Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 23 luglio 2026
Modifica del decreto 8 agosto 2025, recante la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004) e in particolare l'art. 4, commi 66 e 67, che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti di salumeria;
Visto il decreto 8 agosto 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria e, in particolare, l'art. 37, concernente gli ingredienti dello speck;
Visto il regolamento (UE) 2019/515 sul reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in altro Stato membro, come base della clausola di mutuo riconoscimento;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535, la quale prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Vista la nota dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi - ASSICA e del Consorzio tutela Speck Alto Adige, prot. n. 57 dell'8 aprile 2026, nonche' la successiva comunicazione integrativa del 23 aprile 2026, con le quali e' stata rappresentata l'esigenza di integrare l'art. 37 del decreto 8 agosto 2025 mediante l'inserimento del saccarosio e del destrosio tra gli ingredienti ammessi nella produzione dello speck;
Vista la nota tecnica della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) dell'8 aprile 2026, prot. n. 635/rv, relativa all'impiego di zucchero e destrosio come ingredienti dello speck;
Considerato che il saccarosio e il destrosio sono gia' comunemente impiegati nei processi produttivi dello speck e svolgono funzioni tecnologiche rilevanti, contribuendo al corretto sviluppo dei processi di stagionatura, al miglioramento delle caratteristiche organolettiche del prodotto e al supporto delle fermentazioni, favorendo la stabilita' microbiologica;
Considerato che il mancato inserimento espresso del saccarosio e del destrosio nel testo dell'art. 37 del decreto 8 agosto 2025 e' riconducibile a una omissione materiale emersa successivamente all'adozione del decreto medesimo e che l'intervento normativo proposto ha natura meramente integrativa e ricognitiva rispetto a prassi produttive gia' consolidate;
Considerato che la modifica di cui al presente decreto non introduce nuovi requisiti, non rende piu' stringenti quelli gia' previsti e non altera l'ambito di applicazione della disciplina vigente, limitandosi ad ampliare l'elenco degli ingredienti espressamente ammessi;
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare l'art. 37 del decreto 8 agosto 2025, al fine di allineare il testo normativo alle effettive pratiche produttive del comparto e di assicurare certezza giuridica agli operatori prima dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti lo speck;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto interministeriale 8 agosto 2025

All'art. 37, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «vino» sono inserite le seguenti: «, saccarosio, destrosio».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Mutuo riconoscimento

Ferma restando l'applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ne' ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
 
Art. 4

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2026

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida