| Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2026 (vai al sommario) |
| SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
| DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2026, n. 141 |
| Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. |
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Parte di provvedimento in formato grafico
Dato a Roma, addi' 5 agosto 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189. Il testo dell'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 111 del 2023 e' il seguente: "Art. 21. Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario 1. Il Governo e' delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non piu' attuali.". Il testo dell'articolo 1, comma 6, della citata legge n.111 del 2023 e' il seguente: "Art. 1. Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione (omissis) 6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di cui al comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo." La legge 8 agosto 2024, n. 122, recante "Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante l'adozione di testi unici" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2024, n. 197. La legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente "Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2025, n. 184. Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O. Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante "Testo unico dei tributi erariali minori" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O. Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante "Testo unico della giustizia tributaria" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2024, n. 279, S.O. Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n. 71, S.O. Il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2025, n. 186, S.O. Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2026, n. 24, S.O. Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2026, n. 152, S.O. Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" e' il seguente: "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata. 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.". Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 39 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 39 - Determinazione del reddito dei fabbricati (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 3, comma 48, legge 23 dicembre 1996, n. 662; articolo 8, commi 1, 3 e 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431) 1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta. 2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere della commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono sentire i comuni interessati. 3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo. 4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto e' determinato comparativamente a quello delle unita' similari gia' iscritte. 5. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per cento. 6. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'IMU e di ogni altra imposta.". Il testo dell'articolo 49, del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 49 Utili da partecipazione (articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, commi 1007 e 1008, legge 27 dicembre 2017, n. 205) 1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. 2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 75, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 101 e 102 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 119 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del primo periodo si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. 3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dall'articolo 118, comma 2, lettera a). 4. Nonostante quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, in societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio ai sensi dell'articolo 186, comma 9 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 162, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione del medesimo articolo 162, comma 2, lettera a), per gli utili di cui al primo e secondo periodo, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al terzo periodo e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. Le disposizioni di cui al sesto periodo si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori. 5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. 6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e' considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. 7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta di cui alla parte I, titolo II. 9. Ai fini del comma 4 e dell'articolo 98, comma 4, non si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le societa' partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 162, comma 1. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario. 10. Ai fini del comma 9, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.". Il testo dell'articolo 52 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 52 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 373, legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 1, comma 114, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', a esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; d) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 55, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; e) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; f) i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; g) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 55, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle corti di giustizia tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, a esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del ruolo a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; h) il compenso corrisposto ai magistrati onorari ai sensi di quanto previsto dai commi da 370 a 372, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, da definire con le modifiche previste ai sensi dell'articolo 1, comma 371, della medesima legge; i) le indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della Costituzione e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; l) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) a operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; m) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonche' quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019; n) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati all'articolo 10, comma 1, lettere c) e d), tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati all'articolo 46, comma 1, lettera c); o) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative; p) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorita' vigilante. 2. I redditi di cui al comma 1, lettera a), sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nell'albo delle societa' cooperative, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. 3. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica il presente articolo.". Il testo dell'articolo 74 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 74 Beni relativi all'impresa (articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all' impresa, oltre ai beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa e ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attivita' relative all' impresa nell' inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui all'articolo 45, comma 2, si considerano relativi all' impresa solo se indicati nell' inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 75, tale indicazione puo' essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. 2. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni a esse appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le societa' di fatto. 3. Per le societa' di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa. 4. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore e' riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui agli articoli da 30 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, da iscrivere tra le attivita' relative all' impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per le imprese di cui all'articolo 75, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.". Il testo dell'articolo 75 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 75 Imprese minori (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, commi 18 e 19, legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 652, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, applicano il regime di contabilita' semplificata, e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 94 e degli altri proventi di cui all'articolo 98 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita' d'impresa. La differenza e' aumentata dei ricavi di cui all'articolo 68, dei proventi di cui all'articolo 99, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 95 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 97 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 110. 2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 73, comma 2, 111 e 112, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L' indicazione di tali quote puo' essere effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 110. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia, gli accantonamenti di cui all'articolo 114 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1. 3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei commi 1 e 2, le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 5, 74, 99, comma 2, 100, 104, 108, commi 1 e 5, 109, 117, 118, commi 10, 13 e 15, lettera b), e 119, commi 1, 4, 6, 7 e 9. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 118, comma 9. 4. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. 5. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dei commi 1, 2 e 3, a un periodo d' imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno gia' concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. 6. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24. 7. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento dell'importo cosi' definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo. Per le medesime imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.". Il testo dell'articolo 77 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 77 Plusvalenze (articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 2, commi 36-quaterdecies e 36 quinquiesdecies, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; articolo 1, comma 633, legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo 1, commi 98 e 99, legge 29 dicembre 2022, n. 197) 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c), sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui all'articolo 76, comma 1, lettere b) e c), acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonche' di ogni altro costo successivo inerente. Per gli immobili di cui all'articolo 76, comma 1, lettera c), ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non piu' di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da piu' di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al terzo periodo. Per i medesimi immobili di cui all'articolo 76, comma 1, lettera c), acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, e' rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 2. Per i terreni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, o in seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta di successione nonche' di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell'imposta sulle donazioni nonche' di ogni altro costo successivo inerente. 3. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in societa' semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, lettere a), b), c) e d), effettuate da societa' ed enti commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle societa'. 4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' dello stesso articolo 162, comma 3, del rispetto della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b), concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del primo periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del quinto periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato, tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 186, comma 2, ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. 5. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al medesimo articolo, comma 2, lettera a), al cedente controllante, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al primo periodo spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 49, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere d'ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 6. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e all'articolo 76, comma 1, lettera f), sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi e alle perdite di cui all'articolo 76, comma 1, lettera g), e alle plusvalenze e altri proventi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera h); se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 7. Le plusvalenze indicate nell'articolo 76, comma 1, lettere d), e) e f), sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e' determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 119, comma 10, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 8. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' e dagli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b); b) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; c) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione; d) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nell'articolo 76, comma 1, lettera g), il corrispettivo e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; e) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. 9. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera g), sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 7 e 8. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettere d), e) o f), i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi del comma 8, lettera d). Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nell'articolo 76, comma 1, lettera g). 10. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera h), sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme o il valore normale dei beni rimborsati e i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni del comma 8, lettera e). 11. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto e' documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita' percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. 12. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. 13. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera r). 14. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), realizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. 15. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 e all'articolo 304, comma 5, non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' di impresa nonche' quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa. 16. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 e all'articolo 304, comma 5, non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dal comma 14.". Il testo dell'articolo 95 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 95 Plusvalenze patrimoniali (articolo 86 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nell'articolo 94, comma 1 concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e' costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo 96, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda e' stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le societa' sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. 5. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al primo periodo spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 98, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 7. Nelle ipotesi dell'articolo 49, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. 8. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.". Il testo dell'articolo 96 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto e' il seguente: "Art. 96 Plusvalenze esenti (articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 82, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 162, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b, del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del terzo periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato, tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 186, comma 2 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato; d) esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 64. Senza possibilita' di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa' partecipata svolge l'attivita' agricola. 2. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. 3. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del primo periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato, tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 186, comma 2 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. 4. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 5. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui al comma 1, lettera d), non rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 4 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d). 6. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui al comma 1 alle lettere c) e d), si riferiscono alle societa' indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 95, comma 7.". Il testo dell'articolo 98 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 98 Dividendi ed interessi (articolo 89 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 7, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito senza modificazioni dalla legge 6 marzo 1996, n. 110; articolo 5, comma 1, decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349) 1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5. 2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b). 3. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti. 4. Verificandosi la condizione dell'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 162, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), del presente articolo, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 162, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e' riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al secondo periodo e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, in societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 5. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui contratti indicati dall'articolo 118, comma 15, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 118; b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 6, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. 6. La disposizione di cui al comma 5, lettera b), si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una societa' che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che: a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate. 7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49, ove compatibili. 8. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. 9. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 10. Ai contratti di finanziamento in valori mobiliari di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, si applicano le disposizioni contenute al comma 9, primo periodo e nell'articolo 103, comma 2. 11. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. 12. Tra gli interessi di cui al presente articolo, deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Per ogni giorno di possesso dei titoli matura una quota parte di scarto determinata dividendo l'ammontare della differenza per il numero dei giorni di durata del titolo. Qualora l'importo della differenza sia in tutto o in parte determinabile in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte di detto importo proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data.". Il testo dell'articolo 99 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 99 Proventi immobiliari (articolo 90 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 2, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388) 1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I della parte I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 79 per quelli situati all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 34, pur se nei limiti ivi stabiliti. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 39, comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 43. In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino a un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. 2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione. 3. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.". Il testo dell'articolo 104 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 104 Spese per prestazioni di lavoro (articolo 95 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 62, legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 4, decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216; articolo 1, commi 399 e 400, legge 30 dicembre 2024, n. 207) 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 109, comma 1. 2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 53, comma 6, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili. 3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite e' elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. 4. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 5. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. 6. La disposizione di cui al comma 5 si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), se la societa' cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo ivi previsto, ne' della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale. 7. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. 8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 118, comma 15, lettera b), le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. 9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre societa' del gruppo sono deducibili al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresi' riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle societa' del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni. 10. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 12 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, 15 e 16. L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attivita' nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non spetta alle societa' e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. 11. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e' superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 12. Il costo riferibile all'incremento occupazionale e' pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. 13. Nessun costo e' riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. 14. Per lo stesso periodo d'imposta di cui al comma 10, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 12 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, e' moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato G. 15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie. 16. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi da 10 a 15. 17. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dei commi da 10 a 16, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente. 18. Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti: a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando i commi da 10 a 16; b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 17.". Il testo dell'articolo 105 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 105 Interessi passivi (articolo 96 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, commi 133, 134, 135 e 136, legge 30 dicembre 2025, n. 199) 1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo: a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta; b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6. 2. L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1 lettere a) e b), e' deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente. 3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonche' agli oneri finanziari e ai proventi finanziari a essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale qualificazione e' confermata dalle disposizioni emanate in attuazione degli articoli 164, comma 1, 165, comma 1, 166, comma 3, e 167, comma 1, e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Ai fini del presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora calcolati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. 5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra: a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica; b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta. 6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, l'eccedenza puo' essere riportata nei periodi d'imposta successivi. 7. Qualora in un periodo d'imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 e l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente puo' essere portata a incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche: a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti ne' da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso ne' da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico; b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e' residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione europea; c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea. 9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e' caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attivita' e passivita' del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto e' rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l'ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze. 10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione caratteristica e' determinato senza tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine. 11. Ai fini dei commi da 8 a 10: a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) nel caso di costituzione di una societa' di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attivita' e passivita' non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla societa' di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a), utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi assicurativi. 13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi, nonche' dalle societa' di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle societa' di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 126 a 136, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti e' integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti. 14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 126 a 136, l'eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, a esclusione di quella generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale, puo' essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta: a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d'imposta precedenti, purche' non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale; b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purche' nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale. 15. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 99, comma 2, dall'articolo 119, comma 8, e dall'articolo 267, comma 1. 16. Gli interessi passivi di cui al presente articolo, sostenuti dagli intermediari finanziari, a eccezione di quelli indicati nel comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti: a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026; c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027; d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028. 17. Si applicano le disposizioni del comma 13, secondo periodo, del presente articolo. 18. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 16. 19. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso: a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 16, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lettera b); b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata, non applicando il comma 16 lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lettera c); c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 16, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla lettera d); d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 16, lettera d).". Il testo dell'articolo 110 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 110 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite (articolo 101 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 4, primo e secondo periodo, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; articolo 1, comma 62, legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 5-quinquies, comma 3, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) 1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 94, comma 1, e 96, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 95, commi 1, lettere a) e b), e 2. 2. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a euro cinque milioni, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i termini della stessa. 3. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 4. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui all'articolo 118, ai commi 4, 5 e 6, di ammontare superiore a euro 50.000, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di piu' operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure e i termini delle stesse. 5. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 103; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. Ai fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico. 6. In deroga al comma 5, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 94, comma 1, lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 94, comma 4, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 2. 7. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, numero 4), del codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. 8. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 96. 9. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'articolo 115, comma 3, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 57 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, o e' assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della sentenza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita' quando ammonta a un importo non superiore a euro 5.000 per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo 337, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e non superiore a euro 2.500 per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. 10. Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 9, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. 11. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza dalla stessa societa' che ha generato le perdite. 12. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 11 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione e il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione.". Il testo dell'articolo 118 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 118 Norme generali sui componenti del reddito d'impresa (articolo 109 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 36, comma 13, legge 27 dicembre 1997, n. 449; articolo 2, comma 9, legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 6, commi da 1 a 5, 6 primo e terzo periodo, 7, 8, 10 e 10-bis, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano di ammortamento del prestito. 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. 4. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 110 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 96 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 94, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 96, comma 1, lettere c) e d). 6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 4. 7. I commi 4, 5 e 6 non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 8. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. 9. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 10. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 96, non rilevano ai fini dell'applicazione del secondo periodo. Fermo restando quanto previsto dal primo, secondo e terzo periodo, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui all'articolo 104, comma 3, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 11. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 12. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 11. 13. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. 14. In deroga al comma 10 non e' deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente a una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 98. 15. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 46, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. 16. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge. 17. Sono indeducibili ai sensi del presente articolo i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico. 18. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi da 19 a 27. L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed e' irrevocabile e rinnovabile. 19. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), del presente testo unico, possono esercitare l'opzione di cui al comma 18 a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. 20. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 18 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attivita' d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 18. 21. Le disposizioni dei commi 18, 19 e 20 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 18 svolgano le attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con societa' diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ovvero con universita' o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al comma 20. 22. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 18 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 23. I soggetti di cui ai commi 18 e 19 che intendano beneficiare della maggiore deducibilita' dei costi ai fini fiscali di cui ai commi da 18 a 27 possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. 24. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 18 a 27. 25. Le disposizioni di cui di cui ai commi da 18 a 27 si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data del 22 ottobre 2021 e ai successivi periodi d'imposta. 26. Con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 22 ottobre 2021 e ai successivi periodi d'imposta, non sono piu' esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui ai commi 18 e 19 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data del 22 ottobre 2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui ai commi da 18 a 27, previa comunicazione da inviare secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonche' i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 27. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese di cui ai commi 20 e 21 siano sostenute in vista della creazione di una o piu' immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 20, il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non puo' essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.". Il testo dell'articolo 119 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 119 Norme generali sulle valutazioni (articolo 110 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 177, legge 27 dicembre 2013, n. 147) 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente: a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia' dedotte; b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione; c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 94, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, a esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte; d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti; e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 2. In deroga alle disposizioni del comma 1, lettere c), d) ed e) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: a) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 94, comma 4; b) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 96, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti dal medesimo articolo 96, comma 1, il costo e' ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 3. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali. 4. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti. 5. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 3, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attivita' alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico. 6. I proventi determinati a norma dell'articolo 99 e i componenti negativi di cui all'articolo 111, commi 1 e 11, agli articoli 113 e 115 e all'articolo 116, commi 1 e 2 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi. 7. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. 8. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma. 9. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 10. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e' accertato, su conforme parere della Banca d'Italia, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili. 11. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. 12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 11 sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 186, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate. 14. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 11. 15. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 183, ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui al comma 8, le societa' che operano nel settore della raccolta di pubblicita' online e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attivita', fatto salvo il ricorso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi di cui all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.". Il testo dell'articolo 124 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 124 Opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al primo periodo non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 126 e 137. 2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. 3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate. 4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali della societa' partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al secondo periodo si applica al termine di ciascun triennio. 5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all'articolo 49, comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di validita' dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta' assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della societa' partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2. 7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'articolo 132, comma 2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa' partecipata, sia per i soci. 8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito. 9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 136. 10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 11. Per le partecipazioni in societa' indicate nel comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.". Il testo dell'articolo 132 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 132 Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (articolo 124 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'articolo 126, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della societa' o dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente: a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244; b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente controllante o da altra societa' controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il primo periodo si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola societa' cedente o della sola societa' cessionaria. b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente controllante o da altra societa' controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il primo periodo si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola societa' cedente o della sola societa' cessionaria. 2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo: a) la societa' o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto se il versamento complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto relativamente alle societa' per le quali continua la validita' dell'opzione; b) ciascuna societa' controllata deve effettuare l'integrazione di cui alla lettera a) riferita ai redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 130. 3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 136, la societa' o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia' effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito del controllo. 4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 131, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 131 sono attribuite alle societa' che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le hanno prodotte e' comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 126, comma 5. 5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto. 6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche nel caso di fusione di una societa' controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della societa' o ente controllante con societa' o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare ove la societa' o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 126 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la societa' o ente controllante puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto di cui all'articolo 136 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato. 7. La societa' o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 6 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi. 8. L'articolo 127, comma 5, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.". Il testo dell'articolo 135 del richiamato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 135 Responsabilita' (articolo 127 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile: a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 131; b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 243 del medesimo testo unico; c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 131; d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. 2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e' responsabile: a) solidalmente con l'ente o societa' controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 131, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 243 del medesimo testo unico, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 131, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 243 del medesimo testo unico, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b). 3. L'eventuale rivalsa della societa' o ente controllante nei confronti delle societa' controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario secondo quanto previsto dall'articolo 128.". Il testo dell'articolo 141 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 141 Obblighi della societa' o ente controllante e rettifiche di consolidamento (articolo 134 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. L'ente o la societa' controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e della parte I, titolo III e titolo IV, capi I, II e III, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste: a) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo nell'esercizio di competenza la deducibilita' dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo; b) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell'imposta sulle societa' a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui all'articolo 148 salvo quanto di seguito previsto: 1) i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita' analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito fino a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto; 2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante; 3) i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita' diverse da quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti; 4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui all'articolo 101, comma 5; c) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le societa' non residenti o fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell'unica base imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 139, comma 2; d) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui alle lettere a), b) e c) concorrono alla formazione dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della societa' non residente; e) inapplicabilita' delle norme di cui agli articoli 104, commi 2, 3 e 7, 108, comma 1, secondo periodo, 109, 111, commi 11 e 14, 117, comma 2, secondo periodo e 168; f) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere l'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applica nei limiti in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In tal caso, e' ammessa la deducibilita' dei componenti negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera secondo le modalita' e alle condizioni di cui al decreto previsto dall'articolo 148; in mancanza della predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando quanto previsto dalla lettera a), non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di cui al predetto articolo non imputati al conto economico della controllata estera cui si riferiscono. 2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 137.". Il testo dell'articolo 154 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 154 Regime forfetario degli enti non commerciali (articolo 145 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente e aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 69, 70, 95, 97, 98 e 99: a) attivita' di prestazioni di servizi: 1) fino a euro 15.493,71, coefficiente 15 per cento; 2) da euro 15.493,71 a euro 309.874,14, coefficiente 25 per cento; b) altre attivita': 1) fino a euro 25.822,84, coefficiente 10 per cento; 2) da euro 25.822,84 a euro 516.456,90, coefficiente 15 per cento. 2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi. 3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati. 4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall' inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata. 5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.". Il testo dell'articolo 158 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 158 Perdita della qualifica di ente non commerciale (articolo 149 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita'; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese. 3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell' inventario di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui agli articoli da 30 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche.". Il testo dell'articolo 161 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 161 Intermediari finanziari e societa' di partecipazione (articolo 162-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: a) intermediari finanziari: 1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1); b) societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari; c) societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i soggetti che svolgono attivita' non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. 2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. 3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.". Il testo dell'articolo 168 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 168 Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (articolo 164 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e c): a) per l'intero ammontare relativamente: 1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; 2) ai veicoli adibiti a uso pubblico; b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilita' e' ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente a un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli, euro 2.065,83 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli, euro 413,17 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita' svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. I predetti limiti di euro 18.075,99 e di euro 3.615,20 sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio; c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. 2. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. 4. Ai fini della applicazione dell'articolo 111, comma 12, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.". Il testo dell'articolo 173 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 173 Scissione di societa' (articolo 173 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 4, comma 1, decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122) 1. La scissione totale o parziale di una societa' in altre preesistenti o di nuova costituzione non da' luogo a realizzo ne' a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della societa' scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. 2. Nella determinazione del reddito delle societa' partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento a elementi patrimoniali della societa' scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. |
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3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 49, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 69 e 96. 4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della societa' scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 95, comma 4, quali risultanti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della societa' scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile, escluse le eccedenze d'imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi strumentali della societa' scissa sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari. 5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla societa' scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle societa' beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse. 6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della societa' scissa si considera gia' dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta societa', per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. 7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 101 e 103 le disposizioni del comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla societa' scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le societa' beneficiarie. 8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in societa' preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare: a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantita' rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della societa' scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione; b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonche' le spese di cui all'articolo 111, comma 11, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della societa' scissa e delle societa' beneficiarie; detto criterio e' altresi' applicabile alle spese relative a piu' esercizi e agli accantonamenti. 9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della societa' scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della societa' scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della societa' scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dall'articolo 172, commi 5 e 6, per la societa' incorporante o risultante dalla fusione. 10. Alle perdite fiscali, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 105, comma 5, nonche' all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle societa' che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni dell'articolo 172, commi 7, 8 e 9, riferendosi alla societa' scissa le disposizioni riguardanti le societa' fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la societa' risultante dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter del codice civile. 11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione e' regolata secondo le disposizioni del primo comma dell'articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), del codice civile, opera limitatamente ai casi di scissione totale e a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della societa' scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo. 12. Gli obblighi tributari della societa' scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa societa' scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa' beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione. 13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della societa' scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le societa' coobbligate hanno facolta' di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione. 14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della societa' scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui all'articolo 161, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Se la societa' scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo. 15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa' non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa' del secondo tipo beneficiaria della scissione di una societa' del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, l'articolo 170, commi 3, 4 e 5, considerando a tal fine la societa' scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria. 16. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 4, puo' essere applicato, con le modalita', le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa' beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni. 17. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del codice civile, qualora lo scorporo sia in favore di una societa' beneficiaria di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate: a) la societa' scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e quello delle passivita' oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile; b) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle societa' beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla societa' scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile; c) le attivita' e passivita' oggetto di scorporo si considerano possedute dalle societa' beneficiarie anche per il periodo di possesso della societa' scissa; ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla societa' scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo; d) se lo scorporo ha a oggetto: 1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attivita' e passivita' dell'azienda; 2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 96, senza considerare quello di cui all'articolo 96, comma 1, lettera a), le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo; 3) beni, attivita' o passivita' che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 96 se e quando maturano i relativi requisiti; e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore netto contabile delle attivita' e passivita' oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della societa' scissa quale risultante alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile; f) a seguito della scissione: 1) le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio della societa' scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile mantengono il loro regime fiscale; 2) al patrimonio netto delle societa' beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 49, comma 5. 18. In caso di scissione mediante scorporo di una societa' in una societa' beneficiaria preesistente si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7 e 9. Tuttavia, se lo scorporo ha a oggetto beni, attivita' o passivita' che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti sempre che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al successivo realizzo. 19. Nel caso in cui la societa' scissa sia residente in uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente allo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, o un ramo aziendale di essa, assegnata a una societa' residente, qualora le partecipazioni assegnate alla scissa: a) siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 17 o 18, a seconda che la societa' residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa' scissa; b) non siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, a eccezione dei commi 3 e 7, e quelle di cui ai commi 17, lettere b), c) e d), numero 1), o 18, secondo periodo, a seconda che la societa' residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa' scissa; la societa' scissa non residente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e quello delle passivita' oggetto di scorporo rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile; all'incremento del patrimonio netto della societa' beneficiaria derivante dalla scissione che non e' utilizzato per ricostituire, ai sensi di quanto disposto dal comma 9, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 49, comma 5. 20. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta. 21. Nelle operazioni di scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater, primo comma, primo periodo, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa' beneficiaria o comunque risultante dalla scissione.". Il testo dell'articolo 184 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 184 Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti (articolo 168-ter decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato puo' optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero. 2. L'opzione e' irrevocabile ed e' esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. 3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 186, comma 4 l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui al citato articolo 186, comma 8. 4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza dell'esimente richiamata nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 186. 5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali risulti integrato il requisito dell'articolo 162, comma 1 e non si siano rese applicabili le disposizioni di cui all'articolo 186, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 49, comma 4, e 98, comma 4. 6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti alla data del 7 ottobre 2015, l'opzione di cui al comma 1 viene esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 7 ottobre 2015, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze. 7. Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'articolo 185, comma 6. 8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione di cui al comma 1. 9. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento. 10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 150, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonche' tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 27, comma 8, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, da aggiornarsi periodicamente.". Il testo dell'articolo 186 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 186 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (articolo 167 decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 82, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3. 2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le societa' e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1; b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili e' detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o piu' societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite societa' fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1. 3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresi' soggetti controllati non residenti: a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al comma 2; b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 184. 4. La disciplina del presente articolo si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti e' pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a cio' autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al terzo periodo non e' verificata o la tassazione effettiva e' inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati a una tassazione effettiva inferiore alla meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o piu' delle seguenti categorie: 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari; 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprieta' intellettuale; 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; 4) redditi da leasing finanziario; 5) redditi da attivita' assicurativa, bancaria e altre attivita' finanziarie; 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 119, comma 8. 5. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a), rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato B del presente testo unico, dovuta dal soggetto controllato non residente. Ai fini del primo periodo, l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'articolo 312, rileva in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entita' del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente. 6. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'utile contabile netto e' calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalita' semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed e' irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di comunicazione dell'esercizio e della revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa e' effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e per i quali sussistono le condizioni di cui al comma 4, lettera b). 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a condizione che i bilanci di esercizio sono oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a cio' autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto di cui al comma 1 dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, l'istanza di interpello di cui al secondo periodo puo' essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). 9. Ricorrendo le condizioni di applicabilita' della disciplina del presente articolo, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente e' imputato ai soggetti di cui al comma 1, nel periodo d'imposta di questi ultimi in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono imputati a questi ultimi soggetti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. 10. Ai fini del comma 9, i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' per i soggetti di cui all'articolo 82 fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 4, e 301 del presente testo unico, e all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 11. I redditi imputati e determinati ai sensi dei commi 9 e 10 sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto cui sono imputati e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'. 12. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 11 sono ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 185, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente e l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato B del presente testo unico, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 5. 13. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 11, anche nei periodi d'imposta precedenti. La previsione del primo periodo non si applica con riguardo a un organismo di investimento collettivo del risparmio non residente. In questo caso, tuttavia, le imposte pagate in Italia dai soggetti di cui al comma 1 si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto delle quote del predetto organismo. Le imposte pagate all'estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo sono ammesse in detrazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 185, fino a concorrenza dell'imposta determinata ai sensi del comma 11, diminuita degli importi ammessi in detrazione ai sensi del comma 12. 14. L'Agenzia delle entrate, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del presente articolo in base al comma 8. Qualora l'Agenzia delle entrate non ritenga idonee le prove addotte dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello di cui al comma 8, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b). 15. L'esimente prevista nel comma 8 non deve essere dimostrata in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Agenzia delle entrate di controllare la veridicita' e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede. 16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni attuative del presente articolo.". Il testo dell'articolo 192 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 192 Valori fiscali in ingresso (articolo 166-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, primo periodo, decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi: a) un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale; b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; c) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale; d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 184 trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione; e) un soggetto fiscalmente residente all'estero che esercita un'impresa commerciale e' oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o piu' beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato. 2. Ai fini del comma 1, lettere b) e d), il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE, considerando la stabile organizzazione un'entita' separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attivita', in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attivi si considerano rispettivamente entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le attivita' e le passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se: a) il soggetto di cui al comma 1, lettera a), prima del trasferimento di residenza aveva la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato incluso nella lista, prevista dall'articolo 71, comma 4, lettera c) del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni; b) il soggetto di cui al comma 1, lettera b), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a); c) il soggetto di cui al comma 1, lettera c), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a); d) lo Stato sul cui territorio si trova la stabile organizzazione di cui al comma 1 lettera d) e' uno di quelli previsti dalla lettera a); e) il soggetto di cui al comma 1, lettera e), ha la propria residenza fiscale in uno Stato di cui alla lettera a). 4. Il valore di mercato di cui al comma 3 e' determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 119, comma 8. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 3, le attivita' e le passivita' facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato, quale determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attivita' e delle passivita' e' assunto, per le prime, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato determinato ai sensi del comma 4, mentre per le seconde, in misura pari al maggiore tra questi. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' di cui ai commi 3 e 5.". Il testo dell'articolo 200 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 200 Disposizioni in materia di controlli (articolo 11 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142) 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni del presente Capo deve essere effettuato con apposito atto, preceduto, a pena di nullita', dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una violazione. 2. La richiesta motivata di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.". Il testo dell'articolo 209 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 209 Esenzione per i redditi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti detenuti nei piani di risparmio a lungo termine (articolo 1, commi da 100 a 114, legge 11 dicembre 2016, n. 232) 1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 46, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere e), f), g) e h), conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 2 a 14 del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui all'articolo 5, comma 5, e delle societa' o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. 2. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a euro 40.000 ed entro un limite complessivo non superiore a euro 200.000, agli investimenti qualificati indicati al comma 3 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 306, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 306. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 211, comma 3, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a euro 300.000 all'anno e a euro 1.500.000 complessivi. Ai soggetti di cui all'articolo 286, commi 1 e 5, non si applicano i limiti di cui al presente comma. 3. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 4. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra societa' appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. 5. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 3 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4. 6. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. 7. Gli strumenti finanziari in cui e' investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 2 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 2 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 3 e 5 entro novanta giorni dal rimborso. 8. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 7, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 7. 9. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 2 presso i quali e' costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 63 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e di cui all'articolo 3, comma 10, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 10. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali e' investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 7 e 8 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 306, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi dell'articolo 77, comma 6. 11. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto. 12. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale e' stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 2 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari. 13. Ciascuna persona fisica di cui al comma 1 non puo' essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 2. Ciascuna persona fisica di cui al comma 1 puo' essere titolare di piu' piani di risparmio costituiti ai sensi dell'articolo 211, comma 3, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 2. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 2 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione 14. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonche' degli investimenti qualificati effettuati. 15. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non e' soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.". Il testo dell'articolo 211 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 211 Disposizioni per i piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 (articolo 13-bis, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4, 5, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) 1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 209, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo. 2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. 3. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonche' in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 209, comma 4, e' elevato al 20 per cento. 4. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 209, comma 5, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 3: a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori; c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi. 5. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano gli articoli 209 e 210, in quanto compatibili. 6. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano gli articoli 209 e 210.". Il testo dell'articolo 226 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 226 Disposizioni per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero (articolo 44, commi 1, 2, 3, 3-ter, 3-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 5, commi 5, 5-ter, 5-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 8-bis, comma 2, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) 1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 5. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° maggio 2019. 7. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno gia' trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dal presente articolo possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, previo versamento di: a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui al presente articolo, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'; b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui al presente articolo relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. 8. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.". Il testo dell'articolo 228 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 228 Disposizioni speciali per i premi di produttivita' (articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208; articolo 1, comma 9, legge 30 dicembre 2025, n. 199) 1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttivita', redditivita', qualita', efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 8, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. 2. Ai fini della determinazione dei premi di produttivita', e' computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'. 3. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'articolo 53, comma 4, ultimo periodo, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 9, anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1. Le somme e i valori di cui al medesimo articolo 53, comma 6, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 9, anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi dai commi da 1 a 9: a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, di attuazione del Regolamento (UE) n. 2019/1238. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 258, comma 4, nonche' ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1238; b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 53, comma 2, lettera a); c) il valore delle azioni di cui all'articolo 53, comma 2, lettera l), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 53, comma 2, lettera l), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 77, comma 7, il costo o il valore di acquisto e' pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 1. 5. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a euro 80.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. 7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 3 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttivita', redditivita', qualita', efficienza e innovazione di cui al comma 1 nonche' le modalita' attuative delle previsioni contenute nei commi da 1 a 9, compresi gli strumenti e le modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 9. Il decreto prevede altresi' le modalita' del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 7. 9. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalita' specificate nel decreto di cui al comma 8, e' ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia e i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 1 non superiore a euro 800. Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma e' corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici. 10. Ai premi di produttivita' e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui al comma 1, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista e' applicabile, entro il limite di importo complessivo di euro 5.000, con l'aliquota ridotta all'1 per cento.". Il testo dell'articolo 232 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 232 Requisiti per l'accesso al regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 56, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente capo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 52, comma 1, lettere c) e d), anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 71. 2. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 1, lettera a): a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 49, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento; b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita' contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita' esercitate. 3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.". Il testo dell'articolo 235 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 235 Determinazione del reddito imponibile e dell'imposta (articolo 1, commi da 64 a 68, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 1 decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81) 1. I soggetti di cui al all'articolo 232, comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' nella misura indicata nell'allegato D del presente testo unico, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall' imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e' deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. 2. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 1 e' stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui all'articolo 232, comma 1, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui all'articolo 232, comma 1. 3. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del presente testo unico, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta. 4. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e' soggetto a imposta sostitutiva. 5. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 1 secondo le regole ordinarie stabilite dal presente testo unico. 6. Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditivita' elaborati sulla base della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025, i soggetti di cui all'articolo 232, comma 1, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' previsto nell'allegato D del presente testo unico, individuato sulla base del codice corrispondente all'attivita' esercitata secondo la classificazione ATECO 2007." Il testo dell'articolo 236 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 236 Semplificazione degli adempimenti contabili, dichiarativi e di sostituto d'imposta (articolo 1, comma 69, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 1. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui all'articolo 232, comma 1, non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui alla parte I, titolo II, capo II del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, a eccezione delle ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.". Il testo dell'articolo 240 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 240 Norme di coordinamento (articolo 1, commi 74, primo e terzo periodo, e 75, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 1. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attivita' produttive; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' ridotto di un anno. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate all'articolo 233, comma 1. 2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.". Il testo dell'articolo 244 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 244 Imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili (articolo 1, commi 496 e 498, legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 1, commi 65 e 66, legge 30 dicembre 2023, n. 213) 1. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al primo periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi' all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia. 2. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, sono esclusi dai controlli di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 253, comma 3, e 299, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo. 3. Alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera c), si puo' applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui al comma 1, con le modalita' ivi previste. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera c), si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.". Il testo dell'articolo 247 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 247 Imposizione sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 24-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 246, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 30.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 185, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validita' dell'opzione. 2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. 3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita' fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. 4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i primi nove periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5. 5. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed e' efficace a decorrere da tale periodo d'imposta." Il testo dell'articolo 256 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 256 Soggettivita' del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) (articolo 11 decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240) "1. Il GEIE non e' soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle societa'. 2. Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa' dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute negli articoli da 52 a 57 e 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e tenere le scritture prescritte negli articoli da 19 a 29 del medesimo testo unico. 3. Il GEIE e' obbligato altresi' a effettuare le ritenute previste, in quanto compatibili, nella parte I, titolo II, capo II, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del presente testo unico, sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indicate, indipendentemente dall'effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ai fini dell'applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non residenti. 5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall'imposta personale dovuta da ciascun membro. 6. La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle societa'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 185.". Il testo dell'articolo 273 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 273 Cooperative sociali (articolo 1, comma 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311) 1. Le previsioni di cui agli articoli 269, 271, comma 3, e 272, comma 4, non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilita' delle somme previste dall'articolo 265, commi 1 e 2.". Il testo dell'articolo 285 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 285 Deducibilita' delle perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima adozione dell'IFRS 9 (articolo 1, commi da 1067 a 1069, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 713, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1, comma 17, legge 30 dicembre 2024, n. 207) 1. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 115, comma 3, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 1 relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi. 3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2019. 4. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 1 e 2, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, e' differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028. 5. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 1 e 2, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, e' differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonche' al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.". Il testo dell'articolo 286 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 286 Esenzione dei redditi derivanti da investimenti qualificati per le casse di previdenza e per le forme di previdenza complementare (articolo 1, commi 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94-bis, 95, 95-bis, 95-ter e 95-quater, legge 11 dicembre 2016, n. 232) 1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 2 del presente articolo nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 209, comma 1. Agli enti di cui al presente comma non si applica l'articolo 209, comma 13, primo periodo. 2.Le somme indicate al comma 1 devono essere investite in: a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo; b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a). c) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da societa' iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea. d) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. L'importo totale delle risorse e' investito dai soggetti indicati nei commi 1 e 5 per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 3. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 2 del presente articolo, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 2, lettera d), a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2027, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. 4. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 1 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 1 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 2 entro novanta giorni. 5. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati nel comma 2, nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 209, comma 1. Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente comma non si applica l'articolo 209, comma 13, primo periodo. 6. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 5 devono essere detenuti per almeno cinque anni. 7. I redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 257, purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 2, lettera d), a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2027, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5 del presente articolo incrementano la parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad a imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui all'articolo 257, commi da 1 a 9, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 257 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 2, entro novanta giorni dal rimborso. 8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 e da 10 a 12 si applicano ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. 9. La ritenuta di cui all'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 57 del medesimo testo unico non si applicano agli utili corrisposti ai soggetti indicati all'articolo 55, comma 4, secondo periodo, del citato testo unico derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 2 fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nel rispetto della condizione di cui al comma 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali e' subordinata l'agevolazione di cui al presente articolo e all'articolo 209, nonche' l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresi', copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati agli articoli 55 e 57 del citato testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che corrispondono utili ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 55, comma 4, secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente. 10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 5, nonche' l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresi' dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate. 11. I soggetti indicati nei commi 1, 5 e 9 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 2. 12. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 2, sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 77, comma 6. Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 2, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 257.". Il testo dell'articolo 306 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 306 Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato (articolo 6, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461) 1. Il contribuente ha facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d), e) e f), con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera f), nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera g), o i rapporti e le cessioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera h), nonche' per i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), l'opzione puo' essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel primo periodo con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato. 2. Per le plusvalenze e gli altri proventi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), l'opzione di cui al comma 1 puo' essere resa agli operatori di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 3. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera g), e per i rapporti e le cessioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera h), l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti nonche' per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito a essi intestati e sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1. 4. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati e informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Per le cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), la dichiarazione sostitutiva di cui al secondo periodo del presente comma non e' ammessa. 5. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita'. 6. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi dell'articolo 77, comma 4. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi. 7. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' a un rapporto di gestione di cui all'articolo 307, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dall'articolo 307, comma 5, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti e i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti. 8. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 3, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 4 e 5 sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1. 9. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati a operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati. 10. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano all'Agenzia delle entrate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dall'articolo 4, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il provvedimento di approvazione dei modelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale comunicazione. 11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.". Il testo dell'articolo 307 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 307 Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461) 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 46 e 76 comma 1, lettere da d) a i), che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, di cui all'articolo 77, comma 4, salvo la dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 96, comma 1, lettera c), a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' dell'articolo 162, comma 3. 2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. 3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 47 e 77, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, comma 1. Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano: a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 63, commi 1 e 2 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; b) la ritenuta prevista dall'articolo 48, comma 2, del predetto testo unico, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari; c) le ritenute previste dall'articolo 48, commi 3 e 4, e la ritenuta di cui all'articolo 58 del predetto testo unico; d) le ritenute previste dall'articolo 55, commi 1 e 6, del predetto testo unico; e) la ritenuta prevista dall'articolo 59, commi 1, 2 e 8, del predetto testo unico; f) la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero. 4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti a imposta maturati nel periodo, e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare. 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati o delle cripto-attivita', il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti o cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma. 6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto. 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso e il soggetto gestore applica le disposizioni dell'articolo 306, commi 6, 7 e 9. Tuttavia, nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attivita' che formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari o cripto-attivita' per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 306, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 7 del citato articolo. 8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati, rapporti e cripto-attivita' o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 306 e al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5. 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attivita' prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attivita' che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute, rapporti e cripto-attivita'. 10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo, il corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. 11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto gestore ed e' versata entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. 12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e d), presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi dell'articolo 77, comma 4, o, nel caso di esistenza o apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 306 e al comma 1 del presente articolo, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 306, comma 6, o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato. 14. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 15. Con il provvedimento di approvazione dei modelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.". Il testo dell'articolo 362 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 362 Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione (articolo 16, commi 3, 4, 8 e 9, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; articolo 1, comma 1056, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 712, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 42, comma 1, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; articolo 1, commi 49, legge 30 dicembre 2023, n. 213 e 50; articolo 1, commi 14 e 15, legge 30 dicembre 2024, n. 207; articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80, 81, legge 30 dicembre 2025, n. 199) 1. In via transitoria, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 le svalutazioni e le perdite di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 2. 2. L'eccedenza di cui al comma 1 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui all'articolo 106, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 106 del suddetto testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 3. In via transitoria, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 4. 4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b-bis) del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi dei medesimi articoli 6, comma 1, lettera c-bis) e 7, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, nel testo in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 5. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, e' differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento. 6. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi. 7. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi. 8. La deduzione della quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo. 9. La deduzione della quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo. 10. La deduzione della quota dell'11 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi. 11. La deduzione della quota del 4,70 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 2 e 4, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi. 12. La deduzione di una quota pari al 3,80 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sulla base dei commi 2 e 4, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo. 13. La deduzione di una quota pari al 12,36 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista dall'articolo 112, comma 5, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo. 14. La deduzione di una quota pari al 9,50 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 285, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo. 15. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 93, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in diminuzione del reddito: a) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e' effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, all'articolo 112, comma 7 e all'articolo 285, comma 5, in misura non superiore al 35 per cento dello stesso maggior reddito imponibile; b) del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e' effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 14 in misura non superiore al 42 per cento dello stesso maggior reddito imponibile. 16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 126 e seguenti del presente testo unico. A tale fine, il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina, rispettivamente, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, all'articolo 112, comma 7 e all'articolo 285, comma 5, e delle disposizioni di cui al comma 15, lettera a), nonche' ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15, lettera b), del presente articolo. 17. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso: a) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 15, lettera a), e 16; b) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando i commi 2 e 4 del presente articolo, l'articolo 112, comma 5, nonche' l'articolo 285, commi 1 e 2, e applicando le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14,15, lettera b), e 16 del presente articolo; c) al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 12 a 14.". Il testo dell'articolo 374 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 374 Disposizioni transitorie (articolo 4, comma 1, lettera g), decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344; articolo 13, commi da 2 a 5, decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142; articolo 6, comma 3, e articolo 13, decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192) 1. Per le partecipazioni, gli strumenti finanziari e i contratti di cui all'articolo 96, commi 1 e 4, gia' posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il requisito di cui allo stesso articolo 96, comma 1, lettera b), sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta le disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344; per quelli acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986 come modificate dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il medesimo requisito sussiste se ne e' effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta. 2. L'articolo 105, comma 5, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nell'articolo 96 del predetto testo unico delle imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l'articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142. 3. Per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui all'articolo 105, comma 4: a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni: ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi; b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. 4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra: a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l'articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142; b) l'importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni dell'articolo 105. 5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente puo' scegliere, ai fini della deduzione degli interessi passivi indicati nel comma 4, se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla lettera a) o l'importo di cui alla lettera b) del comma 4. 6. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, secondo periodo, ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e agli articoli 276 e 277, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; dal medesimo periodo d'imposta non trovano piu' applicazione: a) gli articoli 7-bis, comma 3, e 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; le divergenze derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, e comma 3, del citato decreto legislativo n. 38 del 2005, determinate alla data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, concorrono, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del medesimo periodo d'imposta e dei successivi quattro periodi di imposta; b) l'articolo 15, commi da 1 a 12-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; i commi da 10 a 12 del citato articolo 15 non trovano, comunque, applicazione per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024; c) l'articolo 13-bis, commi da 5 a 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; per la valutazione degli strumenti finanziari derivati operata ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 244 del 2016, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto, resta ferma la disciplina previgente fino all'estinzione degli strumenti finanziari derivati stessi; d) l'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 8. Per i proventi di cui all'articolo 97, comma 3, lettera b), incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. 9. Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi di cui agli articoli 101, comma 6, e 102, comma 4, ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. 10. La valutazione dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, operata ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. 11. Le disposizioni degli articoli 277, comma 3, e 176, comma 4, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni per l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. 12. L'imposta sostitutiva versata per il riallineamento delle differenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in applicazione dell'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2009, n. 199, e' computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 277 qualora la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al successivo periodo d'imposta ovvero puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.". Il testo dell'articolo 376 del citato decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 376 Abrogazioni 1. Dalla data di cui all'articolo 377 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 10, commi 1 e 3, e articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; b) articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904; c) articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891; d) articolo 4, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476; e) articoli da 1 a 191 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; f) articolo 3, articoli da 20 a 32, articolo 33, commi 4 e 5, articoli da 34 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42; g) articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; h) articolo 6, comma 6-bis, della legge 30 novembre 1989, n. 398; i) articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53; l) articolo 11 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; m) articolo 7, commi da 1 a 3, articolo 11, commi 9 e 10, della legge 31 gennaio 1992, n. 59; n) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544; o) articolo 66, comma 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; p) articolo 14, commi 4 e 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; q) articolo 9, commi 3, 3-bis e 6, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; r) articolo 3, comma 7, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473; s) articolo 30, commi da 1 a 4-quater e 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; t) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349; u) articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110; v) articolo 3, commi 48 e 50 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; z) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; aa) articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122; bb) articolo 2, comma 5-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; cc) articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; dd) articolo 2, commi 2 e 3, articoli da 5 a 7 e 12, comma 13-bis, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; ee) articolo 21, comma 10, e articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; ff) articolo 4, comma 3, legge 3 luglio, 1998, n. 210; gg) articolo 8, commi 1, 3, 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; hh) articolo 14, commi 3 e 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 441; ii) articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; ll) articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130; mm) articolo 27, commi 1 e 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133; nn) articolo 6, comma 13, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488; oo) articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47; pp) articoli 39, 54 e 62 della legge 21 novembre 2000, n. 342; qq) articolo 2, comma 5, articolo 6, comma 11, e articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; rr) articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207; ss) articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383; tt) articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; uu) articolo 6, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; vv) articolo 1, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; zz) articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; aaa) articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170; bbb) articolo 13, commi 24, 45, 46, 49 e 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; ccc) articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), n), o), p), q-bis), e comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344; ddd) articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; eee) articolo 1, commi 460, 461, 462, 463, 464 e 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; fff) articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; ggg) articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156; hhh) articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; iii) articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247; lll) articolo 10, comma 1, articolo 11, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 6, 6-bis, 6-ter, 7 e 8, articolo 14, commi 4, 5 e 7, articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; mmm) articolo 1, commi 335, 423, 423-bis, 466, 496 e 498 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; nnn) articolo 36, commi 7, 7-bis, primo periodo, 30, 34-bis e 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; ooo) articolo 2, comma 33, periodi da 1 a 8, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; ppp) articolo 1, commi 9, da 119 a 141-bis, da 344 a 349, 1093, 1094 e 1095, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; qqq) articolo 1, commi 35, 36, 60, 61, 62, e articolo 2, commi 218 e 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; rrr) articolo 82, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; sss) articolo 6, comma 1, articolo 31, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; ttt) articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; uuu) articolo 11-quater, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; vvv) articolo 2, comma 115, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; zzz) articolo 33, articolo 44, commi 1, 2, 3, 3-ter, 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; aaaa) articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; bbbb) articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; cccc) articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; dddd) articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 111; eeee) articolo 2, commi 22, da 36-quinquies a 36-nonies, 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; ffff) articolo 2, comma 1, articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; gggg) articolo 8, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; hhhh) articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; iiii) articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; llll) articolo 14, commi 1, 2, 2.1, 2-bis, 2-quater, 2-quater.1, 2-quinquies, 2-septies, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, articolo 16, commi da 1 a 1-septies.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; mmmm) articolo 1, commi, 175, 177 e 632, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; nnnn) articolo 11, commi 1, 2, 4-bis, 6, e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; oooo) articolo 9, commi 2-bis e 2-bis.1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; pppp) articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; qqqq) articolo 1, commi da 54 a 89 e 622, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; rrrr) articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11; ssss) articolo 16, commi 3, 4, 8 e 9, e articolo 17 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; tttt) articolo 5, comma 3, articolo 7, comma 3, articolo 13, comma 3, articolo 14, comma 4, articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; uuuu) articolo 24-bis, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; vvvv) articolo 1, commi 50, 64, 65, 66, 88, 114, 170, 171, da 182 a 189, 652, 850, 851 e 853, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; zzzz) articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49; aaaaa) articolo 11, commi da 1 a 12, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119; bbbbb) articolo 24, commi da 6 a 9, della legge 7 luglio 2016, n. 122; ccccc) articolo 7-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; ddddd) articolo 6, comma 3, articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221; eeeee) articolo 1, commi 18, 19, da 88 a 95-quater, da 100 a 114, 162, 241, 249, 285 e 540 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; fffff) articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15; ggggg) articolo 13-bis, commi 4, 9 e 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; hhhhh) articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, primo periodo, 5, 5-bis, 5-ter, primo e secondo periodo, 6, 7, articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; iiiii) articolo 45, comma 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; lllll) articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; mmmmm) articolo 1, commi 156, 271, 511, 1007 e 1008, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; nnnnn) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, commi da 2 a 5, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142; ooooo) articolo 1, commi 13, 15, 16 da 211 a 215, da 692 a 695, 1056, da 1067 a 1069 e 1079 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; ppppp) articolo 24, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 2019, n. 26; qqqqq) articolo 5, commi 5, 5-ter, 5-quater, articolo 9 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; rrrrr) articolo 13-bis, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4, 5, articolo 32-quater, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; sssss) articolo 1, commi 12, 431, 679, 680, 712, 713, 714, 721 e 772 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; ttttt) articolo 1, commi da 44 a 47, 271, 595 e 633, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; uuuuu) articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; vvvvv) articolo 42, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; zzzzz) articolo 4, comma 9-bis, primo periodo, della legge 15 luglio 2022, n. 99; aaaaaa) articolo 13, commi 2, 3, 6, 9 e 12, articolo 14, articolo 15, commi da 3 a 7, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114; bbbbbb) articolo 1, commi da 58 a 62, da 65 a 69, 79, 98 e 99, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; cccccc) articoli 4, 5, 6, e 8 della legge 13 giugno 2023, n. 83; dddddd) articolo 26, commi da 1 a 6-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136; eeeeee) articoli 5, da 8 a 50, 51, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, articoli da 52 a 60 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; ffffff) articolo 1, commi 49, 50, 65, 66 e 373, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; gggggg) articolo 4 e allegato 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216; hhhhhh) articolo 4, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 2024, n. 36; iiiiii) articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67; llllll) articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101; mmmmmm) articolo 6 e allegati 1 e 2 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143; nnnnnn) articolo 2, articolo 6, commi 2 e 3 e articoli 10, 11 e 13 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192; oooooo) articolo 17 della legge 13 dicembre 2024, n. 203; pppppp) articolo 1, commi 6, 14, 15, 16, 17, 24, 98, 169, terzo periodo, 354, 390, 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; qqqqqq) articolo 1 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81; rrrrrr) articolo 1, comma 1-bis, e articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108; ssssss) articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109; tttttt) articolo 18, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118; uuuuuu) articolo 8 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186; vvvvvv) articoli 5 e 10 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192; zzzzzz) articolo 1, commi 9, 56, 57, 58, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 133, 134, 135, 136, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, primo periodo, e 436, 944, 945 e gli allegati IV e V della legge 30 dicembre 2025, n. 199; aaaaaaa) articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.". Note all'art. 3: Il testo degli articoli 3, comma 11, 4, 21, comma 3, 37, comma 1, 58, 59, 64, comma 14, 68, commi 19 e 20, 77, 78, 82, comma 10, 84, comma 1, 89, comma 3, 93, 95, comma 3, 99, 101, 110, 118, 119, 120, 122, comma 7, 130, 131, comma 7, 132, 139, comma 6, 142, 147, 157, 159, comma 1, 169 e 170, e della tabella A, parte II, numero 19) del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, come modificati dal presente decreto, e' il seguente: "Ar. 3 Esercizio di imprese (articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 36, comma 19-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 13, comma 48, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) (omissis) 11. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (omissis)" "Art. 4 Esercizio di arti e professioni (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse, nonche' da parte di societa' tra professionisti e di societa' tra avvocati. 2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952." "Art. 21 Territorialita' - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto (articolo 1, commi 725 e 726, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1, commi 710, 711 e 712, legge 30 dicembre 2020, n. 178) (omissis) 3. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera f), e' redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed e' trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 92, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga la sanzione di cui all'articolo 32-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo e' responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonche' delle eventuali sanzioni e interessi. |
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(omissis)" "Art. 37 Operazioni esenti dall'imposta (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 14, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 1, comma 497, legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 1, comma 604, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 80, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. Sono esenti dall'imposta: a) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; b) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; c) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; d) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonche' il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; e) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito; f) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; g) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate alla lettera f), nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; h) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; i) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui alla lettera l), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; l) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; m) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b); n) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 76, comma 1, lettere g) e h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: 1) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; 2) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco; o) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile; p) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; q) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; r) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore; s) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente; t) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera u), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui alla presente lettera; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo; u) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; v) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al primo periodo non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1; z) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui all'allegato 1 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; aa) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; bb) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; cc) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; dd) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; ee) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, delle persone con disabilita' psicofisica, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile; ff) le prestazioni delle compagnie barracellari; gg) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 56, 58 e 59; hh) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna. (omissis)" "Art. 58 Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi (articolo 19-bis1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 56: a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nella tabella B allegata al presente testo unico e delle navi e imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla tabella B, lettera d), allegata al presente testo unico, e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche' alle prestazioni di cui all'articolo 34, comma 3, e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e' ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa, a prestazioni di trasporto di persone; f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa; g) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta; h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera h) che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 56, comma 5, e dell'articolo 57." "Art. 59 Rettifica della detrazione (articolo 19-bis2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi. 2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. 3. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 56, comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e' eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non e' superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta'. 4. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a euro 516,45, ne' quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e' superiore al venticinque per cento. 5. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene. 6. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa' incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione, dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche. 7. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 112 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita' immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unita' immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. 8. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 7, sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie." "Art. 64 Debitore d'imposta (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 1, commi da 57 a 63, legge 30 dicembre 2024, n. 207) (omissis) 14. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 115, comma 2, e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente e' applicabile la sanzione di cui all'articolo 31, comma 12, primo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il prestatore. (omissis)" "Art. 68 Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) (omissis) 19. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dagli articoli 159 e 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, in quanto compatibili, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Gli uffici, avvalendosi dei medesimi poteri, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali, nonche' i criteri e le modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima. 20. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 19, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 159 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per esibire la documentazione di cui agli articoli 20 e 26 del medesimo testo unico, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attivita' di cui agli articoli 3 e 4 e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA. (omissis)" "Art. 77 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati (articolo 1, commi da 1 a 5-quater, 6, primo e secondo periodo, e da 6-bis a 6-quater, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; articolo 1, commi 916, 917, 918 e 919, legge 27 dicembre 2017, n. 205) 1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite. 3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, ferme restando le responsabilita' del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. 4. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una dichiarazione doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 23. La trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. 5. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 86 e 88. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite nuove modalita' semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 4, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attivita' conoscitiva. 7. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attivita' di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali; c) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attivita' di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; d) dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attivita' di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalita' attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 8. Ai fini di cui al comma 7, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate nonche' l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita' con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 9. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge. 10. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 31, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di interscambio. 11. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, comma 3, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le modalita' di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi' stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria. 12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 11. 13. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita' d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate. 14. Salvo quanto non diversamente previsto, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. 15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali l'articolo 81, comma 3, ultimo periodo, si applica dal 1° gennaio 2019; b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano lo stesso codice unico di progetto (CUP) e codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 75, comma 1, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica. 16. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 15 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali. 17. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attivita' e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento." "Art. 78 Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per operatori sanitari (articolo 10-bis decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136) 1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato." "Art. 82 Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; articolo 3, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81) (omissis) 10. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato." "Art. 84 Certificazione dei corrispettivi (articolo 12 legge 30 dicembre 1991, n. 413) 1. Fuori dei casi in cui sussiste, ai sensi dell'articolo 82, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi, e fatti salvi gli esoneri dall'obbligo di documentazione, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 5 e 10, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (omissis)" "Art. 89 Semplificazioni amministrative e contabili (articolo 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) (omissis) 3. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 86 e 88, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita' di cui all'articolo 23, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. (omissis)" "Art. 93 Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 72 e 86, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di 800.000 euro relativamente a tutte le attivita' esercitate. 2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 72, comma 2, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 72 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento." "Art. 95 Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) (omissis) 3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche' le fatture, i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione e gli altri documenti previsti dal presente testo unico devono essere conservati a norma dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Le fatture elettroniche sono conservate in modalita' elettronica, in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonche' dei registri e degli altri documenti previsti dal presente testo unico e da altre disposizioni, puo' essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalita' di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti e i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' delle fatture di cui all'articolo 72, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. (omissis)" "Art. 99 Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale (articolo 48, comma 2, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243) 1. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994, l'imposta relativa agli acquisti intraunionali e' ammessa in detrazione con le modalita' e i termini indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. 2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, le operazioni intraunionali registrate a norma dell'articolo 98 commi 1, 2 e 4, nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalita' stabilite nel provvedimento di approvazione del relativo modello adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate." "Art. 101 Obblighi connessi agli scambi intraunionali (articolo 50 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 34 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85) 1. Agli effetti dell'articolo 39, comma 4, l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, conferma la validita' del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro dell'Unione europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 2. Chi effettua acquisti intraunionali soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intraunionali, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. 3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraunionali a norma dell'articolo 8, comma 7, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 275 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che effettuano acquisti intraunionali soggetti ad imposta. La dichiarazione e' presentata, in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformita' ad apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 8, comma 6, lettera c). 4. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato dell'Unione europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 95. 5. Gli acquisti e le cessioni intraunionali di beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40 sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 95. 6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti indicando separatamente gli acquisti e le cessioni intraunionali effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intraunionali di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, emanato ai sensi del comma 8, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e a evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica. Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. 8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche' le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto nazionale di statistica. 9. Le operazioni intraunionali per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 10. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi del comma 6 e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarita' o inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilita' dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio delle dogane abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate. 11. Le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 7, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita' di cui al comma 10 e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 159, 161 e 289 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e dall'articolo 65 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Gli uffici delle dogane possono altresi' effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonche' delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Le autorizzazioni per le richieste di cui all'articolo 159, comma 2, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e per l'accesso di cui al medesimo articolo 159, comma 2, lettera l), sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal direttore regionale. 12. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso." "Art. 110 Limiti per la liquidazione trimestrale (articolo 14, comma 11, legge 12 novembre 2011, n. 183) 1. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilita' semplificata per le imprese minori di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento." "Art. 118 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (articolo 38-bis2, commi da 1 a 10, 11, primo periodo, e da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 56, 58 e 59, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non puo' essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta e' il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 152. L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non puo' essere inferiore a 400 euro; se detto ammontare risulta inferiore a 400 euro il rimborso spetta annualmente, sempreche' di importo non inferiore a 50 euro. 2. La richiesta di rimborso e' presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare. 3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso e' ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato membro ove e' stabilito il richiedente. 4. La richiesta di rimborso e' inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove e' stabilito il richiedente. 5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita' speciale. La decisione in ordine al rimborso dell'imposta e' notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l'ufficio puo' chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso, o allo Stato membro ove esso e' stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente a un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa. 7. L'ufficio puo' chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 e' effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. 8. Il rimborso e' effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7. 9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. 10. Il rimborso e' eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso l'ufficio riduce l'importo da erogare al richiedente dell'ammontare delle spese di trasferimento. 11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio. 12. Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo. 13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' per gli scambi informativi relativi al presente articolo." "Art. 119 Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS) (articolo 38-bis3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 149 o 150 o 151 effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro trenta giorni dalla data di ripartizione. 2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui all'articolo 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 152, l'Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro trenta giorni. Tuttavia, se l'eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. L'Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l'importo del rimborso gia' effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione. 3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un'eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 149 o 150, l'Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro trenta giorni al contribuente la quota dell'imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica per via elettronica allo Stato membro di consumo l'effettuazione di tale rimborso. 4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo si applicano gli interessi di cui all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data: a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1; b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui all'articolo 279 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nelle ipotesi di cui al comma 2; c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3. 5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita' speciale. 6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e di cui all'articolo 24 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173." "Art. 120 Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea (articolo 38-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. La disposizione dell'articolo 118, comma 1 si applica, a condizione di reciprocita', anche ai soggetti esercenti un'attivita' d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attivita'. 2. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS), anche in assenza della condizione di reciprocita' e ancorche' abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti regimi speciali. 3. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 3. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. 5. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate. L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa sanzione amministrativa. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate." "Art. 122 Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo (articolo 70-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) (omissis) 7. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui ai commi 1 e 2 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui all'articolo 122, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 212 del 2000." "Art. 130 Attivita' di controllo (articolo 70-undecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Per le annualita' di validita' dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 159, 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nei confronti del gruppo IVA e' demandato alle strutture, gia' esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita' di: a) liquidazione prevista dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento; b) controllo sostanziale; c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse; e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto. 3. Ai fini delle attivita' di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validita' dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attivita' di controllo." "Art. 131 Disposizioni speciali e di attuazione (articolo 70-duodecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) (omissis) 7. In caso di adesione al regime di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 123, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 147, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento non puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma." "Art. 132 Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa (articolo 32-bis, commi 1, 2, 3 e 4, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita' individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo." "Art. 139 Disposizioni relative a particolari settori (articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 7, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165) (omissis) 6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa contenuta nell'allegato 2 al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 56 e' forfettizzata in misura pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 88; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare e all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. (omissis)" "Art. 142 Disposizioni per le attivita' spettacolistiche (articolo 74-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. 2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 84. 3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attivita' spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per l'emissione dei titoli di accesso. 4. Per le attivita' di cui alla tabella C allegata al presente testo unico, organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione. 5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al presente testo unico che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro 25.822,84, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. 6. Per le attivita' indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, nonche' per le attivita' svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al titolo II del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, il concessionario di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, coopera, ai sensi dell'articolo 161 del medesimo testo unico, con gli uffici dell'Agenzia delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta' di cui all'articolo 161 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 161, commi 14 e 15, primo e secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Le facolta' di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 327 del medesimo testo unico, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero della cultura, il concessionario di cui al predetto articolo 327 del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 328 e 330, commi 1 e 2, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e l'articolo 31 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024. 7. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte." "Art. 147 Disposizioni applicabili (articolo 40, comma 2, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85) 1. Per quanto non e' diversamente disposto nel presente capo si applicano, le disposizioni ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto." "Art. 157 Regime nazionale di franchigia 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117." "Art. 159 Condizioni di ammissione (articolo 70-quaterdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea puo' applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni: a) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro; b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non e' stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 232, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117; c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d), il volume d'affari nell'Unione europea non e' superiore a 100.000 euro; d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato; e) e' identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento. (omissis)" "Art. 169 Norme di interpretazione autentica e di coordinamento (articolo 66, commi 9-bis e 21, primo e secondo periodo, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 1, comma 38, legge 31 dicembre 2024, n. 207; articolo 32-quinquies, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articoli 43, 47, 51 legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, comma 4, legge 18 febbraio 1997, n. 28; articolo 3, commi 6, 10 e 13, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; articolo 1, comma 992, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 75, commi 1, 2 e 3, legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 1, comma 4-quater, articolo 2-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; articolo 3, comma 2, legge 17 gennaio 2000, n. 7; articolo 36-bis, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; articolo 9, quarto e quinto comma, legge 27 luglio 1978, n. 392; articolo 26-bis, legge 24 giugno 1997, n. 196; articolo 12, comma 7, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; articolo 6, commi 10 e 12, legge 13 maggio 1999, n. 133; articolo 1, commi 7 e 14, decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 36-bis, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; articolo 4, legge 8 maggio 1998, n. 146; articolo 5, legge 18 febbraio 1999, n. 28; articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 giugno 1995, n, 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349; articolo 55, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; articolo 5, comma 3, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 16, comma 5-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 1, comma 667, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 5, comma 2, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 1, comma 40, legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo 4-sexies, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 19, legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 5, comma 2, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) 1. Ai fini del presente testo unico: a) resta ferma l'applicazione della disciplina dei conferimenti delle societa' che hanno optato per il regime speciale per le societa' di investimento immobiliare quotate, di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attivita' previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, ne' devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si da' luogo a rimborsi; c) le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e societa' di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle prestazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta; d) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998; e) non e' da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione; f) agli effetti di cui all'articolo 48, per navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonche' i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attivita' di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92. Le disposizioni di cui ai primi due periodi della presente lettera non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare; g) tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera g), si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti gia' esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresi', purche' resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui allo stesso articolo 49, comma 1, lettera f), prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni; h) ai sensi e per gli effetti della lettera g), la realizzazione in porti gia' esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi; i) le prestazioni di servizi comunque afferenti allo stazionamento o al movimento di unita' da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse e' applicabile l'aliquota ordinaria; l) le disposizioni di cui all'articolo 31 si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi della tabella A, parte III, numero 3), e parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera q); m) le operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi; n) l'articolo 37, comma 1, lettera v), si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al primo periodo fino alla data di entrata in vigore della legge 21 giugno 2017, n. 96. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate ne' al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al secondo periodo della presente lettera operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 59, commi 1 e 2; o) le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi rese prima della data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 37, comma 1, lettera v); p) gli oneri di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31. La disposizione non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita' imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi; q) i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro somministrato e' tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro somministrato, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 27. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate, ne e' consentita la variazione di cui all'articolo 92; r) i contributi versati ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono soggetti alla disciplina di cui alla lettera q); s) nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 27, l'ammontare dell'imposta municipale propria sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario; t) tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui all'articolo 34, comma 3, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni; u) le disposizioni dell'articolo 37, comma 1, lettera q), e della tabella A, parte III, numero 3), e parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalita' turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 31. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto; v) la disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, lettera q), deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto e' effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore; z) le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base l'imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92; aa) le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui all'articolo 37, comma 1, lettera t); bb) tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreche' i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione; cc) all'articolo 56, comma 2, le parole: «beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio» devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime; dd) l'articolo 56, comma 2, primo periodo, in relazione alle attivita' formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi e' detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione; ee) tra gli enti indicati all'articolo 60, comma 3, primo periodo, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato; ff) resta ferma l'applicazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai dispositivi medici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56; gg) ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri gia' previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si da' luogo a rimborsi di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92, comma 2; hh) agli effetti dell'articolo 114, comma 2, lettera a), il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, e' inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali; ii) ai fini di quanto disposto dall'articolo 139, comma 1, lettera b), la diminuzione a titolo di forfetizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto e in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico; ll) alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 141, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non e' rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, siano stati eventualmente effettuati; altresi' non si da' luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, risultino gia' rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria; mm) agli effetti dell'articolo 141 non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni; nn) l'articolo 53, comma 5, lettera g), si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al citato articolo 53, comma 7, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta; oo) ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 16), allegata al presente testo unico, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica; pp) tra le prestazioni di cui alla tabella A, parte II, numero 28), allegata al presente testo unico, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa; qq) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui alla tabella A, parte II, numero 29), allegata al presente testo unico, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreche' siano commesse da datori di lavoro; rr) rientrano tra le prestazioni di servizi di cui alla tabella A, parte II, numero 29), allegata al presente testo unico, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta; ss) la nozione di preparazioni alimentari di cui alla tabella A, parte IV, numero 78), allegata al presente testo unico, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto; tt) la disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla tabella A, parte IV, numero 109), allegata al presente testo unico, si applica agli immobili indicati nell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonche' le aree destinate alla costruzione e all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attivita' di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 92; uu) si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui alla tabella A, parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche', anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Le disposizioni di cui al primo periodo hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta; vv) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nella tabella A, parte IV, numero 97), allegata al presente testo unico,, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017; zz) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la tabella A, parte IV, numero 121), allegata al presente testo unico, nonche' il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non puo' essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 72, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate; aaa) resta ferma l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i soggetti che esercitano attivita' di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96; bbb) restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che si applicano a decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; ccc) fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtu' di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle societa' sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024; ddd) fino alla data di applicazione dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui alla tabella A, parte III, n. 6), allegata al presente testo unico, si applica sempreche' le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 3, comma 4, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; eee) ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, comma 2, lettera d), resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88." "Art. 170 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data indicata dall'articolo 171, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli da 1 a 17, da 17-ter a 27, 30, 30-bis, 30-ter, 32, da 34 a 36-bis, da 38 a 39, da 40-bis a 40-sexies, 62, da 67 a 74-octies, 76, 77, 78, da 80 a 94 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le allegate tabelle A, B e C; b) articolo 9, commi quarto e quinto, della legge 27 luglio 1978, n. 392; c) articolo 8 della legge 21 maggio 1981, n. 240; d) articolo 3, comma terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 441; e) articolo 5, comma secondo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53; f) articoli 1, 2, 3, 4 e 7-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17; g) articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 9 aprile 1986, n. 97; h) articolo 5, commi 2, 3 e 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; i) articolo 1, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263; l) articolo 3, commi 5, 6, 7, 10 e 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; m) articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331; n) articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405; o) articolo 1, commi 7, 14 e 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; p) articoli 12, 13 e 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; q) articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 1992, n. 66; r) articolo 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461; r-bis) articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; s) articoli 36, commi 5, 6 e 19-bis, da 37 a 52, 53, commi 1, 2, 3 e 4, 56, 57, comma 2, 58, 60, 66, commi 9-bis e 21, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; t) articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515; u) articoli 14, comma 10, e 16, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; v) articolo 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644; z) articoli 16, 34, 36, 37, 38, 40, comma 2, e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; aa) articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349; bb) articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; cc) articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; dd) articolo 2, commi 2 e 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28; ee) articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196; ff) articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; gg) articolo 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146; hh) articolo 5 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; ii) articolo 6, commi 8, 11 e 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133; ll) articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; mm) articolo 3, commi 2 e 10, della legge 17 gennaio 2000, n. 7; nn) articoli 43, 44, 47 e 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342; oo) articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; pp) articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; qq) articoli 13, comma 48, e 39, comma 13-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; rr) articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; ss) articolo 1, commi 38, 39 e 50, della legge 23 agosto 2004, n. 239; tt) articolo 1, commi 109, 378, 471 e 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; uu) articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21; vv) articolo 1, commi 300, 604 e 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; zz) articolo 1, commi 80, 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; aaa) articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; bbb) articolo 4-sexies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; ccc) articolo 7, comma 2, lettera cc), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; ddd) articolo 23, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; eee) articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183; fff) articolo 32-bis, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ggg) articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; hhh) articoli 25 e 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; iii) articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; lll) articoli 1, 2, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6-ter e 6-quater, e 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; mmm) articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; nnn) articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; ooo) articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; ppp) articoli 1, comma 4-quater, e 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; qqq) articolo 7, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167; rrr) articolo 1, commi 19, 916, 917, 918, 919 e da 937 a 942 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; sss) articolo 10-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; ttt) articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; uuu) decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148; vvv) articoli 12 e 12-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; zzz) articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; aaaa) articolo 1, commi 725 e 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; bbbb) articolo 1, commi 40, 710, 711 e 712 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; cccc) articolo 5, comma 15-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; dddd) articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; eeee) articolo 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; ffff) articoli 4-ter e 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191; gggg) articoli 2 e 4 del decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153; hhhh) articolo 1, commi 45, 46 e 77, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; iiii) articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1; llll) articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; mmmm) articoli 3 e 5, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143; nnnn) articolo 1, commi 38, 39, da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; oooo) articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81. 2. Restano abrogate: a) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nell'articolo 17, primo comma del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570; b) le tasse di bollo sui documenti di trasporto di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; c) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277; d) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560; e) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569; f) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1; g) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1953, n. 949; h) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1954, n. 1219; i) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche' sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1956, n. 1386; l) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 1939, n. 214; m) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe', di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924; n) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui alle lettere precedenti; o) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924; p) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825; q) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regolamento di cui al regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, nonche' il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703; r) l'imposta erariale sulla pubblicita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342; s) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280; t) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; u) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379; v) le addizionali ai tributi di cui alle lettere precedenti; z) l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; aa) l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo." "Tabella A Parte II Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento (omissis) 19) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota I all'articolo 1 della tariffa, parte I, di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota; (omissis).". Note all'art. 4: Il testo degli articoli 5, comma 2, secondo e terzo periodo, 13, comma 1, secondo periodo, 19, comma 1, lettera e), 26, 38, comma 3, 44, comma 1, secondo e terzo periodo, 2 e 3, 45, 47, comma 5, 50, 79, comma 1, 88, comma 6, 89, commi 1 e 6, 102, 110, commi 3,4 e 5, 112, commi 4 e 5, 114, comma 1, 115, 118, 120, comma 1, 127, comma 1, 133, comma 3, 134, 142, 146, 148, 150, comma 11, 152, comma 1, primo, terzo e quarto periodo, 159, comma 3, 165, 167, 168, comma 2, 170, comma 1, 180, comma 1, 187, 197, 199, comma 5; 1, comma 3, tariffa, parte I, allegato 1; 1, tariffa, parte I, allegato 1, nota I, comma 4, primo e secondo periodo, 4, comma 1, lettera b), tariffa, parte I, allegato 1, 5, comma 1, lettera b), tariffa, parte I, allegato 1, 9, comma 1, tariffa, parte I, allegato 1, 2 tariffa, allegato 2, 1, comma 3, tariffa, parte I, allegato 3, 9, comma 3, nota 2, e comma 4, tariffa, parte I, allegato 3, 32 tabella, allegato 3, del decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, come modificati dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 5 Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) (omissis) 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico. La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i), l) e gg) del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni." "Art. 13 Procedure di controllo sulle autoliquidazioni (articolo 3-ter decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463) 1. Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarita' agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai e' ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilita' di richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria." "Art. 19 Registrazione d'ufficio (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) la registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta: (omissis) e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di cui all'articolo 303, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo. (omissis)" "Art. 21 Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili (articolo 17, commi 1, 3 e 3-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; articolo 3, comma 16, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 1.L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui e' stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. 2. (abrogato) (omissis)" "Art. 26 Enunciazione di atti non registrati (articolo 22, commi 1, primo periodo, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. (omissis)" "Art. 38 Divisioni (articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) (omissis) 3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato dall'ufficio a norma dell'articolo 299 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio. (omissis)" "Art. 44 Atti relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico. La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i), e gg) del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni. 2. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. 3. Per le operazioni indicate nell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto." "Art. 45 Liquidazione dell'imposta (articolo 41, commi 1,2 e 2-bis, primo e secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) (omissis) 3. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonche' della sanzione prevista dall'articolo 41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata." "Art. 47 Base imponibile (articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) (omissis) 5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile e' determinata ai sensi dell'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento." "Art. 50 Rendite e pensioni (articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione. 2. Il valore della rendita o pensione e' costituito: a) da quaranta volte l'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto di cui all'allegato 4 al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia. 3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma del comma 2, lettera c) tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari. 4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dal comma 2, lettera b), ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dal comma 2, lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione. 5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario. 6. Il prospetto dei coefficienti, di cui all'allegato 4 al presente testo unico, e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. 7. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 6, non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. 8. (abrogato)" "Art. 79 Oggetto e misura dell'imposta (articolo 10 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347) 1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'articolo 72, anche se relative a immobili strumentali, ancorche' soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della parte I, della tariffa di cui all'allegato 1 del presente testo unico. (omissis)" "Art. 88 Territorialita' dell'imposta (articolo 2 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 158, legge 11 dicembre 2016, n. 232) (omissis) 6. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validita' dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'imposta sulle successioni e donazioni e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione." "Art. 89 Trasferimenti non soggetti all'imposta (articolo 3 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita' e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. (omissis) 6. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo gia' esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarita' del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attivita' o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarita' del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione di cui all'articolo 50-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di societa' residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti." "Art. 102 Rendite e pensioni (articolo 17 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo: a) il valore pari a quaranta volte l'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) il valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se e' prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non puo' superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto di cui all'allegato 4 al presente testo unico, in relazione all'eta' della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone si tiene conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari se e' prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'eta' del piu' giovane se vi e' diritto di accrescimento fra loro; se e' prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'eta' di questa. 2. Il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 4 al presente testo unico, e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. 3. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 2 non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. 4. (soppresso)" "Art.110 Riduzioni dell'imposta (articolo 25 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 14, comma 2, primo periodo, legge 18 ottobre 2001, n. 383) (omissis) 3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291. La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell'ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame. 4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a euro 103.291 a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. 5. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche' ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di societa' di persone o beni strumentali di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal beneficiario e' ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al 40 per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attivita' imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso e' tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 121. (omissis)" "Art.112 Procedimento e termini (articolo 27 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 2 decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; articolo 1, comma 640, lettera d), legge 23 dicembre 2014, n. 190) (omissis) 4. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'articolo 117, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale. 5. Se la dichiarazione della successione e' stata omessa, l'imposta e' accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Se e' stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 113, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. (omissis)" "Art. 114 Contenuto della dichiarazione (articolo 29 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare: a) le generalita', l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalita', la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di parentela o affinita' col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie; c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori; d) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova; e) (soppressa); f) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalita' e residenza dei debitori; g) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'articolo 97, comma 1, lettera e); h) le passivita' e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova; i) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero; l) il valore netto dell'asse ereditario; m) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, con l'indicazione dei documenti di prova; n) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie. (omissis)" "Art. 115 Allegati alla dichiarazione (articolo 30, commi 1, 2, 3-bis, 4, 5 e 6 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. Alla dichiarazione devono essere allegati: a) la dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta; b) la dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinita' con lui, nonche' i documenti di prova della parentela naturale; c) la copia autentica degli atti di ultima volonta' dai quali e' regolata la successione; d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; e) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, lettera b), nonche' delle pubblicazioni e prospetti di cui allo stesso articolo 101, comma 1, lettera c); f) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; g) i documenti di prova delle passivita' e degli oneri deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e 111; h) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall' articolo 112, comma 4. 2. Se il dichiarante e' un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato. 3.(abrogato) 4. I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facolta' dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. 5. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'articolo 11, commi 5 e 6. 6. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passivita' e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne da' avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, secondo periodo, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso. |
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7. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi la dichiarazione di cui all'articolo 98, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, si applica, purche' alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'articolo 108, comma 4." "Art. 118 Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione (articolo 33, commi 1, 2, 3, primo periodo e 4 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) OMISSIS 3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzione e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonche' della sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 48-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. (omissis)" "Art.120 Versamento dell'imposta (articolo 37 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 118, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 116. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 309 e 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e' eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' stato notificato l'avviso di liquidazione. (omissis)" "Art. 127 Disposizioni testamentarie condizionali (articolo 44 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione risolutiva, si applica con l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede subentrante. (omissis)" "Art.133 Determinazione dell'imposta (articolo 56 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) (omissis) 3. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 99 a 104 e dell'articolo 309, commi 4, 5 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. (omissis)" "Art.134 Donazioni anteriori (articolo 57, commi 1 e 2, primo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) (omissis) 2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'articolo 30, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi." "Art. 142 Caratteristiche e modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari (articolo 4, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia." "Art. 146 Contrassegno (articolo 9, comma 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul contrassegno telematico." "Art. 148 Atti soggetti a bollo fin dall'origine - Contrassegno (articolo 11, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) 1. Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione del contrassegno telematico deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione." "Art. 150 Pagamento in modo virtuale (articoli 15 e 25, comma 3-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) (omissis) 11. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, la dichiarazione dell'imposta di bollo puo' essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 316, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento." "Art. 152 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 12-novies decreto-legge 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 17, comma 1-bis, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) 1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui al dodicesimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al primo periodo, restano applicabili le disposizioni di cui al presente titolo. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (omissis)" "Art.159 Solidarieta' (articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; articolo 1, comma 1108, legge 30 dicembre 2020, n. 178) (omissis) 3. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi del presente articolo anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto." "Art. 165 Distribuzione, vendita al pubblico e aggio (articolo 39, commi 1, 2 e 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) (omissis)" "Art. 167 Attivita' finanziarie oggetto di emersione (articolo 19, commi 6, 7, 8, 9 e 11, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 1. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. 2. L'imposta di cui al comma 1 e' determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. 3. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 350 del 2001, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma 1 dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attivita' ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul valore delle attivita' finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il versamento e' effettuato secondo le disposizioni contenute nella parte I, titolo I, capo II, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 4. Gli intermediari di cui al comma 3 segnalano all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non e' stata applicata e versata l'imposta con le modalita' di cui al medesimo comma 3. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 93 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. 5. (abrogato) 6. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di cui al comma 1 nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi." "Art. 168 Prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio (articolo 19, commi da 18 a 23, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) (omissis) 2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimento e accertamento. (omissis)" "Art. 170 Trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali (articolo 22 legge 28 gennaio 1994, n. 84) 1. Per la trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche' delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. (omissis)" "Art.180 Cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi (articolo 35, commi 10-ter e 10-ter.1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 1. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 2, della tariffa dell'allegato 2 al presente testo unico e di cui all'articolo 79, comma 1, sono ridotte della meta'. (omissis)" "Art.187 Operazioni tra fondi pensione (articolo 17, comma 9-bis, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) (omissis)" "Art.197 Rinvio alle agevolazioni per il settore del cinema e dell'audiovisivo (omissis)" "Art. 199 Interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 (articolo 70 decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76) (omissis) 5. In deroga al disposto dell'articolo 97, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o delle regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente." "ART 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1 (omissis)3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50." ART 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1, NOTA I (omissis) 4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Sono dovuti gli interessi di mora di cui all'articolo 56, comma 4 del testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale." "ART 4, COMMA 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1 (omissis) b) fusione tra societa', scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa'; operazioni straordinarie di cui all'articolo 178 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 euro 200,00" "ART 5, COMMA 1, TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1 (omissis) b) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10: 1 per cento" "ART 9 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 1 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10: 4 per cento." "ART 2 TARIFFA, ALLEGATO 2 Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi 3 per cento" "ART 1 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 3 3. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione: a) per gli atti propri delle societa' e degli enti diversi dalle societa' non ricompresi nel comma 2, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese." "ART 9 TARIFFA, PARTE I, ALLEGATO 3 COMMA 3 NOTA 2. L'imposta e' sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonche' dagli uffici di Poste Italiane S.p.a. relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 3, e negli articoli 7, comma 1, lettera a), 9, commi 1 e 2, e 10. La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, nonche' quella relativa alle cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si considera, in ogni caso, inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta e' comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta e' rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Limitatamente all'anno 2012, l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente e' soggetto diverso da persona fisica, l'imposta e' dovuta nella misura massima di euro 14.000. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed e' dovuta nella misura minima di euro 2,00, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso. COMMA 4 Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attivita' di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei, di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso." "ART 32 TABELLA ALLEGATO 3 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.". Note all'art. 5: Si riporta il testo degli articoli 14, 26, 28, 34, 41, 44, 45, 58, 59, 60, 61, 90 e 99 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 recante: "Testo unico dei tributi erariali minori" come modificato dal presente decreto: "Art. 14. Obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento (articolo 12 della legge n. 1216 del 1961) 1. Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari e impiegati di cui all'articolo 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e agli uffici dell'amministrazione finanziaria, a ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'articolo 12. 2. Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi, tutti atti ad accertare sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo. 3. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di cui ai commi 1 e 2, gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi dell'articolo 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.". "Art. 26. Base imponibile (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) 1. La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 26-bis e 26-ter, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti e alle altre attivita' elencati nella tariffa di cui all'allegato 2, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta. 2. Costituiscono, altresi', base imponibile: a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico; b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte; c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonche' il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attivita'. 3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui al comma 1 siano organizzati da enti, societa' o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica: a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti e attivita'; b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attivita' soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attivita'; c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui al comma 2, lettere a), b) e c). 4. Per le case da gioco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco. 5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.". "Art. 28. Finalita' di beneficenza (articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) 1. In caso di intrattenimenti e altre attivita' i cui introiti sono destinati a enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, e' ridotta del 50 per cento. Tale riduzione e' riconosciuta purche' gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attivita'. 2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario. 3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non e' dovuta, purche' siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.". "Art. 34. Vidimazione delle tessere gratuite (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) 1. La validita' delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta e' subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore. 2. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui agli articoli 32 e 33 non vanno computate le tessere e i biglietti rilasciati alle autorita' investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, ne' quelli previsti dall'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.". "Art. 41. Imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE (articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011) 1. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato. 2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 58, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. 3. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita nella misura dello 1,06 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile e' situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al terzo periodo. 4. L'imposta di cui al comma 1 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 5. Per gli immobili di cui al comma 4 e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non si applica l'articolo 79, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. 6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi dell'articolo 185 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026. 7. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.". "Art. 44. Definizione di mercati (articolo 1, comma 493, della legge n. 228 del 2012) 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui all'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.". "Art. 45. Debitore dell'imposta (articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012) 1. L'imposta di cui all'articolo 42 e' dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui all'articolo 43 e' dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprieta' di azioni e strumenti finanziari di cui all'articolo 42, nonche' per le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 43, l'imposta e' versata dalle banche, dalle societa' fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attivita' di investimento, di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano piu' soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilita' del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui agli articoli 42 e 43. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprieta' di cui all'articolo 42 o della conclusione delle operazioni di cui all'articolo 43. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica: a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 42 e 43, nell'ambito dell'attivita' di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012; b) ai soggetti che effettuano, per conto di una societa' emittente, le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 42 e 43 in vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla medesima societa' emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonche' alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019; d) alle transazioni e alle operazioni tra societa' fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, numeri 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 50; e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.". "Art. 58. Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico (articolo 27, commi primo, secondo e quarto, del regio decreto-legge n. 246 del 1938) 1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico, e' stabilito in ragione di anno solare ed e' determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la societa' concessionaria. 2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente e' tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla societa' concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno. 3. (abrogato) 4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli articoli 56 e 57 e dell'articolo 332 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.". "Art. 59. Addebito del canone Rai sulla pensione (articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010) 1. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i termini e le modalita' di versamento delle somme trattenute e le modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalita' di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.". "Art. 60. Indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'abbonamento radiotelevisivo speciale (articolo 17 del decreto-legge n. 201 del 2011) 1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonche' gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.". "Art. 61. Disposizioni finali (articolo 1, commi 154, 156, 157 e 159, della legge n. 208 del 2015) 1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), sono definiti termini e modalita' per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l' individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 3, nonche' per le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente articolo. 2. (abrogato) 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo e limitatamente alle finalita' di cui al presente titolo l'Anagrafe tributaria, l'ARERA, l'Acquirente Unico S.p.A., il Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 59, nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone. 4. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito gia' rilasciate alla data del 1° gennaio 2016, fatta salva la facolta' di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente. 5. In applicazione di quanto disposto dal presente titolo: a) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 2, e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati; b) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione.". "Art. 90. Esenzioni (articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972) 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le societa' e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative. 2. Sono, altresi', esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.". "Art. 99. Abrogazioni 1. Dalla data di cui all'articolo 100 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) per quanto attiene alla disciplina delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi: 1) articoli 1, 1-bis, da 2-bis a 9, 11, 12, da 16 a 23, da 31 a 34, tariffa allegato A, tariffa allegato B e tabella allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 2) articolo 21, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364; 3) articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53; 4) articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; 5) articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; 6) articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 7) articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti: 1) gli articoli da 1 a 6-bis, 14, 14-bis, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; 2) l'articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati, l'articolo 16, commi 10-bis, 11, 12, 13, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15 bis.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; d) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), l'articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie, l'articolo 1, commi da 491 a 497, 499, 500 e la tabella 3 allegata della legge 24 dicembre 2012, n. 228; f) per quanto attiene alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni: 1) articoli da 1 a 18, 22 e da 25 a 31 e allegati A e B del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; 2) articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542; 3) articolo 1 della legge 12 novembre 1949, n. 996; 4) articolo 17, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103; 4-bis) articolo 92, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 4-ter) articolo 1, comma 132, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 5) articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122; 6) articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 7) articolo 1, commi da 152 a 159, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 8) articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 9) articolo 1, comma 19, legge 30 dicembre 2023, n. 213; g) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali, l'articolo 1, commi da 35 a 43, 44-bis, da 46 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; h) per quanto attiene alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative: 1) articoli da 1 a 6, 8, 11, 12, 13-bis, 14, 15, 16 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; 2) articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 2-bis) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50; i) per quanto attiene alla disciplina dei tributi speciali: 1) decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 e tabelle A, B, C, D, E, F allegate; 2) legge 15 maggio 1954, n. 228; 3) articolo 7, commi primo e secondo, della legge 13 luglio 1984, n. 302; 4) articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; 5) articolo 6 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. 2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.". Si riporta il testo della tariffa di cui alle tabelle A, B e C dell'allegato 1 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, come modificate dal presente decreto:
Parte di provvedimento in formato grafico
Si riporta il testo degli allegati 2 e 4 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, come modificata dal presente decreto:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 6: Si riporta il testo dei seguenti articoli del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante: "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione", come modificato dal presente decreto: "ART. 3 Oggetto (articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 1, comma 98, legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 1, comma 72, legge 30 dicembre 2021, n. 234) OMISSIS 5. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 139, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; e) all'imposta prevista dal titolo V del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174; f) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; g) ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117; h) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; i) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 10; l) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore; m) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; n) alle tasse sulle concessioni governative; o) alle tasse scolastiche. OMISSIS 7. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. 8. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 68, comma 19, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. OMISSIS.". "ART. 4 Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonche' ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi (articolo 32-ter decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) OMISSIS 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre. OMISSIS.". "ART. 5 Modalita' di esecuzione dei versamenti unitari (articolo 2, comma 10-bis, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; articolo 11, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; articolo 37, commi 49, 49-bis, 49-ter, 49-quater e 49-quinquies decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, primo, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 574, primo, secondo, quarto e quinto periodo, legge 27 dicembre 2013, n. 147) OMISSIS 7. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi degli articoli 161, comma 7, e 247 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta' di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3, fatta eccezione per i crediti indicati al medesimo articolo 3, comma 5, lettere f), g) e h). La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, quarto periodo. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione del citato articolo 6. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma. 8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 3, utilizzano in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui al richiamato articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 3, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformita' o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 3 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui agli articoli 161, comma 7, e 247 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalita' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonche' all'irrogazione delle sanzioni.". "ART. 6 Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (articolo 31, comma 1, primo, quarto, quinto e sesto periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 3, comma 1, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.". "ART. 7 Versamento delle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e articolo 35, comma 6-ter, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 82, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che affidano il compimento di una o piu' opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del presente testo unico, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al primo periodo e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione. OMISSIS 9. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 64, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, resta ferma la possibilita' di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, si applica il limite di cui all'articolo 3, comma 10, fissato in 2 milioni di euro. OMISSIS.". "ART. 8 Termini di versamento (articolo 18 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) 1. 1. Le somme di cui all'articolo 3 devono essere versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. 3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre. 4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.". "ART. 16 Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (articolo 28-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di definizione ai sensi dell'articolo 350, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 360, dello stesso testo unico, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 18 e 20 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, di conciliazione ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita' speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 13, comma 3, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 3. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui alla parte I, titolo VI. 2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.". "ART. 17 Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati (articolo 28-sexies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarita' ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, entro i termini previsti dall'articolo 292, comma 2, del citato testo unico. La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. 2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 e' consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centottanta giorni dalla data del 29 giugno 2024.". "ART. 28 Interessi moratori (articolo 1 legge 26 gennaio 1961, n. 29) 1. Sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.". "ART. 33 Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23, commi 1, 1-bis, 2, lettera a), primo, secondo e terzo periodo, lettere b), c), d) ed e), 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 82, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 64 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore, il commissario liquidatore nonche' il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. 2. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 53, comma 11, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, devono in ogni caso operare le relative ritenute. 3. La ritenuta da operare e' determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 4. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui al comma 3, lettere a) e b) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 14 dello stesso testo unico, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere d) e o), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del quinto periodo si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. OMISSIS". "ART. 37 Ritenuta sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) (articolo 76 legge 30 dicembre 1991, n. 413) 1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, di cui alla legge 13 giugno 2023, n. 83, non formano piu' oggetto di denuncia fiscale in Italia. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate. 3. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 2.". "ART. 39 Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis, dal primo al sesto comma, settimo comma, primo, secondo e terzo periodo e ottavo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per il primo scaglione di reddito. 2. La ritenuta e' commisurata al 50 per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel comma 1. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al 20 per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni. OMISSIS 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata nel comma 2. Tali modalita' devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 69-octies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.". "ART. 40 Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (articolo 25-ter, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, primo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera s), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. 3. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 e' effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio e' comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre e' comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. 4. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.". "ART. 42 Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi (articolo 25-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per il primo scaglione di reddito ed e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.". "ART. 44 Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 33, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata con le seguenti modalita': a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 33, comma 3; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'articolo 53, commi 7, 8, 9 e 10, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo testo unico; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi con i criteri di cui all'articolo 20, dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno, il conguaglio di cui all'articolo 33, comma 4, con le modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste all'articolo 33, comma 4, intende adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 33, comma 5. 3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale, nonche' della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi da 1 a 3 non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 34, 38, 39, 43 e 48 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.". "ART. 45 Ritenuta sui premi e sulle vincite (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 5 decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66) 1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore e' superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. OMISSIS 7. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 43, comma 2, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attivita' commerciali indicate nell'articolo 64 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti. 8. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attivita' allevatoria il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 7 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.". "ART. 46 Ritenute su redditi diversi (articolo 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133) 1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera u), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, concernente la determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a euro 20.658,28 ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al richiamato articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.". "ART. 48 Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale (articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 10, comma 1, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; articolo 1, comma 44, legge 27 dicembre 2017, n. 205) OMISSIS 4. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono i proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 26 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nel richiamato articolo 46, comma 1, lettera i), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. 5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi e altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi; c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d). La ritenuta di cui al comma 4 e' applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa' e in ogni altro caso. Non sono soggetti, tuttavia, a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, alle societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e alle stabili organizzazioni delle societa' ed enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d). OMISSIS 9. I gestori di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dal comma 1.". "ART. 49 Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi (articolo 35 decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249; articolo 7, comma 12, decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e articolo 5 decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307) 1. Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla Tesoreria dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b), un importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. 2. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente. 3. Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'articolo 77, con gli interessi di cui all'articolo 83. 4. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel comma 2 o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, ferme le sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 5. Il versamento in acconto e' fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze. 6. A decorrere dal 29 novembre 2004, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a Poste italiane S.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti S.p.a.". "ART. 50 Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per i non residenti (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell'articolo 46, comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, qualora siano percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1. 2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 68, comma 2. 3. Qualora i rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, abbiano a oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 46, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.". "ART. 53 Esenzione dalla ritenuta a titolo d'imposta per gli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea (articolo 26-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 23, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) OMISSIS 3. Ai fini del presente articolo: a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso: 1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software; 2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti; c) non si considerano interessi: 1) gli utili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117; 2) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 46, comma 2, lettera a) e 118, comma 15, lettera a), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; 3) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore; 4) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi piu' di cinquanta anni dalla data di emissione. omissis 5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o e' controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni e' superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale. OMISSIS.". "ART. 54 Ritenute sugli interessi e sui proventi dei titoli atipici (articoli 5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9, 11, commi 1 e 2, e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649) OMISSIS 2. La ritenuta prevista nel comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, qualora i titoli o i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi; c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al predetto articolo 82, comma 1, lettera d). La predetta ritenuta e' applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa' e in ogni altro caso. OMISSIS 6. Per i titoli e i certificati di cui al comma 1 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta e' operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso comma 1. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonche' dalle societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al richiamato articolo 82, comma 1, lettera d). Nell'ipotesi di titoli o certificati a emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nel comma 4 e provvedere agli adempimenti stabiliti nel comma 5 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate. OMISSIS 8. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto e numerato a norma dell'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione a esse, e le operazioni di distribuzione di proventi. OMISSIS 9. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti dal presente articolo e al registro previsto nel comma 8 si applicano le disposizioni del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' quelle degli articoli 77 e 81 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. OMISSIS.". "ART. 55 Ritenuta sui dividendi (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Le societa' e gli enti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, nonche' agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 75 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nell'articolo 49, comma 2, del medesimo testo unico. 2. Nei casi di cui all'articolo 49, commi 5 e 7, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la ritenuta prevista dai commi 1 e 6 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. 3. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' e altri enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni a essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data individuata dall'articolo 118, comma 2, lettera a), del citato testo unico. 4. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 5, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al predetto regolamento (UE) 2019/1238 e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle societa' ed enti indicati nel comma 5, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. 5. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 6. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, e' operata una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 162, comma 3, dello stesso testo unico, che e' rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui al medesimo articolo 162, comma 2, lettera b). La disposizione del primo periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del citato testo unico. OMISSIS.". "ART. 56 Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti (articolo 27-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 2, comma 2, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49) 1. Le societa' che detengono una partecipazione diretta, non inferiore al 20 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 4 e 5, se: a) rivestono una delle forme previste nell'allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011; b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea; c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nella predetta direttiva; d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. 2. La disposizione del comma 1 si applica altresi' alle remunerazioni di cui all'articolo 98, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della societa' erogante, sempreche' la remunerazione sia erogata a societa' con i requisiti indicati nel comma 1. OMISSIS". "ART. 57 Ritenuta a titolo d'imposta sugli utili derivanti dalle azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A. (articolo 27-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' applicata, in luogo della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 1, 4 e 5, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dal predetto articolo. OMISSIS". "ART. 58 Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici (articolo 26-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 54, comma 12, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 54, comma 12, e quelli di cui all'articolo 33 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. 2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, secondo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: a) versare la ritenuta di cui al comma 1; b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al primo periodo. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. OMISSIS". "ART. 59 Ritenuta sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero (articolo 10-ter legge 23 marzo 1983, n. 77) 1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 2. La ritenuta del 26 per cento e' altresi' applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. OMISSIS 6. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi; c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. OMISSIS 9. I proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. OMISSIS". "ART. 60 Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri (articolo 13, commi da 2 a 7, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44) 1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o di acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 2. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi; c) societa' ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo. OMISSIS 5. I redditi conseguiti dall'organismo collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. La percentuale di partecipazione all'organismo e' rilevata al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell'organismo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nell'organismo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa'. Si tiene, altresi', conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Il partecipante e' tenuto ad attestare al sostituto d'imposta la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. OMISSIS.". "ART. 63 Ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti (articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) 1. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 62, nonche' nella misura del 12,50 per cento gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, e delle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e delle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati e territori, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche; b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate; c) enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio; d) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. OMISSIS.". "ART. 65 Disposizioni in tema di versamento della ritenuta a titolo d'imposta (articolo 4, commi 1, 2, 3 e 5, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) 1. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 4, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'articolo 64, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalita' previste con decreto del Ministro dell'economia e finanze. 2. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 63 e 64, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi e altri frutti maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione. 3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 4. (Abrogato). 5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti, al pagamento della stessa nonche' degli interessi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.". "ART. 66 Casi particolari di assolvimento della ritenuta a titolo d'imposta (articolo 5 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) 1. Gli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, conseguiti, anche dai soggetti di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati a imposta sostitutiva di cui all'articolo 63 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 100, comma 1, lettera b), e 117, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 24 e 88 del predetto testo unico. 2. Per i titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, non depositati presso gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4, gli interessi, premi, e altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all'articolo 63, comma 1, siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva e' applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'articolo 64 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4. Restano fermi i termini e le modalita' di versamento, nonche' le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'articolo 65.". "ART. 69 Conservazione delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria delle posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta (articolo 8, commi 1, 2, 3-bis e 3-ter, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) 1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme della presente sezione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 64. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 68, comma 1, e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 71, comma 4, gli elementi di cui all'articolo 68, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati a imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. (Abrogato). 4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 68 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC. 5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 68 non si applicano altresi' ai proventi non soggetti a imposizione in forza dell'articolo 67 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.". "ART. 71 Altre disposizioni (articolo 11 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) 1. La ritenuta di cui all'articolo 48, comma 1, e' applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. La presente disposizione si applica per gli interessi, premi e altri frutti maturati a partire dal 1° gennaio 1997. 2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e dell'articolo 48, comma 8, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1 per cento del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito. OMISSIS.". "ART. 72 Soggetti obbligati e determinazione dell'acconto (articolo 1 legge 23 marzo 1977, n. 97; articolo 11, comma 18, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; articolo 58 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articolo 12-quinquies, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 2, comma 5, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; articolo 1, comma 51, legge 30 dicembre 2023, n. 213) 1. I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 devono versare, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 100 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 100 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. 2. I coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 100 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a euro 51,65. 3. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento. 4. A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 124 e 125 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4. 6. A decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 306, comma 4, del medesimo testo unico, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del citato articolo 306, comma 9. Il versamento effettuato puo' essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva. 7. Per gli intermediari finanziari, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso: a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti; b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti; c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 362, commi 8 e 9, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. OMISSIS.". "ART. 73 Acconto per i redditi sottoposti a tassazione separata (articolo 1, comma 3, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) 1. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento e' effettuato nei termini e con le modalita' previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.". "ART. 74 Eccedenze e irregolarita' nel versamento (articolo 2 legge 23 marzo 1977, n. 97 e articolo 4 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) 1. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l'acconto, la somma versata in pi e' rimborsata ai sensi degli articoli 77 e 80, con gli interessi di cui agli articoli 83 e 84. 2. In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 72 ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applica l'articolo 10, comma 2, ferma la sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. La sanzione di cui al comma 2 per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non si applica: a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, e' di ammontare non superiore a euro 51,65 per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonche' a euro 20,66 per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' e per quelli soggetti all'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso; c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non e' inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso; d) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui agli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 e 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e all'articolo 69 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. OMISSIS.". "ART. 76 Rimborso di versamenti diretti (articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto pupresentare all'ufficio competente in base al domicilio fiscale istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. 2. L'istanza di cui al comma 1 pu essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata. 3. L'ufficio provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. 4. Si applica l'articolo 75, commi 2 e 3. 5. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi dell'articolo 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento. 6. I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 53, richiesti dalle societa' non residenti aventi i requisiti di cui al citato articolo 53, comma 4, lettera a) o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dal citato articolo 53, comma 6, o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. 7. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al comma 6, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 83, comma 1.". ART. 77 Rimborso d'ufficio (articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio, questo provvede a effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. 2. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso articolo 243. 3. Nel caso di cui al comma 2, l'ufficio provvede al rimborso con ordinativo di pagamento.". "ART. 80 Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata (articolo 42-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dagli articoli 76, comma 5, e 77, comma 2, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, gli uffici si avvalgono della procedura di cui al presente articolo. OMISSIS.". "ART. 81 Esecuzione del rimborso in conto fiscale (articolo 78, commi 27, 28, 29, 33, legge n. 413 del 1991; articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) 1. E' istituito il conto fiscale, la cui utilizzazione e' obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge. 2. Ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di pi stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra' essere consentita dall'amministrazione finanziaria l'apertura di pi conti intestati allo stesso contribuente. 3. Il conto fiscale e' tenuto presso l'agente della riscossione. 4. I rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 13, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -Fondi di bilancio». 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione della presente disposizione. 6. L'erogazione del rimborso e' effettuata nei limiti e alle condizioni seguenti: a) entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia; b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta; c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 116, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, di durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente.". "ART. 82 Recupero di somme erroneamente rimborsate (articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, maggiorato di dodici mesi. 2. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 97. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi a ruolo.". "ART. 86 Cessione delle eccedenze rimborsabili nell'ambito del gruppo (articolo 43-ter, commi primo, secondo, terzo, primo periodo, quarto e quinto, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 2, comma 3-bis, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle societa' risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti appartenenti a un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o pi societa' o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. 3. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2. OMISSIS.". "ART. 93 Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo (articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli: a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, al netto dei versamenti diretti che risultano effettuati; b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali; |
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d) i relativi interessi e sanzioni.". "ART. 96 Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate (articolo 15-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. 2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 353 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. 3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a: a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 292, commi 2 e 6 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento; b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 353, comma 1, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. OMISSIS.". "ART. 101 Cartella di pagamento (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 245 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio; d) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 96. OMISSIS.". "ART. 102 Notificazione della cartella di pagamento (articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall'agente della riscossione nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e agente della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piformalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puessere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 3 o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. 2. La notifica della cartella puo' essere eseguita con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 3. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. 4. Nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'articolo 266 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune. OMISSIS 6. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 266 del predetto testo unico; per la notificazione della cartella di pagamento ai debitori non residenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 266, commi 4 e 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.". "ART. 103 Comunicazioni al domicilio digitale (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.". "ART. 115 Responsabilita' solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche (articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, sanzioni e interessi iscritti a nome di quest'ultimo. 2. La responsabilita' solidale stabilita dal comma 1 opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota. OMISSIS.". "ART. 117 Responsabilita' e obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci (articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle societa' che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. 2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della societa' o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori. 3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al comma 1 nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita' stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva la prova contraria. 4. Le responsabilita' previste dai commi da 1 a 3 sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita' sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. 5. La responsabilita' di cui ai commi da 1 a 4 e' accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 6. Avverso l'atto di accertamento e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Si applica l'articolo 118, comma 1.". "ART. 144 Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 85, legge 30 dicembre 2024, n. 207) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 105 nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 2. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026. 3-bis. Relativamente alle somme di cui all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attivita' professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore: a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito. 4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.". "ART. 175 Dichiarazione stragiudiziale del terzo (articolo 75-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 169 e 170 e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente testo unico, puchiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore. 2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 69-undecies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalita' previste dall'articolo 18, commi da 2 a 7, del citato testo unico n. 173 del 2024, l'ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta. 3. L'agente della riscossione pu procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.". "ART. 180 Prezzo base e cauzione (articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, moltiplicato per tre. 2. Se non e' possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, l'agente della riscossione richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia del competente ufficio. 3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile e' prestata all'agente della riscossione ed e' fissata, per ogni incanto, nella misura del 10 per cento del prezzo base.". "ART. 187 Fermo di beni mobili registrati (articolo 86 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 611, lettera e), legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 146, comma 1, l'agente della riscossione pudisporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri. 2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione. 3. L'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa prevista alla voce 16 della tabella di cui all'allegato A al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione di cui al comma 2 ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo. 4. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 5. In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati, il debitore non e' tenuto al pagamento di spese ne' all'agente della riscossione ne' al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.". "ART. 188 Ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e domanda di ammissione al passivo (articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) OMISSIS 5. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 241 e 242 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 226, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.". "ART. 194 Organizzazione (articolo 3 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149) 1. L'autorita' competente per il territorio nazionale e' il direttore generale delle finanze. 2. Le autorita' nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 192, comma 1, sono: a) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate; b) l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze. OMISSIS.". "ART. 195 Assistenza per le richieste di informazioni (articolo 4 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149) 1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e degli articoli 63 e 64 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 159, comma 2, lettera l), del citato del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, con le modalita' ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 194, comma 3, lettera c), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del direttore generale delle finanze. 2. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione puo' pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale. 3. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni. 4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3.". "ART. 224 Accesso ai dati (articolo 18 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; articolo 35, commi da 25 a 26-bis decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 3, comma 3, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) 1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, l'agente della riscossione e' autorizzato ad accedere, gratuitamente e anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. 2. Ai medesimi fini, l'agente della riscossione e' altresi' autorizzato ad accedere e utilizzare le informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalita' di esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. 4. L'agente della riscossione pu procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 nel rispetto delle indicazioni fornite agli interessati nell'informativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, pubblicata sul proprio sito web istituzionale. 5. Agli stessi fini di cui al comma 1, i dipendenti dell'agente della riscossione, previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi direttori regionali, possono trattare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 6. In caso di morosita' nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a 25.000 euro, l'agente della riscossione, previa autorizzazione dei direttori regionali e al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, puo' esercitare le facolta' e i poteri previsti dall'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. OMISSIS.". "ART. 229 Modalita' di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione (articolo 5-octies decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) 1. L'agente della riscossione e le regioni e province autonome provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonche' di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, e al competente ufficio della regione e/o provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti istituzionali, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato e' tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dal 21 dicembre 2021.". Note all'art. 7: Si riporta il testo degli articoli 46, 57, 65, 74, 96, 102 e 127 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante: "Testo unico della giustizia tributaria." come modificato dal presente decreto: "Art. 46. Oggetto della giurisdizione tributaria (articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni. 3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio.". "Art. 57. Assistenza tecnica (articoli 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e 63, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) 1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 2. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. 3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4: a) gli avvocati; b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; c) i consulenti del lavoro; d) i soggetti di cui al comma 12; e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta regionale sule attivita' produttive (IRAP) e l'imposta sul reddito delle societa' (IRES); f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data del 15 gennaio 1993, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di finanza competenti per territorio ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza. 4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Per le controversie di cui all'articolo 46, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali: a) gli ingegneri; b) gli architetti; c) i geometri; d) i periti industriali; e) i dottori agronomi e forestali; f) gli agrotecnici; g) i periti agrari. 6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo. 7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale. All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale. Il difensore, quando la procura e' conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformita' ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione. 8. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce. 9. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato. 10. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attivita' previste nei medesimi commi. 11. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della corte di giustizia tributaria o della sezione o dal giudice in composizione monocratica o collegiale. 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle corti di giustizia tributaria, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivita' connesse ai tributi, il personale dirigenziale e quello appartenente all'area funzionari e operatori degli enti impositori e del Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attivita' connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui al comma 4. 13. Ai soggetti di cui al comma 12, ancorche' iscritti in un albo professionale, e' vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le corti di giustizia tributaria per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego. 14. L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione dei commi 12 e 13 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000." "Art. 65. Atti impugnabili e oggetto del ricorso (articoli 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, 61 del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 59 del decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) 1. Il ricorso puo' essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2; i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212; m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212; n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. 2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 66. 3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. 4. L' annullabilita' dell'avviso di accertamento e di rettifica ai sensi dell'articolo 262, comma 3, e dell'articolo 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonche' per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 286 e 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.". "Art. 74. Ipoteca e sequestro conservativo (articolo 22 del decreto legislativo. n. 472 del 1997) 1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 2. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado, nonche' al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate. 3. Nei casi di cui al comma 2, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, e' interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 2. 4. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. 5. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 4, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine e' triplicato. La corte di giustizia tributaria decide con sentenza. 6. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la corte di giustizia tributaria, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. 7. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. In tal caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto. 8. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia: a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della corte di giustizia tributaria su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca; c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione.". "Art. 96. Sospensione dell'atto impugnato (articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 117 la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 68. 2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo', in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia. 3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico. 4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. L'ordinanza e' immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale e' impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico e' impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non e' impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non e' impugnabile. 5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. La prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti con «bollino di affidabilita' fiscale». Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con «bollino di affidabilita' fiscale» sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. 6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. 7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza. 8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4. 9. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.". "Art. 102. Definizione e pagamento delle somme dovute (articolo 48-ter, commi 2,3 e 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. In caso di perfezionamento della conciliazione, ferma restando la riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 69-trices del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101. 2. (abrogato) 3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo o, nei casi di cui all'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, all'intimazione ad adempiere al pagamento delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione nella misura prevista dall'articolo 69-tricies bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.". "Art. 127. Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente (articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, puo' essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilita' dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la sua durata nonche' il termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi. 3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio. 4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. 5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.". Note all'art. 8: - Il testo degli artt. 6, 7, 10, 14, 20, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 59, 61, la parte I del Titolo V, 63, 66, 67, 69, 82, 83, 100 e 101 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 6. Fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile a terzi (articolo 1 della legge n. 423 del 1995) 1. La riscossione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale. 2. La sospensione e' disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente. 3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice , la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente. 6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne da' notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data. 7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 98 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.". "Art. 7. Criteri di determinazione della sanzione (articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. La determinazione della sanzione e' effettuata in ragione del principio di proporzionalita' di cui all'articolo 2, comma 4. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle condizioni economiche e sociali. 2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e' aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e' incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 14 del presente testo unico o dell'articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'. 4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa e' ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravita' della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla meta'. 5. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta a un terzo.". "Art. 10. Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.". "Art. 14. Ravvedimento (articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza: a) a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore; e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento; f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell' articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . La definizione di cui al primo periodo non si applica alle violazioni indicate nell'articolo 31, comma 3, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, e comma 4, o nell'articolo 36, comma 9; g) a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento; h) a un decimo del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e 276 del medesimo testo unico. La preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento. 4. Il pagamento della sanzione ridotta e' eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 5. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo 13, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere e), f) e g), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate. 6. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni. 7. Quando la liquidazione e' eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 8. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.". "Art. 20. Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita'. 2. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 243 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, e dall'articolo 188 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, effettuato con criteri di selettivita' nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 18. 3. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. 4. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e ai sensi degli articoli 276 e 266, comma 6, del medesimo testo unico. Per le sanzioni indicate al primo periodo, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 3 e nell'articolo 18, comma 3. 5. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 18 del presente testo unico e all'articolo 360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre ricorso.". "Art. 27. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997; articolo 6, comma 6, secondo e quarto periodo, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215; articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo. 3. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 3, primo periodo. 5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma 3 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 5, l'infedelta' e' conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purche' il componente positivo abbia gia' concorso alla determinazione del reddito nell'annualita' in cui interviene l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250. 7. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 8. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 3. 9. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 , da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne da' apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 3. 9-bis. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui all'articolo 118, commi 18 e 19, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 118, comma 23, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. In assenza della comunicazione prevista dal medesimo articolo 118, comma 23, attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui al comma 3. 10. Nelle ipotesi di cui agli articoli da 203 a 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 3. 10-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, non ammessi in deduzione ai sensi del medesimo articolo 255. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 18, comma 3.". "Art. 28. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (articolo 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benche' non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo. 3. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e' inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250. 4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 3. 5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma 3 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati e' inferiore al 3 per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000. 7. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata. 8. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 9. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 38, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita comunicazione all'amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 3.". "Art. 30. Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi (articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997; articoli 38-bis.2, comma 11, secondo periodo, e 54-bis.1, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la sanzione di cui al primo periodo e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al quarto periodo e' presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione del 25 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100. In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello gia' liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 277. 1-bis. In caso di liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui al comma 1, determinata in base all'imposta liquidata. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare il comma 2. 2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo. 3. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 100, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la sanzione e' riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e' commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 4. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 101, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi e' debito d'imposta. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000. 5. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. 6. Se la violazione di cui al comma 5 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 5. 7. La sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se e' provata la compartecipazione alla frode. 8. Fuori dai casi di cui al comma 7, la sanzione di cui al comma 5 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al 3 per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000. 9. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 10. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 25 per cento del credito rimborsato. Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, conseguono un rimborso non dovuto si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 120 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguono un indebito rimborso si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 e il 400 per cento della somma rimborsata. 11. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attivita', previste agli articoli 68 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito con la sanzione da euro 500 a euro 2.000. E' punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli 149, commi 1 e 4, e 151, commi 4 e 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.". "Art. 31. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997) Testo in vigore dal 13 giugno 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2027 1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 65 e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, la sanzione di cui al primo periodo si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui all' articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, nei termini previsti. 4. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni caso pari al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 5. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera d), quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all' articolo 139, comma 1, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto siano non veritiere, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate al 40 per cento. 6. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo periodo, 4, primo e secondo periodo, e 5 la sanzione non puo' essere inferiore a euro 300. 6-bis. Le sanzioni del presente articolo si applicano nel caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 77, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. 7. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione e' applicata una sola volta. 8. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 5. 9. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 101, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, l'operazione e' stata assoggettata a imposta in un altro Stato membro. 10. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70 per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreche' non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarita' all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare. E' escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilita', esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile. 11. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 64, 133, comma 6, secondo periodo, e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e agli articoli 97, comma 1, e 98, comma 1, del medesimo testo unico. Se l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi degli articoli 19 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la sanzione amministrativa e' elevata a una misura del 5 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dal comma 8, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente, salvo quando la violazione abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 5. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 72 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile. 12. In deroga al comma 11, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, il cessionario o il committente anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario, anziche' mediante l'inversione contabile, e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. 13. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11 sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, il cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziche' nel modo ordinario e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole. 14. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. La disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano e il cessionario o committente e' punito con la sanzione di cui al comma 8, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti astrattamente imponibili e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. 15. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del cedente, con la sanzione amministrativa del 10 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.". "Art. 32. Violazioni relative alle esportazioni (articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con la sanzione amministrativa del 50 per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione e' soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui al primo e al secondo periodo non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto. 3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, nonche' al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. 5. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. 6. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura. 7. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. 8. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico. 9. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al 5 per cento.". "Art. 33. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997; articolo 166-bis, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 43-ter, terzo comma, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Fuori dei casi previsti negli articoli 27, 28 e 30, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non e' redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli 156, comma 2, 149, comma 6, e 151, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. 2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio. 3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 4. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all' articolo 119, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 30.000. 5. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 49, comma 4, 77, comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro. 6. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista all'articolo 186, comma 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo. 7. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 122, comma 6, 132, comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , si applica una sanzione da euro 1.500 a euro 15.000. 7-bis. In caso di omessa o incompleta segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' di cui all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4. 7-ter. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.". "Art. 34. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita' (articolo 9 del decreto legislativo n. 471 del 1997; articolo 1, comma 145, terzo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa annotazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, del valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 del citato testo unico nel registro indicato dall'articolo 23 del medesimo testo unico. 1-ter. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa redazione del prospetto, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel termine stabilito nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza. 3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo qualora le irregolarita' rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreche' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000. 4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al 50 per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 133 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. 5. Se la dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non e' sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , si applica la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250. 5-bis. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 200, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di invio di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.". "Art. 35. Violazione degli obblighi degli operatori finanziari (articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi. 2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica l'articolo 13. 4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonche' a Poste italiane S.p.A. 5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta." "Art. 36. Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997; articolo 37, comma 29, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 25-ter, comma 4, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13. 4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 4-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri. 5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall' all'articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13. 6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 13. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 82, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. 7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 101, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. 8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 110, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonche' delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 52 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro. 9. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746 se la violazione di cui al primo periodo si riferisce agli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con la stessa sanzione di cui al secondo periodo e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso, nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri. 11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 154, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000. 12. Quando la garanzia di cui all' articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 91, comma 3, del medesimo testo unico, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 13. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica la sanzione prevista dall'articolo 33, comma 7. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. 14. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica l'articolo 13. 15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 68, comma 10, del medesimo testo unico, e' irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si applica l'articolo 13. 15-bis - L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1.". "Art. 37. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto (articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000. 2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla meta'. 3. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. 4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la quarta violazione. 5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 161, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato. 7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi dell'articolo 31, comma 15. 8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5. 9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8 siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati. 10. Se e' accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui dell'articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.". "Art. 38. Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 14, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m). 5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25 per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 6. 6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni: a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza; b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima. 7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si applica la sanzione pari al 70 per cento del credito utilizzato in compensazione. 8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la sanzione di cui al comma 7 e' aumentata dalla meta' al doppio. 9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 12, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 91, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. 10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente. "Art. 41. Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia (articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; articolo 22, comma 1, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro. 1-bis. Nell'ipotesi di enunciazione in un atto di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41.". "Art. 42. Insufficiente dichiarazione di valore (articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986) 1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui all'articolo 298, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui all'articolo 299, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato." "Art. 43. Occultazione di corrispettivo (articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; articolo 1, comma 498, secondo periodo, legge 23 dicembre 2005, n. 266) 1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al 120 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42. 1-bis. Ai fini dell'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili di cui all'articolo 244 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.". "Art. 45. Altre infrazioni (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986) Testo in vigore dal 20 dicembre 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2027 1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 298, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , e' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 302 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III.". "Art. 48. Infedelta' della dichiarazione (articolo 51 del decreto legislativo n. 346 del 1990) 1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa pari all'80 per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 309, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse per i servizi ipotecari, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.". "Art. 49. Altre violazioni (articolo 53 del decreto legislativo n. 346 del 1990) Testo in vigore dal 20 dicembre 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2027 1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e' punito, nei casi previsti nell'articolo 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all' articolo 110 del citato testo unico n. 123 del 2025. 2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 130, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, o non adempie all'obbligo di cui al comma 4 dello stesso articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 130, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel comma 7 del predetto articolo, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 del pari applicabile a chi: a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui al richiamato articolo 108 e all'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025. 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di intermediazione o di Poste Italiane S.p.A.". "Art. 59. Altre violazioni (articolo 33 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) 1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per: a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi; b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori; c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso; d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi; e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita'; f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco; g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 142, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10; h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.". "Art. 61. Violazioni relative all'omesso o irregolare pagamento dell'abbonamento (articolo 19 del regio decreto-legge n. 246 del 1938; articolo 27, terzo comma, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articolo 1, comma 132, secondo periodo, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso e della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516. 1-bis. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, e' passibile delle sanzioni previste dal comma 1, ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori. 1-ter. E' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa, nei casi di abuso nella fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.". "Parte I - Titolo V - Sanzioni in materia di tributi erariali minori (imposta sulle concessioni governative; imposta su assicurazioni private e contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; canone rai; tasse sulle concessioni governative)" "Art. 63. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973) 1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi: a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice fiscale; b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente; c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'articolo 7, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento; d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti; e) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento; f) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione e' ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.". "Art. 66. Recidiva e sanzioni accessorie (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978) 1. I soggetti previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nell'articolo 65, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui alla parte II, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Essi sono altresi' sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 3354, al controllo globale per tutti i tributi. 2. Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nell'articolo 65, e' soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore a un mese ne' superiore a cinque mesi. Il provvedimento e' adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 3. Fuori dei casi previsti nel comma 2, il conducente che nel corso di un triennio e' punito per tre violazioni previste nell'articolo 65 e' soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni ne' superiore a tre mesi. Il provvedimento e' adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 4. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 si tiene conto anche delle violazioni per le quali e' intervenuto il procedimento di cui all'articolo 65, comma 4.". "Art. 67. Sanzioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990) 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al primo periodo relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.". "Art. 69. Sanzioni per violazioni degli intermediari (articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997) 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , non si applica la sanzione di cui al primo periodo e i soggetti di cui all'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al secondo periodo. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , il centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 14. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 245 e seguenti del medesimo testo unico, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 283 e seguenti del citato testo unico. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 123, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3; |
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b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. 2. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1. 3. Le violazioni dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68 sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. 4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582. 5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 79, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 80 e 81 del medesimo testo unico, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza. Nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare. 6. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca. 7. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 euro a 5.165 euro.". "Art. 82. Omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a 50.000 euro.". "Art. 83. Omesso versamento di IVA (articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a 75.000 euro." "Art. 100. Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero (articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 e articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011) 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 2. L'autore della violazione di cui all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero. 3. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al presente capo, a eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 2." "Art. 101. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data indicata all'articolo 102 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246; b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559; c) l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542; d) gli articoli 24 e 26 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; e) gli articoli 32, 33, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; f) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; g) articoli 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; h) gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; i) gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; l) l'articolo 2, ottavo comma della legge 26 gennaio 1983, n. 18; m) gli articoli 69, 71, 72, 73, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; n) gli articoli 5 e 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; o) gli articoli 50, 51, 53 e 54 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; p) l'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; q) la legge 11 ottobre 1995, n. 423; r) gli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; s) l'articolo 34 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446; t) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; u) gli articoli da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; v) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; z) il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter; aa) l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; aa-bis) articolo 37, comma 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; aa-ter) articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; bb) articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; bb-bis) articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218; cc) gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale. 2. Restano abrogati: a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931; i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma», dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689; c) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; gli articoli da 92 a 96, 97, sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; e) l'articolo 8, commi dal quarto al nono e undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71; l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; f) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516; g) l'articolo 2, a eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18; h) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649; i) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 17; l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6; l) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; m) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; n) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; o) l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; p) all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla rubrica, le parole: «e delle sanzioni pecuniarie» e al comma 3, le parole: «e le sanzioni pecuniarie»; q) l'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. 3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.". - Il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 20. Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto e' versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine. Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma e' superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza puo' essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero puo' essere chiesta a rimborso. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedelta' della dichiarazione, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro. L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarita' dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta sostitutiva puo' essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti." - Il testo dell'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 7.1. Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari. 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita' competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della societa' veicolo di appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, si applicano altresi' le disposizioni del presente articolo. 2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter. 3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto legislativo, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. Il finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori di passivita' dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 4. Possono essere costituite una o piu' societa' veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla societa' di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti. 4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della societa' veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della societa' di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito. 4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita' si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima societa' si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. 4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica la sanzione di cui all'articolo 44-ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5. 4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota. 5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la societa' veicolo d'appoggio di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della capacita' di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria si applicano integralmente alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita'. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa' si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonche' del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 e' affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario. 8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformita' alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una societa' di intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresi' la conformita' dell'attivita' e delle operazioni della societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo. 8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di societa' o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la societa' veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater e' di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla societa' veicolo di appoggio e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non e' esteso alla successiva vendita effettuata dalla societa' veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla societa' veicolo d'appoggio, l'immobile e' esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9." - Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, modificato come modificato dall'articolo 8 del presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 121. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali 1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione. 1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. 1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). 1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, e' consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo puo' essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalita' applicative del presente comma. 2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto. 3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, e' sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalita' di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali e' stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e' effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalita' di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalita' di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi. 4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. 6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, e' in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1: a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente; b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime; e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruita' delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici; f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; h) visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e' controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una societa' quotata o una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e' rilasciata da una societa' di revisione a tale fine incaricata; i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati; i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente. 6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una societa' quotata o da altra societa' appartenente al gruppo della medesima societa' quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della societa' quotata o della diversa societa' del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4. 6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilita' solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravita' della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119. ". Il testo dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 4-bis. Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia - Il testo degli artt. 6, 7, 10, 14, 20, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 59, 61, la parte I del Titolo V, 63, 66, 67, 69, 82, 83, 100 e 101 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 6. Fatto denunciato all'autorita' giudiziaria e addebitabile a terzi (articolo 1 della legge n. 423 del 1995) 1. La riscossione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento e' sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale. 2. La sospensione e' disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorita' giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente. 3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice , la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente. 6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne da' notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data. 7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 98 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.". "Art. 7. Criteri di determinazione della sanzione (articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. La determinazione della sanzione e' effettuata in ragione del principio di proporzionalita' di cui all'articolo 2, comma 4. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle condizioni economiche e sociali. 2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e' aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilita' dell'atto, e' incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 14 del presente testo unico o dell'articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'. 4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa e' ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravita' della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile puo' essere aumentata fino alla meta'. 5. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta a un terzo.". "Art. 10. Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.". "Art. 14. Ravvedimento (articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza: a) a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore; e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento; f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell' articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . La definizione di cui al primo periodo non si applica alle violazioni indicate nell'articolo 31, comma 3, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, e comma 4, o nell'articolo 36, comma 9; g) a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento; h) a un decimo del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e 276 del medesimo testo unico. La preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento. 4. Il pagamento della sanzione ridotta e' eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 5. Se la sanzione e' calcolata ai sensi dell'articolo 13, la percentuale di riduzione e' determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione puo' essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere e), f) e g), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate. 6. La riduzione della sanzione e', in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni. 7. Quando la liquidazione e' eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 8. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.". "Art. 20. Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita'. 2. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 243 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, e dall'articolo 188 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, effettuato con criteri di selettivita' nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 18. 3. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. 4. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e ai sensi degli articoli 276 e 266, comma 6, del medesimo testo unico. Per le sanzioni indicate al primo periodo, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 3 e nell'articolo 18, comma 3. 5. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 18 del presente testo unico e all'articolo 360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre ricorso.". "Art. 27. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997; articolo 6, comma 6, secondo e quarto periodo, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215; articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo. 3. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 3, primo periodo. 5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma 3 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 5, l'infedelta' e' conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purche' il componente positivo abbia gia' concorso alla determinazione del reddito nell'annualita' in cui interviene l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi e' alcun danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250. 7. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 8. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 3. 9. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 , da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne da' apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 3. 9-bis. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui all'articolo 118, commi 18 e 19, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 118, comma 23, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. In assenza della comunicazione prevista dal medesimo articolo 118, comma 23, attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui al comma 3. 10. Nelle ipotesi di cui agli articoli da 203 a 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 3. 10-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, non ammessi in deduzione ai sensi del medesimo articolo 255. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 18, comma 3.". "Art. 28. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (articolo 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benche' non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo. 3. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e' inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250. 4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 3. 5. La sanzione di cui al comma 3 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma 3 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati e' inferiore al 3 per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000. 7. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata. 8. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 9. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 38, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni all'amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita comunicazione all'amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 3.". "Art. 30. Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi (articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997; articoli 38-bis.2, comma 11, secondo periodo, e 54-bis.1, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la sanzione di cui al primo periodo e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al quarto periodo e' presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione del 25 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100. In caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello gia' liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 277. 1-bis. In caso di liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui al comma 1, determinata in base all'imposta liquidata. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare il comma 2. 2. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo. 3. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 100, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la sanzione e' riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e' commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 4. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 101, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi e' debito d'imposta. Se la dichiarazione omessa e' presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000. 5. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. 6. Se la violazione di cui al comma 5 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 5. 7. La sanzione di cui al comma 5 e' aumentata dalla meta' al doppio quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se e' provata la compartecipazione alla frode. 8. Fuori dai casi di cui al comma 7, la sanzione di cui al comma 5 e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al 3 per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000. 9. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 10. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 25 per cento del credito rimborsato. Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, conseguono un rimborso non dovuto si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 120 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguono un indebito rimborso si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 e il 400 per cento della somma rimborsata. 11. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attivita', previste agli articoli 68 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito con la sanzione da euro 500 a euro 2.000. E' punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli 149, commi 1 e 4, e 151, commi 4 e 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.". "Art. 31. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997) Testo in vigore dal 13 giugno 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2027 1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati e' punito con sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 65 e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, la sanzione di cui al primo periodo si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui all' articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, nei termini previsti. 4. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni caso pari al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 5. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera d), quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all' articolo 139, comma 1, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto siano non veritiere, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate al 40 per cento. 6. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo periodo, 4, primo e secondo periodo, e 5 la sanzione non puo' essere inferiore a euro 300. 6-bis. Le sanzioni del presente articolo si applicano nel caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 77, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. 7. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione e' applicata una sola volta. 8. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 5. 9. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 101, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, l'operazione e' stata assoggettata a imposta in un altro Stato membro. 10. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70 per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreche' non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarita' all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare. E' escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilita', esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile. 11. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 64, 133, comma 6, secondo periodo, e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e agli articoli 97, comma 1, e 98, comma 1, del medesimo testo unico. Se l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi degli articoli 19 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la sanzione amministrativa e' elevata a una misura del 5 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dal comma 8, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente, salvo quando la violazione abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 5. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 72 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile. 12. In deroga al comma 11, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, il cessionario o il committente anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario, anziche' mediante l'inversione contabile, e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. 13. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11 sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, il cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziche' nel modo ordinario e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole. 14. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. La disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano e il cessionario o committente e' punito con la sanzione di cui al comma 8, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti astrattamente imponibili e' stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. 15. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del cedente, con la sanzione amministrativa del 10 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.". "Art. 32. Violazioni relative alle esportazioni (articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con la sanzione amministrativa del 50 per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione e' soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui al primo e al secondo periodo non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto. 3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, nonche' al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. 5. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. 6. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura. 7. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. 8. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico. 9. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantita', qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al 5 per cento.". "Art. 33. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997; articolo 166-bis, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 43-ter, terzo comma, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Fuori dei casi previsti negli articoli 27, 28 e 30, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non e' redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli 156, comma 2, 149, comma 6, e 151, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. 2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio. 3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 4. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all' articolo 119, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 30.000. 5. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 49, comma 4, 77, comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro. 6. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista all'articolo 186, comma 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo. 7. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 122, comma 6, 132, comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , si applica una sanzione da euro 1.500 a euro 15.000. 7-bis. In caso di omessa o incompleta segnalazione dei valori delle attivita' e delle passivita' di cui all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4. 7-ter. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.". "Art. 34. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita' (articolo 9 del decreto legislativo n. 471 del 1997; articolo 1, comma 145, terzo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000. 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa annotazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, del valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 del citato testo unico nel registro indicato dall'articolo 23 del medesimo testo unico. 1-ter. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa redazione del prospetto, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel termine stabilito nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza. 3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo qualora le irregolarita' rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreche' non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000. 4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al 50 per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 133 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. 5. Se la dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non e' sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , si applica la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250. 5-bis. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 200, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di invio di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.". "Art. 35. Violazione degli obblighi degli operatori finanziari (articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi. 2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica l'articolo 13. 4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonche' a Poste italiane S.p.A. 5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta." "Art. 36. Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997; articolo 37, comma 29, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 25-ter, comma 4, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13. 4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 4-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri. 5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e' ridotta alla meta', entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall' all'articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13. 6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 13. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 82, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. 7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 101, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. 8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 110, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonche' delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 52 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro. 9. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, o fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746 se la violazione di cui al primo periodo si riferisce agli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con la stessa sanzione di cui al secondo periodo e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso, nonche' chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri. 11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 154, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000. 12. Quando la garanzia di cui all' articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 91, comma 3, del medesimo testo unico, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 13. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica la sanzione prevista dall'articolo 33, comma 7. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. 14. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e' soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica l'articolo 13. 15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 68, comma 10, del medesimo testo unico, e' irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si applica l'articolo 13. 15-bis - L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1.". "Art. 37. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto (articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000. 2. Quando e' irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla meta'. 3. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del titolo I, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. 4. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la quarta violazione. 5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 161, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato. 7. La sospensione di cui al comma 3 e' disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi dell'articolo 31, comma 15. 8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5. 9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8 siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati. 10. Se e' accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma. Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui dell'articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.". "Art. 38. Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 14, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m). 5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25 per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito e' utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 6. 6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito e' utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni: a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza; b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima. 7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si applica la sanzione pari al 70 per cento del credito utilizzato in compensazione. 8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la sanzione di cui al comma 7 e' aumentata dalla meta' al doppio. 9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 12, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero delle societa' controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo 91, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico e' presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. 10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente. "Art. 41. Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia (articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; articolo 22, comma 1, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro. 1-bis. Nell'ipotesi di enunciazione in un atto di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41.". "Art. 42. Insufficiente dichiarazione di valore (articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986) 1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui all'articolo 298, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui all'articolo 299, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato." "Art. 43. Occultazione di corrispettivo (articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; articolo 1, comma 498, secondo periodo, legge 23 dicembre 2005, n. 266) 1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al 120 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42. 1-bis. Ai fini dell'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili di cui all'articolo 244 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.". "Art. 45. Altre infrazioni (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986) Testo in vigore dal 20 dicembre 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2027 1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 298, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , e' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 302 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III.". "Art. 48. Infedelta' della dichiarazione (articolo 51 del decreto legislativo n. 346 del 1990) 1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa pari all'80 per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 309, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato. 3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse per i servizi ipotecari, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.". "Art. 49. Altre violazioni (articolo 53 del decreto legislativo n. 346 del 1990) Testo in vigore dal 20 dicembre 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2027 1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e' punito, nei casi previsti nell'articolo 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 , con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all' articolo 110 del citato testo unico n. 123 del 2025. 2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 130, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, o non adempie all'obbligo di cui al comma 4 dello stesso articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 130, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel comma 7 del predetto articolo, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 del pari applicabile a chi: a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 , di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui al richiamato articolo 108 e all'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025. 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di intermediazione o di Poste Italiane S.p.A.". "Art. 59. Altre violazioni (articolo 33 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) 1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per: a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi; b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori; c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso; d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi; e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita'; f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco; g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 142, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10; h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.". "Art. 61. Violazioni relative all'omesso o irregolare pagamento dell'abbonamento (articolo 19 del regio decreto-legge n. 246 del 1938; articolo 27, terzo comma, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articolo 1, comma 132, secondo periodo, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso e della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516. 1-bis. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, e' passibile delle sanzioni previste dal comma 1, ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori. 1-ter. E' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa, nei casi di abuso nella fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.". |
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"Parte I - Titolo V - Sanzioni in materia di tributi erariali minori (imposta sulle concessioni governative; imposta su assicurazioni private e contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; canone rai; tasse sulle concessioni governative)" "Art. 63. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973) 1. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi: a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice fiscale; b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente; c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'articolo 7, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento; d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti; e) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento; f) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione e' ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.". "Art. 66. Recidiva e sanzioni accessorie (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978) 1. I soggetti previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nell'articolo 65, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui alla parte II, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Essi sono altresi' sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 3354, al controllo globale per tutti i tributi. 2. Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nell'articolo 65, e' soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore a un mese ne' superiore a cinque mesi. Il provvedimento e' adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 3. Fuori dei casi previsti nel comma 2, il conducente che nel corso di un triennio e' punito per tre violazioni previste nell'articolo 65 e' soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni ne' superiore a tre mesi. Il provvedimento e' adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate. 4. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 si tiene conto anche delle violazioni per le quali e' intervenuto il procedimento di cui all'articolo 65, comma 4.". "Art. 67. Sanzioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990) 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al primo periodo relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.". "Art. 69. Sanzioni per violazioni degli intermediari (articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997) 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , non si applica la sanzione di cui al primo periodo e i soggetti di cui all'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 , le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al secondo periodo. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , il centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 14. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 245 e seguenti del medesimo testo unico, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 283 e seguenti del citato testo unico. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 123, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3; b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. 2. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1. 3. Le violazioni dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68 sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione e' unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. 4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582. 5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 79, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e' sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 80 e 81 del medesimo testo unico, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza. Nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare. 6. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca. 7. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 euro a 5.165 euro.". "Art. 82. Omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a 50.000 euro.". "Art. 83. Omesso versamento di IVA (articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a 75.000 euro." "Art. 100. Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero (articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 e articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011) 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 2. L'autore della violazione di cui all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero. 3. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al presente capo, a eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 2." "Art. 101. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data indicata all'articolo 102 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246; b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559; c) l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542; d) gli articoli 24 e 26 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; e) gli articoli 32, 33, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; f) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; g) articoli 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; h) gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; i) gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; l) l'articolo 2, ottavo comma della legge 26 gennaio 1983, n. 18; m) gli articoli 69, 71, 72, 73, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; n) gli articoli 5 e 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; o) gli articoli 50, 51, 53 e 54 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; p) l'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; q) la legge 11 ottobre 1995, n. 423; r) gli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; s) l'articolo 34 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446; t) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; u) gli articoli da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; v) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; z) il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter; aa) l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; aa-bis) articolo 37, comma 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; aa-ter) articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; bb) articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; bb-bis) articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218; cc) gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale. 2. Restano abrogati: a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931; i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma», dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689; c) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; gli articoli da 92 a 96, 97, sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; e) l'articolo 8, commi dal quarto al nono e undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71; l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; f) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516; g) l'articolo 2, a eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18; h) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649; i) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 17; l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6; l) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; m) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; n) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; o) l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; p) all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla rubrica, le parole: «e delle sanzioni pecuniarie» e al comma 3, le parole: «e le sanzioni pecuniarie»; q) l'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. 3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.". Il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 20. Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto e' versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine. Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma e' superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza puo' essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero puo' essere chiesta a rimborso. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedelta' della dichiarazione, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro. L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarita' dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta sostitutiva puo' essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti." - Il testo dell'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 7.1. Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari. 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorita' competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della societa' veicolo di appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, si applicano altresi' le disposizioni del presente articolo. 2. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter. 3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto legislativo, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. Il finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori di passivita' dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 4. Possono essere costituite una o piu' societa' veicolo d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti puo' avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla societa' di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti. 4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della societa' veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della societa' di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito. 4-ter. Alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita' si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima societa' si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. 4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, della proprieta' o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle societa' veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica la sanzione di cui all'articolo 44-ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5. 4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono attivita' d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota. 5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la societa' veicolo d'appoggio di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della capacita' di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle societa' che esercitano attivita' di locazione finanziaria si applicano integralmente alla societa' veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attivita'. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima societa' si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonche' del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 e' affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario. 8. Nel caso previsto dal comma 3, la societa' di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformita' alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una societa' di intermediazione mobiliare o una societa' di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresi' la conformita' dell'attivita' e delle operazioni della societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo. 8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di societa' o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la societa' veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater e' di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla societa' veicolo di appoggio e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non e' esteso alla successiva vendita effettuata dalla societa' veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla societa' veicolo d'appoggio, l'immobile e' esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9." - Il testo dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, modificato come modificato dall'articolo 8 del presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 121. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali 1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione. 1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unita' immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. 1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). 1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, e' consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo puo' essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalita' applicative del presente comma. 2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto. 3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, e' sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalita' di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali e' stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e' effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalita' di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalita' di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi. 4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. 6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, e' in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1: a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente; b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime; e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruita' delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici; f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; h) visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e' controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una societa' quotata o una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e' rilasciata da una societa' di revisione a tale fine incaricata; i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati; i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente. 6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una societa' quotata o da altra societa' appartenente al gruppo della medesima societa' quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della societa' quotata o della diversa societa' del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4. 6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilita' solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale puo' fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravita' della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119. ". Il testo dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 4-bis. Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia 1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non e' consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-sexies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025. 4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013. 6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali e' stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e' effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalita' di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalita' di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non e' in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.". 1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non e' consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-sexies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025. 4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013. 6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali e' stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione e' comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente e' effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le modalita' di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalita' di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non e' in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.". |
| | TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO
Parte di provvedimento in formato grafico |
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