Gazzetta n. 35 del 3 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO (scad. 2 giugno 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di diciannove posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi, settore arruolamento e psicologia, della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato.


IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica», e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della professione di psicologo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, comma 7, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art. 31, nel quale e' previsto che l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 35, comma 6, circa le qualita' morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea magistrale», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, recante l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in particolare l'art. 8, e successive modificazioni, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014, che individua, tra l'altro, le classi di laurea richieste per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il proprio decreto del 19 febbraio 2019, recante determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura;
Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di diciannove commissari tecnici psicologi da immettere nel ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di diciannove posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
2. Nell'ambito dei diciannove posti di cui al comma precedente, due posti sono riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato e altri due posti sono riservati al personale dei restanti ruoli della Polizia di Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
 
Art. 2

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell'ambito dei posti, di cui al precedente art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:
A. quattro posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come stabiliscono l'art. 1 legge n. 1116/1966 e l'art. 9 decreto-legge n. 1/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/2010;
B. un posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo n. 66/2010, agli ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale;
C. un posto, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo.
2. I posti indicati nel comma precedente, qualora non fossero coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
 
Art. 3

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
d) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver compiuto il trentesimo anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Per gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' di trentacinque anni. Per il personale appartenente alla Polizia di Stato che concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, il limite massimo di eta' e' di 40 anni;
e) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, di cui al decreto ministeriale n. 198/2003 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. Diversamente, per il personale appartenente alla Polizia di Stato che concorre per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, e' richiesta la sola idoneita' attitudinale per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici sopra citata;
f) aver conseguito presso una Universita' della Repubblica italiana, o un istituto di istruzione universitario equiparato, il titolo di laurea rientrante nella classe delle lauree magistrali in psicologia (LM-51), come stabilito dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014.
Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una Universita' della Repubblica italiana, o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997 e relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato alla suddetta classe delle lauree magistrali in psicologia (LM-51), ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, datato 9 luglio 2009;
g) essere abilitato all'esercizio della professione di psicologo;
h) essere iscritto all'albo degli psicologi; i candidati non ancora iscritti sono ammessi, con riserva, purche' abbiano proposto istanza di iscrizione entro la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando;
l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma 1, e devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', a pena di esclusione dal concorso.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
5. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, verra' disposta in qualunque momento con decreto motivato.
 
Art. 4

Domanda di partecipazione - modalita' telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»).
A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra' accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
b) CIE (Carta di Identita' Elettronica) rilasciata dal Comune di residenza.
Per utilizzare la carta di identita' elettronica e' necessario installare il software disponibile all'indirizzo: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie sul proprio pc e dotarsi di lettore di smart card del tipo «contactless reader».
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato potra' scaricare e stampare copia della domanda inviata.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non ricevera' piu' dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se intende concorrere ai posti riservati al personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando, indicando la data di assunzione, la qualifica rivestita e la relativa data di decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio;
g) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettere A), B), C) del presente bando;
h) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, con l'indicazione dell'Universita', o dell'Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on line;
i) l'abilitazione all'esercizio della professione, indicando i relativi estremi;
l) di essere iscritto all'albo degli psicologi, indicando la data della relativa iscrizione, oppure di essere in attesa dell'iscrizione al citato albo;
m) se e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
n) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, i procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque i precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002. In caso positivo, il candidato dovra' precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
o) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici uffici, o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, o sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
p) l'eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato;
q) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
r) la lingua, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale;
s) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nella carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;
t) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
u) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, qualora concorra per la riserva dei posti spettante al personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando;
v) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», qualora concorra per la riserva dei posti spettante al personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata con apposita comunicazione all'ufficio attivita' concorsuali della direzione centrale per le risorse umane, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando a tal fine copia di un proprio documento d'identita' valido. Il personale della Polizia di Stato dovra' comunicare ogni variazione di indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o sede di servizio al medesimo ufficio, tramite l'ufficio/reparto di appartenenza.
7. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.
 
Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso viene nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data di emanazione del presente bando, ed e' cosi' composta:
a) due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico;
b) due docenti o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.
Per la prova nella lingua straniera e per la prova di informatica, la commissione esaminatrice, sara' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato, esperto in informatica.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno.
4. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.
 
Art. 6

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, se disposta;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato almeno le prove scritte;
prova orale.
2. Qualora la prova preselettiva non sia stata disposta, l'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti commi, comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
 
Art. 7

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, sara' svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle materie d'esame di cui al successivo art. 14.
3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi, sono stabilite dall'art. 9 del decreto del capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 5 giugno 2019.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati dei 5000 quesiti, che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara' pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
 
Art. 8

Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

1. La prova preselettiva si svolgera' per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui al precedente art. 7, comma 4.
2. Il questionario conterra' duecento quesiti sulle materie d'esame indicate nel successivo art. 13, del presente bando. I candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla commissione esaminatrice, che sara' pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
3. Le modalita' di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti del codice fiscale su supporto magnetico presente sulla tessera sanitaria, nonche' di un valido documento di identita'.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito www.poliziadistato.it saranno pubblicate le «Disposizioni per l'espletamento» della prova stessa.
 
Art. 9

Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito istituzionale www.poliziadistato.it - mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sara' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne sara' dato avviso sul sito istituzionale, con valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 10

Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva sara' convocata, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti dai successivi articoli 11 e 12, un'aliquota di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
2. A tal fine, i candidati interessati riceveranno la convocazione, almeno quindici giorni prima, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato nella domanda di partecipazione. Analoga notizia sara' pubblicata sul sito www.poliziadistato.it
3. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, tutti i candidati, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2, del presente bando, saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, con le modalita' di cui al comma precedente.
4. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che concorrono per la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, saranno sottoposti solo all'accertamento attitudinale prescritto e convocati tramite l'ufficio di appartenenza, con preavviso di almeno quindici giorni.
 
Art. 11

Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sara' nominata una commissione per gli accertamenti psico-fisici composta da:
a) un primo dirigente medico, che la presiede;
b) quattro funzionari della carriera dei medici di polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalita' e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.
4. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, che non dovra' essere risalente ad oltre tre mesi rispetto al giorno di consegna, di seguito elencata:
certificato anamnestico, come da fac-simile allegato al presente bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale n. 198/2003. In proposito il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 anti HbsAg;
10 anti Hbc;
11 anti HCV;
12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di altri certificati sanitari ritenuti utili.
6. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
 
Art. 12

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, nonche' gli appartenenti alla Polizia di Stato che concorrono per la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando, saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da:
a) un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la presiede;
b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore.
2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo, la suddetta commissione e' integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto, altresi', ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un funzionario di polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al precedente comma 2, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito e' riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneita'.
4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo' richiedere al Presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
5. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
7. Le modalita' di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono riportate nelle «Disposizioni per l'espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.
 
Art. 13

Prove d'esame

1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
prima prova: psicologia generale;
seconda prova: psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) per la singola prova scritta.
4. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte su: psicologia sociale; teoria e tecnica dell'indagine della personalita'; statistica psicosometrica; metodologie e tecniche della ricerca psicologica e sociale; normativa vigente in materia socio-assistenziale ed antinfortunistica; ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato; elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme in materia di accesso alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato e di stato giuridico del personale della Polizia di Stato.
6. Il colloquio comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, nonche' dell'informatica.
7. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio.
8. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
 
Art. 14

Convocazione alle prove scritte e relativo diario

1. Salva diversa determinazione adottata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente bando, i candidati, che avranno superato gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno convocati alle prove scritte, di cui al precedente art. 13, con avviso che sara' pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 14 giugno 2019. Quest'ultima pubblicazione varra' come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi alle prove scritte, muniti del codice fiscale su supporto magnetico presente sulla tessera sanitaria, nonche' di un valido documento di identita'.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di diritto dal concorso.
 
Art. 15

Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.
2. Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi' portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, e' escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
 
Art. 16

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, rilasciati da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3;
5) abilitazione all'insegnamento oppure all'esercizio di professioni diverse da quella per cui si concorre, fino a punti 1;
B) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dall'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, tecnico-professionale o l'assunzione di particolari responsabilita' e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 7;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 8;
3) attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 4.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame scritte. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato e' comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale.
4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati dovranno trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dovranno inviare la documentazione per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza.
5. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
6. Il punteggio, attribuito in seguito alla valutazione dei titoli, sara' comunicato al candidato, risultato idoneo alle prove scritte, prima che egli sostenga la prova orale.
 
Art. 17

Svolgimento della prova orale

1. La convocazione alla prova d'esame orale sara' comunicata al candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova, nelle forme indicate nell'art. 10, commi 2 e 4, del presente bando.
2. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
 
Art. 18

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e orali saranno invitati a far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
 
Art. 19

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame scritte e orali la commissione elabora la graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori terranno conto delle riserve dei posti previste dagli articoli 1 e 2 del presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 20
Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei
funzionari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 334/2000, e successive modificazioni.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121/1981, e 28 della legge n. 668/1986.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e l'assegnazione ai servizi d'istituto saranno effettuati secondo le modalita' di cui all'art. 32, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334/2000.
 
Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) n. 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
 
Art. 22

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
 
Art. 23

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.
Roma, 2 maggio 2019

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli