non concorrono alla
formazione del reddito i componenti positivi e negativi che
risultano dalla valutazione delle cripto-attivita' alla
data di chiusura del periodo di imposta a prescindere
dall'imputazione al conto economico.
6. I proventi determinati a norma dell'articolo 99 e i
componenti negativi di cui all'articolo 111, commi 1 e 11,
agli articoli 113 e 115 e all'articolo 116, commi 1 e 2
sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e'
inferiore o superiore a dodici mesi.
7. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
8. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento
alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti
tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera
concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le
modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 116 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere determinate,
sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee
guida per l'applicazione del presente comma.
9. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
10. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere della Banca d'Italia,
con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono
tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti
da operatori internazionali indipendenti utilizzati
dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in
valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile
attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
11. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti
da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione,
intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in
Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono
ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale,
determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi
o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni
individuate nell'allegato I alla lista UE delle
giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova
che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi
deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e
ai sensi del comma 11 sono separatamente indicati nella
dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di
procedere all'emissione dell'avviso di accertamento
d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all'interessato un apposito avviso con il quale e' concessa
al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di
novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve
darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A
tale fine, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
e), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 non si applicano
per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui
risulti applicabile l'articolo 186, concernente
disposizioni in materia di imprese estere controllate.
14. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello
stesso comma 11.
15. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in
materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui
all'articolo 183, ai fini della determinazione del reddito
d'impresa relativo alle operazioni di cui al comma 8, le
societa' che operano nel settore della raccolta di
pubblicita' online e dei servizi ad essa ausiliari sono
tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da
quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento
della propria attivita', fatto salvo il ricorso alla
procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi di
cui all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
Il testo dell'articolo 124 del richiamato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 124 Opzione per la trasparenza fiscale (articolo
115 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 82, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 82,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al primo periodo non si considerano le azioni
prive del predetto diritto di voto e la quota di utili
delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo
periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di
partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 126 e 137.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
secondo periodo si applica al termine di ciascun triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 49, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 132, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 136.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 256, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento.
11. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.".
Il testo dell'articolo 132 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 132 Interruzione della tassazione di gruppo prima
del compimento del triennio (articolo 124 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito
dall'articolo 126, cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il reddito della societa' o
dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui
viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per
un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto
previsto dall'articolo 97, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo
previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e
quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
societa' o ente controllante o da altra societa'
controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche
apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il primo
periodo si applica nel caso in cui il requisito del
controllo venga meno anche nei confronti della sola
societa' cedente o della sola societa' cessionaria.
b) alla residua differenza tra il valore di libro e
quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
societa' o ente controllante o da altra societa'
controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche
apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il primo
periodo si applica nel caso in cui il requisito del
controllo venga meno anche nei confronti della sola
societa' cedente o della sola societa' cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare
quanto versato a titolo d'acconto se il versamento
complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto
relativamente alle societa' per le quali continua la
validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare
l'integrazione di cui alla lettera a) riferita ai redditi
propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione di cui
all'articolo 130.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi
previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'articolo 136, la societa' o l'ente controllante puo'
attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia'
effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle
controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito
del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
cui all'articolo 131, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o
ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal
primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'articolo 131 sono attribuite alle
societa' che le hanno prodotte al netto di quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del
controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti
interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale
attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione
anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le
hanno prodotte e' comunicato all'Agenzia delle entrate
all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o
in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi
dell'articolo 126, comma 5.
5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la
societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare
all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue
attribuito a ciascun soggetto.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano
anche nel caso di fusione di una societa' controllata in
altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione
della societa' o ente controllante con societa' o enti non
appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
ove la societa' o ente controllante sia in grado di
dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni,
la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 126 e seguenti ai fini
dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del
consolidato, la societa' o ente controllante puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212
recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il
decreto di cui all'articolo 136 sono disciplinati gli
eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del
consolidato.
7. La societa' o ente controllante che intende
continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non
ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 6
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi.
8. L'articolo 127, comma 5, si applica anche
relativamente alle somme percepite o versate tra le
societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con
l'interruzione della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'.".
Il testo dell'articolo 135 del richiamato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 135 Responsabilita' (articolo 127 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli
interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 131;
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento
alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di
controllo prevista dall'articolo 245 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, riferita alle dichiarazioni dei redditi
propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e
dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 243 del
medesimo testo unico;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla
determinazione del reddito complessivo globale di cui
all'articolo 131;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla
sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al
soggetto che ha commesso la violazione.
2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al
consolidato e' responsabile:
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante per
la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi,
riferita al reddito complessivo globale risultante dalla
dichiarazione di cui all'articolo 131, in conseguenza della
rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le
somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima
dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo
prevista dall'articolo 245 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, e dell'attivita' di liquidazione di cui
all'articolo 243 del medesimo testo unico, in conseguenza
della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei
redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta
accertata riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 131, in
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito
imponibile, e alle somme che risultano dovute con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 245 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, e dell'attivita' di
liquidazione di cui all'articolo 243 del medesimo testo
unico, in conseguenza della rettifica operata sulla propria
dichiarazione dei redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla
lettera b).
3. L'eventuale rivalsa della societa' o ente
controllante nei confronti delle societa' controllate perde
efficacia qualora il soggetto controllante ometta di
trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e
dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla
notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'articolo 128.".
Il testo dell'articolo 141 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 141 Obblighi della societa' o ente controllante e
rettifiche di consolidamento (articolo 134 decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. L'ente o la societa' controllante provvede a
calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata
estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci
revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui
alla sezione I del presente capo e della parte I, titolo
III e titolo IV, capi I, II e III, in quanto compatibili
con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche
di seguito previste:
a) indipendentemente dai criteri adottati per la
redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un
trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di
reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui
alla predetta sezione I, consentendo nell'esercizio di
competenza la deducibilita' dei componenti negativi non
solo se imputati al conto economico di un esercizio
precedente, ma anche successivo;
b) i valori risultanti dal bilancio relativo
all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui
si applicano le disposizioni della presente sezione sono
riconosciuti ai fini dell'imposta sulle societa' a
condizione che siano conformi a quelli derivanti
dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei
precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi
formali eventualmente previsti dal decreto di cui
all'articolo 148 salvo quanto di seguito previsto:
1) i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto
bilancio istituiti con finalita' analoghe a quelli previsti
nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti
ai fini dell'imposta sul reddito fino a concorrenza
dell'importo massimo per gli stessi previsto;
2) qualora le norme della sezione I di questo capo non
prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano
fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare
corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati
deducibili secondo le norme della predetta sezione I a
condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal
soggetto controllante;
3) i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto
bilancio istituiti con finalita' diverse da quelli previsti
dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente
riconosciuti;
4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati
all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), si considera
fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore
normale di cui all'articolo 101, comma 5;
c) esclusione dal reddito imponibile degli utili e
delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e
passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra
le societa' non residenti o fra queste e quelle residenti
incluse nella determinazione dell'unica base imponibile di
cui alla presente sezione se denominati nella valuta
utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal
creditore per la redazione del proprio bilancio di cui
all'articolo 139, comma 2;
d) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui
alle lettere a), b) e c) concorrono alla formazione
dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della
societa' non residente;
e) inapplicabilita' delle norme di cui agli articoli
104, commi 2, 3 e 7, 108, comma 1, secondo periodo, 109,
111, commi 11 e 14, 117, comma 2, secondo periodo e 168;
f) relativamente al reddito imponibile delle
controllate estere l'articolo 109, comma 4, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24
dicembre 2007, n. 244 si applica nei limiti in cui analoghe
deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle
legislazioni locali. In tal caso, e' ammessa la
deducibilita' dei componenti negativi ivi previsti fino a
concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla
legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto
dalla controllata estera secondo le modalita' e alle
condizioni di cui al decreto previsto dall'articolo 148; in
mancanza della predetta previsione nella legislazione
locale e fermo restando quanto previsto dalla lettera a),
non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i
componenti negativi di reddito di cui al predetto articolo
non imputati al conto economico della controllata estera
cui si riferiscono.
2. Non rilevano le perdite delle controllate non
residenti relative agli esercizi precedenti l'esercizio
dell'opzione di cui all'articolo 137.".
Il testo dell'articolo 154 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 154 Regime forfetario degli enti non commerciali
(articolo 145 decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917)
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni
sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n.
398, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita'
semplificata ai sensi dell'articolo 23 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, possono optare per la determinazione
forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare
dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attivita'
commerciali il coefficiente di redditivita' corrispondente
alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente e
aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito
di cui agli articoli 69, 70, 95, 97, 98 e 99:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) fino a euro 15.493,71, coefficiente 15 per cento;
2) da euro 15.493,71 a euro 309.874,14, coefficiente 25
per cento;
b) altre attivita':
1) fino a euro 25.822,84, coefficiente 10 per cento;
2) da euro 25.822,84 a euro 516.456,90, coefficiente 15
per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi e altre attivita' il coefficiente si
determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi
all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le
attivita' di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo
si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al
comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale
dei redditi e ha effetto dall' inizio del periodo d'imposta
nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e'
revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione
e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha
effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale la dichiarazione stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa
commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da
presentare ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10.".
Il testo dell'articolo 158 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 158 Perdita della qualifica di ente non
commerciale (articolo 149 decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie,
l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora
eserciti prevalentemente attivita' commerciale per un
intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente
si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative
all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti,
rispetto alle restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita'
commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o
prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita'
commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo
per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le
liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti
all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal
periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che
legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di
comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio
dell'ente nell' inventario di cui all'articolo 21 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento. L'iscrizione nell'inventario
deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio
del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di
qualifica secondo i criteri di cui agli articoli da 30 a 43
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive
dilettantistiche.".
Il testo dell'articolo 161 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 161 Intermediari finanziari e societa' di
partecipazione (articolo 162-bis decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo
112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti
che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di
assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attivita' non nei confronti
del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del
regolamento emanato in materia di intermediari finanziari
in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e
114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30
aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati
del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati,
inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni a erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti
diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
considerati, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale.".
Il testo dell'articolo 168 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 168 Limiti di deduzione delle spese e degli altri
componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a
motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e
professioni (articolo 164 decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni,
ai fini della determinazione dei relativi redditi sono
deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie
previste nelle successive lettere a), b) e c):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
da diporto, alle autovetture e autocaravan, di cui alle
lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e
motocicli destinati a essere utilizzati esclusivamente come
beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti a uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente a un
solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilita'
e' consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato. Non si tiene conto: della parte del costo di
acquisizione che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e
gli autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli, euro
2.065,83 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli
che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono
utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei
costi di locazione e di noleggio che eccede euro 3.615,20
per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i
motocicli, euro 413,17 per i ciclomotori. Nel caso di
esercizio delle predette attivita' svolte da societa'
semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i
suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.
I limiti predetti, che con riferimento al valore dei
contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle imprese e del made in Italy. I predetti limiti di
euro 18.075,99 e di euro 3.615,20 sono elevati
rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio;
c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in
uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d'imposta.
2. Le spese per carburante per autotrazione sono
deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate
esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o
carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,
comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa,
le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano
nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare
dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello
complessivamente effettuato.
4. Ai fini della applicazione dell'articolo 111, comma
12, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si
assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle
relative quote di ammortamento.".
Il testo dell'articolo 173 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 173 Scissione di societa' (articolo 173 decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
articolo 4, comma 1, decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997,
n. 122)
1. La scissione totale o parziale di una societa' in
altre preesistenti o di nuova costituzione non da' luogo a
realizzo ne' a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze
dei beni della societa' scissa, comprese quelle relative
alle rimanenze e al valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle societa'
partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo
o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle
azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a
norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In
quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto
dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile
all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con
riferimento a elementi patrimoniali della societa' scissa,
non sono imponibili nei confronti della beneficiaria.
Tuttavia, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base
all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati
esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
 


3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso
di conguaglio, dell'articolo 49, comma 7, e, ricorrendone
le condizioni, degli articoli 69 e 96.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma
del comma 11, le posizioni soggettive della societa'
scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 95,
comma 4, quali risultanti al termine dell'ultimo periodo
d'imposta della societa' scissa chiuso prima della data di
efficacia della scissione ai sensi dell'articolo
2506-quater del codice civile, escluse le eccedenze
d'imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi
dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025,
n. 33, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura
diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi
strumentali della societa' scissa sono attribuiti alle
beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa
societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote del
patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che
trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o
per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual
caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi
sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi
altrui, restano in capo alla societa' scissa, in caso di
scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle societa'
beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle
quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a
ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di
accantonamento della societa' scissa si considera gia'
dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione
parziale, dalla suddetta societa', per importi
proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per
insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che
disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire
a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 101 e
103 le disposizioni del comma 4 trovano applicazione
sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo
di formazione in capo alla societa' scissa all'inizio del
periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano,
all'inizio del periodo medesimo presso le societa'
beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione
non retroattiva in societa' preesistente i costi
fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura
risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In
particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna
beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita'
rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente
dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio
di formazione, della societa' scissa e dalla eventuale
eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e
immateriali nonche' le spese di cui all'articolo 111, comma
11, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla
durata del possesso dei beni medesimi da parte della
societa' scissa e delle societa' beneficiarie; detto
criterio e' altresi' applicabile alle spese relative a piu'
esercizi e agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte
nell'ultimo bilancio della societa' scissa debbono essere
ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote
proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione
parziale, le riserve della societa' scissa si riducono in
corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da
eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della
societa' scissa, le riserve debbono essere ricostituite
dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei
riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione
delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre
riserve si applicano, per le rispettive quote, le
disposizioni dettate per le fusioni dall'articolo 172,
commi 5 e 6, per la societa' incorporante o risultante
dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili
oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 105, comma
5, nonche' all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita
economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle societa' che
partecipano alla scissione si applicano le disposizioni
dell'articolo 172, commi 7, 8 e 9, riferendosi alla
societa' scissa le disposizioni riguardanti le societa'
fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti
la societa' risultante dalla fusione o incorporante e
avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale
risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto
di scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice
civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui
all'articolo 2506-ter del codice civile.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza
degli effetti della scissione e' regolata secondo le
disposizioni del primo comma dell'articolo 2506-quater del
codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi
dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), del codice civile,
opera limitatamente ai casi di scissione totale e a
condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura
dell'ultimo periodo di imposta della societa' scissa e
delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della societa' scissa
riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla
quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di
scissione parziale dalla stessa societa' scissa o
trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa'
beneficiaria appositamente designata nell'atto di
scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro
procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei
confronti della societa' scissa o, nel caso di scissione
totale, di quella appositamente designata, ferma restando
la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della
societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera
designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di
scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili
in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli
interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti
possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti
dalla legge. Le societa' coobbligate hanno facolta' di
partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere
cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di
altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa'
scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta
degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e
i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le
conservi presso la propria sede legale, le scritture
contabili e la documentazione amministrativa e contabile
relative alla gestione della societa' scissa, con
riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio
trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
estranei alla operazione deve essere inoltre esibita
l'attestazione di cui all'articolo 161, comma 11, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento. Se la societa' scissa o quella
designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da
essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in
tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le
disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta
sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa'
non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa'
del secondo tipo beneficiaria della scissione di una
societa' del primo tipo si applicano anche, in quanto
compatibili, l'articolo 170, commi 3, 4 e 5, considerando a
tal fine la societa' scissa come trasformata per la quota
di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.
16. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 176, comma 4, puo' essere applicato, con le
modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla societa' beneficiaria dell'operazione di scissione
per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
17. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del
codice civile, qualora lo scorporo sia in favore di una
societa' beneficiaria di nuova costituzione, si applicano
le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei
commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate:
a) la societa' scissa assume, quale valore delle
partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza
tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e
quello delle passivita' oggetto di scorporo, anche se non
configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia
della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del
codice civile;
b) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo,
compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto
un'azienda, assumono in capo alle societa' beneficiarie il
valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo
alla societa' scissa alla data di efficacia della scissione
ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile;
c) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo si
considerano possedute dalle societa' beneficiarie anche per
il periodo di possesso della societa' scissa; ai fini del
computo del periodo di possesso delle partecipazioni
ricevute dalla societa' scissa si tiene conto anche del
periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo;
d) se lo scorporo ha a oggetto:
1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla
societa' scissa si considerano iscritte come
immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui
risultavano iscritte le attivita' e passivita'
dell'azienda;
2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di
cui all'articolo 96, senza considerare quello di cui
all'articolo 96, comma 1, lettera a), le partecipazioni
ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra
le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di
possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo;
3) beni, attivita' o passivita' che non costituiscono
aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui
all'articolo 96, comma 1, lettere c) e d), le
partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse
al regime di esenzione di cui all'articolo 96 se e quando
maturano i relativi requisiti;
e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore
netto contabile delle attivita' e passivita' oggetto di
scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto
contabile della societa' scissa quale risultante alla data
di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo
2506-quater del codice civile;
f) a seguito della scissione:
1) le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo
esercizio della societa' scissa chiuso prima della data di
efficacia della scissione ai sensi dell'articolo
2506-quater del codice civile mantengono il loro regime
fiscale;
2) al patrimonio netto delle societa' beneficiarie,
rilevato al momento della loro costituzione, si applica il
regime fiscale del capitale e delle riserve di cui
all'articolo 49, comma 5.
18. In caso di scissione mediante scorporo di una
societa' in una societa' beneficiaria preesistente si
applicano le disposizioni del presente articolo, con
esclusione dei commi 3, 7 e 9. Tuttavia, se lo scorporo ha
a oggetto beni, attivita' o passivita' che non
costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti
di cui all'articolo 96, comma 1, lettere c) e d), le
partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse
al regime di esenzione se e quando maturano i relativi
requisiti sempre che il possesso delle stesse
partecipazioni sussista almeno dall'inizio del terzo
periodo d'imposta anteriore al successivo realizzo.
19. Nel caso in cui la societa' scissa sia residente in
uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente
allo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia
stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la propria
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, o un
ramo aziendale di essa, assegnata a una societa' residente,
qualora le partecipazioni assegnate alla scissa:
a) siano mantenute nel patrimonio della stabile
organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 17 o 18, a seconda che la
societa' residente sia, rispettivamente, di nuova
costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile
organizzazione le disposizioni riguardanti la societa'
scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione
quelle riguardanti il patrimonio netto della societa'
scissa;
b) non siano mantenute nel patrimonio della stabile
organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, a eccezione dei
commi 3 e 7, e quelle di cui ai commi 17, lettere b), c) e
d), numero 1), o 18, secondo periodo, a seconda che la
societa' residente sia, rispettivamente, di nuova
costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile
organizzazione le disposizioni riguardanti la societa'
scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione
quelle riguardanti il patrimonio netto della societa'
scissa; la societa' scissa non residente assume, quale
valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla
differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle
attivita' e quello delle passivita' oggetto di scorporo
rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi
dell'articolo 2506-quater del codice civile; all'incremento
del patrimonio netto della societa' beneficiaria derivante
dalla scissione che non e' utilizzato per ricostituire, ai
sensi di quanto disposto dal comma 9, le riserve in
sospensione d'imposta presenti nel rendiconto patrimoniale
della stabile organizzazione, si applica il regime fiscale
del capitale e delle riserve di cui all'articolo 49, comma
5.
20. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto
un'azienda e la successiva cessione della partecipazione
ricevuta.
21. Nelle operazioni di scissione, gli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
e alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che
si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono
adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia
della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater, primo
comma, primo periodo, del codice civile; successivamente a
tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli
effetti trasferiti alla societa' beneficiaria o comunque
risultante dalla scissione.".
Il testo dell'articolo 184 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 184 Esenzione degli utili e delle perdite delle
stabili organizzazioni di imprese residenti (articolo
168-ter decreto del presidente della repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato puo'
optare per l'esenzione degli utili e delle perdite
attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni
all'estero.
2. L'opzione e' irrevocabile ed e' esercitata al
momento di costituzione della stabile organizzazione, con
effetto dal medesimo periodo d'imposta.
3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le
condizioni di cui all'articolo 186, comma 4 l'opzione di
cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili
organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui
al citato articolo 186, comma 8.
4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma
1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza
dell'esimente richiamata nel comma 3, le disposizioni
dell'articolo 186.
5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1
con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali
risulti integrato il requisito dell'articolo 162, comma 1 e
non si siano rese applicabili le disposizioni di cui
all'articolo 186, si applicano, sussistendone le
condizioni, le disposizioni degli articoli 49, comma 4, e
98, comma 4.
6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti alla
data del 7 ottobre 2015, l'opzione di cui al comma 1 viene
esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 7 ottobre 2015, con effetto
dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della
stessa. L'esercizio dell'opzione non determina in se' alcun
realizzo di plusvalenze e minusvalenze.
7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite
attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque
periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto
dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli
utili successivamente realizzati dalla stabile
organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della
stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali
eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi
dell'articolo 185, comma 6.
8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero
delle perdite fiscali pregresse della stabile
organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a
qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della
stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione
di cui al comma 1.
9. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento
della stabile organizzazione o di parte della stessa
l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla
medesima stabile organizzazione nei cinque periodi
d'imposta precedenti al trasferimento.
10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della
stabile organizzazione va separatamente indicato nella
dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua
determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 150,
anche con riferimento alle transazioni intercorse tra
l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonche' tra
quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 27, comma 8, del
testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n.
173.
11. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il
rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate
provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio
sito le fattispecie ritenute elusive delle disposizioni di
cui ai commi da 1 a 10, da aggiornarsi periodicamente.".
Il testo dell'articolo 186 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 186 Disposizioni in materia di imprese estere
controllate (articolo 167 decreto del presidente della
repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e
82, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', relativamente
alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di
cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), che controllano
soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3.
2. Ai fini del presente articolo si considerano
soggetti controllati non residenti le imprese, le societa'
e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i
quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono controllati direttamente o indirettamente,
anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un
soggetto di cui al comma 1;
b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro
utili e' detenuto, direttamente o indirettamente, mediante
una o piu' societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile o tramite societa' fiduciaria o
interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano
altresi' soggetti controllati non residenti:
a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di
cui al comma 2;
b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti
residenti che abbiano optato per il regime di cui
all'articolo 184.
4. La disciplina del presente articolo si applica se i
soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore
al 15 per cento. La tassazione effettiva dei soggetti
controllati non residenti e' pari al rapporto tra la somma
delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e
differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e
l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto
bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti
controllati non residenti deve essere oggetto di revisione
e certificazione da parte di operatori professionali a cio'
autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei
soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono
utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini
del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la
condizione di cui al terzo periodo non e' verificata o la
tassazione effettiva e' inferiore al 15 per cento, i
soggetti controllanti devono verificare che i soggetti
controllati non residenti sono assoggettati a una
tassazione effettiva inferiore alla meta' di quella a cui
sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia,
determinata secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati
rientra in una o piu' delle seguenti categorie:
1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da
attivi finanziari;
2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da
proprieta' intellettuale;
3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di
partecipazioni;
4) redditi da leasing finanziario;
5) redditi da attivita' assicurativa, bancaria e altre
attivita' finanziarie;
6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di
beni con valore economico aggiunto scarso o nullo,
effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllano il soggetto controllato non residente, ne sono
controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che
controlla il soggetto non residente;
7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con
valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a
favore di soggetti che, direttamente o indirettamente,
controllano il soggetto controllato non residente, ne sono
controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che
controlla il soggetto non residente; ai fini
dell'individuazione dei servizi con valore economico
aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni
contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 119, comma 8.
5. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a),
rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente,
definita nell'allegato B del presente testo unico, dovuta
dal soggetto controllato non residente. Ai fini del primo
periodo, l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel
Paese di localizzazione del soggetto controllato non
residente, individuato ai sensi dell'articolo 312, rileva
in base al criterio di allocazione adottato dalla
legislazione del Paese di localizzazione della controllata
estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto
tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato
non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti
relativi alle imprese ed entita' del gruppo soggette
all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in
maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.
6. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera
a), si considera non inferiore al 15 per cento per i
soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con
riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3,
corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della
direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016,
un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto
dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non e'
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. L'utile contabile
netto e' calcolato senza tenere in considerazione le
imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la
svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi
e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione
per la modalita' semplificata di calcolo di cui al presente
comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante
ed e' irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a
meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini
previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione
di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun
triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' di comunicazione
dell'esercizio e della revoca dell'opzione. Nel caso di
esercizio dell'opzione, essa e' effettuata per tutti i
soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2
e 3 e per i quali sussistono le condizioni di cui al comma
4, lettera b).
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a
condizione che i bilanci di esercizio sono oggetto di
revisione e certificazione da parte di operatori
professionali a cio' autorizzati nello Stato estero di
localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i
cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto
controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o
consolidato.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il
soggetto controllato non residente svolge un'attivita'
economica effettiva, mediante l'impiego di personale,
attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge
27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono
al regime dell'adempimento collaborativo di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo puo'
essere presentata indipendentemente dalla verifica delle
condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
9. Ricorrendo le condizioni di applicabilita' della
disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal
soggetto controllato non residente e' imputato ai soggetti
di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi
in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto controllato non residente, in
proporzione alla quota di partecipazione agli utili del
soggetto controllato non residente da essi detenuta,
direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione
indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti
in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
10. Ai fini del comma 9, i redditi del soggetto
controllato non residente sono determinati a seconda delle
sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai
fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti
di cui all'articolo 82 fatta eccezione per le disposizioni
di cui agli articoli 95, comma 4, e 301 del presente testo
unico, e all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
11. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi
9 e 10 sono assoggettati a tassazione separata con
l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui
sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota
ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'.
12. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 11 sono
ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 185, le imposte sui redditi pagate all'estero
a titolo definitivo dal soggetto non residente e l'imposta
pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente,
definita nell'allegato B del presente testo unico, dovuta
dal soggetto controllato non residente nella misura
individuata al comma 5.
13. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai
soggetti controllati non residenti non concorrono alla
formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino
a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai
sensi del comma 11, anche nei periodi d'imposta precedenti.
La previsione del primo periodo non si applica con riguardo
a un organismo di investimento collettivo del risparmio non
residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in
Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al
costo fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto
organismo. Le imposte pagate all'estero sugli utili che non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo
periodo sono ammesse in detrazione, con le modalita' e nei
limiti di cui all'articolo 185, fino a concorrenza
dell'imposta determinata ai sensi del comma 11, diminuita
degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 12.
14. L'Agenzia delle entrate, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un
apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le
prove per la disapplicazione delle disposizioni del
presente articolo in base al comma 8. Qualora l'Agenzia
delle entrate non ritenga idonee le prove addotte dovra'
darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente
articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per
effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole
all'interpello di cui al comma 8, il soggetto di cui al
comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la
detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non
residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b).
15. L'esimente prevista nel comma 8 non deve essere
dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente
abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello,
fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di
controllare la veridicita' e completezza delle informazioni
e degli elementi di prova forniti in tale sede.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni
attuative del presente articolo.".
Il testo dell'articolo 192 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 192 Valori fiscali in ingresso (articolo 166-bis,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, primo periodo, decreto del
presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle seguenti ipotesi:
a) un soggetto che esercita un'impresa commerciale
trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza
fiscale;
b) un soggetto fiscalmente residente all'estero
trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato;
c) un soggetto fiscalmente residente all'estero
trasferisce nel territorio dello Stato un complesso
aziendale;
d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio
dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata
all'estero con riferimento alla quale si applica
l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo
184 trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del
patrimonio di tale stabile organizzazione;
e) un soggetto fiscalmente residente all'estero che
esercita un'impresa commerciale e' oggetto di
incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente
residente nel territorio dello Stato, effettua una
scissione a favore di uno o piu' beneficiari residenti nel
territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di
una stabile organizzazione situata al di fuori del
territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente
residente nel territorio dello Stato.
2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il
trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da
una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in
applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando
la stabile organizzazione un'entita' separata e
indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita',
in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati,
tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel
patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile
organizzazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attivita' e le
passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che ha
trasferito la propria residenza fiscale nel territorio
dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del
soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della
stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi
trasferiti alla stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli
trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero
alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore
fiscale il loro valore di mercato se:
a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del
trasferimento di residenza aveva la propria residenza
fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure
in uno Stato incluso nella lista, prevista dall'articolo
71, comma 4, lettera c) del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, degli Stati che consentono un
adeguato scambio di informazioni;
b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la
propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera
a);
c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la
propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera
a);
d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile
organizzazione di cui al comma 1 lettera d) e' uno di
quelli previsti dalla lettera a);
e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la
propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera
a).
4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e'
determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che
sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti
in condizioni di libera concorrenza e in circostanze
comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore
riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda,
del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle
funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della
determinazione del valore di mercato si tiene conto delle
indicazioni contenute nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 119, comma 8.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono
rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attivita' e
le passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che
ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio
dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del
soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della
stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi
trasferiti alla stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli
trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero
alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore
fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in
esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 115 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento. In assenza di tale accordo, il
valore fiscale delle attivita' e delle passivita' e'
assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il
costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di
mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le
seconde, in misura pari al maggiore tra questi.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' di segnalazione dei
valori delle attivita' e delle passivita' di cui ai commi 3
e 5.".
Il testo dell'articolo 200 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 200 Disposizioni in materia di controlli
(articolo 11 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)
1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione
accertatrice, l'accertamento di eventuali violazioni delle
disposizioni del presente Capo deve essere effettuato con
apposito atto, preceduto, a pena di nullita', dalla
notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da
fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono
indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una
violazione.
2. La richiesta motivata di chiarimenti e' notificata
dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 266
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento, e, entro il termine di
decadenza previsto per la notificazione dell'atto
impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti
ovvero di inutile decorso del termine assegnato al
contribuente per rispondere alla richiesta e quella di
decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione
dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta
giorni. In difetto, il termine di decadenza per la
notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente
prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza
dei sessanta giorni.".
Il testo dell'articolo 209 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 209 Esenzione per i redditi di natura finanziaria
derivanti dagli investimenti detenuti nei piani di
risparmio a lungo termine (articolo 1, commi da 100 a 114,
legge 11 dicembre 2016, n. 232)
1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di
capitale di cui all'articolo 46, diversi da quelli relativi
a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui
all'articolo 76, comma 1, lettere e), f), g) e h),
conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa
commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di
risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che
concorrono alla formazione del reddito complessivo
imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 2 a
14 del presente articolo si considerano qualificati le
partecipazioni e i diritti o titoli di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera d), tenendo conto anche delle percentuali
di partecipazione o di diritti di voto possedute dai
familiari della persona fisica di cui all'articolo 5, comma
5, e delle societa' o enti da loro direttamente o
indirettamente controllati ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile.
2. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce
con la destinazione di somme o valori per un importo non
superiore, in ciascun anno solare, a euro 40.000 ed entro
un limite complessivo non superiore a euro 200.000, agli
investimenti qualificati indicati al comma 3 del presente
articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia
o amministrazione o di gestione di portafogli o altro
stabile rapporto con esercizio dell'opzione per
l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
all'articolo 306, o di un contratto di assicurazione sulla
vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari
abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non
residenti operanti nel territorio dello Stato tramite
stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di
servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia
scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale
adempie negli stessi termini e con le stesse modalita'
previsti per i suindicati soggetti residenti. Il
conferimento di valori nel piano di risparmio si considera
cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica
l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 306.
Per i piani di risparmio a lungo termine di cui
all'articolo 211, comma 3, gli investitori possono
destinare somme o valori per un importo non superiore a
euro 300.000 all'anno e a euro 1.500.000 complessivi. Ai
soggetti di cui all'articolo 286, commi 1 e 5, non si
applicano i limiti di cui al presente comma.
3. In ciascun anno solare di durata del piano, per
almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori
destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono
essere investiti per almeno il 70 per cento del valore
complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati
nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese, residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili
organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota
del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per
cento del valore complessivo in strumenti finanziari di
imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB
della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri
mercati regolamentati.
4. Le somme o i valori destinati nel piano non possono
essere investiti per una quota superiore al 10 per cento
del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente
o stipulati con la stessa controparte o con altra societa'
appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della
controparte o in depositi e conti correnti.
5. Sono considerati investimenti qualificati anche le
quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o
in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo, che investono per almeno il 70 per cento
dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 3 del
presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al
comma 4.
6. Le somme o valori destinati nel piano non possono
essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati
con soggetti residenti in Stati o territori diversi da
quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
7. Gli strumenti finanziari in cui e' investito il
piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In
caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di
investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati
attraverso la cessione e quelli percepiti durante il
periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a
imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli
interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo
versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al
comma 2 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla
cessione. I soggetti di cui al comma 2 recuperano le
imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o
chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso
degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima
del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere
reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 3 e 5
entro novanta giorni dal rimborso.
8. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3, 4
e 5 comporta la decadenza dal beneficio fiscale
relativamente ai redditi degli strumenti finanziari
detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel
medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per
il periodo di tempo indicato al comma 7, e l'obbligo di
corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli
interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto
previsto al comma 7.
9. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive
eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo
al titolare del piano il diritto a ricevere una somma
corrispondente. I soggetti di cui al comma 2 presso i quali
e' costituito il piano provvedono al pagamento della
predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento
delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi
soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i
limiti di cui all'articolo 63 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, e di cui all'articolo 3, comma 10, del testo
unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
10. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali
negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso
ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali e'
investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze,
differenziali positivi o proventi realizzati nelle
successive operazioni poste in essere nell'ambito del
medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi
7 e 8 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma
non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le
minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono
essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo
d'imposta successivo a quello del realizzo dalle
plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati
nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai
sensi dell'articolo 306, intestato allo stesso titolare del
piano, ovvero portati in deduzione ai sensi dell'articolo
77, comma 6.
11. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla
medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per
primi i titoli acquistati per primi e si considera come
costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto.
12. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo
termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione
presso il quale e' stato costituito ad altro soggetto di
cui al comma 2 non rileva ai fini del computo dei cinque
anni di detenzione degli strumenti finanziari.
13. Ciascuna persona fisica di cui al comma 1 non puo'
essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai
sensi del comma 2, salvi i casi di piani costituiti presso
lo stesso intermediario o la medesima impresa di
assicurazione, fermi restando i limiti di investimento
annuale e complessivo di cui al medesimo comma 2. Ciascuna
persona fisica di cui al comma 1 puo' essere titolare di
piu' piani di risparmio costituiti ai sensi dell'articolo
211, comma 3, fermi restando i limiti di investimento
annuale e complessivo di cui al comma 2. Ciascun piano di
risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un
titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione
presso il quale sono costituiti i piani, all'atto
dell'incarico, acquisisce dal titolare
un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di
non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo
termine costituito ai sensi del comma 2 presso un altro
intermediario o un'altra impresa di assicurazione
14. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso
il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo
termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel
piano in anni differenti, nonche' degli investimenti
qualificati effettuati.
15. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti
finanziari detenuti nel piano non e' soggetto all'imposta
sulle successioni e donazioni del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo
1° agosto 2025, n. 123.".
Il testo dell'articolo 211 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 211 Disposizioni per i piani di risparmio a lungo
termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020
(articolo 13-bis, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4, 5,
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)
1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui
all'articolo 209, costituiti a decorrere dal 1° gennaio
2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5
del presente articolo.
2. In ciascun anno solare di durata del piano di
risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno
stesso, le somme o i valori destinati al piano devono
essere investiti almeno per il 70 per cento del valore
complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti
finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o
stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere
investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo
in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle
inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in
indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno
per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in
strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite
negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o
in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
3. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per
almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano,
investano almeno il 70 per cento del valore complessivo,
direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari,
anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con
imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o
in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e
FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti
di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle
predette imprese nonche' in crediti delle medesime imprese,
il vincolo di cui all'articolo 209, comma 4, e' elevato al
20 per cento.
4. Nel caso di investimenti qualificati di cui
all'articolo 209, comma 5, i vincoli di investimento di cui
ai commi 2 e 3:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata
nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo
di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di
investimento inizia a vendere le attivita', in modo da
rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di
investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo
capitale esistente, purche' tale sospensione non sia
superiore a 12 mesi.
5. Per quanto non espressamente previsto dalle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano gli
articoli 209 e 210, in quanto compatibili.
6. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo
termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019 si applicano gli articoli 209 e 210.".
Il testo dell'articolo 226 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 226 Disposizioni per il rientro in Italia di
docenti e ricercatori residenti all'estero (articolo 44,
commi 1, 2, 3, 3-ter, 3-quater, decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122; articolo 5, commi 5, 5-ter, 5-quater,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo
8-bis, comma 2, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172)
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla
formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il
novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e
dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio
universitario o equiparato e non occasionalmente residenti
all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o
privati o universita' per almeno due anni continuativi e
che vengono a svolgere la loro attivita' in Italia,
acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in
cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel
territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta
successivi sempre che permanga la residenza fiscale in
Italia.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente
trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 nel
territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in
Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio
minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel
caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di
almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia della
residenza ai sensi dell'articolo 2 o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore
oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta'. Per i docenti e ricercatori che abbiano
almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido
preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2, nel
territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che
abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in
affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2, nel
territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
5. I docenti o ricercatori italiani non iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono
accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai
sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano
stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero
oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non
sono decorsi i termini di cui all'articolo 293 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, ai docenti e ricercatori
italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il
31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al
presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018,
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai
sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle
imposte versate in adempimento spontaneo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si
applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in
Italia ai sensi dell'articolo 2 a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1°
maggio 2019.
7. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che
siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che
hanno gia' trasferito in Italia la residenza prima
dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019
risultano beneficiari del regime previsto dal presente
articolo possono optare per l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di
lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia
oggetto dell'agevolazione di cui al presente articolo,
relativi al periodo d'imposta precedente a quello di
esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento
dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne,
anche in affido preadottivo, o e' diventato proprietario di
almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei
dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene
proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio
dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione
del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di
sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata
direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal
convivente o dai figli, anche in comproprieta';
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto
dell'agevolazione di cui al presente articolo relativi al
periodo d'imposta precedente a quello di esercizio
dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio
dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido
preadottivo, e diventa o e' diventato proprietario di
almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei
dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene
proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio
dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione
del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di
sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata
direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal
convivente o dai figli, anche in comproprieta'.
8. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono definite
con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e
all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei
limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione,
del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento
(UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE)
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore della pesca e dell'acquacoltura.".
Il testo dell'articolo 228 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 228 Disposizioni speciali per i premi di
produttivita' (articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28
dicembre 2015, n. 208; articolo 1, comma 9, legge 30
dicembre 2025, n. 199)
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di
lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento,
entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi,
i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata a incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza e innovazione,
misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti
con il decreto di cui al comma 8, nonche' le somme erogate
sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
2. Ai fini della determinazione dei premi di
produttivita', e' computato il periodo obbligatorio di
congedo di maternita'.
3. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'articolo
53, comma 4, ultimo periodo, non concorrono, nel rispetto
dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro
dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 1 a 9, anche nell'eventualita' in
cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al
comma 1. Le somme e i valori di cui al medesimo articolo
53, comma 6, concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente secondo le regole ivi previste e non sono
soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da
1 a 9, anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano
fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in
tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne'
sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai
commi dai commi da 1 a 9:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n.
2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
giugno 2019, versati, per scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al
comma 1, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo
8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del
2005, o quelli indicati dall'articolo 10 del decreto
legislativo 3 agosto 2022, n. 114, di attuazione del
Regolamento (UE) n. 2019/1238. Tali contributi non
concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione
delle previsioni di cui all'articolo 258, comma 4, nonche'
ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1238;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera a), versati per scelta
del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle
somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se
eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 53, comma
2, lettera a);
c) il valore delle azioni di cui all'articolo 53, comma
2, lettera l), ricevute, per scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al
comma 1 del presente articolo, anche se eccedente il limite
indicato nel medesimo articolo 53, comma 2, lettera l), e
indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.
Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 77, comma 7, il
costo o il valore di acquisto e' pari al valore delle
azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al
medesimo comma 1.
5. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 trovano
applicazione per il settore privato e con riferimento ai
titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non
superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle
somme di cui al comma 1, a euro 80.000. Se il sostituto
d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non e'
lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei
redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per
iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente
conseguito nel medesimo anno.
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
ai commi da 1 a 9, le somme e i valori di cui ai commi 1 e
3 devono essere erogati in esecuzione dei contratti
aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di
misurazione degli incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza e innovazione di cui al
comma 1 nonche' le modalita' attuative delle previsioni
contenute nei commi da 1 a 9, compresi gli strumenti e le
modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro,
di cui al comma 9. Il decreto prevede altresi' le modalita'
del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di
cui al comma 7.
9. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i
lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalita'
specificate nel decreto di cui al comma 8, e' ridotta di
venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico
del datore di lavoro per il regime relativo
all'invalidita', la vecchiaia e i superstiti su una quota
delle erogazioni previste dal comma 1 non superiore a euro
800. Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna
contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla
quota di erogazioni di cui al presente comma e'
corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di
computo ai fini pensionistici.
10. Ai premi di produttivita' e alle somme erogate a
titolo di partecipazione agli utili di cui al comma 1,
erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi
prevista e' applicabile, entro il limite di importo
complessivo di euro 5.000, con l'aliquota ridotta all'1 per
cento.".
Il testo dell'articolo 232 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 232 Requisiti per l'accesso al regime forfetario
(articolo 1, commi da 54 a 56, legge 23 dicembre 2014, n.
190)
1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
d'impresa, arti o professioni applicano il regime
forfetario di cui al presente capo se, al contempo,
nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro
85.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare
complessivamente non superiore a euro 20.000 lordi per
lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori
dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 52,
comma 1, lettere c) e d), anche assunti secondo la
modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di
utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all'articolo 71.
2. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al
comma 1, lettera a):
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi
indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo
49, comma 13, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la
somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse
attivita' esercitate.
3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di
imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime
forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di
attivita' di cui all'articolo 68 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1.".
Il testo dell'articolo 235 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 235 Determinazione del reddito imponibile e
dell'imposta (articolo 1, commi da 64 a 68, legge 23
dicembre 2014, n. 190; articolo 1 decreto legislativo 12
giugno 2025, n. 81)
1. I soggetti di cui al all'articolo 232, comma 1,
determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare
dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di
redditivita' nella misura indicata nell'allegato D del
presente testo unico, diversificata a seconda del codice
ATECO che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul
reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e
comunali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari
di cui all'articolo 5, comma 4, l'imposta sostitutiva,
calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al
coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall'
imprenditore. I contributi previdenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli
corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa
familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12,
ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare
non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui
collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato
ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e'
deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo
10. Si applicano le disposizioni in materia di versamento
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
2. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per
il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i
quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 1 e'
stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni
precedenti l'inizio dell'attivita' di cui all'articolo 232,
comma 1, attivita' artistica, professionale ovvero
d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun
modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente
svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso
il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista
nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio
di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in
precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi
ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non sia superiore al limite di cui all'articolo 232, comma
1.
3. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti
ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime
forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata
in conformita' alle disposizioni del presente testo unico,
che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le
quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio
precedente a quello di efficacia del predetto regime.
Analoghe disposizioni si applicano ai fini della
determinazione del valore della produzione netta.
4. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto
del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta
d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i
contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla
quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e'
soggetto a imposta sostitutiva.
5. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta
anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario
possono essere computate in diminuzione del reddito
determinato ai sensi del comma 1 secondo le regole
ordinarie stabilite dal presente testo unico.
6. Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di
redditivita' elaborati sulla base della classificazione
delle attivita' economiche ATECO 2025, i soggetti di cui
all'articolo 232, comma 1, continuano a determinare il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o
dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita'
previsto nell'allegato D del presente testo unico,
individuato sulla base del codice corrispondente
all'attivita' esercitata secondo la classificazione ATECO
2007."
Il testo dell'articolo 236 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 236 Semplificazione degli adempimenti contabili,
dichiarativi e di sostituto d'imposta (articolo 1, comma
69, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono
esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e'
presentata nei termini e con le modalita' definiti nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui
all'articolo 232, comma 1, non sono tenuti a operare le
ritenute alla fonte di cui alla parte I, titolo II, capo II
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, a
eccezione delle ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del
medesimo testo unico in materia di versamenti e di
riscossione; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i
medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del
percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento
degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare
dei redditi stessi.".
Il testo dell'articolo 240 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 240 Norme di coordinamento (articolo 1, commi 74,
primo e terzo periodo, e 75, legge 23 dicembre 2014, n.
190)
1. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle
attivita' produttive; per i contribuenti che hanno un
fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture
elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo
293, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, e'
ridotto di un anno. Il regime forfetario cessa di avere
applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a
seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno
taluna delle condizioni di cui all'articolo 232, comma 1,
ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate
all'articolo 233, comma 1.
2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato al regime forfetario.".
Il testo dell'articolo 244 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 244 Imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da
cessioni di immobili (articolo 1, commi 496 e 498, legge 23
dicembre 2005, n. 266; articolo 1, commi 65 e 66, legge 30
dicembre 2023, n. 213)
1. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni,
all'atto della cessione e su richiesta della parte
venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera b), sulle plusvalenze
realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta
sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta,
il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento
dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al primo
periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio
comunica altresi' all'Agenzia delle entrate i dati relativi
alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore della predetta
Agenzia.
2. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni
di cui al comma 1 e all'articolo 299, comma 10, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, sono esclusi dai controlli di
cui all'articolo 1, comma 495, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e nei loro confronti non trovano applicazione
le disposizioni di cui agli articoli 253, comma 3, e 299,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento. Se viene occultato,
anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono
dovute sull'intero importo di quest'ultimo.
3. Alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo
76, comma 1, lettera c), si puo' applicare l'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui al comma 1, con
le modalita' ivi previste.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 1,
lettera c), si applicano alle cessioni poste in essere a
decorrere dal 1° gennaio 2024.".
Il testo dell'articolo 247 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 247 Imposizione sostitutiva sui redditi da
pensione di fonte estera dei soggetti che trasferiscono la
residenza in Italia (articolo 24-ter decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 246, le
persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), erogati da soggetti
esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni
appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria,
Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o
in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in
uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6
aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore
a 30.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei
redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero,
individuati secondo i criteri di cui all'articolo 185,
comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via
forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei
periodi di imposta di validita' dell'opzione.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dalle
persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti
in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque
periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione
diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare
l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che
trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in
vigore accordi di cooperazione amministrativa.
3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto
l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di
validita' dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette
tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di
cooperazione amministrativa, alle autorita' fiscali delle
giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza
fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i primi
nove periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene
efficace ai sensi del comma 5.
5. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in
cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del
comma 1 ed e' efficace a decorrere da tale periodo
d'imposta."
Il testo dell'articolo 256 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 256 Soggettivita' del Gruppo Europeo di Interesse
Economico (GEIE) (articolo 11 decreto legislativo 23 luglio
1991 n. 240)
"1. Il GEIE non e' soggetto all'imposta sul reddito
delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle
societa'.
2. Il GEIE residente nel territorio dello Stato e
quello non residente avente nello Stato una stabile
organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei
redditi agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa' dovute
dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute
negli articoli da 52 a 57 e 61 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento e tenere le scritture prescritte negli
articoli da 19 a 29 del medesimo testo unico.
3. Il GEIE e' obbligato altresi' a effettuare le
ritenute previste, in quanto compatibili, nella parte I,
titolo II, capo II, del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, e a presentare la dichiarazione di
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo
le disposizioni del presente testo unico, sono imputati a
ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indicate,
indipendentemente dall'effettiva percezione, nella
proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o,
in mancanza, in parti uguali. Ai fini dell'applicazione
delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel
territorio dello Stato si considerano prodotti nel
territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri
non residenti.
5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo
di acconto e si scomputano dall'imposta personale dovuta da
ciascun membro.
6. La quota di reddito o di perdita derivante ai
soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non
residente nel territorio dello Stato concorre alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o del reddito delle societa'.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 185.".
Il testo dell'articolo 273 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 273 Cooperative sociali (articolo 1, comma 463,
legge 30 dicembre 2004, n. 311)
1. Le previsioni di cui agli articoli 269, 271, comma
3, e 272, comma 4, non si applicano alle cooperative
sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la
deducibilita' delle somme previste dall'articolo 265, commi
1 e 2.".
Il testo dell'articolo 285 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 285 Deducibilita' delle perdite attese su crediti
verso la clientela iscritte in sede di prima adozione
dell'IFRS 9 (articolo 1, commi da 1067 a 1069, legge 30
dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 713, legge 27
dicembre 2019, n. 160; articolo 1, comma 17, legge 30
dicembre 2024, n. 207)
1. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui
all'articolo 115, comma 3, i componenti reddituali
derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di
rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite
attese su crediti di cui al paragrafo 5.5
dell'International financial reporting standard (IFRS) 9,
iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo
IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili
dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle
societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo
d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante
90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta
successivi.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti
di cui al comma 1 relativi ai crediti verso la clientela
sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive per il 10 per cento
del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione
dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote
costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata
in periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1°
gennaio 2019.
4. La deduzione della quota del 10 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai
commi 1 e 2, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, e' differita al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2028.
5. La deduzione della quota del 10 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai
commi 1 e 2, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2025 e per quello successivo, e' differita, in
quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonche' al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due
successivi.".
Il testo dell'articolo 286 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 286 Esenzione dei redditi derivanti da
investimenti qualificati per le casse di previdenza e per
le forme di previdenza complementare (articolo 1, commi 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 94-bis, 95, 95-bis, 95-ter e
95-quater, legge 11 dicembre 2016, n. 232)
1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare
somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale
risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli
investimenti qualificati indicati al comma 2 del presente
articolo nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di
cui all'articolo 209, comma 1. Agli enti di cui al presente
comma non si applica l'articolo 209, comma 13, primo
periodo.
2.Le somme indicate al comma 1 devono essere investite
in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel
territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio residenti nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo, che investono prevalentemente
negli strumenti finanziari di cui alla lettera a).
c) quote di prestiti, di fondi di credito
cartolarizzati erogati od originati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non
professionali, gestite da societa' iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti
nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o
da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in
quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea.
d) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital
residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
L'importo totale delle risorse e' investito dai soggetti
indicati nei commi 1 e 5 per il tramite dei Fondi per il
Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa
(PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i
requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21,
paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
3. I redditi, diversi da quelli relativi a
partecipazioni qualificate di cui all'articolo 76, comma 1,
lettera d), generati dagli investimenti qualificati
indicati al comma 2 del presente articolo, sono esenti ai
fini dell'imposta sul reddito purche' gli investimenti
qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture
Capital di cui al comma 2, lettera d), a far data dal 1°
gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere
degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto
dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 siano almeno
pari al 5 per cento del paniere degli investimenti
qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio
precedente e, a partire dall'anno 2027, almeno pari al 10
per cento del paniere degli investimenti qualificati
risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.
4. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento
qualificato ai sensi del comma 1 devono essere detenuti per
almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti
finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei
cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e
quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento
sono soggetti a imposta sostitutiva in misura
corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie,
unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni,
e il relativo versamento deve essere effettuato dai
soggetti di cui al comma 1 entro il giorno 16 del secondo
mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di
scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei
cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite
negli strumenti finanziari di cui al comma 2 entro novanta
giorni.
5. Le forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono
destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio
precedente, agli investimenti qualificati indicati nel
comma 2, nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di
cui all'articolo 209, comma 1. Agli enti gestori delle
forme di previdenza di cui al presente comma non si applica
l'articolo 209, comma 13, primo periodo.
6. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento
qualificato ai sensi del comma 5 devono essere detenuti per
almeno cinque anni.
7. I redditi derivanti dagli investimenti di cui al
comma 5 del presente articolo sono esenti ai fini
dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista
dall'articolo 257, purche' gli investimenti qualificati in
quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al
comma 2, lettera d), a far data dal 1° gennaio 2025, siano
almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti
qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio
precedente, per l'anno 2026 siano almeno pari al 5 per
cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti
dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire
dall'anno 2027, almeno pari al 10 per cento del paniere
degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto
dell'esercizio precedente. Ai fini della formazione delle
prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di
previdenza complementare i redditi derivanti dagli
investimenti di cui al comma 5 del presente articolo
incrementano la parte corrispondente ai redditi gia'
assoggettati ad a imposta. In caso di cessione degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei
cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e
quelli che non hanno concorso alla formazione della
predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante
il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a
quella di cui all'articolo 257, commi da 1 a 9, senza
applicazione di sanzioni, e il relativo versamento,
unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai
soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 257 entro
il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In
caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari
oggetto di investimento prima del quinquennio, il
controvalore conseguito deve essere reinvestito negli
strumenti finanziari di cui al comma 2, entro novanta
giorni dal rimborso.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 e da 10 a
12 si applicano ai sottoconti italiani di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019.
9. La ritenuta di cui all'articolo 55 del testo unico
in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e l'imposta sostitutiva
di cui all'articolo 57 del medesimo testo unico non si
applicano agli utili corrisposti ai soggetti indicati
all'articolo 55, comma 4, secondo periodo, del citato testo
unico derivanti dagli investimenti qualificati di cui al
comma 2 fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale
risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nel
rispetto della condizione di cui al comma 6. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo
periodo, il soggetto non residente beneficiario effettivo
degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale
risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la
sussistenza di tutte le condizioni alle quali e'
subordinata l'agevolazione di cui al presente articolo e
all'articolo 209, nonche' l'impegno a detenere gli
strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato
per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto
soggetto non residente deve fornire, altresi', copia dei
prospetti contabili che consentano di verificare
l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati
agli articoli 55 e 57 del citato testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, che corrispondono utili ai soggetti
non residenti di cui al medesimo articolo 55, comma 4,
secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente
all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni
compiute nell'anno precedente.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
ai commi da 1 a 9, il soggetto percettore deve produrre una
dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle
condizioni previste dai commi 1 e 5, nonche' l'impegno a
detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento
qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresi'
dichiarare che i redditi generati dagli investimenti
qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.
11. I soggetti indicati nei commi 1, 5 e 9 devono
tenere separata evidenza delle somme destinate agli
investimenti qualificati di cui al comma 2.
12. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti
finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al
comma 2, sono deducibili dalle plusvalenze o proventi
realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo
di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero
possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo
77, comma 6. Per le forme di previdenza complementare di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le
minusvalenze e le perdite maturate o realizzate
relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli
investimenti qualificati di cui al comma 2, concorrono a
formare la base imponibile dell'imposta prevista
dall'articolo 257.".
Il testo dell'articolo 306 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 306 Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato (articolo 6, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10 e 11, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)
1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
304 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 76, comma 1, lettere d), e) e f), con
esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a
condizione che i titoli, quote o certificati siano in
custodia o in amministrazione presso banche e societa' di
intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in
appositi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a
termine di valute estere ai sensi dell'articolo 76, comma
1, lettera f), nonche' per i differenziali positivi e gli
altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera g), o i rapporti e le
cessioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera h),
nonche' per i rimborsi, le cessioni, le permute o la
detenzione di cripto-attivita' di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera i), l'opzione puo' essere esercitata
sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni,
come intermediari professionali o come controparti, i
soggetti indicati nel primo periodo con cui siano
intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione,
deposito. Ai fini del presente articolo, i redditi diversi
derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui
ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4,
lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n.
33, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti
Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento
dell'ammontare realizzato.
2. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera i), l'opzione di cui al
comma 1 puo' essere resa agli operatori di cui all'articolo
3, comma 2, lettera v-bis), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera g), e per i rapporti e le cessioni di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera h), l'opzione puo' essere
esercitata anche all'atto della conclusione del primo
contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento
dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per
tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la
scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo
d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo. Per i soggetti non residenti nonche' per le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o
rimborso di quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva di cui al
comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza
di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla
prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo'
essere esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito a essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
4. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 304 su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito
dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in
possesso dei dati e delle informazioni necessarie per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1
sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati e informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente ferma l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 69-bis del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Per le
cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettera
i), la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo
del presente comma non e' ammessa.
5. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati, rapporti o
cripto-attivita' appartenenti a categorie omogenee,
assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore
medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti
titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita'.
6. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o
cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi dell'articolo 77, comma 4. I
soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente
apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
7. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' di
cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di
cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli
intestatari del rapporto di provenienza, nonche' a un
rapporto di gestione di cui all'articolo 307, salvo che il
trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.
In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o
perdita realizzate mediante il trasferimento sono
determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i
criteri previsti dall'articolo 307, comma 5, alla data del
trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o
cripto-attivita' trasferiti e i soggetti di cui al comma 1,
tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere
l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal
contribuente provvista per il versamento dell'imposta
dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti.
8. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 o di loro
trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione,
intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di
provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al
comma 3, per il calcolo della plusvalenza, reddito,
minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, si assume
il costo o valore determinati ai sensi dei commi 4 e 5
sulla base di apposita certificazione rilasciata dai
soggetti di cui al comma 1.
9. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente
entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in
cui e' stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun
reddito realizzato o ricevendone provvista dal
contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento
di intermediari autorizzati a operare nei mercati
regolamentati italiani, l'operazione si considera
effettuata, ai fini del versamento, entro il termine
previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui ai
commi 1 e 2 rilasciano al contribuente una attestazione dei
versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo
ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati.
10. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano
all'Agenzia delle entrate entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta
dall'articolo 4, comma 4-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l'ammontare
complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e
quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare
precedente. Con il provvedimento di approvazione dei
modelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono stabilite le
modalita' di effettuazione di tale comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.".
Il testo dell'articolo 307 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 307 Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio (articolo 7
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)
1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto
abilitato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, l'incarico di gestire masse patrimoniali
costituite da somme di denaro o beni non relativi
all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di
capitale e diversi di cui agli articoli 46 e 76 comma 1,
lettere da d) a i), che concorrono alla determinazione del
risultato della gestione ai sensi del comma 4, per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente
articolo. L'opzione non produce effetto per i redditi
derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio,
dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, di cui
all'articolo 77, comma 4, salvo la dimostrazione, al
momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del
rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 96, comma
1, lettera c), a seguito dell'esercizio dell'interpello
secondo le modalita' dell'articolo 162, comma 3.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite
le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di
cui al presente articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 47 e 77, non sono soggetti alle imposte sui
redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 304, comma 1. Sui redditi di capitale
derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 63, commi
1 e 2 del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n.
33;
b) la ritenuta prevista dall'articolo 48, comma 2, del
predetto testo unico, sugli interessi e altri proventi dei
conti correnti bancari;
c) le ritenute previste dall'articolo 48, commi 3 e 4,
e la ritenuta di cui all'articolo 58 del predetto testo
unico;
d) le ritenute previste dall'articolo 55, commi 1 e 6,
del predetto testo unico;
e) la ritenuta prevista dall'articolo 59, commi 1, 2 e
8, del predetto testo unico;
f) la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e la
ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari di diritto estero.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto a
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 26 per cento. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al
termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti a imposta maturati nel
periodo, e il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini
del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni
e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione
dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e obbligazioni emesse da
enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella
misura del 48,08 per cento del loro ammontare.
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli,
quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati
in mercati regolamentati o delle cripto-attivita', il cui
valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per
cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo
il loro valore normale, ferma restando la facolta' del
contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai
predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati,
rapporti o cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione del
presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attivita' in una gestione per la quale
sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si
considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore
applica le disposizioni dell'articolo 306, commi 6, 7 e 9.
Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti finanziari
o cripto-attivita' che formavano gia' oggetto di un
contratto di gestione per il quale era stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di
conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della
determinazione del patrimonio alla conclusione del
precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento
di strumenti finanziari o cripto-attivita' per i quali sia
stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 306, si
assume quale costo il valore, determinato agli effetti
dell'applicazione del comma 7 del citato articolo.
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati, rapporti e cripto-attivita' o di loro
trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 306 e al
comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento
non sia avvenuto per successione o per donazione, e
comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, ai fini
della determinazione del risultato della gestione nel
periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e'
considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo,
adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e
cripto-attivita' prelevati o trasferiti o con riferimento
ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore
dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e
cripto-attivita' che ha concorso a determinare il risultato
della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo
comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al
mandante apposita certificazione dalla quale risulti il
valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e
cripto-attivita'.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata entro il 16
febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno
del secondo mese successivo a quello in cui e' stato
revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo'
effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere
a) e d), presentano la predetta dichiarazione entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei
versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista
nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi
dell'articolo 77, comma 4, o, nel caso di esistenza o
apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 306 e al
comma 1 del presente articolo, intestati al contribuente e
per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime
disposizioni, ai sensi dell'articolo 306, comma 6, o del
comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del
periodo temporale entro cui il risultato negativo e'
computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun
periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato.
14. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
15. Con il provvedimento di approvazione dei modelli di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' approvato il modello
di dichiarazione di cui al comma 12.".
Il testo dell'articolo 362 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 362 Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su
crediti enti creditizi e finanziari e imprese di
assicurazione (articolo 16, commi 3, 4, 8 e 9,
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; articolo
1, comma 1056, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1,
comma 712, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 42,
comma 1, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
articolo 1, commi 49, legge 30 dicembre 2023, n. 213 e 50;
articolo 1, commi 14 e 15, legge 30 dicembre 2024, n. 207;
articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80, 81, legge 30 dicembre
2025, n. 199)
1. In via transitoria, per il periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 le
svalutazioni e le perdite di cui all'articolo 106, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2014, diverse dalle perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75
per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile
secondo le modalita' stabilite al comma 2.
2. L'eccedenza di cui al comma 1 e le svalutazioni e le
perdite su crediti di cui all'articolo 106, comma 3, del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2014, iscritte in bilancio fino all'esercizio
in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi
del medesimo comma 3 dell'articolo 106 del suddetto testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo in
vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2014, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8
per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
3. In via transitoria, per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 le
rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette di cui agli articoli 6, comma 1, lettera
c-bis) e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono deducibili nei
limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e'
deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 4.
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le rettifiche, le
perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di
cui agli articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1,
lettera b-bis) del citato decreto legislativo n. 446 del
1997, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi dei
medesimi articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1,
lettera b-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, nel
testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2014 sono deducibili per il 5 per cento del loro
ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5
per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2025.
5. La deduzione della quota del 10 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai
commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2018, e' differita al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e
al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per
cento.
6. La deduzione della quota del 12 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai
commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, e' differita, in quote costanti, al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.
7. La deduzione della quota del 12 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai
commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2022, e' differita, in quote costanti, al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi.
8. La deduzione della quota dell'1 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, sulla base,
rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2024, e' differita, in quote
costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027
e al successivo.
9. La deduzione della quota del 3 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, sulla base,
rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2026, e' differita, in quote
costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027
e al successivo.
10. La deduzione della quota dell'11 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, sulla base,
rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2025, e' differita, in quote
costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026
e ai tre successivi.
11. La deduzione della quota del 4,70 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, sulla base,
rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2026, e' differita, in quote
costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027
e ai due successivi.
12. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento,
per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027,
dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, sulla base dei commi
2 e 4, e' differita, in quote costanti, al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello
successivo.
13. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento,
per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027,
dell'ammontare dei componenti negativi, prevista
dall'articolo 112, comma 5, e' differita, in quote
costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028
e a quello successivo.
14. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento,
per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027,
dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai
commi 1 e 2 dell'articolo 285, e' differita, in quote
costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028
e a quello successivo.
15. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo
93, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto
alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in
diminuzione del reddito:
a) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026
e' effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile
del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto
delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente
articolo, all'articolo 112, comma 7 e all'articolo 285,
comma 5, in misura non superiore al 35 per cento dello
stesso maggior reddito imponibile;
b) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027
e' effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile
del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto
delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 14 in misura non
superiore al 42 per cento dello stesso maggior reddito
imponibile.
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano
anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti
partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui
agli articoli 126 e seguenti del presente testo unico. A
tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi
d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre
2027 si considera prioritariamente formato dal maggior
reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai
sensi delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del
presente articolo, all'articolo 112, comma 7 e all'articolo
285, comma 5, e delle disposizioni di cui al comma 15,
lettera a), nonche' ai sensi delle disposizioni di cui ai
commi 12, 13, 14, 15, lettera b), del presente articolo.
17. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui ai commi 15, lettera a),
e 16;
b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando i commi 2 e 4 del presente articolo, l'articolo
112, comma 5, nonche' l'articolo 285, commi 1 e 2, e
applicando le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14,15,
lettera b), e 16 del presente articolo;
c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si
tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 12
a 14.".
Il testo dell'articolo 374 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 374 Disposizioni transitorie (articolo 4, comma
1, lettera g), decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344; articolo 13, commi da 2 a 5, decreto legislativo 29
novembre 2018, n. 142; articolo 6, comma 3, e articolo 13,
decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192)
1. Per le partecipazioni, gli strumenti finanziari e i
contratti di cui all'articolo 96, commi 1 e 4, gia'
posseduti o in essere all'inizio del primo periodo
d'imposta cui si applicano le disposizioni del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato
dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il
requisito di cui allo stesso articolo 96, comma 1, lettera
b), sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari
e gli apporti dei contratti risultano classificati nella
categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio
relativo al secondo periodo d'imposta precedente a quello
cui si applicano per la prima volta le disposizioni del
citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344; per quelli acquisiti nel periodo d'imposta
anteriore a quello di entrata in vigore delle disposizioni
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986
come modificate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344, il medesimo requisito sussiste se ne e' effettuata
la classificazione nella medesima categoria nel bilancio
relativo al predetto periodo d'imposta.
2. L'articolo 105, comma 5, si applica anche agli
interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al
termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018
non sono stati dedotti per effetto della disciplina
contenuta nell'articolo 96 del predetto testo unico delle
imposte sui redditi nella formulazione vigente
anteriormente alle modifiche apportate con l'articolo 1 del
decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142.
3. Per la determinazione del risultato operativo lordo
della gestione caratteristica di cui all'articolo 105,
comma 4:
a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri
rilevati all'interno del valore e dei costi della
produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali
sussistono tutte le seguenti condizioni: ai fini
dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, nella formulazione vigente anteriormente alle
modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto legislativo
29 novembre 2018, n. 142, hanno concorso alla formazione
del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono
stati rilevati contabilmente; al termine dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in
tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza
fiscale negli esercizi successivi;
b) le voci del valore e dei costi della produzione
rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una
rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi
della produzione rilevate nel conto economico
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli
esercizi precedenti sono assunte per il loro valore
contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente
diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni
volte alla determinazione del reddito di impresa.
4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2018 gli interessi passivi e
gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a
prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o
il cui importo non sono stati modificati successivamente a
tale data a seguito di variazioni contrattuali sono
deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:
a) il 30 per cento del risultato operativo lordo
prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non era
stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e
degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta
nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, nella formulazione vigente anteriormente alle
modifiche apportate con l'articolo 1 del decreto
legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
b) l'importo che risulta deducibile in applicazione
delle disposizioni dell'articolo 105.
5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018
il contribuente puo' scegliere, ai fini della deduzione
degli interessi passivi indicati nel comma 4, se utilizzare
prioritariamente l'ammontare di cui alla lettera a) o
l'importo di cui alla lettera b) del comma 4.
6. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1,
secondo periodo, ha effetto anche per i periodi di imposta
antecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre
2024, se le relative dichiarazioni, validamente presentate,
risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e
le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e agli articoli 276 e
277, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; dal
medesimo periodo d'imposta non trovano piu' applicazione:
a) gli articoli 7-bis, comma 3, e 13 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; le divergenze
derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui all'articolo
13, comma 2, primo periodo, e comma 3, del citato decreto
legislativo n. 38 del 2005, determinate alla data di inizio
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023, concorrono, per quote costanti, alla
formazione dell'imponibile del medesimo periodo d'imposta e
dei successivi quattro periodi di imposta;
b) l'articolo 15, commi da 1 a 12-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; i commi
da 10 a 12 del citato articolo 15 non trovano, comunque,
applicazione per le operazioni effettuate a partire dal 1°
gennaio 2024;
c) l'articolo 13-bis, commi da 5 a 8, del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; per la valutazione
degli strumenti finanziari derivati operata ai sensi
dell'articolo 13-bis, comma 5, terzo periodo, del citato
decreto-legge n. 244 del 2016, nel testo vigente
anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto,
resta ferma la disciplina previgente fino all'estinzione
degli strumenti finanziari derivati stessi;
d) l'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
8. Per i proventi di cui all'articolo 97, comma 3,
lettera b), incassati entro il termine del periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le
disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche
di cui al decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
9. Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi
di cui agli articoli 101, comma 6, e 102, comma 4, ancora
in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si
applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente
alle modifiche di cui al decreto legislativo 13 dicembre
2024, n. 192.
10. La valutazione dei crediti e debiti in valuta,
anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
o di altre leggi o di titoli assimilati, iscritti nel
bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre
2023, operata ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo
vigente anteriormente alle modifiche di cui al decreto
legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, concorre alla
formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2023.
11. Le disposizioni degli articoli 277, comma 3, e 176,
comma 4, si applicano alle operazioni effettuate a partire
dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni effettuate nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023,
anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 2024,
continuano ad applicarsi le disposizioni per l'esercizio
dell'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alle
modifiche di cui al decreto legislativo 13 dicembre 2024,
n. 192.
12. L'imposta sostitutiva versata per il riallineamento
delle differenze esistenti all'inizio del periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023,
in applicazione dell'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2009, n. 199,
e' computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta
ai sensi dell'articolo 277 qualora la relativa opzione e'
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al
successivo periodo d'imposta ovvero puo' essere richiesta a
rimborso o utilizzata in compensazione ai sensi
dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025,
n. 33.".
Il testo dell'articolo 376 del citato decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 376 Abrogazioni
1. Dalla data di cui all'articolo 377 sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 10, commi 1 e 3, e articoli 11, 12, 13 e 14
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
b) articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
c) articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n.
693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1980, n. 891;
d) articolo 4, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n.
476;
e) articoli da 1 a 191 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f) articolo 3, articoli da 20 a 32, articolo 33, commi
4 e 5, articoli da 34 a 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42;
g) articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 13
maggio 1988, n. 154;
h) articolo 6, comma 6-bis, della legge 30 novembre
1989, n. 398;
i) articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n.
53;
l) articolo 11 del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240;
m) articolo 7, commi da 1 a 3, articolo 11, commi 9 e
10, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
n) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544;
o) articolo 66, comma 11, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
p) articolo 14, commi 4 e 4-bis, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
q) articolo 9, commi 3, 3-bis e 6, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133;
r) articolo 3, comma 7, terzo, quarto e quinto periodo,
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473;
s) articolo 30, commi da 1 a 4-quater e 9, della legge
23 dicembre 1994, n. 724;
t) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 giugno
1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 349;
u) articolo 7, comma 2, secondo periodo, del
decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge
6 marzo 1996, n. 110;
v) articolo 3, commi 48 e 50 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
z) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30;
aa) articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 11
marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 maggio 1997, n. 122;
bb) articolo 2, comma 5-bis, quinto periodo, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
cc) articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173;
dd) articolo 2, commi 2 e 3, articoli da 5 a 7 e 12,
comma 13-bis, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461;
ee) articolo 21, comma 10, e articolo 36, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
ff) articolo 4, comma 3, legge 3 luglio, 1998, n. 210;
gg) articolo 8, commi 1, 3, 4 e 5, della legge 9
dicembre 1998, n. 431;
hh) articolo 14, commi 3 e 4, della legge 15 dicembre
1998, n. 441;
ii) articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
ll) articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n.
130;
mm) articolo 27, commi 1 e 2, della legge 13 maggio
1999, n. 133;
nn) articolo 6, comma 13, della legge del 23 dicembre
1999, n. 488;
oo) articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 47;
pp) articoli 39, 54 e 62 della legge 21 novembre 2000,
n. 342;
qq) articolo 2, comma 5, articolo 6, comma 11, e
articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
rr) articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 4
maggio 2001, n. 207;
ss) articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383;
tt) articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448;
uu) articolo 6, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112;
vv) articolo 1, comma 4, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
zz) articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
aaa) articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003, n. 170;
bbb) articolo 13, commi 24, 45, 46, 49 e 50, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
ccc) articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l), n), o), p), q-bis), e comma 2, del
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
ddd) articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99;
eee) articolo 1, commi 460, 461, 462, 463, 464 e 465,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
fff) articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
ggg) articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17
giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 156;
hhh) articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
iii) articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 18
novembre 2005, n. 247;
lll) articolo 10, comma 1, articolo 11, commi 4-ter,
4-quater, 4-quinquies, 6, 6-bis, 6-ter, 7 e 8, articolo 14,
commi 4, 5 e 7, articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
mmm) articolo 1, commi 335, 423, 423-bis, 466, 496 e
498 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
nnn) articolo 36, commi 7, 7-bis, primo periodo, 30,
34-bis e 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
ooo) articolo 2, comma 33, periodi da 1 a 8, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
ppp) articolo 1, commi 9, da 119 a 141-bis, da 344 a
349, 1093, 1094 e 1095, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
qqq) articolo 1, commi 35, 36, 60, 61, 62, e articolo
2, commi 218 e 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
rrr) articolo 82, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
sss) articolo 6, comma 1, articolo 31, comma 3, primo
periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2;
ttt) articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008,
n. 203;
uuu) articolo 11-quater, comma 1, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102;
vvv) articolo 2, comma 115, della legge 23 dicembre
2009, n. 191;
zzz) articolo 33, articolo 44, commi 1, 2, 3, 3-ter,
3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
aaaa) articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre
2010, n. 220;
bbbb) articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
cccc) articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 6, 6-bis, 7, 8, 9,
10, 10-bis, 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23;
dddd) articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2011, n. 111;
eeee) articolo 2, commi 22, da 36-quinquies a
36-nonies, 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
ffff) articolo 2, comma 1, articolo 24, comma 31, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
gggg) articolo 8, comma 3, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44;
hhhh) articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68;
iiii) articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
llll) articolo 14, commi 1, 2, 2.1, 2-bis, 2-quater,
2-quater.1, 2-quinquies, 2-septies, 3, 3-bis, 3-ter e
3-quinquies, articolo 16, commi da 1 a 1-septies.1, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
mmmm) articolo 1, commi, 175, 177 e 632, primo periodo,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
nnnn) articolo 11, commi 1, 2, 4-bis, 6, e 7, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
oooo) articolo 9, commi 2-bis e 2-bis.1, del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
pppp) articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116;
qqqq) articolo 1, commi da 54 a 89 e 622, della legge
23 dicembre 2014, n. 190;
rrrr) articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
ssss) articolo 16, commi 3, 4, 8 e 9, e articolo 17 del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
tttt) articolo 5, comma 3, articolo 7, comma 3,
articolo 13, comma 3, articolo 14, comma 4, articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147;
uuuu) articolo 24-bis, comma 4, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148;
vvvv) articolo 1, commi 50, 64, 65, 66, 88, 114, 170,
171, da 182 a 189, 652, 850, 851 e 853, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
zzzz) articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
2016, n. 49;
aaaaa) articolo 11, commi da 1 a 12, del decreto-legge
3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 giugno 2016, n. 119;
bbbbb) articolo 24, commi da 6 a 9, della legge 7
luglio 2016, n. 122;
ccccc) articolo 7-quinquies, commi 1 e 2, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
ddddd) articolo 6, comma 3, articolo 7 del decreto
legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;
eeeee) articolo 1, commi 18, 19, da 88 a 95-quater, da
100 a 114, 162, 241, 249, 285 e 540 della legge 11 dicembre
2016, n. 232;
fffff) articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15;
ggggg) articolo 13-bis, commi 4, 9 e 11, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
hhhhh) articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, primo periodo, 5,
5-bis, 5-ter, primo e secondo periodo, 6, 7, articolo 60
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
iiiii) articolo 45, comma 2 del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95;
lllll) articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172;
mmmmm) articolo 1, commi 156, 271, 511, 1007 e 1008,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
nnnnn) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, commi da 2 a
5, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
ooooo) articolo 1, commi 13, 15, 16 da 211 a 215, da
692 a 695, 1056, da 1067 a 1069 e 1079 della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
ppppp) articolo 24, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 2019, n. 26;
qqqqq) articolo 5, commi 5, 5-ter, 5-quater, articolo 9
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
rrrrr) articolo 13-bis, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4, 5,
articolo 32-quater, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
sssss) articolo 1, commi 12, 431, 679, 680, 712, 713,
714, 721 e 772 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
ttttt) articolo 1, commi da 44 a 47, 271, 595 e 633,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
uuuuu) articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215;
vvvvv) articolo 42, comma 1, del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34;
zzzzz) articolo 4, comma 9-bis, primo periodo, della
legge 15 luglio 2022, n. 99;
aaaaaa) articolo 13, commi 2, 3, 6, 9 e 12, articolo
14, articolo 15, commi da 3 a 7, del decreto legislativo 3
agosto 2022, n. 114;
bbbbbb) articolo 1, commi da 58 a 62, da 65 a 69, 79,
98 e 99, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
cccccc) articoli 4, 5, 6, e 8 della legge 13 giugno
2023, n. 83;
dddddd) articolo 26, commi da 1 a 6-bis, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
eeeeee) articoli 5, da 8 a 50, 51, commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8, articoli da 52 a 60 del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209;
ffffff) articolo 1, commi 49, 50, 65, 66 e 373, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213;
gggggg) articolo 4 e allegato 1 del decreto legislativo
30 dicembre 2023, n. 216;
hhhhhh) articolo 4, commi 1 e 2, della legge 15 marzo
2024, n. 36;
iiiiii) articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 29
marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2024, n. 67;
llllll) articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge
15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2024, n. 101;
mmmmmm) articolo 6 e allegati 1 e 2 del decreto-legge 9
agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2024, n. 143;
nnnnnn) articolo 2, articolo 6, commi 2 e 3 e articoli
10, 11 e 13 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n.
192;
oooooo) articolo 17 della legge 13 dicembre 2024, n.
203;
pppppp) articolo 1, commi 6, 14, 15, 16, 17, 24, 98,
169, terzo periodo, 354, 390, 399 e 400, della legge 30
dicembre 2024, n. 207;
qqqqqq) articolo 1 del decreto legislativo 12 giugno
2025, n. 81;
rrrrrr) articolo 1, comma 1-bis, e articolo 1-bis,
comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025,
n. 108;
ssssss) articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno
2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2025, n. 109;
tttttt) articolo 18, comma 1, del decreto-legge 30
giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2025, n. 118;
uuuuuu) articolo 8 del decreto legislativo 4 dicembre
2025, n. 186;
vvvvvv) articoli 5 e 10 del decreto legislativo 18
dicembre 2025, n. 192;
zzzzzz) articolo 1, commi 9, 56, 57, 58, 69, 70, 71,
72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 133, 134, 135, 136, 427,
428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, primo periodo, e
436, 944, 945 e gli allegati IV e V della legge 30 dicembre
2025, n. 199;
aaaaaaa) articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 27
marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2026, n. 88.".
Note all'art. 3:

Il testo degli articoli 3, comma 11, 4, 21, comma 3,
37, comma 1, 58, 59, 64, comma 14, 68, commi 19 e 20, 77,
78, 82, comma 10, 84, comma 1, 89, comma 3, 93, 95, comma
3, 99, 101, 110, 118, 119, 120, 122, comma 7, 130, 131,
comma 7, 132, 139, comma 6, 142, 147, 157, 159, comma 1,
169 e 170, e della tabella A, parte II, numero 19) del
decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, come modificati
dal presente decreto, e' il seguente:
"Ar. 3 Esercizio di imprese (articolo 4 decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
articolo 36, comma 19-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427; articolo 13, comma 48, decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)
(omissis)
11. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di
ente non commerciale di cui all'articolo 158 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,
n. 117, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
(omissis)"
"Art. 4 Esercizio di arti e professioni (articolo 5
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633)
1. Per esercizio di arti e professioni si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da
parte di persone fisiche ovvero da parte di societa'
semplici o di associazioni senza personalita' giuridica
costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata delle attivita' stesse, nonche' da parte di
societa' tra professionisti e di societa' tra avvocati.
2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti
e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117,
nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati
nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione
di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del medesimo
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117
del 2026, rese da soggetti che non esercitano per
professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo.
Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di
arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti
dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai
segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n.
349, nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da
guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre
1935, n. 1952."
"Art. 21 Territorialita' - Disposizioni relative a
particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni
da diporto (articolo 1, commi 725 e 726, legge 27 dicembre
2019, n. 160; articolo 1, commi 710, 711 e 712, legge 30
dicembre 2020, n. 178)
(omissis)
3. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in
relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione
europea delle prestazioni di servizi di locazione anche
finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di
imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo
20, comma 1, lettera f), e' redatta in conformita' al
modello approvato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate ed e' trasmessa telematicamente
all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta
telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La
dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le
stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della
dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative
alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che
dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente,
sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano,
a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della
condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel
territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo
mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore
emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o
alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 92, senza
applicazione di sanzioni e interessi. In caso di
dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate
recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra
l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo
utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente
comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta
indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace,
irroga la sanzione di cui all'articolo 32-bis del testo
unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di
cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e intima
il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso
legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che
effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere
prima riscontrato per via telematica l'avvenuta
presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione
prevista dal medesimo primo periodo e' responsabile
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione
all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche
finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi
alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione
europea nonche' delle eventuali sanzioni e interessi.
 


(omissis)"
"Art. 37 Operazioni esenti dall'imposta (articolo 10
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633; articolo 14, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
articolo 1, comma 497, legge 30 dicembre 2004, n. 311;
articolo 1, comma 604, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
articolo 1, comma 80, legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Sono esenti dall'imposta:
a) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la
gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, nonche' di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le
dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
bancoposta;
b) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
di vitalizio;
c) le operazioni relative a valute estere aventi corso
legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio;
d) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei
titoli nonche' il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le
negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e
l'amministrazione nonche' il servizio di gestione
individuale di portafogli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate;
e) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
f) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, nonche' quelle
relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse
di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro
per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre
1955, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta
delle giocate;
g) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate
alla lettera f), nonche' quelle relative all'esercizio del
giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni
di sorte locali autorizzate; h) le locazioni e gli affitti,
relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e
aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a
parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e
di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in
genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio
degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni,
per le quali nel relativo atto il locatore abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di
fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo
unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per
la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le
attivita' sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e di
fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni;
i) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui alla lettera l),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico
dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, entro cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero
quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
l) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d)
ed f), del testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, entro cinque
anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
m) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f) e g), nonche' quelle
relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi
anche in conto corrente, effettuate in relazione ad
operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia, ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, lettera b);
n) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato,
oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle
poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 76,
comma 1, lettere g) e h), del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117,
riferite all'oro da investimento; le intermediazioni
relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha
optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione
puo' essere esercitata per le relative prestazioni di
intermediazione. Per oro da investimento si intende:
1) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
2) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul
mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse
nell'elenco predisposto dalla Commissione europea ed
annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le monete
aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese
nel suddetto elenco;
o) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera
d), fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o
fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca
scientifica e agli enti del Terzo settore escluse le
imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V,
titolo V, del codice civile;
p) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera
d), a favore delle popolazioni colpite da calamita'
naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge
8 dicembre 1970, n. 996 o del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
q) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
r) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da enti del Terzo settore;
s) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente;
t) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, di
cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero
individuate con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria
costituisce una componente di una prestazione di ricovero e
cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da
quelli di cui alla lettera u), quando tale soggetto a sua
volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un
terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di
cui alla presente lettera; in tal caso, l'esenzione opera
per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza
del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
u) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese
sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V,
del codice civile, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
v) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del
Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle
forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al
primo periodo non comprendono l'insegnamento della guida
automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di
guida per i veicoli delle categorie B e C1;
z) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie
marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per
la gioventu' di cui all'allegato 1 del codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
aa) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili; bb) le prestazioni
previdenziali e assistenziali a favore del personale
dipendente;
cc) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
dd) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
ee) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, delle persone con
disabilita' psicofisica, dei minori anche coinvolti in
situazioni di disadattamento e di devianza, di persone
migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone
detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e
lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da
istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza
pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza
sociale e da enti del Terzo settore escluse le imprese
sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V,
del codice civile;
ff) le prestazioni delle compagnie barracellari;
gg) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o
importati senza il diritto alla detrazione totale della
relativa imposta ai sensi degli articoli 56, 58 e 59;
hh) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese
di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato
naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della
commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
(omissis)"
"Art. 58 Esclusione o riduzione della detrazione per
alcuni beni e servizi (articolo 19-bis1 decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 56:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e'
ammessa in detrazione se i beni formano oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad
essere esclusivamente utilizzati come strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso
esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
dei beni elencati nella tabella B allegata al presente
testo unico e delle navi e imbarcazioni da diporto nonche'
dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione
soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla
tabella B, lettera d), allegata al presente testo unico, e
dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione
nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono
utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa,
dell'arte o della professione. La disposizione non si
applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli
agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali
a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai
trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a
otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili,
natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche'
alle prestazioni di cui all'articolo 34, comma 3, e alle
prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e
impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e'
ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa
in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli
stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione
deve essere provata dal pagamento mediante carte di
credito, carte di debito o carte prepagate emesse da
operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione
previsto dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo
individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa, a prestazioni di trasporto di persone;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle
spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni. La
disposizione non si applica per i soggetti che esercitano
attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui
all'articolo 37, comma 1, lettera h) che comportano la
riduzione della percentuale di detrazione a norma
dell'articolo 56, comma 5, e dell'articolo 57."
"Art. 59 Rettifica della detrazione (articolo 19-bis2
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633)
1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non
ammortizzabili ed ai servizi e' rettificata in aumento o in
diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono
utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla
detrazione in misura diversa da quella inizialmente
operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto
esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei
servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero
nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti
al compimento del quinquennio. 3. La detrazione
dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili,
nonche' alle prestazioni di servizi relative alla
trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei
beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 56, comma 5, e'
altresi', soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro
anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in
caso di variazione della percentuale di detrazione
superiore a dieci punti. La rettifica si effettua
aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un
quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione
operata e quello corrispondente alla percentuale di
detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di
acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non
coincidono con quello della sua entrata in funzione, la
prima rettifica e' eseguita, per tutta l'imposta relativa
al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva
di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non e'
superiore a dieci punti. La rettifica puo' essere eseguita
anche se la variazione della percentuale di detrazione non
e' superiore a dieci punti a condizione che il soggetto
passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni
consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione
annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta'.
4. Ai fini del presente articolo non si considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a
euro 516,45, ne' quelli il cui coefficiente di ammortamento
stabilito ai fini delle imposte sul reddito e' superiore al
venticinque per cento.
5. In caso di cessione di un bene ammortizzabile
durante il periodo di rettifica, la rettifica della
detrazione va operata in unica soluzione per gli anni
mancanti al compimento del periodo di rettifica,
considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari
al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,
ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere
quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
6. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in
dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o
conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano con riferimento
alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla
societa' incorporata o dalle societa' partecipanti alla
fusione, dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o
conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati
a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai
fini delle rettifiche.
7. Le disposizioni del presente articolo relative ai
beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai
beni immateriali di cui all'articolo 112 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.
117. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o
porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni
ammortizzabili ed il periodo di rettifica e' stabilito in
dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di
ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree
fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla
data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree
medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati
ovvero alle singole unita' immobiliari, soggette a
rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di
edifici acquistati, costruiti o ristrutturati
unitariamente, deve essere determinata sulla base di
parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal
metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta
relativa ai costi di acquisto, costruzione o
ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o
unita' immobiliari specificamente attribuibile alle
operazioni che non danno diritto alla detrazione
dell'imposta.
8. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi da 1
a 7, sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno
in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla
base delle risultanze delle scritture contabili
obbligatorie."
"Art. 64 Debitore d'imposta (articolo 17 decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
articolo 1, commi da 57 a 63, legge 30 dicembre 2024, n.
207)
(omissis)
14. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, si
applicano le disposizioni dell'articolo 115, comma 2, e il
diritto al rimborso spetta al committente a condizione che
esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei
confronti del committente e' applicabile la sanzione di cui
all'articolo 31, comma 12, primo periodo, del testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui
al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Al
pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il
prestatore.
(omissis)"
"Art. 68 Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita'
(articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633)
(omissis)
19. L'attribuzione del numero di partita IVA determina
la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dagli articoli 159 e 161 e dalle
disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e
III, in quanto compatibili, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento. Gli uffici, avvalendosi dei medesimi poteri,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di
cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione
della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intraunionali. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intraunionali, nonche' i criteri e le modalita'
di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della
stessa dalla banca dati medesima.
20. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al
comma 19, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche
analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite
IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle
entrate invita il contribuente a comparire di persona
presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 159 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, per esibire la documentazione
di cui agli articoli 20 e 26 del medesimo testo unico, ove
obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica
dell'effettivo esercizio dell'attivita' di cui agli
articoli 3 e 4 e per dimostrare, sulla base di
documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio
individuati. In caso di mancata comparizione di persona del
contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati
sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana
provvedimento di cessazione della partita IVA.
(omissis)"
"Art. 77 Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati (articolo 1,
commi da 1 a 5-quater, 6, primo e secondo periodo, e da
6-bis a 6-quater, decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; articolo 1, commi 916, 917, 918 e 919, legge 27
dicembre 2017, n. 205)
1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione dei contribuenti,
gratuitamente, un servizio per la generazione, la
trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei
soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il
Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e
4, gestito dall'Agenzia delle entrate anche per
l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini
della trasmissione e della ricezione delle fatture
elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse,
relative a operazioni che intercorrono tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo
il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla
data di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate mette
a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di
reti telematiche e anche in formato strutturato, le
informazioni acquisite.
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di
fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative
variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
utilizzando il Sistema di interscambio e secondo il formato
di cui al comma 2. Gli operatori economici possono
avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema
di interscambio, ferme restando le responsabilita' del
soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui
al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati
della fattura elettronica basati su standard o norme
riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture
elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali
sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della
fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa
a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E'
comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia
elettronica o in formato analogico della fattura.
4. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le
quali e' stata emessa una dichiarazione doganale, quelle
per le quali siano state emesse o ricevute fatture
elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3,
nonche' quelle, purche' di importo non superiore a euro
5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di
beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA
in Italia ai sensi degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20, 22
e 23. La trasmissione telematica e' effettuata
trimestralmente entro la fine del mese successivo al
trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni
effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al
primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il
Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma
2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti
nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di
emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano
i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo
giorno del mese successivo a quello di ricevimento del
documento comprovante l'operazione o di effettuazione
dell'operazione.
5. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati
delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 sono
esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro,
di cui agli articoli 86 e 88.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite nuove modalita' semplificate di
controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia
delle entrate ai sensi dei commi 3 e 4, basate sul
riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni
effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali
soggetti, non ostacolare il normale svolgimento
dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la
duplicazione di attivita' conoscitiva.
7. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi
del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione
di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di
finanza per le attivita' di analisi del rischio e di
controllo a fini fiscali;
c) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le
attivita' di vigilanza e di controllo di cui all'articolo
18 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
d) dall'Agenzia delle entrate per mettere a
disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi
alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da
debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei
confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a
quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione,
per le attivita' di analisi mirate all'avvio di procedure
esecutive presso terzi. Le modalita' attuative della
disposizione di cui alla presente lettera sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
8. Ai fini di cui al comma 7, la Guardia di finanza,
l'Agenzia delle entrate nonche' l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei
diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la
previsione di apposite misure di sicurezza, anche di
carattere organizzativo, in conformita' con le disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Per la fatturazione elettronica e per la
memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture
elettroniche relative alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta
fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della
medesima legge.
10. In caso di emissione di fattura, tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con
modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la
fattura si intende non emessa. Il cessionario e il
committente, per non incorrere nella sanzione di cui
all'articolo 31, comma 10, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 173 del 2024, devono adempiere agli
obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di
interscambio.
11. Gli obblighi di conservazione previsti
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per
tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il
Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, comma 3, e
memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di
conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al
presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei
S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le
modalita' di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5
del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono
stabiliti con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi'
stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini
delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo
criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di
gestione per gli operatori interessati e per
l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati
strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di
controllo dell'amministrazione finanziaria.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie
per l'attuazione dei commi da 1 a 11.
13. Al fine di preservare i servizi di pubblica
utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le regole tecniche per
l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema
di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che
offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai
decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti
persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita'
d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche
valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse
nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali
non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche
a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti
dall'Agenzia delle entrate.
14. Salvo quanto non diversamente previsto, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, le
disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle
fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere
utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle
cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti
stradali di distribuzione, per le quali l'articolo 81,
comma 3, ultimo periodo, si applica dal 1° gennaio 2019;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un
contratto di appalto di lavori, servizi o forniture
stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della
presente lettera, per filiera delle imprese si intende
l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che
intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione
del contratto, anche con noli e forniture di beni e
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche
emesse ai sensi della presente lettera riportano lo stesso
codice unico di progetto (CUP) e codice identificativo di
gara (CIG) di cui all'articolo 75, comma 1, riportati nelle
fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti
dell'amministrazione pubblica.
16. Le informazioni disponibili per effetto di quanto
previsto dal comma 15 sono utilizzate dall'Agenzia delle
entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal
Corpo della Guardia di finanza e dalla Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti
istituzionali.
17. Al fine di contrastare con maggiore efficacia
l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione
e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della
programmazione dell'attivita' e delle risorse disponibili a
legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo
della Guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e
2020, e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario
di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili
e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e
circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema
informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato
utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 15 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, nonche' dei dati acquisiti in
base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di
quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 159, comma 2,
lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di adempimenti e accertamento."
"Art. 78 Disposizioni di semplificazione in tema di
fatturazione elettronica per operatori sanitari (articolo
10-bis decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)
1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema
tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture
elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 77, comma 3, con riferimento alle fatture i
cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I
dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono
essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili,
le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e
le liberta' dell'interessato."
"Art. 82 Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi (articolo 2 decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127; articolo 3, comma 2, decreto legislativo 12
giugno 2025, n. 81)
(omissis)
10. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema
tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera
sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e
privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e
per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto
dei principi in materia di protezione dei dati personali,
anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9
e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili,
le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e
le liberta' dell'interessato."
"Art. 84 Certificazione dei corrispettivi (articolo 12
legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. Fuori dei casi in cui sussiste, ai sensi
dell'articolo 82, l'obbligo di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi,
e fatti salvi gli esoneri dall'obbligo di documentazione, i
corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi di cui agli articoli 5 e 10, per le quali non e'
obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta
del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio
della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696. Per le prestazioni di trasporto pubblico
collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito,
con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto
assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1°
gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle
caratteristiche fissate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
(omissis)"
"Art. 89 Semplificazioni amministrative e contabili
(articolo 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127)
(omissis)
3. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il
tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega
per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica,
convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte
dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano
nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di
cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta
dei registri di cui agli articoli 86 e 88, fatta salva la
tenuta del registro di cui all'articolo 23, comma 2, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento. L'obbligo di tenuta dei
registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano
per la tenuta dei registri secondo le modalita' di cui
all'articolo 23, comma 5, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento.
(omissis)"
"Art. 93 Disposizione regolamentare concernente le
semplificazioni per i contribuenti minori relative alla
fatturazione e alla registrazione (articolo 32 decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente,
hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000
euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a
800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre
attivita', possono adempiere gli obblighi di fatturazione e
registrazione di cui agli articoli 72 e 86, mediante la
tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la
disposizione dell'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento. Nei confronti dei contribuenti
che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed
altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione
dei corrispettivi resta applicabile il limite di 800.000
euro relativamente a tutte le attivita' esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le
indicazioni di cui all'articolo 72, comma 2, nelle due
parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura
agli effetti dell'articolo 72 e deve essere consegnata o
spedita all'altro contraente ai sensi del comma 4 dello
stesso articolo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
propri decreti, puo' determinare le caratteristiche del
bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i
contribuenti minori dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento."
"Art. 95 Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti (articolo 39 decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
(omissis)
3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati,
nonche' le fatture, i riepiloghi ai fini contabili della
dichiarazione doganale di importazione e gli altri
documenti previsti dal presente testo unico devono essere
conservati a norma dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento. Le fatture elettroniche sono
conservate in modalita' elettronica, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create
in formato elettronico e quelle cartacee possono essere
conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione
elettronica delle stesse, nonche' dei registri e degli
altri documenti previsti dal presente testo unico e da
altre disposizioni, puo' essere situato in un altro Stato,
a condizione che con lo stesso esista uno strumento
giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il
soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
assicura, per finalita' di controllo, l'accesso
automatizzato all'archivio e che tutti i documenti e i dati
in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono
l'autenticita' e l'integrita' delle fatture di cui
all'articolo 72, comma 3, siano stampabili e trasferibili
su altro supporto informatico.
(omissis)"
"Art. 99 Liquidazioni periodiche e dichiarazione
annuale (articolo 48, comma 2, decreto-legge 30 agosto
1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427; articolo 15, comma 3, primo periodo,
del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243)
1. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali
dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994,
l'imposta relativa agli acquisti intraunionali e' ammessa
in detrazione con le modalita' e i termini indicati
nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 100 e nell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per
l'anno precedente, le operazioni intraunionali registrate a
norma dell'articolo 98 commi 1, 2 e 4, nell'anno precedente
devono risultare distintamente, secondo le modalita'
stabilite nel provvedimento di approvazione del relativo
modello adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate."
"Art. 101 Obblighi connessi agli scambi intraunionali
(articolo 50 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427; articolo 34 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85)
1. Agli effetti dell'articolo 39, comma 4, l'ufficio,
su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, conferma la validita' del
numero di identificazione attribuito al cessionario o
committente da altro Stato membro dell'Unione europea,
nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione
sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
2. Chi effettua acquisti intraunionali soggetti
all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il
proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti
delle operazioni intraunionali, tranne che per l'ipotesi di
acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone
fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e
professioni.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non
soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per
l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraunionali a
norma dell'articolo 8, comma 7, devono dichiarare
all'ufficio competente nei loro confronti, a norma
dell'articolo 275 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, che
effettuano acquisti intraunionali soggetti ad imposta. La
dichiarazione e' presentata, in via telematica,
anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto;
l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di
dichiarazione, redatta in conformita' ad apposito modello
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del
superamento del limite di cui all'articolo 8, comma 6,
lettera c). 4. I movimenti relativi a beni spediti in altro
Stato dell'Unione europea o da questo provenienti in base
ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 8,
comma 6, lettera a), devono essere annotati in apposito
registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 95.
5. Gli acquisti e le cessioni intraunionali di beni
effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40
sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente
in un apposito registro tenuto e conservato a norma
dell'articolo 95.
6. I contribuenti presentano, anche per finalita'
statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e
degli acquisti intraunionali, resi nei confronti di
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro
dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti
indicando separatamente gli acquisti e le cessioni
intraunionali effettuati, rispettivamente, ai sensi degli
articoli 9 e 40. I soggetti di cui all'articolo 17, comma
2, lettere b) e c), presentano l'elenco riepilogativo degli
acquisti intraunionali di beni ricevuti da soggetti passivi
stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di
concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica,
emanato ai sensi del comma 8, sono definite significative
misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei
contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e
completezza delle informazioni statistiche richieste dai
regolamenti dell'Unione europea e a evitare duplicazioni
prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti
obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai
periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la
platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con
obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei
regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento,
sono definite ulteriori misure di semplificazione delle
comunicazioni richieste.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' per la presentazione
degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle
richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica.
Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il
giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto
nazionale di statistica, sono approvati i modelli e le
relative istruzioni applicative, le caratteristiche
tecniche per la trasmissione, nonche' le procedure ed i
termini per l'invio dei dati all'Istituto nazionale di
statistica.
9. Le operazioni intraunionali per le quali
anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
emessa fattura o pagato in tutto o in parte il
corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui
al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale
e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per
l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
10. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi
riepilogativi ai sensi del comma 6 e quelli incaricati del
controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni,
irregolarita' o inesattezze nella loro compilazione,
provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione,
dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata
presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la
disponibilita' dei dati esatti, inviano richiesta scritta
al contribuente invitandolo a presentare entro un termine,
comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un
ufficio delle dogane abilitato ovvero a comunicare
all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le
omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate.
11. Le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 7, del
testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n.
173, sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate,
previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o
degli altri uffici abilitati dell'amministrazione
finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini
dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita' di
cui al comma 10 e per le relative controversie si applicano
le disposizioni previste dagli articoli 159, 161 e 289 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento e dall'articolo 65 del testo
unico della giustizia tributaria di cui al decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Gli uffici delle
dogane possono altresi' effettuare i controlli necessari
per l'accertamento delle anzidette violazioni nonche' delle
altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli
medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 159 e
161 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento. Le autorizzazioni
per le richieste di cui all'articolo 159, comma 2, lettera
i), del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, e per l'accesso di
cui al medesimo articolo 159, comma 2, lettera l), sono
rilasciate, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal
direttore regionale.
12. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui
all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2152 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019,
si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese
che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del
Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi
dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini
per le quali la mancata fornitura dei dati si configura
come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli
articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del
1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni
elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a
prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate
in modo errato nell'elenco stesso."
"Art. 110 Limiti per la liquidazione trimestrale
(articolo 14, comma 11, legge 12 novembre 2011, n. 183)
1. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA
sono i medesimi di quelli fissati per il regime di
contabilita' semplificata per le imprese minori di cui
all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento."
"Art. 118 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non
residenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione
europea (articolo 38-bis2, commi da 1 a 10, 11, primo
periodo, e da 12 a 14, decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri
dell'Unione europea, assoggettati all'imposta nello Stato
in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il
rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e
sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile
a norma degli articoli 56, 58 e 59, secondo le disposizioni
del presente articolo. Il rimborso non puo' essere
richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento
disponevano di una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato
operazioni diverse da quelle per le quali debitore
dell'imposta e' il committente o cessionario, da quelle non
imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da
quelle effettuate ai sensi dell'articolo 152. L'ammontare
complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi
infrannuali non puo' essere inferiore a 400 euro; se detto
ammontare risulta inferiore a 400 euro il rimborso spetta
annualmente, sempreche' di importo non inferiore a 50 euro.
2. La richiesta di rimborso e' presentata con
riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e
non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a
tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte
residua di un anno solare.
3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al
rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti
effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione
dell'imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia
operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni
che non conferiscono tale diritto, il rimborso e' ammesso
soltanto in misura pari alla percentuale detraibile
dell'imposta, quale applicata dallo Stato membro ove e'
stabilito il richiedente.
4. La richiesta di rimborso e' inoltrata per via
elettronica tramite lo Stato membro ove e' stabilito il
richiedente.
5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei
relativi interessi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a
disposizione su apposita contabilita' speciale. La
decisione in ordine al rimborso dell'imposta e' notificata
al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della
richiesta, salvo quanto previsto ai commi 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14.
6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5,
l'ufficio puo' chiedere per via elettronica al soggetto
richiedente il rimborso, o allo Stato membro ove esso e'
stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire
tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in
merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono
essere richieste eventualmente a un soggetto diverso, anche
in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi
necessari. Le informazioni richieste sono fornite
all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario
riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni
aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata
entro il termine di due mesi dal giorno in cui le
informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due
mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di
cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano
se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi
dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso
l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro
sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.
7. L'ufficio puo' chiedere ulteriori informazioni
aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le
informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un
mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta.
In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 e'
effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione
della richiesta di rimborso.
8. Il rimborso e' effettuato entro dieci giorni
lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5,
ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o
ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei
termini di cui ai commi 6 e 7.
9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi
nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con
decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del
termine di cui al comma 8. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non
fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori
informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi
6 e 7. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando
non pervengono all'ufficio competente i documenti
aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
10. Il rimborso e' eseguito nel territorio dello Stato
o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In
quest'ultimo caso l'ufficio riduce l'importo da erogare al
richiedente dell'ammontare delle spese di trasferimento.
11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto
restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro
sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da
parte dell'ufficio.
12. Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a
titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative
sanzioni, l'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al
soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo
importo.
13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e'
ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al
contenzioso tributario.
14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini
per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' per
gli scambi informativi relativi al presente articolo."
"Art. 119 Rimborsi di eccedenze di versamento a
soggetti aderenti ai regimi speciali One stop shop (OSS) e
Import one stop shop (IOSS) (articolo 38-bis3 decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in
Italia per l'applicazione del regime speciale di cui
all'articolo 149 o 150 o 151 effettuino versamenti in
eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni
presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia
rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari
Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa
l'eccedenza di versamento entro trenta giorni dalla data di
ripartizione.
2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli
automatici di cui all'articolo 279 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, si rilevi un eccesso di versamento da parte
di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro
ai sensi dell'articolo 152, l'Agenzia delle entrate
effettua il relativo rimborso entro trenta giorni.
Tuttavia, se l'eccedenza di versamento si riferisce a
periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene
effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute
dallo Stato membro di identificazione ai sensi
dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. L'Agenzia delle
entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di
identificazione, l'importo del rimborso gia' effettuato e
del rimborso di competenza dello Stato membro di
identificazione.
3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato
un'eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di
imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato
in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui
all'articolo 149 o 150, l'Agenzia delle entrate, a seguito
di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di
consumo, restituisce entro trenta giorni al contribuente la
quota dell'imposta eventualmente trattenuta ai sensi
dell'articolo 46, paragrafo 3, del citato regolamento (UE)
n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica per via
elettronica allo Stato membro di consumo l'effettuazione di
tale rimborso.
4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai
sensi del presente articolo si applicano gli interessi di
cui all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal
trentunesimo giorno successivo alla seguente data:
a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al
comma 1;
b) la data di conclusione dei controlli automatici di
cui all'articolo 279 del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, nelle ipotesi di cui al comma 2;
c) la data di ricevimento della comunicazione
elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al
comma 3.
5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al
pagamento degli interessi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a
disposizione su apposita contabilita' speciale.
6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi
1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 108 del testo unico in materia di versamenti e
di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33, e di cui all'articolo 24 del testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173."
"Art. 120 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non
residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione
europea (articolo 38-ter decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. La disposizione dell'articolo 118, comma 1 si
applica, a condizione di reciprocita', anche ai soggetti
esercenti un'attivita' d'impresa, arte o professione,
stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea,
limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e
importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro
attivita'.
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a
soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea,
e che abbiano aderito ai regimi speciali One stop shop
(OSS) e Import one stop shop (IOSS), anche in assenza della
condizione di reciprocita' e ancorche' abbiano effettuato
nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti
regimi speciali.
3. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei
mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in
caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto
mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso,
l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito
provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi
nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con
decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del
termine di cui al comma 3. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non
fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un
mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche
tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi', dovuti
interessi fino a quando non pervengono all'ufficio
competente i documenti aggiuntivi da allegare alla
richiesta di rimborso.
5. I soggetti che conseguono un indebito rimborso
devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla
notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente
rimborsate. L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al
soggetto interessato fino a quando non sia restituita la
somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa
sanzione amministrativa.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' e i termini per la
richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate."
"Art. 122 Vincolo finanziario, vincolo economico e
vincolo organizzativo (articolo 70-ter decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
(omissis)
7. Il vincolo economico si considera in ogni caso
insussistente per i soggetti per i quali il vincolo
finanziario di cui ai commi 1 e 2 ricorre in dipendenza di
partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi
finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla
conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso
imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui
all'articolo 122, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Per
dimostrare la sussistenza del vincolo economico e'
presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della
citata legge n. 212 del 2000."
"Art. 130 Attivita' di controllo (articolo 70-undecies
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633)
1. Per le annualita' di validita' dell'opzione,
l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 159, 161 e
dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi
II e III, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, nei confronti del
gruppo IVA e' demandato alle strutture, gia' esistenti,
individuate con il regolamento di amministrazione
dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma
3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le
attivita' di:
a) liquidazione prevista dall'articolo 276 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento;
b) controllo sostanziale;
c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in
compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti
di competenza delle strutture stesse;
e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.
3. Ai fini delle attivita' di controllo, nell'ipotesi
di disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero
dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio
fiscale conseguito.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad
assicurare l'efficacia delle attivita' di controllo."
"Art. 131 Disposizioni speciali e di attuazione
(articolo 70-duodecies decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
(omissis)
7. In caso di adesione al regime di cui alla parte II,
titolo I, capo II, sezione VI, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, da parte di uno dei soggetti passivi che
abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 123, il
predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le
societa' partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si
verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA
venga esercitata da un soggetto che abbia gia' aderito al
regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di
adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al
gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo
147, comma 7, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento non
puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di
cui al presente comma."
"Art. 132 Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita'
di cassa (articolo 32-bis, commi 1, 2, 3 e 4, decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134)
1. In esecuzione della facolta' accordata dalla
direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per
le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non
superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari
o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa,
arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene
esigibile al momento del pagamento dei relativi
corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del
diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti
dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei
relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla
detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al
committente sorge al momento di effettuazione
dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non sia stato
ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si
avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta,
ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o
di committenti che assolvono l'imposta mediante
l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta
diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di
un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il
limite annuale non si applica nel caso in cui il
cessionario o il committente, prima del decorso del
termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile
previa opzione da parte del contribuente, da esercitare
secondo le modalita' individuate con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. 3. Sulle fatture
emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del
presente articolo."
"Art. 139 Disposizioni relative a particolari settori
(articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 7, decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165)
(omissis)
6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre
attivita' di cui alla tariffa contenuta nell'allegato 2 al
testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta si applica
sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli
intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita'
stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui
all'articolo 56 e' forfettizzata in misura pari al 50 per
cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se
nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa
vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti
di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica,
comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa
stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma
la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un terzo
per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le
attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo
di fatturazione, tranne che per le prestazioni di
sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti
di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per
le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli
obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto
stabilito dall'articolo 88; per il contenzioso si applica
la disciplina stabilita per l'imposta sugli
intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di
optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari
dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo
327 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, competente in
relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio
dell'anno solare e all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
(omissis)"
"Art. 142 Disposizioni per le attivita'
spettacolistiche (articolo 74-quater decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C
allegata al presente testo unico, incluse le operazioni ad
esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si
considerano effettuate nel momento in cui ha inizio
l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle
operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta
e' dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante
apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui
all'articolo 84.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di
accesso deve risultare la natura dell'attivita'
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle
attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio
provvedimento, stabilisce le caratteristiche tecniche, i
criteri e le modalita' per l'emissione dei titoli di
accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C allegata al
presente testo unico, organizzate in modo saltuario od
occasionale, deve essere data preventiva comunicazione
delle manifestazioni programmate al concessionario di cui
all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento,
competente in relazione al luogo in cui si svolge la
manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
tabella C allegata al presente testo unico che nell'anno
solare precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a euro 25.822,84, determinano la base imponibile
nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo
dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilita'
dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle
associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni
proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano
per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti
per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento
da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. E' data facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442;
l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e'
comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C allegata
al presente testo unico, nonche' per le attivita' svolte
dai soggetti che optano per l'applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
per gli intrattenimenti di cui al titolo II del testo unico
dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo
5 novembre 2024, n. 174, il concessionario di cui
all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento,
coopera, ai sensi dell'articolo 161 del medesimo testo
unico, con gli uffici dell'Agenzia delle entrate anche
attraverso il controllo contestuale delle modalita' di
svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione,
la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche'
delle prestazioni di servizi accessori, al fine di
acquisire e reperire elementi utili all'accertamento
dell'imposta ed alla repressione delle violazioni
procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei
competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le
norme e con le facolta' di cui all'articolo 161 del
medesimo testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, trasmettendo agli
uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione.
Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui
all'articolo 161, commi 14 e 15, primo e secondo periodo,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento. Le facolta' di cui
all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento sono
esercitate dal personale del concessionario di cui
all'articolo 327 del medesimo testo unico, con rapporto
professionale esclusivo, previamente individuato in base al
possesso di una adeguata qualificazione e inserito in
apposito elenco comunicato al Ministero dell'economia e
delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per la fornitura dei dati tra gli esercenti le
manifestazioni spettacolistiche, il Ministero della
cultura, il concessionario di cui al predetto articolo 327
del richiamato testo unico delle disposizioni legislative
in materia di adempimenti e accertamento e l'anagrafe
tributaria. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
agli articoli 328 e 330, commi 1 e 2, del richiamato testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento e l'articolo 31 del testo unico
dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo
n. 174 del 2024.
7. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le
consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo
si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento
o di spettacolo ivi svolte."
"Art. 147 Disposizioni applicabili (articolo 40, comma
2, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)
1. Per quanto non e' diversamente disposto nel presente
capo si applicano, le disposizioni ordinarie in materia di
imposta sul valore aggiunto."
"Art. 157 Regime nazionale di franchigia
1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
d'impresa, arti o professioni applicano, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di cui alla
parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117."
"Art. 159 Condizioni di ammissione (articolo
70-quaterdecies decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633)
1. Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un
altro Stato membro dell'Unione europea puo' applicare il
regime di franchigia nel territorio dello Stato se
ricorrono le seguenti condizioni:
a) nell'anno civile precedente, il volume d'affari
annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000
euro;
b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari
annuo realizzato nel territorio dello Stato non e' stato
superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita
dall'articolo 232, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente
alla notifica di cui alla lettera d), il volume d'affari
nell'Unione europea non e' superiore a 100.000 euro;
d) ha previamente comunicato al proprio Stato di
stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di
franchigia nel territorio dello Stato;
e) e' identificato, ai fini dell'applicazione del
regime di franchigia, dal numero di identificazione EX
esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.
(omissis)"
"Art. 169 Norme di interpretazione autentica e di
coordinamento (articolo 66, commi 9-bis e 21, primo e
secondo periodo, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427; articolo 1, comma 38, legge 31 dicembre 2024, n.
207; articolo 32-quinquies, comma 1, decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157; articoli 43, 47, 51 legge
21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, comma 4, legge 18
febbraio 1997, n. 28; articolo 3, commi 6, 10 e 13,
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; articolo
1, comma 992, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 75,
commi 1, 2 e 3, legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 1,
comma 4-quater, articolo 2-bis, commi 1 e 2, decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96; articolo 3, comma 2, legge 17
gennaio 2000, n. 7; articolo 36-bis, decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2023, n. 112; articolo 9, quarto e quinto
comma, legge 27 luglio 1978, n. 392; articolo 26-bis, legge
24 giugno 1997, n. 196; articolo 12, comma 7, decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276; articolo 6, commi 10
e 12, legge 13 maggio 1999, n. 133; articolo 1, commi 7 e
14, decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo
36-bis, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
articolo 4, legge 8 maggio 1998, n. 146; articolo 5, legge
18 febbraio 1999, n. 28; articolo 10, comma 2-ter,
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 giugno 1995, n, 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 349; articolo 55, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98; articolo 5, comma 3, decreto-legge 14 marzo 1988, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 154; articolo 16, comma 5-bis, decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 1, comma 667, legge
23 dicembre 2014, n. 190; articolo 5, comma 2,
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo
1, comma 40, legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo
4-sexies, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
articolo 1, comma 19, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
articolo 5, comma 2, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,
convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n.
143)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) resta ferma l'applicazione della disciplina dei
conferimenti delle societa' che hanno optato per il regime
speciale per le societa' di investimento immobiliare
quotate, di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141-bis
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per
l'esecuzione delle attivita' previste dall'articolo 4,
lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica
gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre
1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di
prestazioni di servizi, ne' devono intendersi soggetti alla
ritenuta d'acconto. Non si da' luogo a rimborsi;
c) le prestazioni di formazione rese ai soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, da enti e societa' di formazione finanziati
attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003 sono imponibili ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. In considerazione dell'incertezza
interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti
adottati dai contribuenti in relazione alle prestazioni
effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per i quali non siano
intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a
rimborsi d'imposta;
d) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si
considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87,
comma 9, della legge provinciale della provincia autonoma
di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia
per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e
di allacciamento da parte degli assegnatari di aree
destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione
delle convenzioni di cui all'articolo 131 della medesima
legge provinciale n. 13 del 1998;
e) non e' da intendere rilevante ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni
del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei
comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di
contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni
di lottizzazione;
f) agli effetti di cui all'articolo 48, per navi
destinate all'esercizio di attivita' commerciali devono
intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru
galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni
posatubi o posacavi, le chiatte nonche' i galleggianti
mobili o sommergibili destinati alla attivita' di ricerca e
di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a
rimborsi di imposta ne' e' consentita la variazione di cui
all'articolo 92. Le disposizioni di cui ai primi due
periodi della presente lettera non si applicano alle
piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata
alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla
prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo
sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare;
g) tra i servizi prestati nei porti, aeroporti,
autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti
direttamente il funzionamento e la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
di cui all'articolo 49, comma 1, lettera g), si intendono
compresi anche quelli di rifacimento, completamento,
ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e
riqualificazione degli impianti gia' esistenti, pur se tali
opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi,
in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi
altresi', purche' resi nell'ambito dei luoghi come sopra
qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e
di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui allo
stesso articolo 49, comma 1, lettera f), prescindendo dalla
definitiva destinazione doganale dei beni;
h) ai sensi e per gli effetti della lettera g), la
realizzazione in porti gia' esistenti di opere previste nel
piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero
qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da
intendersi quali attivita' di ampliamento, ammodernamento e
riqualificazione degli stessi;
i) le prestazioni di servizi comunque afferenti allo
stazionamento o al movimento di unita' da diporto nei porti
o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a
decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse e' applicabile
l'aliquota ordinaria;
l) le disposizioni di cui all'articolo 31 si
interpretano nel senso che esse si applicano alle
prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di
passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni
principali di trasporto di persone, assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del
5 e del 10 per cento, ai sensi della tabella A, parte III,
numero 3), e parte IV, numero 112), allegata al presente
testo unico, nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti
dall'imposta ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera
q);
m) le operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma
1, lettera c), sono da considerare in ogni caso prestazioni
di servizi;
n) l'articolo 37, comma 1, lettera v), si interpreta
nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di
alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli
istituti o enti per il diritto allo studio universitario
istituiti dalle regioni. In considerazione dell'incertezza
interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti
difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al primo
periodo fino alla data di entrata in vigore della legge 21
giugno 2017, n. 96. Non si fa luogo al rimborso
dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata
sulle operazioni effettuate ne' al recupero della medesima
imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i
contribuenti di cui al secondo periodo della presente
lettera operano comunque la rettifica della detrazione,
prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle
operazioni attive ai sensi dell'articolo 59, commi 1 e 2;
o) le prestazioni di servizi strettamente connessi con
la pratica dello sport, compresi quelli didattici e
formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano
lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza
fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
Le prestazioni dei servizi didattici e formativi rese prima
della data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023,
n. 112, si intendono comprese nell'ambito di applicazione
dell'articolo 37, comma 1, lettera v);
p) gli oneri di cui all'articolo 9, primo comma, della
legge 27 luglio 1978, n. 392, addebitati dal locatore al
conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni
accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 31. La disposizione non si applica ove i
servizi accessori al contratto di locazione forniti siano
per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a
specifica attivita' imprenditoriale del locatore e
configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione
dei servizi stessi;
q) i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali
che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro
somministrato e' tenuto a corrispondere, ai sensi
dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, all'impresa fornitrice degli stessi, da
quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del
prestatore di lavoro somministrato, devono intendersi non
compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo
27. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non
si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate, ne e'
consentita la variazione di cui all'articolo 92;
r) i contributi versati ai sensi dell'articolo 12,
commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, si intendono soggetti alla disciplina di cui alla
lettera q);
s) nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili
non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui
all'articolo 27, l'ammontare dell'imposta municipale
propria sugli immobili rimborsata al concedente dal
locatario;
t) tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto
la produzione di beni di cui all'articolo 34, comma 3,
devono intendersi comprese anche quelle di montaggio,
assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento,
anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni;
u) le disposizioni dell'articolo 37, comma 1, lettera
q), e della tabella A, parte III, numero 3), e parte IV,
numero 112), allegata al presente testo unico, si
interpretano nel senso che esse si applicano anche quando
le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per
finalita' turistico-ricreative, indipendentemente dalla
tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse
abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto
di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori
servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo
31. L'interpretazione di cui al primo periodo non si
riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di
trasporto;
v) la disposizione di cui all'articolo 37, comma 1,
lettera q), deve intendersi nel senso che l'esenzione
dall'IVA si applica anche se il trasporto e' effettuato dal
vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti
diversi dal viaggiatore;
z) le operazioni dipendenti da contratti pronti contro
termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di
titoli o valuta, si intendono unitariamente come
prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base
l'imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e
quello a pronti. Resta fermo in ogni caso il trattamento
fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di
imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui
all'articolo 92;
aa) le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono
intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui
all'articolo 37, comma 1, lettera t);
bb) tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera b), si intendono comprese le
somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto
qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento
delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche
se effettuate nei confronti del personale dipendente da
tali enti, sempreche' i relativi oneri siano riconosciuti
dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni,
gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica
attestazione;
cc) all'articolo 56, comma 2, le parole: «beni o
servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a
premio» devono intendersi riferite esclusivamente ai premi
messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle
manifestazioni medesime;
dd) l'articolo 56, comma 2, primo periodo, in relazione
alle attivita' formative svolte dagli organismi di
formazione professionale che percepiscono contributi
pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che
l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni
e servizi e' detraibile se i beni e servizi acquistati con
tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di
operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione;
ee) tra gli enti indicati all'articolo 60, comma 3,
primo periodo, in materia di detrazione per gli enti non
commerciali, devono intendersi ricomprese le
amministrazioni dello Stato;
ff) resta ferma l'applicazione della disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai
dispositivi medici di cui all'articolo 9 del decreto-legge
30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2023, n. 56;
gg) ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono
intendersi compresi, oltre ai cracker e alle fette
biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze
ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580,
con la sola inclusione degli zuccheri gia' previsti dalla
legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i
grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla
legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi
oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non
si da' luogo a rimborsi di imposte gia' pagate ne' e'
consentita la variazione di cui all'articolo 92, comma 2;
hh) agli effetti dell'articolo 114, comma 2, lettera
a), il rimborso si intende spettante quando l'aliquota
mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette
a registrazione per il periodo di riferimento, con
esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, e'
inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e
sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione
per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di
beni ammortizzabili e delle spese generali;
ii) ai fini di quanto disposto dall'articolo 139, comma
1, lettera b), la diminuzione a titolo di forfetizzazione
della resa deve intendersi applicabile anche sui
corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in
abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri,
i dischi, le videocassette e altri supporti sonori o
videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto e in unica
confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e
periodici, a condizione che il costo del supporto non sia
superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al
pubblico;
ll) alla luce di quanto previsto dall'articolo 310
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea, l'articolo 141, comma 3, si interpreta
nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e
sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello
stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle
agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a
diretto vantaggio dei viaggiatori non e' rimborsabile.
Fermo restando quanto previsto in materia di risorse
proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque
fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, siano stati
eventualmente effettuati; altresi' non si da' luogo alla
restituzione delle somme che, alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, risultino
gia' rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici
dell'amministrazione finanziaria;
mm) agli effetti dell'articolo 141 non si considerano a
diretto vantaggio del cliente le prestazioni di
intermediazione per le quali sono dovute provvigioni;
nn) l'articolo 53, comma 5, lettera g), si interpreta
nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate,
relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad
ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi
minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di
trasporto. L'introduzione si intende realizzata anche negli
spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria
la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si
devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di
custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e
seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di
deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per
la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato,
qualora risultino correttamente poste in essere le norme
dettate al citato articolo 53, comma 7, l'imposta sul
valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta;
oo) ai fini dell'applicazione della tabella A, parte
II, numero 16), allegata al presente testo unico, sono da
considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle
agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni
identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso
qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione
elettronica;
pp) tra le prestazioni di cui alla tabella A, parte II,
numero 28), allegata al presente testo unico, devono
intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni
circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di
noleggio da rimessa;
qq) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4
per cento di cui alla tabella A, parte II, numero 29),
allegata al presente testo unico, prevista per le
somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense
aziendali deve ritenersi applicabile anche se le
somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di
contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi
sostitutivi di mensa aziendale, sempreche' siano commesse
da datori di lavoro;
rr) rientrano tra le prestazioni di servizi di cui alla
tabella A, parte II, numero 29), allegata al presente testo
unico, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' nelle scuole materne e negli asili nido. Resta
fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa
luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita
la variazione di cui all'articolo 92, concernente
variazioni dell'imponibile o dell'imposta;
ss) la nozione di preparazioni alimentari di cui alla
tabella A, parte IV, numero 78), allegata al presente testo
unico, deve essere interpretata nel senso che in essa
rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che
siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati
in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a
domicilio o dell'asporto;
tt) la disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve
intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria di cui alla tabella A, parte IV, numero 109),
allegata al presente testo unico, si applica agli immobili
indicati nell'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ivi compresi i
manufatti per sepoltura, nonche' le aree destinate alla
costruzione e all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni
di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per
sepoltura, non costituiscono attivita' di natura
commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si
fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e'
consentita la variazione di cui all'articolo 92;
uu) si intendono ricomprese nelle prestazioni di
trasporto di persone di cui alla tabella A, parte IV,
numero 112), allegata al presente testo unico, le
prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico
locale in esecuzione di contratti di servizio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, nonche', anche se rese da soggetti giuridici
distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112. Le disposizioni di cui al primo periodo hanno
valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a
recuperi o a rimborsi di imposta;
vv) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nella
tabella A, parte IV, numero 97), allegata al presente testo
unico,, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti
all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi
medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure
mediche, per la prevenzione delle malattie e per
trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce
3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione,
del 12 ottobre 2017;
zz) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, la tabella A, parte IV, numero 121),
allegata al presente testo unico, nonche' il decreto del
Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si
interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che
costituiscono una parte significativa del valore delle
forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi
per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio
e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia
funzionale delle parti rispetto al manufatto principale,
come individuato nel citato decreto ministeriale; come
valore dei predetti beni deve essere assunto quello
risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti
contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri
che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque,
sia delle materie prime che della manodopera impiegata per
la produzione degli stessi e che, comunque, non puo' essere
inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura
emessa ai sensi dell'articolo 72, dal prestatore che
realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare,
oltre al servizio che costituisce l'oggetto della
prestazione, anche i beni di valore significativo,
individuati con il predetto decreto del Ministro delle
finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito
dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti
difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. Non si fa luogo al rimborso
dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni
effettuate;
aaa) resta ferma l'applicazione della disciplina di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, per i soggetti che esercitano attivita' di
agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
bbb) restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, che si applicano a decorrere dal termine di
cui all'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre
2021, n. 234;
ccc) fino alla data di applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono essere
applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in
virtu' di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle societa'
sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti
dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024;
ddd) fino alla data di applicazione dell'articolo 5,
comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, la disposizione di cui alla tabella A, parte
III, n. 6), allegata al presente testo unico, si applica
sempreche' le prestazioni non rientrino tra quelle di cui
all'articolo 3, comma 4, tenendo conto anche di quanto
previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
eee) ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, comma
2, lettera d), resta fermo quanto disposto dall'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026,
n. 88."
"Art. 170 Abrogazioni
1. A decorrere dalla data indicata dall'articolo 171,
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli da 1 a 17, da 17-ter a 27, 30, 30-bis,
30-ter, 32, da 34 a 36-bis, da 38 a 39, da 40-bis a
40-sexies, 62, da 67 a 74-octies, 76, 77, 78, da 80 a 94
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e le allegate tabelle A, B e C;
b) articolo 9, commi quarto e quinto, della legge 27
luglio 1978, n. 392;
c) articolo 8 della legge 21 maggio 1981, n. 240;
d) articolo 3, comma terzo, della legge 5 agosto 1981,
n. 441;
e) articolo 5, comma secondo, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n. 53;
f) articoli 1, 2, 3, 4 e 7-ter, del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17;
g) articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 9
aprile 1986, n. 97;
h) articolo 5, commi 2, 3 e 4-ter, del decreto-legge 14
marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 154;
i) articolo 1, comma 3-bis, primo periodo, del
decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263;
l) articolo 3, commi 5, 6, 7, 10 e 13, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
m) articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre
1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
novembre 1990, n. 331;
n) articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
o) articolo 1, commi 7, 14 e 16, del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66;
p) articoli 12, 13 e 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413;
q) articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 1992, n.
66;
r) articolo 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
novembre 1992, n. 461;
r-bis) articolo 15, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;
s) articoli 36, commi 5, 6 e 19-bis, da 37 a 52, 53,
commi 1, 2, 3 e 4, 56, 57, comma 2, 58, 60, 66, commi 9-bis
e 21, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427;
t) articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
u) articoli 14, comma 10, e 16, comma 11, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 1994, n. 644;
z) articoli 16, 34, 36, 37, 38, 40, comma 2, e 40-bis
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
aa) articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 28
giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 349;
bb) articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
cc) articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30;
dd) articolo 2, commi 2 e 4, della legge 18 febbraio
1997, n. 28;
ee) articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196;
ff) articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
gg) articolo 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
hh) articolo 5 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
ii) articolo 6, commi 8, 11 e 12, della legge 13 maggio
1999, n. 133;
ll) articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488;
mm) articolo 3, commi 2 e 10, della legge 17 gennaio
2000, n. 7;
nn) articoli 43, 44, 47 e 51 della legge 21 novembre
2000, n. 342;
oo) articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
pp) articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
qq) articoli 13, comma 48, e 39, comma 13-sexies, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
rr) articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350;
ss) articolo 1, commi 38, 39 e 50, della legge 23
agosto 2004, n. 239;
tt) articolo 1, commi 109, 378, 471 e 497, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
uu) articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2005, n. 21;
vv) articolo 1, commi 300, 604 e 992, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
zz) articolo 1, commi 80, 209, 210, 211, 212, 213 e
214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
aaa) articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
bbb) articolo 4-sexies del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102;
ccc) articolo 7, comma 2, lettera cc), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
ddd) articolo 23, comma 42, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111;
eee) articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre
2011, n. 183;
fff) articolo 32-bis, commi 1, 2, 3 e 4, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
ggg) articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98;
hhh) articoli 25 e 42 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89;
iii) articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
lll) articoli 1, 2, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5,
5-bis, 6-ter e 6-quater, e 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
mmm) articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
nnn) articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2016, n. 21;
ooo) articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225;
ppp) articoli 1, comma 4-quater, e 2-bis, commi 1 e 2,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
qqq) articolo 7, commi 1 e 2, della legge 20 novembre
2017, n. 167;
rrr) articolo 1, commi 19, 916, 917, 918, 919 e da 937
a 942 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
sss) articolo 10-bis, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136;
ttt) articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145;
uuu) decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148;
vvv) articoli 12 e 12-bis, commi 2 e 3, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
zzz) articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
aaaa) articolo 1, commi 725 e 726, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
bbbb) articolo 1, commi 40, 710, 711 e 712 della legge
30 dicembre 2020, n. 178;
cccc) articolo 5, comma 15-ter, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215;
dddd) articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91;
eeee) articolo 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2023,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2023, n. 112;
ffff) articoli 4-ter e 4-quater del decreto-legge 18
ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191;
gggg) articoli 2 e 4 del decreto legislativo 18 ottobre
2023, n. 153;
hhhh) articolo 1, commi 45, 46 e 77, della legge 30
dicembre 2023, n. 213;
iiii) articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio
2024, n. 1;
llll) articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
mmmm) articoli 3 e 5, commi 1, 2, 3 e 4, del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
nnnn) articolo 1, commi 38, 39, da 57 a 63, della legge
30 dicembre 2024, n. 207;
oooo) articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12
giugno 2025, n. 81.
2. Restano abrogate:
a) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente
imposta prevista nell'articolo 17, primo comma del regio
decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e
l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto
dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570;
b) le tasse di bollo sui documenti di trasporto di cui
al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e
le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico
approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
c) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277;
d) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi
telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15
dicembre 1960, n. 1560;
e) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti
atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1°
luglio 1961, n. 569;
f) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie
fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro,
di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 3 gennaio 1947, n. 1;
g) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi
animali con punto di solidificazione non superiore a trenta
gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953,
n. 843, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1953, n. 949;
h) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali
liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici
gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli
e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26
novembre 1954, n. 1080, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1954, n. 1219;
i) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di
origine animale e vegetale con punto di solidificazione
inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche' sulle
materie grasse classificabili ai termini della tariffa
doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31
ottobre 1956, n. 1194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1956, n. 1386;
l) l'imposta di fabbricazione sugli organi di
illuminazione elettrica, di cui al regio decreto-legge 16
giugno 1938, n. 954, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 1939, n. 214;
m) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe',
di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro
per le finanze 8 luglio 1924;
n) le sovrimposte di confine corrispondenti alle
imposte di fabbricazione di cui alle lettere precedenti;
o) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al
testo unico approvato con decreto del Ministro per le
finanze 8 luglio 1924;
p) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul
consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla
legge 13 luglio 1965, n. 825;
q) le imposte comunali di consumo, di cui al testo
unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14
settembre 1931, n. 1175, e al regolamento di cui al regio
decreto 30 aprile 1936, n. 1138, nonche' il diritto
speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio
1952, n. 703;
r) l'imposta erariale sulla pubblicita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n.
342;
s) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro
deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3280;
t) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi
autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n.
745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034;
u) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla
legge 6 dicembre 1965, n. 1379;
v) le addizionali ai tributi di cui alle lettere
precedenti;
z) l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, e l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
aa) l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente
testo unico e fuori dei casi di abrogazione per
incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o
altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a
disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il
riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del
presente testo unico, come riportate da ciascun articolo."
"Tabella A
Parte II
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento
(omissis)
19) case di abitazione ad eccezione di quelle di
categoria catastale A1, A8 e A9, ancorche' non ultimate,
purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza
delle condizioni di cui alla nota I all'articolo 1 della
tariffa, parte I, di cui all'allegato 1 al testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta di
registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2025, n. 123. In caso di
dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di
rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si
applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;
(omissis).".
Note all'art. 4:

Il testo degli articoli 5, comma 2, secondo e terzo
periodo, 13, comma 1, secondo periodo, 19, comma 1, lettera
e), 26, 38, comma 3, 44, comma 1, secondo e terzo periodo,
2 e 3, 45, 47, comma 5, 50, 79, comma 1, 88, comma 6, 89,
commi 1 e 6, 102, 110, commi 3,4 e 5, 112, commi 4 e 5,
114, comma 1, 115, 118, 120, comma 1, 127, comma 1, 133,
comma 3, 134, 142, 146, 148, 150, comma 11, 152, comma 1,
primo, terzo e quarto periodo, 159, comma 3, 165, 167, 168,
comma 2, 170, comma 1, 180, comma 1, 187, 197, 199, comma
5; 1, comma 3, tariffa, parte I, allegato 1; 1, tariffa,
parte I, allegato 1, nota I, comma 4, primo e secondo
periodo, 4, comma 1, lettera b), tariffa, parte I, allegato
1, 5, comma 1, lettera b), tariffa, parte I, allegato 1, 9,
comma 1, tariffa, parte I, allegato 1, 2 tariffa, allegato
2, 1, comma 3, tariffa, parte I, allegato 3, 9, comma 3,
nota 2, e comma 4, tariffa, parte I, allegato 3, 32
tabella, allegato 3, del decreto legislativo 1° agosto
2025, n. 123, come modificati dal presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 5 Registrazione in termine fisso e registrazione
in caso d'uso (articolo 5 decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
(omissis)
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in
esse contemplate sono relative a operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette
all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le
prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le
cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e'
dovuta a norma degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui
all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico. La
disposizione del secondo periodo non si applica alle
operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 37,
comma 1, lettere h), i), l) e gg) del citato testo unico e
alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo
articolo 37, comma 2, nonche' alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un
gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un
soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero
le suddette disposizioni."
"Art. 13 Procedure di controllo sulle autoliquidazioni
(articolo 3-ter decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463)
1. Gli uffici controllano la regolarita'
dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e
qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto,
risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per
via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione del modello unico informatico, apposito
avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta
versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), entro quindici
giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale
termine, ferma restando la sanzione di cui all'articolo
41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173, sono dovuti gli interessi moratori
computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la
richiesta della registrazione. Nel caso di dolo o colpa
grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici
segnalano le irregolarita' agli organi di controllo
competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti
disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di
tutte le somme versate in eccesso in sede di
autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data
posteriore, con conseguente esclusione della possibilita'
di richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria."
"Art. 19 Registrazione d'ufficio (articolo 15 decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti
indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) la
registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione
dell'imposta dovuta:
(omissis)
e) per gli atti soggetti a registrazione in termine
fisso rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di cui
all'articolo 303, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, e per gli atti soggetti a registrazione in
caso d'uso ai sensi dell'articolo 6, quando siano
depositati a norma di tale ultimo articolo.
(omissis)"
"Art. 21 Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite
dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili
(articolo 17, commi 1, 3 e 3-bis decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; articolo 3, comma
16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)
1.L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti
di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel
territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni
e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle
parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante
versamento del relativo importo. Entro il termine di trenta
giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui e'
stato registrato il contratto di locazione la comunicazione
relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe
anche tacite dello stesso.
2. (abrogato)
(omissis)"
"Art. 26 Enunciazione di atti non registrati (articolo
22, commi 1, primo periodo, 2 e 3, decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute
in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti
in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che
contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle
disposizioni enunciate.
(omissis)"
"Art. 38 Divisioni (articolo 34 decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
(omissis)
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad
uno dei condividenti determinato dall'ufficio a norma
dell'articolo 299 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, e'
superiore a quello dichiarato, la differenza si considera
conguaglio.
(omissis)"
"Art. 44 Atti relativi a operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto (articolo 40 decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e
prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si
considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche
le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un
gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali
l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli 2, 15, 17,
18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle
di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico.
La disposizione del secondo periodo non si applica alle
operazioni esenti ai sensi dell'articolo 37, comma 1,
lettere h), i), e gg) del citato testo unico e alle
locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo
37, comma 2, nonche' alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un
gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un
soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero
le suddette disposizioni.
2. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro
le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo
37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10,
ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti
partecipanti a un gruppo IVA.
3. Per le operazioni indicate nell'articolo 30 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo
19 gennaio 2026, n. 10, l'imposta si applica sulla cessione
o prestazione non soggetta all'imposta sul valore
aggiunto."
"Art. 45 Liquidazione dell'imposta (articolo 41, commi
1,2 e 2-bis, primo e secondo periodo, decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
(omissis)
3. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 13, anche avvalendosi
di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli
elementi desumibili dall'atto, la regolarita'
dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal
contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel
caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio
notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente
con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta
giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta
versata nonche' della sanzione prevista dall'articolo
41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti
dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere
pagata."
"Art. 47 Base imponibile (articolo 43 decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
(omissis)
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo
e relative pertinenze, la cui base imponibile e'
determinata ai sensi dell'articolo 299, comma 10, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento."
"Art. 50 Rendite e pensioni (articolo 46 decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e'
costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti
dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della
rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile
e' costituita dal valore della pensione.
2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:
a) da quaranta volte l'annualita' se si tratta di
rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al
saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o
pensione a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando
l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto di
cui all'allegato 4 al presente testo unico, applicabile in
relazione all'eta' della persona alla cui morte deve
cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.
3. Il valore della rendita o pensione costituita
congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare
con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a
norma del comma 2, lettera c) tenendo conto dell'eta' del
meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e'
costituita congiuntamente a favore di piu' persone con
diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato
tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con
clausola di cessazione per effetto della morte del
beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi
previsti dal comma 2, lettera b), ma il suo valore non puo'
superare quello determinato nei modi previsti dal comma 2,
lettera c) con riferimento alla durata massima della
rendita o pensione.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con
riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la
corresponsione della rendita o della pensione se tale
persona e' diversa dal beneficiario.
6. Il prospetto dei coefficienti, di cui all'allegato 4
al presente testo unico, e il valore del multiplo
dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono
variati in ragione della modificazione della misura del
saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta
modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo
periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private
autenticate e a quelle non autenticate presentate per la
registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di
variazione.
7. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai
commi 2 e 6, non puo' essere assunto un saggio legale
d'interesse inferiore al 2,5 per cento.
8. (abrogato)"
"Art. 79 Oggetto e misura dell'imposta (articolo 10
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del
10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti
reali immobiliari determinato a norma dell'articolo 72,
anche se relative a immobili strumentali, ancorche'
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3,
della parte I, della tariffa di cui all'allegato 1 del
presente testo unico.
(omissis)"
"Art. 88 Territorialita' dell'imposta (articolo 2
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1,
comma 158, legge 11 dicembre 2016, n. 232)
(omissis)
6. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate
nei periodi d'imposta di validita' dell'opzione esercitata
dal dante causa, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.
117, l'imposta sulle successioni e donazioni e' dovuta
limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al
momento della successione o della donazione."
"Art. 89 Trasferimenti non soggetti all'imposta
(articolo 3 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a
favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che
hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la
ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre
finalita' di pubblica utilita' e a fondazioni previste dal
decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23
dicembre 1998, n. 461.
(omissis)
6. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di
famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice
civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o
rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono
soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di
soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali e' acquisito il controllo
ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile o integrato un controllo gia' esistente. In
caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a
condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio
dell'attivita' d'impresa per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote
sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 82, comma
1, lettera a), del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il beneficio si
applica a condizione che gli aventi causa detengano il
controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla
data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il
beneficio si applica a condizione che gli aventi causa
detengano la titolarita' del diritto per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli
aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione
della dichiarazione di successione o all'atto di donazione
o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno
alla continuazione dell'attivita' o alla detenzione del
controllo o al mantenimento della titolarita' del diritto.
Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal
primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il
pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione
di cui all'articolo 50-bis del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di
mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima
avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche
ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di societa'
residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni
previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di
soggetti residenti."
"Art. 102 Rendite e pensioni (articolo 17 decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. La base imponibile, relativamente alle rendite e
pensioni comprese nell'attivo ereditario, e' determinata
assumendo:
a) il valore pari a quaranta volte l'annualita' se si
tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) il valore attuale dell'annualita', calcolato al
saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o
pensione a tempo determinato; se e' prevista la cessazione
per effetto della morte del beneficiario o di persona
diversa, il valore non puo' superare quello determinato a
norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;
c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualita'
per il coefficiente indicato nel prospetto di cui
all'allegato 4 al presente testo unico, in relazione
all'eta' della persona alla cui morte essa deve cessare, se
si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di
rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di
piu' persone si tiene conto dell'eta' del meno giovane dei
beneficiari se e' prevista la cessazione con la morte di
uno qualsiasi di essi, dell'eta' del piu' giovane se vi e'
diritto di accrescimento fra loro; se e' prevista la
cessazione per effetto della morte di persona diversa dai
beneficiari si tiene conto dell'eta' di questa.
2. Il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 4
al presente testo unico, e il valore del multiplo
dell'annualita' indicato al comma 1, lettera a), sono
variati in ragione della modificazione della misura del
saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta
modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo
periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le
donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di
variazione.
3. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai
commi 1 e 2 non puo' essere assunto un saggio legale
d'interesse inferiore al 2,5 per cento.
4. (soppresso)"
"Art.110 Riduzioni dell'imposta (articolo 25 decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 14, comma 2,
primo periodo, legge 18 ottobre 2001, n. 383)
(omissis)
3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi
rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non
insistenti sul fondo, di cui all'articolo 44 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,
n. 117, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a
fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede
o legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo
proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della
parte del loro valore complessivo non superiore a euro
103.291. La riduzione compete a condizione che l'erede o
legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione
avvenga nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e
che l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione
dell'ufficio regionale competente allegata alla
dichiarazione della successione. E' diretto-coltivatrice la
famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla
coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del
bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del
nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella
occorrente per le normali necessita' della coltivazione del
fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame.
4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o
parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa,
devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il
terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa
artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto
1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile,
l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono
devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente
corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore
complessivo non superiore a euro 103.291 a condizione che
l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti
dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di
cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.
117.
5. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche'
ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o
nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate
in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di
societa' di persone o beni strumentali di cui all'articolo
45 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, trasferiti al coniuge o
al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta
dovuta dal beneficiario e' ridotta dell'importo
proporzionale corrispondente al 40 per cento della parte
del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi
causa proseguano effettivamente l'attivita' imprenditoriale
per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta
condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del
suindicato termine mediante dichiarazione da presentare
presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia
o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario
stesso e' tenuto al pagamento dell'imposta in misura
ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data
in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per
il pagamento dell'imposta di successione relativa
all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 121.
(omissis)"
"Art.112 Procedimento e termini (articolo 27 decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 2
decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; articolo 1,
comma 640, lettera d), legge 23 dicembre 2014, n. 190)
(omissis)
4. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la
dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o
integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi
dell'articolo 117, commi 2 e 3, procede alla rettifica e
alla liquidazione della maggiore imposta a norma
dell'articolo 309 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento. La
rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il
termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta
principale.
5. Se la dichiarazione della successione e' stata
omessa, l'imposta e' accertata e liquidata d'ufficio a
norma dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento. Se e'
stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la
dichiarazione integrativa di cui all'articolo 113, comma 6,
si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione
dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta.
L'avviso deve essere notificato entro il termine di
decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione omessa.
(omissis)"
"Art. 114 Contenuto della dichiarazione (articolo 29
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Dalla dichiarazione della successione devono
risultare:
a) le generalita', l'ultima residenza e il codice
fiscale del defunto;
b) le generalita', la residenza e il codice fiscale dei
chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di
parentela o affinita' col defunto e le eventuali
accettazioni o rinunzie;
c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti
compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei
rispettivi valori;
d) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a
seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con
l'indicazione dei documenti di prova;
e) (soppressa);
f) i crediti contestati giudizialmente, con
l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della
causa e delle generalita' e residenza dei debitori;
g) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui
all'articolo 97, comma 1, lettera e);
h) le passivita' e gli oneri deducibili, con
l'indicazione dei documenti di prova;
i) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi
o legatari residenti all'estero;
l) il valore netto dell'asse ereditario;
m) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e
111, con l'indicazione dei documenti di prova;
n) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale,
di bollo e delle tasse ipotecarie.
(omissis)"
"Art. 115 Allegati alla dichiarazione (articolo 30,
commi 1, 2, 3-bis, 4, 5 e 6 decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346)
1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
a) la dichiarazione sostitutiva di certificazione di
morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa
dell'assenza o della morte presunta;
b) la dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia
del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in
rapporto di parentela o affinita' con lui, nonche' i
documenti di prova della parentela naturale;
c) la copia autentica degli atti di ultima volonta' dai
quali e' regolata la successione;
d) la copia autentica dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale
accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di
legittima lesi;
e) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario
di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, lettera
b), nonche' delle pubblicazioni e prospetti di cui allo
stesso articolo 101, comma 1, lettera c);
f) la copia autentica degli altri inventari formati in
ottemperanza a disposizioni di legge;
g) i documenti di prova delle passivita' e degli oneri
deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli
articoli 110 e 111;
h) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle
successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo
e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di
versamento delle predette imposte o tasse sono conservate
dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine
per la rettifica, previsto dall' articolo 112, comma 4.
2. Se il dichiarante e' un legatario, alla
dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' quelli di
cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del
legato.
3.(abrogato)
4. I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g)
possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui
all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 n. 445 del 2000, attestante che le stesse
costituiscono copie degli originali. Resta salva la
facolta' dell'Agenzia delle entrate di richiedere i
documenti in originale o in copia autentica.
5. Per gli allegati redatti in lingua straniera si
applica l'articolo 11, commi 5 e 6.
6. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle
passivita' e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni
richieste risulta insufficiente, ne da' avviso al
dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto
dall'articolo 108, comma 2, secondo periodo, ad esibire in
copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I
nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla
notificazione dell'avviso.
 


7. Per i documenti provenienti da pubbliche
amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
compresi la dichiarazione di cui all'articolo 98, comma 2,
e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni
e alle detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, si
applica, purche' alla dichiarazione sia allegata copia
della domanda di rilascio, la disposizione dell'articolo
108, comma 4."
"Art. 118 Liquidazione dell'imposta in base alla
dichiarazione (articolo 33, commi 1, 2, 3, primo periodo e
4 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
OMISSIS
3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta,
l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel
termine di decadenza di due anni dalla data di
presentazione della dichiarazione della successione, dal
quale risultano le correzione e le esclusioni effettuate,
con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta
giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta
versata, nonche' della sanzione dovuta ai sensi
dell'articolo 48-bis del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi
decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe
dovuto essere pagata.
(omissis)"
"Art.120 Versamento dell'imposta (articolo 37 decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta
sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 118,
comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione
della dichiarazione di cui all'articolo 116. Il pagamento
dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di
controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello
dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli
articoli 309 e 310 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento e'
eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' stato
notificato l'avviso di liquidazione.
(omissis)"
"Art. 127 Disposizioni testamentarie condizionali
(articolo 44 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
1. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a
condizione risolutiva, si applica con l'aliquota e la
franchigia proprie dell'erede istituito e, nel caso di
avveramento della condizione, con l'aliquota e la
franchigia proprie dell'erede subentrante.
(omissis)"
"Art.133 Determinazione dell'imposta (articolo 56
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
(omissis)
3. Il valore dei beni e dei diritti donati e'
determinato a norma degli articoli da 99 a 104 e
dell'articolo 309, commi 4, 5 e 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento.
(omissis)"
"Art.134 Donazioni anteriori (articolo 57, commi 1 e 2,
primo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
(omissis)
2. Negli atti di donazione e negli atti di cui
all'articolo 30, devono essere indicati gli estremi delle
donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad
alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli
atti stessi."
"Art. 142 Caratteristiche e modalita' d'uso del
contrassegno rilasciato dagli intermediari (articolo 4,
comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642)
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari,
nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico
idoneo a consentire il collegamento telematico con la
stessa Agenzia."
"Art. 146 Contrassegno (articolo 9, comma 3 decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. E' vietato scrivere o apporre timbri o altre
stampigliature sul contrassegno telematico."
"Art. 148 Atti soggetti a bollo fin dall'origine -
Contrassegno (articolo 11, comma 1 decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine
l'applicazione del contrassegno telematico deve precedere
l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori,
qualsiasi scritturazione."
"Art. 150 Pagamento in modo virtuale (articoli 15 e 25,
comma 3-bis decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642)
(omissis)
11. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma
restando l'applicazione dell'articolo 14 del testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui
al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, la
dichiarazione dell'imposta di bollo puo' essere integrata
per correggere errori od omissioni, compresi quelli che
abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un
minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un
minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un
minore credito, mediante successiva dichiarazione da
presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo e
comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di
accertamento di cui all'articolo 316, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento."
"Art. 152 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
(articolo 12-novies decreto-legge 30 aprile 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58; articolo 17, comma 1-bis, decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157)
1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base
ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate
attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo
74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10,
l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano
l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui
al dodicesimo periodo del citato articolo 6, comma 2,
avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i
dati indicati nelle fatture elettroniche non siano
sufficienti per i fini di cui al primo periodo, restano
applicabili le disposizioni di cui al presente titolo. In
caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento,
l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con
modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della
sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 38,
comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173, nonche' degli interessi dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente
non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme
dovute entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano
alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il
sistema di interscambio di cui al citato articolo 74, commi
3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese
le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non
versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo
periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' relative all'attuazione del presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(omissis)"
"Art.159 Solidarieta' (articolo 22 decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
articolo 1, comma 1108, legge 30 dicembre 2020, n. 178)
(omissis)
3. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il
sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e
4, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' obbligato in solido
al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il
prestatore del servizio, ai sensi del presente articolo
anche nel caso in cui il documento sia emesso da un
soggetto terzo per suo conto."
"Art. 165 Distribuzione, vendita al pubblico e aggio
(articolo 39, commi 1, 2 e 6 decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
(omissis)"
"Art. 167 Attivita' finanziarie oggetto di emersione
(articolo 19, commi 6, 7, 8, 9 e 11, decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214)
1. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai
sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono
soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per
mille.
2. L'imposta di cui al comma 1 e' determinata al netto
dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi
dell'articolo 9, commi 3 e 4, della parte I della tariffa,
di cui all'allegato 3 al presente testo unico.
3. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera b), del decreto-legge n. 350 del 2001, provvedono a
trattenere l'imposta di cui al comma 1 dal conto del
soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista
dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo
versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con
riferimento al valore delle attivita' ancora segretate al
31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, nel
corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte
la segretazione, l'imposta e' dovuta sul valore delle
attivita' finanziarie in ragione del periodo in cui il
conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il
versamento e' effettuato secondo le disposizioni contenute
nella parte I, titolo I, capo II, del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
4. Gli intermediari di cui al comma 3 segnalano
all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei
quali non e' stata applicata e versata l'imposta con le
modalita' di cui al medesimo comma 3. Nei confronti dei
predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante
iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 93 del testo
unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
decreto legislativo n. 33 del 2025.
5. (abrogato)
6. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di
cui al comma 1 nonche' per il relativo contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposta sui
redditi."
"Art. 168 Prodotti finanziari, conti correnti e
libretti di risparmio (articolo 19, commi da 18 a 23,
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
(omissis)
2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono
i soggetti indicati all'articolo 58, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimento e accertamento.
(omissis)"
"Art. 170 Trasformazione in societa' e in cooperative
delle compagnie e dei gruppi portuali (articolo 22 legge 28
gennaio 1994, n. 84)
1. Per la trasformazione in societa' e in cooperative
delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche' delle
organizzazioni portuali, si applica il disposto
dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
(omissis)"
"Art.180 Cessioni di immobili strumentali di cui siano
parte fondi immobiliari chiusi (articolo 35, commi 10-ter e
10-ter.1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. Per le volture catastali e le trascrizioni relative
alle cessioni di beni immobili strumentali di cui
all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto,
di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati
dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le aliquote delle
imposte ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 2,
della tariffa dell'allegato 2 al presente testo unico e di
cui all'articolo 79, comma 1, sono ridotte della meta'.
(omissis)"
"Art.187 Operazioni tra fondi pensione (articolo 17,
comma 9-bis, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)
(omissis)"
"Art.197 Rinvio alle agevolazioni per il settore del
cinema e dell'audiovisivo
(omissis)"
"Art. 199 Interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982
(articolo 70 decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76)
(omissis)
5. In deroga al disposto dell'articolo 97, comma 3,
lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, i contributi in conto
capitale erogati in base a legge dello Stato o delle
regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati nei
decreti di cui all'articolo 1 del citato testo unico, di
cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, non concorrono
alla formazione del reddito di impresa del soggetto
percipiente."
"ART 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1
(omissis)3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai
commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente
conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti
presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti
dall'imposta di bollo, dalle tasse per i servizi ipotecari
e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 e sono
soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale
nella misura fissa di euro 50."
ART 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1, NOTA I
(omissis)
4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche' la sanzione
prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, del testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui
al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Se si
tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore
aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui
sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei
confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta
calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall'applicazione
dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione
prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, secondo periodo,
del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n.
173. Sono dovuti gli interessi di mora di cui all'articolo
56, comma 4 del testo unico. Le predette disposizioni non
si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione principale."
"ART 4, COMMA 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1
(omissis)
b) fusione tra societa', scissione delle stesse,
conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra
societa' esistente o da costituire; analoghe operazioni
poste in essere da enti diversi dalle societa'; operazioni
straordinarie di cui all'articolo 178 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 euro
200,00"
"ART 5, COMMA 1, TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1
(omissis)
b) quando hanno per oggetto immobili strumentali,
ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di
cui all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio
2026, n. 10: 1 per cento"
"ART 9 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1
1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli
utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi
ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed
ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di
cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio
2026, n. 10: 4 per cento."
"ART 2 TARIFFA, ALLEGATO 2
Trascrizioni di atti e sentenze che importano
trasferimento di proprieta' di beni immobili strumentali,
di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, anche se assoggettati all'imposta sul
valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti
immobiliari sugli stessi 3 per cento"
"ART 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 3
3. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o
da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con
procedure telematiche e loro copie conformi per uso
registrazione:
a) per gli atti propri delle societa' e degli enti
diversi dalle societa' non ricompresi nel comma 2, incluse
la copia dell'atto e la domanda per il registro delle
imprese."
"ART 9 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 3
COMMA 3 NOTA 2. L'imposta e' sostitutiva di quella
dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi
ovvero ricevuti dalle banche, nonche' dagli uffici di Poste
Italiane S.p.a. relativi a operazioni e rapporti regolati
mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di
titoli, indicati nell'articolo 2, nota 3, e negli articoli
7, comma 1, lettera a), 9, commi 1 e 2, e 10. La
comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi
i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo
di deposito, nonche' quella relativa alle cripto-attivita'
di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,
n. 117, si considera, in ogni caso, inviata almeno una
volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un
obbligo di invio o di redazione. L'imposta e' comunque
dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le
comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso
dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e' rapportata al
periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli
estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo
negativo per tre mesi consecutivi a seguito
dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi
d'ufficio. Limitatamente all'anno 2012, l'imposta e' dovuta
nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di
euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta e' dovuta nella
misura minima di euro 34,20 e, se il cliente e' soggetto
diverso da persona fisica, nella misura massima di euro
4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente e'
soggetto diverso da persona fisica, l'imposta e' dovuta
nella misura massima di euro 14.000. Sono comunque esenti i
buoni postali fruttiferi di valore di rimborso
complessivamente non superiore a euro 5.000. Per i buoni
postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1°
gennaio 2009, l'imposta e' calcolata sul valore nominale
del singolo titolo ed e' dovuta nella misura minima di euro
2,00, con esclusione della previsione di esenzione di cui
al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali
fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del
rimborso.
COMMA 4 Comunicazioni periodiche alla clientela
relative a prodotti finanziari, anche non soggetti a
obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e
postali, anche se rappresentati da certificati o relative a
cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettera
i), del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute
ed emesse dai fondi pensione, dei prodotti pensionistici
individuali paneuropei, di cui al regolamento (UE)
2019/1238 e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul
complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore
nominale o di rimborso."
"ART 32 TABELLA ALLEGATO 3
1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie
anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti
dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione
sportiva e dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal
CONI.".
Note all'art. 5:

Si riporta il testo degli articoli 14, 26, 28, 34, 41,
44, 45, 58, 59, 60, 61, 90 e 99 del decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 174 recante: "Testo unico dei tributi
erariali minori" come modificato dal presente decreto:
"Art. 14. Obblighi nei confronti dell'amministrazione
finanziaria in sede di accertamento (articolo 12 della
legge n. 1216 del 1961)
1. Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati hanno
obbligo di esibire ai funzionari e impiegati di cui
all'articolo 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e agli
uffici dell'amministrazione finanziaria, a ogni richiesta,
il registro dei premi e di permettere che ne facciano
l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con
le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli
altri atti, scritti e carte della propria azienda di
assicurazione, oltre che con le denunzie di cui
all'articolo 12.
2. Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai
funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi,
tutti atti ad accertare sia che il registro dei premi
corrisponde con le scritture e con gli altri documenti
anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi
soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro
medesimo.
3. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale,
di cui ai commi 1 e 2, gli incaricati della verifica
redigono apposito processo verbale di constatazione ai
sensi dell'articolo 151 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.".
"Art. 26. Base imponibile (articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. La base imponibile e' costituita dall'importo dei
singoli titoli di accesso di cui agli articoli 26-bis e
26-ter, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione
del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o
partecipare agli intrattenimenti e alle altre attivita'
elencati nella tariffa di cui all'allegato 2, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
2. Costituiscono, altresi', base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o
servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni
di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi
derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti
radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati,
nonche' il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite
e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione e
alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre
attivita'.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita' di
cui al comma 1 siano organizzati da enti, societa' o
associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:
a) sull'intero ammontare delle quote o contributi
associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo
quello di organizzare tali intrattenimenti e attivita';
b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi
anzidetti, riferibile all'attivita' soggetta all'imposta,
qualora l'ente svolga anche altre attivita';
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti
riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di
cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Per le case da gioco la base imponibile e'
costituita giornalmente dalla differenza fra le somme
introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le
vincite e da qualsiasi altro introito connesso
all'esercizio del gioco.
5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile
le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria
dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto e' dovuto
agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge
l'esercizio delle case da gioco.".
"Art. 28. Finalita' di beneficenza (articolo 5, commi
da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
640 del 1972)
1. In caso di intrattenimenti e altre attivita' i cui
introiti sono destinati a enti pubblici e organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere
utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile
relativa a tali introiti, e' ridotta del 50 per cento. Tale
riduzione e' riconosciuta purche' gli intrattenimenti, a
tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino
nel corso dell'anno dodici giornate di attivita'.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in
misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto
delle imposte, debbono essere destinati all'ente
beneficiario.
3. L'agevolazione spetta a condizione che
l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione
prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito
rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese
relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai
sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento.
4. Se la manifestazione di beneficenza viene
organizzata da enti pubblici, l'imposta non e' dovuta,
purche' siano rispettate tutte le condizioni indicate nei
commi da 1 a 3.".
"Art. 34. Vidimazione delle tessere gratuite (articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del
1972)
1. La validita' delle tessere nominative permanenti non
soggette all'imposta e' subordinata all'apposizione del
timbro dell'ufficio accertatore.
2. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui agli
articoli 32 e 33 non vanno computate le tessere e i
biglietti rilasciati alle autorita' investite, a norma
delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o
compiti di istituto, ne' quelli previsti dall'articolo 328
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento.".
"Art. 41. Imposta sul valore degli immobili all'estero
- IVIE (articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge n.
201 del 2011)
1. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso
destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono
i soggetti indicati all'articolo 58, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, proprietari dell'immobile
ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei
casi di esonero previsti dall'articolo 58, comma 2, del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, gli intermediari ivi
indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal
contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello
stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la
provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le
segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria
attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i
sostituti d'imposta. L'imposta e' dovuta proporzionalmente
alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e'
protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale
il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e'
computato per intero.
3. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita nella
misura dello 1,06 per cento del valore degli immobili.
L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai
sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e'
costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli
immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese
in cui l'immobile e' situato ai fini dell'assolvimento di
imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza,
quello di cui al terzo periodo.
4. L'imposta di cui al comma 1 non si applica al
possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze
della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a
seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, a eccezione delle unita' immobiliari
che in Italia risultano classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica
l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la
detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
5. Per gli immobili di cui al comma 4 e per gli
immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al
comma 1 non si applica l'articolo 79, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,
n. 117.
6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata
nello Stato in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili
situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in
Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla
predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle
eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale
gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi
dell'articolo 185 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
decreto legislativo n. 117 del 2026.
7. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il
contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi, ivi comprese quelle relative alle modalita' di
versamento dell'imposta in acconto e a saldo.".
"Art. 44. Definizione di mercati (articolo 1, comma
493, della legge n. 228 del 2012)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
agli articoli 42 e 43, per mercati regolamentati e sistemi
multilaterali di negoziazione si intendono i mercati
definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e
22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014 degli Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, inclusi nella lista di cui all'articolo
71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33.".
"Art. 45. Debitore dell'imposta (articolo 1, comma 494,
della legge n. 228 del 2012)
1. L'imposta di cui all'articolo 42 e' dovuta dal
soggetto a favore del quale avviene il trasferimento;
quella di cui all'articolo 43 e' dovuta nella misura ivi
stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni.
L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica ai
soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel
caso di trasferimento della proprieta' di azioni e
strumenti finanziari di cui all'articolo 42, nonche' per le
operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 43,
l'imposta e' versata dalle banche, dalle societa'
fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate
all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei
servizi e delle attivita' di investimento, di cui
all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' dagli altri
soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle
predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non
residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione
intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel terzo
periodo, l'imposta e' versata da colui che riceve
direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale
l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta e'
versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri
soggetti non residenti che intervengono nell'operazione
possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra
i soggetti indicati nell'articolo 33 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che risponde, negli
stessi termini e con le stesse responsabilita' del soggetto
non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle
operazioni di cui agli articoli 42 e 43. Il versamento
dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del
mese successivo a quello del trasferimento della proprieta'
di cui all'articolo 42 o della conclusione delle operazioni
di cui all'articolo 43. Sono esenti da imposta le
operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la
Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati
membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli
organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di
altri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi
in Italia. L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si
applica:
a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le
operazioni di cui agli articoli 42 e 43, nell'ambito
dell'attivita' di supporto agli scambi, e limitatamente
alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;
b) ai soggetti che effettuano, per conto di una
societa' emittente, le transazioni e le operazioni di cui
agli articoli 42 e 43 in vista di favorire la liquidita'
delle azioni emesse dalla medesima societa' emittente, nel
quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate
dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione del
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014;
c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonche' alle
forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e ai prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019;
d) alle transazioni e alle operazioni tra societa' fra
le quali sussista il rapporto di controllo di cui
all'articolo 2359, commi primo, numeri 1) e 2), e secondo
del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di
riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni
indicate nel decreto di cui all'articolo 50;
e) alle transazioni e alle operazioni relative a
prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente
responsabili a norma dell'articolo 117-ter del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.".
"Art. 58. Abbonamento per audizioni in locali pubblici
o aperti al pubblico (articolo 27, commi primo, secondo e
quarto, del regio decreto-legge n. 246 del 1938)
1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date
in locali pubblici o aperti al pubblico, e' stabilito in
ragione di anno solare ed e' determinato mediante speciali
convenzioni di abbonamento con la societa' concessionaria.
2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati
di anno in anno e l'utente e' tenuto senza alcun preavviso
al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare
disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
alla societa' concessionaria, non oltre il mese di novembre
di ciascun anno.
3. (abrogato)
4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in
locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni
degli articoli 56 e 57 e dell'articolo 332 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento.".
"Art. 59. Addebito del canone Rai sulla pensione
(articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010)
1. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di
cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.
117, a richiesta degli interessati il cui reddito di
pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del
canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici
rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di
gennaio e non oltre quello relativamente al quale le
ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono individuati i termini e le modalita' di versamento
delle somme trattenute e le modalita' di certificazione. La
richiesta da parte degli interessati deve essere presentata
entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si
riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del
rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi
eredi, gli importi residui da versare. Le predette
modalita' di trattenuta mensile possono essere applicate
dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con
reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con
riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione
con il relativo ente percettore.".
"Art. 60. Indicazione nella dichiarazione dei redditi
dell'abbonamento radiotelevisivo speciale (articolo 17 del
decreto-legge n. 201 del 2011)
1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto
previsto dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nella relativa
dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di
abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la
categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della
tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonche'
gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel
provvedimento di approvazione del modello per la
dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del
pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo
speciale.".
"Art. 61. Disposizioni finali (articolo 1, commi 154,
156, 157 e 159, della legge n. 208 del 2015)
1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia
reti e ambiente (ARERA), sono definiti termini e modalita'
per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di
eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori,
dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia
elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di
imposta, eventualmente tramite un soggetto unico
individuato dal medesimo decreto, per l' individuazione e
comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per
l'individuazione dei soggetti di cui al comma 3, nonche'
per le misure tecniche che si rendano eventualmente
necessarie per l'attuazione della presente articolo.
2. (abrogato)
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente
titolo e limitatamente alle finalita' di cui al presente
titolo l'Anagrafe tributaria, l'ARERA, l'Acquirente Unico
S.p.A., il Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli
altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la
disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo
di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati
relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la
fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al
pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai
soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo
59, nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
4. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento
del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul
conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di
pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai
titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica
per il pagamento delle relative fatture, si intendono in
ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento
televisivo. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito
gia' rilasciate alla data del 1° gennaio 2016, fatta salva
la facolta' di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso
da parte dell'utente.
5. In applicazione di quanto disposto dal presente
titolo:
a) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle
imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo
integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A.
dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto
2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle
disposizioni vigenti o che abbiano presentato la
dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 2, e fornisce
ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;
b) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei
nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione
del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo
di fornitura. Il cliente e' tenuto a comunicare ogni
successiva variazione.".
"Art. 90. Esenzioni (articolo 13-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le societa' e
associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle
tasse sulle concessioni governative.
2. Sono, altresi', esenti dalle tasse sulle concessioni
governative gli atti costitutivi, gli statuti e ogni altro
atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti
o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o
regolamentari.".
"Art. 99. Abrogazioni
1. Dalla data di cui all'articolo 100 sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) per quanto attiene alla disciplina delle imposte in
materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi:
1) articoli 1, 1-bis, da 2-bis a 9, 11, 12, da 16 a 23,
da 31 a 34, tariffa allegato A, tariffa allegato B e
tabella allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
2) articolo 21, sesto comma, della legge 25 maggio
1970, n. 364;
3) articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n. 53;
4) articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30;
5) articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68;
6) articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre
2018, n. 145;
7) articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44;
b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta
sugli intrattenimenti:
1) gli articoli da 1 a 6-bis, 14, 14-bis, 20, 22, da 26
a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
2) l'articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
c) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta
erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta
sugli aeromobili privati, l'articolo 16, commi 10-bis, 11,
12, 13, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15 bis.1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
d) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sul
valore degli immobili all'estero (IVIE), l'articolo 19,
commi da 13 a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
e) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta
sulle transazioni finanziarie, l'articolo 1, commi da 491 a
497, 499, 500 e la tabella 3 allegata della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
f) per quanto attiene alla disciplina degli abbonamenti
alle radioaudizioni:
1) articoli da 1 a 18, 22 e da 25 a 31 e allegati A e B
del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938,
n. 880;
2) articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
3) articolo 1 della legge 12 novembre 1949, n. 996;
4) articolo 17, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n.
103;
4-bis) articolo 92, commi 1, 2 e 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
4-ter) articolo 1, comma 132, primo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
5) articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010 n. 122;
6) articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
7) articolo 1, commi da 152 a 159, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
8) articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232;
9) articolo 1, comma 19, legge 30 dicembre 2023, n.
213;
g) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sui
servizi digitali, l'articolo 1, commi da 35 a 43, 44-bis,
da 46 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
h) per quanto attiene alla disciplina delle tasse sulle
concessioni governative:
1) articoli da 1 a 6, 8, 11, 12, 13-bis, 14, 15, 16 e
tariffa allegata del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
2) articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43;
2-bis) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28
gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50;
i) per quanto attiene alla disciplina dei tributi
speciali:
1) decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 e
tabelle A, B, C, D, E, F allegate;
2) legge 15 maggio 1954, n. 228;
3) articolo 7, commi primo e secondo, della legge 13
luglio 1984, n. 302;
4) articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425;
5) articolo 6 del decreto legislativo 18 settembre
2024, n. 139.
2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente
testo unico e fuori dei casi di abrogazione per
incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o
altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a
disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il
riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del
presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.".
Si riporta il testo della tariffa di cui alle tabelle
A, B e C dell'allegato 1 del decreto legislativo 5 novembre
2024, n. 174, come modificate dal presente decreto:


Parte di provvedimento in formato grafico

Si riporta il testo degli allegati 2 e 4 del decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174, come modificata dal
presente decreto:


Parte di provvedimento in formato grafico

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dei seguenti articoli del decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante: "Testo unico in
materia di versamenti e di riscossione", come modificato
dal presente decreto:
"ART. 3 Oggetto (articolo 17 decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241; articolo 1, comma 98, legge 30
dicembre 2023, n. 213; articolo 34, comma 1, legge 23
dicembre 2000, n. 388; articolo 1, comma 72, legge 30
dicembre 2021, n. 234)
OMISSIS
5. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
dell'articolo 109 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quella
dovuta dai soggetti di cui all'articolo 139, commi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 10 del 2026;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
e) all'imposta prevista dal titolo V del testo unico
dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 174;
f) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
g) ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
h) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
i) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'articolo 10;
l) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri competenti per settore;
m) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione
dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare
all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43;
n) alle tasse sulle concessioni governative;
o) alle tasse scolastiche.
OMISSIS
7. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 68,
commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
8. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai
sensi dell'articolo 68, comma 19, del citato testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1; detta
esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse
le irregolarita' che hanno generato l'emissione del
provvedimento di esclusione.
OMISSIS.".
"ART. 4 Estensione del sistema di versamento «F24 enti
pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche' ai
contributi assistenziali e previdenziali e ai premi
assicurativi (articolo 32-ter decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2)
OMISSIS
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il
giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di
sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se
effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono
invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali,
nonche' il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo
19 gennaio 2026, n. 10, per il pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento
relativo al mese di dicembre.
OMISSIS.".
"ART. 5 Modalita' di esecuzione dei versamenti unitari
(articolo 2, comma 10-bis, decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248; articolo 11, comma 2, decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89; articolo 37, commi 49, 49-bis,
49-ter, 49-quater e 49-quinquies decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248; articolo 10, comma 1, lettera a),
numero 7, primo, secondo, quarto e quinto periodo, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo
1, comma 574, primo, secondo, quarto e quinto periodo,
legge 27 dicembre 2013, n. 147)
OMISSIS
7. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27
luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano
iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati
agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque
emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme
vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai
sensi degli articoli 161, comma 7, e 247 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, per importi complessivamente superiori a euro
50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e
non siano in essere provvedimenti di sospensione, e'
esclusa la facolta' di avvalersi della compensazione di cui
all'articolo 3, fatta eccezione per i crediti indicati al
medesimo articolo 3, comma 5, lettere f), g) e h). La
previsione di cui al primo periodo non opera con
riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i
quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le
previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, quarto periodo.
Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al
primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato
articolo 6. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 ai
meri fini della verifica delle condizioni di cui al
presente comma.
8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo
3, utilizzano in compensazione il credito annuale o
infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto, i crediti
relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere
l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo
81, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, relativamente alle singole dichiarazioni
dalle quali emerge il credito. In alternativa la
dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di
cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, dai soggetti di cui al richiamato articolo 1, comma 5,
del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per
i quali e' esercitato il controllo contabile di cui
all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante
l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e'
effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per
l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo
in compensazione, ai sensi dell'articolo 3, dei crediti di
cui al presente comma in violazione dell'obbligo di
apposizione del visto di conformita' o della sottoscrizione
di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo
sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi,
ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello
stesso articolo 3 dei crediti che emergono da dichiarazioni
con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da
soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui
agli articoli 161, comma 7, e 247 del citato testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare
dei crediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui
al primo periodo e dei relativi interessi, nonche'
all'irrogazione delle sanzioni.".
"ART. 6 Preclusione alla autocompensazione in presenza
di debito su ruoli definitivi (articolo 31, comma 1, primo,
quarto, quinto e sesto periodo, decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione
dei crediti di cui all'articolo 3, comma 1, relativi alle
imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, e per i quali e' scaduto il termine di
pagamento. E' comunque ammesso il pagamento, anche
parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti
relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I
crediti oggetto di compensazione in misura eccedente
l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto
di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i
controlli previsti dalle singole leggi d'imposta.
Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle
entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la
vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente
comma anche mediante specifici piani operativi.".
"ART. 7 Versamento delle ritenute e compensazioni in
appalti e subappalti (articolo 17-bis decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e articolo 35, comma 6-ter,
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3,
comma 1, i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1,
residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai
sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e
82, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che affidano il
compimento di una o piu' opere o di uno o piu' servizi di
importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a
un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto,
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo
di manodopera presso le sedi di attivita' del committente
con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di
quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma,
sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o
affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a
rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al
versamento delle ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del
presente testo unico, 50, comma 4, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute
dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese
subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati
nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento
delle ritenute di cui al primo periodo e' effettuato
dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa
subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun
committente, senza possibilita' di compensazione.
OMISSIS
9. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica
l'articolo 64, comma 6, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, resta
ferma la possibilita' di effettuare la compensazione
infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Qualora il volume di
affari registrato dai predetti soggetti nell'anno
precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da
prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto,
si applica il limite di cui all'articolo 3, comma 10,
fissato in 2 milioni di euro.
OMISSIS.".
"ART. 8 Termini di versamento (articolo 18 decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1. 1. Le somme di cui all'articolo 3 devono essere
versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il
termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento
e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo
successivo.
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il
minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio,
agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle
somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle
dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto
dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese
di dicembre.
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi
dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione
assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti
previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini
previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.".
"ART. 16 Compensazioni di crediti con somme dovute in
base agli istituti definitori della pretesa tributaria e
deflativi del contenzioso tributario (articolo 28-quinquies
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602)
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e
appalti, possono essere compensati, solo su specifica
richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema
previsto dall'articolo 3 ed esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con
adesione ai sensi dell'articolo 353 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, di definizione ai sensi dell'articolo 350, e
di acquiescenza ai sensi dell'articolo 360, dello stesso
testo unico, di definizione agevolata delle sanzioni ai
sensi degli articoli 18 e 20 del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, di conciliazione ai
sensi degli articoli 99, 100 e 101 del testo unico della
giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175. A tal fine e' necessario che il
credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma
3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),
secondo periodo, del medesimo decreto e che la relativa
certificazione rechi l'indicazione della data prevista per
il pagamento. La compensazione e' trasmessa immediatamente
con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a
garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente
locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi
sulla contabilita' speciale numero 1778 «Fondi di bilancio»
l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine
indicato nella certificazione, la struttura di gestione di
cui all'articolo 13, comma 3, trattiene l'importo
certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente
a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle
somme riscosse ai sensi dell'articolo 3. Nel caso in cui il
recupero non sia possibile, la suddetta struttura di
gestione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e
dell'economia e delle finanze e l'importo e' recuperato
mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente
a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di
riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative
alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora
residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri
dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i
ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla
riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui alla
parte I, titolo VI. 2. I termini e le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.".
"ART. 17 Compensazioni di crediti con somme dovute a
titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di
imposte su redditi regolarmente dichiarati (articolo
28-sexies decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602)
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per
somministrazioni, forniture e appalti, possono essere
compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con
l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3, ed
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme
dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi
versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a
seguito di comunicazione di irregolarita' ai sensi
dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, entro
i termini previsti dall'articolo 292, comma 2, del citato
testo unico. La compensazione e' trasmessa immediatamente
con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a
garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 e'
consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che
risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si
riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della
compensazione medesima.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2022. I termini e le modalita' di attuazione delle
disposizioni del presente articolo sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro centottanta giorni dalla data del 29 giugno
2024.".
"ART. 28 Interessi moratori (articolo 1 legge 26
gennaio 1961, n. 29)
1. Sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte
indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori
nella misura indicata nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.".
"ART. 33 Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente
(articolo 23, commi 1, 1-bis, 2, lettera a), primo, secondo
e terzo periodo, lettere b), c), d) ed e), 3 e 4, decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 82,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le societa' e
associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi e le persone fisiche che esercitano imprese
commerciali, ai sensi dell'articolo 64 del citato testo
unico, o imprese agricole, le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, il curatore, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
12, dello stesso testo unico, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare
sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
2. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi
sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui
all'articolo 53, comma 11, concernente la determinazione
del reddito di lavoro dipendente, del citato testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi, devono in ogni caso operare le relative ritenute.
3. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi
quelli indicati alle lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del citato testo unico,
rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui
all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se
il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le
condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per
i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La
dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta
successivi;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui
all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per
reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi
di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al
sostituito nel biennio precedente, effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera
a), del richiamato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, con i
criteri di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo
19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,
corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con
l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
4. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui al comma 3, lettere a) e b) e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 9, del richiamato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, e delle
detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 14
dello stesso testo unico, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere d) e
o), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del quinto periodo si
applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
OMISSIS".
"ART. 37 Ritenuta sulle rendite corrisposte in Italia
da parte della assicurazione invalidita', vecchiaia e
superstiti Svizzera (AVS) (articolo 76 legge 30 dicembre
1991, n. 413)
1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della
assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera
(AVS), maturata sulla base anche di contributi
previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono
assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte
degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il
cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in
Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera
del 23 dicembre 2020, di cui alla legge 13 giugno 2023, n.
83, non formano piu' oggetto di denuncia fiscale in Italia.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata dagli
intermediari finanziari italiani che intervengono nel
pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte
della gestione della previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi
comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti
svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di
contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e
in qualunque forma erogate.
3. Le somme ovunque corrisposte da parte
dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni
erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento,
maturate sulla base anche di contributi previdenziali
tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque
forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti
senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari
finanziari italiani, sono soggette a imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 2.".
"ART. 39 Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti
di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
(articolo 25-bis, dal primo al sesto comma, settimo comma,
primo, secondo e terzo periodo e ottavo comma, decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1,
escluse le imprese agricole, i quali corrispondono
provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche
occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia,
di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito
delle societa' dovuta dai percipienti, con obbligo di
rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica
nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per
il primo scaglione di reddito.
2. La ritenuta e' commisurata al 50 per cento
dell'ammontare delle provvigioni indicate nel comma 1. Se i
percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o
mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si
avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
terzi, la ritenuta e' commisurata al 20 per cento
dell'ammontare delle stesse provvigioni.
OMISSIS
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono determinati i criteri, i termini e le
modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata
nel comma 2. Tali modalita' devono prevedere la
trasmissione anche tramite posta elettronica certificata
della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra'
avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero
fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7, fermo quanto
disposto dall'articolo 69-octies del testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si applicano
anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.".
"ART. 40 Ritenute sui corrispettivi dovuti dal
condominio all'appaltatore (articolo 25-ter, commi 1, 2,
2-bis, 2-ter, primo periodo, decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera
all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal
percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi
dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di
opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di
terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i
corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai
sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera s), del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,
n. 117.
3. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 e'
effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando
l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di
euro 500. Il condominio e' comunque tenuto all'obbligo di
versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno
anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito
al primo periodo. Il versamento delle ritenute operate nel
mese di dicembre e' comunque effettuato entro il giorno 16
del mese successivo.
4. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1
deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti
bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre
modalita' idonee a consentire all'amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.".
"ART. 42 Ritenuta sui compensi corrisposti ai
raccoglitori occasionali di tartufi (articolo 25-quater
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600)
1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1,
applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori
occasionali di tartufi non identificati ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle
cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con
obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica
all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per
il primo scaglione di reddito ed e' commisurata
all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per
cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di
produzione del reddito.".
"ART. 44 Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato (articolo 29 decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori
di cui all'articolo 33, devono effettuare all'atto del
pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La
ritenuta e' operata con le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, esclusi quelli indicati
alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e
continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
all'articolo 33, comma 3;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'articolo 53, commi 7, 8, 9 e
10, del citato testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi, con l'aliquota
applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della
categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto
del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo
scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui
all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per
reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi
di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al
sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni
di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo
testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera
a), del citato testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi con i criteri di cui
all'articolo 20, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
12, del citato testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi, non compresi
nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per
il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
il conguaglio di cui all'articolo 33, comma 4, con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste all'articolo 33, comma 4, intende
adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti
e gli altri organi che corrispondono compensi e
retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo
devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine
dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno
successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo
degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali,
compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute
effettuate. Qualora, alla data di cessazione del rapporto
di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta
la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la
differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze
di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto
in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano
anche le disposizioni dell'articolo 33, comma 5.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato della Repubblica e della Corte costituzionale,
nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale, che
corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1,
effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i
criteri indicati nello stesso comma. Le medesime
amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e
degli assegni vitalizi di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera i), del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, applicano
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di
dette indennita' e assegni, con le aliquote determinate
secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
cui ai commi da 1 a 3 non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 34, 38, 39, 43 e 48 effettuano
all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle
disposizioni stesse.".
"ART. 45 Ritenuta sui premi e sulle vincite (articolo
30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600; articolo 5 decreto-legge 30 dicembre 1991, n.
417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66)
1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a
soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza
reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, gli
altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le
vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita',
quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da
scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche
pubbliche o private e dai soggetti indicati nell'articolo
33, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a
titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione
dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano
l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla
fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi
derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo
d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non
supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato
interamente a ritenuta. Le disposizioni del secondo periodo
non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente.
OMISSIS
7. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste quando corrisponde i premi
indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315,
e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando
corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni
sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 43,
comma 2, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a
titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta
dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano
le attivita' commerciali indicate nell'articolo 64 del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, e a titolo di imposta nei
confronti degli altri soggetti.
8. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale
incentivo dell'attivita' allevatoria il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste deve operare all'atto del pagamento una ritenuta
alla fonte nella misura di cui al comma 7 con l'obbligo di
rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dal
percipiente, fermo restando che i contributi su cui la
stessa afferisce concorrono a formare il reddito
complessivo del percipiente secondo i criteri della
categoria reddituale di appartenenza.".
"ART. 46 Ritenute su redditi diversi (articolo 25,
comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133)
1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera u), del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in
materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti
operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura
fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11
dello stesso testo unico, concernente la determinazione
dell'imposta, maggiorata delle addizionali di
compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone
fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte
imponibile dei suddetti redditi compresa fino a euro
20.658,28 ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile
che eccede il predetto importo. Ai soli fini della
determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di
cui al richiamato articolo 11 del citato testo unico, la
parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo
d'imposta concorre alla formazione del reddito
complessivo.".
"ART. 48 Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale (articolo 26 decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 10, comma 1,
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
articolo 1, comma 44, legge 27 dicembre 2017, n. 205)
OMISSIS
4. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che
corrispondono i proventi di cui all'articolo 46, comma 1,
lettere i) e l), del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una ritenuta con aliquota del 26 per cento ovvero
con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli
altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione
dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo
unico e obbligazioni emesse da enti territoriali dei
suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nel
richiamato articolo 46, comma 1, lettera i), la predetta
ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al
comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi
maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono
applicate a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e
conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi e
altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1,
lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera
d). La ritenuta di cui al comma 4 e' applicata a titolo di
acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli
sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a
titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano
imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati.
Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei
confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito
delle societa' e in ogni altro caso. Non sono soggetti,
tuttavia, a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4
corrisposti a societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi, alle societa' ed enti di cui
all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, e alle stabili organizzazioni delle societa'
ed enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera
d).
OMISSIS
9. I gestori di cui all'articolo 46, comma 1, lettera
e), del citato testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi, operano una ritenuta
alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale
corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dal
comma 1.".
"ART. 49 Versamento dell'acconto delle ritenute sugli
interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi
(articolo 35 decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976,
n. 249; articolo 7, comma 12, decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425 e articolo 5 decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307)
1. Le aziende e gli istituti di credito devono versare
annualmente alla Tesoreria dello Stato in acconto dei
versamenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), un
importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente
versate per il periodo di imposta precedente.
2. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali
entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni
non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti
sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
3. Se l'ammontare del versamento risulta superiore a
quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui
l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e'
rimborsata ai sensi dell'articolo 77, con gli interessi di
cui all'articolo 83.
4. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto
alle scadenze indicate nel comma 2 o di versamento
effettuato in misura insufficiente si applicano le
disposizioni dell'articolo 10, comma 2, ferme le sanzioni
dovute ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
5. Il versamento in acconto e' fissato al 50 per cento
per ciascuna delle due scadenze.
6. A decorrere dal 29 novembre 2004, le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 5 si applicano a Poste italiane S.p.a.
e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri
proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa
depositi e prestiti S.p.a.".
"ART. 50 Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta
per i non residenti (articolo 26-bis decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di
capitale derivanti dai rapporti indicati nell'articolo 46,
comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti
bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri
proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), i) e l),
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, qualora siano percepiti da soggetti
residenti all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati
mediante la documentazione di cui all'articolo 68, comma 2.
3. Qualora i rapporti di cui all'articolo 46, comma 1,
lettere i) e l), del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, abbiano a
oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni
di cui allo stesso articolo 46, l'esenzione di cui al comma
1 non si applica sulla quota del provento corrispondente
all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di
durata del contratto.".
"ART. 53 Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta
per gli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti
residenti in Stati membri dell'Unione europea (articolo
26-quater decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600; articolo 23, comma 3, decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111)
OMISSIS
3. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi
natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:
1) del diritto di autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, comprese le pellicole
cinematografiche e il software;
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio,
disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o
per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico; 3) di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di
qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in
particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni
e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai
suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) gli utili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera
g), del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
2) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti
finanziari di cui agli articoli 46, comma 2, lettera a) e
118, comma 15, lettera a), del medesimo testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
anche per la quota che non comporta la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
3) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il
creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in
cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
4) i pagamenti relativi a crediti che non contengono
disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali
il rimborso debba essere effettuato trascorsi piu' di
cinquanta anni dalla data di emissione.
omissis
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni
e degli interessi di cui al comma 3 controlla o e'
controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto
che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi
i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente,
da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni e'
superiore al valore normale determinato ai sensi
dell'articolo 119, comma 4, del medesimo testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al
medesimo valore normale.
OMISSIS.".
"ART. 54 Ritenute sugli interessi e sui proventi dei
titoli atipici (articoli 5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9,
11, commi 1 e 2, e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649)
OMISSIS
2. La ritenuta prevista nel comma 1 e' applicata a
titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, qualora i titoli o i
certificati da cui i proventi derivano sono relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1,
lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui al predetto articolo 82, comma 1, lettera
d). La predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta
nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito
delle societa' e in ogni altro caso.
OMISSIS
6. Per i titoli e i certificati di cui al comma 1
emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato
e collocati nel territorio stesso la ritenuta e' operata
dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione
dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei
titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento
delle ritenute operate e alla presentazione della
dichiarazione indicata nello stesso comma 1. Non sono
soggetti a ritenuta i proventi percepiti da societa' in
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di
cui all'articolo 5 del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
nonche' dalle societa' ed enti di cui all'articolo 82,
comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa' e degli enti di cui al richiamato articolo 82,
comma 1, lettera d). Nell'ipotesi di titoli o certificati a
emissione continuativa o comunque senza scadenza
predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il
versamento annuale previsto nel comma 4 e provvedere agli
adempimenti stabiliti nel comma 5 con riferimento al valore
complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato
e alle operazioni ivi effettuate.
OMISSIS
8. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli
incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o
negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare
giornalmente in un apposito registro tenuto e numerato a
norma dell'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, le operazioni di emissione, rimborso,
riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la
indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione a
esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.
OMISSIS
9. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle
dichiarazioni previsti dal presente articolo e al registro
previsto nel comma 8 si applicano le disposizioni del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, nonche' quelle degli
articoli 77 e 81 del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173.
OMISSIS.".
"ART. 55 Ritenuta sui dividendi (articolo 27 decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Le societa' e gli enti indicati nell'articolo 82,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117,
operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per
cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma
corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma
7, del predetto testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi, a persone fisiche
residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non
qualificate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d)
ed e), del medesimo testo unico, nonche' agli utili
derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo
46, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera
b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai
sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico. La
ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che
esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposte sui redditi e dalle societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo
5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai
contratti di associazione in partecipazione previsti nel
primo periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per
i soggetti che determinano il reddito ai sensi
dell'articolo 75 del predetto testo unico, in luogo del
patrimonio netto si assume il valore individuato
nell'articolo 49, comma 2, del medesimo testo unico.
2. Nei casi di cui all'articolo 49, commi 5 e 7, del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, la ritenuta prevista dai
commi 1 e 6 si applica sull'intero ammontare delle somme o
dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi
il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
3. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' e altri enti di cui
all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi, l'importo corrispondente all'ammontare
della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione
al valore normale dei beni a essi attribuiti, quale risulta
dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla
data individuata dall'articolo 118, comma 2, lettera a),
del citato testo unico.
4. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 5, in relazione
alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a), del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
e ai contratti di associazione in partecipazione di cui
all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo
unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11
per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione
istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione
dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ai sottoconti
esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. I soggetti non
residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP) di cui al predetto regolamento (UE) 2019/1238 e, dai
sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle
societa' ed enti indicati nel comma 5, hanno diritto al
rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi
della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato
estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica
sugli utili corrisposti a organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi
alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla
citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a
forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito
ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni.
5. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle
societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito
delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in
attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi
residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del
predetto testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'articolo 118,
comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non
relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato.
6. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi, a contratti di cui all'articolo 118,
comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, in cui
l'associante e' soggetto non residente, qualificati e non
qualificati ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d)
ed e), del medesimo testo unico, e' operata una ritenuta
del 26 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 1, che intervengono nella loro
riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto
sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in
relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e
contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo
74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, da imprese o enti residenti
o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 162, comma 1, del citato testo unico, salvo
che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 162,
comma 3, dello stesso testo unico, che e' rispettata, sin
dal primo periodo di possesso della partecipazione, la
condizione di cui al medesimo articolo 162, comma 2,
lettera b). La disposizione del primo periodo non si
applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a),
secondo periodo, del predetto testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi
emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata
sull'intero importo delle remunerazioni relative a
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 2,
lettera a), secondo periodo, del citato testo unico.
OMISSIS.".
"ART. 56 Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti
non residenti (articolo 27-bis decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 2, comma 2,
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49)
1. Le societa' che detengono una partecipazione
diretta, non inferiore al 20 per cento del capitale della
societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a
richiesta, al rimborso della ritenuta di cui all'articolo
55, commi 4 e 5, se:
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato I,
parte A,
della direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30
novembre 2011;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro
dell'Unione
europea, senza essere considerate, ai sensi di una
Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi
con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione
europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza
fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano
territorialmente o
temporalmente limitati, a una delle imposte indicate
nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per
almeno un anno.
2. La disposizione del comma 1 si applica altresi' alle
remunerazioni di cui all'articolo 98, comma 5, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,
n. 117, in misura corrispondente alla quota non deducibile
nella determinazione del reddito della societa' erogante,
sempreche' la remunerazione sia erogata a societa' con i
requisiti indicati nel comma 1.
OMISSIS".
"ART. 57 Ritenuta a titolo d'imposta sugli utili
derivanti dalle azioni in deposito accentrato presso Monte
Titoli S.p.A. (articolo 27-ter decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti
finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 46 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, immessi nel sistema di deposito
accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' applicata, in luogo della
ritenuta di cui all'articolo 55, commi 1, 4 e 5, un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse
aliquote e alle medesime condizioni previste dal predetto
articolo.
OMISSIS".
"ART. 58 Ritenuta sui redditi di capitale derivanti
dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi
storici (articolo 26-quinquies decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1,
lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR
immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 54, comma 12, limitatamente alle quote o
azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa' di
gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui
all'articolo 54, comma 12, e quelli di cui all'articolo 33
incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta
del 26 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti
organismi siano immesse in un sistema di deposito
accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi
dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e'
applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 presso i
quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente
o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito
accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a
detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, secondo
periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in
Italia una banca o una societa' di intermediazione
mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell'articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998. Il rappresentante fiscale
risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi
termini e con le stesse responsabilita' previste per i
soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui
proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di
cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al
netto di una quota dei proventi riferibili alle
obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione
dell'articolo 71, comma 4, lettera c) e alle obbligazioni
emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalita' di individuazione della quota dei proventi di
cui al primo periodo. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo
unico;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1,
lettere a) e b), del citato testo unico e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e
degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo
articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti,
compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito
delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta.
OMISSIS".
"ART. 59 Ritenuta sui proventi delle quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio di
diritto estero (articolo 10-ter legge 23 marzo 1983, n. 77)
1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1,
lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti
emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera
c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i
soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi
medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o
azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta
si applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di
cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo
medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote
o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta del 26 per cento e' altresi' applicata
dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui
all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto
estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia
soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e'
istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,
istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione
dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o
azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato
decreto legislativo n. 58 del 1998. La ritenuta si applica
sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di
liquidazione delle quote o azioni e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o
azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere
documentato dal partecipante e, in mancanza della
documentazione, il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
OMISSIS
6. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a
titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1,
lettere a) e b), del medesimo testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi
e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del
predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul
reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta.
OMISSIS
9. I proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera
h), del citato testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo del
risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari
e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il
reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano
percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che
vengano percepiti quale differenza tra il valore di
riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il
costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.
OMISSIS".
"ART. 60 Ritenuta sui redditi di capitale derivanti
dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri (articolo
13, commi da 2 a 7, decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
44)
1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1,
lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti
residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi,
del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni,
operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di
liquidazione delle quote o azioni e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o
azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o di acquisto
e' documentato dal partecipante. In mancanza della
documentazione il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei
confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi;
c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1,
lettere a) e b), del medesimo testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi
e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del
predetto articolo.
OMISSIS
5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del
risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei
rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai
partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli
indicati nell'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, che possiedono quote di
partecipazione in misura superiore al 5 per cento del
patrimonio dell'organismo. La percentuale di partecipazione
all'organismo e' rilevata al termine del periodo d'imposta
o, se inferiore, al termine del periodo di gestione
dell'organismo, in proporzione alle quote di partecipazione
da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale
di partecipazione nell'organismo si tiene conto delle
partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per
il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie
o per interposta persona. Il controllo societario e'
individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e
secondo, del codice civile anche per le partecipazioni
possedute da soggetti diversi dalle societa'. Si tiene,
altresi', conto delle partecipazioni imputate ai familiari
indicati nell'articolo 5, comma 5, del medesimo testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi. Il partecipante e' tenuto ad attestare al
sostituto d'imposta la percentuale di possesso di quote di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
OMISSIS.".
"ART. 63 Ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi,
premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli
similari per i soggetti residenti (articolo 2 decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 26 per cento, gli interessi e
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui
all'articolo 62, nonche' nella misura del 12,50 per cento
gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed
equiparati, emessi in Italia, e delle obbligazioni emesse
dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio
di informazioni e delle obbligazioni emesse da enti
territoriali dei suddetti Stati e territori, per la parte
maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti
soggetti residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117,
escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice e quelle a esse equiparate;
c) enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), e
quelli di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi, esclusi gli organismi di investimento
collettivo del risparmio;
d) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle
societa'.
OMISSIS.".
"ART. 65 Disposizioni in tema di versamento della
ritenuta a titolo d'imposta (articolo 4, commi 1, 2, 3 e 5,
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 4,
provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva
risultante dal saldo mensile del conto unico di cui
all'articolo 64, entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di riferimento. Entro il termine previsto
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
del 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti
devono comunicare all'amministrazione finanziaria i dati
concernenti i versamenti relativi all'anno solare
precedente, con le modalita' previste con decreto del
Ministro dell'economia e finanze.
2. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 1, che
abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi e
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi
indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta
sostitutiva ai sensi degli articoli 63 e 64, devono
indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte
degli interessi, premi e altri frutti maturata nel periodo
di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel
relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva
con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla
dichiarazione.
3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi.
4. (Abrogato).
5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli
intermediari di cui all'articolo 63, comma 4 non abbiano
applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli
interessi, premi e altri frutti, al pagamento della stessa
nonche' degli interessi di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007,
n. 244, sono tenuti in solido sia l'intermediario che il
contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni
previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari
medesimi.".
"ART. 66 Casi particolari di assolvimento della
ritenuta a titolo d'imposta (articolo 5 decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239)
1. Gli interessi, premi e altri frutti dei titoli di
cui all'articolo 63, commi 1 e 2, conseguiti, anche dai
soggetti di cui all'articolo 63, commi 1 e 2,
nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati a
imposta sostitutiva di cui all'articolo 63 concorrono, in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3,
100, comma 1, lettera b), e 117, comma 1, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.
117, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva
assolta si scomputa ai sensi degli articoli 24 e 88 del
predetto testo unico.
2. Per i titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2,
non depositati presso gli intermediari di cui all'articolo
63, comma 4, gli interessi, premi, e altri frutti, da
chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo,
sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura
dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui
all'articolo 63, comma 1, siano corrisposti direttamente
dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva
e' applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni
dell'articolo 64 non si applicano se detto soggetto non
rientra fra gli intermediari di cui all'articolo 63, comma
4. Restano fermi i termini e le modalita' di versamento,
nonche' le disposizioni in tema di accertamento e di
sanzioni, previsti dall'articolo 65.".
"ART. 69 Conservazione delle evidenze e comunicazione
all'amministrazione finanziaria delle posizioni soggette a
ritenuta a titolo d'imposta (articolo 8, commi 1, 2, 3-bis
e 3-ter, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare
di cui all'articolo 68, comma 1, deve tenere separata
evidenza del complesso delle posizioni relative ai
percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle
posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta
non e' applicata ai sensi delle norme della presente
sezione. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 64.
2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare
di cui all'articolo 68, comma 1, e' tenuta a comunicare
all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo e il 30
settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal
decreto di cui all'articolo 71, comma 4, gli elementi di
cui all'articolo 68, comma 2, lettera b), con riferimento
ai proventi non assoggettati a imposta sostitutiva
percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o
esplicitamente:
a) da soggetti non residenti;
b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli
relativi a titoli detenuti all'estero.
3. (Abrogato).
4. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dell'articolo 68 non si applicano ai proventi dei titoli
depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema
europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale
europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i
soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di
regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito
del SEBC.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dell'articolo 68 non si applicano altresi' ai proventi non
soggetti a imposizione in forza dell'articolo 67 quando
essi sono percepiti da enti e organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi
in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che
gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.".
"ART. 71 Altre disposizioni (articolo 11 decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. La ritenuta di cui all'articolo 48, comma 1, e'
applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di
cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.
117. La presente disposizione si applica per gli interessi,
premi e altri frutti maturati a partire dal 1° gennaio
1997.
2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle
emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini
della determinazione della differenza di emissione o di
rimborso di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del
medesimo testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, e dell'articolo 48, comma
8, si considera prezzo di emissione quello di
aggiudicazione della «prima» tranche del prestito. Per i
titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la
disposizione si applica a condizione che la riapertura
avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del
prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle
tranche successive e quello della prima tranche sia in
valore assoluto non superiore all'1 per cento del valore
nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito.
OMISSIS.".
"ART. 72 Soggetti obbligati e determinazione
dell'acconto (articolo 1 legge 23 marzo 1977, n. 97;
articolo 11, comma 18, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99; articolo 58 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157; articolo 12-quinquies, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo
2, comma 5, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014,
n. 5; articolo 1, comma 51, legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone fisiche a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2013 e i contribuenti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa' a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 devono
versare, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il
periodo d'imposta in corso, un importo pari al 100 per
cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come
indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta
e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi
presentata per il periodo stesso. Se per il periodo
precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e'
commisurato al 100 per cento dell'imposta corrispondente al
reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato,
al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle
ritenute d'acconto.
2. I coniugi che hanno presentato congiuntamente la
dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente
possono effettuare separatamente il versamento
dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il
100 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda
indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle
detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute
d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione
stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto ammontare
risulta non superiore a euro 51,65.
3. Nel caso di successione apertasi durante il periodo
d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento
dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento.
4. A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i
soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita'
fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, e che dichiarano ricavi o compensi di
ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun
indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro
dell'economia e delle finanze, i versamenti di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' quelli
relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive
sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due
rate ciascuna nella misura del 50 per cento.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche
ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e
imprese ai sensi degli articoli 5, 124 e 125 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,
n. 117, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4.
6. A decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano
l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6, del medesimo testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, ai sensi
dell'articolo 306, comma 4, del medesimo testo unico, sono
tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento
di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento
dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi
undici mesi del medesimo anno, ai sensi del citato articolo
306, comma 9. Il versamento effettuato puo' essere
scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo, dai versamenti della stessa imposta
sostitutiva.
7. Per gli intermediari finanziari, nella
determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, limitatamente alla quota dell'1 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, limitatamente alla quota del 3 per cento
dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si
tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 362,
commi 8 e 9, del medesimo testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi.
OMISSIS.".
"ART. 73 Acconto per i redditi sottoposti a tassazione
separata (articolo 1, comma 3, decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30)
1. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di
cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da
indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a
ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo di
acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento e'
effettuato nei termini e con le modalita' previsti per
quello a saldo delle imposte sui redditi.".
"ART. 74 Eccedenze e irregolarita' nel versamento
(articolo 2 legge 23 marzo 1977, n. 97 e articolo 4
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)
1. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta
superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle
detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute
d'acconto, in base alla dichiarazione dei redditi relativa
al periodo di imposta cui si riferisce l'acconto, la somma
versata in pi e' rimborsata ai sensi degli articoli 77 e
80, con gli interessi di cui agli articoli 83 e 84.
2. In caso di omesso o ritardato versamento
dell'acconto previsto dall'articolo 72 ovvero di versamento
effettuato in misura insufficiente si applica l'articolo
10, comma 2, ferma la sanzione dovuta ai sensi
dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173.
3. La sanzione di cui al comma 2 per il caso di omesso,
insufficiente o ritardato versamento degli acconti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive non si applica:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le
rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto
delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di
acconto, e' di ammontare non superiore a euro 51,65 per i
contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
fisiche nonche' a euro 20,66 per i contribuenti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa' e per quelli
soggetti all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) in caso di insufficiente versamento della prima
rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento
della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto
sulla base della dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della
seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
complessivamente versato non e' inferiore alla somma che
risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla
dichiarazione relativa al periodo in corso;
d) quando, essendo stata presentata dai coniugi
dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle
risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o
versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da
parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno
successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione
separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro
coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero
qualora siano state presentate dichiarazioni separate per
fruire dell'assistenza fiscale di cui agli articoli 78, 79,
80, 81, 82, 83, 85 e 86 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento e
all'articolo 69 del citato testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali.
OMISSIS.".
"ART. 76 Rimborso di versamenti diretti (articolo 38
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602)
1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto
pupresentare all'ufficio competente in base al domicilio
fiscale istanza di rimborso, entro il termine di decadenza
di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel
caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale
o parziale dell'obbligo di versamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 pu essere presentata
anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla
data in cui la ritenuta e' stata operata.
3. L'ufficio provvede al rimborso mediante ordinativo
di pagamento.
4. Si applica l'articolo 75, commi 2 e 3.
5. Quando l'importo del versamento diretto effettuato
ai sensi dell'articolo 3 e' superiore a quello dell'imposta
liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo
243 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio provvede
al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento.
6. I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi
dell'articolo 53, richiesti dalle societa' non residenti
aventi i requisiti di cui al citato articolo 53, comma 4,
lettera a) o da stabili organizzazioni, situate in un altro
Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti
sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione
della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla
documentazione prevista dal citato articolo 53, comma 6, o
dalla successiva data di acquisizione degli elementi
informativi eventualmente richiesti.
7. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine
di cui al comma 6, sulle somme rimborsate si applicano gli
interessi nella misura prevista dall'articolo 83, comma
1.".
ART. 77 Rimborso d'ufficio (articolo 41 decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Quando emergono errori materiali o duplicazioni
dovuti all'ufficio, questo provvede a effettuare il
rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
2. La stessa disposizione si applica, per il rimborso
della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di
acconto sugli importi che hanno concorso alla
determinazione del reddito imponibile, risultanti dai
certificati dei sostituti di imposta o quando questi non
siano previsti, da altra idonea documentazione, e'
superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla
dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, nonche' per i crediti di imposta derivanti
dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi
dello stesso articolo 243.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'ufficio provvede al
rimborso con ordinativo di pagamento.".
"ART. 80 Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite
procedura automatizzata (articolo 42-bis decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dagli
articoli 76, comma 5, e 77, comma 2, emergenti a seguito
della liquidazione delle imposte effettuata a norma
dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, gli
uffici si avvalgono della procedura di cui al presente
articolo.
OMISSIS.".
"ART. 81 Esecuzione del rimborso in conto fiscale
(articolo 78, commi 27, 28, 29, 33, legge n. 413 del 1991;
articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96)
1. E' istituito il conto fiscale, la cui utilizzazione
e' obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di
partita IVA.
L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera
nei riguardi dei contribuenti che presentano la
dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge.
2. Ciascun contribuente dovra' risultare intestatario
di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i
versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e
all'imposta sul valore aggiunto.
Per ovviare a particolari esigenze connesse
all'esistenza di pi stabilimenti, industriali o
commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra'
essere consentita dall'amministrazione finanziaria
l'apertura di pi conti intestati allo stesso contribuente.
3. Il conto fiscale e' tenuto presso l'agente della
riscossione.
4. I rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti
dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 13, a
valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -Fondi
di bilancio».
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione della
presente disposizione.
6. L'erogazione del rimborso e' effettuata nei limiti e
alle condizioni seguenti:
a) entro sessanta giorni sulla base di apposita
richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il
diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione
di apposita comunicazione dell'ufficio competente e
contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati
ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle
specifiche leggi in materia;
b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di
specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al
10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto,
esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto
dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data
della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui
alla lettera b) sara' erogato previa prestazione delle
garanzie indicate all'articolo 116, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, di durata quinquennale. Non e' dovuta
garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla
base della comunicazione dell'ufficio competente.".
"ART. 82 Recupero di somme erroneamente rimborsate
(articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602)
1. L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al
recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli
interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella
di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine
di cui all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, maggiorato di dodici mesi.
2. Se successivamente al rimborso viene notificato
avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 262, comma 1,
del citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, le somme che in base
all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche
in dipendenza della imposta o della maggiore imposta
accertata, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi
eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o
la maggiore imposta accertata l'applicazione degli
interessi ai sensi dell'articolo 97. Nell'avviso di
accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare
delle somme rimborsate e dei relativi interessi da
iscriversi a ruolo.".
"ART. 86 Cessione delle eccedenze rimborsabili
nell'ambito del gruppo (articolo 43-ter, commi primo,
secondo, terzo, primo periodo, quarto e quinto, decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
articolo 2, comma 3-bis, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44)
1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle societa'
risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
enti appartenenti a un gruppo possono essere cedute, in
tutto o in parte, a una o pi societa' o all'ente dello
stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui
agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la
cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che
l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli
estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
3. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul
reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all'articolo 131, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,
n. 117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto
cessionario e dell'importo ceduto non determina
l'inefficacia ai sensi del comma 2.
OMISSIS.".
"ART. 93 Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo
(articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602)
1. Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, al netto dei versamenti diretti che risultano
effettuati;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari
determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
 


d) i relativi interessi e sanzioni.".
"ART. 96 Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute
a seguito dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle
entrate (articolo 15-ter decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 292,
commi 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, il
mancato pagamento della prima rata entro il termine
previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva,
comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e
l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di
imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 353 del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento
di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal
beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei
residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e
sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 38 del
testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n.
173, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo
dovuto a titolo di imposta.
3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve
inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una
frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a
10.000 euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a
sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche
con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai
sensi dell'articolo 292, commi 2 e 6 del citato testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata
delle somme dovute ai sensi dell'articolo 353, comma 1, del
medesimo testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento.
OMISSIS.".
"ART. 101 Cartella di pagamento (articolo 25 decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'agente della riscossione notifica la cartella di
pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato
nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del
versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il
versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e'
presentata, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 243
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento, nonche' del quarto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute
ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e
10 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a
seguito dell'attivita' di controllo formale prevista
dall'articolo 245 del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento;
c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute
in base agli accertamenti dell'ufficio;
d) del terzo anno successivo a quello di scadenza
dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme
dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo
96.
OMISSIS.".
"ART. 102 Notificazione della cartella di pagamento
(articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602)
1. La cartella e' notificata dagli ufficiali della
riscossione o da altri soggetti abilitati dall'agente della
riscossione nelle forme previste dalla legge ovvero, previa
eventuale convenzione tra comune e agente della
riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della
polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del
perfezionamento della notifica sono necessarie
piformalita', le stesse possono essere compiute, in un
periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti
diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali
certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e
sottoscritta. La notifica puessere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal
caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata
nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal comma 3 o dal portiere dello stabile
dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
2. La notifica della cartella puo' essere eseguita con
le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo
268 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento.
3. Quando la notificazione della cartella di pagamento
avviene mediante consegna nelle mani proprie del
destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la
sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
4. Nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di
procedura civile, la notificazione della cartella di
pagamento si effettua con le modalita' stabilite
dall'articolo 266 del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, e si
ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui
l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.
OMISSIS
6. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 266 del predetto
testo unico; per la notificazione della cartella di
pagamento ai debitori non residenti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 266, commi 4 e 5, del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento.".
"ART. 103 Comunicazioni al domicilio digitale (articolo
26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602)
1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della
riscossione dei quali la legge non prescrive la
notificazione possono essere portati a conoscenza dei
destinatari con le modalita' e ai domicili digitali
stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento.".
"ART. 115 Responsabilita' solidale per l'imposta sui
redditi delle persone fisiche (articolo 34 decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Le persone i cui redditi per l'accertamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati
cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono
responsabili in solido con il soggetto medesimo per il
pagamento dell'imposta, sanzioni e interessi iscritti a
nome di quest'ultimo.
2. La responsabilita' solidale stabilita dal comma 1
opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, al computo cumulativo dei redditi ai
soli fini della determinazione dell'aliquota.
OMISSIS.".
"ART. 117 Responsabilita' e obblighi degli
amministratori, dei liquidatori e dei soci (articolo 36
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602)
1. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito
delle societa' che non adempiono all'obbligo di pagare, con
le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per il
periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori
rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non
provano di aver soddisfatto i crediti tributari
anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati,
ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a
quelli tributari.
Tale responsabilita' e' commisurata all'importo dei
crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di
graduazione dei crediti.
2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica
agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento
della societa' o dell'ente se non si sia provveduto alla
nomina dei liquidatori.
3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso
degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in
liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione
dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni
sociali dai liquidatori durante il tempo della
liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte
dovute dai soggetti di cui al comma 1 nei limiti del valore
dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita'
stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei
beni sociali ricevuti in assegnazione si presume
proporzionalmente equivalente alla quota di capitale
detenuta dal socio o associato, salva la prova contraria.
4. Le responsabilita' previste dai commi da 1 a 3 sono
estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso
degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in
liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno
occultato attivita' sociali anche mediante omissioni nelle
scritture contabili.
5. La responsabilita' di cui ai commi da 1 a 4 e'
accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai
sensi dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
6. Avverso l'atto di accertamento e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario
di cui al testo unico della giustizia tributaria, di cui al
decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Si applica
l'articolo 118, comma 1.".
"ART. 144 Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni (articolo 48-bis decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1,
comma 85, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro,
verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso
affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la
circostanza all'agente della riscossione competente per
territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente
disposizione non si applica alle aziende o societa' per le
quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai
sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
105 nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma
494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito
un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 16 gennaio 2018.
2. Limitatamente alle somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche al pagamento di importi superiori a
2.500 euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo
comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno a 5.000 euro.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con
riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
3-bis. Relativamente alle somme di cui all'articolo 56
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, dovute agli esercenti arti e
professioni per l'attivita' professionale dai medesimi
svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a
spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al
pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i
soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000
euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere,
direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento
in favore:
a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza
del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme
eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.
4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1
puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al
doppio, ovvero diminuito.".
"ART. 175 Dichiarazione stragiudiziale del terzo
(articolo 75-bis decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602)
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
146, comma 1, l'agente della riscossione, prima di
procedere ai sensi degli articoli 169 e 170 e degli
articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e
anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e
cautelari previste nel presente testo unico, puchiedere a
soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a
ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove
possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro
dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e'
fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta
giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento,
all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo
69-undecies del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173, provvede, su documentata
segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con
le modalita' previste dall'articolo 18, commi da 2 a 7, del
citato testo unico n. 173 del 2024, l'ufficio competente in
ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata
rivolta la richiesta.
3. L'agente della riscossione pu procedere al
trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente
articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo
13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016.".
"ART. 180 Prezzo base e cauzione (articolo 79 decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo
stabilito a norma dell'articolo 299, comma 5, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, moltiplicato per tre.
2. Se non e' possibile determinare il prezzo base
secondo le disposizioni del comma 1, l'agente della
riscossione richiede l'attribuzione della rendita catastale
del bene stesso al competente ufficio, che provvede entro
centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia del
competente ufficio.
3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di
procedura civile e' prestata all'agente della riscossione
ed e' fissata, per ogni incanto, nella misura del 10 per
cento del prezzo base.".

"ART. 187 Fermo di beni mobili registrati (articolo 86
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602; articolo 1, comma 611, lettera e), legge 27
dicembre 2013, n. 147; articolo 7, comma 2, lettera
gg-octies), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo
146, comma 1, l'agente della riscossione pudisporre il
fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati
iscritti in pubblici registri.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili
registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la
notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici
registri di una comunicazione preventiva contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute
entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo,
senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante
iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri
mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel
predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione
che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa
o della professione.
3. L'agente della riscossione matura il diritto al
rimborso della spesa prevista alla voce 16 della tabella di
cui all'allegato A al decreto del Ministero delle finanze
21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30, del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di
iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio
della comunicazione di cui al comma 2 ovvero, se
antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo
amministrativo.
4. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili
sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista
dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
5. In caso di cancellazione del fermo amministrativo
iscritto sui beni mobili registrati, il debitore non e'
tenuto al pagamento di spese ne' all'agente della
riscossione ne' al pubblico registro automobilistico
gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori
degli altri pubblici registri.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle
infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le
modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di
quanto previsto nel presente articolo.".

"ART. 188 Ricorso per l'apertura della liquidazione
giudiziale e domanda di ammissione al passivo
(articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e articoli 33 e 34 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
OMISSIS
5. L'agente della riscossione cui venga comunicata la
proposta di concordato, ai sensi degli articoli 241 e 242
del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, la trasmette
senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga
alle modalita' indicate nell'articolo 226, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".
"ART. 194 Organizzazione (articolo 3 decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. L'autorita' competente per il territorio nazionale
e' il direttore generale delle finanze.
2. Le autorita' nazionali abilitate a formulare e
ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di
cui all'articolo 192, comma 1, sono:
a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle
entrate;
b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli;
c) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle
finanze.
OMISSIS.".

"ART. 195
Assistenza per le richieste di informazioni
(articolo 4 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le
competenze previste dall'articolo 194, comma 3, forniscono
all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le
informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando
i dati e le notizie acquisiti ai sensi degli articoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento e degli articoli 63 e 64 del testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. A tale fine,
si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 159,
comma 2, lettera l), del citato del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, con le modalita' ed entro i limiti dagli
stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui
all'articolo 194, comma 3, lettera c), si avvale dei
suddetti poteri previa autorizzazione del direttore
generale delle finanze.
2. Le informazioni non sono fornite quando possono
rivelare un segreto commerciale, industriale o
professionale, quando la loro divulgazione puo'
pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando
non possono essere ottenute per il recupero di crediti
analoghi sorti nel territorio nazionale.
3. Gli uffici di collegamento informano l'autorita'
richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che si
oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri
Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento
secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma
3.".
"ART. 224 Accesso ai dati (articolo 18 decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112; articolo 35, commi da
25 a 26-bis decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248; articolo 3, comma 3, decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225)
1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo,
l'agente della riscossione e' autorizzato ad accedere,
gratuitamente e anche in via telematica, a tutti i dati
rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici
con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli
atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i
coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera, le
relative certificazioni.
2. Ai medesimi fini, l'agente della riscossione e'
altresi' autorizzato ad accedere e utilizzare le
informazioni disponibili presso il sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze e presso i sistemi
informativi degli altri soggetti creditori, salve le
esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a
disposizioni di legge o di regolamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il garante
per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i
casi, i limiti e le modalita' di esercizio delle facolta'
indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della
riservatezza dei debitori.
4. L'agente della riscossione pu procedere al
trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 nel
rispetto delle indicazioni fornite agli interessati
nell'informativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
pubblicata sul proprio sito web istituzionale.
5. Agli stessi fini di cui al comma 1, i dipendenti
dell'agente della riscossione, previa autorizzazione
rilasciata dai rispettivi direttori regionali, possono
trattare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai
sensi dell'articolo 7, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento.
6. In caso di morosita' nel pagamento di importi da
riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a
25.000 euro, l'agente della riscossione, previa
autorizzazione dei direttori regionali e al fine di
acquisire copia di tutta la documentazione utile
all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i
debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti
terzi, puo' esercitare le facolta' e i poteri previsti
dall'articolo 161 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
OMISSIS.".

"ART. 229 Modalita' di pagamento delle spese di
giudizio da parte dell'agente della riscossione
(articolo 5-octies decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215)
1. L'agente della riscossione e le regioni e province
autonome provvedono al pagamento delle somme dovute a
titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la
pronuncia di condanna, nonche' di ogni accessorio di legge,
esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul
conto corrente della controparte ovvero del suo difensore
distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo
sono richieste in pagamento alla competente struttura
territoriale dell'agente della riscossione, e al competente
ufficio della regione e/o provincia autonoma soccombente
indicati nei relativi siti istituzionali, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento o di posta
elettronica certificata. Il soggetto legittimato e' tenuto
a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del
proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla
notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di
azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se
non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della
stessa richiesta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
pronunce di condanna emesse a decorrere dal 21 dicembre
2021.".
Note all'art. 7:

Si riporta il testo degli articoli 46, 57, 65, 74, 96,
102 e 127 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175
recante: "Testo unico della giustizia tributaria." come
modificato dal presente decreto:
"Art. 46. Oggetto della giurisdizione tributaria
(articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e
specie comunque denominati, compresi quelli regionali,
provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le
relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro
accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica
della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di
cui all'articolo 146 del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, per le quali continuano ad applicarsi
le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica.
2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria
le controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione,
il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo
fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa
particella, nonche' le controversie concernenti la
consistenza, il classamento delle singole unita'
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita
catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche
le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale
sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale
ogni questione da cui dipende la decisione delle
controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta
eccezione per le questioni in materia di querela di falso e
sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla
capacita' di stare in giudizio.".
"Art. 57. Assistenza tecnica (articoli 12 del decreto
legislativo n. 546 del 1992 e 63, commi 3, 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973)
1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli
agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un
difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro le
parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate
con l'atto impugnato; in caso di controversie relative
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e'
costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti
nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al
comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti
dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui al comma 12;
e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
di diploma di ragioniere limitatamente alle materie
concernenti le imposte di registro, di successione, i
tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto (IVA),
l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
l'imposta regionale sule attivita' produttive (IRAP) e
l'imposta sul reddito delle societa' (IRES);
f) i funzionari delle associazioni di categoria che,
alla data del 15 gennaio 1993, risultavano iscritti negli
elenchi tenuti dalle ex Intendenze di finanza competenti
per territorio ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo
30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle
loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle
controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli
associati e le imprese o loro controllate, in possesso del
diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in
economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e
della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF)
di cui all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, e
delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di
diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in
economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e
della relativa abilitazione professionale, limitatamente
alle controversie dei propri assistiti originate da
adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d),
e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento della
giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle
finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministero della giustizia, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'elenco,
nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e
revoca della iscrizione anche sulla base dei principi
contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e'
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e
delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 46, comma 2,
primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica,
se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali
sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli
spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere
conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata od anche in calce o a margine di un
atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione
autografa e' certificata dallo stesso incaricato salvo che
il conferente apponga la propria firma digitale.
All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito
oralmente e se ne da' atto a verbale. Il difensore, quando
la procura e' conferita su supporto cartaceo, ne deposita
telematicamente la copia per immagine su supporto
informatico, attestandone la conformita' ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con l'inserimento della relativa
dichiarazione.
8. La procura alle liti si considera apposta in calce
all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su un
separato documento informatico depositato telematicamente
insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando
e' rilasciata su foglio separato del quale e' effettuata
copia informatica, anche per immagine, depositata
telematicamente insieme all'atto cui la stessa si
riferisce.
9. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
10. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei
commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente,
ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro
attivita' previste nei medesimi commi.
11. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura
civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal
presidente della corte di giustizia tributaria o della
sezione o dal giudice in composizione monocratica o
collegiale.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti
alle corti di giustizia tributaria, se cessati dall'impiego
dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno
gli ultimi dieci prestati a svolgere attivita' connesse ai
tributi, il personale dirigenziale e quello appartenente
all'area funzionari e operatori degli enti impositori e del
Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia
di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa
in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attivita'
connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui
al comma 4.
13. Ai soggetti di cui al comma 12, ancorche' iscritti
in un albo professionale, e' vietato di esercitare funzioni
di assistenza e di rappresentanza presso gli enti
impositori e davanti le corti di giustizia tributaria per
un periodo di due anni dalla data di cessazione del
rapporto d'impiego.
14. L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e
assistenza in violazione dei commi 12 e 13 e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000."
"Art. 65. Atti impugnabili e oggetto del ricorso
(articoli 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, 61
del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e
59 del decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)
1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025,
n. 33;
g) il fermo di beni mobili registrati di cui
all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia
di versamenti e di riscossione di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate
nell'articolo 46, comma 2;
i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
non dovuti;
l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di
autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della
legge 27 luglio 2000, n. 212;
m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei
casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27
luglio 2000, n. 212;
n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto
di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di
procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai
sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per
evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte
ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione
delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili
di imprese associate n. 90/436/CEE;
p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda
l'autonoma impugnabilita' davanti alle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve
essere proposto e della corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado competente, nonche' delle relative
forme da osservare ai sensi dell'articolo 66.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono
impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente
impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La
mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,
adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
4. L' annullabilita' dell'avviso di accertamento e di
rettifica ai sensi dell'articolo 262, comma 3, e
dell'articolo 293, comma 4, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, nonche' per l'omissione o l'insufficienza
delle indicazioni prescritte negli articoli 286 e 293,
comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento e, in genere per
difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di
decadenza in primo grado.".
"Art. 74. Ipoteca e sequestro conservativo (articolo 22
del decreto legislativo. n. 472 del 1997)
1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento
di irrogazione della sanzione o al processo verbale di
constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente,
quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
della corte di giustizia tributaria di primo grado
l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei
soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a
procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro
conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine
l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui
all'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento.
2. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del
credito erariale e a sostegno delle relative procedure di
riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere
inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di
finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione
rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva
comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle
entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie
eventuali osservazioni al presidente della corte di
giustizia tributaria di primo grado, nonche' al comandante
provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni
dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il
conforme parere dell'Agenzia delle entrate.
3. Nei casi di cui al comma 2, la Guardia di finanza
fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto
ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla
procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta
di chiarimenti, e' interrotto, per una sola volta, il
termine di cui al comma 2.
4. Le istanze di cui al comma 1 devono essere
notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti
interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla
notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
5. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 4,
fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima
camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Nel
caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero,
il termine e' triplicato. La corte di giustizia tributaria
decide con sentenza.
6. Quando la convocazione della controparte potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente
provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la
camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta
giorni assegnando all'istante un termine perentorio non
superiore a quindici giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza la corte di giustizia
tributaria, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto.
7. Le parti interessate possono prestare, in corso di
giudizio, la garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. In
tal caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il
procedimento puo' non adottare ovvero adottare solo
parzialmente il provvedimento richiesto.
8. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del
comma 1 perdono efficacia:
a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione;
b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro
adozione, non viene notificato atto impositivo, di
contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente
della corte di giustizia tributaria su istanza di parte e
sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la
cancellazione dell'ipoteca;
c) a seguito della sentenza, anche non passata in
giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui
alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la
cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento
parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e'
pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per
cassazione.".
"Art. 96. Sospensione dell'atto impugnato (articolo 47
del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo'
derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere
alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo
grado presso la quale e' pendente il giudizio, ovvero adita
ai sensi dell'articolo 117 la sospensione dell'esecuzione
dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso
o con atto separato notificata alle altre parti e
depositato in segreteria sempre che siano osservate le
disposizioni di cui all'articolo 68.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
istanza di sospensione per la prima camera di consiglio
utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla
presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia
data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi
prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione
non puo', in ogni caso, coincidere con l'udienza di
trattazione del merito della controversia.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa
delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato
la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla
pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le
parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede
con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione
dell'istanza. L'ordinanza e' immediatamente comunicata alle
parti. L'ordinanza cautelare collegiale e' impugnabile
innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua
comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in
quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice
monocratico e' impugnabile solo con reclamo innanzi alla
medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in
composizione collegiale, da notificare alle altre parti
costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla
sua comunicazione da parte della segreteria. Al
procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai
commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza
che decide sul reclamo non e' impugnabile. L'ordinanza
cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo
grado non e' impugnabile.
5. La sospensione puo' anche essere parziale e
subordinata alla prestazione della garanzia di cui
all'articolo 127 comma 2. La prestazione della garanzia e'
esclusa per i ricorrenti con «bollino di affidabilita'
fiscale». Ai fini della disposizione di cui al periodo
precedente, i ricorrenti con «bollino di affidabilita'
fiscale» sono i contribuenti soggetti alla disciplina di
cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, ai
quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita'
pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta
precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali
tali punteggi siano disponibili.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la
trattazione della controversia deve essere fissata non
oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di
pubblicazione della sentenza.
8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di
giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la
quale e' pendente il giudizio su istanza motivata di parte
puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima
della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di
cui ai commi 1, 2 e 4.
9. Durante il periodo di sospensione cautelare si
applicano gli interessi al tasso previsto per la
sospensione amministrativa.".
"Art. 102. Definizione e pagamento delle somme dovute
(articolo 48-ter, commi 2,3 e 4 del decreto legislativo n.
546 del 1992)
1. In caso di perfezionamento della conciliazione,
ferma restando la riduzione delle sanzioni prevista
dall'articolo 69-trices del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il versamento delle
somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima
rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data
di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui
all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui
agli articoli 100 e 101.
2. (abrogato)
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di
una delle rate, compresa la prima, entro il termine di
pagamento della rata successiva, il competente ufficio
provvede all'iscrizione a ruolo o, nei casi di cui
all'articolo 295 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento,
all'intimazione ad adempiere al pagamento delle residue
somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni,
nonche' della sanzione nella misura prevista dall'articolo
69-tricies bis del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
per l'accertamento con adesione dall'articolo 353 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento.".
"Art. 127. Esecuzione delle sentenze di condanna in
favore del contribuente (articolo 69 del decreto
legislativo n. 546 del 1992)
1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in
favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso
gli atti relativi alle operazioni catastali indicate
nell'articolo 46, comma 2, sono immediatamente esecutive.
Tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a
10.000 euro, diverse dalle spese di lite, puo' essere
subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle
condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione
di idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il
contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto
dall'articolo 116, comma 5, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, la sua durata nonche' il termine entro il quale puo'
essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in
ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi
per un periodo di tre mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente,
sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo
del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della
sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla
sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia
di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il
contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma
dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di
primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi
successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo
grado.".
Note all'art. 8:

- Il testo degli artt. 6, 7, 10, 14, 20, 27, 28, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 59,
61, la parte I del Titolo V, 63, 66, 67, 69, 82, 83, 100 e
101 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, come
modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 6. Fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e
addebitabile a terzi (articolo 1 della legge n. 423 del
1995)
1. La riscossione delle sanzioni amministrative
tributarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente
versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del
sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla
condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori
commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro,
avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del
loro mandato professionale.
2. La sospensione e' disposta dall'ufficio dell'Agenzia
delle entrate territorialmente competente in base al
domicilio fiscale del contribuente o del sostituto
d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da
presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto
illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di
polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri
di aver provvisto il professionista delle somme necessarie
al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
3. Se il giudizio penale si conclude con un
provvedimento definitivo di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al
comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e
provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi
dell'articolo 20, comma 4.
4. Se il giudizio penale si conclude con un
provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi
dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi
di natura processuale o per intervenuta estinzione del
reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi
procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice ,
la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il
contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro
tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova
all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il
giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo
di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del
contribuente e provvede all'irrogazione a carico del
professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
5. Se il giudizio penale si conclude con un
provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di
cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione
civile nei confronti del professionista o, laddove
promossa, il giudizio civile si conclude con un
provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la
sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a
carico del contribuente.
6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti
per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione
sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla
data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento che
conclude il giudizio penale a carico del professionista o
il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del
comma 4. La parte che vi ha interesse ne da' notizia
all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla
suddetta data.
7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei
confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i
quali sussistono comprovate difficolta' di ordine
economico, l'ufficio competente per territorio puo'
disporre la sospensione della riscossione del tributo il
cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e
dei relativi interessi per i due anni successivi alla
scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la
dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione
e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita
garanzia nelle forme di cui all'articolo 116, comma 5, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo
19 gennaio 2026, n. 10 e di durata corrispondente al
periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli
interessi indicati dall'articolo 98 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33.".
"Art. 7. Criteri di determinazione della sanzione
(articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
1. La determinazione della sanzione e' effettuata in
ragione del principio di proporzionalita' di cui
all'articolo 2, comma 4. Nella determinazione della
sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione
desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui
svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle
condizioni economiche e sociali.
2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche
dai suoi precedenti fiscali.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e'
aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni
successivi al passaggio in giudicato della sentenza che
accerta la violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e'
incorso in altra violazione della stessa indole non
definita ai sensi dell'articolo 14 del presente testo unico
o dell'articolo 350 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento. Sono
considerate della stessa indole le violazioni delle stesse
disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la
natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le
determinano o per le modalita' dell'azione, presentano
profili di sostanziale identita'.
4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la
sproporzione tra violazione commessa e sanzione
applicabile, questa e' ridotta fino a un quarto della
misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile.
Se concorrono circostanze di particolare gravita' della
violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi
del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa,
proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla
meta'.
5. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi
di riferimento, in caso di presentazione di una
dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla
scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta a un
terzo.".
"Art. 10. Riferibilita' esclusiva alla persona
giuridica delle sanzioni amministrative tributarie
(articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472
del 1997)
1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto
tributario proprio di societa' o enti, con o senza
personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 82 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, e' esclusivamente a carico della
societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la
disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria
prevista dal codice civile per i soggetti privi di
personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona
giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita'
giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente
costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei
confronti della persona fisica che ha agito per loro
conto.".
"Art. 14. Ravvedimento (articolo 13 del decreto
legislativo n. 472 del 1997)
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non
sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale
conoscenza:
a) a un decimo del minimo, nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la
comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo
6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non
preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia
stata presentata istanza di accertamento con adesione ai
sensi dell' articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento;
f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la
constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata
inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'
articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima
della comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212 . La definizione di cui al primo periodo non si applica
alle violazioni indicate nell'articolo 31, comma 3,
limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero
di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, e
comma 4, o nell'articolo 36, comma 9;
g) a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la
comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo
6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ,
relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo
24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata
presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi
dell'articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento;
h) a un decimo del minimo, di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, alinea, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 243 e 245
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento e 276 del medesimo testo
unico. La preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
4. Il pagamento della sanzione ridotta e' eseguito
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del
tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al
pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso
legale con maturazione giorno per giorno.
5. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo
13, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione
alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare
la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche
mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione
dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene
dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1,
lettere e), f) e g), si applicano le percentuali di
riduzione ivi contemplate.
6. La riduzione della sanzione e', in ogni caso,
esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con
un ritardo superiore a novanta giorni.
7. Quando la liquidazione e' eseguita dall'ufficio, il
ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti
nel termine di sessanta giorni dalla notificazione
dell'avviso di liquidazione.
8. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.".
"Art. 20. Irrogazione immediata e definizione agevolata
delle sanzioni in caso di autotutela parziale
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18,
le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono
irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in
quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto
contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica,
motivato a pena di nullita'.
2. All'accertamento doganale, disciplinato
dall'articolo 243 del regolamento di esecuzione (UE)
2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, e
dall'articolo 188 del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,
effettuato con criteri di selettivita' nella fase del
controllo che precede la concessione dello svincolo,
restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 18.
3. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento
di un importo pari a un terzo della sanzione irrogata e
comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali,
ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le
violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il
termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 243 e 245 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, e ai sensi degli articoli 276 e
266, comma 6, del medesimo testo unico. Per le sanzioni
indicate al primo periodo, in nessun caso si applica la
definizione agevolata prevista nel comma 3 e nell'articolo
18, comma 3.
5. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il
contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione
agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 18 del
presente testo unico e all'articolo 360 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, alle medesime condizioni esistenti alla data
di notifica dell'atto, purche' rinunci al ricorso e l'atto
non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le
spese del giudizio restano a carico delle parti che le
hanno sostenute.
5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto
divenuto definitivo per mancata impugnazione, il
contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione
agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di
autotutela e' presentata nei termini per proporre
ricorso.".
"Art. 27. Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (articolo 1 del decreto legislativo n.
471 del 1997; articolo 6, comma 6, secondo e quarto
periodo, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215;
articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44)
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, si applica la sanzione
amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle
imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono
dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro
1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute
imposte possono essere aumentate fino al doppio nei
confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili.
2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo
superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento e,
comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione
prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se
non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e
terzo periodo.
3. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito o un valore della produzione
imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque,
un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore
a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa
del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della
differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro
150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione
sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite
deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state
attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte
dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1,
aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica
la misura minima di cui al comma 3, primo periodo.
5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla
meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante
l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni
inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte
simulatorie o fraudolente.
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui
al comma 3 e' ridotta di un terzo quando la maggiore
imposta o il minore credito accertati sono complessivamente
inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito
dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro
30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai
casi di cui al comma 5, l'infedelta' e' conseguenza di un
errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o
negativi di reddito, purche' il componente positivo abbia
gia' concorso alla determinazione del reddito
nell'annualita' in cui interviene l'attivita' di
accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun danno
per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250.
7. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi
degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
8. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi
di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di
cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da
cui derivi una maggiore imposta o una differenza del
credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica
qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di
altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata
in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate idonea a consentire il riscontro della conformita'
al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita
comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le
modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta
comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al
comma 3.
9. In caso di contestazione relativa alle disposizioni
in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV
del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 , da cui
derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la
sanzione di cui al comma 3 non si applica se, nel corso
dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita'
istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione
finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata
in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione
delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da
ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione
prevista dal decreto di cui al primo periodo ne da'
apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria
secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si applica il comma 3.
9-bis. In caso di rettifica della maggiorazione
determinata dai soggetti di cui all'articolo 118, commi 18
e 19, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi una
maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione
di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso di
accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita'
istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione
finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui
all'articolo 118, comma 23, del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
idonea a consentire il riscontro della corretta
maggiorazione. In assenza della comunicazione prevista dal
medesimo articolo 118, comma 23, attestante il possesso
della documentazione idonea, in caso di rettifica della
maggiorazione, si applica la sanzione di cui al comma 3.
10. Nelle ipotesi di cui agli articoli da 203 a 206 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, se nella dichiarazione dei redditi il
canone derivante dalla locazione di immobili ad uso
abitativo non e' indicato o e' indicato in misura inferiore
a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata,
rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai
commi 1 e 3.
10-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 255 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento si applica la sanzione
amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle
spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi
non effettivamente scambiati o prestati indicati nella
dichiarazione dei redditi, non ammessi in deduzione ai
sensi del medesimo articolo 255. In nessun caso si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 e la
sanzione e' riducibile esclusivamente ai sensi
dell'articolo 18, comma 3.".
"Art. 28. Violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta (articolo 2 del decreto legislativo n.
471 del 1997)
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta, si applica la sanzione
amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle
ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le
ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme,
benche' non dichiarate, sono state versate interamente, si
applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro
2.000.
2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo
superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento e,
comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la
sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al
triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la
sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre
somme dichiarati e' inferiore a quello accertato, si
applica la sanzione amministrativa del 70 per cento
dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla
differenza, con un minimo di euro 250.
4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute
non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1,
aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica
la sanzione minima di cui al comma 3.
5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla
meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante
l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o
raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui
al comma 3 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare delle
ritenute non versate riferibili alla differenza tra
l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme
accertati e dichiarati e' inferiore al 3 per cento delle
ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi
ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro
30.000.
7. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3
e 4 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per
ogni percipiente non indicato nella dichiarazione
presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
8. Per ritenute non versate si intende la differenza
tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle
liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli
articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
9. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi
di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di
cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da
cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote
convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi
attivi che eccede il valore normale previste per
l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 38, comma 4,
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione,
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , la
sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel
corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra
attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'amministrazione finanziaria la documentazione indicata
in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate idonea a consentire il riscontro della conformita'
al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita
comunicazione all'amministrazione finanziaria secondo le
modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta
comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al
comma 3.".
"Art. 30. Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi (articolo 5
del decreto legislativo n. 471 del 1997; articoli 38-bis.2,
comma 11, secondo periodo, e 54-bis.1, commi 3 e 4, decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la
sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare
del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le
operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare
l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i
versamenti effettuati relativi al periodo, il credito
dell'anno precedente del quale non e' stato chiesto il
rimborso, nonche' le imposte detraibili risultanti dalle
liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa
presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i
soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli
articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, la sanzione di cui al primo periodo e' commisurata
all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello
Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.
Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono
tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui
agli articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, entro tre anni dalla data in cui doveva essere
presentata, si applica la sanzione del 45 per cento
dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello
Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un
minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al quarto
periodo e' presentata entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo successivo si
applica la sanzione del 25 per cento dell'ammontare
dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il
periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro
100. In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione
di cui all'articolo 277 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, per
imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del
tributo liquidato in base all'accertamento e quello gia'
liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 277.
1-bis. In caso di liquidazione effettuata ai sensi
dell'articolo 277 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento,
quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare,
si applica la sanzione di cui al comma 1, determinata in
base all'imposta liquidata. L'avvenuta comunicazione degli
esiti della liquidazione non consente di applicare il comma
2.
2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo
superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, e,
comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione
prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se
non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di
cui al comma 1, primo periodo.
3. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile
relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta
dall'articolo 100, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, la sanzione e' riferita all'ammontare dell'imposta
dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare
oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con
indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura
inferiore al vero, la sanzione e' commisurata all'ammontare
della maggior imposta dovuta.
4. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni
per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa
presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione
si applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta
dall'articolo 101, comma 4, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari
soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi
e' debito d'imposta. Se la dichiarazione omessa e'
presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non
oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da
euro 150 a euro 1.000.
5. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la
sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior
imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato,
con un minimo di 150 euro.
6. Se la violazione di cui al comma 5 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta
dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1,
aumentata al doppio. Se non e' dovuta imposta si applica la
sanzione minima di cui al comma 5.
7. La sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla
meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante
l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per
operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri,
condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui
al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o
committente che ha utilizzato fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti solo se e' provata la
compartecipazione alla frode.
8. Fuori dai casi di cui al comma 7, la sanzione di cui
al comma 5 e' ridotta di un terzo quando la maggiore
imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o
rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al 3
per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o
rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente
inferiore a euro 30.000.
9. Per imposta dovuta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi
dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
10. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile
risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti
individuati dall'articolo 114 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 25 per
cento del credito rimborsato. Nei confronti dei soggetti
non residenti che, ai sensi dell'articolo 118 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, conseguono un rimborso non dovuto si
applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed
il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. Nei
confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi
dell'articolo 120 del medesimo testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, conseguono un indebito rimborso si applica la
sanzione amministrativa compresa fra il 200 e il 400 per
cento della somma rimborsata.
11. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio o variazione di attivita',
previste agli articoli 68 e 70 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte
tali da non consentire l'individuazione del contribuente o
dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono
conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito
con la sanzione da euro 500 a euro 2.000. E' punito con la
medesima sanzione chi presenta la richiesta di
registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli 149,
commi 1 e 4, e 151, commi 4 e 7, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, con indicazioni incomplete o inesatte, anche
relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL
del sito web, tali da non consentire l'individuazione del
contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La
sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato
provvede alla regolarizzazione della dichiarazione
presentata nel termine di trenta giorni dall'invito
dell'ufficio.".
"Art. 31. Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione e individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
(articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997)
Testo in vigore dal 13 giugno 2025, ma applicabile dal
1° gennaio 2027
1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione
e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione
di prodotti determinati e' punito con sanzione
amministrativa del 70 per cento dell'imposta relativa
all'imponibile non correttamente documentato o registrato
nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata
all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La
sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000
quando la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di operazioni non
imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore
aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli
articoli 65 e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, e' punito con la sanzione amministrativa del 5 per
cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini
della determinazione del reddito si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 3
e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, se le violazioni
consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o
trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione
con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e' pari,
per ciascuna operazione, al 70 per cento dell'imposta
corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.
Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti
di attuazione dell'articolo 2, comma 6, del citato testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, la sanzione di cui al primo periodo si
applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti
nei termini legislativamente previsti si applica la
sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La
sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso
di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui
all' articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, nei termini previsti.
4. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni
caso pari al 70 per cento dell'imposta corrispondente
all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica
in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la
mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 250 a euro 2.000.
5. Il cedente che non integra il documento attestante
la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma
1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, con la
denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha
assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa
pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non
documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o
commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre,
direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a
veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi
dell'articolo 139, comma 1, lettera d), quarto periodo, del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, la denominazione e
la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e'
punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento
del valore riportato sul supporto fisico non prodotto
regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all' articolo
139, comma 1, lettera d), terzo e quarto periodo, del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto siano non veritiere,
le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma sono aumentate al 40 per cento.
6. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo
periodo, 2, primo periodo, 3, primo periodo, 4, primo e
secondo periodo, e 5 la sanzione non puo' essere inferiore
a euro 300.
6-bis. Le sanzioni del presente articolo si applicano
nel caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse
da quelle previste dall'articolo 77, comma 3, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10.
7. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di una medesima
operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
8. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento
dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di
applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella
prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta
per operazioni esenti, non imponibili o non soggette,
erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il
cessionario o committente e' punito con la sanzione
amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle
ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode
e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del
cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli
articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, della
sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura
e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le
sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si
applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione
infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 30,
comma 5.
9. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui
all'articolo 101, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, l'operazione e' stata assoggettata a imposta in un
altro Stato membro.
10. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o
servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di
legge o con emissione di fattura irregolare da parte
dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita'
del cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari al 70 per cento dell'imposta, con un
minimo di euro 250, sempreche' non provveda a comunicare
l'omissione o l'irregolarita' all'Agenzia delle entrate,
tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima,
entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere
emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura
irregolare. E' escluso l'obbligo di controllare e sindacare
le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della
fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non
imponibilita', esenzione o esclusione dall'imposta sul
valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del
predetto emittente non direttamente verificabile.
11. E' punito con la sanzione amministrativa compresa
fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il committente
che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette
di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione
contabile di cui agli articoli 64, 133, comma 6, secondo
periodo, e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, e agli articoli 97, comma 1, e 98, comma 1, del
medesimo testo unico. Se l'operazione non risulta dalla
contabilita' tenuta ai sensi degli articoli 19 e seguenti
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento, la sanzione amministrativa
e' elevata a una misura del 5 per cento dell'imponibile,
con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione
della sanzione prevista dal comma 8, primo periodo, con
riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere
detratta dal cessionario o dal committente, salvo quando la
violazione abbia determinato una dichiarazione infedele
punita con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 5. Le
disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo si
applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il
cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione
dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il
cessionario o committente non informi l'Ufficio competente
nei suoi confronti entro novanta giorni dal termine in cui
doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa
la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo
all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 72 del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, o alla sua
regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante
inversione contabile.
12. In deroga al comma 11, primo periodo, qualora, in
presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione
dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione
di beni o a una prestazione di servizi di cui alle
disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11, sia
stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo
restando il diritto del cessionario o committente alla
detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, il cessionario o il committente
anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma
e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'
solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si
applicano e il cessionario o il committente e' punito con
la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione
dell'imposta nel modo ordinario, anziche' mediante
l'inversione contabile, e' stata determinata da un intento
di evasione o di frode del quale sia provato che il
cessionario o committente era consapevole.
13. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei
requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione
contabile, l'imposta relativa a una cessione di beni o a
una prestazione di servizi di cui alle disposizioni
menzionate nel primo periodo del comma 11 sia stata
erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo
restando il diritto del cessionario o committente alla
detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, il cedente o il prestatore non e'
tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito con la
sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000
euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il
cessionario o committente. Le disposizioni di cui al primo
e al secondo periodo non si applicano e il cedente o
prestatore e' punito con la sanzione di cui al comma 1
quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione
contabile anziche' nel modo ordinario e' stata determinata
da un intento di evasione o di frode del quale sia provato
che il cedente o prestatore era consapevole.
14. Se il cessionario o committente applica
l'inversione contabile per operazioni esenti, non
imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di
accertamento devono essere espunti sia il debito computato
da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la
detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo
restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare
l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli
articoli 92, comma 3, e 115, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10. La disposizione del primo periodo si applica in tutti i
casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente
imponibili, ma il cessionario o committente e' punito con
la sanzione amministrativa del 5 per cento dell'imponibile,
con un minimo di 1.000 euro. Le disposizioni del presente
comma non si applicano e il cessionario o committente e'
punito con la sanzione di cui al comma 8, primo periodo,
con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto
detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti
astrattamente imponibili e' stata determinata da un intento
di evasione o di frode del quale sia provato che il
cessionario o committente era consapevole.
15. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti
o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui
all'articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio
2026, n. 10, per i quali gli sia stato rilasciato un
documento privo dell'indicazione della denominazione e del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni
manifestamente non veritiere, e' punito, salva la
responsabilita' del cedente, con la sanzione amministrativa
del 10 per cento del corrispettivo dell'acquisto non
documentato regolarmente sempreche' non provveda, entro il
quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi
tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi
confronti un documento contenente i dati relativi
all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive
transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento
attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta
regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato
dall'ufficio competente.".
"Art. 32. Violazioni relative alle esportazioni
(articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997)
1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito
d'imposta, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettere b) e
c), del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, relativo alle cessioni
all'esportazione, e' punito con la sanzione amministrativa
del 50 per cento del tributo, qualora il trasporto o la
spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non
avvenga nel termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione e'
soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito
d'imposta, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a),
del citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, qualora il bene sia
trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da
terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in
detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La
sanzione di cui al primo e al secondo periodo non si
applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito,
previa regolarizzazione della fattura, il versamento
dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi
effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione
nel termine ivi previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in
mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo
46, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e'
punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento
dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza
dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso
pagamento del tributo rispondono esclusivamente i
cessionari, i committenti e gli importatori che hanno
rilasciato la dichiarazione stessa.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in
mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 48, comma
3, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, nonche' al cessionario,
committente o importatore che rilascia la predetta
dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla
legge.
5. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 chi,
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara
all'altro contraente o in dogana la sussistenza della
condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa
all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 48,
comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.
6. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi,
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara
all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della
facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza
pagamento dell'imposta, ai sensi all'articolo 47, comma 1,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ovvero ne beneficia
oltre il limite consentito. Se il superamento del limite
consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla
legge, da parte del cessionario o del commissionario, la
sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se
l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione,
previa regolarizzazione della fattura.
7. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il
cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni,
di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, senza avere prima riscontrato per via
telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle
entrate della dichiarazione di cui all'articolo 46, comma
1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
8. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il
cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di
cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, senza avere prima riscontrato per via telematica
l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della
dichiarazione di cui all'articolo 48, comma 3, del medesimo
testo unico.
9. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative a cessioni all'esportazione, indica quantita',
qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
con la sanzione amministrativa del 70 per cento
dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in
dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato,
calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori
normali dei beni. La sanzione non si applica per le
differenze quantitative non superiori al 5 per cento.".
"Art. 33. Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni (articolo 8 del decreto
legislativo n. 471 del 1997; articolo 166-bis, comma 6,
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; articolo 43-ter, terzo comma, secondo periodo,
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602)
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 27, 28 e 30,
se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive o dell'imposta sul valore
aggiunto non e' redatta in conformita' al modello approvato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera
esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del
contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo
rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo,
oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni
altro elemento prescritto per il compimento dei controlli,
si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro
2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni
relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli
articoli 156, comma 2, 149, comma 6, e 151, comma 10, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo
19 gennaio 2026, n. 10. Si applica la sanzione in misura
massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale
adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia
provveduto alla presentazione del modello anche a seguito
di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei
quali e' prescritta la conservazione ovvero l'esibizione
all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano
gli elementi previsti nell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
4. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui all' articolo 119, comma 12, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si
applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento
dell'importo complessivo delle spese e dei componenti
negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con
un minimo di euro 500 e un massimo di euro 30.000.
5. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione, ai sensi degli articoli 49, comma 4, 77,
comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,
n. 117, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a
partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 162, comma 1, del medesimo testo unico, si
applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento
dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto
residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro e un
massimo di 30.000 euro.
6. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la
segnalazione prevista all'articolo 186, comma 14, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,
n. 117, si applica una sanzione amministrativa pari al 10
per cento del reddito conseguito dal soggetto estero
partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo
teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla
partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro e un
massimo di 30.000 euro. La sanzione nella misura minima si
applica anche nel caso in cui il reddito della controllata
estera sia negativo.
7. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le
segnalazioni previste dagli articoli 122, comma 6, 132,
comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dall'articolo
30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ,
e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 , si applica una sanzione da euro
1.500 a euro 15.000.
7-bis. In caso di omessa o incompleta segnalazione dei
valori delle attivita' e delle passivita' di cui
all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica la
sanzione amministrativa prevista dal comma 4.
7-ter. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta
sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione
dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n.117, la mancata indicazione
degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo
ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al
comma 1.".
"Art. 34. Violazioni degli obblighi relativi alla
contabilita' (articolo 9 del decreto legislativo n. 471 del
1997; articolo 1, comma 145, terzo periodo, legge 28
dicembre 2015, n. 208)
1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni
le scritture contabili, i documenti e i registri previsti
dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul
valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri,
la tenuta e la conservazione dei quali e' imposta da altre
disposizioni della legge tributaria, e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche
in caso di omessa annotazione, ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, del valore delle
rimanenze di cui all'articolo 34 del citato testo unico nel
registro indicato dall'articolo 23 del medesimo testo
unico.
1-ter. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche
in caso di omessa redazione del prospetto, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel
termine stabilito nell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi,
nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento
in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o
comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti,
i registri e le scritture indicati nel medesimo comma
ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.
3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del
minimo qualora le irregolarita' rilevate nei libri e nei
registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza,
sempreche' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento
delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia se
vengono accertate evasioni dei tributi diretti e
dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente
superiori, nell'esercizio, a euro 50.000.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette
risultano non rispettati in dipendenza del superamento,
fino al 50 per cento, dei limiti previsti per
l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti
minori di cui all'articolo 93 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, del regime speciale per l'agricoltura
di cui all'articolo 133 del medesimo testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, si applica la sanzione amministrativa da euro 250
a euro 2.500.
5. Se la dichiarazione delle societa' e degli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti
al controllo contabile ai sensi del codice civile o di
leggi speciali non e' sottoscritta dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322 , si applica la sanzione
amministrativa fino al 30 per cento del compenso
contrattuale relativo all'attivita' di redazione della
relazione di revisione e, comunque, non superiore
all'imposta effettivamente accertata a carico del
contribuente, con un minimo di euro 250.
5-bis. In caso di omessa presentazione della
rendicontazione di cui all'articolo 200, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento o di invio di dati incompleti o
non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro
10.000 a euro 50.000.".
"Art. 35. Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari (articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del
1997)
1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle
notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo
159, comma 2, lettera l), del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento nell'esercizio dei poteri inerenti
all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono
al vero o sono incompleti, si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera
omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto.
La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione
avviene nei quindici giorni successivi.
2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso
di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento.
3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli
operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti
dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al
primo periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo o
errato invio dei dati e non si applica l'articolo 13.
4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' a Poste italiane S.p.A.
5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta."
"Art. 36. Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto (articolo 11 del
decreto legislativo n. 471 del 1997; articolo 37, comma 29,
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo
25-ter, comma 4, secondo periodo, decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'articolo 13.
4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo
51 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La
sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati.
4-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettere a)
e b), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei
questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete
o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a
comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 77,
comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione
amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque
entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun
trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il
limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1°
luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro
2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400
mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite
massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze
stabilite dall' all'articolo 77, comma 4, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio
2026, n. 10, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Non si applica
l'articolo 13.
6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la
trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 82, commi 1,
2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, se la violazione non ha
inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica
la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna
trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 13.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano
anche nei casi di violazione degli obblighi di
memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di
cui all'articolo 82, comma 5, del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto.
7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 101, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro
1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di
presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta
inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del
loro controllo. La sanzione non si applica se i dati
mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a
seguito di richiesta.
8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle
minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 110, comma 4,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, nonche' delle minusvalenze di
ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro,
derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 52 del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' punita
con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle
minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o
infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000
euro.
9. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui
all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso
di mancato collegamento dello strumento hardware o software
mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di
cui all'articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
manomette o comunque altera gli strumenti di cui
all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o
alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di
eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato
articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 3.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca
reato, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.032
a euro 7.746 se la violazione di cui al primo periodo si
riferisce agli apparecchi misuratori previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con la stessa
sanzione di cui al secondo periodo e' punito, salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma
in tutto o in parte stampati, documenti o registri
prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, o li altera e ne fa uso o consente
che altri ne faccia uso, nonche' chiunque, senza avere
concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi
stampati, documenti o registri.
11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 154, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000.
12. Quando la garanzia di cui all' articolo 116 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo
19 gennaio 2026, n. 10, e' presentata dalle societa'
controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui
all'articolo 91, comma 3, del medesimo testo unico, con un
ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del
termine di presentazione della dichiarazione, si applica la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
13. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera
d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica la
sanzione prevista dall'articolo 33, comma 7. La sanzione e'
raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme
aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta
o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
14. Il contribuente destinatario del provvedimento
emesso ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, e' soggetto alla sanzione
amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al
provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.
Non si applica l'articolo 13.
15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato
ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 68,
comma 10, del medesimo testo unico, e' irrogata la sanzione
amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si applica
l'articolo 13.
15-bis - L'inosservanza degli obblighi previsti
dall'articolo 40, comma 4, del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dal comma 1.".

"Art. 37. Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette e imposta sul valore aggiunto (articolo 12 del
decreto legislativo n. 471 del 1997)
1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa
superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una
delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un
periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni
accessorie puo' essere elevata fino a dodici mesi, se la
sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000.
2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le
soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui
al comma 1 sono ridotte alla meta'.
3. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro
distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta
fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi,
anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in
applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta
la sospensione della licenza o dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio
dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un
mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico
della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo
n. 175 del 2024, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di
euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un
mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo
periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, se le violazioni consistono nella mancata o non
tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella
memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non
veritieri.
4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente
per territorio in relazione al domicilio fiscale del
contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 161, comma 13, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento.
6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e'
assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le
sottoscrizioni del personale incaricato.
7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche
nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati
pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei
rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'articolo 139, comma 1, lettera c), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio
2026, n. 10, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano
state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di
regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi
tecnici ai sensi dell'articolo 31, comma 15.
8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti
iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso
di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
di emettere il documento certificativo dei corrispettivi
compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la
sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione
all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un
mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per
un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga
all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia
tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024,
n. 175, il provvedimento di sospensione e' immediatamente
esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati
all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla
tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul
relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei
commi 4 e 5.
9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8
siano commesse nell'esercizio in forma associata di
attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al
medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli
associati.
10. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e
al secondo periodo si applicano anche all'omessa
installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli
strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio
2026, n. 10, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. Le
sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano
anche nel caso di mancato collegamento dello strumento
hardware o software mediante il quale sono accettati i
pagamenti elettronici di cui dell'articolo 82, comma 5,
primo periodo, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.".
"Art. 38. Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione (articolo 13
del decreto legislativo n. 471 del 1997)
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione
di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 14, per i versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni,
la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente
ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano
inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente
previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m).
5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica,
salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25
per cento del credito utilizzato in compensazione. La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il
credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti
amministrativi non previsti a pena di decadenza e le
relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini
stabiliti dal comma 6.
6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito
e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti
adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre
che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di
decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle
imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della
violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro
un anno dalla commissione della violazione medesima.
7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si
applica la sanzione pari al 70 per cento del credito
utilizzato in compensazione.
8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la
sanzione di cui al comma 7 e' aumentata dalla meta' al
doppio.
9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 12,
sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla
dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante
ovvero delle societa' controllate, compensate in tutto o in
parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle
altre societa' controllate o dall'ente o societa'
controllante, di cui all'articolo 91, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione di cui al comma
1 quando la garanzia di cui all'articolo 116 del medesimo
testo unico e' presentata oltre il termine di novanta
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello
competente.
"Art. 41. Omissione della richiesta di registrazione e
della presentazione della denuncia (articolo 69 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; articolo
22, comma 1, secondo periodo, decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti
e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce
previste dall'articolo 23 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2025, n. 123, e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta,
con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione
e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si
applica la sanzione amministrativa del 45 per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150
euro.
1-bis. Nell'ipotesi di enunciazione in un atto di
disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali
non registrati di cui all'articolo 26 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2025, n. 123, se l'atto enunciato era soggetto a
registrazione in termine fisso e' dovuta anche la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 41.".
"Art. 42. Insufficiente dichiarazione di valore
(articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.
131 del 1986)
1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o
diritti di cui all'articolo 298, commi 3 e 4, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, ridotto di un quarto, supera
quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa
pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta. Per i
beni e i diritti di cui all'articolo 299, comma 5, del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, la sanzione si
applica anche se la differenza non e' superiore al quarto
del valore accertato."
"Art. 43. Occultazione di corrispettivo (articolo 72
del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986; articolo 1, comma 498, secondo periodo, legge 23
dicembre 2005, n. 266)
1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo
convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al
120 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e
quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato,
detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente
irrogata ai sensi dell'articolo 42.
1-bis. Ai fini dell'imposizione sostitutiva sulle
plusvalenze da cessioni di immobili di cui all'articolo 244
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, se viene occultato, anche in parte, il
corrispettivo pattuito, si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in
base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della
sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo
42.".
"Art. 45. Altre infrazioni (articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)
Testo in vigore dal 20 dicembre 2025, ma applicabile
dal 1° gennaio 2027
1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o
sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili
rilevanti per l'applicazione dell'articolo 298, comma 4,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento e chi non ottempera alle
richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti , di cui al decreto legislativo 1° agosto
2025, n. 123 , e' punito con la sanzione amministrativa da
euro 250 a euro 2.000.
2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui
all'articolo 302 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento si
applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III.".
"Art. 48. Infedelta' della dichiarazione (articolo 51
del decreto legislativo n. 346 del 1990)
1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi
rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta
o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita'
in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione
amministrativa pari all'80 per cento della differenza di
imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento
all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive
attestazioni o altri documenti rilevanti per la
determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati
o elementi non rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica
relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore
definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da
quelli indicati nell'articolo 309, comma 6, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, se il valore accertato non supera di un
quarto quello dichiarato.
3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o
elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si
applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. La stessa
sanzione si applica per la mancata allegazione alle
dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti
rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte
ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse per i servizi
ipotecari, ovvero nel caso di inesattezza o di
irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e'
ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.".
"Art. 49. Altre violazioni (articolo 53 del decreto
legislativo n. 346 del 1990)
Testo in vigore dal 20 dicembre 2025, ma applicabile
dal 1° gennaio 2027
1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti
beni culturali, e' punito, nei casi previsti nell'articolo
98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposta di registro e di altri tributi
indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n.
123 , con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento
dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi
dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o
dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, in
dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario
o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'
articolo 110 del citato testo unico n. 123 del 2025.
2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 130,
commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposta di registro e di altri tributi
indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, o
non adempie all'obbligo di cui al comma 4 dello stesso
articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pari
all'80 per cento dell'imposta o della maggior imposta
dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si
riferisce la violazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 130, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
n. 123 del 2025, i soggetti ivi indicati ovvero quelli
indicati nel comma 7 del predetto articolo, nonche' i
concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000 del pari
applicabile a chi:
a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica
dati incompleti o infedeli;
b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o
sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;
c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui
all'articolo 108, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
n. 123 del 2025 , di consegnare agli obbligati alla
dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che
ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare
agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui al
richiamato articolo 108 e all'articolo 115, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al
decreto legislativo n. 123 del 2025.
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata
per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico
di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di
banche, societa' di credito o di intermediazione o di Poste
Italiane S.p.A.".
"Art. 59. Altre violazioni (articolo 33 comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:
a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei
registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati
della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo
degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione
di attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte
di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui
all'articolo 142, comma 4, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli
importi degli abbonamenti al concessionario di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate competente.".
"Art. 61. Violazioni relative all'omesso o irregolare
pagamento dell'abbonamento (articolo 19 del regio
decreto-legge n. 246 del 1938; articolo 27, terzo comma,
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
articolo 1, comma 132, secondo periodo, legge 24 dicembre
2007, n. 244)
1. Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri
dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle
diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto
il canone di abbonamento con l'osservanza delle
disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle
vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso
e della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516.
1-bis. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o
aperti al pubblico senza aver concordato il canone
d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei
tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 174, e' passibile delle sanzioni previste
dal comma 1, ancorche' abbia corrisposto il canone di
abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo
52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori.
1-ter. E' irrogata una sanzione amministrativa, in
aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora,
d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna
annualita' evasa, nei casi di abuso nella fruizione
dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo
unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174.".
"Parte I - Titolo V - Sanzioni in materia di tributi
erariali minori (imposta sulle concessioni governative;
imposta su assicurazioni private e contratti vitalizi;
imposta sugli intrattenimenti; canone rai; tasse sulle
concessioni governative)"
"Art. 63. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e
codice fiscale (articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 605 del 1973)
1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103
a euro 2.065 chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero,
salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto,
richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice
fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il
proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello
provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero
definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera
inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati
catastali di cui all'articolo 7, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento;
d) omette di indicare il numero di codice fiscale
comunicato da altri soggetti;
e) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla
previsione disposta dall'articolo 12 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento;
f) non restituisce nel termine prescritto i questionari
indicati all'articolo 8 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento, e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione e'
ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o
inesatte.".
"Art. 66. Recidiva e sanzioni accessorie (articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del
1978)
1. I soggetti previsti dall'articolo 1, secondo comma,
lettere a) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, che commettano, nel
corso di un triennio, tre violazioni previste nell'articolo
65, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le
forme di cui alla parte II, titolo I, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento. Essi sono altresi' sottoposti, secondo le
prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n.
260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto
1974, n. 3354, al controllo globale per tutti i tributi.
2. Chi effettua il trasporto, se nel corso di un
triennio commette tre violazioni previste nell'articolo 65,
e' soggetto al ritiro della carta di circolazione degli
automezzi rispetto ai quali sono state contestate le
singole trasgressioni per un periodo non inferiore a un
mese ne' superiore a cinque mesi. Il provvedimento e'
adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio
dell'Agenzia delle entrate.
3. Fuori dei casi previsti nel comma 2, il conducente
che nel corso di un triennio e' punito per tre violazioni
previste nell'articolo 65 e' soggetto alla sospensione
della patente di guida per un periodo non inferiore a
quindici giorni ne' superiore a tre mesi. Il provvedimento
e' adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio
dell'Agenzia delle entrate.
4. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 si tiene conto anche
delle violazioni per le quali e' intervenuto il
procedimento di cui all'articolo 65, comma 4.".
"Art. 67. Sanzioni in materia di rilevazione ai fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori (articolo 5 del decreto-legge n.
167 del 1990)
1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione
all'Agenzia delle entrate previsti all'articolo 18 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento
dell'importo dell'operazione non segnalata.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'articolo 58, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli
importi non dichiarati. La violazione di cui al primo
periodo relativa alla detenzione di investimenti all'estero
ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 21 novembre 2001 , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in
cui la dichiarazione prevista dall'articolo 58, comma 1,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento sia presentata entro novanta
giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.".
"Art. 69. Sanzioni per violazioni degli intermediari
(articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997)
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma
restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di
norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 81 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, che rilasciano il visto di
conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la
sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il
visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi
presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164 , non si applica la sanzione di cui al
primo periodo e i soggetti di cui all'articolo 81 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento sono tenuti al pagamento di una
somma pari al 30 per cento della maggiore imposta
riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato
indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui al testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33 , le comunicazioni con le quali sono
richieste le somme di cui al secondo periodo. Eventuali
controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata
contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26,
comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , il centro di
assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una
dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione,
puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla
rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, la
somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 14. La
violazione e' punibile in caso di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 243 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, e in caso di controllo ai sensi
degli articoli 245 e seguenti del medesimo testo unico,
nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli
articoli 283 e seguenti del citato testo unico. La
violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 123, comma 1, del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo n. 33 del 2025. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a
carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta'
di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione,
per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute
violazioni commesse successivamente al periodo di
sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al
presente comma non sono oggetto della maggiorazione
prevista dall'articolo 7, comma 3;
 


b) al professionista che rilascia una certificazione
tributaria di cui all'articolo 82 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, infedele, si applica la sanzione
amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di
accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso
di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di
rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da
uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di
accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni
di particolare gravita'. Si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione.
2. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1
e 4 del presente articolo e dell'articolo 68, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I. Il
centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione
irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.
3. Le violazioni dei commi 1 e 4 del presente articolo
e dell'articolo 68 sono contestate e le relative sanzioni
sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate
dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di
contestazione e' unico per ciascun anno solare di
riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione
regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli
ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la
violazione per l'eventuale adozione di ulteriori
provvedimenti.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 83, commi 2 e 5, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, ai sostituti di imposta si applica la
sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
assistenza fiscale di cui all'articolo 79, comma 3, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, e' sospesa, per un periodo da
tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute
violazioni di norme tributarie o contributive e delle
disposizioni di cui agli articoli 80 e 81 del medesimo
testo unico, nonche' quando gli elementi forniti
all'amministrazione finanziaria risultano falsi o
incompleti rispetto alla documentazione fornita dal
contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di
violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca
dell'esercizio dell'attivita' di assistenza. Nei casi di
particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare.
6. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, non impedisce l'applicazione
della sospensione, dell'inibizione e della revoca.
7. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio
comporta l'applicazione della sanzione da 516 euro a 5.165
euro.".
"Art. 82. Omesso versamento di ritenute certificate
(articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare
superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, se
il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante
rateazione, ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e
11, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza
dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione,
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il
colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e'
superiore a 50.000 euro.".
"Art. 83. Omesso versamento di IVA (articolo 10-ter del
decreto legislativo n. 74 del 2000)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro
250.000 per ciascun periodo d'imposta, se il debito
tributario non e' in corso di estinzione mediante
rateazione, ai sensi dell' articolo 292, commi 7, 8, 9, 10
e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza
dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione,
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il
colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e'
superiore a 75.000 euro."
"Art. 100. Esibizione di atti falsi e comunicazione di
dati non rispondenti al vero (articolo 5-septies del
decreto-legge n. 167 del 1990 e articolo 11, comma 1, del
decreto-legge n. 201 del 2011)
1. L'autore della violazione di cui all'articolo 58,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, che, nell'ambito
della procedura di collaborazione volontaria di cui
all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, esibisce o trasmette atti o documenti falsi,
in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non
rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno
e sei mesi a sei anni.
2. L'autore della violazione di cui all'articolo 58,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, deve rilasciare al
professionista che lo assiste nell'ambito della procedura
di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' con la quale attesta che gli atti o
documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non
sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti
al vero.
3. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate
nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 159 e 161
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento, esibisce o trasmette atti o
documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e
notizie non rispondenti al vero e' punito ai sensi
dell'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non
rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle
richieste di cui al medesimo periodo si configurano le
fattispecie di cui al presente capo, a eccezione di quelle
di cui ai commi 1 e 2."
"Art. 101. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data indicata all'articolo 102
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge del 21
febbraio 1938, n. 246;
b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 7 novembre 1947, n. 1559;
c) l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
d) gli articoli 24 e 26 della legge 29 ottobre 1961, n.
1216;
e) gli articoli 32, 33, 36 e 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
f) l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
g) articoli 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
h) gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
i) gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
l) l'articolo 2, ottavo comma della legge 26 gennaio
1983, n. 18;
m) gli articoli 69, 71, 72, 73, 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
n) gli articoli 5 e 5-septies del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227;
o) gli articoli 50, 51, 53 e 54 del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346;
p) l'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347;
q) la legge 11 ottobre 1995, n. 423;
r) gli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241;
s) l'articolo 34 del decreto legislativo del 15
dicembre 1997, n. 446;
t) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
u) gli articoli da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
v) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
z) il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a
eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter;
aa) l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
aa-bis) articolo 37, comma 29, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
aa-ter) articolo 1, comma 132, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
bb) articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
bb-bis) articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 218;
cc) gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 14
giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema
sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.
2. Restano abrogati:
a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20,
limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni
altra violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63
della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931; i commi
terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole
«27, penultimo comma», dell'articolo 39 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
c) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo
periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso
di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo,
73-bis, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; gli articoli da 92 a 96, 97, sesto comma, e 98 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602;
e) l'articolo 8, commi dal quarto al nono e undicesimo
comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, aggiunti
dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71;
l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
f) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516;
g) l'articolo 2, a eccezione dei commi settimo e
ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18;
h) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre
1983, n. 649;
i) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella
legge 27 febbraio 1984, n. 17; l'articolo 1, quarto comma,
secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1985, n. 6;
l) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma
14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
m) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165;
n) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre
1991, n. 413; l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30;
o) l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
p) all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, alla rubrica, le parole: «e delle sanzioni
pecuniarie» e al comma 3, le parole: «e le sanzioni
pecuniarie»;
q) l'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85.
3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente
testo unico e fuori dei casi di abrogazione per
incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o
altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a
disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il
riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del
presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.".
- Il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante
disciplina delle agevolazioni tributarie, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 20. Dichiarazione e pagamento dell'imposta
sostitutiva
Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli
articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una
dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso
dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta
dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione
della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta
liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo
di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta
sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate
nell'esercizio precedente. L'acconto e' versato in due
rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda
per il restante importo, rispettivamente entro il termine
di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese
successivo a detto termine.
Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di
acconto ai sensi del secondo comma e' superiore a quello
dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla
dichiarazione, l'eccedenza puo' essere computata in
diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o
in acconto, ovvero puo' essere chiesta a rimborso.
L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a
recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita
della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui
all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per
dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre
anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
benefici medesimi, a recuperare nei confronti del
mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui
al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo
comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione
di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento
d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla
omissione o infedelta' della dichiarazione, fatto salvo
quanto previsto al comma 5-bis, per la riscossione, per il
contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione
dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di
registro. L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede al controllo della
regolarita' dell'autoliquidazione e dei versamenti
dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi
desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti
dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto
o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con
l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta
sostitutiva puo' essere integrata per correggere errori od
omissioni, compresi quelli che abbiano determinato
l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o,
comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta
ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante
successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni di cui ai commi precedenti, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 76, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni
dei commi precedenti."
- Il testo dell'articolo 7.1, della legge 30 aprile
1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti, come modificato dal presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 7.1. Cartolarizzazione di crediti deteriorati da
parte di banche e intermediari finanziari.
1. Alle cessioni di crediti, qualificati come
deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita'
competente, ceduti da banche e intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico
bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza
del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi
una valenza sociale che prevedano la concessione in
locazione al debitore, da parte della societa' veicolo di
appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito
ceduto, si applicano altresi' le disposizioni del presente
articolo.
2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo
3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma
1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare
le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il
ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle
condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e
finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi
stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero,
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240
del medesimo decreto legislativo, ovvero di analoghi
accordi o procedure volti al risanamento o alla
ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge,
le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3
possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri
titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla
conversione di parte dei crediti del cedente e concedere
finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di
recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il
ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in
questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e
2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi
modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e
strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della
presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei
costi dell'operazione. Il finanziamento puo' essere
concesso anche ad assuntori di passivita' dei debitori
ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori
hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Possono essere costituite una o piu' societa'
veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali,
aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di
acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo
dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o
attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o
parzialmente, il debito originario, i beni immobili e
mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi
o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti
oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto
di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali
contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti
puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo
58 del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del
medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o
rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse
modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma
5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo
rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali
beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo
d'appoggio alla societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della
presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei
costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in
qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonche' ogni altro
diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al
presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle
societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
creditori diversi dalla societa' di cartolarizzazione
nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla
societa' per la cartolarizzazione dei crediti.
4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria
e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni
inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede
giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai
commi 4 e 5, in favore della societa' veicolo d'appoggio,
inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di
qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento
prestate, in favore della societa' di cartolarizzazione o
altro finanziatore ed in relazione all'operazione di
cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati
dalle societa' veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le
relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative
cessioni di credito.
4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei
contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni
derivanti da tale attivita' si applicano le disposizioni in
materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano
attivita' di locazione finanziaria. Alle cessioni di
immobili oggetto di contratti di leasing risolti o
altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate
alla e dalla medesima societa' si applica l'articolo 35,
comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture
catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai
beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo d'appoggio
le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il
successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono
attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali,
anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle
societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di
cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che
l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende
trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove
non si realizzi tale condizione entro il quinquennio
successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale
sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si
applica la sanzione di cui all'articolo 44-ter del testo
unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di
cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, oltre
agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del
quinquennio decorre il termine per il recupero delle
imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma
4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono
attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200
euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano
le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di
acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella
predetta nota.
5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai
beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti
di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici
derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la societa'
veicolo d'appoggio di cui al comma 4 deve essere
consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario
finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un
gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche
operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere
liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni
dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della
capacita' di indebitamento devono risultare dalla
disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti
derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria
ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal
soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2,
comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato
all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria
individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le
disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa'
che esercitano attivita' di locazione finanziaria si
applicano integralmente alla societa' veicolo d'appoggio
cessionaria dei contratti e rapporti di locazione
finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita'. Alle
cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa' si
applicano integralmente le agevolazioni originariamente
previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le
cessioni effettuate da parte di banche e intermediari
finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad
oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate
mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del
cessionario, della data di cessione, delle informazioni
orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti
ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono
sorti o sorgeranno, nonche' del sito internet in cui il
cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla
loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la
conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne
faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della
notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale,
nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti
indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le
trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validita' e il loro grado a
favore del cessionario, senza necessita' di alcuna
formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le
discipline speciali, anche di carattere processuale,
previste per i crediti ceduti.
7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei
crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla societa'
di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 e' affidata a
una banca o a un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.
8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di
cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata
competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o
autorizzazioni in conformita' alle disposizioni di legge
applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei
portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione
e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una
banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una societa'
di intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del
risparmio, lo stesso soggetto verifica altresi' la
conformita' dell'attivita' e delle operazioni della
societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla
legge e al prospetto informativo.
8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una
valenza sociale in forza della partecipazione di
un'associazione di promozione sociale iscritta al registro
da almeno cinque anni, ovvero di societa' o ente dalla
stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella
stipulazione del contratto di locazione con la societa'
veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo
periodo del comma 4-quater e' di quindici anni dalla data
di acquisto e comunque non inferiore alla durata della
locazione. L'eventuale soggetto cedente alla societa'
veicolo di appoggio e' esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia e
fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata
l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione
e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di
trentasei mesi. L'esonero non e' esteso alla successiva
vendita effettuata dalla societa' veicolo d'appoggio. Nel
caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla
societa' veicolo d'appoggio, l'immobile e' esente
dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad
essere utilizzato come abitazione principale del debitore
del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della
cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili
classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9."
- Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, modificato come modificato
dall'articolo 8 del presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 121. Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al
comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto
della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei
dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle
spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119,
comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il
rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti
dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a)
e b).
1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del
presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente
decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata
sostenuta fino al 31 dicembre 2022, e' consentito di
utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al
fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro
poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel
limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i
crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al
predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il
cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale
nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo puo'
essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi
provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle
entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalita'
applicative del presente comma.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo
16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle
rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta
e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali
con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La
quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non
puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo'
essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o
carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad
atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base
alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di
recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a
423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente
superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso il
trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e
non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i
quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione,
l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei
crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti
nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7,
e' sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti
ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle
singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37,
comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. Le modalita' di attuazione e la decorrenza
delle disposizioni del presente comma sono definite con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei
crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione
o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli
119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi
da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, alle quali e' stato attribuito il codice
identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del
presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di
pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista
per tali crediti. La quota di credito d'imposta non
utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni
successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate
dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione
di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad
altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti
crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento
dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione
che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate
dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a
tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e'
effettuata contestualmente all'accettazione della cessione
prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definiti le modalita' di attuazione del presente comma
e il contenuto e le modalita' di presentazione della
predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione
delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina
il recupero del credito indebitamente compensato e dei
relativi interessi.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche
parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione
d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di
cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione
dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido
del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari
per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei
relativi interessi.
6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina
di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il
divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4,
il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo
comma 6, determina la responsabilita' in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, e'
in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che
dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che
siano in possesso della seguente documentazione, relativa
alle opere che hanno originato il credito di imposta, le
cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al
comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi,
oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia
libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
attestata la circostanza che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra
quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di
alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori
all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di
interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base
alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile
oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non
ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le
spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto
pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei
requisiti tecnici degli interventi e della congruita' delle
relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti
dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative
ricevute di presentazione e deposito presso i competenti
uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici
condominiali, delibera condominiale di approvazione dei
lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i
condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica
diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la
documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere
a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di
interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti
non risultino dovuti in base alla normativa vigente,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti tale circostanza;
h) visto di conformita' dei dati relativi alla
documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per
le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e'
controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente
articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli
articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231. Qualora tale soggetto sia una societa' quotata o
una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata
e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi
dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del
2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi
controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica
della clientela e' rilasciata da una societa' di revisione
a tale fine incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio
sismico, la documentazione prevista dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6
agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati;
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il
soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche
con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti
d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente al
gruppo bancario della medesima banca o da una societa'
quotata o da altra societa' appartenente al gruppo della
medesima societa' quotata facendosi rilasciare
un'attestazione del possesso, da parte della banca, della
societa' quotata o della diversa societa' del gruppo
cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis.
Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma
4.
6-quater. Il mancato possesso di parte della
documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da
solo, causa di responsabilita' solidale per dolo o colpa
grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni
mezzo, prova della propria diligenza o della non gravita'
della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della
prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o
della colpa grave del cessionario, ai fini della
contestazione del concorso del cessionario nella violazione
e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma 6.
Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma
1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119. ".
Il testo dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 marzo
2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in materia di
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre
misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi
eccezionali, nonche' relative all'amministrazione
finanziaria, come modificato dal presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 4-bis. Misure di razionalizzazione e
coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
- Il testo degli artt. 6, 7, 10, 14, 20, 27, 28, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 59,
61, la parte I del Titolo V, 63, 66, 67, 69, 82, 83, 100 e
101 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, come
modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 6. Fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e
addebitabile a terzi (articolo 1 della legge n. 423 del
1995)
1. La riscossione delle sanzioni amministrative
tributarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente
versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del
sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla
condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori
commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro,
avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del
loro mandato professionale.
2. La sospensione e' disposta dall'ufficio dell'Agenzia
delle entrate territorialmente competente in base al
domicilio fiscale del contribuente o del sostituto
d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da
presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto
illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di
polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri
di aver provvisto il professionista delle somme necessarie
al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
3. Se il giudizio penale si conclude con un
provvedimento definitivo di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al
comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e
provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi
dell'articolo 20, comma 4.
4. Se il giudizio penale si conclude con un
provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi
dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi
di natura processuale o per intervenuta estinzione del
reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi
procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice ,
la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il
contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro
tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova
all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il
giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo
di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del
contribuente e provvede all'irrogazione a carico del
professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
5. Se il giudizio penale si conclude con un
provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di
cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione
civile nei confronti del professionista o, laddove
promossa, il giudizio civile si conclude con un
provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la
sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a
carico del contribuente.
6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti
per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione
sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla
data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento che
conclude il giudizio penale a carico del professionista o
il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del
comma 4. La parte che vi ha interesse ne da' notizia
all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla
suddetta data.
7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei
confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i
quali sussistono comprovate difficolta' di ordine
economico, l'ufficio competente per territorio puo'
disporre la sospensione della riscossione del tributo il
cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e
dei relativi interessi per i due anni successivi alla
scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la
dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione
e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita
garanzia nelle forme di cui all'articolo 116, comma 5, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo
19 gennaio 2026, n. 10 e di durata corrispondente al
periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli
interessi indicati dall'articolo 98 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33.".
"Art. 7. Criteri di determinazione della sanzione
(articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
1. La determinazione della sanzione e' effettuata in
ragione del principio di proporzionalita' di cui
all'articolo 2, comma 4. Nella determinazione della
sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione
desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui
svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle
condizioni economiche e sociali.
2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche
dai suoi precedenti fiscali.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e'
aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni
successivi al passaggio in giudicato della sentenza che
accerta la violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e'
incorso in altra violazione della stessa indole non
definita ai sensi dell'articolo 14 del presente testo unico
o dell'articolo 350 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento. Sono
considerate della stessa indole le violazioni delle stesse
disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la
natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le
determinano o per le modalita' dell'azione, presentano
profili di sostanziale identita'.
4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la
sproporzione tra violazione commessa e sanzione
applicabile, questa e' ridotta fino a un quarto della
misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile.
Se concorrono circostanze di particolare gravita' della
violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi
del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa,
proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla
meta'.
5. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi
di riferimento, in caso di presentazione di una
dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla
scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta a un
terzo.".
"Art. 10. Riferibilita' esclusiva alla persona
giuridica delle sanzioni amministrative tributarie
(articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472
del 1997)
1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto
tributario proprio di societa' o enti, con o senza
personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 82 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, e' esclusivamente a carico della
societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la
disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria
prevista dal codice civile per i soggetti privi di
personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona
giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita'
giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente
costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei
confronti della persona fisica che ha agito per loro
conto.".
"Art. 14. Ravvedimento (articolo 13 del decreto
legislativo n. 472 del 1997)
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non
sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale
conoscenza:
a) a un decimo del minimo, nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la
comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo
6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non
preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia
stata presentata istanza di accertamento con adesione ai
sensi dell' articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento;
f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la
constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata
inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'
articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima
della comunicazione dello schema di atto di cui
all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212 . La definizione di cui al primo periodo non si applica
alle violazioni indicate nell'articolo 31, comma 3,
limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero
di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, e
comma 4, o nell'articolo 36, comma 9;
g) a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la
comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo
6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ,
relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo
24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata
presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi
dell'articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento;
h) a un decimo del minimo, di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, alinea, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 243 e 245
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento e 276 del medesimo testo
unico. La preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
4. Il pagamento della sanzione ridotta e' eseguito
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del
tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al
pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso
legale con maturazione giorno per giorno.
5. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo
13, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione
alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare
la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche
mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione
dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene
dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1,
lettere e), f) e g), si applicano le percentuali di
riduzione ivi contemplate.
6. La riduzione della sanzione e', in ogni caso,
esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con
un ritardo superiore a novanta giorni.
7. Quando la liquidazione e' eseguita dall'ufficio, il
ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti
nel termine di sessanta giorni dalla notificazione
dell'avviso di liquidazione.
8. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.".
"Art. 20. Irrogazione immediata e definizione agevolata
delle sanzioni in caso di autotutela parziale
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18,
le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono
irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in
quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto
contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica,
motivato a pena di nullita'.
2. All'accertamento doganale, disciplinato
dall'articolo 243 del regolamento di esecuzione (UE)
2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, e
dall'articolo 188 del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,
effettuato con criteri di selettivita' nella fase del
controllo che precede la concessione dello svincolo,
restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 18.
3. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento
di un importo pari a un terzo della sanzione irrogata e
comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali,
ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le
violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il
termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 243 e 245 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, e ai sensi degli articoli 276 e
266, comma 6, del medesimo testo unico. Per le sanzioni
indicate al primo periodo, in nessun caso si applica la
definizione agevolata prevista nel comma 3 e nell'articolo
18, comma 3.
5. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il
contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione
agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 18 del
presente testo unico e all'articolo 360 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, alle medesime condizioni esistenti alla data
di notifica dell'atto, purche' rinunci al ricorso e l'atto
non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le
spese del giudizio restano a carico delle parti che le
hanno sostenute.
5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto
divenuto definitivo per mancata impugnazione, il
contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione
agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di
autotutela e' presentata nei termini per proporre
ricorso.".
"Art. 27. Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (articolo 1 del decreto legislativo n.
471 del 1997; articolo 6, comma 6, secondo e quarto
periodo, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215;
articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44)
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, si applica la sanzione
amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle
imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono
dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro
1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute
imposte possono essere aumentate fino al doppio nei
confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili.
2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo
superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento e,
comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione
prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se
non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e
terzo periodo.
3. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito o un valore della produzione
imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque,
un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore
a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa
del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della
differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro
150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione
sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite
deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state
attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte
dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1,
aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica
la misura minima di cui al comma 3, primo periodo.
5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla
meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante
l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni
inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte
simulatorie o fraudolente.
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui
al comma 3 e' ridotta di un terzo quando la maggiore
imposta o il minore credito accertati sono complessivamente
inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito
dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro
30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai
casi di cui al comma 5, l'infedelta' e' conseguenza di un
errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o
negativi di reddito, purche' il componente positivo abbia
gia' concorso alla determinazione del reddito
nell'annualita' in cui interviene l'attivita' di
accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun danno
per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250.
7. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi
degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
8. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi
di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di
cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da
cui derivi una maggiore imposta o una differenza del
credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica
qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di
altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata
in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate idonea a consentire il riscontro della conformita'
al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita
comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le
modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta
comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al
comma 3.
9. In caso di contestazione relativa alle disposizioni
in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV
del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 , da cui
derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la
sanzione di cui al comma 3 non si applica se, nel corso
dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita'
istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione
finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata
in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione
delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da
ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione
prevista dal decreto di cui al primo periodo ne da'
apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria
secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si applica il comma 3.
9-bis. In caso di rettifica della maggiorazione
determinata dai soggetti di cui all'articolo 118, commi 18
e 19, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi una
maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione
di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso di
accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita'
istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione
finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui
all'articolo 118, comma 23, del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
idonea a consentire il riscontro della corretta
maggiorazione. In assenza della comunicazione prevista dal
medesimo articolo 118, comma 23, attestante il possesso
della documentazione idonea, in caso di rettifica della
maggiorazione, si applica la sanzione di cui al comma 3.
10. Nelle ipotesi di cui agli articoli da 203 a 206 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, se nella dichiarazione dei redditi il
canone derivante dalla locazione di immobili ad uso
abitativo non e' indicato o e' indicato in misura inferiore
a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata,
rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai
commi 1 e 3.
10-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 255 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento si applica la sanzione
amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle
spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi
non effettivamente scambiati o prestati indicati nella
dichiarazione dei redditi, non ammessi in deduzione ai
sensi del medesimo articolo 255. In nessun caso si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 e la
sanzione e' riducibile esclusivamente ai sensi
dell'articolo 18, comma 3.".
"Art. 28. Violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta (articolo 2 del decreto legislativo n.
471 del 1997)
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta, si applica la sanzione
amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle
ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le
ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme,
benche' non dichiarate, sono state versate interamente, si
applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro
2.000.
2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo
superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento e,
comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la
sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al
triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la
sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre
somme dichiarati e' inferiore a quello accertato, si
applica la sanzione amministrativa del 70 per cento
dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla
differenza, con un minimo di euro 250.
4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute
non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1,
aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica
la sanzione minima di cui al comma 3.
5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla
meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante
l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o
raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui
al comma 3 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare delle
ritenute non versate riferibili alla differenza tra
l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme
accertati e dichiarati e' inferiore al 3 per cento delle
ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi
ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro
30.000.
7. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3
e 4 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per
ogni percipiente non indicato nella dichiarazione
presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
8. Per ritenute non versate si intende la differenza
tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle
liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli
articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
9. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi
di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di
cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da
cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote
convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi
attivi che eccede il valore normale previste per
l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 38, comma 4,
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione,
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , la
sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel
corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra
attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'amministrazione finanziaria la documentazione indicata
in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate idonea a consentire il riscontro della conformita'
al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita
comunicazione all'amministrazione finanziaria secondo le
modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta
comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al
comma 3.".
"Art. 30. Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi (articolo 5
del decreto legislativo n. 471 del 1997; articoli 38-bis.2,
comma 11, secondo periodo, e 54-bis.1, commi 3 e 4, decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la
sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare
del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le
operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare
l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i
versamenti effettuati relativi al periodo, il credito
dell'anno precedente del quale non e' stato chiesto il
rimborso, nonche' le imposte detraibili risultanti dalle
liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa
presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i
soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli
articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, la sanzione di cui al primo periodo e' commisurata
all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello
Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.
Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono
tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui
agli articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, entro tre anni dalla data in cui doveva essere
presentata, si applica la sanzione del 45 per cento
dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello
Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un
minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al quarto
periodo e' presentata entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo successivo si
applica la sanzione del 25 per cento dell'ammontare
dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il
periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro
100. In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione
di cui all'articolo 277 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, per
imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del
tributo liquidato in base all'accertamento e quello gia'
liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 277.
1-bis. In caso di liquidazione effettuata ai sensi
dell'articolo 277 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento,
quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare,
si applica la sanzione di cui al comma 1, determinata in
base all'imposta liquidata. L'avvenuta comunicazione degli
esiti della liquidazione non consente di applicare il comma
2.
2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo
superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, e,
comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio
di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si
applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione
prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se
non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di
cui al comma 1, primo periodo.
3. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile
relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta
dall'articolo 100, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, la sanzione e' riferita all'ammontare dell'imposta
dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare
oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con
indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura
inferiore al vero, la sanzione e' commisurata all'ammontare
della maggior imposta dovuta.
4. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni
per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa
presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione
si applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta
dall'articolo 101, comma 4, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari
soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi
e' debito d'imposta. Se la dichiarazione omessa e'
presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non
oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da
euro 150 a euro 1.000.
5. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la
sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior
imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato,
con un minimo di 150 euro.
6. Se la violazione di cui al comma 5 emerge dalla
presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento
amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta
dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1,
aumentata al doppio. Se non e' dovuta imposta si applica la
sanzione minima di cui al comma 5.
7. La sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla
meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante
l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per
operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri,
condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui
al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o
committente che ha utilizzato fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti solo se e' provata la
compartecipazione alla frode.
8. Fuori dai casi di cui al comma 7, la sanzione di cui
al comma 5 e' ridotta di un terzo quando la maggiore
imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o
rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al 3
per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o
rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente
inferiore a euro 30.000.
9. Per imposta dovuta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi
dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
10. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile
risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti
individuati dall'articolo 114 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 25 per
cento del credito rimborsato. Nei confronti dei soggetti
non residenti che, ai sensi dell'articolo 118 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, conseguono un rimborso non dovuto si
applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed
il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. Nei
confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi
dell'articolo 120 del medesimo testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, conseguono un indebito rimborso si applica la
sanzione amministrativa compresa fra il 200 e il 400 per
cento della somma rimborsata.
11. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio o variazione di attivita',
previste agli articoli 68 e 70 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte
tali da non consentire l'individuazione del contribuente o
dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono
conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito
con la sanzione da euro 500 a euro 2.000. E' punito con la
medesima sanzione chi presenta la richiesta di
registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli 149,
commi 1 e 4, e 151, commi 4 e 7, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, con indicazioni incomplete o inesatte, anche
relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL
del sito web, tali da non consentire l'individuazione del
contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La
sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato
provvede alla regolarizzazione della dichiarazione
presentata nel termine di trenta giorni dall'invito
dell'ufficio.".
"Art. 31. Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione e individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
(articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997)
Testo in vigore dal 13 giugno 2025, ma applicabile dal
1° gennaio 2027
1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione
e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione
di prodotti determinati e' punito con sanzione
amministrativa del 70 per cento dell'imposta relativa
all'imponibile non correttamente documentato o registrato
nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata
all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La
sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000
quando la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di operazioni non
imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore
aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli
articoli 65 e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, e' punito con la sanzione amministrativa del 5 per
cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini
della determinazione del reddito si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 3
e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, se le violazioni
consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o
trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione
con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e' pari,
per ciascuna operazione, al 70 per cento dell'imposta
corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.
Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti
di attuazione dell'articolo 2, comma 6, del citato testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, la sanzione di cui al primo periodo si
applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti
nei termini legislativamente previsti si applica la
sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La
sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso
di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui
all' articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, nei termini previsti.
4. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni
caso pari al 70 per cento dell'imposta corrispondente
all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica
in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la
mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione e' punita con la sanzione amministrativa da
euro 250 a euro 2.000.
5. Il cedente che non integra il documento attestante
la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma
1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, con la
denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha
assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa
pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non
documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o
commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre,
direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a
veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi
dell'articolo 139, comma 1, lettera d), quarto periodo, del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, la denominazione e
la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e'
punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento
del valore riportato sul supporto fisico non prodotto
regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all' articolo
139, comma 1, lettera d), terzo e quarto periodo, del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto siano non veritiere,
le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma sono aumentate al 40 per cento.
6. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo
periodo, 2, primo periodo, 3, primo periodo, 4, primo e
secondo periodo, e 5 la sanzione non puo' essere inferiore
a euro 300.
6-bis. Le sanzioni del presente articolo si applicano
nel caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse
da quelle previste dall'articolo 77, comma 3, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10.
7. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di una medesima
operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
8. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento
dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di
applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella
prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta
per operazioni esenti, non imponibili o non soggette,
erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il
cessionario o committente e' punito con la sanzione
amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle
ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode
e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del
cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli
articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, della
sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura
e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le
sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si
applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione
infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 30,
comma 5.
9. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui
all'articolo 101, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, l'operazione e' stata assoggettata a imposta in un
altro Stato membro.
10. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o
servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di
legge o con emissione di fattura irregolare da parte
dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita'
del cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari al 70 per cento dell'imposta, con un
minimo di euro 250, sempreche' non provveda a comunicare
l'omissione o l'irregolarita' all'Agenzia delle entrate,
tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima,
entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere
emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura
irregolare. E' escluso l'obbligo di controllare e sindacare
le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della
fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non
imponibilita', esenzione o esclusione dall'imposta sul
valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del
predetto emittente non direttamente verificabile.
11. E' punito con la sanzione amministrativa compresa
fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il committente
che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette
di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione
contabile di cui agli articoli 64, 133, comma 6, secondo
periodo, e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, e agli articoli 97, comma 1, e 98, comma 1, del
medesimo testo unico. Se l'operazione non risulta dalla
contabilita' tenuta ai sensi degli articoli 19 e seguenti
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento, la sanzione amministrativa
e' elevata a una misura del 5 per cento dell'imponibile,
con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione
della sanzione prevista dal comma 8, primo periodo, con
riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere
detratta dal cessionario o dal committente, salvo quando la
violazione abbia determinato una dichiarazione infedele
punita con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 5. Le
disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo si
applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il
cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione
dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il
cessionario o committente non informi l'Ufficio competente
nei suoi confronti entro novanta giorni dal termine in cui
doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa
la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo
all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 72 del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, o alla sua
regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante
inversione contabile.
12. In deroga al comma 11, primo periodo, qualora, in
presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione
dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione
di beni o a una prestazione di servizi di cui alle
disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11, sia
stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo
restando il diritto del cessionario o committente alla
detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, il cessionario o il committente
anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma
e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'
solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si
applicano e il cessionario o il committente e' punito con
la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione
dell'imposta nel modo ordinario, anziche' mediante
l'inversione contabile, e' stata determinata da un intento
di evasione o di frode del quale sia provato che il
cessionario o committente era consapevole.
13. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei
requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione
contabile, l'imposta relativa a una cessione di beni o a
una prestazione di servizi di cui alle disposizioni
menzionate nel primo periodo del comma 11 sia stata
erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo
restando il diritto del cessionario o committente alla
detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, il cedente o il prestatore non e'
tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito con la
sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000
euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il
cessionario o committente. Le disposizioni di cui al primo
e al secondo periodo non si applicano e il cedente o
prestatore e' punito con la sanzione di cui al comma 1
quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione
contabile anziche' nel modo ordinario e' stata determinata
da un intento di evasione o di frode del quale sia provato
che il cedente o prestatore era consapevole.
14. Se il cessionario o committente applica
l'inversione contabile per operazioni esenti, non
imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di
accertamento devono essere espunti sia il debito computato
da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la
detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo
restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare
l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli
articoli 92, comma 3, e 115, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10. La disposizione del primo periodo si applica in tutti i
casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente
imponibili, ma il cessionario o committente e' punito con
la sanzione amministrativa del 5 per cento dell'imponibile,
con un minimo di 1.000 euro. Le disposizioni del presente
comma non si applicano e il cessionario o committente e'
punito con la sanzione di cui al comma 8, primo periodo,
con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto
detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti
astrattamente imponibili e' stata determinata da un intento
di evasione o di frode del quale sia provato che il
cessionario o committente era consapevole.
15. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti
o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui
all'articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio
2026, n. 10, per i quali gli sia stato rilasciato un
documento privo dell'indicazione della denominazione e del
soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni
manifestamente non veritiere, e' punito, salva la
responsabilita' del cedente, con la sanzione amministrativa
del 10 per cento del corrispettivo dell'acquisto non
documentato regolarmente sempreche' non provveda, entro il
quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi
tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi
confronti un documento contenente i dati relativi
all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive
transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento
attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta
regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato
dall'ufficio competente.".
"Art. 32. Violazioni relative alle esportazioni
(articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997)
1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito
d'imposta, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettere b) e
c), del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, relativo alle cessioni
all'esportazione, e' punito con la sanzione amministrativa
del 50 per cento del tributo, qualora il trasporto o la
spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non
avvenga nel termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione e'
soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito
d'imposta, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a),
del citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, qualora il bene sia
trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da
terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in
detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La
sanzione di cui al primo e al secondo periodo non si
applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito,
previa regolarizzazione della fattura, il versamento
dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi
effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione
nel termine ivi previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in
mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo
46, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e'
punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento
dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza
dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso
pagamento del tributo rispondono esclusivamente i
cessionari, i committenti e gli importatori che hanno
rilasciato la dichiarazione stessa.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in
mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 48, comma
3, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, nonche' al cessionario,
committente o importatore che rilascia la predetta
dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla
legge.
5. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 chi,
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara
all'altro contraente o in dogana la sussistenza della
condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa
all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 48,
comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.
6. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi,
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara
all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della
facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza
pagamento dell'imposta, ai sensi all'articolo 47, comma 1,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ovvero ne beneficia
oltre il limite consentito. Se il superamento del limite
consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla
legge, da parte del cessionario o del commissionario, la
sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se
l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione,
previa regolarizzazione della fattura.
7. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il
cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni,
di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, senza avere prima riscontrato per via
telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle
entrate della dichiarazione di cui all'articolo 46, comma
1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
8. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il
cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di
cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, senza avere prima riscontrato per via telematica
l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della
dichiarazione di cui all'articolo 48, comma 3, del medesimo
testo unico.
9. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative a cessioni all'esportazione, indica quantita',
qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
con la sanzione amministrativa del 70 per cento
dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in
dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato,
calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori
normali dei beni. La sanzione non si applica per le
differenze quantitative non superiori al 5 per cento.".
"Art. 33. Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni (articolo 8 del decreto
legislativo n. 471 del 1997; articolo 166-bis, comma 6,
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; articolo 43-ter, terzo comma, secondo periodo,
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602)
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 27, 28 e 30,
se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive o dell'imposta sul valore
aggiunto non e' redatta in conformita' al modello approvato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera
esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del
contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo
rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo,
oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni
altro elemento prescritto per il compimento dei controlli,
si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro
2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni
relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli
articoli 156, comma 2, 149, comma 6, e 151, comma 10, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo
19 gennaio 2026, n. 10. Si applica la sanzione in misura
massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale
adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia
provveduto alla presentazione del modello anche a seguito
di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei
quali e' prescritta la conservazione ovvero l'esibizione
all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a
euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano
gli elementi previsti nell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
4. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui all' articolo 119, comma 12, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi,
di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si
applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento
dell'importo complessivo delle spese e dei componenti
negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con
un minimo di euro 500 e un massimo di euro 30.000.
5. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione, ai sensi degli articoli 49, comma 4, 77,
comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,
n. 117, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a
partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 162, comma 1, del medesimo testo unico, si
applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento
dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto
residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro e un
massimo di 30.000 euro.
6. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la
segnalazione prevista all'articolo 186, comma 14, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026,
n. 117, si applica una sanzione amministrativa pari al 10
per cento del reddito conseguito dal soggetto estero
partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo
teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla
partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro e un
massimo di 30.000 euro. La sanzione nella misura minima si
applica anche nel caso in cui il reddito della controllata
estera sia negativo.
7. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le
segnalazioni previste dagli articoli 122, comma 6, 132,
comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dall'articolo
30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ,
e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 , si applica una sanzione da euro
1.500 a euro 15.000.
7-bis. In caso di omessa o incompleta segnalazione dei
valori delle attivita' e delle passivita' di cui
all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica la
sanzione amministrativa prevista dal comma 4.
7-ter. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta
sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione
dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n.117, la mancata indicazione
degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo
ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al
comma 1.".
"Art. 34. Violazioni degli obblighi relativi alla
contabilita' (articolo 9 del decreto legislativo n. 471 del
1997; articolo 1, comma 145, terzo periodo, legge 28
dicembre 2015, n. 208)
1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni
le scritture contabili, i documenti e i registri previsti
dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul
valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri,
la tenuta e la conservazione dei quali e' imposta da altre
disposizioni della legge tributaria, e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche
in caso di omessa annotazione, ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, del valore delle
rimanenze di cui all'articolo 34 del citato testo unico nel
registro indicato dall'articolo 23 del medesimo testo
unico.
1-ter. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche
in caso di omessa redazione del prospetto, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel
termine stabilito nell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi,
nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento
in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o
comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti,
i registri e le scritture indicati nel medesimo comma
ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.
3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del
minimo qualora le irregolarita' rilevate nei libri e nei
registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza,
sempreche' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento
delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia se
vengono accertate evasioni dei tributi diretti e
dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente
superiori, nell'esercizio, a euro 50.000.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette
risultano non rispettati in dipendenza del superamento,
fino al 50 per cento, dei limiti previsti per
l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti
minori di cui all'articolo 93 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, del regime speciale per l'agricoltura
di cui all'articolo 133 del medesimo testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, si applica la sanzione amministrativa da euro 250
a euro 2.500.
5. Se la dichiarazione delle societa' e degli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti
al controllo contabile ai sensi del codice civile o di
leggi speciali non e' sottoscritta dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322 , si applica la sanzione
amministrativa fino al 30 per cento del compenso
contrattuale relativo all'attivita' di redazione della
relazione di revisione e, comunque, non superiore
all'imposta effettivamente accertata a carico del
contribuente, con un minimo di euro 250.
5-bis. In caso di omessa presentazione della
rendicontazione di cui all'articolo 200, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento o di invio di dati incompleti o
non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro
10.000 a euro 50.000.".
"Art. 35. Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari (articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del
1997)
1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle
notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo
159, comma 2, lettera l), del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento nell'esercizio dei poteri inerenti
all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono
al vero o sono incompleti, si applica la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera
omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto.
La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione
avviene nei quindici giorni successivi.
2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso
di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento.
3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli
operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti
dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al
primo periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo o
errato invio dei dati e non si applica l'articolo 13.
4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' a Poste italiane S.p.A.
5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta."
"Art. 36. Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto (articolo 11 del
decreto legislativo n. 471 del 1997; articolo 37, comma 29,
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo
25-ter, comma 4, secondo periodo, decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il
compenso di partite effettuato in violazione alle
previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna
fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Non si applica l'articolo 13.
4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo
51 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La
sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati.
4-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettere a)
e b), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei
questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete
o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a
comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 77,
comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione
amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque
entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun
trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il
limite massimo di euro 500, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta
dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1°
luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro
2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400
mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite
massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e'
effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze
stabilite dall' all'articolo 77, comma 4, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio
2026, n. 10, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata
la trasmissione corretta dei dati. Non si applica
l'articolo 13.
6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la
trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei
corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 82, commi 1,
2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto
legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, se la violazione non ha
inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica
la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna
trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro
1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 13.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano
anche nei casi di violazione degli obblighi di
memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di
cui all'articolo 82, comma 5, del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto.
7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 101, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro
1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di
presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta
inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del
loro controllo. La sanzione non si applica se i dati
mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a
seguito di richiesta.
8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle
minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 110, comma 4,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, nonche' delle minusvalenze di
ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro,
derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 52 del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' punita
con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle
minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o
infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000
euro.
9. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui
all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso
di mancato collegamento dello strumento hardware o software
mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di
cui all'articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque
manomette o comunque altera gli strumenti di cui
all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o
alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di
eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato
articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 3.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca
reato, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.032
a euro 7.746 se la violazione di cui al primo periodo si
riferisce agli apparecchi misuratori previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con la stessa
sanzione di cui al secondo periodo e' punito, salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma
in tutto o in parte stampati, documenti o registri
prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, o li altera e ne fa uso o consente
che altri ne faccia uso, nonche' chiunque, senza avere
concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi
stampati, documenti o registri.
11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 154, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000.
12. Quando la garanzia di cui all' articolo 116 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo
19 gennaio 2026, n. 10, e' presentata dalle societa'
controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui
all'articolo 91, comma 3, del medesimo testo unico, con un
ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del
termine di presentazione della dichiarazione, si applica la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
13. Nei casi in cui il contribuente non presenti
l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera
d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica la
sanzione prevista dall'articolo 33, comma 7. La sanzione e'
raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione
finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme
aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta
o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
14. Il contribuente destinatario del provvedimento
emesso ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, e' soggetto alla sanzione
amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al
provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.
Non si applica l'articolo 13.
15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato
ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 68,
comma 10, del medesimo testo unico, e' irrogata la sanzione
amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si applica
l'articolo 13.
15-bis - L'inosservanza degli obblighi previsti
dall'articolo 40, comma 4, del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dal comma 1.".

"Art. 37. Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette e imposta sul valore aggiunto (articolo 12 del
decreto legislativo n. 471 del 1997)
1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa
superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una
delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un
periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni
accessorie puo' essere elevata fino a dodici mesi, se la
sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000.
2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei
confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le
soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui
al comma 1 sono ridotte alla meta'.
3. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro
distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta
fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi,
anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in
applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta
la sospensione della licenza o dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio
dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un
mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico
della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo
n. 175 del 2024, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di
euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un
mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo
periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, se le violazioni consistono nella mancata o non
tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella
memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non
veritieri.
4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente
per territorio in relazione al domicilio fiscale del
contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 161, comma 13, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento.
6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e'
assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le
sottoscrizioni del personale incaricato.
7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche
nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati
pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei
rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'articolo 139, comma 1, lettera c), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio
2026, n. 10, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano
state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di
regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi
tecnici ai sensi dell'articolo 31, comma 15.
8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti
iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso
di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo
di emettere il documento certificativo dei corrispettivi
compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la
sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione
all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un
mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per
un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga
all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia
tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024,
n. 175, il provvedimento di sospensione e' immediatamente
esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati
all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla
tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul
relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei
commi 4 e 5.
9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8
siano commesse nell'esercizio in forma associata di
attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al
medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli
associati.
10. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e
al secondo periodo si applicano anche all'omessa
installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli
strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio
2026, n. 10, salve le procedure alternative adottate con i
provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. Le
sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano
anche nel caso di mancato collegamento dello strumento
hardware o software mediante il quale sono accettati i
pagamenti elettronici di cui dell'articolo 82, comma 5,
primo periodo, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.".
"Art. 38. Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione (articolo 13
del decreto legislativo n. 471 del 1997)
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione
di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 14, per i versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni,
la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente
ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano
inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente
previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m).
5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica,
salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25
per cento del credito utilizzato in compensazione. La
sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il
credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti
amministrativi non previsti a pena di decadenza e le
relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini
stabiliti dal comma 6.
6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito
e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti
adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre
che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di
decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle
imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della
violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro
un anno dalla commissione della violazione medesima.
7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si
applica la sanzione pari al 70 per cento del credito
utilizzato in compensazione.
8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai
sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la
sanzione di cui al comma 7 e' aumentata dalla meta' al
doppio.
9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 12,
sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla
dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante
ovvero delle societa' controllate, compensate in tutto o in
parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle
altre societa' controllate o dall'ente o societa'
controllante, di cui all'articolo 91, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta
sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19
gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione di cui al comma
1 quando la garanzia di cui all'articolo 116 del medesimo
testo unico e' presentata oltre il termine di novanta
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello
competente.
"Art. 41. Omissione della richiesta di registrazione e
della presentazione della denuncia (articolo 69 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; articolo
22, comma 1, secondo periodo, decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti
e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce
previste dall'articolo 23 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2025, n. 123, e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta,
con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione
e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si
applica la sanzione amministrativa del 45 per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150
euro.
1-bis. Nell'ipotesi di enunciazione in un atto di
disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali
non registrati di cui all'articolo 26 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2025, n. 123, se l'atto enunciato era soggetto a
registrazione in termine fisso e' dovuta anche la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 41.".
"Art. 42. Insufficiente dichiarazione di valore
(articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.
131 del 1986)
1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o
diritti di cui all'articolo 298, commi 3 e 4, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, ridotto di un quarto, supera
quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa
pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta. Per i
beni e i diritti di cui all'articolo 299, comma 5, del
citato testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, la sanzione si
applica anche se la differenza non e' superiore al quarto
del valore accertato."
"Art. 43. Occultazione di corrispettivo (articolo 72
del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986; articolo 1, comma 498, secondo periodo, legge 23
dicembre 2005, n. 266)
1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo
convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al
120 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e
quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato,
detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente
irrogata ai sensi dell'articolo 42.
1-bis. Ai fini dell'imposizione sostitutiva sulle
plusvalenze da cessioni di immobili di cui all'articolo 244
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19
giugno 2026, n. 117, se viene occultato, anche in parte, il
corrispettivo pattuito, si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in
base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della
sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo
42.".
"Art. 45. Altre infrazioni (articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)
Testo in vigore dal 20 dicembre 2025, ma applicabile
dal 1° gennaio 2027
1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o
sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili
rilevanti per l'applicazione dell'articolo 298, comma 4,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento e chi non ottempera alle
richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta di registro e di altri
tributi indiretti , di cui al decreto legislativo 1° agosto
2025, n. 123 , e' punito con la sanzione amministrativa da
euro 250 a euro 2.000.
2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui
all'articolo 302 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento si
applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III.".
"Art. 48. Infedelta' della dichiarazione (articolo 51
del decreto legislativo n. 346 del 1990)
1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi
rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta
o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita'
in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione
amministrativa pari all'80 per cento della differenza di
imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento
all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive
attestazioni o altri documenti rilevanti per la
determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati
o elementi non rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica
relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore
definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da
quelli indicati nell'articolo 309, comma 6, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, se il valore accertato non supera di un
quarto quello dichiarato.
3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o
elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si
applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. La stessa
sanzione si applica per la mancata allegazione alle
dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti
rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte
ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse per i servizi
ipotecari, ovvero nel caso di inesattezza o di
irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e'
ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.".
"Art. 49. Altre violazioni (articolo 53 del decreto
legislativo n. 346 del 1990)
Testo in vigore dal 20 dicembre 2025, ma applicabile
dal 1° gennaio 2027
1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti
beni culturali, e' punito, nei casi previsti nell'articolo
98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposta di registro e di altri tributi
indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n.
123 , con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento
dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi
dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o
dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento, in
dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario
o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'
articolo 110 del citato testo unico n. 123 del 2025.
2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 130,
commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di imposta di registro e di altri tributi
indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, o
non adempie all'obbligo di cui al comma 4 dello stesso
articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pari
all'80 per cento dell'imposta o della maggior imposta
dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si
riferisce la violazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 130, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
n. 123 del 2025, i soggetti ivi indicati ovvero quelli
indicati nel comma 7 del predetto articolo, nonche' i
concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000 del pari
applicabile a chi:
a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica
dati incompleti o infedeli;
b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o
sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;
c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui
all'articolo 108, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
n. 123 del 2025 , di consegnare agli obbligati alla
dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che
ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare
agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui al
richiamato articolo 108 e all'articolo 115, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al
decreto legislativo n. 123 del 2025.
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata
per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico
di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di
banche, societa' di credito o di intermediazione o di Poste
Italiane S.p.A.".
"Art. 59. Altre violazioni (articolo 33 comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:
a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei
registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati
della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo
degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione
di attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte
di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui
all'articolo 142, comma 4, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli
importi degli abbonamenti al concessionario di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate competente.".
"Art. 61. Violazioni relative all'omesso o irregolare
pagamento dell'abbonamento (articolo 19 del regio
decreto-legge n. 246 del 1938; articolo 27, terzo comma,
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
articolo 1, comma 132, secondo periodo, legge 24 dicembre
2007, n. 244)
1. Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri
dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle
diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto
il canone di abbonamento con l'osservanza delle
disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle
vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso
e della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516.
1-bis. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o
aperti al pubblico senza aver concordato il canone
d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei
tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 174, e' passibile delle sanzioni previste
dal comma 1, ancorche' abbia corrisposto il canone di
abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo
52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori.
1-ter. E' irrogata una sanzione amministrativa, in
aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora,
d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna
annualita' evasa, nei casi di abuso nella fruizione
dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo
unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 174.".
 


"Parte I - Titolo V - Sanzioni in materia di tributi
erariali minori (imposta sulle concessioni governative;
imposta su assicurazioni private e contratti vitalizi;
imposta sugli intrattenimenti; canone rai; tasse sulle
concessioni governative)"
"Art. 63. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e
codice fiscale (articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 605 del 1973)
1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103
a euro 2.065 chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero,
salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto,
richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice
fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il
proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello
provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero
definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera
inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati
catastali di cui all'articolo 7, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento;
d) omette di indicare il numero di codice fiscale
comunicato da altri soggetti;
e) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla
previsione disposta dall'articolo 12 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento;
f) non restituisce nel termine prescritto i questionari
indicati all'articolo 8 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di adempimenti e accertamento.
2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento, e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione e'
ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o
inesatte.".
"Art. 66. Recidiva e sanzioni accessorie (articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del
1978)
1. I soggetti previsti dall'articolo 1, secondo comma,
lettere a) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, che commettano, nel
corso di un triennio, tre violazioni previste nell'articolo
65, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le
forme di cui alla parte II, titolo I, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento. Essi sono altresi' sottoposti, secondo le
prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n.
260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto
1974, n. 3354, al controllo globale per tutti i tributi.
2. Chi effettua il trasporto, se nel corso di un
triennio commette tre violazioni previste nell'articolo 65,
e' soggetto al ritiro della carta di circolazione degli
automezzi rispetto ai quali sono state contestate le
singole trasgressioni per un periodo non inferiore a un
mese ne' superiore a cinque mesi. Il provvedimento e'
adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio
dell'Agenzia delle entrate.
3. Fuori dei casi previsti nel comma 2, il conducente
che nel corso di un triennio e' punito per tre violazioni
previste nell'articolo 65 e' soggetto alla sospensione
della patente di guida per un periodo non inferiore a
quindici giorni ne' superiore a tre mesi. Il provvedimento
e' adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio
dell'Agenzia delle entrate.
4. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 si tiene conto anche
delle violazioni per le quali e' intervenuto il
procedimento di cui all'articolo 65, comma 4.".
"Art. 67. Sanzioni in materia di rilevazione ai fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori (articolo 5 del decreto-legge n.
167 del 1990)
1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione
all'Agenzia delle entrate previsti all'articolo 18 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento
dell'importo dell'operazione non segnalata.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'articolo 58, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli
importi non dichiarati. La violazione di cui al primo
periodo relativa alla detenzione di investimenti all'estero
ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 21 novembre 2001 , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in
cui la dichiarazione prevista dall'articolo 58, comma 1,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento sia presentata entro novanta
giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.".
"Art. 69. Sanzioni per violazioni degli intermediari
(articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997)
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma
restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di
norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 81 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, che rilasciano il visto di
conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la
sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il
visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi
presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164 , non si applica la sanzione di cui al
primo periodo e i soggetti di cui all'articolo 81 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento sono tenuti al pagamento di una
somma pari al 30 per cento della maggiore imposta
riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato
indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui al testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33 , le comunicazioni con le quali sono
richieste le somme di cui al secondo periodo. Eventuali
controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata
contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26,
comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , il centro di
assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una
dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione,
puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla
rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, la
somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 14. La
violazione e' punibile in caso di liquidazione delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 243 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, e in caso di controllo ai sensi
degli articoli 245 e seguenti del medesimo testo unico,
nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli
articoli 283 e seguenti del citato testo unico. La
violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 123, comma 1, del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo n. 33 del 2025. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a
carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta'
di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione,
per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute
violazioni commesse successivamente al periodo di
sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al
presente comma non sono oggetto della maggiorazione
prevista dall'articolo 7, comma 3;
b) al professionista che rilascia una certificazione
tributaria di cui all'articolo 82 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, infedele, si applica la sanzione
amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di
accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso
di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di
rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da
uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di
accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni
di particolare gravita'. Si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione.
2. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1
e 4 del presente articolo e dell'articolo 68, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I. Il
centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione
irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.
3. Le violazioni dei commi 1 e 4 del presente articolo
e dell'articolo 68 sono contestate e le relative sanzioni
sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate
dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di
contestazione e' unico per ciascun anno solare di
riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione
regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli
ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la
violazione per l'eventuale adozione di ulteriori
provvedimenti.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 83, commi 2 e 5, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, ai sostituti di imposta si applica la
sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
assistenza fiscale di cui all'articolo 79, comma 3, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
adempimenti e accertamento, e' sospesa, per un periodo da
tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute
violazioni di norme tributarie o contributive e delle
disposizioni di cui agli articoli 80 e 81 del medesimo
testo unico, nonche' quando gli elementi forniti
all'amministrazione finanziaria risultano falsi o
incompleti rispetto alla documentazione fornita dal
contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di
violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca
dell'esercizio dell'attivita' di assistenza. Nei casi di
particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare.
6. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, non impedisce l'applicazione
della sospensione, dell'inibizione e della revoca.
7. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio
comporta l'applicazione della sanzione da 516 euro a 5.165
euro.".
"Art. 82. Omesso versamento di ritenute certificate
(articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare
superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, se
il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante
rateazione, ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e
11, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza
dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione,
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il
colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e'
superiore a 50.000 euro.".
"Art. 83. Omesso versamento di IVA (articolo 10-ter del
decreto legislativo n. 74 del 2000)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro
250.000 per ciascun periodo d'imposta, se il debito
tributario non e' in corso di estinzione mediante
rateazione, ai sensi dell' articolo 292, commi 7, 8, 9, 10
e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza
dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96
del testo unico in materia di versamenti e di riscossione,
di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il
colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e'
superiore a 75.000 euro."
"Art. 100. Esibizione di atti falsi e comunicazione di
dati non rispondenti al vero (articolo 5-septies del
decreto-legge n. 167 del 1990 e articolo 11, comma 1, del
decreto-legge n. 201 del 2011)
1. L'autore della violazione di cui all'articolo 58,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, che, nell'ambito
della procedura di collaborazione volontaria di cui
all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, esibisce o trasmette atti o documenti falsi,
in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non
rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno
e sei mesi a sei anni.
2. L'autore della violazione di cui all'articolo 58,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di adempimenti e accertamento, deve rilasciare al
professionista che lo assiste nell'ambito della procedura
di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' con la quale attesta che gli atti o
documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non
sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti
al vero.
3. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate
nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 159 e 161
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di adempimenti e accertamento, esibisce o trasmette atti o
documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e
notizie non rispondenti al vero e' punito ai sensi
dell'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non
rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle
richieste di cui al medesimo periodo si configurano le
fattispecie di cui al presente capo, a eccezione di quelle
di cui ai commi 1 e 2."
"Art. 101. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data indicata all'articolo 102
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge del 21
febbraio 1938, n. 246;
b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 7 novembre 1947, n. 1559;
c) l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
d) gli articoli 24 e 26 della legge 29 ottobre 1961, n.
1216;
e) gli articoli 32, 33, 36 e 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
f) l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
g) articoli 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
h) gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
i) gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
l) l'articolo 2, ottavo comma della legge 26 gennaio
1983, n. 18;
m) gli articoli 69, 71, 72, 73, 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
n) gli articoli 5 e 5-septies del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227;
o) gli articoli 50, 51, 53 e 54 del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346;
p) l'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347;
q) la legge 11 ottobre 1995, n. 423;
r) gli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241;
s) l'articolo 34 del decreto legislativo del 15
dicembre 1997, n. 446;
t) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
u) gli articoli da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
v) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
z) il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a
eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter;
aa) l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
aa-bis) articolo 37, comma 29, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
aa-ter) articolo 1, comma 132, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
bb) articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
bb-bis) articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 218;
cc) gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 14
giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema
sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.
2. Restano abrogati:
a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20,
limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni
altra violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63
della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931; i commi
terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole
«27, penultimo comma», dell'articolo 39 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
c) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo
periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso
di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo,
73-bis, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; gli articoli da 92 a 96, 97, sesto comma, e 98 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602;
e) l'articolo 8, commi dal quarto al nono e undicesimo
comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, aggiunti
dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71;
l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
f) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516;
g) l'articolo 2, a eccezione dei commi settimo e
ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18;
h) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre
1983, n. 649;
i) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella
legge 27 febbraio 1984, n. 17; l'articolo 1, quarto comma,
secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1985, n. 6;
l) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma
14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
m) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165;
n) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre
1991, n. 413; l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30;
o) l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
p) all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, alla rubrica, le parole: «e delle sanzioni
pecuniarie» e al comma 3, le parole: «e le sanzioni
pecuniarie»;
q) l'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85.
3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente
testo unico e fuori dei casi di abrogazione per
incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o
altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a
disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il
riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del
presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.".
Il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante
disciplina delle agevolazioni tributarie, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 20. Dichiarazione e pagamento dell'imposta
sostitutiva
Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli
articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una
dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso
dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta
dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione
della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta
liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo
di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta
sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate
nell'esercizio precedente. L'acconto e' versato in due
rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda
per il restante importo, rispettivamente entro il termine
di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese
successivo a detto termine.
Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di
acconto ai sensi del secondo comma e' superiore a quello
dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla
dichiarazione, l'eccedenza puo' essere computata in
diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o
in acconto, ovvero puo' essere chiesta a rimborso.
L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a
recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita
della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui
all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per
dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre
anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
benefici medesimi, a recuperare nei confronti del
mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui
al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo
comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione
di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del testo unico delle
sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento
d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla
omissione o infedelta' della dichiarazione, fatto salvo
quanto previsto al comma 5-bis, per la riscossione, per il
contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione
dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di
registro. L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede al controllo della
regolarita' dell'autoliquidazione e dei versamenti
dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi
desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti
dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto
o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con
l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta
sostitutiva puo' essere integrata per correggere errori od
omissioni, compresi quelli che abbiano determinato
l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o,
comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta
ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante
successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni di cui ai commi precedenti, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 76, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni
dei commi precedenti."
- Il testo dell'articolo 7.1, della legge 30 aprile
1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti, come modificato dal presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 7.1. Cartolarizzazione di crediti deteriorati da
parte di banche e intermediari finanziari.
1. Alle cessioni di crediti, qualificati come
deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita'
competente, ceduti da banche e intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico
bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza
del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi
una valenza sociale che prevedano la concessione in
locazione al debitore, da parte della societa' veicolo di
appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito
ceduto, si applicano altresi' le disposizioni del presente
articolo.
2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo
3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma
1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare
le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il
ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle
condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e
finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi
stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero,
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240
del medesimo decreto legislativo, ovvero di analoghi
accordi o procedure volti al risanamento o alla
ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge,
le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3
possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri
titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla
conversione di parte dei crediti del cedente e concedere
finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di
recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il
ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in
questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e
2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi
modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e
strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della
presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei
costi dell'operazione. Il finanziamento puo' essere
concesso anche ad assuntori di passivita' dei debitori
ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori
hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Possono essere costituite una o piu' societa'
veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali,
aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di
acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo
dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o
attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o
parzialmente, il debito originario, i beni immobili e
mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi
o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti
oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto
di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali
contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti
puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo
58 del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del
medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o
rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse
modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma
5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo
rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali
beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo
d'appoggio alla societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della
presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti
e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei
costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in
qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonche' ogni altro
diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al
presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle
societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
creditori diversi dalla societa' di cartolarizzazione
nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla
societa' per la cartolarizzazione dei crediti.
4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria
e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni
inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede
giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai
commi 4 e 5, in favore della societa' veicolo d'appoggio,
inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di
qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento
prestate, in favore della societa' di cartolarizzazione o
altro finanziatore ed in relazione all'operazione di
cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati
dalle societa' veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le
relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative
cessioni di credito.
4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei
contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni
derivanti da tale attivita' si applicano le disposizioni in
materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano
attivita' di locazione finanziaria. Alle cessioni di
immobili oggetto di contratti di leasing risolti o
altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate
alla e dalla medesima societa' si applica l'articolo 35,
comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture
catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai
beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo d'appoggio
le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute
in misura fissa.
4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il
successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono
attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali,
anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle
societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di
cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che
l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende
trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove
non si realizzi tale condizione entro il quinquennio
successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale
sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si
applica la sanzione di cui all'articolo 44-ter del testo
unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di
cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, oltre
agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del
quinquennio decorre il termine per il recupero delle
imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.
4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma
4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono
attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200
euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano
le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di
acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella
predetta nota.
5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai
beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti
di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici
derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la societa'
veicolo d'appoggio di cui al comma 4 deve essere
consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario
finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un
gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche
operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere
liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni
dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della
capacita' di indebitamento devono risultare dalla
disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti
derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria
ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal
soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2,
comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato
all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria
individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le
disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa'
che esercitano attivita' di locazione finanziaria si
applicano integralmente alla societa' veicolo d'appoggio
cessionaria dei contratti e rapporti di locazione
finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita'. Alle
cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa' si
applicano integralmente le agevolazioni originariamente
previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le
cessioni effettuate da parte di banche e intermediari
finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad
oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate
mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del
cessionario, della data di cessione, delle informazioni
orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti
ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono
sorti o sorgeranno, nonche' del sito internet in cui il
cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla
loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la
conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne
faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della
notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale,
nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti
indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi
e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le
trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validita' e il loro grado a
favore del cessionario, senza necessita' di alcuna
formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le
discipline speciali, anche di carattere processuale,
previste per i crediti ceduti.
7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei
crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla societa'
di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 e' affidata a
una banca o a un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.
8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di
cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata
competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o
autorizzazioni in conformita' alle disposizioni di legge
applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei
portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione
e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una
banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una societa'
di intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del
risparmio, lo stesso soggetto verifica altresi' la
conformita' dell'attivita' e delle operazioni della
societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla
legge e al prospetto informativo.
8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una
valenza sociale in forza della partecipazione di
un'associazione di promozione sociale iscritta al registro
da almeno cinque anni, ovvero di societa' o ente dalla
stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella
stipulazione del contratto di locazione con la societa'
veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo
periodo del comma 4-quater e' di quindici anni dalla data
di acquisto e comunque non inferiore alla durata della
locazione. L'eventuale soggetto cedente alla societa'
veicolo di appoggio e' esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia e
fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata
l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione
e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di
trentasei mesi. L'esonero non e' esteso alla successiva
vendita effettuata dalla societa' veicolo d'appoggio. Nel
caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla
societa' veicolo d'appoggio, l'immobile e' esente
dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad
essere utilizzato come abitazione principale del debitore
del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della
cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili
classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9."
- Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, modificato come modificato
dall'articolo 8 del presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 121. Opzione per la cessione o per lo sconto in
luogo delle detrazioni fiscali
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al
comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto
della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori
cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per
ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa'
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di
soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta' di ulteriore cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti
soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero
alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di
cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori
non possono essere piu' di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei
dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle
spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119,
comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il
rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e
delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base
dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e
agli interventi di importo complessivo non superiore a
10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o
sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle
opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono
formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate
effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A
tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni, secondo le modalita' previste dal
provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti
dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a)
e b).
1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del
presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente
decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata
sostenuta fino al 31 dicembre 2022, e' consentito di
utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al
fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro
poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel
limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i
crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al
predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il
cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale
nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo puo'
essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi
provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle
entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalita'
applicative del presente comma.
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e
quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo
16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e
220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del
presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui
al comma 8 dell'articolo 119;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente
decreto.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle
rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta
e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali
con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La
quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non
puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo'
essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o
carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad
atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base
alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di
recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a
423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente
superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso il
trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e
non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i
quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione,
l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei
crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti
nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7,
e' sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti
ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle
singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37,
comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. Le modalita' di attuazione e la decorrenza
delle disposizioni del presente comma sono definite con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei
crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione
o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli
119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi
da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, alle quali e' stato attribuito il codice
identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del
presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di
pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista
per tali crediti. La quota di credito d'imposta non
utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni
successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate
dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione
di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad
altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti
crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento
dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione
che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate
dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a
tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e'
effettuata contestualmente all'accettazione della cessione
prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definiti le modalita' di attuazione del presente comma
e il contenuto e le modalita' di presentazione della
predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione
delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina
il recupero del credito indebitamente compensato e dei
relativi interessi.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. I fornitori e i soggetti
cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle
entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo
procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto
della capacita' operativa degli uffici, alla verifica
documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche
parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione
d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di
cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e'
effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui
al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella
violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione
dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido
del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari
per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei
relativi interessi.
6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina
di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il
divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4,
il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo
comma 6, determina la responsabilita' in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, e'
in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che
dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che
siano in possesso della seguente documentazione, relativa
alle opere che hanno originato il credito di imposta, le
cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al
comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi,
oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia
libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
attestata la circostanza che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra
quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di
alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori
all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di
interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base
alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile
oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non
ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le
spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto
pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei
requisiti tecnici degli interventi e della congruita' delle
relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti
dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative
ricevute di presentazione e deposito presso i competenti
uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici
condominiali, delibera condominiale di approvazione dei
lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i
condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica
diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la
documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere
a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso
alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di
interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti
non risultino dovuti in base alla normativa vigente,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti tale circostanza;
h) visto di conformita' dei dati relativi alla
documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per
le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale
dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e'
controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente
articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli
articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231. Qualora tale soggetto sia una societa' quotata o
una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata
e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi
dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del
2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi
controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica
della clientela e' rilasciata da una societa' di revisione
a tale fine incaricata;
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio
sismico, la documentazione prevista dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6
agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati;
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il
soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche
con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti
d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente al
gruppo bancario della medesima banca o da una societa'
quotata o da altra societa' appartenente al gruppo della
medesima societa' quotata facendosi rilasciare
un'attestazione del possesso, da parte della banca, della
societa' quotata o della diversa societa' del gruppo
cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis.
Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma
4.
6-quater. Il mancato possesso di parte della
documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da
solo, causa di responsabilita' solidale per dolo o colpa
grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni
mezzo, prova della propria diligenza o della non gravita'
della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della
prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o
della colpa grave del cessionario, ai fini della
contestazione del concorso del cessionario nella violazione
e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma 6.
Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma
1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle
relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi
individuati dall'articolo 119. ".
Il testo dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 marzo
2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in materia di
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre
misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi
eccezionali, nonche' relative all'amministrazione
finanziaria, come modificato dal presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 4-bis. Misure di razionalizzazione e
coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non e' consentita la
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta
derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo
121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17,
comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1
determina il recupero del credito indebitamente compensato
e dei relativi interessi ferma l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 69-sexies del testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle
compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.
4. Per le spese sostenute a partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto in relazione agli
interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la
detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma
3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio
delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121,
relativi alle spese di cui al comma 4 del presente
articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari
importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del
citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote
annuali di pari importo per gli interventi di cui
all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del
2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies,
del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei
crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione
o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli
119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi
da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, alle quali e' stato attribuito il codice
identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del
presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di
pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista
per tali crediti. La quota di credito d'imposta non
utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni
successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate
dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione
di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad
altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti
crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento
dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione
che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate
dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a
tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e'
effettuata contestualmente all'accettazione della cessione
prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definiti le modalita' di attuazione del presente comma
e il contenuto e le modalita' di presentazione della
predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione
delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina
il recupero del credito indebitamente compensato e dei
relativi interessi e l'applicazione della sanzione
tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non e' in ogni
caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui
all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue
non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese
per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo
121.".
1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non e' consentita la
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta
derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo
121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17,
comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1
determina il recupero del credito indebitamente compensato
e dei relativi interessi ferma l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 69-sexies del testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al
decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle
compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.
4. Per le spese sostenute a partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto in relazione agli
interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la
detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma
3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio
delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121,
relativi alle spese di cui al comma 4 del presente
articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari
importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del
citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote
annuali di pari importo per gli interventi di cui
all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del
2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies,
del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei
crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione
o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli
119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi
da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, alle quali e' stato attribuito il codice
identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del
presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di
pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista
per tali crediti. La quota di credito d'imposta non
utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni
successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate
dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione
di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad
altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti
crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento
dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione
che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate
dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a
tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e'
effettuata contestualmente all'accettazione della cessione
prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definiti le modalita' di attuazione del presente comma
e il contenuto e le modalita' di presentazione della
predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione
delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina
il recupero del credito indebitamente compensato e dei
relativi interessi e l'applicazione della sanzione
tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non e' in ogni
caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui
all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue
non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese
per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo
121.".
 
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI
E ACCERTAMENTO

Parte di provvedimento in formato grafico