Gazzetta n. 46 del 10 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 10 luglio 2022)
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione al 21° corso di pilotaggio aereo di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto, con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione al 24°, 25° e 26° corso di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare.


IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi dell'art 5, comma 2 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Viste le lettere n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio 2021 e n. M_D A0D32CC REG2022 0143679 in data 4 maggio 2022 dello Stato maggiore della difesa, concernenti i reclutamenti autorizzati per l'anno 2022 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la lettera n. M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE U.0064113 del 24 maggio 2021 del Comando generale delle Capitanerie di Porto riportante il piano dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2022;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»;
Viste le lettera n. M_D AD2D0C9 RG22 0033231 del 29 marzo 2022 e n. M_D MSTAT0046331 del 5 maggio 2022 con la quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno 2022 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi undici allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto al 21° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per l'ammissione di complessivi centosettantuno allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare, per l'ammissione al 24°, 25° e 26° corso AUFP;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 - registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 - concernente la nomina del Generale di Corpo d'Armata Antonio Vittiglio a direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 2021, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto con contestuale conferimento del grado di Ammiraglio Ispettore Capo;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto, al 21° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 24°, 25° e 26° corso AUFP, come di seguito specificati:
per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), undici
a) posti, di cui:
1) nove posti per il Corpo di Stato maggiore;
2) due posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
b) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, trentasette posti, di cui:
1) dodici posti per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui:
due per ingegneri elettrici;
uno per informatici;
uno per ingegneri meccanici;
otto per ingegneri navali;
2) sei posti per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali;
3) undici posti per il Corpo del genio della Marina - specialita' infrastrutture;
4) otto posti per medici del Corpo sanitario militare marittimo;
c) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trentadue posti, di cui:
1) due posti per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali, per il successivo impiego nei Reparti subacquei della Marina militare;
2) trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
d) per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, quarantotto posti, di cui:
1) quarantasette per il Corpo di Stato maggiore;
2) un posto per il Corpo di Stato maggiore, per il successivo impiego nelle Forze speciali della Marina militare;
e) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quarantadue posti, di cui:
1) due posti per il Commissariato militare marittimo;
2) quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
f) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, dodici posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui:
1) quattro biologi;
2) quattro psicologi;
3) quattro veterinari.
2. L'ammissione ai corsi di cui al successivo art. 17, avverra' in tempi diversi per motivi logistico - organizzativi di Forza armata.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/Corpo/specialita' potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali ausiliari del Corpo di Stato maggiore, del Corpo del genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.marina.difesa.it
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.marina.difesa.it
 
Art. 2

Riserve di posti

1. Dei undici posti per il Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Dei ventinove posti per il Corpo del genio della Marina, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3), tre sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
3. Degli otto posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), uno e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
4. Dei due posti per il Corpo del genio della Marina, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
5. Dei trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), tre sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
6. Dei quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), cinque sono riservati al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
7. Dei due posti per il Commissariato militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
8. Dei quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), quattro sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
9. Dei dodici posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), due sono riservati ai coniugi e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
10. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito.
 
Art. 3

Requisiti

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il:
17° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 23° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
17° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 38° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi ai concorsi per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), lettera c), numero 2), lettera d), numero 1), lettera e) e lettera f);
17° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e non aver superato il giorno di compimento del 30° anno di eta' alla data del 30 gennaio 2023, data presunta di inizio corso di abilitazione ordinario sub presso il COMSUBIN, qualora si parteci al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1)
17° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e non aver superato il giorno di compimento del 30° anno di eta' alla data del 30 gennaio 2023, data presunta di inizio corso di abilitazione ordinario incursore presso il COMSUBIN, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 2.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale;
i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) hanno tenuto condotta incensurabile;
k) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
l) qualora si partecipi al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): non sono stati espulsi da corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze amate o dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per gli undici posti per il Corpo di Stato maggiore e per il Corpo delle capitanerie di porto da ammettere ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
2) per i due posti per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), primo alinea, laurea magistrale LM-28 (Ingegneria elettrica);
3) per un posto per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea, una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM-66 (Sicurezza informatica), LM-25 (Ingegneria dell'automazione), LM-32 (Ingegneria informatica);
4) per un posto per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), terzo alinea, laurea magistrale LM-33 (Ingegneria meccanica);
5) per gli otto posti per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea, laurea magistrale LM-34 (Ingegneria navale);
6) per i sei posti per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM-18 (Informatica), LM-66 (Sicurezza informatica), LM-32 (Ingegneria informatica), LM-54 (Scienze chimiche), LM-71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale);
7) per gli undici posti per il Corpo del genio della Marina - specialita' infrastrutture, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (Ingegneria della sicurezza), LM-28 (Ingegneria elettrica), LM-35 (Ingegneria per l'ambiente e il territorio) e LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), con abilitazione all'esercizio di una delle seguenti professioni di ingegnere industriale, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale;
ingegnere industriale.
8) per gli otto posti per il Corpo sanitario militare marittimo - medici, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), laurea magistrale LM-41 (Medicina e chirurgia) con abilitazione all'esercizio della professione;
9) per i due posti per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
b) laurea (triennale) in:
L07, classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale;
L08, classe delle lauree in ingegneria dell'informazione;
L09, classe delle lauree in ingegneria industriale;
L17, classe delle lauree in scienze dell'architettura;
L28, classe delle lauree in scienze e tecnologie della navigazione;
L30, classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche;
L31, classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche;
L32, classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
10) per i trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto e per i complessivi quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui rispettivamente all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2) e lettera d), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
11) per i due posti per il Commissariato militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-16 (classe delle lauree magistrali in finanza), LM-56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia), LM-77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) LM 62 (classe delle lauree magistrali in scienze della politica), LMG 01 classe delle lauree magistrali in giurisprudenza);
12) per i quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (Biologia), LMG/01 (Giurisprudenza), LM-18 (Informatica), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (Ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (Ingegneria elettronica), LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-32 (Ingegneria informatica), LM-33 (Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35 (Ingegneria per l'ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM-54 (Scienze chimiche), LM-60 (Scienze della natura), LM-72 (Scienze e tecnologie della navigazione), LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio), LM-91 (Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione), LM-92 (Teorie della comunicazione);
13) per i quattro posti per il Corpo sanitario militare marittimo - biologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), numero 1), laurea magistrale in biologia (LM-6) o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di biologo;
14) per i quattro posti per il Corpo sanitario militare marittimo - psicologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), numero 2), laurea magistrale in psicologia (LM-51) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
15) per i quattro posti per il Corpo sanitario militare marittimo - veterinari, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), laurea magistrale in medicina veterinaria (L.M. 42) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario di cui al decreto ministeriale del 9 settembre 1957.
Saranno altresi' ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante. Per i titoli di laurea e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero, invece, e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento funzione pubblica http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/m odulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero i soli titoli conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Altresi', per il candidato gia' abilitato alla professione in territorio nazionale sara' sufficiente presentare un'autocertificazione di iscrizione all'Albo nazionale professionale.
n) non sono gia' in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata.
2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.
3. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10, 11 e 12 e, solo per i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1, nell'art. 15.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a Ufficiale.
 
Art. 4

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it - area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line», ovvero collegandosi direttamente al sito https://concorsi.difesa.it
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) o carta d'identita' elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta nazionale dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.
 
Art. 5

Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. La domanda di partecipazione puo' essere presentata per uno soltanto dei ruoli/Corpi/specialita' di cui al precedente art. 1, comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera a), alla lettera c), numero 1) e alla lettera d), numero 2) dello stesso comma, devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo/specialita' tra quelli elencati all'art. 1, comma 1, lettere c) e d) della medesima disposizione, ai fini dell'applicazione di quanto previsto al successivo art. 9, comma 4.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per immagini dell'atto di assenso riportato nell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di assenso di cui al precedente comma 3) alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 16, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a tali file il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 20 del presente decreto.
5. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia della stessa.
7. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli di merito e di preferenza indicata al precedente art. 3.
11. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
12. La Direzione generale per il personale militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
 
Art. 6

Comunicazione con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate nel suddetto portale, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata, domicilio digitale (se dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - all'indirizzo: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC - all'indirizzo marinaccad@postacert.difesa.it , indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all'Accademia navale, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal Codice «21°_AUPC_MM_2022», qualora si partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), oppure dal Codice «24°, 25° e 26°_AUFP_MM_2022», qualora si partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).
 
Art. 7

Svolgimento del concorso e spese di viaggio

1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) una prova scritta di ragionamento logico comune per tutti i concorsi;
b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prove di efficienza fisica (solo per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera c) numero 1));
f) ulteriori accertamenti sanitari;
g) prova di lingua inglese solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
h) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
i) accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica per l'impiego nella componente subacquea, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) numero 1);
j) prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticita', solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) numero 1);
l) valutazione dei titoli.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
3. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi - indicativamente entro il mese di settembre 2022 - tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
5. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
6. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6. Saranno altresi' considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilita' di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per la contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato. In tali ipotesi gli interessati dovranno far pervenire un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copie in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identita' rilasciato da un'amministrazione pubblica e della documentazione probatoria. La riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile e che potra' essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata. Le istanze dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica di cui al precedente art. 6, comma 3.
7. I candidati rinviati a domanda - da presentare entro il termine perentorio di cui al precedente art. 5, comma 1 - dalle procedure concorsuali per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 sosterranno le prove non ancora svolte nell'ambito delle procedure del presente bando. Altresi', le risultanze di prove e accertamenti precedentemente svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalita' che saranno eventualmente indicate con apposita determinazione dirigenziale.
 
Art. 8

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
e) la Commissione per le prove di efficienza fisica;
f) la Commissione per la prova funzionale in camera di decompressione e la prova di acquaticita'.
2. La Commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in servizio, presidente;
b) due Ufficiali Superiori di cui uno del Corpo di Stato maggiore-pilota e uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al Ruolo Marescialli della Marina, segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo - medici, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali Medici specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo - medici, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali Medici specialisti e/o di specialisti esterni.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3.
5. La Commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
6. La Commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente;
b) un Ufficiale in servizio, membro;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di personale esperto del settore.
6. La Commissione per la prova di acquaticita', di cui al precedente comma 1, lettera f), sara' composta da:
a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente;
b) un Ufficiale in servizio, membro;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di personale esperto del settore subacqueo della Marina militare.
 
Art. 9

Prove scritte

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dal presente decreto - a una prova scritta di ragionamento logico, a cura della Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), che avra' luogo nella sede di Ancona, presumibilmente nel mese di seconda decade di luglio 2022. I partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) seduta stante dovranno, inoltre, sostenere una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese consistente nella somministrazione di un questionario contenente cinquanta quesiti a risposta multipla, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo massimo di quaranta minuti. Il diario di dette prove, contenente tra l'altro l'indicazione della sede di svolgimento delle prove medesime, sara' reso noto ai concorrenti, presumibilmente a partire dalla meta' del mese maggio 2022, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
2. Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, all'orario indicato nell'avviso di convocazione, esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 5, comma 6. Gli stessi dovranno avere al seguito carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, i concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 16.
3. Inoltre, i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea) e per il Corpo di Stato maggiore (Forze speciali) cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1) e lettera d), numero 2), dovranno portare al seguito e consegnare al personale preposto alla somministrazione della prova scritta il referto rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), al fine di determinare l'eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza che alla luce dell'art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' prevista come causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea.
4. I concorrenti di cui al precedente comma 3, che risultassero affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il referto ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione prima dell'inizio della prova scritta di ragionamento logico, alla procedura concorsuale relativa all'altro ruolo/Corpo/specialita' indicato nei termini di cui al precedente art. 5, comma 2.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova scritta di ragionamento logico saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 6.
6. La prova scritta di ragionamento logico della durata di sessanta minuti consistera' nella somministrazione collettiva e standardizzata di cento quesiti a risposta multipla e si svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento. Prima dell'inizio della prova la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento della prova medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente e' di cento punti attribuiti con le seguenti modalita':
punti 1 per ogni risposta esatta;
punti -0,15 per ogni risposta errata o multipla;
punti 0 per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 17.
Ultimata la prova scritta di ragionamento logico, seduta stante, tutti i partecipanti per il concorso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua inglese. Tale prova avra' una durata di quaranta minuti e consistera' nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese.
Prima dell'inizio della prova ai concorrenti verranno rese note, da parte della commissione preposta, le modalita' di svolgimento della stessa. La correzione della prova di conoscenza della lingua inglese sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati.
Nella prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese sara' assegnato un punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 17, comma 2 in relazione al voto conseguito di cui al precedente comma 6, calcolato secondo le seguenti modalita':
a) punti 0 punti per le risposte errate, omesse o multiple;
b) punti 2 per ciascuna risposta esatta, per un totale di punti 100.
7. Al termine delle prove scritte la Commissione esaminatrice individuera' i concorrenti da convocare agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, nei limiti numerici di seguito indicati, per il concorso AUFP formando le graduatorie provvisorie relative alla sola prova scritta di ragionamento logico distinte per concorso, ruolo, Corpo e specialita', mentre per il concorso AUPC formando la graduatoria secondo il punteggio risultante dalla somma della votazione riportata nella prova scritta di ragionamento logico e del voto conseguito nella prova di conoscenza della lingua inglese:
a) per l'ammissione al 21° corso per allievi ufficiali piloti di complemento: cinquantasei concorrenti;
b) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), primo alinea, sette;
2) per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea, cinque;
3) per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), terzo alinea, cinque;
4) per il Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea, quattordici;
5) per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), dodici;
6) per il Corpo del genio della Marina - specialita' infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), ventidue;
7) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), quattordici;
c) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), otto;
2) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), sessantacinque.
d) per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo di Stato maggiore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), numero 1), centoventi;
2) per il Corpo di Stato maggiore (forze speciali), di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), cinque;
e) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) per il Corpo di commissariato militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), otto;
2) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1 comma 1, lettera e), numero 2), ottantacinque;
f) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), numero 1), dieci;
2) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), numero 2), dieci;
3) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), dieci;
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
9. Gli esiti della prova scritta saranno pubblicati nell'area privata dei concorrenti, mentre l'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione per gli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10 e per la prova di lingua inglese, di cui al successivo art. 13, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nel sito www.marina.difesa.it
10. Sara' possibile chiedere informazioni sugli esiti della prova scritta a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione Relazioni con il Pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia navale - ufficio concorsi (tel. 0586/238531; e-mail: marinaccad@marina.difesa.it).
11. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova scritta, dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.
 
Art. 10

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 8, saranno convocati presso il Centro di selezione della Marina militare - via delle Palombare n. 3 - 67127 Ancona, indicativamente a partire dal mese di settembre 2022 nel giorno e nell'ora indicati nelle comunicazioni di cui al gia' citato art. 9, comma 9.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in data non anteriore ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), e per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1) detti esami dovranno essere presentati obbligatoriamente all'atto della presentazione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica, di cui ai successivi articoli 14 e 15, qualora gli stessi siano ammessi a tale accertamento perche' risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica;
b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) e per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),numero 1) e al 25° corso a allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), e per il Corpo di Stato maggiore (Forze speciali) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 2):
1) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz piu' filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Detto esame dovra' essere presentato obbligatoriamente anche all'atto della presentazione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica, di cui ai successivi articoli 14 e 15, qualora i concorrenti siano ammessi a tali accertamenti perche' risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica;
2) originale o copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, a integrazione degli esami di cui alla successiva lettera e):
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
3) originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, la mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso;
a) referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il SSN, in data non anteriore a un mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
b) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD);
c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici (ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno):
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia diretta e indiretta;
9) gamma GT;
10) azotemia;
11) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
13) ricerca anticorpi per HIV.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge, del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
f) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato «B» che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti e delle principali patologie. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
1. referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2. referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
h) originale dell'attestazione che l'eventuale struttura sanitaria privata presso cui vengono prodotti i referti, e' accreditata con il SSN.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui al precedente comma 2 comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a), c), d), ed e), n. 12. In particolare, il referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 2, lettera d), concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), dovra' comunque essere presentato dai concorrenti, qualora vincitori, all'atto dell'incorporamento.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La Commissione preposta per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validita';
b) le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del presente comma, il seguente protocollo diagnostico:
1) visita medica generale; in tale sede la commissione giudichera' non idoneo il candidato che presenta tatuaggi e/o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento e alle norme tecniche discendenti;
2) visita cardiologica con ECG;
3) visita oculistica e visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica con test e colloquio;
6) valutazione dell'apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato «C», che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, nonche' sottoscrivere un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello riportato nell'Allegato «D» che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonche' dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
b) apparato visivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'art, 1, comma 1, lettera a), visus minimo per lontano pari a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con visus minimo naturale di 8/10 per occhio. Campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottricie fondo oculare esenti da qualsiasi malattia. E' motivo di inidoneita' un pregresso intervento chirurgico di correzione dei vizi di rifrazione con metodica laser e di IOL fachica. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il Corpo di Stato maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 1): visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
3) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1): visus uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia. Senso cromatico normale alle tavole;
4) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il Corpo di Stato maggiore (Forze speciali) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 2): visus naturale 10/10 in ciascun occhio; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia. Senso stereoscopico (Lang test), motilita' oculare estrinseca nella norma. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
5) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per i Corpi del genio della Marina, sanitario militare marittimo e delle capitanerie di porto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), c) numero 2), e) ed f) visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle matassine colorate.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento.
c) apparato uditivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), e al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea) e per il Corpo di Stato maggiore (Forze speciali) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1) e lettera d) numero 2), la funzionalita' uditiva e' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale di 20 dB per tutte le frequenze;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), la funzionalita' uditiva sara' verificata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati.
Non sara' comunque consentita la presenza di granulomi dentari, otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente rilevanti, protesi mobili;
e) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dati somatici:
1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri 98 e/o non inferiore a centimetri 85;
2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri 65 e/o non inferiore a centimetri 56;
3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90 e/o non inferiore a centimetri 74,5.
8. I concorrenti, gia' giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici a una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo del profilo sanitario assegnato;
b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere b), c), e), f) g) - solo per i concorrenti di sesso femminile - e h).
La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della sopracitata documentazione, sottoporra' i concorrenti agli accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera c), numeri 1), 7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7. Per i soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la Commissione provvedera' a verificare i dati somatici di cui al precedente comma 7, lettera e), se non precedentemente misurati.
9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali Piloti di Complemento della Marina militare o Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina militare. La Commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) che partecipano al concorso per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresi' in possesso del seguente profilo somato-funzionale:

=================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

c) che partecipano al concorso per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), ritenuti altresi' in possesso del seguente profilo somato funzionale:

=================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

d) che partecipano al concorso per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo di Stato maggiore (Forze speciali) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 2), ritenuti altresi' in possesso del seguente profilo somato funzionale:

=================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

e) che partecipano al concorso per l'ammissione al 24°, 25° e 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), lettera c), numero 2) e lettere d) numero 1), e) ed f), ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad eccezione della carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, la quale, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale dell'apparato AV, non puo' essere motivo di inidoneita' con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'Allegato «E» che costituisce parte integrante del presente decreto.
Inoltre, in caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati:
a) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 18 e 19 del presente decreto;
c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
Ufficiale Pilota di Complemento in ferma dodecennale;
Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD);
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui al precedente comma 7, lettera a).
12. La Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se partecipanti al concorso per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento di cui all'art, 1, comma 1, lettera a):
«idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera b);
«inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina militare», con indicazione del motivo;
b) se partecipanti al concorso per l'ammissione al 24°, 25° e 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) d), e) ed f):
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera c);
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera d);
«inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare», con indicazione del motivo.
13. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 17, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati con le modalita' di cui al precedente comma 9 del presente articolo.
14. I concorrenti giudicati inidonei potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno successivo a quello della comunicazione del motivo di inidoneita' facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di cui al precedente art. 6, comma 3. Tale istanza dovra' essere integrata mediante l'invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) ai predetti indirizzi, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identita' del candidato (qualora minorenne, di entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'amministrazione pubblica e di copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera' apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con le medesime modalita', che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti che hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici - in caso di accoglimento di tale istanza - sara' espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo se lo riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad attribuire il relativo punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 11

Accertamento attitudinale

1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d) all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata nello specifico ruolo. Tale valutazione si articola in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree d'indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttivita' e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La Commissione assegnera' il punteggio di livello attitudinale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle degli Ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale la Commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, una valutazione dell'attitudine dimostrata e un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla normativa tecnica in vigore al momento dell'accertamento.
3. La Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
«idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina militare»;
«inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina militare», con indicazione del motivo;
b) se partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievo ufficiale in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f):
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare»;
«inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo.
 
Art. 12

Prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e
lettera c) numero 1))

1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente art. 11 i soli partecipanti per i posti a concorso per allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e per i posti per il Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali (Reparti subacquei) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1) giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona ovvero presso le strutture sportive di F.A. ubicate nella sede di La Spezia. Detta Commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, nonche' costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di candidati, verra' stabilito dalla Commissione in funzione della disponibilita' degli impianti sportivi.
3. I partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, alle seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da effettuarsi nei tempi e con le modalita' riportate nella tabella in Allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova, se superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio, utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 17;
b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri 18, da effettuarsi nel tempo massimo di 2 minuti. La prova, se superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo di 2 minuti. La prova sara' considerata superata se il concorrente avra' effettuato almeno 4 trazioni e non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
4. I partecipanti al concorso per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, a prove di efficienza fisica che, tenuto conto delle peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare nella componente subacquea, prevedono parametri indifferenziati tra i sessi e sono suddivise in tre gruppi: apnea, nuoto e atletica. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'Allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono contenute anche le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche' quelle di assegnazione dei punteggi incrementali e di valutazione dell'idoneita' e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione delle prove. Il punteggio finale delle prove di efficienza fisica, che sara' assegnato in base alle modalita' di cui all'Allegato «G», sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 17.
5. I criteri per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono stabiliti nei rispettivi Allegati. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto della preposta Commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
6. Le Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), d) ed e) entro il terzo giorno dalla data di conclusione dei rispettivi accertamenti e prove, dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.
 
Art. 13

Prova di lingua inglese

1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale ed alle prove di efficienza fisica di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12, saranno convocati, con le modalita' indicate nell'art. 9, comma 9, presso l'Accademia navale di Livorno, per essere sottoposti, a cura della Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), indicativamente nella seconda decade del mese di settembre 2022, alla prova di lingua inglese.
2. I concorrenti di cui al precedente comma 1, saranno sottoposti all'accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato dara' luogo all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi che sara' comunicato seduta stante al concorrente.
3. Il test consistera' in un accertamento di «listening» e in uno di «reading» e si intendera' superato con il punteggio minimo di 40 centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
4. L'esito della prova, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di cui al successivo art. 14 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nel sito www.marina.difesa.it
5. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova di lingua inglese di tutti i concorrenti, dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.
 
Art. 14

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio

1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), giudicati idonei alla prova di lingua inglese di cui al precedente art. 13, saranno convocati, con le modalita' indicate nel precedente art. 6, comma 1, presso un Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, per essere sottoposti, indicativamente terza decade del mese di settembre 2022, all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti.
2. Il competente Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti o inidoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti quale allievo ufficiale pilota di complemento.
3. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
4. L'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare dovra' comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia navale all'indirizzo di posta elettronica certificata marinaccad@postacert.difesa.it
 
Art. 15
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica per l'impiego
nella componente subacquea, prova funzionale in camera di
decompressione e prova di acquaticita'.

1. I candidati per l'ammissione al 24° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e anche alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 12, saranno convocati, indicativamente nella terza decade di settembre 2022.
2. Presso MARINFERM LA SPEZIA, per il completamento dell'iter diagnostico finalizzato all'ottenimento dell'idoneita' all'attivita' subacquea previsti dalla vigente pubblicazione SMM-SAN-001 dello Stato maggiore della Marina con l'immediato parere contestuale di Ufficiale Medico MSI di COMSUBIN.
3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, pena l'esclusione dal reclutamento, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 2, lettere a) e b), numero 2), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneita' agli accertamenti psico-fisici quale AUFP della Marina militare, di cui all'art. 10, comma 12), lettera b);
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera b), numero 1), valido alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici;
e) se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici specifici di cui al presente articolo.
4. I requisiti psico-fisici di idoneita' per l'assegnazione alla componente subacquea, riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM-SAN-001 dello Stato maggiore della Marina, sono i seguenti:
1AR-1AV-1AC-1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale alle tavole.
5. MARINFERM LA SPEZIA, al termine dell'iter diagnostico di cui sopra, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di idoneita' o inidoneita' per l'impiego nella componente subacquea della Marina quale allievo ufficiale in ferma prefissata. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
6. MARINFERM LA SPEZIA dovra' comunicare il suddetto esito mediante messaggio anche al Comando dell'Accademia navale.
7. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici specifici di cui al precedente comma 1, saranno sottoposti presso il Comando subacqueo incursori (COMSUBIN) di Le Grazie di Portovenere (SP), a cura della preposta Commissione, alla prova funzionale in camera di decompressione e alle prove di acquaticita' in vasca/piscina come da prospetto riportato nell'Allegato «H», che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono contenute anche le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche' quelle di assegnazione dei punteggi e di valutazione dell'idoneita' e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione delle prove. Il punteggio finale delle prove di efficienza fisica, che sara' assegnato in base alle modalita' di cui all'Allegato «H», sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 17.
L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di candidati, verra' stabilito dalla Commissione.
Per essere giudicato idoneo alle precitate prove il candidato dovra' superare la prova funzionale in camera di decompressione, ottenere la sufficienza nella prova di apnea sul fondo della vasca/piscina e conseguire un punteggio complessivo nelle prove di acquaticita' superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i criteri stabiliti nel precitato Allegato «H». In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alla prova di galleggiabilita'. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto dalla preposta Commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
8. La Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera f), entro il terzo giorno dalla data di conclusione delle prove di cui al precedente comma 6, dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia navale.
 
Art. 16

Titoli di merito

1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse, dai concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2 e 3.
2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
a) per il possesso di brevetto di pilota commerciale: punti 10;
b) per il possesso di licenza di pilota privato punti 5.
Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, detti titoli dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione allegando copia per immagini (file formato PDF) dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) la Commissione esaminatrice disporra' di un punteggio massimo di 22 punti come di seguito specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed f): ulteriori titoli di studio rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale: fino a un massimo di 6 punti cosi' ripartiti (punteggi tra loro non cumulabili):
1) per la laurea magistrale (solo per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3)):
con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 6;
con voto pari o inferiore a 105/110, punti 5,5;
2) per la laurea (solo per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3)):
con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 5;
con voto pari o inferiore a 105/110, punti 4,5;
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 2;
3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1;
b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettere b) ed e), fino a un massimo di 10 punti cosi' ripartiti:
1) ulteriori titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 4 punti, cosi' ripartiti:
per la laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode: punti 4;
per la laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110: punti 2;
per la laurea: punti 1,5. Tale titolo sara' valutato dalla Commissione esaminatrice solo se non propedeutico al conseguimento della laurea magistrale prescritta per la partecipazione al concorso;
2) titoli accademici e tecnici, fino a un massimo di punti 6, cosi' ripartiti:
per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalita' richiesta per il concorso, punti 2;
per ogni master afferente alla professionalita' richiesta per il concorso, punti 1;
per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalita' richiesta per il concorso, punti 3;
ciascun corso/certificazione afferente alla professionalita' richiesta, da valutare a cura della Commissione esaminatrice: fino a punti 1;
per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione: punti 2;
c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti 6, cosi' ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di Ufficiale di Complemento: punti 1;
2) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato nella Marina militare: punti 0,25 con attribuzione di un punteggio massimo di punti 1,5;
3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato: punti 0,125 con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5;
4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi Armati dello Stato: punti 0,25;
5) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,20 con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,8;
6) per il possesso delle seguenti ricompense militari e civili conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo dei volontari in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di cinque punti:
per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile: punti 5;
per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile: punti 4;
per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile: punti 3;
per ogni croce al valor militare: punti 2;
per ogni decorazione al valore o al merito delle Forze armate/Arma dei carabinieri: punti 1,5;
per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due encomi: punti 0,75;
d) altri titoli: fino a un massimo di punti 6, cosi' ripartiti:
1) per il possesso del brevetto di assistente bagnanti o bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si evidenzia che altri tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non costituiscono titolo di merito): punti 0,50;
2) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido) (solo per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2)):
(a) primo livello: punti 0,5;
(b) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera (a): punti 1,0;
(c) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere (a) e (b): punti 1,5;
(d) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c): punti 3;
3) per il possesso della patente nautica: punti 0,50;
4) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella domanda): punti 0,50. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di punti 3.
I titoli di merito non aventi validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
4. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 1 del presente articolo.
5. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa entro la scadenza della presentazione delle domande. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 17.
6. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel precedente art. 5 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui all'art. 9 del presente decreto.
 
Art. 17

Graduatorie di merito

1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), primo alinea;
c) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea;
d) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), terzo alinea;
e) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea;
f) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2;
g) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina - specialita' infrastrutture, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 3);
h) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 4);
i) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1);
j) per l'ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2);
k) per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 1);
l) per l'ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore (forze speciali), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 2);
m) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e), numero 1);
n) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e), numero 2);
o) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo - biologi, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f), numero 1);
p) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo - psicologi, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f), numero 2);
q) per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - veterinari, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f), numero 3).
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando:
a) per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dalla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuna riportati:
1) punteggio conseguito nella prova scritta di ragionamento logico: 1,2;
2) punteggio conseguito nella prova scritta per l'accertamento della lingua inglese: 1,5;
3) punteggio conseguito all'accertamento «listening» della prova di lingua inglese: 2
4) punteggio conseguito all'accertamento «reading» della prova di lingua inglese: 2;
5) punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica: 1.
Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 16.
Una volta terminata la suddetta procedura, la Commissione esaminatrice procedera' all'assegnazione del Corpo (Stato maggiore o Capitanerie di porto) ai primi sette vincitori con le seguenti modalita':
i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l'ordine della graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo di Stato maggiore e il Corpo delle capitanerie di porto fino al raggiungimento dei due posti previsti per il Corpo delle capitanerie di porto, assegnando al primo in graduatoria il Corpo corrispondente alla desiderata espressa nella domanda di partecipazione; ultimata tale procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di Stato maggiore;
qualora scorrendo la medesima graduatoria (sempre nell'ambito dei primi sette posti) la Commissione individui un vincitore assegnato a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa nella domanda di partecipazione, assegnera' all'interessato il Corpo richiesto solo se risulti, in ordine di graduatoria, un altro vincitore in una situazione opposta per la compensazione (es. un vincitore assegnato al Corpo delle capitanerie di porto, ma richiedente il Corpo di Stato maggiore, sara' assegnato al Corpo di Stato maggiore solo se, nell'ambito dei primi sei posti, risultera' in ordine di graduatoria un altro vincitore assegnato al Corpo di Stato maggiore ma richiedente il Corpo delle capitanerie di porto);
b) per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando:
1) il punteggio conseguito nella prova scritta di ragionamento logico;
2) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1);
3) l'eventuale punteggio conseguito nella prova funzionale in camera di decompressione e prove di acquaticita', solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1);
4) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto:
a) delle riserve di posti previste dall'art. 2 del presente decreto;
b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
c) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), lettera c), numero 1), lettera d), lettera e) numero 1) e lettera f) su indicazione dello Stato maggiore della Marina, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un Corpo e per l'eventuale specialita' potranno essere portati in aumento a quelli previsti per uno o piu' degli altri Corpi e dell'eventuale specialita';
d) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2) e lettera e) numero 2), su indicazione dello Stato maggiore della Marina, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un concorso potranno essere portati in aumento a quelli previsti per l'altro.
Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito.
Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 10, comma 5, lettera b) saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
4. Le graduatorie finali di merito, di cui al precedente comma 1, saranno approvate con decreto interdirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre saranno pubblicate nel portale dei concorsi.
5. Il Comando dell'Accademia navale sara' autorizzato dalla Direzione generale per il personale militare a convocare per la frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia navale avra' facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di inizio dei corsi stessi, ferme restando le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del presente decreto.
6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere richieste successivamente all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per il personale militare - Sezione Relazioni con il Pubblico (tel. 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
 
Art. 18
Svolgimento del 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC) e nomina

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 17, comma 2, lettera a), saranno ammessi indicativamente a ottobre 2022 al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia navale - ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57127 Livorno - (marinaccad@marina.difesa.it e marinaccad.concorsi@marina.difesa.it), il Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere al candidato un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione per il quale il medesimo e' stato convocato, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di allievo ufficiale pilota di complemento. Allo scopo l'Accademia navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. I corsi AUPC, si svolgeranno con le seguenti modalita', previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con il grado di Comune di 2^ Classe allievo ufficiale pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall'Accademia navale;
b) gli stessi saranno promossi Comune di l^ Classe dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergente pilota di Complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;
c) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di Complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a Guardiamarina pilota di Complemento conferita con decreto del Ministro della difesa.
6. La Direzione generale per il personale militare, su proposta del Comando scuole della Marina militare, ha facolta' di espellere dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota di complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per il personale militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso.
Gli allievi, gia' militari, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.
7. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di Complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare servizio con il grado di Sergente di Complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
8. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
9. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
 
Art. 19
Svolgimento del 24°, 25° e 26° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP) e nomina

1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito di cui al precedente art. 17, comma 1 saranno ammessi al corso sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso AUFP. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia navale - ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57127 Livorno - (marinaccad@marina.difesa.it e marinaccad.concorsi@marina.difesa.it), il Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di allievo ufficiale in ferma prefissata. Allo scopo l'Accademia navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il 24°, 25° e 26° corso AUFP avranno presumibile inizio rispettivamente a ottobre 2022, gennaio e aprile 2023, si svolgeranno con le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2022, citato nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma volontaria di trenta mesi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia navale.
6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione. Ai medesimi si applicano le disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo della ferma. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto.
7. Gli allievi che dimostreranno di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Gli allievi che, nell'ambito del corso cui sono stati ammessi, supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente:
a) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della Marina per le specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture;
b) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
c) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
d) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
e) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore;
f) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina - specialita' armi navali;
g) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo;
h) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina del Ministro della difesa, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. La predetta media, che sara' espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia navale. Dopo la nomina gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia navale, della durata e con le modalita' che saranno stabilite dal Comando delle scuole della Marina.
9. Gli allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare.
10. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da Ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
11. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
12. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato maggiore e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
13. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
14. Agli Ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.
 
Art. 20

Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio dal Comando dell'Accademia navale:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
 
Art. 21

Esclusioni

1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento e al corso allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare saranno esclusi dal Comando dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
 
Art. 22

Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento

1. I Guardiamarina Piloti di Complemento, dopo aver maturato due anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado di Sottotenente di Vascello ai sensi dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
2. Gli Ufficiali Piloti di Complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel Ruolo Speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
 
Art. 23

Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata

1. Per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore, i Guardiamarina in Ferma Prefissata ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto sono valutati dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno di servizio, possono partecipare, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento di:
a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma Prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
 
Art. 24

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 30 maggio 2022

Il direttore generale
per il personale militare
Vittiglio
Il comandante generale del Corpo della Capitaneria di porto
Carlone
 
Allegato A
(art. 5 del Bando)

ATTO DI ASSENSO
PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato "B"
(art. 10 del Bando)

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(di cui all'art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato "C"
(art. 10 del Bando)

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato "D"
(art. 10 del Bando)

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato "E"
(art. 10 del Bando)

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato "F"
(art. 12 del Bando)

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER AUPC
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato "G"
(art. 12 del Bando)

PROVE EFFICIENZA FISICA CORPO GM/AN (per i concorrenti per il Corpo del Genio della Marina - specialita'
armi navali, per il successivo impiego nei Reparti Subacquei
della Marina Militare)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato "H"
(art. 15 del Bando)
PROVA FUNZIONALE IN CAMERA DI DECOMPRESSIONE E PROVA DI ACQUATICITA' PER I CANDIDATI AUFP DEL CORPO GM/AN (COMPONENTE SUBACQUEA)
Parte di provvedimento in formato grafico