Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 luglio 2026
Modifiche al decreto 4 giugno 2024, relativo alle disposizioni di sicurezza personale e responsabilita' sociali (Personal Safety and Social Responsabilities - PSSR).


IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie
di porto guardia costiera

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978, Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (di seguito nominata Convenzione STCW), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con risoluzione 1, della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2, della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;
Visto il «Code of Safety for Special Purpose Ships» di cui alla Risoluzione MSC.266(84), del 13 maggio 2008, oltre al codice di cui alla Risoluzioni A.534(13) del 17 novembre 1983;
Viste le risoluzioni 1 e 2, adottate dalla Conferenza delle parti alla Convenzione STCW, a Manila dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione STCW e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.4, del codice STCW, relative all'addestramento di base in sicurezza personale e responsabilita' sociali;
Vista la regola I/6, dell'annesso alla Convenzione STCW e la corrispondente sezione A-I/6, del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
Vista la regola I/8, dell'annesso alla Convenzione STCW e la corrispondente sezione A-I/8, del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il modello di corso IMO 1.21 «Personal Safety and Social Responsibilities»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3, che affida al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto interdirigenziale 24 settembre 2018, n. 112 «Approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale di piloti dei porti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235, in data 9 ottobre 2018;
Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2024, n. 850, relativo alle «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto dirigenziale 3 dicembre 2024, n. 1986, recante le «Modalita' di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e per la maritime security- Codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati»;
Visto il decreto dirigenziale 3 dicembre 2025, n. 2205 relativo alle «Disposizioni integrative al Corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali (Personal Safety and Social Responsibilities - PSSR)»;
Visto il decreto dirigenziale 4 giugno 2024, n. 760, relativo al «Corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali (Personal Safety and Social Responsabilities - PSSR)»;
Vista la circolare a firma congiunta Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, prot. n. 0006367 in data 7 aprile 2026, con la quale sono stati definiti i contenuti formativi relativi alla formazione degli aspiranti piloti e l'aggiornamento dei piloti effettivi, che sostituiscono le linee guida di cui al decreto interdirigenziale n. 112 del 2018;
Visto la risoluzione MSC.418 (97) recante «Interim personnel on board vessels engaged on international voyages»;
Visto il capitolo XV della Convenzione SOLAS recante «Safety measures for ships carrying industrial personnel»;
Visto l'«International code of safety for ships carrying industrial personnel (IP code)» di cui alla Risoluzione MSC. 527(106) del 10 novembre 2022, in particolare la regola 1 della parte III;
Visto la risoluzione MSC. 560(108) recante «Amendments to part a of the seafarers' training, certification and watchkeeping (STCW) code»;
Vista la circolare 109, del 22 dicembre 2025, del Paris MoU, che fornisce specifiche indicazioni in merito all'interpretazione delle novita' introdotte in materia di violence and harassment;
Visto il documento dell'ultimo HTW (EU HTW 12 Coordination Document v0.06_clean), tenutosi a Londra dal 23 al 27 febbraio 2026;
Visto il manuale del sistema di gestione per la qualita' rilasciato a questo Comando generale apposito Certificato di conformita' ISO 9001-2015;
Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni relative al corso PSSR al mutato contesto normativo;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto reca variazioni e integrazioni al decreto dirigenziale 4 giugno 2024 nella sua versione consolidata, al fine di rispondere al mutato contesto normativo disciplinante l'erogazione dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi, prevedendo, contestualmente, elementi di semplificazione delle procedure amministrative.
 
Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche del decreto dirigenziale 4 giugno 2024 nella sua versione
consolidata

1. L'art. 2, del decreto dirigenziale 4 giugno 2024, n. 760, nella sua versione consolidata e' sostituito dal seguente:
«Il presente decreto si applica:
a) ai lavoratori marittimi italiani:
1. iscritti nelle matricole della gente di mare;
2. destinati ad imbarcare a seguito di dichiarazione rilasciata da societa' appaltatrici di servizi di bordo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 856/1986;
b) al personale speciale;
c) al personale industriale in alternativa ai requisiti di formazione di cui al paragrafo 5.5 delle raccomandazioni per la formazione e la certificazione del personale sulle unita' mobili offshore (risoluzione A.1079(28)) o Parte III regola 1 del Codice internazionale per il trasporto di personale industriale (risoluzione MSC.527(106)) o standard di formazione industriale, come quelli della Global Wind Organization (GWO), Offshore Petroleum Industry Training Organization (OPITO) o Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (accreditata da OPITO);
d) ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo con il quale le Autorita' competenti di cui all'art. 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento come definito dal decreto legislativo n. 71/2015.».
2. L'art. 4, comma 4, e' abrogato.
3. L'art. 5, e' sostituito dal seguente:
«1. Ai discenti che superano l'esame di cui all'art. 3, e' rilasciato un attestato secondo il modello riportato nell'allegato D del presente decreto.
2. Gli attestati di fine corso sono firmati dal direttore/vicedirettore del corso e dal discente e vistati dal presidente della commissione d'esame quale rappresentante dell'Autorita' marittima.
3. Per quanto attiene:
a) personale speciale:
1) inserito nel ruolo d'appello si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo;
2) non inserito nel ruolo d'appello, su cui ricade l'obbligo di frequenza dei corsi di addestramento di base, non hanno l'obbligo di sostenere l'esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, come da allegato F;
b) personale industriale su cui ricade l'obbligo di frequenza dei corsi di addestramento di base, non hanno l'obbligo di sostenere l'esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, come da allegato G;
c) il personale di cui all'art. 2, comma 2, non ha l'obbligo di sostenere l'esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, come da allegato H. Nel caso in cui tale personale sia un lavoratore marittimo (art. 2, comma 1, lettera a)) si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Gli attestati rilasciati in conformita' alle disposizioni del presente decreto, in virtu' della normativa internazionale vigente, non hanno scadenza e non sono soggetti a rinnovo periodico.».
4. L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«1. Per coloro che sono in possesso dell'attestato di addestramento del corso PSSR rilasciato ai sensi del decreto direttoriale 19 giugno 2001, gli istituti, enti o societa' devono apporre il sottoelencato timbro/talloncino sul documento originale, in occasione del rinnovo (refresh) dei corsi di 'Sopravvivenza e salvataggio' o 'Antincendio di base', ovvero al momento della frequenza di qualsiasi altro corso (sia esso completo o di aggiornamento).».

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Per coloro che sono in possesso della sola registrazione a libretto e/o sull'allegato I o II del corso PSSR frequentato ai sensi del decreto direttoriale 19 giugno 2001, in occasione del rinnovo (refresh) dei corsi di 'Sopravvivenza e salvataggio' o 'Antincendio di base', ovvero al momento della frequenza di qualsiasi altro corso (sia esso completo o di aggiornamento), gli istituti, enti o societa' presso cui si svolgono tali corsi, provvedono al rilascio dell'attestato di addestramento del corso PSSR secondo l'allegato E.
3. Gli attestati rilasciati ai sensi del comma 2 del presente articolo, seguono la numerazione prevista dall'art. 14, del decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986, sostituendo il numero di verbale con la dicitura "NV" (Esempio 000150-NV/PSSR/2026/VTD).».
 
Art. 3

Modifiche agli allegati del decreto dirigenziale 4 giugno 2024

1. L'allegato A Bis e' abrogato.
2. L'allegato C, punto 9, e' sostituito dal seguente:
«Gli istruttori di cui al comma 1) dovranno erogare i seguenti punti del programma:
a. Comandante/1° ufficiale di coperta: punti 1, 2, 3, 4.3 e 4.4
b. Direttore di macchina/1° ufficiale di macchina: punti 3, 4.1 e 4.2
c. Medico o Infermiere: punti 6.3 e 7
d. Esperto in comunicazione e formazione: punti 5, 6.1, 6.2, 8.».
3. L'allegato E, del decreto direttoriale 3 dicembre 2025, n. 2205, e' sostituito dall'allegato E, al presente decreto.
 
Art. 4

Modifiche al decreto dirigenziale 3 dicembre 2024, n. 1986

Nell'allegato 12, del decreto dirigenziale 3 dicembre 2024, n. 1986, viene soppresso l'acronimo relativo ai corsi di aggiornamento (Refresh): REFPSSR - P.S.S.R.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il testo del provvedimento, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, e', altresi', pubblicato sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.
Roma, 28 luglio 2026

Il Comandante generale: Liardo