Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2025, n. 99
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, 9, 15, 28, 30, 34, 38, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, con la quale sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale nonche' relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38;
Vista la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e, in particolare, gli articoli 98-quaterdecies e 98-septies-decies;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare, l'articolo 3 con il quale sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni numero 2/02/CIR in data 19 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni»;
Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita', del 14 ottobre 2002, che destina il codice 114 ad un servizio di emergenza accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazione di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti;
Visto il decreto interministeriale del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita', in data 6 agosto 2003, che individua i criteri e le modalita' di gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale e' stato attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri il numero nazionale di emergenza 114;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita';

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime
di atti di bullismo e cyberbullismo

1. Il servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza «114», o numero pubblico «Emergenza infanzia 114», di seguito, anche «114», attivo su tutto il territorio nazionale, ventiquattro ore su ventiquattro, per tutti i giorni dell'anno e accessibile da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minorenni, previene e contrasta anche i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nell'ottica della piu' ampia tutela delle persone di minore eta'.
2. Il «114» fornisce alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonche' consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, fatti salvi gli altri obblighi di legge, nei casi piu' gravi, informa prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.
3. E' prevista, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente agli utenti del «114», una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonche' di un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia trasmette, annualmente, sulla base dei dati anonimi acquisiti dal 114, al Ministero dell'istruzione e del merito, i dati numerici in forma aggregata distinti tra le segnalazioni di fenomeni di bullismo e cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico, anche al fine di agevolare, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, la programmazione di azioni volte a sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione di tali fenomeni, in coerenza con il Piano di azione di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.
5. Al fine di potenziare i servizi offerti dal «114», il sito internet all'uopo dedicato assicura la piu' ampia accessibilita', fruibilita', conoscenza e diffusione dei servizi di assistenza forniti dal numero pubblico «Emergenza infanzia 114», nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 9, 15, 28,
30, 34 e 38 della Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.».
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni. La legge
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali.».
«Art. 15. - La liberta' e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.
La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto
motivato dell'autorita' giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.».
«Art. 28. - I funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo
le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilita' civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici».
«Art. 30. - E' dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternita'.».
«Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.».
«Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera.».
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: «Ratifica
ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo»,
fatta a New York il 20 novembre 1989, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1991.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 17
maggio 2024, n. 70, recante: «Disposizioni e delega al
Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo
e del cyberbullismo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 30 maggio 2024:
«Art. 3 (Delega al Governo per l'adozione di
disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del
bullismo e del cyberbullismo). - 1. Al fine di prevenire e
contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in
tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di
carattere preventivo e con una strategia di attenzione e
tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili
degli illeciti, il Governo e' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere il potenziamento del servizio per
l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e
cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza
infanzia 114", accessibile gratuitamente e attivo
nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di
fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o
legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima
assistenza psicologica e giuridica da parte di personale
dotato di adeguate competenze e, nei casi piu' gravi,
informare prontamente l'organo di polizia competente della
situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito
dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal
"Servizio 114", prevedere una specifica area dotata di una
funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso
dell'utilizzatore, nonche' di un servizio di messaggistica
istantanea;
b) prevedere che l'Istituto nazionale di statistica
svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni
del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le
caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti
piu' esposti al rischio;
c) prevedere che i contratti degli utenti stipulati
con i fornitori di servizi di comunicazione e di
informazione offerti mediante reti di comunicazione
elettronica, previsti dagli articoli 98-quaterdecies e
98-septiesdecies del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, richiamino espressamente le disposizioni
dell'articolo 2048 del codice civile in materia di
responsabilita' dei genitori per i danni cagionati dai
figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in
essere attraverso l'uso della rete nonche' le avvertenze a
tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre
2022;
d) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei
ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio
bilancio autonomo, alle attivita' di comunicazione
istituzionale, promuova periodiche campagne informative di
prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole
della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei
principali mezzi di informazione, degli organi di
comunicazione e di stampa nonche' di soggetti privati.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
famiglia, la natalita' e le pari opportunita'.
3. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. In attuazione dell'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i
decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito
dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, con la stessa procedura e nel
rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui
al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205
del 1° settembre 1999.
- La legge 3 agosto 1998, n. 269, recante: «Norme
contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitu'» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998.
- La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante:
«Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno
2017.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003.
- Si riporta il testo degli articoli 98-quaterdecies e
98-septiesdecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, recante; «Codice delle comunicazioni elettroniche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre
2003, come modificato dal presente decreto:
«Art. 98-quaterdecies (Obblighi di informazione
applicabili ai contratti). - 1. Prima che il consumatore
sia vincolato da un contratto o da un'offerta
corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di
trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da
macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie
di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo,
nonche', in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato
8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un
servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in
modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale
definito all'articolo 45, comma 1, lettera l), del Codice
del consumo o, se non e' fattibile fornire le informazioni
su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente
scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche
tramite modalita' digitali. Il fornitore richiama
esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla
disponibilita' di tale documento e sull'importanza di
scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e
riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un
formato accessibile per gli utenti finali con disabilita'
conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i
requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi.
2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono
fornite anche agli utenti finali che sono microimprese,
piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a
meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non
applicare la totalita' o parti di tali disposizioni.
3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione
utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a
macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale
concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i
principali elementi degli obblighi di informazione in
conformita' del comma 1. Gli elementi principali
comprendono almeno:
a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e,
se diversi, i recapiti per eventuali reclami;
b) le principali caratteristiche di ciascun servizio
fornito;
c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di
comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati
al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un
pagamento diretto in denaro;
d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo
e risoluzione;
e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono
progettati per gli utenti finali con disabilita';
f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una
sintesi delle informazioni richieste a norma dell'articolo
4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE)
2015/2120.
4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1
forniscono, mediante il modello sintetico di cui al
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione,
del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente
ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche
nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile
in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la
sintesi contrattuale, essa e' fornita in seguito senza
indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il
consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito
alla ricezione della sintesi contrattuale.
5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano
parte integrante del contratto e non sono modificate prima
della scadenza del termine di cui all'articolo
98-septiesdecies comma 1, se non con l'accordo esplicito
delle parti contrattuali.
5-bis. I contratti degli utenti stipulati con i
fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti
di comunicazione elettronica richiamano espressamente le
disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in
materia di responsabilita' dei genitori per i danni
cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti
posti in essere attraverso l'uso della rete.
6. Qualora i servizi di accesso a internet o di
comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano
fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o
volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per
monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio. Tale
mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul
livello di consumo dei servizi incluso nel piano
tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai
consumatori una notifica prima che siano raggiunti
eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio
provvedimento dall'Autorita', inclusi nel loro piano
tariffario nonche' quando sia stato pienamente consumato un
servizio incluso nel piano tariffario.
7. L'Autorita' puo' imporre ai fornitori di assicurare
informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e
impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del servizio
corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o
di volume determinato dall'Autorita'.».
«Art. 98-septiesdecies (Durata dei contratti e diritto
di recesso). - 1. L'Autorita' provvede affinche' le
condizioni e le procedure di recesso dei contratti non
fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di
servizi e affinche' i contratti stipulati tra consumatori e
fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, diversi dai servizi di
comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai
servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di
servizi da macchina a macchina, non impongano un periodo di
impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che
tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata
massima iniziale di 12 mesi.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla
durata di un contratto a rate se il consumatore ha
convenuto in un contratto separato di rateizzare i
pagamenti esclusivamente per l'installazione di una
connessione fisica, in particolare a reti ad altissima
capacita'. Un contratto a rate per l'installazione di una
connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale,
a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di
esercitare i loro diritti in virtu' del presente articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o
organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano
espressamente acconsentito a non applicare tali
disposizioni.
4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un
contratto a durata determinata per servizi di comunicazione
elettronica diversi dai servizi di comunicazione
interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di
trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da
macchina a macchina, dopo la proroga l'utente finale ha il
diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con
un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna
penale ne' costi di disattivazione, eccetto quelli
addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo
di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla
proroga automatica del contratto, i fornitori informano
l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un
supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale
e in merito alle modalita' di recesso dal contratto e
migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori
offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle
migliori tariffe almeno una volta all'anno.
5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal
contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in
alcuna penale ne' costi di disattivazione, al momento
dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni
contrattuali proposte dal fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi
dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti
dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte
siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano
di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun
effetto negativo sull'utente finale o siano imposte
direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale. I
fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non
inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle
condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di
recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale ne'
ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove
condizioni. Il diritto di recedere dal contratto puo'
essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta
comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali.
L'Autorita' provvede affinche' la comunicazione sia
effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto
durevole.
6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o
frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di
un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un
servizio di accesso a internet o da un servizio di
comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la
prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il
diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun
costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal
contratto o dalla regolamentazione di settore per i
disservizi subiti.
7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da
un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di
comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima
della scadenza contrattuale concordata, non e' dovuto alcun
corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto
previsto per le apparecchiature terminali abbinate al
contratto al momento della stipula e fornite dall'operatore
che l'utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli
importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in
proporzione al tempo, concordato al momento della
conclusione del contratto o la quota rimanente della
tariffa per i servizi prestati fino alla fine del
contratto, a seconda di quale sia inferiore.
8. L'Autorita' puo' stabilire altri metodi per il
calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che
non comportino un livello eccedente quello calcolato in
conformita' al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente
le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle
apparecchiature terminali su altre reti in un momento
specificato dall'Autorita' al piu' tardi al momento del
pagamento di tali importi.
9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione
utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto
di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli
utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole
imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.
10. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.».
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 86 recante: «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160
del 12 luglio 2018, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97:
«Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza,
disabilita'). - 1. Sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita':
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali e relazionali, nonche' le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in materia di coordinamento delle politiche volte alla
tutela dei diritti e alla promozione del benessere della
famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e
della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e
dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno
alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche
al fine del contrasto della crisi demografica, nonche'
quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita altresi':
1) la gestione delle risorse finanziarie relative
alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla
natalita' ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
2) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565;
3) le funzioni statali di competenza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta
della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per le adozioni, anche internazionali,
di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della
Commissione ivi prevista da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo delega;
c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche
con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali
servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche per il sostegno
dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori
anche con riferimento al diritto degli stessi a una
famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero
in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione
sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi':
1) le funzioni di competenza del Governo per
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e
quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche in favore delle persone con
disabilita', anche con riferimento a quelle per
l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e la mobilita',
fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei
Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche
disposizioni previste dal secondo periodo in materia di
salute, nonche' le funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e
la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a
favorire la loro partecipazione e inclusione sociale,
nonche' la loro autonomia, anche avvalendosi
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con
riferimento alle politiche in materia di salute, fermo
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in
materia di definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei
ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti
normativi di competenza del Ministero della salute relativi
alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal
Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con
disabilita'. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi':
1) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui
all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui
all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la cui dotazione finanziaria e' riassegnata al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a),
all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole "con decreto del" sono inserite le
seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di
concerto con il" e dopo le parole "Ministro del lavoro e
delle politiche sociali," sono soppresse le seguenti: "di
concerto con".
3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c):
a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto
1997, n. 285, le parole: "Il Ministro per la solidarieta'
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'" e le parole: "organizzata dal
Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle
seguenti: "organizzata dal Dipartimento per le politiche
della famiglia";
b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269, le parole: "- Dipartimento per le pari
opportunita'" sono sostituite dalle seguenti "-
Dipartimento per le politiche della famiglia" e le parole:
"Ministro per le pari opportunita'" sono sostituite dalle
seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'".
4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d):
a) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 41, comma 1, le parole: "Ministro
per gli affari sociali coordina" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',
coordina"; al comma 2, primo e secondo periodo, le parole:
"Ministro per gli affari sociali" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita'"; al comma 8, le parole: "Il Ministro per gli
affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita'";
2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole: "Il
Ministro per la solidarieta' sociale" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'";
b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il comma 1265 e' sostituito dal seguente:
"1265. Gli atti e provvedimenti concernenti
l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono
sostituite dalle seguenti: "presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri";
2) al comma 2, le parole: "presieduto dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono
sostituite dalle seguenti: "presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio,
prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni
centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di
politiche in favore delle persone con disabilita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto
nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati
e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle persone con disabilita'
e le organizzazioni rappresentative del terzo settore
operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e'
integrato, nella sua composizione, con esperti di
comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero
non superiore a cinque.";
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.
L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per
la medesima durata.";
d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono
inserite le seguenti: "e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'" e la parola: "definisce" e'
sostituita dalla seguente: "definiscono";
2) all'articolo 3, comma 2, le parole: "del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono
sostituite dalle seguenti: "del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita'" e le parole: "Con le medesime modalita' il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede"
sono sostituite dalle seguenti: "Con le medesime modalita'
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'
provvedono";
3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole
"Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono
inserite le seguenti: "e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'";
4) all'articolo 8, comma 1, le parole: "Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali trasmette" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita' trasmettono";
e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 2, le parole: "ne fanno parte, oltre ad
un rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "ne
fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per
le politiche della famiglia, e ad un rappresentante" e le
parole: "e del Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole: "un rappresentante
dell'INPS e possono essere invitati altri membri del
Governo" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', ove nominato,
nonche' un rappresentante dell'INPS e possono essere
invitati altri membri del Governo";
f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il comma 254 e' sostituito dal seguente:
"254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione
iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla copertura
finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non
professionale del caregiver familiare, come definito al
comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del
Fondo.";
g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: "dell'economia e
delle finanze," sono inserite le seguenti: "per la famiglia
e le disabilita',";
h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: "dell'universita' e
della ricerca," sono inserite le seguenti: "sentito il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',";
i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: "ed e' composto"
sono inserite le seguenti: "da un rappresentante del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',
nonche',";
l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, dopo le parole: "di concerto con" sono
inserite le seguenti: "il Ministro delegato per la famiglia
e le disabilita',";
l-bis) all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un
rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica,"
sono inserite le seguenti: "un rappresentante del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita',".
4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4,
lettere b) ed e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione
del piano triennale di cui all'articolo 21, comma 6,
lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, il Fondo per le non autosufficienze e' ripartito
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi
del presente decreto.
4-ter. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con protocollo d'intesa
tra il Dipartimento per le politiche antidroga della
medesima Presidenza del Consiglio dei ministri e il
Ministero della salute sono definite, con invarianza delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, le misure sanitarie volte a
contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze
stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle
alcoldipendenze correlate, relativamente:
a) al potenziamento delle attivita' di prevenzione
sanitaria;
b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;
c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano di azione
nazionale antidroga, dell'andamento concernente
l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a
fini di prevenzione e trattamento.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente
articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e
si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi:
a) l'articolo 1, comma 19, lettera e), del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui alla legge
3 marzo 2009, n. 18, e' destinato uno stanziamento di
250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a
decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad
eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4
settembre 2018.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
«Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
177 del 31 luglio 1997.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge 29 maggio 2017, n. 71:
«Art. 3 (Piano di azione integrato). - 1. Con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
l'Autorita' politica delegata per le politiche della
famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e' istituito
presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la
prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del
Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero
dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e
del made in Italy, del Ministero della salute, della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e
l'adolescenza, del Consiglio nazionale degli utenti, del
Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione
media e minori, del Garante per la protezione dei dati
personali, di associazioni con comprovata esperienza nella
promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e
nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono
servizi di social networking e degli altri operatori della
rete internet, una rappresentanza delle associazioni
studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle
associazioni attive nel contrasto del bullismo e del
cyberbullismo nonche' esperti dotati di specifiche
competenze in campo psicologico, pedagogico e delle
comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita'
politica delegata per le politiche della famiglia. Ai
soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non e'
corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di
presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, convocato
regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un
rappresentante del Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
redige, entro centottanta giorni dal suo insediamento, un
piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione
del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle
direttive europee in materia e nell'ambito del programma
pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione
1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati
finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e,
anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia
postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia,
al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Il
tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei
doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al
comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.
3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il
termine previsto dal medesimo comma, con il codice di
co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del
bullismo e del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli
operatori che forniscono servizi di social networking e gli
altri operatori della rete internet. Con il predetto codice
e' istituito un comitato di monitoraggio al quale e'
assegnato il compito di identificare procedure e formati
standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1,
nonche' di aggiornare periodicamente, sulla base delle
evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo
tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la
tipologia dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la
medesima istanza secondo modalita' disciplinate con il
decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che
partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non e'
corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di
presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce altresi' le
iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni
del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini,
coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi
presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni
scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e
gli enti del Terzo settore.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 l'Autorita'
politica delegata per le politiche della famiglia, in
collaborazione con l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati
personali, predispone, nei limiti delle risorse di cui al
primo periodo del comma 7, periodiche campagne informative
di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della
conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi
dei principali media nonche' degli organi di comunicazione
e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle
Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo tecnico per
la prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo, di cui al comma 1.
7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a
decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018
e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7
e' incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno
2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 2
Sistema di rilevazione sui fenomeni del bullismo
e del cyberbullismo

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche avvalendosi dei dati forniti dagli altri soggetti del Sistema statistico nazionale, nell'ambito delle proprie indagini statistiche, effettua con cadenza biennale, una specifica rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, finalizzata a misurarne le caratteristiche fondamentali, definendo il fenomeno e le fattispecie, e individuare i soggetti piu' esposti al rischio, nonche' i relativi fattori di rischio e protezione e le conseguenze psicologiche.
2. Entro il 31 dicembre di ciascuna delle annualita' in cui e' svolta la rilevazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, invia alle Camere la relazione, contenente un rapporto di sintesi con i risultati delle indagini svolte dall'ISTAT, comprensivo di una sezione sullo stato di attuazione delle misure in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche in riferimento a quelle che hanno coinvolto le scuole secondarie di primo e secondo grado, e del loro impatto. La prima relazione e' presentata entro il 31 dicembre 2026.
3. L'ISTAT, provvede alle attivita' di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate nel proprio bilancio autonomo.
 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. All'articolo 98-quaterdecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. I contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamano espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilita' dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.».

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'articolo 98-quaterdecies del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato
dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 4
Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso
consapevole della rete internet e sui suoi rischi
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite i dipartimenti competenti, in coerenza con gli indirizzi di cui al Piano d'azione integrato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 71 del 2017 e con gli indirizzi di cui al Piano nazionale di azione ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo in eta' evolutiva, approvato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, promuove, anche in coordinamento con le competenti strutture del Ministero dell'istruzione e del merito in relazione alle attivita' che coinvolgono le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, ulteriori periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, anche avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa, nonche' di soggetti privati, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, promuovono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la conoscenza del numero pubblico «Emergenza infanzia 114».

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'articolo 3 della legge 29
maggio 2017, n. 71 si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n.103, recante:
«Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23
luglio 2007:
«Art. 1 (Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' confermato e continua ad operare
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza,
istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano
nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti
e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, di cui alla
Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30
settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai
programmi riferiti ai minori e di rafforzare la
cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il
piano e' articolato in interventi a favore dei soggetti in
eta' evolutiva quale strumento di applicazione e di
implementazione della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano
individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli
interventi da esso previsti, nonche' le forme di
potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle
pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti
locali.
3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma
2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli
enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinche'
venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno
finanziario per perseguire le priorita' e le azioni
previste dal piano stesso.
4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni
provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adottano idonee misure di coordinamento degli interventi
locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati
relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza
in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di
ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica,
sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per
aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse
attivate dai privati.
5. Il piano e' proposto dal Ministro della solidarieta'
sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia,
sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui
all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si
esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso e'
adottato con decreto del Presidente della Repubblica,
previo parere della Conferenza unificata e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, entro i trenta
giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.
6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi
del Centro nazionale di documentazione e analisi, la
relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza in Italia, nonche' lo schema del rapporto
previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New
York.
7. Il Governo predispone il rapporto previsto
dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo
articolo, sulla base di uno schema predisposto
dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi
forniti dalle regioni.
8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la
cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il
Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua
competenza, un dettagliato programma di interventi, che
diviene parte integrante del piano nazionale d'azione,
indicando anche le risorse finanziarie destinate allo
scopo.».
 
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno 2025

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Nordio