Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 23 giugno 2025 |
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143; Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri d, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023; Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla Direttiva dipartimentale, sopra citate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024 di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte I, n. 125 del 15 maggio 1972, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 43 del 22 febbraio 2011, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»; Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007 e approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies , par. 2 e 3, del reg. CE n. 1234/2007; Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo a modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP concernente la variazione dell'autorita' di controllo o dell'organismo di controllo di cui all'art. 90 del reg. UE 1306/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; Esaminata la documentata domanda presentata in data 9 novembre 2023 dalla Associazione viticoltori della Provincia di Imperia, acquisita al protocollo d'ingresso MASAF-Segreteria PQAI n. 0622551 di pari data, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»; Considerato che per la denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» non esiste un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238; Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e' richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e che la stessa comporta, altresi', una modifica del documento unico; Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare: e' stato acquisito, con protocollo d'ingresso MASAF-PQAI 04 n. 0011710 dell'11 gennaio 2024, il parere favorevole della Regione Liguria, cosi' come rettificato con successiva nota acquisita al protocollo d'ingresso MASAF-PQAI 04 n. 0017203 del 15 gennaio 2024; e' stata svolta la riunione di pubblico accertamento a Dolceacqua (IM) in data 2 aprile 2025; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»; la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 98 del 29 aprile 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni. Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu' dello stesso; Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», che comporta altresi' una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 98 del 29 aprile 2025, e' approvata. 2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 al presente decreto. |
| Allegato 1
Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata dei Vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» e' riservata al vino rosso, anche nella tipologia «superiore», che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale a partire dalla campagna vitivinicola 2025/2026. 3. E' autorizzato lo smaltimento delle giacenze di vini gia' certificati o atti a divenire DOP «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», derivanti dalle campagne vitivinicole 2024/2025 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti, per le pertinenti tipologie, dal disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» precedentemente vigente, cosi' come da ultimo modificato dal decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, richiamato nelle premesse, e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo. |
| Art. 2.
Base ampelografica dei vigneti
Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Rossese. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve rosse, non aromatiche, provenienti da vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 5%. |
| Art. 3 Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27. |
| Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» comprende in tutto i territori dei Comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, nonche' la frazione Vallecrosia Alta, del Comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S. Bartolomeo - Carletti, Ville, Calandri, S. Lorenzo, S. Bernardo, Sant'Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S. Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del Comune di Ventimiglia, e quella parte del territorio del Comune di Vallebona che e' situata sulla riva destra del torrente Borghetto. |
| Art. 4
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste https://www.politicheagricole.it Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 23 giugno 2025
Il dirigente: Gasparri |
| Art. 4. Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo ai sensi della vigente normativa, unicamente i vigneti ubicati in terreni ben esposti, a quote non superiori ai seicentometri, con esclusione di quelli siti nei fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» non deve essere superiore a t 9,00 di uve per ettaro di coltura specializzata. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol al vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol al vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. |
| Art. 5.
Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. Conformemente alla normativa vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore non puo' essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia. |
| Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, granato se invecchiato; odore: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico; sapore: morbido; aromatico, caldo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» che si fregia della qualificazione aggiuntiva «superiore» all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13,00% vol. |
| Art. 7.
Etichettatura e presentazione
Ai vini a denominazione di origine di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' inoltre consentito l'uso delle unita' geografiche aggiuntive definite nell'allegato A al presente disciplinare di produzione. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Le delimitazioni delle unita' geografiche aggiuntive di cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della Regione Liguria -Direzione agroalimentare -https://www.agriligurianet.it/it/impresa/marchi- e-disciplinari/disciplinari-di-produzione/disciplinare-vino.html. |
| Art. 8.
Confezionamento e presentazione
Confezionamento: e' consentito l'uso di bottiglie in vetro aventi capienza massima di litri 12. Tappatura: in base alle norme vigenti, e' escluso l'uso del tappo a corona. |
| Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica. 1. Fattori naturali rilevanti per il legame. La zona geografica riferita al territorio della denominazione di origine «Rossese di Dolceacqua» ricade nell'estrema parte occidentale della Regione Liguria in Provincia di Imperia, a Dolceacqua e comuni limitrofi. I vigneti sono situati per la maggior parte in media -alta collina in versanti terrazzati. Aspetti pedologici: i substrati litologici dei rilievi collinari del ponente ligure imperiese maggiormente rappresentati sono sedimenti marini (torbiditi) a prevalente composizione arenacea, in minore misura si rileva la presenza di marne. Mediamente i suoli sono moderatamente profondi. La tessitura e' franco -grossolana con reazione del suolo acida -subacida nel caso di substrati arenacei, la tessitura e' fine con reazione del suolo alcalina -subalcalina nel caso di substrati marnosi. Aspetti topografici: L'altitudine dei terreni coltivati a vite e' compresa tra lo 0 e i 2100 m s.l.m. con quota prevalente compresa tra 200 e 500 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso sud e distanza dal mare compresa tra 0 e 23 Km. Aspetti climatici: La temperatura media dell'area interessata e' pari a circa 13°C. L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione e' pari a circa 1900°C con valori compresi tra 1630 e 2100 a seconda delle annate. La somma delle temperature attive (STA) che da' indicazioni sulle disponibilita' termiche della zona e' pari a circa 1560°C con valori compresi tra 1340 e 1810. La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, e' pari a circa 570°C con valori compresi tra 480 e 640. Il massimo della piovosita' si verifica nel mese di dicembre con una media di circa 115 mm, il minimo di piovosita' nel mese di luglio con 17 mm medi. Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 680 mm; i giorni con pioggia tra aprile e ottobre sono mediamente quarantasette con un massimo di dieci giorni ad aprile ed un minimo di quattro giorni ad agosto. 2. Fattori umani rilevanti per il legame Nella seconda meta' del XIII secolo, i vigneti, consociati sovente ai ficheti secondo il sistema dell'«aggrego», costituiscono ormai l'elemento predominante del paesaggio agrario nelle valli intemelie tracciate dai corsi d'acqua Roia, Nervia e Verbone. Documentazione commerciale tra il centro di Ventimiglia e il porto di Genova, risalente al 1258-59, cita quantita' notevoli (oltre 21.000 lt.) di vino rosso «Vermiglio» certamente il primitivo modello dell'attuale Rossese, di cui si fara' menzione nei secoli seguenti. Le fonti rivelano anche l'ubicazione di molti terreni vitati in siti tuttora riconoscibili: nella piana di Latte e sui declivi collinari che delimitano la valletta omonima, a Roverino e Santo Stefano in Val Roia, a Seborino, San Pietro, Sant'Andrea e San Giorgio in Val Nervia, a San Vincenzo e in Verbone lungo il torrente di Vallecrosia, a Borghetto e Vallebona nell'immediato retroterra dell'abitato attuale di Bordighera. A cavallo di Medioevo ed Eta' Moderna, al rosso «Vermiglio» si affiancano il «Rocesio» o Rossese bianco e soprattutto il Moscatello o Moscato bianco, che rivaleggia con quello celeberrimo di Taggia. Nei secoli XVII- XVIII l'espansione dell'olivo ridisegna il paesaggio agrario intemelio, tuttavia l'incidenza della vite rimane molto forte nel territorio del Marchesato dei Doria di Dolceacqua, dove si assiste al declino del Moscatello, che cede di fronte al considerevole afflusso di vini d'oltralpe o spagnoli di maggiore qualita', e all'impianto del Rossese a bacca nera, di probabile origine francese. Nel corso dell'Ottocento, i vigneti si spostano in posizioni d'altura ben esposte al sole, radicandosi nei luoghi che costituiscono le attuali «indicazioni geografiche» del Dolceacqua. Nel 1883, i borghi facenti parte dell'attuale denominazione di origine producono circa 16.000 ettolitri di vino. All'inizio del XX secolo, dopo l'impatto devastante della fillossera, la superficie vitata delle Valli Nervia e Roia supera i 2.400 ettari, circa il 40% del totale provinciale, laddove la produzione, nel 1923, tocca il vertice di 36.000 ettolitri. Il Rossese alligna, come vitigno principale, in tutti i comuni intemeli, ma registriamo pure la discreta presenza della varieta' Massarda a bacca bianca. Intorno agli anni Cinquanta, infine, nell'estrema area occidentale della Provincia di Imperia vengono fabbricati circa 7.000 ettolitri di Rossese, che ottiene lusinghieri apprezzamenti partecipando ai concorsi enologici banditi dalla Camera di commercio di Asti. B) Informazioni qualita' e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. La D.O.C. «Rossese di Dolceacqua» fa riferimento a due tipologie di vino che, dal punto di vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della sua tipicita' e del legame col territorio. Le peculiarita' dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all'influenza dell'ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili. In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidita' contenute, colori intensi, profumi fini ma intensi e persistenti, gusto armonico e persistente. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Nella Provincia di Imperia il Rossese costituisce «il vitigno» la cui coltivazione ha storicamente caratterizzato l'evoluzione agraria di questi territori con numerosi riferimenti e testimonianze che di fatto ne certificano l'importanza ed il valore. Le piu' recenti ricerche scientifiche basate sulla conoscenza e comparazione tra i genomi conferma come il Rossese a bacca nera (ma anche quelli a bacca bianca) e' vero vitigno autoctono non riscontrato in altre zone di coltivazione italiane ed europee; tale peculiarita' in relazione al fatto che ben pochi sono i vitigni a bacca rossa affermatisi nelle regioni di costa fanno del vino ROSSESE una esclusivita' unica del territorio imperiese che in Dolceacqua trova il suo epicentro. Il clima inoltre aggiunge al prodotto di quell'uva particolarita' interessanti immediatamente riscontrabili, ad esempio, nella potenzialita' alcolica del vino che, quando espressa ai suoi livelli piu' elevati, consente addirittura raggiungimenti qualitativi eccelsi evidenziabili dalla menzione «superiore» appunto. |
| Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli. |
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