Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2026 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 28 luglio 2026
Inserimento del medicinale Trastuzumab deruxtecan (Enhertu) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento del carcinoma uroteliale in pazienti con sovraespressione di HER2+ (IHC3+) in progressione dopo una precedente chemioterapia e immunoterapia e che hanno esaurito tutte le alternative terapeutiche. (Determina n. 1053/2026).


IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;
Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi e' nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;
Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale «Trastuzumab deruxtecan» (Enhertu) per il trattamento del carcinoma uroteliale in pazienti con sovraespressione di HER2+ (IHC3+) in progressione dopo una precedente chemioterapia e immunoterapia;
Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale «Trastuzumab deruxtecan» (Enhertu), nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento del carcinoma uroteliale in pazienti con sovraespressione di HER2+ (IHC3+), in progressione dopo una precedente chemioterapia e immunoterapia e che hanno esaurito tutte le alternative terapeutiche;
Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) dell'AIFA nella riunione del 15, 16, 17, 18 e 19 giugno 2026 - stralcio verbale n. 37;
Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA dell'8 luglio 2026, n. 57;
Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Trastuzumab deruxtecan» (Enhertu) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del carcinoma uroteliale in pazienti con sovraespressione di HER2+ (IHC3+) in progressione dopo una precedente chemioterapia e immunoterapia e che hanno esaurito tutte le alternative terapeutiche;

Determina:

Art. 1

1. Il medicinale «Trastuzumab deruxtecan» (Enhertu) e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento del carcinoma uroteliale in pazienti con sovraespressione di HER2+ (IHC3+), in progressione dopo una precedente chemioterapia e immunoterapia e che hanno esaurito tutte le alternative terapeutiche, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.
2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it
 
Allegato 1
Denominazione: «Trastuzumab Deruxtecan» (Enhertu).
Indicazione terapeutica: trattamento del carcinoma uroteliale in pazienti con sovraespressione di HER2+ (IHC3+), in progressione dopo una precedente chemioterapia e immunoterapia e che hanno esaurito tutte le alternative terapeutiche. Criteri di inclusione
Diagnosi confermata di carcinoma uroteliale avanzato/metastatico (mUC) con espressione di HER2 valutata mediante immunoistochimica (IHC3+).
Paziente in progressione ad una precedente linea di chemioterapia e immunoterapia e che ha esaurito tutte le alternative terapeutiche.
ECOG Performance Status ≤ 2.
Adeguata funzione d'organo, inclusi: neutrofili ≥ 1,5 × 109 /L, piastrine ≥ 100 × 109 /L, emoglobina ≥ 9 g/dL. Clearance della creatinina ≥ 30 mL/min (Cockcroft-Gault). Bilirubina totale ≤ 1,5 × limite superiore della norma (ULN), AST/ALT ≤ 3 × ULN (≤ 5 × ULN in caso di metastasi epatiche).
Frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) ≥ 50%.
Aspettativa di vita ≥ tre mesi. Criteri di esclusione
Diagnosi confermata di carcinoma uroteliale avanzato/metastatico (mUC) con espressione di HER2 valutata mediante immunoistochimica (IHC 2+).
Precedente trattamento con un ADC anti-HER2 (es. T-DXd, TDM-1).
Malattia polmonare interstiziale (ILD) preesistente o storia di ILD di qualsiasi grado.
Segni di tossicita' non risolta da trattamenti precedenti (≥ grado 2, eccetto alopecia e neuropatia periferica ≤ grado 2).
Metastasi cerebrali non controllate o sintomatiche.
Storia di reazione severa a farmaci anti-HER2 o ipersensibilita' nota a «trastuzumab deruxtecan».
Cardiopatia clinicamente significativa, inclusi:
a. insufficienza cardiaca congestizia NYHA classe ≥ II.
b. infarto miocardico negli ultimi sei mesi.
c. aritmie non controllate o prolungamento dell'intervallo QTc.
Infezioni attive non controllate, incluse infezioni da HIV con CD4 < 200 cellule/mm³ o epatiti B/C attive.
Pazienti in gravidanza o allattamento o che non accettano di usare misure contraccettive efficaci.
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico Schema posologico
5,4 mg/kg di «Trastuzumab deruxtecan» (Enhertu), somministrato per via endovenosa, ogni tre settimane (Q3W), fino a progressione di malattia o tossicita' inaccettabile. Durata del trattamento
Fino a progressione di malattia o tossicita' inaccettabile.
Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico
Il monitoraggio dei pazienti in trattamento con «Trastuzumab deruxtecan» comprende:
monitoraggio ematologico e biochimico (ogni tre settimane prima di ogni ciclo);
monitoraggio cardiaco con ecocardiogramma o MUGA scan (all'inizio del trattamento e ogni tre mesi);
valutazione della risposta al trattamento (TC torace-addome-pelvi ogni sei-nove settimane secondo i criteri RECIST 1.1. Esame clinico periodico per sintomi correlati alla progressione della malattia);
monitoraggio degli eventi avversi.
 
Art. 2

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2026

Il Presidente: Nistico'