Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2025 (vai al sommario) |
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO |
COMUNICATO |
Modifica del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). |
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Con delibera dell'Assemblea del CNEL del 26 giugno 2025, e' stato modificato il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), come segue: La numerazione dell'indice e' modificata come segue: Titolo I GLI ORGANI Art. 1. Insediamento del Consiglio Art. 2. Assemblea Art. 3. Presidente Art. 4. Vice Presidenti Art. 5. Ufficio di Presidenza Art. 6. Consiglio di Presidenza Art. 7. Giunta per il regolamento Art. 8. Commissioni e altri organismi Art. 9. Comitato nazionale per la produttivita' Art. 10. Comitato per le pari opportunita' Art. 11. Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone prive della liberta' personale Art. 12. Collegio dei revisori dei conti Art. 13. Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL Art. 14. Codice etico Art. 15. Programma Art. 16. Pareri Art. 17. Iniziativa legislativa Art. 18. Osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi ed indagini Art. 19. Comitato economico e sociale europeo, regioni ed enti locali Titolo II LE PROCEDURE Art. 20. Attuazione del programma Art. 21. Procedure semplificate Art. 22. Procedure rafforzate Art. 23. Consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale Art. 24. Associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi Art. 25. Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri ai sensi dell'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Art. 26. Procedimento istruttorio per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 in relazione al ciclo attuativo del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 Art. 27. Approvazione e trasmissione Art. 28. Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa degli accertamenti in esito alla consultazione della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 Art. 29. Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni alle Istituzioni pubbliche Art. 30. Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni ai datori di lavoro Art. 31. Riservatezza dei dati, prevenzione della corruzione e trasformazione digitale Art. 32. Banca dati sul mercato del lavoro Art. 33. Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all'art. 16, comma 2, lettera f), legge 30 dicembre 1986, n. 936 Art. 34. Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'art. 17, commi 1-3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 Art. 35. Procedimento istruttorio per l'attribuzione del codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'art. 17, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 Art. 36. Designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici Art. 37. Formazione dei documenti Art. 38. Concessione del patrocinio non oneroso e dell'utilizzo dei locali Art. 39. Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni Titolo III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 40. Segretario generale Art. 41. Segretariato generale Art. 42. Dirigenti preposti alle direzioni generali Art. 43. Dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale Art. 44. Struttura di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione Art. 45. Attivita' di supporto agli organi collegiali Art. 46. Modalita' di accesso Art. 47. Dotazione organica Art. 48. Acquisizioni gestionali specialistiche Art. 49. Accordi interistituzionali e patrocini Art. 50. Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N. Art. 51. Formazione del personale Art. 52. Borse di studio, tirocini, visiting fellowship Art. 53. Interventi assistenziali e per il benessere organizzativo Art. 54. Norme finali MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEGLI ORGANI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Titolo I GLI ORGANI
L'Art. 2, comma 6, e' cosi' modificato: Assemblea 6. Unitamente all'avviso di convocazione per l'assemblea sono inviati ai Consiglieri i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un Consigliere intenda proporre emendamenti puo' farlo inviandoli, di regola non oltre il terzo giorno che precede l'Assemblea ordinaria, all'organismo incaricato di predisporre la pronuncia, il quale valuta in merito all'accoglibilita' o meno dell'emendamento. In caso di valutazione negativa l'emendamento viene rimesso all'Assemblea per una pronuncia definitiva. E' fatta salva la possibilita' di presentare emendamenti in forma scritta da parte di ciascun Consigliere durante l'Assemblea. L'Art. 5, comma 2, e' cosi' modificato: Ufficio di Presidenza 2. Il Segretario generale del CNEL partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza. I verbali dell'Ufficio di Presidenza sono conservati dal Segretario generale e resi disponibili nel rispetto delle prerogative dell'organo e fatta salva la tutela della privacy. Art. 6, comma 7, e' cosi' modificato: Consiglio di Presidenza 7. Il Segretario generale del CNEL partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Presidenza. I verbali del Consiglio di Presidenza sono conservati dal Segretario generale e resi disponibili nel rispetto delle prerogative dell'organo e fatta salva la tutela della privacy. Art. 7, comma 2, e' cosi' modificato: Giunta per il regolamento 2. La Giunta per il regolamento e' presieduta dal Presidente del CNEL, ed e' composta da dieci Consiglieri, indicati dalle componenti cui all'art. 2 della legge n. 936 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della Giunta e' definita con decreto del Presidente che ne informa l'Assemblea. Il Presidente puo' delegare le proprie funzioni di Presidente della Giunta per il regolamento ad uno dei suoi componenti. Art. 8, commi 2, 3, 5, sono cosi' modificati: Commissioni e altri organismi 2. Le Commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle Commissioni e' definita dal Presidente del CNEL, sentiti i Vice Presidenti, previo parere del Consiglio di Presidenza, in base ai criteri di rappresentativita' delle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle Commissioni e degli altri organismi e' formalizzata con decreto del Presidente del CNEL, che ne informa l'Assemblea. 3. Il Presidente, sentiti i Vice Presidenti e previo parere del Consiglio di Presidenza, puo' determinare, anche nell'ambito delle Commissioni, la costituzione, per una durata corrispondente a quella della Consiliatura, di ulteriori organismi quali comitati, forum, osservatori e consulte in coerenza con le finalita' istituzionali e in relazione al programma di attivita'. La composizione, le modalita' di funzionamento e l'eventuale assegnazione alle Commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su proposta del Segretario generale e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, con decreto del Presidente che ne informa l'assemblea. 5. Le missioni dei Consiglieri sono autorizzate con decreto dal Presidente, previo parere dell'Ufficio di Presidenza. Nel caso in cui - per ragioni di urgenza - non fosse possibile acquisire l'avviso dell'Ufficio di Presidenza, l'autorizzazione viene concessa con atto del Presidente, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del medesimo Ufficio. Art. 9, comma 2, e' cosi' modificato: Comitato nazionale per la produttivita' 2. Il Comitato, di cui composizione, funzioni e modalita' di funzionamento vengono stabilite con decreto del Presidente su proposta del Segretario generale previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di una unita' tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonche' personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalita' nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalita' e i termini di cui all'art. 38 del presente regolamento. Si introduce l'art. 10, commi 1 e 2: Comitato per le pari opportunita' 1. E' istituito presso il Segretariato generale del CNEL il «Comitato per le pari opportunita'». 2. Il Comitato, di cui composizione e modalita' di funzionamento vengono stabilite con decreto del Presidente su proposta del Segretario generale e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di una unita' tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonche' personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalita' nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalita' e i termini e dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 38 del presente regolamento. Art. 11, comma 2, e' cosi' modificato: Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone prive della liberta' personale 2. Il Segretariato, di cui composizione e modalita' di funzionamento vengono stabilite con decreto del Presidente su proposta del Segretario generale e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di una unita' tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonche' personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalita' nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalita' e i termini e dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 38 del presente regolamento. Art. 12, comma 3, e' cosi' modificato: Collegio dei revisori dei conti 3. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio e' stabilito nell'atto di costituzione del Collegio e non puo' in ogni caso essere superiore all'indennita' stabilita per i Consiglieri del CNEL in attuazione dell'art. 8-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936 con il regolamento di cui all'art. 20 della medesima normativa. Art. 13, commi 1 e 3, sono cosi' modificati: Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL 1. Per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni, e' istituito con decreto del Presidente del CNEL l'Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL. L'Organismo e' formato da un Presidente e da due componenti, nominati con decreto del Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Segretario generale, in possesso dei requisiti di legge con un mandato di durata non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'attivita' sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo. 3. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti dell'Organismo e' stabilito nell'atto di costituzione del Collegio e non puo' in ogni caso essere superiore all'indennita' stabilita per i Consiglieri del CNEL in attuazione dell'art. 8-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936 con il regolamento di cui all'art. 20 della medesima normativa. Art. 15, comma 2, e' cosi' modificato: Programma 2. Le Commissioni o gli altri organismi possono proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare. Il programma comprende: le attivita' connesse all'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 10 e 10-bis della legge n. 936 del 1986, nonche' da convenzioni con altri enti e istituzioni; le attivita' consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 936 del 1986; le attivita' della Commissione dell'informazione previste dall'art. 16 e le altre attivita' previste dall'art. 17 della legge n. 936 del 1986; ogni altra ulteriore attivita' o funzione conferita al CNEL in forza di disposizioni normative o regolamentari.
Titolo II LE PROCEDURE
Art. 20, commi 1 e 2 sono cosi' modificati: Attuazione del programma 1. Il Segretario generale assicura l'attuazione del programma di attivita' della consiliatura mediante l'assunzione di ogni iniziativa tesa all'ottimale dotazione degli uffici di adeguate risorse organizzative, strumentali e umane. 2. A tal fine, in conformita' all'art. 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge n. 36 del 2022, e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il CNEL, previa disposizione del Segretario generale, puo' avvalersi di un contingente di personale in comando obbligatorio, proveniente dalle amministrazioni centrali e dalle altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino ad un massimo di dodici unita'. Art. 25, comma 2, e' cosi' modificato: Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri ai sensi dell'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute e' redatto verbale. Art. 31, titolo e commi 1 e 3 sono cosi' modificati: Riservatezza dei dati, prevenzione della corruzione e trasformazione digitale 1. Il CNEL si impegna a tutelare la riservatezza dei dati acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative e funzioni, allegando alla richiesta una specifica dichiarazione di impegno ed osserva tutte le disposizioni vigenti in materia, e in particolare il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 3. Il CNEL, conformemente alla propria natura di organo di rilievo costituzionale, nomina un «responsabile della protezione dei dati», il «responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza» di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il «responsabile per la trasformazione digitale» di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale». Art. 37, commi 11 e 13 sono cosi' modificati: Formazione dei documenti 11. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni regolamentari, i documenti del CNEL sono inviati anche tramite comunicazione di posta elettronica certificata, a firma del Presidente per il tramite degli uffici della struttura di cui all'art. 44 del regolamento, ai competenti organi parlamentari e governativi: ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Sotto Segretario della Presidenza del Consiglio dei ministri e Segretario del medesimo Consiglio, al Ministro o Ministri competenti per materia e ai presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per materia. 13. Ove a seguito dell'approvazione assembleare, venga dichiarata l'urgenza della trasmissione, gli uffici della struttura di cui all'art. 44 del regolamento procedono alla definizione formale del documento e alla contestuale trasmissione. Della procedura si da' atto con l'immediata redazione di un estratto verbale nella seduta assembleare di approvazione del documento, contenente in allegato il testo definitivo dell'articolato o dell'atto. Art. 39, comma 3 e' cosi' modificato: Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni 3. Acquisita la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente del CNEL trasmette la convenzione sottoscritta al Segretario generale che, con determina, la adotta impartendo ogni necessaria incombenza per la sua attuazione, ivi compresa la eventuale messa a disposizione di spazi e servizi logistici. Qualora l'Ufficio di Presidenza ritenga di segnalare aspetti di particolare rilevanza sulle proposte di collaborazione interistituzionale, formulera' osservazioni da trattarsi in uno specifico punto all'ordine del giorno della prima assemblea utile.
Titolo III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 40, comma 1, lettere c, g, j, m, sono cosi' modificati: c) esercita le funzioni di gestione delle risorse umane nonche' quelle relative alla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. In ordine a tali funzioni sono istituiti, alle sue dirette dipendenze fino a tre uffici di livello dirigenziale non generale, tra cui obbligatoriamente l'Ufficio per la gestione delle risorse umane e il benessere organizzativo e l'Ufficio per il bilancio e la ragioneria. g) dispone il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici alle sue dirette dipendenze, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza; j) provvede ai sensi del regolamento di contabilita' del CNEL alla nomina dell'economo; m) vigila sull'osservanza, da parte del personale del Segretariato generale, del codice di comportamento dei dipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81. Art. 41, comma 5, e' cosi' modificato: Segretariato generale 5. Presso il Segretariato generale e' costituita, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite dal quadro normativo e regolamentare vigente, la Segreteria generale che opera quale unita' organizzativa di livello non dirigenziale di diretta collaborazione del Segretario generale ed e' composta da un contingente composto fino a tre unita' di personale appartenenti ai ruoli del CNEL o in posizione di comando, assegnazione temporanea o fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Art. 43, titolo e commi 1 e 2 sono cosi' modificati: Dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale 1. Ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale spetta la gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e amministrative e di controllo loro assegnate. 2. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Art. 44, titolo e commi 1, 2, 3, 4 sono cosi' modificati: Struttura di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione 1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti e al fine di assicurare l'adeguato supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica rispetto all'attuazione del programma di attivita' della consiliatura, nonche' di raccordo con il Segretariato generale e con gli organi collegiali istituiti ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e del presente regolamento, il Presidente del CNEL si avvale di una struttura organizzativa di diretta collaborazione di livello dirigenziale composta da un contingente composto da un numero massimo di quattordici unita' di personale. 2. Fermi restando i limiti dello stanziamento di bilancio di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1999, n. 440, le unita' del contingente della struttura di cui al comma precedente, nel cui ambito non e' computato il personale di ruolo del CNEL e delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 eventualmente ad essa assegnato previa disposizione del Segretario generale, sono scelte dal Presidente del CNEL intuitu personae per una durata massima in ogni caso non superiore a quella del mandato presidenziale. 3. L'articolazione interna della struttura e l'attribuzione delle relative funzioni delle unita' di personale ricomprese nel contingente o ad essa assegnate sono stabilite con decreto del Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico delle persone estranee alla pubblica amministrazione annoverate nella struttura e' in ogni caso non superiore a quello corrisposto al personale dei ruoli del Segretariato generale che svolge funzioni equivalenti. 4. Nell'ambito della struttura di cui al presente articolo, ferme restando modalita', termini e procedure di cui al precedente comma, possono altresi' essere conferiti dal Presidente del CNEL a persone in possesso di comprovata e pluriennale esperienza in materia economica, sociale e del lavoro e al di fuori del contingente massimo delle unita' previste, fino a tre incarichi fiduciari a titolo onorifico e senza oneri per il CNEL, anche in posizione di distacco da altre amministrazioni o societa' a prevalente capitale pubblico. Art. 45, comma 1 e' cosi' modificato: Attivita' di supporto agli organi collegiali 1. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali e per le necessarie attivita' di raccordo con la struttura di cui all'articolo precedente e con gli uffici del Segretariato generale, i vice presidenti, i coordinatori delle Commissioni, nonche' i presidenti e coordinatori degli altri organismi di cui all'art. 8, comma 3 del regolamento, si avvalgono della competente struttura organizzativa costituita nell'ambito del Segretariato generale e conformemente all'art. 48 del regolamento di eventuali esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, nonche', senza oneri finanziari per il CNEL e previa comunicazione al Segretario generale, del supporto di una o piu' unita' tecniche di personale appartenente all'organizzazione da loro rappresentata. Art. 47, comma 1 e' cosi' modificato: Dotazione organica 1. Con decreto del Presidente, da emanarsi su proposta del Segretario generale e previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, si procede alla predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale. Le variazioni della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati devono garantire la neutralita' finanziaria e sono approvate con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale e sentito l'Ufficio di Presidenza, previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Art. 48, commi 1, 2, 3 sono cosi' modificati: Acquisizioni gestionali specialistiche 1. Come stabilito dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il Segretario generale puo' conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi individuali, anche a titolo non oneroso, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, aventi carattere di temporaneita' e previa verifica dell'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Segretariato. 2. Il compenso massimo annuo lordo deve essere in ogni caso commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attivita' e, fatte salve motivate eccezioni e in caso di rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, non puo' essere superiore all'indennita' stabilita per i consiglieri del CNEL in attuazione dell'art. 8-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936 con il regolamento di cui all'art. 20 della medesima normativa. Nello svolgimento dell'attivita', l'incaricato dovra' assicurare il rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81). 3. Le persone di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, cui siano stati conferiti incarichi di esperto in attuazione del presente articolo, inclusi quelli per i quali il conferimento sia avvenuto a titolo non oneroso, possono essere periodicamente riuniti in collegio allo scopo di concorrere ad assicurare il necessario supporto, attraverso il Segretariato generale, agli organi del CNEL ai fini dell'attuazione del Programma di attivita' della Consiliatura, anche con particolare riguardo alle materie rientranti nei compiti istituzionali di cui all'art. 99 della Costituzione e degli articoli 10 e 10-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936. Art. 49, comma 3 e' cosi' modificato: Accordi interistituzionali e patrocini 3. Il presidente, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, puo' attribuire uno o piu' premi nazionali e altri attestati di benemerenza ad eccellenze nelle materie di competenza del CNEL. Art. 53, titolo, commi 1 e 2 sono cosi' modificati: Interventi assistenziali e per il benessere organizzativo 1. In favore del personale in servizio presso il CNEL, anche sulla base di specifici accordi con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, possono essere programmati e realizzati interventi assistenziali sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. 2. Nell'ambito delle politiche di valorizzazione delle risorse umane del Segretariato generale possono essere altresi' previste attivita' e iniziative culturali, aggregative e sociali, anche di natura sperimentale, finalizzate alla promozione e allo sviluppo del benessere organizzativo e al miglioramento della performance. Art. 54, titolo, commi 1 e 2 sono cosi' modificati: Norme finali 1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Con l'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione con esse incompatibili. |
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