Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2026 (vai al sommario)
LEGGE 5 agosto 2026, n. 140
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Introduzione della misura alternativa della detenzione domiciliare
per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, all'articolo 95 sono premessi i seguenti:
«Art. 94-ter (Detenzione domiciliare in casi particolari). - 1. Quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova di cui all'articolo 94, se deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoldipendente una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni o a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale per le quali resta fermo il limite di otto anni, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso le strutture di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. L'interessato puo' altresi' chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo semiresidenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2, quando deve essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni, per reati diversi da quelli di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale.
2. La domanda deve indicare la volonta' del richiedente di proseguire o intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale presso una struttura privata accreditata ai sensi dell'articolo 117 o in una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilita', l'indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l'alcoldipendenza e il reato, il programma terapeutico finalizzato al recupero del condannato e la valutazione di cui al comma 4, relativa all'accertamento della effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, nonche' all'idoneita' del programma terapeutico al recupero del condannato, con l'indicazione della relativa procedura di accertamento. In caso di richiesta di prosecuzione di programma terapeutico gia' in corso, alla domanda e' allegata altresi' la valutazione sull'andamento del programma e sulla sua idoneita' ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni di comorbilita' psichiatrica e tossicologica.
3. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma contribuisce al concreto recupero del richiedente e previene il pericolo che egli commetta altri reati. Tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma.
4. Al fine di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti di cui al secondo periodo del comma 2, compresa l'effettiva condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e la sua attualita', e di assicurarne l'uniforme applicazione a livello nazionale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze e' istituita una commissione centrale che si avvale, tra le altre, di professionalita' del sistema dei servizi sia pubblici che accreditati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stabilita la composizione della commissione centrale e sono disciplinate le relative modalita' di funzionamento. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per le valutazioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, le competenti unita' dei servizi pubblici per le dipendenze operano in composizione integrata da un componente incaricato dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio e, ove opportuno, da un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.
5. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale, nell'ambito delle specifiche responsabilita' relative all'attuazione del percorso riabilitativo, trasmette al servizio pubblico per le dipendenze e all'ufficio di esecuzione penale esterna competenti per territorio una relazione semestrale circa l'esecuzione del programma e segnala in ogni momento all'autorita' giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona ad esso sottoposta, anche ai fini della revoca del regime di detenzione domiciliare. Al termine del programma, anche per rinuncia da parte della persona ad esso sottoposta, l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio trasmette senza ritardo all'autorita' giudiziaria una relazione finale.
6. Se il programma terapeutico non e' positivamente concluso, il tribunale di sorveglianza revoca il regime di detenzione domiciliare, salvo che dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che l'esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni. In quest'ultimo caso puo' essere autorizzato, ferma la durata del suddetto programma terapeutico, per non piu' di due volte, su richiesta dell'interessato e con provvedimento motivato, il trasferimento presso altra struttura idonea di cui al comma 2, individuata sulla base di criteri oggettivi e previo parere favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze. La revoca e' altresi' disposta nei casi di cui all'articolo 47-ter, commi 6 e 9, della legge n. 354 del 1975. L'autorita' giudiziaria provvede alla revoca con immediatezza e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla segnalazione delle violazioni o dall'accertamento che il programma terapeutico si e' concluso non positivamente, salvo quanto indicato al primo periodo. Nel caso di revoca disposta ai sensi del terzo periodo, la pena residua non puo' essere sostituita con altra misura.
7. Se il programma terapeutico risulta positivamente concluso, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, puo' disporre l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche quando la pena residua, pur se determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, supera quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 47 e 47-ter della legge n. 354 del 1975, sempre che non siano superati i limiti di pena indicati nel comma 1 del presente articolo, aumentati della meta', ovvero di un quarto ove si tratti di titolo esecutivo comprendente un reato di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. In questi casi e' disposta la verifica periodica diretta ad accertare l'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche e le misure alternative dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare sono revocate quando e' accertato il sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza.
8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano l'articolo 94 del presente testo unico e l'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, in quanto compatibili.
Art. 94-quater (Definizione anticipata del processo con finalita' di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti). - 1. Al fine di accedere alla misura prevista dall'articolo 94-ter, l'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intende proseguire o intraprendere il programma terapeutico puo' chiedere l'applicazione, nella misura e con le modalita' esecutive indicate al comma 1 del medesimo articolo 94-ter, di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze, non supera otto anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero quattro anni se si procede per uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Resta fermo, tuttavia, il limite di otto anni se si procede per i reati di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale. Alla richiesta e' allegata, a pena di inammissibilita', la dichiarazione di voler proseguire o intraprendere il programma terapeutico. Se la richiesta e' ammissibile, il giudice concede all'imputato il termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 94-ter. Durante tale periodo i termini di durata della custodia cautelare sono sospesi. Il giudice, se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ha prestato il consenso alla richiesta e se sussistono gli ulteriori presupposti di cui all'articolo 444, comma 2, del medesimo codice, se la misura richiesta risulta adeguata e sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dall'articolo 94-ter del presente testo unico per l'accoglimento della domanda, applica la pena concordata e ne autorizza l'esecuzione con le modalita' indicate nel programma terapeutico che, unitamente alla documentazione prodotta ai sensi del quarto periodo, e' allegato alla sentenza. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano se si procede per uno dei reati indicati dall'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale ovvero nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Si applicano gli articoli 444, commi 1-ter e 2, 445, comma 1-bis, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
2. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, quando l'imputato e' sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il giudice applica la misura cautelare degli arresti domiciliari con le modalita' di cui all'articolo 94-ter, comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 89.
3. Nei casi di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette, unitamente alla sentenza e al programma allegato, al magistrato di sorveglianza, che, entro quarantacinque giorni, applica la misura alternativa, se non ostano ragioni sopravvenute che determinano la revoca dell'autorizzazione alla detenzione domiciliare. L'ordinanza e' comunicata senza ritardo al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il provvedimento del tribunale di sorveglianza e' comunicato o notificato senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Quando il condannato si trova agli arresti domiciliari con le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 94-ter, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza lo stesso permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.
4. Quando emette sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale e vi e' richiesta dell'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda intraprendere il programma di cui all'articolo 94-ter, comma 1, del presente testo unico, il giudice, se sussistono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, autorizza il programma con le modalita' indicate. Si applica il comma 3 del presente articolo».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 255 del 31 ottobre 1990.
 
Art. 2
Definizione delle mansioni dell'ufficio per il processo presso i
tribunali di sorveglianza

1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti all'ufficio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attivita' dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure di cui all'articolo 94-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 151 recante: «Norme sull'ufficio per il
processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n.
206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022:
«Art. 6 (Compiti dell'ufficio per il processo penale
presso i tribunali e le corti d'appello). - 1. All'ufficio
per il processo penale costituito presso i tribunali
ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di
sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di
appello sono attribuiti i seguenti compiti:
a) coadiuvare uno o piu' magistrati e, sotto la
direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti
gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione
giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in
particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione
dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e
dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei
provvedimenti;
b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle
pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del
monitoraggio dei procedimenti di data piu' risalente e
della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
c) incrementare la capacita' produttiva
dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a
disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione
delle decisioni, in particolare di quelle aventi un
rilevante grado di serialita', e con la formazione di una
banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato
nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera f), e' impiegato in via ordinaria nelle attivita'
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di
urgente e comprovata necessita'.
2. L'ufficio per il processo penale istituito presso
la corte di appello effettua prioritariamente uno spoglio
mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima
scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilita'
per superamento dei termini di durata massima del giudizio
di impugnazione.».
- Per il testo dell'articolo 94-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 si veda
l'articolo 1 della presente legge.
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 656
del codice di procedura penale

1. All'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale:
a) al primo periodo, le parole: «o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo 94-ter»;
b) al secondo periodo, le parole: «e di cui all'articolo 94» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui agli articoli 94 e 94-ter»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all'articolo 94-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della misura».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 656 del Codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto,
ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e
giustizia16 e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita'
della persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione nonche' l'avviso al condannato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel
termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza
puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la
restituzione nel termine per proporre impugnazione o la
rescissione del giudicato. L'ordine e' notificato al
difensore del condannato.
3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di
condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole
di minore eta' e' comunicato al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di
esecuzione della sentenza.
3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di
condanna a pena detentiva emessa per i delitti di cui agli
articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, nei confronti di
genitori di minorenni, e' comunicato al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni affinche'
compia le opportune verifiche sulla sussistenza di
situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del
minore.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previste dall'articolo 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9,
lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le
detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il
pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di
esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi
al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354. La presente disposizione non si applica nei
confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette
l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al
magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il
pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai
commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di
sorveglianza.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, sei anni nei casi di cui agli
articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo
94-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto
dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di
esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al
condannato e al difensore nominato per la fase
dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha
assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata
dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative
alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cui agli articoli 94 e 94-ter del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero
la sospensione dell'esecuzione della pena di cui
all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa
altresi' che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa
sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso
immediato. Con l'avviso il condannato e' informato che ha
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e
che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel
termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza
puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la
restituzione nel termine per proporre impugnazione o la
rescissione del giudicato. Nei casi di cui all'articolo
94-ter del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il pubblico
ministero emette l'ordine di esecuzione e il decreto di
sospensione e li trasmette senza ritardo, unitamente al
programma terapeutico di cui al medesimo articolo 94-ter,
al magistrato di sorveglianza, che provvede entro
quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della
misura.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3.
Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a
norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di
sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il
quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione 8. Il pubblico
ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche', nelle more della decisione del
tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero
di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta
iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto 9. A tal fine
il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al
tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni
accertamenti.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5
non puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di
cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli
423-bis e 624-bis del codice penale, fatta eccezione per
coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai
sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di
custodia cautelare in carcere nel momento in cui la
sentenza diviene definitiva;
c).
9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di
periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata
fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire,
trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche'
disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione
domiciliare per il condannato di eta' pari o superiore a
settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai
sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di
reclusione, fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne
per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del
presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.
9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via
provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si
trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di
salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza
di cui al comma 6.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli
atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche'
provveda alla eventuale applicazione di una delle misure
alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello
stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di
sorveglianza.
10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis,
nell'ordine di esecuzione la pena da espiare e' indicata
computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano
specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata
anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine
di esecuzione e' dato avviso al destinatario che le
detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il
periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia
partecipato all'opera di rieducazione.».
 
Art. 4

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 94-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelli per i quali sia stata pronunciata sentenza di primo grado. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' formulare la richiesta di cui al citato articolo 94-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale. Su istanza dell'imputato, che fornisca elementi di prova in ordine alla propria condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, il dibattimento e' sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' di formulare la richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 94-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 si veda
l'articolo 1 della presente legge.

- Si riporta l'articolo 446 del Codice di procedura
penale:
«Art. 446 (Richiesta di applicazione della pena e
consenso). - 1. Le parti possono formulare la richiesta
prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla
presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421,
comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio
direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio
immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con
le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 o all'udienza
prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo.
2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono
formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con
atto scritto.
3. La volonta' dell'imputato e' espressa
personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la
sottoscrizione e' autenticata da un notaio, da altra
persona autorizzata o dal difensore.
4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro
i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era
stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la
volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la
comparizione dell'imputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve,
enunciarne le ragioni.».
 
Art. 5

Abrogazione

1. All'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il comma 6-bis e' abrogato.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio
2024, n. 92 recante: «Misure urgenti in materia
penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale
del Ministero della giustizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Disposizioni in materia di strutture
residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale
dei detenuti). - 1. Allo scopo di semplificare la procedura
di accesso alle misure penali di comunita' e agevolare un
piu' efficace reinserimento delle persone detenute adulte
e' istituito presso il Ministero della giustizia un elenco
delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al
reinserimento sociale. L'elenco e' articolato in sezioni
regionali ed e' tenuto dal Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita' che ne cura la tenuta e
l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite la disciplina relativa alla formazione e
all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 del
presente articolo, le modalita' di esercizio dell'attivita'
di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i
requisiti di qualita' dei servizi necessari per
l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo
periodo sono, altresi', stabilite le modalita' di recupero
delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al
comma 1, nonche' i presupposti soggettivi e di reddito per
l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che
non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in
condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere
al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto
del limite di spesa di cui al comma 6.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al
comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad
una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di
servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e
di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti,
compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o
disagio psichico, che non richiedono il trattamento in
apposite strutture riabilitative.
4. Le strutture iscritte nell'elenco di cui al comma
1, in presenza di specifica disponibilita' ad accogliere
anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono
considerate luogo di privata dimora ai fini di cui
all'articolo 284 del codice di procedura penale.
5. L'elenco di cui al comma 1 deve essere istituito
mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad
acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori
di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul
territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di
carattere tecnico individuati con il decreto di cui al
comma 2.
6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei
detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e
sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per
provvedere al proprio sostentamento e' autorizzata la spesa
di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai
relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei
capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui
all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.
6-bis. (abrogato).».
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione pari a euro 19.436.250 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 5;
b) quanto a euro 14.436.250 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199.
3. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1, alinea, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Schillaci, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 6:
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 26 novembre 2010,
n. 199 recante: «Disposizioni relative all'esecuzione
presso il domicilio delle pene detentive non superiori a
diciotto mesi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281
del 1°dicembre 2010:
«Art. 1 (Esecuzione presso il domicilio delle pene
detentive non superiori a diciotto mesi). - 1. la pena
detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se
costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita
presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o
privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito
denominato «domicilio». Il magistrato di sorveglianza
provvede senza ritardo sulla richiesta se gia' dispone
delle informazioni occorrenti.
2. La detenzione presso il domicilio non e'
applicabile:
a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti
indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice
penale;
c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di
sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato
accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della
medesima legge;
d) quando vi e' la concreta possibilita' che il
condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono
specifiche e motivate ragioni per ritenere che il
condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non
sussista l'idoneita' e l'effettivita' del domicilio anche
in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese
dal reato.
3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del
codice di procedura penale, quando la pena detentiva da
eseguire non e' superiore a diciotto mesi, il pubblico
ministero, salvo che debba emettere il decreto di
sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del
codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi
previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo,
sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e
trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di
sorveglianza affinche' disponga che la pena venga eseguita
presso il domicilio. La richiesta e' corredata di un
verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio,
nonche', se il condannato e' sottoposto a un programma di
recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione
di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
4. Se il condannato e' gia' detenuto, la pena
detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se
costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita nei
luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656,
comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non e'
consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il
pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per
l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza,
secondo il disposto di cui al comma 5 del presente
articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto
penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o
del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza
una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione.
La relazione e' corredata di un verbale di accertamento
dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato e'
sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi
ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi
dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma
il termine di cui al comma 2 del predetto articolo e'
ridotto a cinque giorni.
6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione
della pena presso il domicilio e' trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero nonche' all'ufficio locale
dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di
sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione
penale esterna segnala ogni evento rilevante
sull'esecuzione della pena e trasmette relazione
trimestrale e conclusiva.
7. Nel caso di condannato tossicodipendente o
alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o
che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1
puo' essere eseguita presso una struttura sanitaria
pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il
magistrato di sorveglianza puo' imporre le prescrizioni e
le forme di controllo necessarie per accertare che il
tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente
o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei
limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna
regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base
degli accrediti gia' in essere con il Servizio sanitario
nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4,
4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad
eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, nonche' le relative norme
di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei
casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e
51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il
provvedimento e' adottato dal magistrato di sorveglianza.».